LA RIFORMA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE:PRINCIPI GENERALI. 1. Lo Sportello unico Attività produttive e il Dpr 160/ introduzione 3

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1 A) LINEE GUIDA CONTENENTI LE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDIMENTALI DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE E DEI SERVIZI (SUAP) Versione INDICE PARTE PRIMA LA RIFORMA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE:PRINCIPI GENERALI 1. Lo Sportello unico Attività produttive e il Dpr 160/ introduzione 3 2. Finalità, ambito applicativo ed esclusioni Divisione di competenze per materia all interno del suap interdirezionale Informatizzazione pratiche suap: profili giuridici, tecnici e gestionali Protocollo Diritti SUAP e oneri interni e enti terzi Bollo virtuale SUAP, Camera di Commercio, Agenzie per le Imprese Accesso agli atti. 16 PARTE SECONDA PROCEDIMENTI E ADEMPIMENTI (TECNICI) DI ENTI TERZI E DIREZIONI INTERNE (nel procedimento SUAP uffici di staff) 1. AMBIENTE.. 18 a cura del Servizio Attività produttive e - EMISSIONI IN ATMOSFERA PRODOTTI VEGETALI

2 - IMPATTO ACUSTICO.42 - ABBATTIMENTO PIANTE IGIENE E SANITA'..44 a cura del Servizio Attività produttive 3. INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI.49 a cura del Servizio Suolo Pubblico 4. PARERI PREVENTIVI 50 a cura del Servizio Attività produttive 5. PREVENZIONE INCENDI 54 a cura del Servizio Attività produttive 6. SCARICHI IDRICI. 63 a cura del Servizio Attività produttive e 7. SICUREZZA IMPIANTI E LUOGHI DI LAVORO 75 a cura del Servizio Attività produttive e 8. SUOLO PUBBLICO.. 93 a cura del Servizio Suolo Pubblico 9. URBANISTICA/EDILIZIA 100 a cura del Servizio Edilizia Privata e del Servizio Attività produttive Allegati: 1) Disposizioni normative di riferimento. 2) Link utili. 3) Modalità operative e Specifiche tecniche per la rappresentazione in via telematica delle pratiche edilizie. 4) Divisione competenze per materie all interno del Suap interdirezionale 5) Codice Ateco ) Note tecniche sulla casella di posta elettronica certificata (pec), sui i formati a corredo delle istanze e sulla loro sottoscrizione. 7) Modello di istanza pagamento bollo virtuale. Vice Sindaco Assessore allo sviluppo economico, sport e bilancio Dario Nardella GRUPPO DI LAVORO Coordinamento generale Segretario Generale Antonio Meola Gruppo di Lavoro interdirezionale 2

3 Laura Achenza, Carla De Ponti, Benedetto Femia, Francesca Pascuzzi, Vania Bagni, Alessandra Battaglini, Cinzia Ciampalini, Elisabetta Fancelli, Caterina Ferrini, Fabio Lo Giudice, Anna Lucci, Arnaldo Melloni, Rosario Serio, Simona Trabalzini, Domenico Trombino, Nicoletta Vergari. (Fabio Cacioli, Luca Rugi), Direzione Urbanistica (Domenico Palladino), (Pietro Rubellini, Andrea Gonnelli, Ivo Pizzolli), Direzione Risorse Tecnologiche (Massimo Cappuccini), Direzione Sicurezza Sociale e Sport (Arianna Guarnieri), Direzione Istruzione (Giuliana Danti, Mariangela Molinari, Piano di Comunicazione (Giovanni Carta, Laura Moruzzo), Progetto Grafico (Massimo Barrettone), Corpo Polizia Municipale (Antonella Manzione, Massimo Billi, Elio Covino, Stefano Galligani) PARTE PRIMA LA RIFORMA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE PRINCIPI GENERALI 1. Lo Sportello unico Attività produttive e il Dpr 160/ introduzione Il 7 settembre 2010 è stato approvato il DPR n. 160 Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n Secondo quanto previsto dall articolo 12 del citato D.P.R. il Regolamento ha efficacia dal 29 marzo 2011 relativamente ai Capi I (principi generali ed ambito applicativo), II (funzioni e organizzazione del suap), III (procedimento automatizzato), V (disposizioni comuni), e VI (monitoraggio istituzionale), e dal 1 ottobre 2011 per le norme di cui al capo IV (procedimento ordinario). In altre parole, con il primo termine entrano in vigore le norme relative al procedimento automatizzato o con SCIA: lo sportello unico dovrà operare in modalità telematica per i provvedimenti soggetti a SCIA e la segnalazione verrà presentata al SUAP. Entro settembre 2011 dovrà entrare in vigore l'intero regolamento per il SUAP e si attua il procedimento unico ordinario di autorizzazione per le attività produttive. Il Comune di Firenze, in conseguenza di quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare del 25 marzo 2011, ha scelto di operare in modalità esclusivamente telematica dal 1 giugno 2011 al fine di contenere le problematiche derivanti dalle nuove procedure e per venire altresì incontro alle richieste delle Associazioni di categorie. Da tale data non vengono più accolte pratiche in modalità cartacea con l eccezione degli allegati tecnici di particolare complessità e dimensioni (superiori ad almeno 600 Kb per ciascun allegato e 25 Mb complessivi, secondo le specifiche tecniche indicate nell allegato n.3 al presente manuale). Con la pubblicazione sulla G.U. n. 110 del 13 maggio 2011 è entrato in vigore (il 14/05/2011) il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l economia, convertito in Legge n.106 del 12 luglio 2011, che contiene modifiche a disposizioni di legge che riguardano il SUAP, in particolare riscrivendo il procedimento di rilascio del permesso di costruire e modificando il procedimento della SCIA. L art. 5, comma 2, lett. b) ha previsto che la segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può 3

