ACCORDO TERRITORIALE SULLE LOCAZIONI ABITATIVE

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1 ACCORDO TERRITORIALE SULLE LOCAZIONI ABITATIVE (Art. 2, comma 3 e art. 5, comma 1 legge 431/1998 decreto Ministero LL.PP. del 5 marzo 1999) Comuni di Montespertoli, Vinci, Capraia e Limite, Fucecchio, Cerreto Guidi, Empoli, Certaldo, Castelfiorentino, Montaione, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino. Stipulato tra: Associazioni degli inquilini: ANIA, SICET, SUNIA, UNIAT, UNIONE INQUILINI Associazioni dei proprietari: APPC, ASPPI, CONFAPPI, CONFEDILIZIA, UPPI Empoli, 3 Maggio 2000 PREMESSA Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, da inserirsi nell Accordo di cui all art. 2, comma 3 della LEGGE 431/1998, che tengano conto delle specificità del mercato delle locazioni nell area fiorentina, e nell ambito dei principi stabiliti dalla legge si propongono in particolare i seguenti obiettivi: favorite l allargamento del mercato agli immobili attualmente sfitti e l accesso alle locazioni ai settori che attualmente ne sono esclusi; avviare a soluzione il problema degli sfatti per finita locazione, incentivando la trasformazione degli sfatti in nuovi contratti; ricondurre alla legalità il mercato degli affitti sommerso e irregolare. Le Associazioni firmatarie ritengono essenziale affiancare al contratto un ampio sistema informativo e a questo scopo reputano necessario istituire i seguenti tecnici a sostegno della contrattazione, tenendo conto anche eventualmente di accordi nazionali futuri. Osservatorio territoriale L Osservatorio territoriale, al quale faranno riferimento le commissioni previste dal presente Accordo, dovrà avere compiti di studio e monitoraggio delle problematiche abitative sia pubbliche che private, in particolare sulle seguenti materie: mercato e costo delle locazioni, anche in confronto alle altre città; tendenze e prospettive di investimento per settori: piccola e media proprietà, Enti, Assicurazioni, grandi gruppi; tendenze delle tipologie costruttive; evoluzione del mercato delle locazioni con particolare riguardo alla condizione giovanile, agli immigrati, alle giovani coppie, agli anziani; contratti di locazione e provvedimenti esecutivi di rilascio; processi di vendita e dismissione del patrimonio. La composizione e le modalità di costituzione dell Osservatorio saranno definite entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo territoriale. All interno dell Osservatorio si costituirà la Borsa delle locazioni, organismo composto dagli enti designati unanimemente dalle associazioni firmatarie del presente Accordo. Commissione per la classificazione degli immobili e l individuazione delle zone omogenee ai sensi della legge 431/1998

