IL DECRETO DESTINAZIONE ITALIA - LE NOVITÀ IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

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1 IL DECRETO DESTINAZIONE ITALIA - LE NOVITÀ IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA 1. Premessa E stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013 il Decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145 (c.d. Decreto destinazione Italia ) (1), che interviene nuovamente sulla disciplina in tema di certificazione energetica, modificando le regole sull obbligo di dotazione e sull obbligo di allegazione dell attestato di prestazione energetica dettate appena cinque mesi fa (ossia con la legge 3 agosto 2013 n. 90 con la quale venne convertito il legge il D.L. 4 giugno 2013 n. 63). Questo il testo dell art. 1, commi 7 e 8, del D.L..145/2013: 7. All articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente: «3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro a Euro ; la sanzione è da Euro a Euro per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. L accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall Agenzia delle Entrate, che, per l ulteriore corso del procedimento sanzionatorio, presentano rapporto al Prefetto, ai sensi dell articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». 8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. Come è noto, dalla normativa in materia di certificazione energetica discendono quattro distinti obblighi, di cui tener conto nel caso di trasferimento di fabbricati energeticamente rilevanti 1

2 (ossia di fabbricati che non siano esclusi dal campo di applicazione di detta normativa ai sensi dell art. 3, d.lgs. 192/2005 o del paragrafo 2 delle Linee Guida nazionali per la Certificazione Energetica (2) ): a) l obbligo di DOTAZIONE (che peraltro può prescindere da un evento traslativo, come nel caso di edificio nuovi, di edifici soggetti a ristrutturazioni importanti o di edifici pubblici (3) ). b) l obbligo di ALLEGAZIONE (che è stato reintrodotto dalla legge 4 agosto 2013 n. 90, in sede di conversione del D.L. 4 giugno 2013 n. 63, che ha previsto, inoltre, in caso di sua violazione, la sanzione della nullità). c) l obbligo di CONSEGNA dell attestato energetico (il cui adempimento va documentato con l inserimento in atto di apposita clausola con la quale l acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto la documentazione, comprensiva dell attestato, in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici). d) l obbligo di INFORMATIVA (il cui adempimento va documentato con l inserimento in atto di apposita clausola con la quale l acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici). La nuova norma, modificando i commi 3 e 3 bis, dell art. 6 del d.lgs. 192/2005, ha inciso profondamente sugli obblighi di ALLEGAZIONE, di INFORMATIVA e di CONSEGNA, lasciando invece immutata la disciplina vigente in tema di DOTAZIONE. Le principali novità, portate dal nuovo intervento legislativo in materia, si possono così sintetizzare: i) esclusione degli obblighi di ALLEGAZIONE, di CONSEGNA e di INFORMATIVA per gli atti traslativi a titolo gratuito; ii) precisazione che gli obblighi di ALLEGAZIONE, di CONSEGNA e di INFORMATIVA riguardano non solo l atto di compravendita ma, anche, in generale, tutti gli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso, con ciò confermando l interpretazione prudenziale già proposta dal Consiglio Nazionale del Notariato (4). iii) precisazione che gli obblighi di CONSEGNA e di INFORMATIVA riguardano i nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione. Sono esclusi da tali obblighi, pertanto, oltre i contratti che non possano considerarsi nuove locazioni (proroghe, cessioni di contratto, subentri ex art c.c., ecc.) anche i nuovi contratti non soggetti a registrazione (in pratica i soli contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell anno). iv) limitazione dell obbligo di ALLEGAZIONE ai soli contratti di nuova locazione aventi per oggetto interi edifici, rimanendo escluso tale obbligo oltre che per i contratti non soggetti a registrazione anche per i nuovi contratti di locazione aventi per oggetto singole unità immobiliari. v) eliminazione della NULLITA quale sanzione per il caso di violazione dell obbligo di ALLEGAZIONE (con possibilità di sanatoria per i contratti stipulati tra il 4 agosto 2013 e l entrata in vigore della nuova norma, eventualmente nulli per mancata allegazione dell attestato energetico) vi) previsione di una SANZIONE PECUNIARIA per la violazione dell obbligo di allegazione nonché in caso di mancata documentazione in atto, con l inserimento dell apposita clausola, dell adempimento degli obblighi di INFORMATIVA e di CONSEGNA; la nuova norma, quindi, dà maggior peso agli obblighi di INFORMATIVA e di CONSEGNA, ed al requisito formale dell attestazione ad opera dell acquirente e del conduttore dell avvenuto loro adempimento, requisito la cui mancanza, in precedenza, era ritenuta priva di qualsiasi sanzione. 2

3 2. Obbligo di dotazione Con riguardo all obbligo di DOTAZIONE, va, innanzitutto, sottolineato che la norma in commento si è limitata a modificare i commi 3 e 3bis del d.lgs. 192/2005, nel testo vigente dopo le variazioni apportate con la legge 90/2013, ma non ha invece modificato anche il comma 2, che cosi dispone: Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità. Il mancato adeguamento anche del comma 2, pone non pochi problemi di coordinamento, con il successivo comma 3, nuovo testo, in quanto per gli atti traslativi a titolo gratuito mentre, da un lato, deve ritenersi tuttora sussistente l obbligo di DOTAZIONE, dall altro, debbono ritenersi, invece, non più sussistenti gli obblighi di ALLEGAZIONE, di INFORMATIVA e di CONSEGNA. E lo stesso dicasi per i nuovi contratti di locazione non soggetti a registrazione (ipotesi quest ultima, peraltro, del tutto marginale per l attività notarile e meno problematica rispetto a quella ben più ricorrente dell atto gratuito). Per gli atti traslativi a titolo oneroso, benché il comma 2, relativo all obbligo di DOTAZIONE, faccia ancora riferimento alla sola vendita, valgono, comunque, le considerazioni già svolte in passato circa l applicabilità di detto obbligo a tutti gli atti traslativi a titolo oneroso (considerazioni che oggi trovano ulteriore conforto nel nuovo testo del successivo comma 3), per cui nulla deve ritenersi mutato al riguardo. Per quanto riguarda, più specificatamente, gli atti a titolo gratuito, è lecito chiedersi quale senso abbia imporre la dotazione dell attestato se poi non è prevista né l allegazione né la dichiarazione di informativa. E vero che ci sono altri casi in cui vi è obbligo di dotazione ma non anche obbligo di allegazione; si pensi al caso del preliminare (5) ; ma è anche vero che nel caso degli atti gratuiti non vi sono delle trattative durante le quali vi sia la necessità di mettere a disposizione l attestato o alla cui chiusura l attestato debba essere consegnato all acquirente e che ben giustificano l obbligo di dotare l immobile dell attestato, in caso di stipula di un preliminare, benché non vi sia anche l obbligo di allegazione. Non vi è una ragione plausibile perché si debba costringere, ad esempio, un donante a dotare l immobile che vuole donare al proprio figlio dell attestato, se poi non è previsto un conseguenziale obbligo di ALLEGAZIONE o di CONSEGNA o di INFORMATIVA. Peraltro la lettera della norma (art. 6, c. 2, d. lgs. 195/2005) pare chiara nel mantenere l obbligo di DOTAZIONE anche per gli atti traslativi a titolo gratuito. Si auspica un opportuno coordinamento in sede di conversione del Decreto Legge, nel senso di allineare il comma 2 al nuovo testo del comma 3. Per quanto riguarda l attività del Notaio, nessuna particolare formalità è attualmente richiesta in occasione della stipula di un atto traslativo a titolo gratuito: 3