4 essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione". Con la legge di conversione (legge 106/2011) è stato precisato che tale modalità è esclusa per i procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita' telematica. Si elencano schematicamente le novità più rilevanti del DPR 160/ Recepimento dell art. 49 del d.l. 78/2010, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel riscrivere l art. 19 della legge 241/90, che ha introdotto la segnalazione certificata d inizio attività (SCIA), espungendo la dichiarazione inizio attività (DIA) dal nostro ordinamento giuridico, sicuramente dalla norma fondamentale sul procedimento amministrativo, sulla quale era stato già concepito e articolato il regolamento SUAP. - Sono due le modalità operative che caratterizzano il nuovo SUAP: il procedimento automatizzato, per i procedimenti e le attività soggette alla disciplina della SCIA e al silenzio-assenso, ex art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, maturato con il decorso dei termini previsti da tale ultima legge o dalle specifiche discipline regionali o speciali. il procedimento ordinario, il cui ambito d applicazione si ricava in via residuale, rispetto ai casi riconducibili al procedimento automatizzato; sino a settembre 2011 continueranno ad applicarsi le norme del DPR 447/98 - La risposta alle richieste dell utente è fornita per via telematica (PEC o porta di dominio) e assicurata in ogni caso dal SUAP, anche in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni coinvolte. - Sulla capacità di garantire la risposta di cui al punto precedente si misura la conformità degli sportelli unici, con specifico riferimento al parametro di cui alla lettera a), terzo comma, dell art. 38 del d.l. 112/ relativo alla completezza del SUAP piuttosto che al parametro di cui alla lettera a-bis) - relativo al collegamento tra le attività concernenti la costituzione dell impresa e quelle concernenti l attività produttiva nonché al parametro di cui al secondo comma dell articolo 2 relativo alla dematerializzazione delle pratiche e loro trasmissione per via telematica - rapportati alle prescrizioni contenute nell allegato tecnico allo stesso regolamento. - Sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l edilizia produttiva, salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP. - Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l esercizio del diritto di accesso agli atti ed è lui che indice la conferenza di servizi, anche su richiesta del soggetto interessato o dell agenzia, quando non ritiene di seguire la modalità procedimentale ordinaria, ossia quella della richiesta di pareri (intese, nulla osta, concerti o assensi), rivolta agli altri uffici comunali ed alle altre amministrazioni competenti. Con riferimento ai raccordi procedimentali con gli strumenti urbanistici, il regolamento apre all acquisizione di pareri preventivi - in ordine alla conformità dei progetti preliminari con gli strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale ed urbanistica, non vincolanti ai fini dell eventuale successivo procedimento, che acquisiscono, tuttavia, rilievo procedimentale a posteriori, ove positivi e di chiarimenti tecnici, che consentano l individuazione della soluzione tecnica in ordine alla conformazione strutturale e alla collocazione dell impianto, nel rispetto delle normative di riferimento, attraverso l esame congiunto di amministrazioni competenti e soggetti interessati. 4

5 - I Ministri per lo sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l innovazione, sentita la Conferenza unificata, monitoreranno l attività e il funzionamento degli Sportelli Unici. Il Comune di Firenze ha dichiarato l idoneità del proprio Sportello Unico Attività produttive in data 27 gennaio 2011 come da comunicazione del Segretario Generale. Il modello organizzativo per la gestione del nuovo SUAP è stato definito con Deliberazione di Giunta n. 13/2011 del 25 gennaio Con tale atto le funzioni relative al SUAP sono state estese, ferma restando l unicità del canale SUAP, alle Direzioni e agli uffici che, nell attuale struttura organizzativa, sono deputate allo svolgimento di attività produttive e di servizi, come definite dal DPR 160/2010. Le disposizioni normative di riferimento e i link utili per la gestione delle pratiche SUAP sono indicati negli Allegati n. 1 e 2 al presente manuale. 2. Finalità, ambito applicativo e esclusioni Le finalità e l ambito applicativo del Regolamento sono definite dall art. 2 del DPR 160/2010. Dovranno essere gestiti in modalità SUAP tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 elencati nel catalogo della Regione Toscana (dizionario) dei procedimenti ed endoprocedimenti reperibile in rete all indirizzo 1. Saranno altresì gestiti in modalità SUAP tutti i procedimenti edilizi con le limitazioni indicate nelle specifiche tecniche di cui all Allegato n. 3 e con l esclusione di quelli inerenti la repressione dell abusivismo ed i condoni. Sono esclusi dalla gestione in modalità SUAP: 1) gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale (combinato disposto artt. 161 e s.s. del decreto 163/2006 e art. 2 del DPR 160/2010); 2) gli adempimenti relativi alle sedi e alle eventuali attività di Enti e Amministrazioni pubbliche così come definite dal D.lgs. 165/2001 e dal Codice dei contatti pubblici (D.lgs 163/2006); 3) le procedure che riguardano le opere ed i servizi pubblici; 4) le attività/servizi di assistenza sanitaria riconducibili a soggetti pubblici (ospedali e case di cura, istituti, cliniche e policlinici universitari, ambulatori e poliambulatori del SSN (L. R. 51/2009). 5) gli adempimenti di cantiere relativi ai punti precedenti, nonché gli adempimenti di cantiere riguardanti l edilizia residenziale