2 Detta Commissione, composta da rappresentanti delle parti firmatarie, dovrà studiare un nuovo sistema di classificazione degli immobili più adeguato alla realtà urbanistica ed edilizia dell area metropolitana. La stessa avrà il compito di individuare le zone omogenee di cui all art. 1, comma 2 del decreto del Ministro LL.PP. del 5 marzo Le deliberazioni della commissione, ove adottate all unanimità dei componenti, costituiscono integrazione al presente Accordo. Commissione per la formazione Tale organismo, composto dai sindacati della proprietà e degli inquilini ed eventualmente da funzionari delle Amministrazioni comunali, avrà compiti di studio, proposta e aggiornamento professionale degli operatori del settore, limitatamente alla gestione dei contratti di locazione. Cassa dei depositi cauzionali e dei contributi per l integrazione dei canoni La cassa dei depositi cauzionali avrà finalità di solidarietà, da espletarsi tramite attribuzione di contributi per l integrazione dei canoni a favore dei conduttori che per motivi di salute, di riduzione dell orario di lavoro, licenziamento, messa in mobilità, cassa integrazione, subiscono una riduzione del reddito familiare. La cassa è finanziata con i depositi cauzionali dei singoli contratti, versati volontariamente, e con l 1% dei canoni erogato dai proprietari degli immobili. Tutto quanto sopra limitatamente ai rapporti di locazione con la grande proprietà immobiliare. La stessa è costituita dalle parti firmatarie e possono aderirvi Comuni, Istituti di credito, e rappresentanti della proprietà edilizia. Agenzia per la Locazione L Agenzia, composta da rappresentanti delle parti firmatarie e degli Enti Locali, dovrà avere lo scopo di favorire l accesso al mercato locativo privato, in particolare da parte di gruppi socialmente deboli, agevolando l incontro tra la domanda e l offerta attraverso iniziative e organismi adeguati. Le parti, considerato il nuovo sistema di contrattazione introdotto dalla legge sulle locazioni, concordato, sulla necessità di definire un nuovo metodo sulle relazioni e i diritti sindacali, facendo riferimento anche a quelli già sperimentati all interno di altre categorie. Ravvisano inoltre l esigenza di dotarsi di una disciplina e di una carta dei diritti sindacali. Parte prima NORME GENERALI Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente Accordo disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, previsti dall art. 2 comma 3 della legge nr. 431 del 9 dicembre 1998 e dall art. 1 del decreto del Ministero LL.PP. del 5 marzo 1999, nonchè con le eccezioni della parte relativa alla determinazione dei canoni, quelli previsti dall art. 5 comma 1 della legge nr. 431 del 9 dicembre 1998 e dall art. 2 del decreto del Ministero LL.PP. del 5 marzo Lo stesso si applica ai contratti di locazione relativi a immobili ubicati nel territorio dei Comuni di Montespertoli, Vinci, Capraia e Limite, Fucecchio, Cerreto Guidi, Empoli, Certaldo, Castelfiorentino, Montaione, Gambassi Terme, Montelupo Fiorentino. Art. 2 (Durata) 1. L accordo decorre dalla data di deposito dello stesso presso il Comune interessato. Considerata l esigenza di sperimentare i meccanismi contrattuali e la mancata definizione delle microzone censuarie detto accordo sarà sottoposto a verifica, con eventuali modifiche e/o integrazioni, entro 18 mesi dalla data di deposito.

3 Parte seconda DETERMINAZIONE CANONI Art. 3 (Canone) 1. Il canone di locazione degli immobili relativamente ai contratti stipulati ai sensi dell art.2 comma 3 della Legge 431/98 è determinato, secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi, in base ai seguenti elementi: ubicazione sul territorio classificazione per caratteristiche superficie dotazione di mobilio durata del contratto ART. 4 (Zonizzazione) 1. Le zone di riferimento sono esclusivamente quelle individuate dall allegata cartografia. Art. 5 (Fasce di oscillazione) 1- Il canone di locazione degli immobili da locale è determinato per zona, sulla base delle seguenti fasce di oscillazione, comprendenti un valore mensile minimo ed uno massimo a metro quadro. Tipologia Comune di Vinci Zona agricola e periferica: S.Ansano, La Stella, Apparita Zona centro edificato: Sovigliana,Spicchio, Violini A Massimo A Minimo B Massimo B Minimo C Massimo C Minimo Tipologia Zona agricola e periferica: Comune di Cerreto Guidi Zona centro edificato e frazioni: Stabbia, Lazzeretto, Bassa, Gavena, Ripoli, Poggio Tempesti A Massimo A Minimo B Massimo B Minimo C Massimo C Minimo Zona centro storico e capoluogo Zona centro storico

