L ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: NON UN OBBLIGO DI LEGGE, MA UN OPPORTUNITÀ A LE NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

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1 L ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: NON UN OBBLIGO DI LEGGE, MA UN OPPORTUNITÀ A LE NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA Arch. Angela Sanchini direttore tecnico di ARES Agenzia Regionale per l Edilizia Sostenibile società in house della Regione Friuli Venezia Giulia

2 L ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: NON UN OBBLIGO DI LEGGE, MA UN OPPORTUNITÀ

3 Attenzione ai cambiamenti climatici

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23 L edilizia italiana mai come adesso si trova davanti ad un bivio: il cambiamento, o il declino. Il risparmio energetico, la salvaguardia dell ambiente e il comfort abitativo non sono più temi per pochi virtuosi, in quanto tutti gli operatori del comparto edilizia dovranno confrontarcisi, o rassegnarsi a non essere più competitivi. Norbert Lantschner

24 La fame di energia è in costante crescita in tutto il mondo, e contemporaneamente sono sempre più limitate le fonti energetiche fossili (petrolio, uranio, gas). Lo vediamo dall aumento esponenziale dei prezzi energetici, che comportano anche una crescita delle spese di riscaldamento, di produzione dell acqua calda e di corrente per gli edifici. Il certificato energetico di un edificio aiuta a valutarne l efficienza energetica nonché a prevederne i costi di gestione dal punto di vista del consumo di energia. Si tratta quindi di un modo per sfruttare il potenziale energetico nel settore abitativo. La catalogazione energetica di un edificio è inoltre fonte di trasparenza per tutti coloro che sono interessati alla sua gestione.

25 Finlombarda - cened CERTIFICAZIONE Risparmio energetico e tutela del clima sono nuove ed importanti sfide da affrontare e per le quali dobbiamo saper rispondere in modo veloce ed appropriato. È evidente come il futuro del settore dell'edilizia sia strettamente legato alla sua capacità di innovarsi, procedendo in sinergia con l'evoluzione in atto in materia di efficienza energetica. Se dobbiamo prepararci ad un futuro senza carbone e petrolio dobbiamo iniziare ad orientare le nostre scelte verso forme di energia alternative il più possibile rinnovabili senza per questo mai dimenticare che il risparmio energetico è la prima fonte rinnovabile. È evidente che il primo modo di ridurre le emissioni è quello di non produrle affatto.

26 Finlombarda - cened In questo contesto la certificazione energetica può dunque diventare lo strumento per orientare queste azioni volte al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, capace davvero di rendere trasparente la qualità energetica degli immobili e in grado di orientare in modo più consapevole la scelta degli stessi da parte dei potenziali utenti. Consapevole dei vantaggi che una nuova edilizia di qualità porterà alle singole famiglie e alla collettività, Regione Lombardia, ha dato concreto avvio al processo di certificazione energetica degli edifici sul proprio territorio. La certificazione energetica degli edifici deve essere vissuta come una grande opportunità, capace di far radicare una nuova cultura del progettare, costruire/ristrutturare e vivere gli edifici, più attenta ai consumi energetici ed alle emissioni di gas climalteranti e al comfort degli utenti.

27 Rapporto CTI L attuazione della certificazione energetica è stato un processo lento e complesso Nonostante le criticità, che nessuno deve nascondere perché effettivamente esistono, l attuazione della certificazione energetica deve essere vista in modo positivo. Ha inciso effettivamente sul mercato delle nuove costruzioni, diventando elemento di traino verso la qualità energetica e, cosa importante, lo ha fatto in un periodo non particolarmente favorevole. Ha diffuso la cultura della qualità energetica tra gli addetti ai lavori ma anche tra i cittadini. I professionisti che progettano si confrontano oggi con aspetti energetici che fino a pochi anni fa non prendevano nemmeno in considerazione; i cittadini, quando acquistano una casa, chiedono il certificato e, se è nuova, pretendono livelli di qualità energetica elevati.

28 Rapporto CTI 2013 È stata la certificazione energetica a stimolare il mercato delle tecnologie edilizie ed impiantistiche, un mercato molto diverso rispetto a quello degli anni passati, magari non dal punto di vista quantitativo ma certamente dal punto di vista qualitativo. Riteniamo inoltre che il 2013 debba essere considerato un anno di svolta. La Direttiva europea appena recepita, almeno sul piano formale, guarda a edifici a energia quasi zero a partire dal 2020, quindi tra pochissimi anni: non sarebbe ragionevolmente possibile sostenere questo ulteriore cambiamento del mercato edilizio senza uno strumento in grado di certificare la qualità promessa. Al contrario, questi nuovi stimoli ci dovranno impegnare a rafforzare sempre di più lo strumento della certificazione energetica e farlo diventare la garanzia assoluta della veridicità delle prestazioni energetiche dichiarate.

