Certificazione energetica: effetti sugli atti di trasferimento di immobili

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1 052908AVM0208_073Amati.qxd :18 Pagina 73 Certificazione energetica Certificazione energetica: effetti sugli atti di trasferimento di immobili La nuova normativa riguardante la certificazione energetica degli edifici: i presupposti, le norme, l ambito di applicazione, le sanzioni in caso di mancata allegazione della documentazione richiesta. la QUESTIONE a cura di Luca Amati* A seguito dell entrata in vigore del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, successivamente modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, in attuazione delle direttive comunitarie relative al rendimento energetico nell edilizia, quali sono le principali novità in materia? l INTRODUZIONE La sempre maggiore sensibilità verso la problematica della razionalizzazione delle fonti energetiche avvertita a livello globale (si pensi al Protocollo di Kyoto per ciò che concerne le emissioni nocive o gas serra ) dalla classe politica e dall opinione pubblica non poteva non portare a una conseguente produzione legislativa in materia. Ecco quindi che anche il nostro Paese, recependo la direttiva comunitaria n. 2002/91, ha emanato il D.Lgs. n. 192 del 2005 che, così come modificato dal successivo D.Lgs. n. 311 del 1996, detta la disciplina nazionale sul rendimento energetico nell edilizia. In particolare, il decreto citato introduce progressivamente, con decorrenza per determinate tipologie di atti traslativi già dal 2 febbraio 2007, l obbligo di allegazione del c.d. attestato di certificazione energetica, o a.c.e. (provvisoriamente, di quello c.d. di qualificazione energetica, o a.q.e.) a pena di nullità (relativa) degli atti di trasferimento a titolo oneroso di beni immobili coinvolti dall applicazione della disciplina. La ratio della normativa europea e nazionale, al di là dei citati obiettivi diretti a incentivare un più razionale sfruttamento delle risorse, è quello di introdurre un elemento di trasparenza sul mer- * Avvocato del Foro di Milano, studio legale Amati, Biavaschi e Associati. 73

2 052908AVM0208_073Amati.qxd :18 Pagina 74 IMMOBILI E CONTRATTI cato immobiliare, a beneficio dei potenziali clienti o locatari dei beni immobili. In quest ottica, la normativa europea precisa che i dati e i valori contenuti nell attestato devono consentire all acquirente/conduttore consumatore di raffrontare il rendimento energetico dell edificio onde consentire in capo allo stesso una scelta razionale e consapevole. Ne deriva che, d ora in avanti, nella complessa valutazione che il potenziale acquirente/conduttore dovrà compiere sull immobile oggetto del proprio interesse, ai soliti parametri (zona in cui l immobile è ubicato, accesso ai servizi pubblici, anno di costruzione ecc.) se ne dovrà aggiungere un altro costituito, per l appunto, dal rendimento energetico del bene stesso. le NORME Direttiva Ce 16 dicembre 2002, n. 2002/91 D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 Delibera Giunta Regionale Regione Lombardia 26 giugno 2007, n. 8/5018 Legge Regione Piemonte 28 maggio 2007, n. 13 la FATTISPECIE Attestato di qualificazione energetica (a.q.e.) Detto documento, originariamente non previsto nel testo originario del D.Lgs. n. 192/2005, è stato nello stesso introdotto a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 311/2006. Ciò in quanto, a mente del citato D.Lgs. 192/2005, il Governo avrebbe dovuto, in termini brevi, emanare dei decreti presidenziali attuativi e delle Linee guida nazionali volte a determinare i parametri di ottimizzazione dei consumi energetici e le modalità di rilascio dell attestato di certificazione energetica (a.c.e.); non essendo avvenuta nei tempi previsti tale emanazione di fonti normative secondarie, ecco che, provvidenzialmente, è stato emanato il citato D.Lgs. n. 311/2006 che ha portato con sé una novità essenziale, ossia l introduzione, in via provvisoria e sostitutiva dell a.c.e., del c.d. attestato di qualificazione energetica (a.q.e). Caratteristiche Detto attestato, entrato in vigore il 2 febbraio 2007, presenta le seguenti caratteristiche: a) è come già accennato temporaneamente sostitutivo dell a.c.e., e deve essere allegato anche alla dichiarazione di ultimazione dei lavori pena in sua mancanza la totale inefficacia del fine lavori ; b) estende l applicazione della norma a una serie di tipologie di immobili, anche in funzione di un calendario temporale (vedi infra) che prevede una serie di date successive a partire dalle quali i relativi obblighi di allegazione verranno inderogabilmente sanzionati in caso di loro mancata applicazione con la nullità relativa degli atti di trasferimento, azionabile su istanza della parte acquirente. A tale proposito si rileva che è discussa in dottrina la questione 74 Giugno n.2

