ETICHETTATURA DELL OLIO D OLIVA DOTT.SSA ROBERTACAPECCI

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1 ETICHETTATURA DELL OLIO D OLIVA DOTT.SSA ROBERTACAPECCI

2 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

3 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 1 LE PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE 2 COME RIPORTARE LE INDICAZIONI 3 COME DEVONO ESSERE LE CONFEZIONI

4 1 - PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE Le informazioni non devono indurre in errore, in particolare: per quanto riguarda le caratteristiche dell alimento e, in particolare, la natura, l identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione ATTENZIONE

5 1 - PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE Le informazioni non devono indurre in errore, in particolare: attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede suggerendo che l alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche ATTENZIONE

6 1 - PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE Le informazioni non devono indurre in errore, in particolare: non attribuire la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà. ATTENZIONE

7 1 - PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE Quanto detto si applica anche: a) alla pubblicità; b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti. ATTENZIONE

8 1 - PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE Alcuni esempi di indicazioni vietate: Ottenuto da sole olive Olio genuino Previene l infarto

9 2 COME RIPORTARE LE INDICAZIONI Le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili e chiaramente leggibili Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.

10 2 COME RIPORTARE LE INDICAZIONI le indicazioni obbligatorie che appaiono sull imballaggio o sull etichetta a esso apposta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm 2, l altezza della x della dimensione dei caratteri è pari o superiore a 0,9 mm.

11 2 COME RIPORTARE LE INDICAZIONI Questa lettera deve le indicazioni obbligatorie che appaiono. essere almeno di altezza pari a 1,2 mm Queste parti di lettere devono essere almeno di altezza pari a 1,2 mm

12 2 COME RIPORTARE LE INDICAZIONI ATTENZIONE Tali dimensioni non si applicano alle modalità di indicazione della quantità netta che richiede delle dimensioni dei caratteri specifiche.

13 2 COME RIPORTARE LE INDICAZIONI la «DENOMINAZIONE DELL ALIMENTO» e la «QUANTITÀ NETTA» appaiono nello stesso campo visivo Per «campo visivo» si intendono tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale (nella figura le frecce indicano alcuni campi visivi della confezione).

14 3 COME DEVONO ESSERE LE CONFEZIONI LE CONFEZIONI DESTINATE AL «CONSUMATORE FINALE» L «olio extra vergine di oliva», l «olio di oliva vergine, l «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e l «olio di sansa di oliva» devono essere presentati al consumatore finale in recipienti chiusi della capacità massima di 5 litri, provvistidiunsistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione e forniti di un etichetta conforme alle disposizioni vigenti.

15 3 COME DEVONO ESSERE LE CONFEZIONI LE CONFEZIONI DESTINATE AI «RISTORANTI/MENSE» Per la PREPARAZIONE DEI PASTI L «olio extra vergine di oliva», l «olio di oliva vergine», l «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» el «olio di sansa di oliva» devono essere: - etichettati conformemente alla normativa vigente - di capacità massima 25 litri - provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione

16 3 COME DEVONO ESSERE LE CONFEZIONI LE CONFEZIONI DESTINATE AI «RISTORANTI/MENSE» Messe a disposizione dei CLIENTI L «olio extra vergine di oliva», l «olio di oliva vergine», devono essere: - etichettati conformemente alla normativa vigente - di capacità massima 5 litri - forniti di tappo antirabbocco - provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione.

17 3 COME DEVONO ESSERE LE CONFEZIONI ATTENZIONE Ricorda che è vietata la vendita di olio allo stato sfuso ai consumatori finali, ai ristoranti, mense e simili. Rientra in tale tipo di vendita anche quella che avviene mediante la spillatura dal bag in box e, in generale, con i sistemi alla spina

18 LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE

19 LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 1 LA DENOMINAZIONE DI VENDITA 2 LA DESIGNAZIONE DELL ORIGINE (SOLO PER L EXTRA VERGINE ED IL VERGINE) 3 L INFORMAZIONE SULLA CATEGORIA DI OLIO 4 LA QUANTITÀ NETTA 5 IL TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE 6 LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONSERVAZIONE

20 LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE 7 IL NOME O LA RAGIONE SOCIALE E L INDIRIZZO DEL RESPONSABILE COMMERCIALE DEL PRODOTTO 8 IL LOTTO 9 UNA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE 10 LA CAMPAGNA DI RACCOLTA (PER L EXTRA VERGINE ED IL VERGINE) [11 LA SEDE DELLO STABILIMENTO DI CONFEZIONAMENTO] DAL PROSSIMO 5 APRILE 2018

21 1 - LA DENOMINAZIONE DI VENDITA (ALL. VII, PART. VIII, REG. UE N. 1308/2013) Quali sono le denominazioni per l olio? - Olio extra vergine di oliva - Olio di oliva vergine - Olio di oliva-composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini - Olio di sansa di oliva (All. VII, part. VIII, Reg. UE n. 1308/2013)

22 2 - LA DESIGNAZIONE DELL ORIGINE (ART. 4 REG UE N.29/2012) Origine OBBLIGATORIA PER L «OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA E PER L «OLIO DI OLIVA VERGINE» VIETATA PER L «OLIO DI OLIVA» E PER L «OLIO DI SANSA DI OLIVA» 22

23 2 - LA DESIGNAZIONE DELL ORIGINE (ART. 4 REG UE N.29/2012) per «designazione dell origine» si intende l indicazione di un nome geografico sull imballaggio o sull etichetta ad esso acclusa 23

24 2 - LA DESIGNAZIONE DELL ORIGINE (ART. 4 REG UE N.29/2012) ATTENZIONE Non è considerato come una designazione dell origine il nome del marchio o dell impresa la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro il 31 dicembre 1998 conformemente alla dir. 89/104/CEE o entro il 31 maggio 2002 conformemente al Reg. (CE) n. 40/94 24

25 2 - LA DESIGNAZIONE DELL ORIGINE (ART. 4 REG UE N.29/2012) Quali sono le origini riportabili? 1 nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, all Unione oalpaese terzo, a seconda dei casi 25

26 2 - LA DESIGNAZIONE DELL ORIGINE (ART. 4 REG UE N.29/2012) Quali sono le origini riportabili? 2 nel caso di miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture, a seconda dei casi: i) «miscela di oli di oliva originari dell Unione europea» oppure un riferimento all Unione 26

27 2 - LA DESIGNAZIONE DELL ORIGINE (ART. 4 REG UE N.29/2012) ii) «miscela di oli di oliva non originari dell Unione europea» oppure un riferimento all origine esterna all Unione iii) «miscela di oli di oliva originari dell Unione europea e non originari dell Unione» oppure un riferimento all origine interna ed esterna all Unione 27

28 2 - LA DESIGNAZIONE DELL ORIGINE (ART. 4 REG UE N.29/2012) Quali sono le origini riportabili? 3 DOP/IGP 28

29 2 - LA DESIGNAZIONE DELL ORIGINE (ART. 4 REG UE N.29/2012) Quali sono le origini riportabili? 4 nel caso di olive raccolte in uno Stato membro o un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio: «Olio (extra) vergine di oliva ottenuto [nell Unione o in (denominazione dello Stato membro interessato)] da olive raccolte (nell Unione o in denominazione dello Stato membro o del paese terzo interessato)» 29

30 2 - LA DESIGNAZIONE DELL ORIGINE (ART. 4 REG UE N.29/2012) Esempio: da Olive raccolte in Francia e molite in Italia si ottiene un extra vergine

31 2 - LA DESIGNAZIONE DELL ORIGINE (ART. 4 REG UE N.29/2012) Esempio Olive raccolte in Francia e molite in Italia: dicitura riportabile Olio extra vergine di oliva ottenuto in Italia da olive raccolte in Francia

32 2 - LA DESIGNAZIONE DELL ORIGINE (ART. 4 REG UE N.29/2012) ESEMPI DI ORIGINI IRREGOLARI -Olive raccolte in Puglia - olive prodotte nell azienda ubicata nelle colline viterbesi - solo olio siciliano - Olio del Sud Italia 32

33 COME RIPORTARE L ORIGINE E LA DENOMINAZIONE DI VENDITA (ART. 4 TER REG UE N.29/2012) La denominazione di vendita e l origine sono raggruppate nel campo visivo principale sia sulla stessa etichetta o su diverse etichette apposte sullo stesso recipiente, sia direttamente sul medesimo recipiente.