4 - né l allegazione all atto dell attestato (espressamente limitata dal comma 3 alla sola compravendita, agli atti di trasferimento a titolo oneroso ed ai nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari) - né l introduzione in atto della dichiarazione del donatario e/o beneficiario di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell attestato, in ordine all attestazione della prestazione energetica (espressamente limitata dal comma 3 alla sola compravendita, agli atti di trasferimento a titolo oneroso ed ai nuovi contratti di locazione soggetti a registrazione). Il comma 2, non modificato dalla nuova norma, non impone alcuna menzione in atto circa l avvenuta dotazione dell attestato. Pertanto con riguardo agli atti traslativi a titolo gratuito può concludersi nel senso che: - permane a carico del proprietario (donante/alienante) l obbligo di DOTAZIONE; la violazione di tale obbligo, peraltro, non comporta l applicazione di alcuna sanzione, posto che l art. 15, c. 8, d.lgs. 192/2005 limita l applicazione della sanzione pecuniaria, dallo stesso prevista per il caso di mancata dotazione, al solo caso della vendita, esclusi, pertanto, gli atti traslativi a titolo gratuito (così dispone la norma citata: In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a euro ); - non vi è alcuna formalità da rispettare né alcuna menzione d inserire nell atto; il nuovo comma 3, infatti, non prescrive più per gli atti traslativi a titolo gratuito gli obblighi di ALLEGAZIONE, di INFORMATIVA e di CONSEGNA, già previsti dalla legge 90/ Obbligo di allegazione La norma in commento ha previsto l obbligo di ALLEGAZIONE per i seguenti atti: - la compravendita; - gli atti di trasferimento a titolo oneroso (ad es. permuta, assegnazione di alloggi da cooperative edilizie, datio in solutum, conferimento in società, ecc.); - i contratti di nuova locazione con esclusione di quelli che hanno per oggetto singole unità immobiliari. Sono stati esclusi, invece, dall obbligo di ALLEGAZIONE, gli atti traslativi a titolo gratuito (già previsti nel testo del precedente comma 3bis ora invece non più previsti nel testo del nuovo comma 3). Come si è già avuto modo di osservare l obbligo di allegazione è strettamente collegato all obbligo di dotazione della certificazione energetica, Anzi, l obbligo di dotazione, in occasione di un atto traslativo a titolo oneroso o di nuova locazione, può ritenersi funzionale proprio all osservanza dell obbligo di allegazione. Ne discende che non sussiste obbligo di allegazione laddove sia escluso (in base alla vigente disciplina) l obbligo di dotazione (6). Anche la nuova disposizione (comma 3 dell art. 6 d.lgs. 192/2005 nuovo testo) prescrive, l obbligo di allegazione dell attestato di prestazione energetica ai contratti di compravendita immobiliare o agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso, senza, peraltro, precisare il diritto oggetto di trasferimento. Nel silenzio del legislatore al riguardo, deve ritenersi applicabile la normativa in tema di allegazione della certificazione energetica: - nel caso di trasferimento sia dell'intera proprietà che di una quota di comproprietà; 4

5 - nel caso di trasferimento sia della piena o della nuda proprietà che di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione); - nel caso di costituzione di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione). Per quanto riguarda le parti comuni condominiali va escluso l obbligo sia di dotazione che di allegazione dell attestato di prestazione energetica (7). La norma in commento stabilisce testualmente che copia dell attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto. Il termine copia utilizzato dal legislatore fa pensare all intenzione di semplificare gli adempimenti legati all obbligo di allegazione, peraltro preceduto dall obbligo di consegna dell originale dell attestato di prestazione energetica, ritenendo sufficiente l allegazione di una copia non autentica. La problematica relativa sarà certamente oggetto di successivi approfondimenti tenuto conto dell esigenza, che pare emergere dalla lettura sistematica dei commi 2 e 3 dell art. 6 in commento, di assicurare la corrispondenza fra la copia dell attestato, allegata all atto traslativo o di locazione, e l attestato oggetto degli obblighi di cui al comma 2 (in realtà il problema sarà, in pratica, di facile e sicura soluzione considerando che di regola il certificatore rilascia, a richiesta, più esemplari firmati in originale). La violazione dell obbligo di ALLEGAZIONE comporta l applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da ,00 ad ,00; per i contratti di locazione di durata inferiore ai tre anni la sanzione è ridotta a metà. La norma in commento indica anche quale è l autorità preposta all accertamento ed alla contestazione della violazione: la Guardia di Finanza, ovvero, all atto della registrazione del contratto, l Agenzia delle Entrate. Tali soggetti dovranno, inoltre, presentare rapporto al Prefetto ai sensi dell art. 17 legge 24 novembre 1981 n. 689 (8) E fuori dubbio che il Notaio che ha ricevuto un atto traslativo a titolo oneroso o un contratto di locazione di interi edifici, al quale non sia stato allegato l attestato energetico: i) non sia soggetto ad alcuna sanzione di carattere pecuniario, posto che la norma pone tale sanzione esclusivamente a carico della parti del contratto (alienante e acquirente ovvero locatore e conduttore) in solido ed in parti uguali tra di loro; ii) non sia soggetto ad alcuna attività di accertamento né sia obbligato a effettuare direttamente contestazioni alle parti ovvero denunciare l omissione alla Guardia di Finanza o all Agenzia delle Entrate, non essendo tali incombenze previste dalla norma. Si ritiene, comunque, che il Notaio abbia il dovere di informare le parti (sia alienante che acquirente ovvero sia locatore che conduttore) circa l obbligo di allegazione dell attestato energetico e della sanzione prevista per il caso di violazione di tale obbligo. L informazione va rivolta ad entrambe le parti del contratto in virtù della responsabilità in solido ed in parti uguali fissata dalla legge. Con la norma in commento, benché l obbligo di dotazione dell attestato energetico sia posto solo a carico del proprietario (alienante o locatore), il legislatore ha voluto responsabilizzare anche l acquirente e/o conduttore, che debbono, pertanto, pretendere la allegazione all atto dell attestato energetico, pena la comminatoria, anche a suo carico, della sanzione pecuniaria, in ragione di una metà ed in solido. Non è più prevista, pertanto, la nullità dell atto, quale sanzione per la violazione dell obbligo di ALLEGAZIONE. 5