3 052908AVM0208_073Amati.qxd :18 Pagina 75 sulla sanabilità e convalidabilità delle nullità relative; sembra preferibile ritenere, senza prendere una posizione secca sul punto, che la soluzione vada rinvenuta analizzando ogni caso singolarmente considerato, tenuto conto, quale criterio-guida ermeneutico, della natura degli interessi tutelati dalla previsione di nullità. Si segnala, infine, che la nullità relativa dovuta alla mancata allegazione dell attestato all atto di trasferimento a titolo oneroso determina, ai sensi dell art. 28 legge notarile, responsabilità disciplinare del notaio rogante; c) deve essere allegato a tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso, non del solo diritto di proprietà, ma anche dei restanti diritti reali. Rientrano quindi in tale classificazione gli atti di permuta, il conferimento di beni in società, la datio in solutum, la cessione di beni ai creditori, le assegnazioni ai soci in sede di liquidazione; non vi è dubbio che siano esclusi dall obbligo di allegazione gli atti a titolo gratuito (in ciò ricomprendendo sia le donazioni che altri atti connotati da spirito di liberalità). Dubbi possono sorgere in merito all obbligo di allegazione ad atti configuranti fattispecie acquisitive a titolo derivativo-costitutivo ciò in quanto, letteralmente, la nozione di trasferimento non comprenderebbe la costituzione di diritti reali di godimento.vi è purtuttavia da considerare che spesso il termine trasferimento viene utilizzato in senso atecnico, ricomprendendovi anche le fattispecie acquisitive sopra menzionate. Di conseguenza, anche per mero tuziorismo, è opinione della più attenta dottrina che la formalità dell allegazione debba essere osservata in relazione agli atti di costituzione dei diritti di usufrutto,uso,abitazione,superficie,servitù,enfiteusi; d) deve inoltre essere prodotto anche in relazione ai contratti di locazione di interi immobili o di singole unità abitative (art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 192/2005): in questo caso non è necessaria la materiale allegazione al contratto ma è sufficiente che l attestato sia messo a disposizione o consegnato al conduttore dal proprietario.tuttavia, se si considera che l omissione di detta consegna (o messa a disposizione) è sanzionata con la nullità relativa del contratto, è caldamente consigliabile procedere, anche nel caso di locazione, alla materiale allegazione dell attestato al contratto, ciò al fine anche di evitare contestazioni future circa la mancata consegna. Applicando in via estensiva la norma si ritiene che la stessa possa trovare applicazione anche nei casi di locazione finanziaria e di affitto di azienda (nel caso in cui tra i beni oggetto dell affitto vi siano immobili); e) deve essere prodotto a cura della parte interessata, e precisamente: del costruttore per i nuovi edifici, del venditore per i vecchi edifici e del locatore per i contratti di locazione, in ciò differenziandosi dall a.c.e. che deve (rectius, dovrà) invece essere prodotto da organismi terzi rispetto alla proprietà. Attestato di certificazione energetica (a.c.e.) L attestato di certificazione energetica è, ai sensi dell art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 192/2005, un documento redatto da un esperto o da un organismo all uopo preposto (quindi non a cura della parte, come l a.q.e.), l individuazione dei cui requisiti è lasciato alla determinazione dei futuri decreti attuativi presidenziali), sulla base di criteri generali e di apposite metodologie di calcolo (lasciate anch esse alla determinazione dei futuri decreti attuativi presidenziali) avente la funzione di attestare la prestazione energetica nonché le caratteristiche energetiche dell edificio, in modo tale da consentire all utente/consumatore una ragionata valutazione comparativa di tali caratteristiche parametrandole ai valori di riferimento previsti dalla legge, unitamente a eventua- 75