29 Direttiva europea 2002/91/CE EPBD Articolo 7 Attestato di certificazione energetica 1. Gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi. La validità dell'attestato è di dieci anni al massimo. 2. L'attestato di certificazione energetica degli edifici comprende dati di riferimento, quali i valori vigenti a norma di legge e i valori riferimento, che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio. L'attestato è corredato di raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici.

30 Direttiva europea 2010/31/UE Articolo 11 Attestato di prestazione energetica 3. Le raccomandazioni riportate nell attestato di prestazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l edificio considerato e possono fornire una stima dei tempi di ritorno o del rapporto costi-benefici rispetto al ciclo di vita economico. 4. L attestato di prestazione energetica precisa se il proprietario o locatario può ottenere informazioni più particolareggiate, anche per quanto riguarda l efficacia in termini di costi delle raccomandazioni formulate nell attestato di prestazione energetica.

31 Direttiva europea 2010/31/UE La valutazione dell efficacia in termini di costi si basa su una serie di condizioni standard, quali la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell energia e una stima preliminare dei costi. Contiene, inoltre, informazioni sui provvedimenti da adottare per attuare le raccomandazioni. Al proprietario o locatario possono essere fornite anche altre informazioni su aspetti correlati, quali diagnosi energetiche o incentivi di carattere finanziario o di altro tipo e possibilità di finanziamento.

32 APE - AUDIT L'APE è lo strumento cardine per avviare quel processo che passando per degli audit energetici consente anche programmare interventi di adeguamento edilizio finanziabili anche attraverso il meccanismo dei Certificati bianchi o tramite le Esco o in base alla cessione dei risparmi sui consumi storici.

33 Riqualificazioni energetiche

34 Prima della L.373/1976

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37 La certificazione energetica non è un «pezzo di carta» ma è lo strumento per informare il proprietario, il potenziale acquirente o locatario della qualità energetica dell immobile, dell energia primaria non rinnovabile e rinnovabile che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell immobile, i vari bisogni energetici dell edificio la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili degli interventi che si possono effettuare per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici, incrementando così il valore dell immobile.

38 ma deve essere «di qualità»! ma per far sì che l attestato sia visto come una opportunità per conoscere meglio l edificio e per capire come si possa migliorarlo dal punto di vista energetico, è necessaria una certificazione di qualità: la sicurezza che i dati contenuti siano veritieri, che i calcoli siano corretti, che il certificatore abbia eseguito veramente il sopralluogo Intervenire a livello nazionale o a livello regionale per migliorare l istituto della certificazione energetica crediamo che sia un dovere sia per la classe politica, ma anche per le associazioni di categoria interessate, da quelle dei professionisti a quelle dei consumatori. Anche in questo caso, infatti, è bene che ognuno faccia la sua parte, è questa l unica strada per operare nel bene comune.

39 ma deve essere «di qualità»! La Direttiva europea appena recepita guarda a edifici a energia quasi zero a partire dal 2018/2020, quindi tra pochissimi anni: non sarebbe ragionevolmente possibile sostenere questo ulteriore cambiamento del mercato edilizio senza uno strumento in grado di certificare la qualità promessa. Al contrario, questi nuovi stimoli ci dovranno impegnare a rafforzare sempre di più lo strumento della certificazione energetica e farlo diventare la garanzia assoluta della veridicità delle prestazioni energetiche dichiarate, una sorta di «collaudo energetico» dell immobile.