6 In fase di prima applicazione sono temporaneamente esclusi dalla gestione in modalità SUAP, per ragioni organizzative interne ed esterne all Ente: 1) i servizi e le attività di assistenza sanitaria relativi agli studi medici di medicina generale, agli studi di omeopatia e di agopuntura, ai laboratori di igiene e profilassi, ad altre attività paramediche, all attività svolta da psicologi, all attività di fisioterapia; 2) le altre attività di assistenza sociale non residenziale nca (non classificate) per quanto riguarda la voce Servizi di assistenza sociale non residenziale : 3) le attività sportive di intrattenimento e di divertimento, salvo l attività di gestione di palestre. 4) gli adempimenti e le istanze prodotte da Associazioni di volontariato, ONLUS e Terzo Settore in generale. Il campo di applicazione del Regolamento sarà soggetto di ridefinizione al termine di una prima fase di applicazione delle nuove modalità procedurali, al fine di migliorare la gestione delle pratiche SUAP anche in riferimento alla capacità organizzativa dell ente e in un ottica espansiva di miglioramento entro il Saranno comunque escluse dalla gestione in modalità SUAP tutte le pratiche per le quali non è definita l attività, limitatamente a quelle residue presentate in cartaceo. 3. Divisione di competenze per materia all interno del Suap interdirezionale Le materie all interno del Suap interdirezionale vengono divise per gruppi omogenei secondo le motivazione di cui allegato n. 4. Al fine di garantire la completezza nella trattazione delle attività e dei relativi procedimenti amministrativi l Ente adotta quale strumento generale di riferimento, con le limitazioni espressamente indicate, il Codice Ateco 2007 (allegato n. 5) e segnatamente la relativa Tabella di classificazione integrabile successivamente con il Dizionario regionale. In caso di meri endoprocedimenti tecnici a carico di una sola Direzione del Comune, deve essere previsto l'invio diretto a tale Direzione (es. procedimento edilizio riguardante permesso a costruire richiesto da una farmacia --> invio diretto all'urbanistica). In tali casi, il controllo formale sull'istanza andrà effettuato in automatico dal front end con l ausilio di una ceck list. Nei casi residuali, di ricezione di PEC, il mero controllo formale sulla sottoscrizione digitale è svolto dall ufficio protocollo del Suap, che provvederà a trasmettere la pratica, per competenza, direttamente all ufficio di merito. In ogni caso, sarà inoltrata una notifica telematica all'ufficio interessato sulla base del codice ATECO (es. la Direzione Sicurezza Sociale e Sport se l'endoprocedimento deve essere attivato su un procedimento edilizio riguardante una farmacia). Il servizio online dovrà dare al cittadino/impresa/professionista la possibilità di attivare il singolo endoprocedimento tecnico. Per l individuazione dell ufficio al quale inoltrare la notifica telematica, si farà riferimento al codice ATECO. In questi casi non è necessaria l'emanazione del provvedimento di '"autorizzazione unica" da parte del SUAP, in quanto questa può essere direttamente emessa dall'ufficio competente (nel caso di esempio, l'urbanistica-edilizia) che provvederà alla protocollazione del provvedimento e all invio al cittadino nonchè all inoltro della notifica telematica all'ufficio interessato sulla base del codice ATECO (nel caso di esempio, la Direzione Servizi Sociali e Sporti)". Inoltre i seguenti procedimenti tecnici (intesi come singoli procedimenti e non come attività) sono attribuiti alla : Relativamente ad attività e impianti esclusi dal SUAP, di cui al precedente punto 2: 6

7 Autorizzazione all'utilizzo, custodia e conservazione dei gas tossici (se la Regione Toscana confermerà che la competenza è del Comune); Autorizzazione/Rinnovo scarichi produttivi in pubblica fognatura; Comunicazione variazione scarichi produttivi in pubblica fognatura; In quanto non riguardano l'impresa, ma il soggetto privato che li utilizza: Rilascio/revisione patente di abilitazione all'uso dei gas tossici; Certificato di abilitazione alla vendita per i prodotti fitosanitari. Scarichi in fognatura bianca che la legge di riferimento attribuisce al Comune, quindi la competenza deve essere dell'ambiente. 4. Informatizzazione pratiche Suap : Profili giuridici, tecnici e di gestione. 4.1 Rapporto fra disposizioni contenute nell'allegato tecnico del DPR 160/2010 e disposizioni contenute nel D.Lgs 82/ Codice Amministrazione Digitale (CAD), come riformato dal D.lgs.235/2010. La disciplina del CAD in materia di rapporti con l impresa è generale. Si veda al riguardo l art. 5bis che disciplina le Comunicazioni tra imprese ed amministrazioni pubbliche stabilendo che istanze, dichiarazioni, dati, scambio di informazioni e documenti (tutti assunti quindi nel generico termine di comunicazioni) avvenga esclusivamente in maniera telematica, e rinviando poi ad atti dell esecutivo per l individuazione delle modalità. Si veda, inoltre, l art. 10 relativo allo sportello unico nel quale, sempre in modo generale, si prevede l erogazione dei servizi agli utenti in maniera telematica. Altre disposizioni più specifiche non vi sono. Pertanto, per le modalità tecniche occorre fare riferimento in primis, e per quanto espressamente disciplinato (lo vedremo meglio dopo in materia di sottoscrizione dei documenti) al Dpr 160/2010. Allo stesso modo, per quanto non espressamente previsto, occorre invece rifarsi alla fonte unica in materia di amministrazione digitale, il CAD. 4.2 Documento informatico e Firme elettroniche Il documento informatico 2 (da intendersi rigorosamente quale documento il cui originale nasce in modalità informatica ) per essere valido deve essere sottoscritto elettronicamente. Così come accade per i documenti cartacei, infatti, la sottoscrizione attribuisce all autore la paternità giuridica del documento informatico. 2 Si definisce documento informatico la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p). 7