4 052908AVM0208_073Amati.qxd :18 Pagina 76 IMMOBILI E CONTRATTI li suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell edificio. L attestato gode di una validità temporale di dieci anni; deve però essere aggiornato qualora vi siano interventi modificativi relativi alla prestazione energetica dell edificio interessato. Esso dovrà essere richiesto per le seguenti tipologie abitative: a) per gli immobili di nuova realizzazione e per quelli che siano stati oggetto di opere di ristrutturazione o di demolizione seguita da ristrutturazione; b) per gli edifici già esistenti, con la tempistica di cui si parlerà infra. Si sottolinea nuovamente che, allo stato, l a.c.e. è solo sulla carta in attesa dei decreti presidenziali attuativi e, in tutto e per tutto, attualmente sostituito dal certificato di qualificazione energetica. Ambito oggettivo di applicazione e tempistica Ai sensi del citato D.Lgs. n. 311/2006, integrativo del D.Lgs n. 192/2005, vi è l obbligo di allegare agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o parte di essi l a.q.e. (e, quando saranno emanati i decreti attuativi, l a.c.e.) nei seguenti casi: 1) dal 2 febbraio 2007: edifici di nuova costruzione o singole unità immobiliari facenti parte degli stessi; lo stesso vale per gli edifici per i quali sia stata richiesta la concessione edilizia o vi sia stata la dichiarazione di inizio lavori (d.i.a.) in data successiva al giorno 8 ottobre 2005 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2005); edifici di superficie utile (ossia di superficie netta calpestabile) superiore a mq, o singole unità immobiliari facenti parte degli stessi edifici che siano stati oggetto di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l involucro (con ciò intendendosi l insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio) o che siano stati oggetto di demolizione e successiva ricostruzione in manutenzione straordinaria; edifici di qualunque superficie utile, anche non di nuova costruzione, o loro singole unità immobiliari oggetto di interventi di miglioramento energetico per i quali si intenda accedere a incentivi e agevolazioni fiscali espressamente previste (vedi anche infra). 2) Dal 1 luglio 2007: edifici pubblici, dotati di a.c.e. o di a.q.e. in dipendenza di contratto relativo alla gestione di impianti termici o di climatizzazione; edifici, sia di vecchia che di nuova costruzione, di superficie utile complessivamente superiore a mq qualora venga alienato a titolo oneroso l intero edificio (con esclusione, quindi, degli atti aventi a oggetto il trasferimento a titolo oneroso di singole unità degli stessi). 3) Dal 1 luglio 2008: edifici, sia di vecchia che di nuova costruzione, di qualsiasi superficie utile (quindi anche inferiore a mq), allorché l atto di trasferimento a titolo oneroso abbia a oggetto l intero immobile (con esclusione, quindi, delle singole unità immobiliari che lo compongono). 4) Dal 1 luglio 2009: tutti gli edifici, sia di vecchia che di nuova costruzione, nonché le singole unità immobiliari che li compongono, di qualunque superficie utile siano le stesse. Individuazione degli edifici di nuova costruzione Edificio di nuova costruzione: con detta locuzione deve intendersi quello per il quale il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività siano stati presentati in data successiva al giorno 8 ottobre Giugno n.2

5 052908AVM0208_073Amati.qxd :18 Pagina 77 Detto termine pare estensivamente applicabile anche alle diverse tipologie consistenti in interventi di ristrutturazione, ovvero di demolizione e successiva ricostruzione. Si ricorda che, a mente della recentissima legge finanziaria del 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), il rilascio del permesso di costruire dall anno 2009 sarà subordinato all installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alla certificazione energetica dell edificio e a caratteristiche strutturali dell edificio finalizzate al risparmio idrico. In presenza di un permesso di costruire originario e di uno successivo in variante, agli effetti della normativa in oggetto rileva la data del primo; quando, invece, il permesso in variante sia autonomo dal precedente, in quanto con esso si chiede l approvazione di un progetto radicalmente diverso, è alla data del secondo che bisognerà avere riguardo. Casi di esclusione oggettiva dell applicazione della normativa Atti di trasferimento Quanto agli atti di trasferimento, sono esclusi: i contratti preliminari, in quanto non producono effetto traslativo immediato avendo efficacia meramente obbligatoria; i contratti di divisione, data la natura dichiarativa della stessa (fatto salvo il caso di divisione con conguagli