40 LE NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA DI EFFICIENZA ENERGETICA

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43 DPR 75/2013

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45 Entrata in vigore il 5 agosto 2013 Recepimento Direttiva 2010/31/CE

46 Coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013, concernente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e per l avvio del piano destinazione Italia Il decreto legge è in vigore dal 24 dicembre Coordinato con le modifiche introdotte dalla Legge n.147, cosiddetta Legge di Stabilità Coordinato con il Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 151, Milleproroghe. Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2013 Decreto-Legge decaduto per mancata conversione. Coordinato con la Legge 21 febbraio 2014, n. 9 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO (GU Serie Generale n.43 del )

47 Definizioni prestazione energetica di un edificio : quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell immobile, i vari bisogni energetici dell edificio: la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili

48 Definizioni attestato di prestazione energetica dell edificio : documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell efficienza energetica; I nuovi decreti dovranno definire un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all efficienza energetica dell edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:. le raccomandazioni per il miglioramento dell efficienza energetica dell edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica

49 attestato di qualificazione energetica : Definizioni il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell edificio, o dell unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o,ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l asseverazione di conformità delle opere e l attestato di qualificazione energetica, di cui all articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

50 Definizioni ristrutturazione importante di un edificio : un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell involucro dell intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell impermeabilizzazione delle coperture.

51 Definizioni riqualificazione energetica di un edificio un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l- vicies quater (ristrutturazione importante)

52 Esclusioni D.Lgs.192/2005 Esclusioni edifici ricadenti nell ambito della disciplina della parte seconda e dell articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio edifici industriali e artigianali precisazioni Il decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti: a) l attestazione della prestazione energetica degli edifici; b) l esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici. Gli edifici sono esclusi dall'applicazione del presente decreto solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità' competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici. quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione

53 Esclusioni D.Lgs.192/2005 Esclusioni precisazioni fabbricati isolati edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d uso di cui all articolo 3 DPR. 412/93, il cui utilizzo standard non prevede l installazione e l impiego di sistemi tecnici Il decreto non si applica ai fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati Per esempio: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, Nelle Linee Guida nazionali è scritto: A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi dalla Applicazione delle presenti Linee guida, a meno delle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non e necessario garantire un confort abitativo. Il decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica. edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose

54 Esclusioni Linee Guida nazionali certificazione energetica Esclusioni precisazioni ruderi Sono esclusi dall obbligo della certificazione energetica al momento dei passaggi di proprietà, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici Sono esclusi dall obbligo della certificazione energetica al momento dei passaggi di proprietà, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.

55 Ambito di applicazione D.Lgs.192/2005 Linee Guida nazionali per la certificazione energetica Ai sensi del decreto legislativo 192/2005, la certificazione energetica si applica agli edifici delle categorie definite in base alla destinazione d'uso dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati a uno dei servizi energetici di cui e' previsto il calcolo delle prestazioni. In nessun decreto o norma sono escluse le abitazioni a carattere saltuario (case vacanza e similari)!!!!!

56 Obblighi in materia di A.P.E. Attestato di Prestazione Energetica obbligo di DOTAZIONE (che peraltro può prescindere da un evento traslativo, come nel caso di edificio nuovi, di edifici soggetti a ristrutturazioni importanti o di edifici pubblici) obbligo di ALLEGAZIONE ai contratti obbligo di CONSEGNA dell attestato energetico (l APE va sempre consegnato al termine delle trattative per compravendite e locazioni; l adempimento va documentato anche con l inserimento in atto di apposita clausola con la quale l acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto la documentazione, comprensiva dell attestato, in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici, ). obbligo di INFORMATIVA (il cui adempimento va documentato con l affissione dell APE, con la pubblicazione di dati sugli annunci, con l inserimento in atto di apposita clausola con la quale l acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici, )

57 Art.6 D.Lgs.192/2005, così come modificato da L.90/2013 e da Decreto Legge 145/2013 Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell involucro e globale dell edificio o dell unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. l' indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio EPi,inv e EPe,inv (rispettivamente per l'inverno e l'estate) l'indice di prestazione energetica globale EPgl la classe energetica (oppure VEA)

58 Obbligo di dotazione Entrata in vigore Ambito di intervento Adempimento A cura di Sanzione 08/10/2005 Nuove costruzioni 08/10/2005 fino ad entrata in vigore nuovo decreto 08/10/2005 fino ad entrata in vigore nuovo decreto ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati (art.3 comma 2 punto a1) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati (art.3 comma 2 punto a2) Obbligo di dotazione APE prima del rilascio dell agibilità Obbligo di dotazione APE prima del rilascio dell agibilità Obbligo di dotazione APE prima del rilascio dell agibilità Costruttore (committente o società di costruzione) Costruttore (committente o società di costruzione) Costruttore (committente o società di costruzione) Da a Da a Da a