8 Il Cad disciplina in modo generale (per p.a. e privati ) il documento informatico, nella cui dizione è da ricomprendersi ogni tipologia di atto o provvedimento, e prevede nella nuova versione della norma (artt. 20 e 21) varie tipologie di firma elettronica 3 alle quali riconosce diversa efficacia 4. Il regolamento Suap a sua volta individua, nei rapporti con il soggetto interessato (art. 6 DPR 160/2010), che le comunicazioni (la cui accezione dovrebbe ricomprendere tutti gli atti indicati dall art. 5 bis CAD) ed i provvedimenti relativi alla pratica Suap siano firmati digitalmente ed accompagnati dalla rappresentazione a stampa in formato PDF/A. La scelta quindi per il documento informatico, cioè quello che nasce informatico, è chiara: tra le firme possibili individuate dal Cad si predilige quella digitale per qualsiasi atto o documento. I documenti informatici non firmati digitalmente saranno dichiarati irricevibili. Per quanto detto ai punti precedenti, si ritiene che per i documenti costituenti una pratica Suap non residui spazio per ipotesi di atti, comunicazioni, provvedimenti da non sottoscrivere digitalmente. Eventuali comunicazioni o allegati che esistono indipendentemente dalla pratica (es contratto di locazione, dichiarazioni di conformità, dichiarazione di agibilità preesistente, etc) o che non vengano rilasciati in formato digitale da altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubbliche funzioni ( es: perizia giurata in tribunale, rogito notarile) possono essere presentati, sempre tramite PEC, in copia che abbia le caratteristiche previste dall art.22 del CAD (scannerizzazione e copia dei documenti di identità). 4.3 Invalidità della firma digitale Qualora pervengano al Suap interdirezionale atti inficiati da carenza/irregolarità della firma digitale valgono gli stessi principi che disciplinano le firme autografe (alla quale la firma digitale è parificata). Unici elementi caratteristici sono: controllo della validità del certificato: se scaduto oppure non valido il documento è da considerarsi non sottoscritto; la validità constatata al momento della presentazione dell istanza permane anche se successivamente il certificato diviene invalido (DPR n. 53 del 30 marzo 2009 art. 51) 5. 3 Le firme elettroniche sono di 4 tipi: firma elettronica semplice: consente l identificazione informatica del mittente di un insieme di dati elettronici; firma elettronica avanzata: rispetto alla precedente, garantisce in più la connessione univoca del firmatario ai dati e la integrità degli stessi; firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che si basa su un certificato qualificato e realizzato mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basato su un sistema di due chiavi crittografiche (pubblica e privata). 4 Le c.d. firme deboli (firma elettronica semplice o leggera) consentono di ricondurre in qualsiasi forma dei dati elettronici, ad es. una firma a stampa, ad un soggetto, ma non assicurano l integrità del documento stesso. Il documento è liberamente valutabile in giudizio tenendo conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza; le c.d. firme forti (firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata e firma digitale) sono quelle per cui il firmatario non può semplicemente disconoscerne la sottoscrizione se non a querela di falso. Garantiscono l identità dell autore e l integrità del documento firmato. 8

9 L invalidità della firma digitale comporta l irricevibilità dell atto. 4.4 Copie informatiche di documenti cartacei. In via sperimentale e sino all adozione della completa modalità on-line, al fine di agevolare le categorie economiche e i professionisti interessati l Amministrazione ha scelto, in applicazione delle disposizioni del CAD, di accettare come copie idonee a sostituire gli originali (art. 22 comma 4), le copie per immagine su supporto informatico di originali cartacei purché accompagnati da copia del documento d identità del/dei firmatari (art. 38 DPR 445/2000) Trasmissione dei documenti tramite il sistema on-line Accreditamento La trasmissione dei documenti mediante l utilizzo del sistema on line avviene tramite le seguenti modalità: - Carta Sanitaria della Regione Toscana attiva - Carta d identità elettronica versione 3 - Credenziali di accesso ai servizi on line di Linea Comune 4.6 Trasmissione dei documenti tramite Posta Elettronica Certifica (PEC- 6 ) In attesa della gestione delle pratiche Suap in cooperazione applicativa, gli uffici utilizzano il canale PEC sia per la trasmissione (in entrata e in uscita) di comunicazioni/atti amministrativi ai privati sia per la trasmissione (in entrata e in uscita ) di comunicazione/atti amministrativi agli Enti terzi, secondo le modalità di cui all allegato n. 6, oltre che per lo scambio di documenti internamente: nei rapporti con i privati, la PEC sarà utilizzata per l invio agli e dagli uffici comunali dei documenti informatici redatti secondo le forme descritte nei paragrafi 2 e 4 della presente sezione. nei rapporti con gli Enti terzi l utilizzo della PEC garantisce la provenienza delle comunicazione. Le comunicazioni inviate a tali soggetti non necessitano, quindi, di firma digitale. L art. 47 del Cad ritiene, infatti, valide le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni anche se non sottoscritte digitalmente, se trasmesse tramite PEC, ovvero se dotate di segnatura 5 La firma digitale, ancorché sia scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, è valida se alla stessa è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che colloca la generazione di detta firma digitale in un momento precedente alla sospensione, scadenza o revoca del suddetto certificato. 6 Sistema di comunicazione in grado di attestare l invio e l avvenuta consegna di un messaggio di posta e di fornire ricevute opponibili a terzi (art. 1, comma 1 lett. V-bis del CAD) Per quanto riguarda le modalità di utilizzo e gestione della PEC si veda il Disciplinare approvato con Delibera di Giunta 262/