4 Comune di Montelupo Fiorentino Tipologia Zona agricola e Zona centro edificato e Zona centro storico produttiva: frazioni: Fibbiana, Botinaccio, San Vito Turbone, Sammontana, Bobolino, Ponterotto, Camaioni, Maremmana A Massimo A Minimo B Massimo B Minimo C Massimo C Minimo Comune di Capraia e Limite Tipologia Zona agricola e Zona intermedia e di Zona centro storico periferica particolare pregio: Capraia Fiorentina, Castra, Camaioni A Massimo A Minimo B Massimo B Minimo C Massimo C Minimo Comune di Montaione Tipologia Zona agricola e Zona centro Zona centro storico periferica: La Sughera edificato e frazioni: San Vivaldo, Le Mura, Castelfalfi A Massimo A Minimo B Massimo B Minimo C Massimo C Minimo Tipologia Comune di Gambassi Terme Zona capoluogo e Zona intermedia e frazioni: Varna, di particolare Catignano, Pillo, pregio: Case Borgoforte Nuove, Badia a Cerreto, A Massimo A Minimo B Massimo B Minimo C Massimo C Minimo Zona agricola e periferica: S.Andrea a Gavignalla, Castagno Val D Elsa

5 Tipologia Comune di Fucecchio Zona agricola, periferica e produttiva: Massarella, Querce Zona edificato e frazioni Galleno, Pinete, S.Pierino, Ponte a Cappiano A Massimo A Minimo B Massimo B Minimo C Massimo C Minimo Tipologia Comune di Montespertoli Zona agricola, periferica e produttiva: Fornacette, S.Pancrazio, Lucignano, Poppiano, Anselmo in Collina Intermedia e di particolare pregio: Martignana, Ortimino, Baccaiano, Montagnana Val di Pesa, S. Quirico A Massimo A Minimo B Massimo B Minimo C Massimo C Minimo Zona centro storico Zona centro storico: capoluogo edificato Comune di Castelfiorentino Tipologia Zona agricola e Zona edificato e Zona centro storico periferica frazioni: Dogana, Petrazzi, Castelnuovo, Cambiano, Fontanella A Massimo A Minimo B Massimo B Minimo C Massimo C Minimo Tipologia Comune di Certaldo Zona agricola e periferica: S. Donnino Zona edificato e frazioni: Sciano e Fiano A Massimo A Minimo B Massimo B Minimo C Massimo C Minimo Zona centro storico

6 2- E in diritto delle parti contrattuali stabilire valori di canone inferiori a quelli minori della fascia di riferimento di cui al precedente comma 1 Art. 6 (Superficie convenzionale) 1- La superficie convenzionale dell alloggio, sulla base della quale viene determinato il canone di locazione, è data dalla somma dei seguenti elementi: A. l intera superficie utile dell unità immobiliare (per superficie utile si intende l area effettivamente calpestabile escludendo da tale calcolo i palchi morti, le intercapedini fra i soffitti e tutte le aree con altezza inferiore a cm. 180); B. lo 0.50 della superficie utile delle autorimesse singole; C. lo 0.30 della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; D. lo 0.25 della superficie utile di balconi, terrazze, cantine, palchi morti ed altri accessori simili; E. lo 0.15 della superficie scoperta di pertinenza dell immobile in godimento esclusivo del conduttore; F. lo 0.10 della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell unità immobiliare. Art. 7 (Classificazione immobili) 1.Gli elementi da considerare, per individuare il canone effettivo, compreso tra il valore minimo e il valore delle fasce di oscillazione di cui al precedente articolo, sono i seguenti; tipologia dell alloggio stato manutentivo dell alloggio e dell intero stabile pertinenze dell alloggio presenza di spazi comuni dotazioni di servizi tecnici. 2. Le unità immobiliari sono classificate in base alle caratteristiche sotto indicate in tipo A, B e C: UNITA IMMOBILIARE DI TOPO A E classificato di tipo A l immobile che, oltre alle caratteristiche stabilite per quello di tipo B, presenta anche le seguenti: 1. risanamento complessivo o ristrutturazione, accertabili, dell unità immobiliare effettuati negli ultimi 10 anni, ai sensi dell art 31 lett. C) e D) leggere 457/1978; 2. immobile edificato negli ultimi 10 anni, escluso quelli di edilizia convenzionata e sovvenzionata; 3. presenza di sistema di condizionamento d aria nell unità immobiliare; 4. rifiniture di particolare pregio; 5. dotazione di doppi servizi igienici, con secondo servizio dotato di almeno 3 apparecchi; 6. dotazione di spazi esterni ad uso esclusivo (terrazze, logge, giardino, cortile, etc.) superiori al 30% della superficie utile dell unità immobiliare della quale sono pertinenze, e comunque con superficie non inferiore a 20 metri quadri; 7. dotazione di spazi per uso parcheggio con effettiva disponibilità, relativamente alle sole unità immobiliari poste nelle zone di cui alle lettere c) e d) art. 18, legge 392/78 8. veduta dall unità immobiliare di monumenti d arte, bellezze artistiche o paesaggistiche. Per la classificazione di alloggio di tipo A basta il possesso di una sola delle caratteristiche di cui ai numeri 1) e 2) oppure almeno due delle altre o tre nel caso in cui fra queste vi siano comprese quelle di cui al numero 8).