59 Obbligo di dotazione Entrata in vigore Ambito di intervento Adempimento A cura di Sanzione 31/10/2011 Nuove costruzioni 31/10/2011 Ampliamenti nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti superiore al 20 per cento rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia superiore a 50 metri quadrati Obbligo di dotazione di VEA per richiesta permesso a costruire, per variante e per fine lavori (solo se residenza e uffici) Obbligo di dotazione di VEA per richiesta permesso a costruire, per variante e per fine lavori (solo se residenza e uffici) Costruttore (committente o società di costruzione) Costruttore (committente o società di costruzione) Da a

60 Obbligo di dotazione Entrata in vigore Ambito di intervento Adempimento A cura di Sanzione 06/06/2013 Ristrutturazioni importanti (lavori che insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell involucro dell intero edificio) Obbligo di dotazione APE prima del rilascio dell agibilità proprietario Da a /10/2011 Ristrutturazioni edilizie Obbligo di dotazione di VEA per richiesta permesso a costruire, per variante e per fine lavori (solo se residenza e uffici) Costruttore (committente o società di costruzione) Da a

61 Obbligo di dotazione e informativa Entrata in vigore 180 giorni dopo entrata in vigore 09/07/2015 Ambito di intervento Adempimento A cura di Sanzione edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 mq Obbligo di dotazione APE e affissione all ingresso o in posto visibile al pubblico Obbligo di dotazione APE e affissione all ingresso o in posto visibile al pubblico Proprietario o soggetto responsabile alla gestione Proprietario o soggetto responsabile alla gestione 06/06/2013 Edifici aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq Se dotati di APE, obbligo di affissione dello stesso all ingresso o in luogo visibile al pubblico proprietario

62 Obbligo di dotazione Entrata in vigore 01/07/2007 Ambito di intervento Adempimento A cura di Sanzione contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico Obbligo di dotazione APE società che ha in gestione l impianto

63 Obbligo di dotazione e informativa Entrata in vigore Ambito di intervento Adempimento A cura di Sanzione Obbligo di dotazione APE 06/06/2013 Offerta (annuncio) di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all anno Obbligo di informativa: riportare gli indici di prestazione energetica dell involucro e globale dell edificio o dell unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. Costruttore (committente o società di costruzione) Da 500 a 3.000

64 Obbligo di dotazione e di consegna Entrata in vigore 06/06/ /06/2013 Ambito di intervento Adempimento A cura di Sanzione vendita, trasferimento di immobili a titolo gratuito o nuova locazione di edifici o unità immobiliari vendita, trasferimento di immobili a titolo gratuito o nuova locazione di edifici o unità immobiliari il proprietario deve rendere disponibile l APE al potenziale acquirente o al nuovo locatario all avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell edificio e produce l APE entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità proprietario proprietario Vendita Locazione Vendita Locazione

65 Obbligo di informativa e allegazione Entrata in vigore Ambito di intervento Adempimento A cura di Sanzione 01/07/ /06/2013 Modificato dal 24/12/2013 Vendita di un edificio/unità immobiliare (tutti i trasferimenti inter vivos a titolo oneroso) obbligo di dotazione e consegna di APE obbligo di allegazione di APE al contratto Inserimento clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici proprietario Nullità dell atto e sanzione amministrativa (da 04/08/2013 a 23/12/2013) Dal 24/12/2013 in caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro a Euro

66 Obbligo di informativa e allegazione Entrata in vigore 04/08/2013 Modificato dal 24/12/2013 Ambito di intervento Adempimento A cura di Sanzione Trasferimento a titolo gratuito di un edificio / unità immobiliare obbligo di dotazione e consegna di APE NO obbligo di allegazione al contratto dal 24/12/2013 No inserimento clausola nel contratto dal 24/12/2013 proprietario Nullità dell atto per mancata allegazione (da 04/08/2013 a 23/12/2013) Dal 24/12/2013 non c è sanzione perché è stato tolto l obbligo

67 Entrata in vigore Obbligo di informativa e allegazione Ambito di intervento Adempimento A cura di Sanzione obbligo di dotazione e consegna di APE per tutte le nuove locazioni 06/06/2013 Modificato dal 24/12/2013 Nuova locazione di un edificio/unità immobiliare nei nuovi contratti di locazione di edifici soggetti a registrazione, obbligo di allegazione di APE al contratto (solo nel caso di locazione di edifici e non di singole unità immobiliari) nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, inserimento clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici Proprietario Nullità dell atto e sanzione amministrativa da 300 a (da 04/08/2013 a 23/12/2013) Solo sanzione amministrativa dal 24/12/2013

68 Art.6 D.Lgs.192/2005, così come modificato da L.90/2013 e da Decreto Legge 145/2013 NOTA. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005 si applica altresì ai richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma 3-bis dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni.