10 di protocollo informatico (Unico). Le specifiche tecniche del Regolamento Suap, all art. 10, non prevedono nulla di diverso. Qualora la PEC presenti delle irregolarità rispetto alla struttura tecnica prevista dalle regole tecniche del DPR 160/2010 7, si ritiene applicabile il generico principio di conservazione degli atti: pertanto se sono individuati gli elementi fondamentali dell istanza (es. soggetto, oggetto, intervento, elenco endoprocedimenti 8 attivati, elenco degli allegati per ciascun endoprocedimento attivato) la mail di trasmissione può ritenersi valida. Le istanze e gli allegati pervenuti tramite PEC dovranno essere salvati in apposite cartelle di rete secondo le modalità indicate dalla Direzione Risorse Tecnologiche nella Rete intranet. Le mail semplici, anche qualora contengano allegati firmati digitalmente, non saranno protocollate. Il cittadino dovrà, comunque, essere avvertito via mail semplice dell inadeguatezza dell invio. L invio alla casella PEC del SUAP di una mail semplice, non garantendo al cittadino la certezza dell arrivo dei documenti alla Pubblica Amministrazione, non può costituire, per le pratiche Suap, idoneo ricevimento: in questo caso, infatti, il cittadino non riceve in automatico dal provider alcuna ricevuta di avvenuta consegna e i termini del procedimento non decorreranno. Pertanto tale modalità ha lo scopo di dare certezza all utente dell avvio del procedimento. Eccezione 7 La pratica SUAP è trasmessa al Portale o al sito istituzionale del SUAP tramite Web Browser, previa autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD, ovvero in allegato ad un messaggio PEC indirizzato alla casella PEC individuata da ciascun SUAP e pubblicata nel Portale. In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC avrà il seguente formato: - Nell oggetto del messaggio i seguenti campi: «SUAP: xidentificativo sportello destinatario> - -». - Nel corpo del messaggio i seguenti campi: «SUAP:»; «Pratica:»; «Impresa: -»; «Richiesta». - In allegato: Il file di pratica SUAP («codice-pratica.suap.zip») previsto ai paragrafi precedenti. Il campo potrà assumere i valori pubblicati nel Portale nell ambito delle specifiche tecniche. A titolo di esempio : «richiesta», «esito», «domanda». 6. Invio della pratica telematica tra pubbliche amministrazioni La pratica SUAP è trasmessa via SPC o, nelle more della definizione degli accordi di servizio, tramite PEC, secondo le specifiche descritte all articolo 10 del presente allegato. 8 È parte di un procedimento che ha come scopo la predisposizione di un provvedimento parziale necessario per il completamento dell intero procedimento stesso. Quando un impresa richiede, attraverso una domanda unica, un autorizzazione allo Sportello Unico, tale istanza si segmenta in una serie di endoprocedimenti (es. richiesta di permesso di costruire, richiesta certificato prevenzione antincendi, richiesta autorizzazione sanitaria etc.) ciascuno in capo ad un Amministrazione coinvolta nel procedimento Unico dallo Sportello stesso. 10

11 Al fine di agevolare la presentazione delle istanze da parte di società e imprese aventi sede legale fuori dal territorio della Repubblica Italiana, si prevede che tali soggetti possano validamente trasmettere istanze, comunicazioni o documenti mediante mail semplice, purché contenente allegati sottoscritti digitalmente. 4.7 Domicilio elettronico Si sancisce il principio per cui si presume quale domicilio elettronico quello indicato come tale nella procura. 4.8 Procura Speciale La presentazione di istanze alla PA comporta conoscenze tecniche approfondite per cui il cittadino può avvalersi di professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti), che gestiscono la pratica con la PA. Nelle procedure telematiche, il rapporto di rappresentanza si realizza tramite lo strumento giuridico della procura speciale, ossia relativa alla singola pratica SUAP.0. Sono due i tipi di procura che possono coesistere o meno: Procura all inoltro tramite PEC Procura alla sottoscrizione digitale La procura speciale quando necessaria è, quindi, un allegato obbligatorio alla pratica SUAP inviata tramite PEC. A tal fine, anche in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (art. 57, d.lgs. n. 82/2005), è stato predisposto un formulario tipo di procura speciale reperibile sul sito del Comune di Firenze all indirizzo suap.comune.fi.it. Il modello deve essere utilizzato per il conferimento della procura speciale 9 da parte di chi ha titolo a presentare la pratica 10 secondo la seguente procedura: - chi ha titolo a presentare la pratica conferisce la procura speciale tramite il modello, debitamente compilato, al professionista, sottoscrivendola: Con firma autografa e allegandolo alla stessa i documenti d identità validi del/dei firmatari così come previsto dall art. 38 DPR 445 /2000; in questo caso la procura è un documento nativo cartaceo; Con firma digitale, il documento è sottoscritto dall intestatario o dagli intestatari della pratica ; in questo caso la procura è un documento nativo informatico. 9 Sia procura a sottoscrivere che a presentare. 10 Di norma l intestatario della pratica ma in alcuni casi potrà essere un tecnico. 11