7 UNITA IMMOBILIARE DI TIPO B Si considera di tipo B l alloggio dotato di: 1. riscaldamento completo di elementi radianti, efficiente ed a norma e/o consentito dalle vigenti leggi; 2. servizio igienico con almeno 4 apparecchi, fornito di finestra o areazione forzata; 3. impianto idrico idoneo ed efficiente; 4. impianto elettrico a norma e/o consentito dalle vigenti leggi; 5. ascensore per unità immobiliare poste oltre il terzo piano fuori terra, in immobile con oltre 3 piani fuori terra; 6. ambienti a norma secondo le vigenti leggi e regolamenti; 7. infissi e affissi efficienti; UNITA IMMOBILIARE DI TIPO C E considerato di tipo C l alloggio che non presenta almeno due delle caratteristiche indicate per quello di tipo B, con esclusione di quella di cui alla numero 5) che non è elemento determinante per questa tipologia. Art. 8 (Maggiorazione per particolari categorie di immobili) 1. Gli importi delle tabelle di cui all articolo 5 sono incrementati fino ad un massimo del 25% per gli alloggi con superficie utile pari o inferiore a 45 metri quadri. 2. In caso di unità immobiliari arredate il canone può essere incrementato fino al 15%, da graduarsi in relazione alla quantità e qualità dell arredo. Art. 9 (Maggiorazione per durata del contratto superiore al minimo) 1. Possiamo essere stipulati contratti di locazione per una durata superiore a quella minima stabilita dell art. 2, comma 3 della legge 431/1998. In tal caso il canone concordato è incrementato del 4%. Art. 10 (Aggiornamento del canone) 1. Il canone di locazione determinato in base agli articoli precedenti sarà aggiornato annualmente in misura non superiore al 75% della variazione del costo della vita accertato dall Istat. Art. 11 (Contratto tipo) 1. I contratti di locazione, di cui all art. 2, comma 3 della legge 431/1998, realizzati sulla base dei criteri contenuti nel presente Accordo, possono essere stipulati esclusivamente utilizzando il contratto tipo di cui all allegato A, che forma parte integrante dell Accordo stesso. 2. Agli stessi si applicano altresì le norme in materia di locazione del Codice Civile, nonché le norme della legge 392/1978 non espressamente abrogante. Art. 12(Manutenzione straordinaria: partecipazione agli oneri) 1.Nel caso di esecuzione sull unità immobiliare o sull edificio di cui è parte di imponenti e improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l efficienza in relazione all uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione, di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone dell alloggio venga integrato con un aumento dell interesse legale sul capitale impiegato (spesa sostenuta), ove esso superi di lire in un anno, salvo variazioni Istat. Tale adeguamento sarà quindi disposto con applicazione dell interesse legale sull intera somma spesa dal proprietario, se di importo superiore a