6 4. Obbligo di consegna Come ricordato la norma in commento conferma (per gli atti traslativi a titolo oneroso e le nuove locazioni di interi edifici) l obbligo di allegazione dell attestato energetico. Al riguardo, è lecito chiedersi se debba, comunque, ritenersi sussistente a carico dell alienante e/o del locatore un obbligo di consegna all acquirente e/o al nuovo conduttore dell attestato di prestazione energetica, autonomo e distinto rispetto all obbligo di allegazione e da adempiere prima che si verifichi il presupposto stesso per l allegazione (ossia prima della stipula dl contratto traslativo e/o di nuova locazione) A tale quesito si ritiene di dare risposta affermativa (come già è stato nel passato) (9), sulla base: - del disposto dell art. 6, c. 2, d.lgs. 192/2005 (nel testo modificato dal D.L. 63/2013 e rimasto immutato) ove si prescrive che in tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime ; e, di norma, sia l atto traslativo definitivo che il contratto di locazione definitivo vengono formalmente sottoscritti dalle parti in un momento successivo alla chiusura delle trattative, ossia dopo che si è formato il consenso sulla conclusione del contratto e sulle condizioni più rilevanti (a prescindere dal fatto che tale conclusione delle trattative sia stata o meno formalizzata con la stipula di un contratto preliminare). Pertanto vi è un momento (quello della conclusione delle trattative) in cui l alienante e/o il locatore debbono consegnare all acquirente e/o al conduttore l attestato di prestazione energetica, fermo, restando, poi l obbligo per l alienante e/o il locatore di provvedere all allegazione al contratto definitivo; - del disposto dell art. 6, c. 3, d.lgs. 192/2005 (nel testo ora modificato dal nuovo decreto) ove si prescrive che l acquirente e/o il conduttore debbono dare atto di aver ricevuto... la documentazione, comprensiva dell attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici ; disposizione che ha una sua ragion d essere se si ritiene sussistente un obbligo di consegna dell attestato, autonomo e distinto rispetto all obbligo di allegazione e precedente rispetto a quest ultimo. Si rammenta che in base alla disciplina vigente vi è anche un altro obbligo, precedente a quello di consegna, che incombe sul proprietario, ed è l obbligo di messa a disposizione dell attestato di prestazione energetica. Il succitato art. 6, c. 2, d.lgs. 192/2005 (nel testo modificato dal D.L. 63/2013 e rimasto immutato ) stabilisce, infatti, che [...] il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative [...]. In pratica l immobile deve essere dotato dell attestato energetico nel momento stesso in cui il proprietario intende o trasferirlo o locarlo (a prescindere dalla circostanza che si avvalga di mezzi di comunicazione commerciale), in quanto detto attestato deve essere messo a disposizione del potenziale acquirente sin dal momento in cui vengono avviate le trattative. Un autonomo obbligo di consegna deve, poi, essere ammesso per i nuovi contratti di locazione di singole unità immobiliari, per i quali è previsto l obbligo di inserimento della clausola con la quale il conduttore dichiari di aver ricevuto... la documentazione, comprensiva dell attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici, ma per i quali è invece escluso l obbligo di ALLEGAZIONE. 6