12 Nel caso di procura speciale cartacea, il professionista acquisisce, tramite scansione, la procura e i relativi documenti d identità allegati, creando la c.d. copia per immagine, ai sensi del comma 3 dell art.22. Il destinatario della procura alla sottoscrizione digitale ( e non all inoltro tramite PEC) appone la propria firma digitale sulla copia per immagine senza alcuna dichiarazione di atto notorio relativa alla conformità all originale. Nel caso di procura speciale digitale, ossia di procura sottoscritta digitalmente dai soggetti conferenti la pratica SUAP, il professionista potrà inviarla tramite PEC allegandola alla pratica. Riassumendo, l invio tramite PEC può essere demandato a soggetto diverso dall intestatario o dagli intestatari della pratica, indicando la relativa opzione nel modello stesso di procura. In tal caso, tale soggetto, non è obbligato a firmare digitalmente la procura, ove non abbia contestualmente procura alla sottoscrizione digitale. 4.9 Perizia giurata La perizia è l'analisi tecnica di una particolare situazione redatta da un perito, esperto in una determinata disciplina non giuridica (per dirimere una questione tecnico-economica (come la stima di un bene o di un danno o per attestare la verità riguardo ad una questione tecnica (come la conformità di un bene a specifiche norme). Si ha una perizia asseverata se il perito ne conferma la certezza dei contenuti "sotto la propria personale responsabilità", attestandone, con un'ulteriore dichiarazione apposta nella perizia stessa, la veridicità e rispondendo così penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti. Si ha, invece, una perizia giurata (o asseverata e giurata) quando la stessa, oltre alla dichiarazione che assevera la veridicità del contenuto, riporta in calce il verbale del giuramento di "aver bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere la verità", reso dal perito dinnanzi al cancelliere di un qualsiasi ufficio giudiziario, compreso quello del giudice di pace, ai sensi dell'art. 5 del r.d. 9 ottobre 1922, n. 1366,[2] o dinnanzi ad un notaio, ai sensi dell'art. 1, n. 4, del r.d.l. 14 luglio 1937, n Esempio di Verbale di giuramento di perizia stragiudiziale 12

13 L anno, il giorno. del mese di avanti il sottoscritto cancelliere è comparso il Sig. il quale chiede di asseverare con giuramento l unita perizia. Il Cancelliere, previe le ammonizioni di legge, invita il perito al giuramento di rito che lo stesso presta ripetendo la formula: Giuro di avere bene e fedelmente adempiuto alle funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere ai giudici la verità Nel caso in cui debba essere allegata una perizia asseverata alla pratica on line, la perizia dovrà essere considerata valida se sottoscritta con firma digitale da parte del professionista. La firma digitale sostituisce anche l apposizione del timbro. Per quanto riguarda la perizia giurata, si procederà all invio di una copia per immagine della stessa Firme multiple sul medesimo modulo SUAP La modulistica è quella reperibile sul sito del Suap. Per garantire la firma digitale multipla da parte di soggetti diversi, la modulistica SUAP sarà progressivamente rivista, prevedendo dei moduli a sé stanti a cui dovrà esse apposta la firma digitale. 5. Protocollo Il Comune di Firenze ha adottato un sistema di protocollazione (SIGEDO) già utilizzato da 15 Direzioni per la protocollazione dei documenti e in parte anche per la gestione del wokflow procedimentale. Sia Sigepro che Gespra hanno già un loro sistema di gestione del workflow procedimentale, cioè a fronte di una domanda inoltrata da un cittadino/professionista, gestiscono l iter del processo per l emissione di autorizzazioni o pareri; per protocollare i documenti relativi al Suap e tendere sempre più verso un sistema di Protocollo Unico dell Ente è stato necessario effettuare l integrazione di tali applicati con SIGEDO11.Tale integrazione consente l invio anche della documentazione allegata alla pratica, così come di tutti gli atti connessi che saranno emessi a seguito ad es. di un parere autorizzatorio. Secondo tale considerazione SIGEDO si costituisce come il repository documentale di riferimento dal quale potranno essere inviati successivamente i documenti al sistema di conservazione di lungo periodo e di conservazione a norma. Dal 1 Giugno, data dalla quale per i procedimenti SUAP si dovranno ricevere solo documenti in formato elettronico, sono individuati i seguenti flussi: 11 Per l integrazione con il sistema SIGEDO, è stato realizzato dall azienda ADS (sviluppatrice del sistema di protocollo) un modulo Web Service con interfaccia e messaggistica standard allo scopo di rendere le cose più agevoli sia in relazione alla sicurezza sia a garanzia dell indipendenza delle differenti piattaforme utilizzate dalle diverse applicazioni di protocollo informatico. Più precisamente, per chiarezza, il progetto DOCAREA, basandosi anche sulla normativa, ha definito le regole relative al flusso dei documenti che vengono trattati da un Ente. 13