talmente sproporzionati rispetto alla quota attribuita da determinare attribuzione di diritti in funzione sostanzialmente costitutiva); le donazioni: l esclusione vale per ogni tipo di donazione, e quindi anche per quelle c.d. remuneratorie e per quelle c.d. modali (ossia gravate da un onere a carico del donatario), ciò in quanto la natura essenziale dell atto rimane sempre lo spirito di liberalità; i c.d. patti di famiglia, ciò in quanto la dottrina assolutamente maggioritaria qualifica i patti come atto a titolo gratuito, correlato, al più, allo schema della donazione modale e come tale non appare riconducibile agli atti di trasferimento a titolo oneroso; gli atti di cessione di quote di società proprietarie di beni immobili: in questo caso l atto traslativo ha per oggetto le quote sociali (o le azioni) che ne costituiscono oggetto immediato, e non gli immobili (beni di secondo grado ). Edifici Quanto agli edifici, l obbligo di allegazione non trova applicazione in caso di edifici ancora in corso di costruzione e non ultimati. Dubbi interpretativi nascono, in assenza di una precisa disposizione di legge, dall individuazione dei parametri di riferimento che portino a catalogare un edificio siccome ultimato, e quindi passibile dell obbligo di allegazione. Nei casi dubbi, a fini cautelativi, si consiglia quindi di ricorrere a una dichiarazione proveniente dal venditore, posta nel corpo dell atto di trasferimento, nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si dia atto: o che l edificio, per le sue caratteristiche di destinazione d uso, non è soggetto alle disposizioni inderogabili di cui alla normativa in oggetto, oppure che l edificio non può, sempre ai fini di tale normativa, considerarsi ultimato, con l espressa indicazione delle cause specifiche che, ai fini dell obbligatorietà della certificazione energetica, giustificano l esclusione dell ultimazione dei lavori. L obbligo di allegazione è escluso, per espressa previsione normativa (art. 3, comma 3, D.Lgs. 192/2005) nei seguenti casi: 77

6 052908AVM0208_073Amati.qxd :18 Pagina 78 IMMOBILI E CONTRATTI edifici costituenti beni di interesse storico-artistico-archeologico (sottoposti alla disciplina del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), siano essi già vincolati o meno; tornano però ad applicarsi le previsioni in materia energetica allorquando non vi sia pericolo di alterazione delle caratteristiche relative all aspetto di detti beni; fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, quando gli ambienti siano riscaldati esclusivamente per esigenze legate ai processi produttivi o utilizzando reflui energetici derivanti dal processo produttivo non altrimenti utilizzabili; fabbricati isolati di superficie utile totale inferiore a 50 mq, qualunque sia lo loro destinazione. Le detrazioni fiscali Con D.M. 19 febbraio 2007 (in G.U. 26 febbraio 2007, n. 47) sono state dettate disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell art. 1, commi 344 ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296.Tali detrazioni sono state prorogate fino all anno 2010 a opera della recente legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), la quale inoltre ha previsto che tali detrazioni fiscali possano ora essere ripartite in quote annuali uguali da tre a dieci anni, a scelta del contribuente. Infine, la stessa Finanziaria 2008 ha stabilito, innovando la precedente disciplina, che il rilascio del permesso di costruire dall anno 2009 sarà subordinato all installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alla certificazione energetica dell edificio e a caratteristiche strutturali dell edificio finalizzate al risparmio idrico. Nel dettaglio, l art. 1 definisce le nozioni di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (comma 344), interventi sull involucro di edifici esistenti (comma 345), interventi di installazione di pannelli solari (comma 346), interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347). L art. 2 individua i soggetti ammessi alla detrazione; l art. 3 elenca le spese per le quali è ammessa la detrazione. L art. 4 disciplina le condizioni e gli adempimenti per la detrazione fiscale (tra cui il pagamento a mezzo bonifico bancario con indicazione della causale, l acquisizione e trasmissione dell asseverazione di un tecnico abilitato, quale disciplinata dagli artt. 6 e seguenti, e dell attestato di certificazione energetica). Le detrazioni di cui al decreto citato non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi (art. 10, comma 1). È importante sottolineare, ai sensi dell art. 2 sopra citato, che la detrazione è applicabile sia a vantaggio delle persone fisiche che a vantaggio di soggetti, persone fisiche o giuridiche, esercenti impresa, arte o professione, in relazione a interventi su immobili già esistenti, siano essi a destinazione residenziale, siano essi strumentali all attività di impresa. Il vantaggio fiscale è, poi, riservato non soltanto al soggetto proprietario, ma anche al soggetto possessore del bene in base a titolo idoneo ad acquisire un diritto di godimento sul bene stesso (usufruttuario, inquilino, comodatario, utilizzatore in locazione finanziaria). Tali incentivi fiscali si innestano sullo storico filone del bonus del per cento delle ristrutturazioni anche se attraverso una procedura operativa senz altro semplificata dalla quale resta escluso, in relazione all ammodernamento degli impianti termici, solo il caso del passaggio dall impianto di climatizzazione centralizzato a quello autonomo ma che, per il resto, prevede un ventaglio di ipotesi tese a coinvolgere il più alto numero di contribuenti alla tutela dell ambiente Giugno n.2

7 052908AVM0208_073Amati.qxd :18 Pagina 79 la GIURISPRUDENZA Materia nuova: giurisprudenza anteriore al D.Lgs. n. 192 del 2005 Data l assoluta novità della materia non esistono pronunce giurisprudenziali in merito; purtuttavia, anche prima dell emanazione del D.Lgs. n. 192/2005, vi sono alcune pronunce attinenti al rendimento energetico, in tema di edilizia e condominio di particolare rilievo, che si segnalano. CERTIFICAZIONE ENERGETICA Tribunale di Roma 4 marzo 1992 La delibera assembleare costituisce solo il momento iniziale del procedimento di trasformazione dell impianto di riscaldamento da centralizzato a unifamiliare a gas, procedimento che prevede anzitutto che a cura del proprietario dell edificio o di chi ne ha titolo sia redatto un progetto delle opere da realizzare, corredato da una relazione tecnica, da allegare alla denuncia dell inizio dei lavori (art. 28), finalizzato al rilascio della certificazione e collaudo delle opere (art. 29) e alla certificazione energetica dell edificio (art. 30). (Arch. loc., 1992, 359) RENDIMENTO ENERGETICO Cassazione civ., Sez. II, 10 giugno 1991, n In tema di condominio di edifici, la delibera dell assemblea di eliminazione dell impianto di riscaldamento centralizzato per far luogo a impianti autonomi di riscaldamento richiede il consenso unanime dei condomini, senza che sia sufficiente la maggioranza di cui ai commi 2 e 4 dell art c.c., né quella di cui al comma 5 dello stesso articolo, configurando non una semplice modifica, ma una radicale alterazione della cosa comune nella sua destinazione strutturale o economica, obiettivamente pregiudizievole per tutte le unità immobiliari già allacciate o suscettibili di allacciamento, che urta contro il limite invalicabile di cui all art. 1120, comma 2, c.c., che vieta tutte le innovazioni che rendano parti comuni dell edificio inservibili all uso o al godimento anche di un solo condomino dissenziente. In tale ipotesi non può trovare applicazione l art. 5, comma 4, legge 29 maggio 1982, n. 308, il quale dispone che, in caso di interventi su punti comuni di edifici volti al contenimento del consumo energetico termico degli edifici stessi e alla utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili, sono valide le relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali, atteso che presuppone l attuazione di un migliore uso o di un maggiore rendimento della cosa comune, ma non il suo mutamento ex art. 1120, comma 2, c.c. e tantomeno la sua soppressione. (Mass. giur. it, 1991) la DOTTRINA Quanto riferito per la giurisprudenza vale anche per la dottrina, la quale non ha ancora avuto modo di esprimersi compiutamente su eventuali dubbi interpretativi scaturenti dalla recente normativa in tema di certificazione energetica. Per ulteriori approfondimenti dottrinali CASU, «Normativa su rendimento energetico e commerciabilità dei fabbricati», in Riv. not., 2007, 33; LOMONACO, «Attestato di qualificazione energetica: significato del termine asseverazione», in 79