7 Una volta ritenuto sussistente l obbligo di consegna dell attestato di prestazione energetica, occorre chiedersi quali sanzioni siano applicabili nel caso di violazione di tale obbligo. Diverso dal caso della mancata consegna è quella, invece, della mancata documentazione in atto della avvenuta consegna e cioè del mancato inserimento in atto della clausola con la quale l acquirente e/o il conduttore debbono dare atto di aver ricevuto... la documentazione, comprensiva dell attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici ; per la violazione di tale formalità è prevista, ora, la medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione dell obbligo di ALLEGAZIONE (per cui si rinvia a quanto sopra esposto al precedente 3, con la precisazione che la sanzione va applicata nella misura ridotta da ,00 ad ,00nel caso di nuove locazioni di singole unità immobiliari, per le quali non è previsto l obbligo di allegazione). 5. Obbligo di informativa La norma in commento conferma anche l obbligo di INFORMATIVA a carico dell alienante (in caso di contratti di compravendita e di contratti traslativi a titolo oneroso) o del locatore (in caso di nuove locazioni di edifici e singole unità immobiliari) già previsto nella normativa vigente (e introdotto per la prima volta dall art. 13 d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28) L adempimento di tale obbligo deve essere anche debitamente documentato mediante l inserimento in atto di apposita clausola con la quale l acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici. Si ritiene che debba trattarsi non tanto di informazioni generiche, circa la disciplina dettata in materia di certificazione energetica, quanto di informazioni specifiche, concernenti in particolare la prestazione energetica dell edificio trasferito o locato, quali desumibili dall attestato di prestazione energetica del quale l edificio deve essere dotato (dati relativi all efficienza energetica, valori di riferimento ed in particolare la classe di prestazione energetica di appartenenza, raccomandazioni circa gli interventi da eseguire per migliorare il rendimento energetico, ecc. ecc.). In atto sarà sufficiente riportare la dichiarazione dell interessato che ha ricevuto le informazioni, senza dover esplicitare, nel dettaglio, il tipo e la qualità delle informazioni ricevute. La clausola cui si riferisce la norma in commento (come, peraltro, quella sulla ricezione dell attestato, volta a documentare in atto il rispetto dell obbligo di CONSEGNA di cui al precedente 4) consiste, sostanzialmente, in una dichiarazione di parte da recepire nel corpo del contratto; non è necessario che detta dichiarazione sia resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in quanto ciò non è richiesto dalla norma;. La dichiarazione deve essere resa: - dall acquirente/cessionario nel caso di atto traslativo a titolo oneroso - dal conduttore nel caso di nuovo contratto di locazione ovvero dai rispettivi rappresentanti legali o volontari. Nella normativa vigente non era prevista alcuna sanzione per il caso di mancato rispetto di tale incombenza (omissione integrale della clausola, ovvero dichiarazione solo parziale ovvero dichiarazione non veritiera). Ora la norma in commento ha colmato tale lacuna, prevedendo la medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione dell obbligo di ALLEGAZIONE (per cui si rinvia a quanto sopra esposto al precedente 3, con la precisazione che la 7

8 sanzione va applicata nella misura ridotta da ,00 ad ,00 nel caso di nuove locazioni di singole unità immobiliari, per le quali non è previsto l obbligo di allegazione). 6. Sanzione amministrativa in luogo della nullità La norma in commento (al comma 8) prevede anche la possibilità di quella che chiameremo atecnicamente sanatoria degli atti, stipulati tra il 4 agosto 2013 e la data di entrata in vigore del decreto legge, nulli, per mancata allegazione dell attestato energetico. La sanatoria può essere richiesta da una della parti del contratto o da un loro avente causa. Per sanare la nullità deve essere pagata la sanzione pecuniaria ora prevista per il caso di mancata ALLEGAZIONE (vedi supra sub 4). Condizione per ottenere la sanatoria è che non sia ancora stata dichiarata la nullità del contratto con sentenza passata in giudicato. La norma non precisa le modalità per procedere alla sanatoria. L avvenuto pagamento della sanzione impedirà future possibili declaratorie di nullità (sarà opportuno nei successivi atti di trasferimento dare atto dell intervenuta sanatoria della nullità relativamente al titolo di provenienza, citando gli estremi dell avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria). 7. Esclusioni di carattere oggettivo Gli obblighi di ALLEGAZIONE, di CONSEGNA e di INFORMATIVA sono strettamente collegati all obbligo di DOTAZIONE della certificazione energetica così come disciplinata dal d.lgs. 192/2005. Ricordiamo, brevemente, i casi di esclusione dall obbligo di DOTAZIONE (e conseguentemente, dagli obblighi di ALLEGAZIONE, di CONSEGNA e di INFORMATIVA)discendenti dalla normativa vigente o comunque ricavali dal sistema (10) ; sono esclusi dall obbligo di dotazione: i) per espressa previsione di legge e/o delle Linee Guida Nazionali Per La Certificazione Energetica a) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati, e ciò stante l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. d) d.lgs. 192/2005. b) i fabbricati industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili e ciò stante l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. b) d.lgs. 192/2005. c) i fabbricati agricoli non residenziali, sprovvisti di impianti di climatizzazione e ciò stante l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. c) d.lgs. 192/2005 (si fa presente che quando nel d.lgs. 192/2005 si parla di climatizzazione si fa riferimento sia alla climatizzazione invernale che alla climatizzazione estiva e quindi sia gli impianti di riscaldamento che agli impianti di condizionamento d aria) d) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R , n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, e ciò stante l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. e) d.lgs. 192/2005 (l attestato di prestazione energetica è, peraltro, richiesto con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purchè scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica; art. 3, c. 3ter, d.lgs. 192/2005) 8

9 e) gli edifici in cui non è necessario garantire un confort abitativo (la certificazione è peraltro richiesta con riguardo alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell isolamento termico) (paragrafo 2 delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica, nel testo modificato con D.M. 22 novembre 2012; disposizione non modificata dal D.L. 63/2013). La disposizione esordisce statuendo che sono esclusi dall obbligo di dotazione i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi, le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; tale esclusione è stata successivamente trasfusa nell art. 3, c. 3, lett. e, d.lgs. 192/2005. La disposizione del paragrafo 2 delle Linee Guida, che non è stata esplicitamente abrogata dal D.L. 63/2013, prosegue statuendo, anche, che sono esclusi dall obbligo di dotazione gli altri edifici ad essi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo. Quest ultima disposizione, pertanto, è tuttora in vigore, anche se non trasfusa nel corpo del d.lgs. 192/2005. Essa consente di escludere dall ambito applicativo della certificazione energetica tutti gli edifici e manufatti che non siano destinati alla permanenza e/o all attività di persone; l espressione confort abitativo contenuta nell inciso finale della disposizione in commento va, infatti, interpretata in senso ampio (oltre il tenore letterale dell espressione), non riferita esclusivamente a edifici a destinazione residenziale, ma a qualsiasi edificio nel quale sia prevista un attività o comunque la permanenza di persone, alle quali deve, pertanto, essere assicurato un adeguato confort. In sostanza si può ben sostenere, alla luce di questa disposizione, che l obbligo dell attestato di prestazione energetica vada escluso per tutti quegli edifici destinati a ricovero di beni materiali o di animali (come, per l appunto, i garages, i depositi, le cantine, espressamente contemplati, o come centrali termiche, locali contatori, legnaie, stalle, riconducibili alla disposizione generale di esclusione). f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose, e ciò stante l'espressa esclusione disposta dall'art. 3, c. 3, lett. f) d.lgs. 192/2005. g)i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell atto notarile (paragrafo 2 delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica, nel testo modificato con D.M. 22 novembre 2012; disposizione non modificata dal D.L. 63/2013). h) i fabbricati al grezzo purché tale stato venga espressamente dichiarato nell atto notarile (paragrafo 2 delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica, nel testo modificato con D.M. 22 novembre 2012; disposizione non modificata dal D.L. 63/2013). In particolare la disposizione in commento fa riferimento: - agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio - agli immobili venduti "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici. ii) per interpretazione sistematica della normativa vigente(dovendosi in particolare escludere la necessità dell attestato di prestazione energetica per tutti quegli edifici o manufatti che non comportino consumi energetici ovvero i cui consumi energetici siano del tutto irrilevanti, in relazione alle loro caratteristiche o destinazioni d uso ovvero in quanto non ancora o non più utilizzabili per l uso cui sono destinati) i) gli edifici "marginali" ossia gli edifici che non comportano un consumo energetico in relazione alle loro caratteristiche tipologiche e/o funzionali (ad esempio: portici, pompeiane, legnaie); per questi edifici l esclusione può fondarsi anche sul disposto dell art. 3, c. 3, lett. e, d.lgs. 192/2005, che esclude tutti i fabbricati non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3, D.P.R , n. 412, il cui utilizzo standard non 9