8 Art. 13 (Commissione di Conciliazione stragiudiziale) 1. Nel contratto tipo sarà prevista la seguente clausola: Ciascuna parte potrà adire, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine alla esatta applicazione dell Accordo territoriale, in precedenza citato, anche in relazione al canone, una commissione di conciliazione stragiudiziale, come previsto dall art. 13 dell Accordo territoriale. 2. La commissione di conciliazione è costituita da due componenti scelti fra gli appartenenti alle organizzazioni firmatarie dell Accordo territoriale, sulla base delle designazioni effettuate rispettivamente dal locatore e dal conduttore. La stessa, ove i due componenti come in precedenza indicati lo ritengono necessario, potrà essere integrata da un terzo componente, che svolgerà funzioni di presidente. Qualora la controversia attenga alla interpretazione del presente Accordo, la commissione dovrà essere costituita da un componente per ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell Accordo stesso 3. Le parti firmatarie del presente Accordo territoriale si riservano la facoltà di prevedere ulteriori diversi organismi per la definizione delle controversie nelle materie previste dall Accordo stesso. Parte terza CONTRATTI DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA Art. 14 (Esigenze abitative transitorie) 1. Le esigenze abitative transitorie, di cui all art. 2, comma 1 del decreto Ministero LL.PP. del 5 marzo 1999, che legittimano la stipulazione del contratto potranno distintamente riguardare sia il locatore che il conduttore, senza che sia necessaria la contemporanea presenza di tali esigenze nell una e nell altra parte. 2. La transitorietà, per quanto concerne il conduttore, si verifica quanto questo ultimo ha una esigenza abitativa transitoria, collegata ad un evento certo, che deve essere espressamente indicata nella clausola n. 1 del contratto. A titolo meramente indicativo e non tassativo, possono costituire esigenze transitorie: a) i motivi di studio, quali lo svolgimento di corsi presso istituti scolastici anche privati; b) le esigenze di lavoro, anche autonomo e di collaborazione; c) le esigenze di cura e riposo; d) le esigenze di svolgimento di attività commerciali ed artigianali di carattere stagionale; e) le esigenze di ricerca scientifica svolta anche autonomamente; f) le esigenze di visita a parenti e/o amici che necessitano di assistenza, compagnia, collaborazione e simili. 3. La transitorietà, per quanto concerne il locatore, potrà dipendere dall esigenza di disporre dell immobile a decorrere da una certa data, per i motivi di cui all art. 3, comma 1 lettere a), b), c), legge 431/1998, con inclusione della categoria degli affini nel caso sub a). Art. 15 (Contratto tipo) 1) I contratti di locazione di natura transitoria previsti dall art. 5, comma 1 della legge 431/1998 e realizzati sulla base dei criteri contenuti nel presente Accordo possono essere stipulati esclusivamente utilizzando il contratto tipo di cui all allegato B, che forma parte integrate dell Accordo stesso. Parte quarta DIRITTI SINDACALI E RAPPRESENTANZA Art. 16 (Rappresentanze sindacali) 1)Le parti riconoscono la necessità di definire forme democratiche di rappresentanza sindacale. Fino alla loro costituzione le competenze sono esercitate dalle organizzazioni firmatarie dell Accordo territoriale. 2)La disciplina relativa alle rappresentanze sarà definita con apposito accordo.