14 1) comunicazione cittadino/professionista allo sportello SUAP tramite PEC La comunicazione tra il cittadino/professionista e lo sportello SUAP avviene, di norma, tramite la casella di posta certificata (suap@pec.comune.fi.it). Una volta pervenuta la pratica all indirizzo PEC del Suap la stessa sarà contestualmente protocollata da Sigepro, che è il collettore di ingresso per tutte le pratiche SUAP): qualora il formato di trasmissione della pratica rispetti quello definito dal DPR 160/2010, la protocollazione avverrà automaticamente, senza l intervento di un operatore. nel caso che SigePro verifichi che la pratica non rispetta i canoni di formato definiti dal DPR 160 la pratica potrà essere comunque accolta, ma l operazione di protocollazione avverrà solo tramite l intervento di un operatore. Qualora la pratica Suap arrivi alla casella istituzionale dell Ente la protocollazione verrà effettuata dall applicazione di protocollo SIGEDO e smistata sulla scrivania virtuale della Direzione Sviluppo Economico. 2) comunicazione tra SigePro e Gespra Una volta che la pratica è stata protocollata in Sigepro questa dovrà essere passata a Gespra (per le pratiche edilizie). SigePro e Gespra colloquiano tramite un modulo applicativo denominato STC ( Sistema territoriale di connettività ) e sono in grado di scambiarsi notifiche ed allegati. Nel caso che Gespra riceva una pratica da SigePro secondo la modalità di cooperazione applicativa STC - non si procederà ad effettuata di nuovo la protocollazione dei documenti; questi saranno semplicemente acquisiti associando alla pratica il riferimento di protocollo già presente in SigePro. L integrazione tra i tre sistemi (SIGEDO, SigePro e Gespra) consente di salvare i documenti relativi alla stessa pratica in un solo repository e condivisi in tutti e 3. In questo modo si garantisce una consultazione immediata da parte dell operatore. 6. Diritti Suap e oneri interni e Enti Terzi Gli utenti potranno effettuare il pagamento per i diritti e le imposte relativi ai procedimenti gestiti dal SUAP direttamente on line attraverso l apposito portale. 14

15 Qualora l importo da pagare non consenta il pagamento on line si potrà comunque utilizzare il bonifico bancario o il conto corrente postale. In tal caso le ricevute di pagamento vanno scansionate e allegate alla pratica. 7. Bollo virtuale L assolvimento del bollo in modo virtuale è previsto dall art. 15 del DPR 642 /1972 (disciplina imposta di bollo)12. La procedura da seguire per la presentazione dell istanza presso l agenzia delle entrate è la seguente: 12 Art.15 DPR 642/1972: Pagamento in modo virtuale. Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale. Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l'anno. L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare. Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva (. Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (20). L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato. 15

16 L istanza sottoscritta ( e senza bollo!) può essere consegnata brevi manu oppure inviata per posta all ufficio di Via Santa Reparata. Nell istanza devono indicarsi necessariamente il numero di atti che si presume di ricevere nel corso dell anno di riferimento e soggetti ad imposta di bollo. Inoltre deve indicarsi l importo del bollo richiesto. Conclusa l istruttoria l ufficio delle entrate notificherà all indirizzo indicato nell istanza l autorizzazione emessa nonché il decreto di liquidazione. Quest ultimo riporta l importo complessivo dovuto per l anno in corso calcolato moltiplicando il numero degli atti per l importo del bollo. La liquidazione delle somme dovute avviene a scadenza bimestrale con tali date 28/2, 30/4 30/6, 31/10, 31/12. Entro il 31 gennaio dell anno successivo andrà presentata la dichiarazione consuntiva degli atti effettivamente assoggettati all imposta di bollo rispetto a quelli previsti nella richiesta di autorizzazione. Seguirà a tale dichiarazione un nuovo avviso di liquidazione dell ufficio delle entrate che valuterà se si è maturato un credito ovvero un debito rispetto alle somme pagate nel corso del 2011, e stabilirà le somme per l anno 2012, le date di pagamento sono sempre le stesse. Si riporta in allegato il modello per la presentazione dell istanza (allegato n. 6) 8. Suap, Camera di Commercio, Agenzie per le imprese da implementare progressivamente in base agli sviluppi e ai rapporti che si andranno a delineare - Camera di Commercio Il nuovo regolamento SUAP prevede la possibilità di presentazione contestuale, al registro dell imprese, della ComUnica, ex art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, per l avvio e le modifiche relative all impresa, e delle segnalazioni di inizio attività (art. 5, comma 1 e 2). - Agenzie per le Imprese, soggetto privato al quale sono riconosciute funzioni di natura istruttoria e d asseverazione e di ulteriore punto d accesso al SUAP, oltre alla Camera di Commercio. Il regolamento che specificamente le riguarda (DPR 159/2010) contiene la regola per l accreditamento di associazioni di categoria, di professionisti e delle altre figure espressamente indicate, mentre è il regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive che ne descrive le competenze e le modalità operative. 9. Accesso agli atti L'interessato, che intenda rinunziare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1 gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione. Art. 15-bis. Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio (22). 16