10 prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici, ovvero anche sul disposto del paragrafo 2, secondo comma, delle LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA, nel testo modificato con D.M. 22 novembre 2012), posto che l elencazione degli immobili esclusi dall obbligo di certificazione è espressamente indicata come effettuata a titolo esemplificativo e esaustivo e riguardando, l esclusione prevista in tale disposizione, tutti gli edifici equiparabili a quelli elencati per i quali non sia necessario garantire un confort abitativo (ovvero, come sopra già chiarito, non siano destinati alla permanenza e/o all attività di persone). l) gli edifici inagibilio comunque non utilizzabili in nessun modo e che, come tali, non comportino un consumo energetico (ad esempio fabbricati in disuso, dichiarati inagibili o comunque non utilizzati né utilizzabili, con impianti dimessi o addirittura senza impianti); vero è che le LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA, nel testo modificato con D.M. 22 novembre 2012 hanno espressamente escluso l obbligo della certificazione energetica solo per i ruderi, ossia per quei manufatti destinati alla demolizione, in quanto non suscettibili, neppure, di essere recuperati; ma è altrettanto vero che per un fabbricato che non può essere utilizzato in alcun modo per l uso cui è destinato, se non previ radicali interventi di ristrutturazione e risanamento, e per il quale non si pone nemmeno un problema di consumo energetico, la dotazione dell attestato di prestazione energetica appare infatti del tutto superflua in relazione agli scopi alla stessa riconosciuti dalla Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica. m) i manufatti, comunque, non riconducibili alla definizione di edificio dettata dall art. 2 lett. a) del d.lgs. 192/2005 (manufatti cioè non qualificabili come sistemi costituiti dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno ) (ad esempio: una piscina, una serra non realizzata con strutture edilizie, ecc.) 8. Rinvio Per tutte le altre questioni, inerenti la materia della certificazione energetica, quali ad esempio: - i presupposti di carattere oggettivo di dotazione della certificazione energetica - i controlli a carico del Notaio in ordine all attestato energetico - la possibilità di utilizzo di attestati di certificazione energetica rilasciati prima del 6 giugno la validità temporale dell attestato energetico - i requisiti dei soggetti certificatori questioni non interessate dalla norma in commento, si rinvia allo studio CNN n /C approvato dall Area Scientifica studi pubblicistici 19 settembre 2013 La certificazione energetica (dall attestato di certificazione energetica all attestato di prestazione energetica) (estensore G. Rizzi), in CNN Notizie n. 191 del 25 ottobre Giovanni Rizzi 1) Entrato in vigore il 24 dicembre ) Vedi successivo 7 3) Vedasi al riguardo La certificazione energetica (dall attestato di certificazione energetica all attestato di prestazione energetica) studio n /C approvato dall Area Scientifica studi pubblicistici 19 settembre 2013 (estensore G.Rizzi), in CNN Notizie n. 191 del 25 ottobre 2013,

11 4) Allegazione dell APE a pena di nullità segnalazione di novità normativa a cura del Settore Studi Pubblicistici del Consiglio Nazionale del Notariato, in CNN Notizie n. 149 del 2 agosto 2013; La certificazione energetica (dall attestato di certificazione energetica all attestato di prestazione energetica) studio n /C approvato dall Area Scientifica studi pubblicistici 19 settembre 2013 (estensore G.Rizzi), in CNN Notizie n. 191 del 25 ottobre 2013; 5) Vedasi al riguardo La certificazione energetica (dall attestato di certificazione energetica all attestato di prestazione energetica) studio n /C approvato dall Area Scientifica studi pubblicistici 19 settembre 2013 (estensore G.Rizzi), in CNN Notizie n. 191 del 25 ottobre 2013, 2.3.C 6) Vedasi al riguardo La certificazione energetica (dall attestato di certificazione energetica all attestato di prestazione energetica) studio n /C approvato dall Area Scientifica studi pubblicistici 19 settembre 2013 (estensore G.Rizzi), in CNN Notizie n. 191 del 25 ottobre 2013, 2.3.A 7) Sul punto si rinvia a La certificazione energetica (dall attestato di certificazione energetica all attestato di prestazione energetica) studio n /C approvato dall Area Scientifica studi pubblicistici 19 settembre 2013 (estensore G.Rizzi), in CNN Notizie n. 191 del 25 ottobre 2013, 2.3.D 8) Così dispone l art. 17, legge 24 novembre 1981, n. 689: Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, numero 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le unzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente. 9) Vedasi al riguardo La certificazione energetica (dall attestato di certificazione energetica all attestato di prestazione energetica) studio n /C approvato dall Area Scientifica studi pubblicistici 19 settembre 2013 (estensore G.Rizzi), in CNN Notizie n. 191 del 25 ottobre 2013, 4 10) Per una disamina più approfondita dei casi di esclusione oggettiva si rinvia a La certificazione energetica (dall attestato di certificazione energetica all attestato di prestazione energetica) studio n /C approvato dall Area Scientifica studi pubblicistici 19 settembre 2013 (estensore G.Rizzi), in CNN Notizie n. 191 del 25 ottobre 2013, 5 (Riproduzione riservata) 11