9 Art. 17 (Delega contributi sindacali) 1. Gli accordi integrativi, di cui al comma 5, art. 1 decreto Ministero LL.PP. del 5 marzo 1999, potranno prendere che i locatori possano riscuotere i contributi sindacali, dovuti dai conduttori alle organizzazioni di appartenenza, in conformità a specifica delega. Art. 18 (Diritto di affissione e riunione) 1. I proprietari degli appartamenti di cui al precedente art. 17 provvedono ad assicurare, in analogica a quanto previsto dall art. 25 Legge n. 300/1970, il diritto all affissione delle comunicazioni delle organizzazioni sindacali. 2. Gli stessi soggetti garantiscono alle organizzazioni sindacali dei conduttori la possibilità di effettuare riunioni in locali messi a disposizione dalla proprietà, ove disponibili. Associazioni firmatarie: per i conduttori: ANIA SICET SUNIA UNIA UNIAT FIRMATO IN ORIGINALE FIRMATO IN ORIGINALE FIRMATO IN ORIGINALE FIRMATO IN ORIGINALE FIRMATO IN ORIGINALE UNIONE INQUILINI Per i proprietari: APPC ASPPI CONFAPPI FIRMATO IN ORIGINALE FIRMATO IN ORIGINALE FIRMATO IN ORIGINALE CONFEDILIZIA FIRMATO IN ORIGINALE UPPI FIRMATO IN ORIGINALE Dichiarazione congiunta n. 1 Le parti si impegnano a raggiungere una analoga intesa anche per i Comuni della provincia di Firenze non compresi nell ambito del presente Accordo e per i contratti per gli studenti universitari. Dichiarazione congiunta n. 2 Le parti si impegnano a definire l ambito dei contratti integrativi aziendali sulla base dei criteri del numero di alloggi concessi in locazione e della natura giuridica della proprietà (Assicurazioni, banche, Casse di previdenza, Enti previdenziali, grandi gruppi immobiliari, Opere pie, fondi di gestione immobiliare, ecc.).

10 Dichiarazione congiunta n. 3 Le parti concordano che le grandi proprietà possono prevedere quote di contratti di solidarietà per garantire le esigenze abitative di famiglie a basso reddito. Possono inoltre prevedere, nell ambito delle proprie disponibilità, una quota di immobili da riservare a particolari categorie segnalate dalle Amministrazioni comunali (famiglie con sfratto, giovani coppie, anziani etc.). Dichiarazione congiunta n. 4 Le parti si impegnano a richiedere ai Comuni, singoli o associati, di definire, in accordo con la Regione Toscana, le aree di crisi nei loro territori rispetto al mercato delle abitazioni. Ciò potrà dar luogo ad un sistema agevolato di investimenti privati e di maggiori quote di spesa da parte dello stato sociale verso il settore.

11 Allegato A CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO ai sensi dell art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431, e dell art. 1, comma 8 del Decreto Min. LL.PP. 5 marzo 1999 Il /La Sig./Soc. (1). di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (3) in persona di ) CONCEDE IN LOCAZIONE al /la Sig. (1).. di seguito denominato/a conduttore identificato/a mediante(2)... (assistito/a da (3) in persona di... che accetta, per sé e suoi aventi causa, l unita immobiliare posta in via.....n. civico piano.. scala int.. composto di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc: indicare quali) non ammobiliato/ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti. TABELLE MILLESIMALI proprietà. riscaldamento acqua. altre. COMUNICAZIONI ex art. 8, terzo comma, D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla L. 8 agosto 1992, n. 359) CODICE FISCALE del locatore ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL UNITA IMMOBILIARE

12 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI, CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni: 1)Il contratto è stipulato per la durata di anni (4) dal e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all articolo 3 della legge 431/98, ovvero vendere l immobile alle condizioni e con le modalità di cui all articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un rilasciamento in misura pari a trentasei mensilità dell ultimo canone di locazione percepito. 2) Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi del contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima. 3) L immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione principale del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi:.. Per la successione del contratto si applica l art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n ) Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall accordo definito tra le OO.SS. della proprietà e dei conduttori e depositato in data, presso il Comune di. è convenuto in lire./euro., bonifico bancario ovvero in n.... rate eguali anticipate di lire.ciascuna, scadenti il giorno.. Tale canone è stato determinato dalle parti sulla base dell applicazione dei seguenti criteri e parametri: secondo quando stabilito dall articolo... dell Accordo territoriale per i Comuni e che sono: la superficie convenzionale di circa mq.., la zona:, la tipologia dell appartamento (A B- C), il valore del canone mq-mese concordato in base ai valori della fascia di riferimento da max..., a min.., con la maggiorazione del...%, in quanto l appartamento è ammobiliato, con la specificazione che i parametri adottati sono stati tutti discussi e verificati dalle parti e che il canone pattuito si intende determinato tenuto di tutte le valutazioni sopra riportate. Il canone sarà aggiornato annualmente in misura non superiore al 75% della variazione del costo della vita accertato dall Istat. 5) Il pagamento del canone o di quant altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant altro dovuto ove di importo pari ad una