34 COME RIPORTARE L ORIGINE E LA DENOMINAZIONE DI VENDITA (ART. 4 TER REG UE N.29/2012) Ognuna di queste indicazioni obbligatorie deve apparire integralmente e in un corpo di testo omogeneo

35 COME RIPORTARE L ORIGINE E LA DENOMINAZIONE DI VENDITA (ART. 4 TER REG UE N.29/2012) Vediamo cosa vogliono dire i termini: «raggruppate» «campo visivo principale» «integralmente» «corpo di testo omogeneo»

36 COME RIPORTARE L ORIGINE E LA DENOMINAZIONE DI VENDITA (ART. 4 TER REG UE N.29/2012) Per «raggruppate»: si intende che la «denominazione di vendita» e la «designazione dell origine» devono essere riportate ravvicinate Olio extra vergine di oliva Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx Italiano Olio extra vergine di oliva Italiano Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx

37 COME RIPORTARE L ORIGINE E LA DENOMINAZIONE DI VENDITA (ART. 4 TER REG UE N.29/2012) Per «campo visivo principale»: il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall operatore del settore alimentare [art. 2, paragrafo 2, punto l) del Reg. (UE) n. 1169/2011]

38 COME RIPORTARE L ORIGINE E LA DENOMINAZIONE DI VENDITA (ART. 4 TER REG UE N.29/2012) Esempio di «campo visivo principale» «campo visivo principale»: qui devono essere riportate la «denominazione di vendita» e l «origine» (nel caso di extravergine e di vergine)

39 COME RIPORTARE L ORIGINE E LA DENOMINAZIONE DI VENDITA (ART. 4 TER REG UE N.29/2012) Per «integralmente»: la «denominazione di vendita» e l «origine» devono essere riportate per intero!! Sigle e abbreviazioni!!

40 COME RIPORTARE L ORIGINE E LA DENOMINAZIONE DI VENDITA (ART. 4 TER REG UE N.29/2012) OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA IT. XxxxxxxXX XxxxXXXX XxxxXXXX XXXXX OLIO EXTRA VERG. DI OLIVA IT. XxxxxxxXX XxxxXXXX XxxxXXXX XXXXX OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA ITALIANO XxxxxxxXX XxxxXXXX XxxxXXXX XXXXX

41 COME RIPORTARE L ORIGINE E LA DENOMINAZIONE DI VENDITA (ART. 4 TER REG UE N.29/2012) Per «corpo di testo omogeneo»: i caratteri della «denominazione di vendita» devono avere la stessa dimensione e lo stesso tipo di carattere (font) i caratteri dell «origine» devono avere la stessa dimensione e lo stesso tipo di carattere (font) i caratteri della «denominazione di vendita» possono differenziarsi da quelli dell «origine», sia per quanto riguarda la dimensione che per tipo di carattere (font)

42 COME RIPORTARE L ORIGINE E LA DENOMINAZIONE DI VENDITA (ART. 4 TER REG UE N.29/2012) Olio Extra Vergine di Oliva ITALIANO XxxxxxxXX XxxxXXXX XxxxXXXX XXXXX Olio extra vergine di oliva Italian0 XxxxxxxXX XxxxXXXX XxxxXXXX XXXXX OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA ITALIANO XxxxxxxXX XxxxXXXX XxxxXXXX XXXXX

43 3 INFORMAZIONE SULLA CATEGORIA DELL OLIO (ART. 3 REG UE N.29/2012) per l olio extra vergine di oliva: «olio d oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici» 43

44 3 INFORMAZIONE SULLA CATEGORIA DELL OLIO (ART. 3 REG UE N.29/2012) per l olio di oliva vergine: «olio d oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici» 44