8 052908AVM0208_073Amati.qxd :18 Pagina 80 IMMOBILI E CONTRATTI PETRELLI, «La certificazione energetica degli edifici», in RIZZI, «Il D.Lgs. n. 192 del 2005 e riflessi sull attività notarile. Prime considerazioni», in Studi e materiali, 2006, 2, 1443; RIZZI, «La certificazione energetica dopo il D.Lgs. n. 311/2006: riflessi sull attività notarile», in RIZZI, «L obbligo di allegazione dell attestato di certificazione energetica agli atti di trasferimento immobiliare a titolo oneroso», in Atti del Convegno Paradigma, Milano, 4 ottobre le CONCLUSIONI È fuor di dubbio che la nuova normativa portata dal D.Lgs. n. 192 del 2005, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 311 del 2006, avrà effetti notevoli sulla commerciabilità degli edifici negli anni a venire, a patto che la stessa venga rispettata e che vengano emanati tempestivamente i decreti presidenziali attuativi e delle Linee Guida nazionali volte a determinare i parametri di ottimizzazione dei consumi energetici e le modalità di rilascio dell a.c.e. (si ricorda, per ora sostituito pro tempore dall a.q.e.). Al di là dei precetti normativi, sarà parimenti di basilare importanza educare il consumatore a una scelta consapevole attraverso un adeguata informazione dello stesso che, auspicabilmente, dovrà essere curata dagli operatori del settore nella fase della selezione dell immobile, accanto ai parametri di scelta più tradizionali. la PRATICA Fac-simile di clausole contrattuali per l a.c.e. Si riportano qui di seguito, a titolo meramente esemplificativo, alcuni esempi di clausole contrattuali aventi a oggetto l allegazione della certificazione energetica da introdurre in alcune delle tipologie di atti traslativi a titolo oneroso rientranti tra quelle oggetto del D.Lgs. n. 192/2005. CLAUSOLA DA APPLICARE IN REGIME TRANSITORIO «La parte venditrice dato atto che: dalle disposizioni di cui agli artt. 6, comma 1, e 3, D.Lgs n. 192/2005 discende l obbligo di allegazione al presente atto dell attestato di certificazione energetica; l art. 11, comma 1 bis, D.Lgs. n. 192/2005 stabilisce che, in via transitoria, sino alla data di entrata in vigore delle linee guida nazionali per la certificazione energetica, l attestato di certificazione energetica è sostituito a tutti gli effetti dall a.q.e., dichiara che con riguardo al fabbricato oggi venduto è stato, conseguentemente, predisposto l a.q.e., asseverato, in data < > dal Direttore dei lavori iscritto all Albo dei < > della città di < >, n. < > (o altri soggetti qualificati) nella sua veste di progettista degli impianti, e che, in originale (o in copia autentica all originale), si allega al presente atto alla lettera <...>, in sostituzione dell a.c.e. ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6, comma 3, e 11, comma 1 bis, D.Lgs. n. 192/2005» Giugno n.2

9 052908AVM0208_073Amati.qxd :18 Pagina 81 CLAUSOLA DA APPLICARE A REGIME «La parte venditrice in relazione alle disposizioni di cui all art. 6, comma 1, e 3, D.Lgs. n. 192/2005, dichiara che il fabbricato oggetto del presente atto è già stato dotato dell a.c.e. ovvero dell a.q.e. rilasciato in data < > da < > e che, in originale (o in copia autentica all originale), si allega al presente atto alla lettera < >. La parte venditrice dichiara che detto attestato è tuttora valido, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 192/2005, non essendo ancora scaduto il termine decennale dal suo rilascio, e non essendo stati eseguiti, in fase successiva al suo rilascio, interventi tali da modificare la prestazione energetica del fabbricato di cui al presente atto, né dei relativi impianti». CLAUSOLE DA APPLICARE IN CASO DI ESONERO DALL OBBLIGO DI ALLEGAZIONE Atti non rientranti nella categoria degli atti traslativi a titolo oneroso «La parte venditrice dà atto che, dovendosi escludere per il presente atto la natura di atto traslativo a titolo oneroso, resta conseguentemente escluso l obbligo di allegazione dell a.c.e. di cui all art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 192/2005». Contratto preliminare nei casi di obbligatorietà dell allegazione del certificato al contratto definitivo «La parte promittente venditrice dichiara che, in relazione al disposto dell art. 6, D.Lgs. n. 192/2005, il fabbricato oggetto del presente atto dovrà essere dotato dell a.c.e. ovvero dell a.q.e. previsto in sua sostituzione dall art. 11, D.Lgs. n. 192/2005. La parte promittente venditrice si impegna, pertanto, a procurare il rilascio dell a.c.e. o a rilasciare il certificato di qualificazione energetica prima della data fissata per la stipula del contratto definitivo al fine di poterlo allegare al medesimo atto giusta il disposto di cui all art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 192/2005». 81

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