69 Tipologia di contratto Obbligo di Dotazione APE Sanzione per inadempienza Atti di trasferimento a titolo oneroso Sì da a Atti di trasferimento a titolo gratuito Sì Nuovo contratto di locazione sia di singola unità immobiliare che dell intero edificio Sì da 300 a 1.800

70 Tipologia di contratto Obbligo di Allegazione APE Sanzione per inadempienza Atti di trasferimento a titolo oneroso Sì da a Atti di trasferimento a titolo gratuito No Locazione singola unità immobiliare No Locazione intero edificio soggetta a registrazione Sì da a

71 Tipologia di contratto Atti di trasferimento a titolo oneroso Atti di trasferimento a titolo gratuito Locazione singola unità immobiliare soggetta a registrazione con durata superiore a 3 anni Locazione singola unità immobiliare soggetta a registrazione con durata fino a 3 anni Locazione intero edificio soggetto a registrazione Obbligo di inserimento clausola Sanzione per inadempienza Sì da a No Sì Sì Da a Da 500 a Sì da a

72 Nelle more dell aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformità alle norme EN a supporto delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate: raccomandazione CTI 14/2013 Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell edificio, o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono; UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell edificio per la climatizzazione estiva e invernale; UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l illuminazione; UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; UNI/TS Prestazioni energetiche degli edifici Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria. UNI EN Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione

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77 Recepimento direttiva 27 4 aprile Efficienza energetica Decreto legislativo Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, del Ministro dello Sviluppo economico, Federica Guidi, e del Ministro dell Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Gianluca Galletti, è stato approvato uno schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2012/27/UE sull efficienza energetica (che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE). Il provvedimento introduce nell ordinamento nazionale misure innovative finalizzate a promuovere l efficienza energetica nella pubblica amministrazione, nelle imprese e nelle famiglie secondo gli obiettivi posti dall Unione Europea di una riduzione dei consumi di energia primaria del 20% entro il 2020.

78 Recepimento direttiva 27 Il target di riduzione dei consumi di energia al 2020, già fissato dalla Strategia energetica nazionale, viene oggi aggiornato con nuove misure: interventi annuali di riqualificazione energetica sugli immobili della pubblica amministrazione; la previsione dell obbligo per le grandi imprese e le imprese energivore di eseguire diagnosi di efficienza energetica; l istituzione di un Fondo nazionale per l efficienza energetica per la concessione di garanzie o l erogazione di finanziamenti, al fine di favorire interventi di riqualificazione energetica della PA, l efficienza energetica negli edifici residenziali e popolari e la riduzione dei consumi di energia nell industria e nei servizi. Sul decreto saranno acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari.

79 ART. 5 (Riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione) 1. A partire dall'anno 2014 e fino al 2020, sono realizzati attraverso le misure del presente articolo, interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo di almeno 0,04 Mtep.

80 ART. 5 (Riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione) 16. Le regioni, nella programmazione relativa all'utilizzo dei fondi strutturali e nell'attuazione degli impegni derivanti dalla ripartizione regionale della quota minima di energia da fonti rinnovabili, danno massima priorità alla promozione della realizzazione di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica e all'integrazione con produzione di energia rinnovabile.

81 ART. 6 (Acquisti delle Pubbliche amministrazioni centrali) Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica di cui all allegato 1, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi, come indicato al comma 3, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I medesimi requisiti devono essere rispettati nell ambito degli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria. I requisiti minimi di efficienza energetica sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte; il bando di gara precisa che i fornitori del servizio sono tenuti ad utilizzare prodotti conformi ai requisiti minimi e individua le modalità con le quali gli offerenti dimostrano di avere soddisfatto i requisiti stessi. 3. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti per gli acquisti di prodotti e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all articolo 28 decreto legislativo 12 aprile 2006, n In relazione agli acquisti ovvero ai nuovi contratti di locazione di immobili, l obbligo di cui al comma 1 si applica a tutti i contratti, indipendentemente dal relativo importo.

82 ART. 8 (Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell energia) 1. Le grandi imprese eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO o EN ISO I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'enea che ne cura la conservazione. 2. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati in base alle norme UNI 11352, UNI o alle ulteriori norme di cui all articolo 12, comma 3.