45 3 INFORMAZIONE SULLA CATEGORIA DELL OLIO (ART. 3 REG UE N.29/2012) per l olio di oliva composto da oli d oliva raffinati e da oli d oliva vergini: «olio contenente esclusivamente oli d oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive» 45

46 3 INFORMAZIONE SULLA CATEGORIA DELL OLIO (ART. 3 REG UE N.29/2012) per l olio di sansa di oliva: «olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l estrazione dell olio d oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive» oppure «olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa di oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive» 46

47 3 INFORMAZIONE SULLA CATEGORIA DELL OLIO (ART. 3 REG UE N.29/2012) Dove riportiamo l indicazione? La puoi riportare in etichetta dove vuoi. Non è necessario che sia vicino alla denominazione di vendita 47

48 4 LA QUANTITÀ NETTA (D.P.R. N. 391/80 E DM 27 FEBBRAIO 1979) Le cifre relative al valore nominale devono avere, in funzione della quantità nominale del contenuto, l'altezza minima indicata nella tabella seguente: Altezza minima Quantità nominale in ml in mm Fino a 50 2 Oltre 50 fino a Oltre 200 fino a Oltre

49 4 LA QUANTITÀ NETTA (D.P.R. N. 391/80 E DM 27 FEBBRAIO 1979) Il valore numerico deve essere seguito dal simbolo dell'unità di misura usata (ml, cl, l) o eventualmente dal suo nome per esteso 1L L1 1Litro Litri 1 0,75 litri litri 0,75

50 5 - TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (ART. 24 REG. UE N. 1169/2011) Cos è il TMC? Il «termine minimo di conservazione di un alimento» è la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione

51 5 - TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (ART. 24 REG. UE N. 1169/2011) ESEMPIO se un extravergine ha il TMC 30/12/2018 significa che deve mantenere tutte le caratteristiche specifiche previste per tale categoria di olio fino al 30/12/2018!!

52 5 - TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (ART. 24 REG. UE N. 1169/2011) Come si indica il TMC 1 Il TMC si indica con la specifica frase seguita dalla data «da consumarsi preferibilmente entro il» quando la data comporta l indicazione del giorno Esempio «da consumarsi preferibilmente entro il 18/04/2018»

53 5 - TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (ART. 24 REG. UE N. 1169/2011) Come si indica il TMC «da consumarsi preferibilmente entro fine», negli altri casi Esempio «da consumarsi preferibilmente entro fine aprile 2018»

54 5 - TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE (ART. 24 REG. UE N. 1169/2011) Come si indica il TMC 2 Il TMC si può indicare anche con la specifica frase seguita dall indicazione del punto in cui essa è indicata sull etichetta Esempi «da consumarsi preferibilmente entro il vedi data sul collo della bottiglia» «da consumarsi preferibilmente entro fine vedi data sul collo della bottiglia»

55 6 - LE CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONSERVAZIONE (ART. 4 BIS REG. UE N. 29/2012) L etichetta dell olio d oliva deve riportare obbligatoriamente le informazioni sulla corretta conservazione del prodotto e cioè una dicitura che l olio deve essere tenuto al riparo della luce e dal calore Esempio «da conservare al riparo della luce e dal calore»

56 7 IL RESPONSABILE COMMERCIALE (ART. 8 REG. UE N. 1169/2011) L operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti èl operatoreconilcuinomeo con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell Unione, l importatore nel mercato dell Unione.

57 7 IL RESPONSABILE COMMERCIALE (ART. 8 REG. UE N. 1169/2011) Come si indica il responsabile commerciale Si deve riportare il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti ATTENZIONE La precedente normativa non richiedeva l indirizzo ma era sufficiente indicare la località. Con il Reg. UE n. 1169/2011 è obbligatorio riportare l indirizzo!!

