Fondi Pensione Aperti

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1 Fondi Pensione Aperti Massimo Nicoletti Milano 07 novembre, 2014

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3 Cenni sulla Previdenza Fonte 3

4 Cenni sulla Previdenza Fonte Insurance Companies 4

5 FPA: elementi identificativi e modalità di costituzione Chi può istituire un fondo pensione aperto? SIM, SGR, Banche, Imprese di assicurazione autorizzate all esercizio dell attività di ramo VI. Questi soggetti devono essere in possesso di specifici requisiti patrimoniali, fissati dalle competenti Autorità di controllo, e la possibilità di istituire FPA deve essere statutariamente prevista Come si costituisce un FPA? Patrimonio di destinazione separato e autonomo rispetto al patrimonio della società, con gli effetti di cui all art c.c. L art.2117 c.c. dispone che: i fondi speciali per la previdenza e l assistenza che l imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell imprenditore o del prestatore di lavoro 5

6 FPA: elementi identificativi e modalità di costituzione A chi si rivolge un fondo pensione aperto? Tutti coloro che intendono costituirsi una rendita integrativa possono aderire ad un Fondo pensione aperto. Un FPA può essere dedicato esclusivamente alla raccolta di adesioni su base collettiva ovvero su base individuale o, ancora, ad entrambe le tipologie di adesione 6

7 Fondi pensione aperti: le Fonti contrattuali Il contratto sulla base del quale il lavoratore aderisce all offerta di gestione del soggetto promotore è il regolamento del FPA. I principali contenuti del regolamento sono stati disciplinati in un documento lo Schema di regolamento, deliberato dalla Covip il 31 ottobre I principali contenuti riguardano: Elementi di identificazione e scopo (denominazione, istituzione e scopo), Caratteristiche del fondo e modalità di investimento (regime, destinatari, scelte di investimento, spese), Contribuzione e prestazione (contribuzione, determinazione posizione individuale, prestazioni pensionistiche, trasferimento, riscatto, erogazione della rendita), Organizzazione del fondo (Il Responsabile del fondo, Organismo di sorveglianza), Gestione patrimoniale, amministrativa e contabile (incarichi di gestione, banca depositaria, gestione amministrativa, sistema contabile, ), Rapporti con gli aderenti (modalità di adesione, trasparenza, reclami) 7

8 Fondi pensione aperti la governance Trattandosi di un patrimonio di destinazione il fondo pensione aperto non ha propri organi interni, tutte le attività di funzionamento relative al soggetto (adozione del regolamento, modifiche, accertamento requisiti in capo al responsabile ed ai componenti l OdS, ) sono svolte dall organo di amministrazione del soggetto che promuove il FPA. 8

9 Fondi pensione aperti la governance Il Responsabile è nominato dal Consiglio di amministrazione della Società che istituisce il Fondo, non devono sussistere rapporti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione continuativa (causa di incompatibilità). L incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta consecutiva; Possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (D.M. Lavoro n.79 del 15 maggio 2007); 9

10 Fondi pensione aperti la governance Il Responsabile: vigilare sulla gestione finanziaria con particolare riferimento: al rispetto della politica di investimento e controlla le modalità di gestione e monitoraggio dei rischi vigilare sulla gestione amministrativa con riferimento ai controlli su: separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del fondo e regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti, con riferimento al momento della raccolta delle adesioni, agli oneri di gestione, alla completezza ed esaustività delle comunicazioni periodiche agli aderenti nonché all adeguatezza della procedura degli esposti, e alla tempestiva gestione delle richieste di trasferimento, anticipazione,.; vigilare sul rispetto delle delibere COVIP e verifica l invio alla stessa delle segnalazioni, documentazione e relazioni richieste. Entro il 31 marzo trasmette una relazione analitica sull attività svolta e comunica le eventuali irregolarità riscontrate 10

11 Fondi pensione aperti la governance L Organismo di sorveglianza è composto da due componenti effettivi ed un supplente nominati dal soggetto istitutore; L organismo è integrato con la nomina di un rappresentante designato dall azienda e da uno nominato in rappresentanza dei lavoratori, in presenza di aziende con almeno 500 lavoratori iscritti E previsto un limite max di 12 componenti Durata del mandato triennale e i componenti non possono essere rieletti per più di tre mandati 11

12 Fondi pensione aperti la governance I compiti dell Organismo di Sorveglianza: Verifica che l amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell esclusivo interesse degli iscritti, riportando al CdA del soggetto istitutore eventuali istanze della collettività; A tal fine si relaziona con il Responsabile dal quale riceve informazioni periodiche sull attività complessiva del fondo e sull attività svolta dal Responsabile stesso; Riceve inoltre informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono sulla redditività degli investimenti ovvero sulla caratterizzazione del Fondo 12

13 Fondi pensione aperti : la gestione la gestione delle risorse è prevalentemente svolta dal soggetto che istituisce il fondo; I fondi attuano una gestione su più comparti ; la politica di gestione di ciascun comparto è sinteticamente riportata nel regolamento del fondo pensione aperto e nella nota informativa dove è indicato anche il relativo benchmark; I fondi operano in modo che le loro risorse siano gestite in maniera sana e prudente nel rispetto del principio di diversificazione degli investimenti, efficiente gestione, diversificazione dei rischi, contenimento dei costi e massimizzazione dei rendimenti; La gestione delle risorse deve avvenire nel rispetto degli specifici limiti posti da norme di legge (d.lgs. n.252/05 e D.M. Tesoro 703/96) e dalle stesse disposizioni regolamentari. 13