83 ART. 12 (Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione) 1. ACCREDIA (Ente italiano di accreditamento), sentito il CTI per il necessario collegamento con la normativa tecnica di settore, entro il 31 dicembre 2014, sottopone al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare per l approvazione gli schemi di certificazione e accreditamento per la conformità alle norme tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione dell energia, sistemi di gestione dell energia, diagnosi energetiche. 2. Al fine di favorire la diffusione dell utilizzo di diagnosi energetiche fruibili da tutti i clienti finali, UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche in materia di diagnosi energetiche rivolte ai settori residenziale, industriale, terziario e trasporti, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. 3. UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, elabora norme tecniche per la certificazione volontaria degli auditor energetici nei settori dell industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici.

84 ART. 12 (Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione) 4. Nelle more dell emanazione delle norme di cui ai commi 2 e 3, l ENEA in collaborazione con le Regioni, le Associazioni imprenditoriali e professionali e sentito il CTI, definisce e rende disponibili programmi di formazione finalizzati alla qualificazione degli auditor energetici nei settori dell industria, del terziario e dei trasporti e degli installatori di elementi edilizi connessi al miglioramento della prestazione energetica degli edifici. 5. L Attestato di prestazione energetica realizzato conformemente alla metodologia per la determinazione della prestazione energetica degli edifici di cui all allegato A, paragrafo 4, comma 2, lettera i, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, e successive modificazioni, è equivalente ad una diagnosi energetica nel settore civile, conforme ai dettati di cui all allegato 2.

85 ART. 13 (Informazione e formazione) 1. Entro il 31 dicembre 2014, ENEA, in collaborazione con le associazioni di categoria, in particolare delle ESCO e dei Servizi energetici, con le associazione dei consumatori e con le Regioni, predispone un programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l uso efficiente dell energia. Il programma è definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti a cui è rivolto ed include azioni volte a sostenere, sensibilizzare ed incoraggiare le imprese e le PMI nell esecuzione di diagnosi energetiche con successivi interventi nell utilizzo de gli strumenti incentivanti finalizzati all installazione di tecnologie efficienti; a) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione; b) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un uso consapevole dell energia; c) favorire la partecipazione delle Banche e degli Istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento dell efficienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato; d) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull uso efficiente dell energia anche attraverso la diffusione di informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive modalità di accesso; e) promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti che operano nell ambito dei servizi energetici, con particolare riferimento agli auditor energetici e agli installatori di elementi edilizi connessi all energia

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97 Ristrutturazioni importanti e riqualificazioni Nel caso di edifici esistenti, l attuazione di quanto disposto all articolo 4, comma 1, lettera b), in merito alla definizione di requisiti minimi che rispettano le valutazioni tecniche di convenienza, è strettamente correlata ai lavori a cui è sottoposto l edificio e alla necessità di garantire una gradualità applicativa in funzione della loro entità. A tali fini si distinguono: ristrutturazioni importanti di primo livello, i lavori che, nel rispetto della definizione di cui all articolo 2, comma 1, lettera l-vicies quater), del decreto legislativo, coinvolgono nella loro interezza due o più elementi edilizi dell involucro dell edificio e almeno il totale rifacimento di un impianto per la climatizzazione dell edificio stesso. Gli elementi edilizi costituenti l involucro edilizio sono i seguenti: i tetti o le coperture, le pareti verticali esterne, le finestre comprensive degli infissi, i pavimenti verso l'esterno e contro terra,. Gli impianti presi in considerazione sono: impianto di riscaldamento, impianto di raffrescamento, impianto di climatizzazione invernale, impianto di climatizzazione estiva.

98 Ristrutturazioni importanti e riqualificazioni ristrutturazioni importanti di secondo livello tutte le ristrutturazioni importanti di cui all articolo 2, comma 1, lettera l-vicies quater), del decreto legislativo, che non ricadono tra quelle definite alla precedente lettera a). In merito alla definizione di riqualificazione energetica di un edificio, di cui all articolo 2, comma 1, lettera l-vicies ter), del decreto legislativo, si precisa che in questa definizione non rientra la verniciatura delle facciate e il rifacimento di piccole porzioni di intonaco quando queste ultime riguardano meno del 5 per cento delle pareti verticali esterne.

99 ARES Agenzia Regionale per l Edilizia Sostenibile aresfvg@aresfvg.it Tel

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