58 7 IL RESPONSABILE COMMERCIALE (ART. 8 REG. UE N. 1169/2011) Pinco Pallino Pieve S. Stefano (AR) Pinco Pallino C/da Poggio Fiorito Pieve S. Stefano (AR)

59 7 IL RESPONSABILE COMMERCIALE (ART. 8 REG. UE N. 1169/2011) RIFLESSIONE Il D. Lgs. n. 109/92 prevedeva anche la possibilità di indicare, al posto del nome e della ragione sociale, marchio depositato

60 7 IL RESPONSABILE COMMERCIALE (ART. 8 REG. UE N. 1169/2011) Dalle Circolari MISE prot. n del 31/07/2014 e prot. n del 30/09/2014 si deduce che: Il marchio depositato può essere ancora utilizzato purché come indirizzo venga riportato quello del titolare del marchio stesso

61 7 IL RESPONSABILE COMMERCIALE (ART. 8 REG. UE N. 1169/2011) Esempio: Ditta Pinco Pallino Srl, C/da Poggio Fiorito, Pieve S. Stefano (AR) Titolare del marchio ABCDEFG ABCDEFG C/da Poggio Fiorito Pieve S. Stefano (AR) Pinco Pallino Srl C/da Poggio Fiorito Pieve S. Stefano (AR)

62 8 IL LOTTO (ART. 13 D. LGS. N. 109/92) Il «Lotto» consente di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare Si intende per «partita» un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche

63 8 IL LOTTO (ART. 13 D. LGS. N. 109/92) E determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità economica europea ed è apposto sotto la propria responsabilità Figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.

64 8 IL LOTTO (ART. 13 D. LGS. N. 109/92) Il lotto non è richiesto quando il termine minimo di conservazione figura con la menzione almeno del giorno edel mese Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualora espresse con la menzione almeno del giorno e del mese

65 9 LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (ARTT. DA 29 A 35 DEL REG. UE N. 1169/2011) COS É LA «DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE» O «ETICHETTATURA NUTRIZIONALE» E un informazione che riguarda il valore energetico, i grassi (saturi, monoinsaturi, polinsaturi), i carboidrati (zuccheri, polioli, amido), il sale, lefibre, leproteine, vitamine e sali minerali

66 9 LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (ARTT. DA 29 A 35 DEL REG. UE N. 1169/2011) Dal 13 dicembre 2016, in linea generale, è un indicazione obbligatoria (Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non riportano la «dichiarazione nutrizionale» possono essere commercializzati fino all esaurimento delle scorte)

67 9 LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (ARTT. DA 29 A 35 DEL REG. UE N. 1169/2011) Le indicazioni obbligatorie sono: - il valore energetico da esprimere in kj e kcal -la quantità di grassi e acidi grassi saturi, da esprimere in g -la quantità di carboidrati e zuccheri, da esprimere in g -la quantità di proteine, da esprimere in g -la quantità di sale, da esprimere in g

68 9 LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (ARTT. DA 29 A 35 DEL REG. UE N. 1169/2011) Le indicazioni facoltative (una o più) sono: - gli acidi grassi monoinsaturi da esprimere in g - gli acidi grassi polinsaturi da esprimere in g -i polioli da esprimere in g - l amido da esprimere in g - le fibre da esprimere in g - i sali minerali o le vitamine

69 9 LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (ARTT. DA 29 A 35 DEL REG. UE N. 1169/2011) COME STABILIRE I VALORI I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base: a) dell analisi dell olio b) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive sono espressi per 100 g oper100 ml di olio

70 9 LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (ARTT. DA 29 A 35 DEL REG. UE N. 1169/2011) COME RIPORTARE LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE Le indicazioni devono: sempre figurare nello stesso campo visivo; essere presentate in formato tabulare con allineamento delle cifre (cioè in una tabella), se lo spazio lo consente. In mancanza di spazio, la dichiarazione la puoi riportare in formato lineare.

71 9 LA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE (ARTT. DA 29 A 35 DEL REG. UE N. 1169/2011) ESEMPIO DI DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE IN FORMATO TABULARE CON LE SOLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE Dichiarazione nutrizionale Valori medi Per 100 g Energia kj/kcal grassi g di cui - acidi grassi saturi g carboidrati di cui: -zuccheri proteine Sale g g g g

72 10 LA CAMPAGNA DI RACCOLTA (ART. 5, LET. E, DEL REG. UE N. 29/2012 E ART. 7, C. 3, L. 9/13) La «campagna di raccolta» è disciplinata sia a livello dell Unione europea che a livello nazionale.