12 CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Studio n /I Le nuove S.r.l. (Approvato dall Area Scientifica Studi d Impresa il 14 novembre 2013) (Approvato dal CNN il 12 dicembre 2013) Sommario: 1. Cronologia degli interventi normativi; 2. Le s.r.l. con capitale inferiore a diecimila euro; 3. Aumenti e riduzioni nelle nuove s.r.l.; 4. La costituzione semplificata delle s.r.l.; 5. Questioni di diritto transitorio; 6. La trasformazione da e in nuove s.r.l. *** 1. Cronologia degli interventi normativi L introduzione nel nostro ordinamento di modelli di società a responsabilità limitata il cui capitale potesse esser inferiore al minimo di euro stabilito dal n. 4) del comma 2 dell art. 2463, c.c., è avvenuta gradualmente, con provvedimenti legislativi tutti caratterizzati dall urgenza e, giocoforza, da notevoli problemi di coordinamento. Ancorché tali provvedimenti si siano succeduti in un arco temporale limitato, si è creata una stratificazione di norme che, in alcuni casi, non è stata accompagnata da interventi di coordinamento delle disposizioni normative interessate dalla riforma della disciplina della costituzione e del capitale delle s.r.l. (1) Appare, pertanto, utile ripercorrere le tappe degli interventi del legislatore in ordine cronologico La s.r.l.s. prima versione La prima tappa del processo normativo di riforma delle s.r.l. è rappresentata dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, il cui articolo 3 introduce l art bis c.c. (2). Nella versione originaria del decreto, anteriore alla legge di conversione, la società semplificata a responsabilità limitata poteva essere costituita da persone fisiche che non avessero compiuto i 35 anni di età mediante scrittura privata la quale doveva indicare, fra l'altro, il capitale minimo di un euro, da conferirsi in denaro, sottoscritto e interamente versato alla data della 1

13 costituzione. Si prevedeva che laddove il socio perdesse il requisito anagrafico egli venisse escluso di diritto salvo che l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non deliberasse la trasformazione della società; allo stesso modo la perdita, da parte di tutti i soci, del requisito anagrafico era causa di scioglimento della società. La completa attuazione della previsione normativa era comunque collegata ad un decreto ministeriale che doveva essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che avrebbe "tipizzato lo statuto standard della società" e individuato "i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci". Per quanto non espressamente previsto nell'art bis c.c., la norma rinviava, nei limiti della compatibilità, alla disciplina delle s.r.l La s.r.l.s. seconda versione In sede di conversione del d.l. 1/2012, ad opera della l. 24 marzo 2012, n. 27, la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata venne pressoché integralmente riscritta, con la previsione della necessità della forma pubblica per l'atto costitutivo, da redigersi in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla legge di conversione. In questa seconda versione della s.r.l.s. permane il presupposto indefettibile che i soci non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione; il requisito di età rileva anche ai fini della cessione delle quote, essendo prevista espressamente la nullità del trasferimento della partecipazione a soggetti che ne siano privi. Gli amministratori devono essere scelti fra i soci. L'ammontare del capitale sociale deve essere pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di euro previsto per la s.r.l., e deve esser sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo. Vengono, inoltre, previste la non debenza degli onorari notarili ed altre agevolazioni ( l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili ) (3). Inoltre, si prevede che «il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale». Anche in questa veste la completa attuazione della previsione normativa era rinviata alla definizione del modello standard da parte del Decreto Ministeriale La società a capitale ridotto 2

14 Nell ambito delle s.r.l. che derogano al requisito del capitale minino di euro, con l obiettivo di estendere tale possibilità anche ad altri soggetti, alla disciplina della s.r.l.s. se ne affianca, nel giugno 2012, un altra: l art. 44 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", introduce nel nostro ordinamento la Società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Solo che, anziché introdurre modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, il legislatore preferisce intervenire al di fuori del codice civile, prevedendo uno strumento che si affianca a quello contemplato dall art bis c.c. che pure è evocato, sin dall incipit della nuova norma. Che si trattasse di una disciplina diversa emergeva dalla previsione per cui restava Fermo quanto previsto dall articolo 2463-bis. Disciplina diversa e con destinatari diversi, almeno sino alla conversione del decreto: la società a responsabilità limitata semplificata era riservata a soggetti persone fisiche che non avessero compiuto i 35 anni di età alla data della sua costituzione; laddove la società a responsabilità limitata a capitale ridotto era invece riservata, nel testo originario, a persone fisiche che avessero compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, sebbene tale requisito anagrafico non fosse ribadito in alcun modo per le vicende circolatorie. In sede di conversione, con la legge 7 agosto 2012, n. 134, venne poi introdotta la previsione per cui al fine di favorire l accesso al credito dei giovani imprenditori, il Ministro dell economia e delle finanze promuove un accordo con l Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto (art. 44, comma 4-bis). Disposizione che, secondo l interpretazione data dal Ministero dello Sviluppo Economico del 30 agosto 2012 (4) (ed in tal senso era anche la posizione del Consiglio Nazionale) (5), consentiva di ritenere possibile il ricorso alla società a capitale ridotto anche per le persone fisiche infratrentacinquenni. Quanto all atto costitutivo, l art. 44 prevedeva il ricorso all atto pubblico, senza tuttavia riferirsi a un modello standard tipizzato, che invece connota la società a responsabilità limitata semplificata, pur richiamando di quest ultima alcuni elementi contenutistici, e cioè gli elementi di cui al secondo comma dell articolo 2463-bis. In sostanza, della società a responsabilità limitata semplificata, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto mutuava, come elemento qualificante, la regola per cui il capitale deve essere pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di euro previsto all'articolo 2463 come capitale minimo per una s.r.l. ordinaria ; nonché quella per cui il conferimento deve farsi 3