13 mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n ) Il conduttore dovrà consentire l accesso all unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiamo motivandola ragione. 7) Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locategli e di averla trovata adatta all uso convenuto e così di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l ha ricevuta salvo il deperimento d uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell assemblea dei condomini. E in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possono recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell immobile, ai sensi dell art C.C. di quanto segue ovvero come da allegato Verbale di Consegna 8) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. 9) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. 10) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di lire /euro pari a.. mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell unità immobiliare e dell osservanza di ogni obbligazione contrattuale. ALTRE FORME DI GARANZIA 11) Per gli oneri accessori le parti fanno riferimento agli artt. 9 e 10 legge n. 392/1978 ed agli accordi specifici definiti dalle associazioni di categorie. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese in quanto esistenti relative al servizio di pulizia, al funzionamento ed all ordinaria manutenzione dell ascensore, alla fornitura dell acqua nonché dell energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell area, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del novanta per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire in sede di consuntivo entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali. In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell anno precedente.

14 12) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tal caso (e con l osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori. 13) Il conduttore in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata si obbliga a servirsi esclusivamente dell impianto relativo, restando sin d ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, qualora installata dallo stesso, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. 14) Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l unità immobiliare locata il conduttore dovrà consentire la visita all unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità: 15) Il locatore concede/o non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell immobile locato da esercitarsi secondo gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n ) Il locatore concede/o non concede il diritto di prelazione al conduttore in caso di nuova locazione, alla scadenza del contratto, da esercitarsi secondo l art. 40 della legge 27 luglio 1978, n ) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiamo prestato assistenza per la stipula del presente contratto. 18) Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata, se non mediamente atto scritto. 19) Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675) 20) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale di cui all articolo 4, comma 1, della legge 431/98, del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro delle Finanze di cui all articolo 4, comma 2, della legge 431/98, del 5 marzo 1999, all accordo di cui al punto 4) alle disposizioni del Codice Civile, della legge 27/7/1978 n. 392, della legge 9/12/1998 n. 431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali. 21) Le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto la Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica istituita ai sensi dell art. 13 dell Accordo territoriale per i comuni. 22) Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Letto, approvato e sottoscritto.., li.. Il locatore

15 Il conduttore.. A mente dell art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11), 12), 15), 20), 21) Il locatore.. Il conduttore. SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA

16 Allegato B Il/La Sig./Soc. (1) CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA ai sensi dell art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 Di seguito denominato/a locatore.. (assistito/a da (3).. in persona di ) CONCEDE IN LOCAZIONE Al/la Sig. (1).. di seguito denominato/a conduttore... identificato/a mediante (2) (assistito/a da (3) in persona di ) che accetta, per sé e suoi aventi causa, l unità immobiliare posta in. via n. civico.. piano scala int composto di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. indicare quali) non ammobiliato/ ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti. TABELLE MILLESIMALI proprietà riscaldamento.. acqua altre...