73 10 LA CAMPAGNA DI RACCOLTA (ART. 5, LET. E, DEL REG. UE N. 29/2012 E ART. 7, C. 3, L. 9/13) La normativa dell Unione europea prevede che l etichetta dell «olio extra vergine» di oliva e dell «olio di oliva vergine» possa riportare l indicazione della campagna di raccolta esclusivamente se il 100% dell olio contenuto nella confezione proviene da tale raccolta. La campagna di raccolta, quindi, non può mai essere indicata se l olio confezionato proviene da una miscelazione di oli di due o più campagne.

74 10 LA CAMPAGNA DI RACCOLTA (ART. 5, LET. E, DEL REG. UE N. 29/2012 E ART. 7, C. 3, L. 9/13) La normativa italiana prevede che per l «olio extra vergine di oliva» e per l «olio di oliva vergine» debba essere obbligatoriamente indicata la campagna di raccolta se il 100% dell olio proviene da tale raccolta. Come la normativa europea, la campagna di raccolta, quindi, non può mai essere indicata se l olio confezionato proviene da una miscelazione di oli di due o più campagne.

75 10 LA CAMPAGNA DI RACCOLTA (ART. 5, LET. E, DEL REG. UE N. 29/2012 E ART. 7, C. 3, L. 9/13) Tale obbligo non si applica agli oli di oliva vergini prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell Associazione europea di libero scambio (EFTA), aderente all Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La campagna di raccolta deve precedere il termine minimo di conservazione

76 10 LA CAMPAGNA DI RACCOLTA (ART. 5, LET. E, DEL REG. UE N. 29/2012 E ART. 7, C. 3, L. 9/13) Esempio Campagna di raccolta olive 2017/2018. Da consumarsi preferibilmente il Attenzione Se si fosse riportato il riferimento ad un solo anno (es. 2017) il consumatore non saprebbe se le olive sono state raccolte a gennaio oppure a novembre Tale modalità pertanto non si ritiene corretta

77 11 LA SEDE DEL CONFEZIONAMENTO (D. LGS 15 SETTEMBRE 2017, N. 145.) Attenzione!!!! Dal prossimo 5 aprile 2018 sarà obbligatorio indicare la sede dello stabilimento di confezionamento dell olio

78 11 LA SEDE DEL CONFEZIONAMENTO (D. LGS 15 SETTEMBRE 2017, N. 145.) REGOLE GENERALI SU COME INDICARLA - Devi riportare la località e l indirizzo dello stabilimento (è possibile omettere l indirizzo se la sola indicazione della località consente l agevole e immediata identificazione dello stabilimento) - Nel caso che il confezionamento sia svolto da una ditta terzista non è necessario indicarne anche il nome

79 11 LA SEDE DEL CONFEZIONAMENTO (D. LGS 15 SETTEMBRE 2017, N. 145.) ALCUNE REGOLE GENERALI SU COME INDICARLA - Nel caso in cui disponi di più stabilimenti di confezionamento è possibile indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno. - Devi rispettare le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall articolo 13 del Reg. (UE) n. 1169/2011 (dimensioni, etc.)

80 11 LA SEDE DEL CONFEZIONAMENTO (D. LGS 15 SETTEMBRE 2017, N. 145.) QUANDO NON SI APPLICA L OBBLIGO L obbligo dell indicazione della sede di confezionamento non si applica agli oli preimballati, fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

81 11 LA SEDE DEL CONFEZIONAMENTO (D. LGS 15 SETTEMBRE 2017, N. 145.) QUANDO, PUR ESSENDO OBBLIGATORIA, NON È NECESSARIO INDICARLA La sede dello stabilimento di confezionamento si può omettere nei seguenti casi: - se coincide con quella del responsabile commerciale - se l eventuale marchio in etichetta contiene già l indicazione della sede dello stabilimento