15 necessariamente in denaro ed essere versato all'organo amministrativo (e non alla banca come per la s.r.l. ordinaria ). Ma, a differenza della società a responsabilità limitata semplificata, gli amministratori non dovevano essere necessariamente soci, e potevano essere scelti quindi tra soggetti estranei alla società. Non era invece previsto alcun richiamo alla disciplina dei commi 3 e 4 dell art. 3 del d.l. 1/2012, e quindi doveva escludersi che per le società a responsabilità limitata a capitale ridotto l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili. Né era previsto che il Consiglio nazionale del notariato avesse uno specifico compito di vigilanza sulla corretta e tempestiva applicazione della nuova disciplina Il decreto ministeriale contenente il modello standard Il d.m. 23 giugno 2012, n. 138, in vigore dal 29 agosto 2012, reca il Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata e individuazione dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci, in attuazione dell'articolo 2463-bis c.c. L'art. 1 ribadisce che l'atto costitutivo, recante anche le norme statutarie della società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard riportato nella tabella A allegata al decreto. Dunque, si prevede un unico atto rispettoso della legge notarile e contenente le regole organizzative della società, tra le quali, oltre alle generalità dei comparenti, devono essere inseriti: a) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie; b) le attività che costituiscono l'oggetto sociale; c) l'ammontare del capitale sociale - che si ricorda deve esser pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di euro previsto all'articolo 2463, comma 2, numero 4), e che va sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione - e le quote di partecipazione sottoscritte da ciascun socio; d) la previsione, peraltro già contenuta nella norma codicistica, del divieto di cessione delle quote a soci che abbiano compiuto i 35 anni ribadendosi la nullità dell'eventuale atto di trasferimento; e) la nomina degli amministratori - che contestualmente sono tenuti a dichiarare la insussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza - cui spetta la rappresentanza generale della società, ricordandosi che gli amministratori possono esser solo soci nominati con decisione sociale; f) la previsione per cui l'assemblea dei soci, ove richiesta, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. 4

16 Il comma 2 dispone che "si applicano, per quanto non regolato dal modello standard di cui al comma 1, le disposizioni contenute nel libro V, titolo V, capo VII del codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti". La previsione ha dato luogo a dubbi sulla rigidità del modello, cioè sulla possibilità di introdurvi clausole ulteriori, questione fra le più dibattute all indomani dell entrata in vigore del d.m. 138/2012, anche per l esigenza di sopperire a supposte lacune relative ad aspetti non contemplati nel modello, quali ad esempio la durata della società o la decorrenza del primo esercizio. Sul punto sono state assunte posizioni diverse sinteticamente riassumibili nel senso della: - assoluta rigidità dell atto costitutivo dato che la legge norma primaria - prevede che lo stesso sia redatto in conformità al modello standard tipizzato mentre il riferimento alla diversa volontà delle parti è contenuto in una disposizione regolamentare (6). La norma, secondo tale impostazione, non poteva che essere intesa nel senso che le disposizioni che integrano la disciplina degli aspetti organizzativi della società in aggiunta a quelle contenute nello statuto standard, sono le norme codicistiche che regolano le fattispecie generali. Il modello standard non dà, infatti, scelte opzionali se non in ipotesi espressamente previste (es. nella scelta tra amministratore unico e c.d.a.). Per tutto ciò che non è disciplinabile nell'atto costitutivo quindi, stante la rigidità del modello standard, trova applicazione - in quanto compatibile - la corrispondente disciplina codicistica della s.r.l.; - integrabilità dell atto costitutivo relativamente ad aspetti marginali derivanti da lacune nel modello (7) ; - integrabilità e modificabilità (piena) del modello ministeriale (8) Le novità del decreto lavoro del giugno 2013 Il d.l. 28 giugno 2013, n. 76 recante Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti interviene ulteriormente, con i commi dell art. 9, sulla materia, riscrivendo la disciplina delle società a responsabilità limitata semplificata, estendendo la s.r.l.s. anche alle persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età e contemporaneamente espungendo le s.r.l. a capitale ridotto. Viene, infatti, estesa la possibilità di costituire s.r.l. semplificate a tutte le persone fisiche, under e over 35; conseguentemente vengono eliminati sia il requisito del non aver compiuto 35 anni per la costituzione della società, sia il divieto di cedere le quote a soggetti over 35. 5

17 Viene espunta dal comma 2, n. 6) dell art bis la precisazione secondo cui gli amministratori della società debbono esser soci. Vengono abrogate le s.r.l. a capitale ridotto e quelle già costituite ed iscritte nel registro delle imprese vengono riqualificate come s.r.l. semplificate. Non viene modificato, né abrogato, il comma 3 dell art. 3 del d.l. 1/2012 che, al momento della sua introduzione, sanciva l esenzione da diritti di bollo, segreteria e onorari notarili per la costituzione di s.r.l. semplificate da parte delle persone fisiche che non avessero compiuto 35 anni d età alla data della costituzione. Infine, il comma 15 modifica il comma 4-bis dell art. 44 del dl. 83/2012, che originariamente conteneva la disciplina della s.r.l. a capitale ridotto, ricalibrando la norma sulle s.r.l. semplificate (oggi del seguente tenore: «Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo con l'associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata semplificata») (segue) e della relativa legge di conversione In sede di conversione del d.l. 76/2013 ad opera della l. 9 agosto 2013, n. 99, la disciplina viene ulteriormente riscritta. Viene innanzitutto introdotto un nuovo comma, dopo il comma 2, dell art bis c.c., ove si precisa che Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili (aggiungendo la lettera b-bis) al comma 13 dell art. 9 del decreto legge). A fronte della espunzione dal nostro ordinamento delle s.r.l. a capitale ridotto, viene prevista la possibilità per tutte le società a responsabilità limitata di determinare l ammontare del capitale in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro, con conferimenti esclusivamente in denaro (mediante aggiunta del comma 4 all art. 2463, c.c.). In tale ipotesi sorge per la società l obbligo di accantonare una somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio pari almeno ad un quinto degli stessi, obbligo che permane sino a che riserva e capitale non abbiano raggiunto l ammontare di euro. La riserva può esser utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite con obbligo di sua reintegrazione laddove essa sia diminuita (art. 2463, comma 5, c.c.). Infine, nella prospettiva della semplificazione degli adempimenti a carico delle società, la legge di conversione modifica la disciplina dell art c.c., prevedendosi che il versamento del 6