14 Fondi pensione aperti: modelli gestionali Banca depositaria Le risorse affidate in gestione sono depositate presso una banca depositaria in possesso dei suddetti requisiti previsti dalla B.d I. (requisiti patrimoniali, idoneo assetto organizzativo, struttura dedicata, sistema informativo adeguato, segregazione e sicurezza delle informazioni acquisiti, verifica periodica delle procedure). La banca depositaria esegue le istruzioni se non sono contrarie alla legge, allo statuto e ai criteri fissati dal DM tesoro 703/1996. Inoltre, su delega del fondo, la banca può svolgere le funzioni di calcolo del valore della quota. Per i FPA le funzioni di custodia e controllo delle risorse affidate in gestione coincidono con l intero patrimonio del fondo. Gli amministratori ed i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo pensione 14

15 I FPA: l erogazione delle rendite Per l erogazione delle rendite i fondi pensione aperti sottoscrivono apposite convenzioni con un impresa di assicurazione di cui all art.2 del D.lgs.n. 209/05; Nel caso in cui sia la stessa impresa di assicurazione a promuovere il fondo pensione aperto il passaggio alla fase di erogazione viene dalla stessa gestito; Il testo di convenzione, ovvero le condizioni e le modalità di erogazione della rendita, risultano allegati allo stesso regolamento del fondo pensione aperto 15

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38 Cenni sulla Previdenza Indicatore Sintetico di Costo Immediate comparability not possible Fonte: Covip

39 Novità DM 703 Il Decreto Ministeriale n. 703/96 contiene le norme sui criteri e i limiti di investimento e sulla gestione dei conflitti di interesse per i fondi pensione ed è stato emanato in attuazione dell art. 6, comma 4 quinques, del D.lgs. n. 124/1993, ormai abrogato dal D.lgs. n. 252/2005. L evoluzione dei mercati finanziari - e della loro regolamentazione - e il recepimento nell ordinamento italiano della normativa europea relativa all attività e alla supervisione dei fondi pensione (c.d. Direttiva EPAP 2003/41/CE), hanno reso necessaria una revisione del D.M. 703 da parte del Ministero dell economia e delle finanze, il quale ha recentemente predisposto un nuovo schema di decreto, richiedendo il parere del Consiglio di Stato. Con riferimento ai criteri di investimento, il nuovo decreto mira a conferire alla forma pensionistica maggiore flessibilità gestionale, superando l attuale impostazione basata sull individuazione di limiti quantitativi che può rivelarsi inefficace e insufficiente a tutelare gli interessi degli aderenti. Ciò è possibile solo a fronte di una responsabilizzazione dei fondi pensione attraverso un miglioramento dei processi decisionali, delle capacità professionali e delle strutture organizzative, che devono essere coerenti con la complessità e le caratteristiche del portafoglio. La maggiore libertà gestionale, infatti, deve essere commisurata all adeguatezza della struttura e della strategia di investimento ed è consentita solo qualora il fondo si avvalga di professionalità e di modelli organizzativi adeguati ai rischi che l investimento comporta e in grado di proteggere gli interessi degli iscritti. L approccio qualitativo agli investimenti, come specificato nella relazione istruttoria dello schema di decreto, dovrà coniugarsi col rispetto del principio di diversificazione degli attivi e dei rischi e col contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento. L investimento in strumenti negoziati nei mercati regolamentati dovrà essere prevalente e, per quanto riguarda le quote di OICR, dovranno essere rispettate una serie di condizioni che assicurino la coerenza dei relativi investimenti con la politica del fondo ed il rispetto dei criteri di prudenza, efficienza e efficacia. Il nuovo sistema, infatti, è improntato al principio della persona prudente, presente anche nella Direttiva EPAP (art. 18). Tale principio si sostanzia nel controllo della situazione finanziaria: si concretizza, cioè, nell efficienza della gestione intesa come contenimento dei costi e massimizzazione dei rendimenti e nel controllo di tutti i rischi cui è esposto il fondo pensione nell amministrazione delle risorse, identificando nel contempo le relative responsabilità. Uno degli aspetti fondamentali del nuovo decreto consiste proprio nell adozione di un modello minimo che consenta il monitoraggio e il controllo del rischio, anche mediante il ricorso ad uno o più parametri di riferimento che siano coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento. A tal proposito, spetterebbe all autorità di vigilanza il non facile compito di individuare limiti più stringenti o meno a seconda delle condizioni economico-patrimoniali e organizzative del fondo e della capacità di effettuare un controllo e un monitoraggio efficaci. La minore presenza di vincoli è, dunque, strettamente correlata al grado di responsabilizzazione dei soggetti deputati all amministrazione e alle gestione del patrimonio. Per quanto riguarda i conflitti di interesse, la nuova disciplina si ispira ai principi dettati dalla direttiva europea relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. Direttiva MIFID 2004/39/CE), superando l impostazione della normativa attualmente vigente, incentrata esclusivamente su obblighi informativi e di trasparenza. Fermo restando l importanza del dovere di trasparenza, viene richiesto ai fondi pensione di adottare adeguate misure organizzative volte alla prevenzione, alla gestione e al controllo dei conflitti di interesse, onde evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi degli aderenti. Tale politica di gestione dei conflitti di interesse, adeguata alle dimensioni e alla complessità dell attività svolta dal fondo, dovrà essere esplicitata in apposito documento da trasmettere all autorità di vigilanza. Il nuovo schema, infine, ha espressamente previsto il richiamo, prima solo implicito, all art del codice civile in presenza di ipotesi di conflitto di interesse in capo agli organi direttivi e di amministrazione dei fondi pensione. In sostanza lo schema di decreto rappresenta sotto numerosi aspetti una ratifica di quanto già messo in pratica dai fondi pensione. 39

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