17 Attraverso il SUAP dovrà essere garantito l esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi da esso detenuti con le modalità disciplinate dalla legge n.241/1990 e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali come da ultimo modificata. Ricordarsi che l art 4 del DPR 160 prevede che Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP. AVVERTENZA Il numero di copie degli elaborati tecnici indicati in riferimento ai singoli endoprocedimenti ha valore esclusivamente per gli elaborati il cui peso superi 30 MB. Per gli eleborati tecnici il cui peso complessivo è inferiore a 30 MB saranno presentati on line PARTE II PROCEDIMENTI E ADEMPIMENTI (TECNICI) DI ENTI TERZI E DIREZIONI INTERNE (nel procedimento Suap uffici di staff) INDICE 1 AMBIENTE a cura del Servizio Attività produttive e EMISSIONI IN ATMOSFERA PRODOTTI VEGETALI IMPATTO ACUSTICO ABBATTIMENTO PIANTE 2 IGIENE E SANITA' a cura del Servizio Attività produttive 3 INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI a cura del Servizio Suolo Pubblico 4 PARERI PREVENTIVI a cura del Servizio Attività produttive 5 PREVENZIONE INCENDI a cura del Servizio Attività produttive 6 SCARICHI IDRICI a cura del Servizio Attività produttive e 17

18 7 SICUREZZA IMPIANTI E LUOGHI DI LAVORO a cura del Servizio Attività produttive e 8 SUOLO PUBBLICO a cura del Servizio Suolo Pubblico 9 URBANISTICA/EDILIZIA a cura del Servizio Edilizia Privata e del Servizio Attività produttive N.B.: su sfondo giallo le istruzioni operative 18

19 1) AMBIENTE a cura del Servizio Attività produttive e EMISSIONI IN ATMOSFERA a cura di Mariella Bergamini, Alessandro Cecchini, Anna Pia Mezzina D. Lgs. 3/4/2006 n 152 D.P.R. 24/5/1988 n 203 L.R. 5/5/1994 n 33 D.G.R.T. 10/8/1992 n 6855 D.G.R.T. 4/10/1993 n 8807 Det. Dir.le Prov. Firenze n 319 del 4/2/2005 NORMATIVA Premessa Generale Ai sensi dell art. 269 del D. Lgs. 152/2006, sono soggetti ad autorizzazione (ordinaria o in via generale come di seguito meglio indicato) gli impianti da cui originino emissioni in atmosfera nei casi di loro nuova installazione, di trasferimento e/o modifica sostanziale. Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. In realtà, il D. Lgs. 152/06 prevede ulteriori fattispecie di attività soggette, pur in assenza di impianto, ad autorizzazione (art. 269 c. 10 e sgg.). Più precisamente, l autorizzazione alle emissioni è prescritta anche per le attività di: verniciatura; lavorazione, trasformazione o conservazione di materiali agricoli, qualora siano prodotte emissioni; produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti nel caso in cui vengano effettuate in modo non occasionale, in assenza di impianto ed in un luogo a ciò adibito. L'autorizzazione rilasciata ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. L ente competente al rilascio dell autorizzazione (e rinnovo) è la Provincia. Non sono invece soggette a preventiva autorizzazione o comunicazione le emissioni in atmosfera originanti da: Fanno eccezione: - gli impianti disciplinati dal D. Lgs. 11/5/2005 n 133 in materia di incenerimento di rifiuti (v. art. 267 c. 2 del D. Lgs. 152/06) per i quali occorre far riferimento invece alla normativa speciale di riferimento; - gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (v. Allegato I del D. Lgs. 59/2005) così come previsto dall art. 267 c. 3 del D. Lgs. 152/06; - gli impianti termici finalizzati alla produzione di energia elettrica (cui è applicabile la L.R. 39/2005); 19

20 - gli impianti esclusi dall obbligo di preventiva autorizzazione indicati all art. 269 c. 14 (v. di seguito la norma in questione) e per i quali è teoricamente previsto l assoggettamento, previo provvedimento dell autorità competente che disponga detto adempimento, ad obbligo di comunicazione preventiva di avvio attività/messa in funzione (la Provincia di Firenze non ha adottato ad oggi il provvedimento che dispone detto adempimento); - gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti (art. 269 c. 16); - gli impianti che producono emissioni c.d. scarsamente rilevanti (v. di seguito All. IV parte I - D. Lgs. 152/2006), soggetti a comunicazione solo ove previsto dalla Provincia con proprio provvedimento generale art. 272 c. 1 (la Provincia di Firenze non ha infatti adottato il provvedimento richiesto, per cui può ritenere che detti impianti/attività non siano soggetti ad alcun adempimento preventivo e che riguarda solo gli impianti di cui alle lettere t e z dell elenco richiamato da detto articolo). ATTIVITA NON SOGGETTE A COMUNICAZIONE/AUTORIZZAZIONE Art. 269 D. Lgs.152/2006 c e 272 c. 1 Di seguito sono riportati gli elenchi delle attività/impianti in precedenza citati (art. 269 c. 14 e All. IV parte I -), non assoggettati né ad autorizzazione né a preventiva comunicazione (comunque denominata) mancando il provvedimento generale prescritto a tal fine dal D. Lgs. 152/2006. Art. 269 D. Lgs.152/2006 c Non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti: a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel; b) impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW; c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW: d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate; e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW; f) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW; g) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW; h) impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio; i) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del presente decreto. 15. L'autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti di cui al comma 14 comunichino alla stessa, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività. 20

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