18 25% avvenga direttamente all organo amministrativo nominato nell atto costitutivo in luogo della banca con indicazione in atto dei mezzi di pagamento (9). Queste ultime novità hanno una portata generale, in quanto modifica la disciplina della s.r.l. ordinaria e, pertanto, conviene muovere l analisi delle nuove società a responsabilità limitata proprio dal disposto dei commi 4 e 5 dell art c.c. 2. Le s.r.l. con capitale inferiore a diecimila euro 2.1. Il nuovo importo legale minimo del capitale delle s.r.l. In sede di conversione del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, con legge 9 agosto 2013, n. 99, mediante l aggiunta del comma 15-ter all art. 9, sono stati introdotti due nuovi commi nell art c.c., e, in particolare: - un nuovo comma 4, il quale stabilisce che l'ammontare del capitale può essere determinato in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno a un euro. In tal caso i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l'amministrazione ; - un nuovo comma 5, il quale dispone che La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione. Si impone, quindi, un analisi delle peculiari regole in tema di conferimenti e di riserva legale delle s.r.l. capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro, al fine di valutare, altresì, la natura giuridica di tali società I conferimenti nelle s.r.l. con capitale inferiore a euro Nelle s.r.l. con capitale pari o superiore a euro, alla sottoscrizione dell atto costitutivo deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro e l intero ammontare di quelli in natura. Quando l'ammontare del capitale viene, invece, determinato in misura inferiore a euro, ma pari almeno a 1 euro, i conferimenti possono farsi esclusivamente in denaro e devono essere interamente versati all atto della sottoscrizione. 7

19 Ciò significa che in una s.r.l. con euro di capitale, da coprire interamente con conferimenti in denaro, i soci sono complessivamente tenuti a versare almeno euro all atto della sottoscrizione. Viceversa, in una s.r.l. con euro di capitale, i conferimenti possono farsi soltanto in denaro e i soci sono complessivamente tenuti a versare tutti i euro all atto della sottoscrizione. Pertanto, l importo di capitale convenzionalmente determinato dalle parti in misura inferiore a euro deve essere integralmente coperto da versamenti in denaro. Non sembrerebbe, tuttavia, da escludere che, anche quando il capitale sia inferiore a euro, i soci possano attribuire alla società beni in natura, ma in tal caso si tratta di qualificare tali apporti che non potrebbero comunque essere imputati a capitale e che, quindi, dovrebbero essere iscritti in apposita riserva. Va però segnalato che, pur non dubitandosi della legittimità di apporti fuori capitale, è discusso tanto il loro regime giuridico, quanto la possibilità che questi siano rappresentati anche da beni diversi dal denaro (10). La possibilità di apporti in natura fuori capitale presenta, infatti, diversi profili problematici (11), quali, ad esempio, il possibile aggiramento della disciplina della valutazione e stima dei conferimenti (12), profili che meritano di essere maggiormente approfonditi in altra sede, considerato che sollevano problematiche che coinvolgono tutte le società di capitali (13). Nulla esclude, poi, che i soci possano decidere il versamento di un sovrapprezzo in denaro, il cui importo complessivo possa anche superare, se sommato al capitale sociale, la soglia di euro (14). Non esiste, infatti, per tali s.r.l., l obbligo di capitalizzare la società fino all importo di euro. Il comma 5 dell art c.c., in deroga all art c.c., impone di accantonare un quinto, e non un ventesimo, degli utili, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di euro e non, invece, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale. Tuttavia, al raggiungimento della soglia prevista per la riserva legale, non sussiste l obbligo per la società di imputare a capitale quanto è stato accantonato, né è previsto un termine di scadenza entro il quale la società sia tenuta a raggiungere, tra capitale e riserva, l ammontare di euro. Ciò significa che la società, pur avendo a disposizione consistenti mezzi patrimoniali, non ha l obbligo di imputarli a capitale, e che la stessa può continuare ad esistere senza limiti temporali con un capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro. 8

20 Una volta versato il sovrapprezzo, però, questo andrà a costituire la riserva da sovrapprezzo di cui all art c.c. Tale norma stabilisce che Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo Per le s.r.l. con capitale compreso tra 1 e 9.999,99 euro, ai fini della distribuzione della riserva da sovrapprezzo, il riferimento al limite stabilito dall'articolo 2430 deve ritenersi integrato da quanto sancito nel comma 5 dell art c.c. e, pertanto, per tali società la riserva da sovrapprezzo potrà essere distribuita quando la somma tra l ammontare della riserva legale e quello del capitale sociale sarà pari a euro La riserva legale nelle s.r.l. con capitale inferiore a euro Nelle s.r.l. con capitale pari o superiore a euro, la disciplina della riserva legale è quella prevista dall art c.c. in tema di s.p.a. per effetto del rinvio contenuto nell art bis c.c. Pertanto, in base al combinato disposto delle predette norme, la s.r.l. con capitale pari o superiore a euro deve accantonare a riserva legale almeno la ventesima parte degli utili netti annuali, fino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Viceversa, per le s.r.l. con capitale inferiore a euro, il comma 5 dell art c.c. dispone testualmente che La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l ammontare di diecimila euro. Quindi, a titolo esemplificativo, una s.r.l. con capitale di euro deve accantonare il 5% degli utili netti annuali fino al raggiungimento dell importo di euro. Viceversa, una s.r.l. con capitale di 1 euro deve accantonare il 20% degli utili netti annuali fino al raggiungimento dell importo di euro. È evidente come, in tale ipotesi, la riserva imposta dalla legge superi notevolmente il parametro del quinto del capitale previsto in via generale dall art c.c. Ancora, sempre a titolo esemplificativo, una s.r.l. con capitale di euro è tenuta ad accantonare il 20% degli utili netti annuali fino al raggiungimento dell importo di euro. Poiché in questo caso l importo della riserva è ancora inferiore al parametro del quinto del capitale sociale previsto in via generale dall art c.c. (cioè euro), la società dovrà 9

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