17 COMUNICAZIONE ex art. 8, terzo comma, D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla L. 8 agosto 1992, n. 359) CODICE FISCALE del locatore. ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL UNITA IMMOBILIARE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni: 1) Il contratto è stipulato per la durata di mesi..(4) dal. al.. allorchè, fatto salvo quanto previsto dal punto 2), cesserà senza bisogno di disdetta alcuna, e il locatore nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione Nazionale firmata in data., dall articolo dell Accordo territoriale per i Comuni dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: 2) Il locatore ha l onere di confermare il verificarsi dell evento e della dichiarazione che ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata A/R da inviarsi al conduttore nel termine di giorni prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera ovvero di venir meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto si intende ricondotto alla durata prevista dall articolo 2 comma 1 della legge 431/98. In ogni caso ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell alloggio alla scadenza e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi espressamente dichiarati nel contratto il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all articolo 2 comma 1 legge 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell ultimo canone di locazione percepito. 3) Ai sensi di quanto previsto dall articolo dell accordo di cui al punto 1) le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l esigenza di abitare

18 l immobile per un periodo non eccedente i.. mesi per il seguente motivo che documenta allegando al presente contratto 4) Nel caso previsto dall articolo 2, il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezza lettera raccomandata almeno.prima. 5)L immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conventi: Per la successione del contratto si applica l art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale 7 aprile 1988, n ) Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. 7) Il canone annuo di locazione, è convenuto in lire..../ euro., che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero.. in n.. rate eguali anticipate di lire ciascuna, scadenti il 8) Il pagamento del canone o di quant altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n ) Il conduttore dovrà consentire l accesso all unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiamo motivandola ragione. 10) Il conduttore dichiara di aver visitato l unità immobiliare locategli e di averla trovata adatta all uso convenuto e così di prenderla in consegna ad ogni effetto con il diritto delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore si impegna a riconsegnare l unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l ha ricevuta salvo il deperimento d uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell assemblea dei condomini. E in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possono recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell immobile, ai sensi dell art C.C. di quanto segue ovvero come da allegato Verbale di Consegna 11) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. 12) Il conduttore esonera espressamente il locatore ad ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. 13) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di lire../ euro.. pari a... mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa dello stato dell unità immobiliare e dell osservanza di ogni obbligazione contrattuale ALTRE FORME DI GARANZIA 14) Per gli oneri accessori le parti fanno riferimento agli artt. 9 e 10 legge n. 392/1978 ed agli accordi specifici definiti dalle associazioni di categoria.

19 In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese in quando esistenti relative al servizio di pulizia, al funzionamento ed all ordinaria manutenzione dell ascensore, alla fornitura dell acqua nonché dell energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituto, saranno a carico del conduttore nella misura del 90 per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire in sede di consuntivo entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di riparazione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l amministratrice condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali. In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di accordo non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell anno precedente. 15) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tal caso (e con l osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori. 16) Il conduttore in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata si obbliga a servirsi esclusivamente dell impianto relativo, restando sin d ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve e eccezioni di legge. 17) Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l unità immobiliare locata il conduttore dovrà consentire la visita all unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:... 18) Il locatore concede/o non concede il diritto prelazione al conduttore in caso di vendita dell immobile locato da esercitarsi secondo gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n ) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto. 20) A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l immobile locato. 21) Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. 22) Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n.675) 23) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale di cui all articolo 4, comma 1, della legge 431/98, al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro delle Finanze di cui all articolo, 4 comma 2, della legge 431/98, del 5 marzo 1999, all accordo di cui al punto 1), alle disposizioni del codice civile, della legge 27/7/1978, n.392, della legge 9/12/1998 n. 431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

20 24) Le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto la Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica istituita ai sensi dell art. 13 dell Accordo territoriale. Letto, approvato e sottoscritto., li... Il locatore... Il conduttore... A mente dell art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 20), 21) 22). Il locatore... Il conduttore... SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA NOTE (1)Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero iscrizione Tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante. (2) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all Autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n Nel caso in cui conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all Autorità di P.S. ai sensi dell art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998. (3) Assistenza facoltativa (4) La durata minima è di mesi uno e quella massima è di mesi diciotto.

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