82 11 LA SEDE DEL CONFEZIONAMENTO (D. LGS 15 SETTEMBRE 2017, N. 145.) Esempi stabilimento e sede ditta allo stesso indirizzo In questo caso significa che in Via Tizio Caio n. 1, Pieve S. Stefano (AR) la ditta Pinco Pallino srl ha sia la sede che lo stabilimento di confezionamento (AR) Pinco Pallino Srl Via Tizio Caio n. 1 Pieve S. Stefano (AR) Pinco Pallino Srl Via Tizio Caio n. 1 Pieve S. Stefano (AR) Comevedi,inquestocasoèdel tutto inutile ripetere lo stesso indirizzo (però, se vuoi, lo puoi fare) Stabilimento di confezionamento Via Tizio Caio n. 1 Pieve S. Stefano (AR)

83 11 LA SEDE DEL CONFEZIONAMENTO (D. LGS 15 SETTEMBRE 2017, N. 145.) Esempi stabilimento e sede ditta ad indirizzo diverso In questo caso significa che in Via Tizio Caio n. 1, Pieve S. Stefano (AR) la ditta Pinco Pallino srl ha la sede e che il confezionamento è avvenuto nel proprio stabilimento di Sestino (potrebbe però indicare anche uno stabilimento di terzi) (AR) Pinco Pallino Srl Via Tizio Caio n. 1 Pieve S. Stefano (AR) Stabilimento di confezionamento Via Sempronio n. 3 Sestino(AR)

84 11 LA SEDE DEL CONFEZIONAMENTO (D. LGS 15 SETTEMBRE 2017, N. 145.) Esempi confezionamento fatto da terzi In questo caso significa che in Via Tizio Caio n. 1, Pieve S. Stefano (AR) la ditta Pinco Pallino srl ha la sede e che il confezionamento è stato operato da terzi (potrebbe però indicare anche uno stabilimento proprio) (AR) Pinco Pallino Srl Via Tizio Caio n. 1 Pieve S. Stefano (AR) Stabilimento di confezionamento Via Pippo n. 53 Sansepolcro (AR)

85 11 LA SEDE DEL CONFEZIONAMENTO (D. LGS 15 SETTEMBRE 2017, N. 145.) Esempi confezionamento fatto da terzi In questo caso significa che in Via Tizio Caio n. 1, Pieve S. Stefano (AR) la ditta Pinco Pallino srl ha la sede e che il confezionamento è stato operato da ABCD presso il suo stabilimento di Sansepolcro (AR) Pinco Pallino Srl Via Tizio Caio n. 1 Pieve S. Stefano (AR) Confezionato per Pinco Pallino Srl da ABCD Via Pippo n. 53 Sansepolcro (AR)

86 11 LA SEDE DEL CONFEZIONAMENTO (D. LGS 15 SETTEMBRE 2017, N. 145.) Esempi confezionamento fatto da terzi (modalità sconsigliata) Anche in questo caso significa che in Via Tizio Caio n. 1, Pieve S. Stefano (AR) la ditta Pico Pallino srl ha la sede e che il confezionamento è stato operato da ABCD presso il suo stabilimento di Sansepolcro (AR)...ma in questo caso chi è il responsabile commerciale dell olio, Pinco Pallino Srl o ABCD?? Pinco Pallino Srl Via Tizio Caio n. 1 Pieve S. Stefano (AR) confezionato da ABCD in Via Sempronio n. 1 Pieve S. Stefano (AR)

87 LE INDICAZIONI FACOLTATIVE «REGOLAMENTATE»

88 RIFERIMENTO «A FREDDO» ART. 5, LETT. A) E B), DEL REG (UE) N. 29/2012 «prima spremitura a freddo» riservata agli oli d oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 C con la prima spremitura meccanica della pasta d olive, mediante un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche 88

89 RIFERIMENTO «A FREDDO» ART. 5, LETT. A) E B), DEL REG (UE) N. 29/2012 «estratto a freddo» è riservata agli oli d oliva extra vergini o vergini ottenuti a meno di 27 C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d olive 89

90 RIFERIMENTO «A FREDDO» ART. 5, LETT. A) E B), DEL REG (UE) N. 29/2012 Le diciture «prodotto a freddo» e «ottenuto a freddo», anche se non contemplate dall art. 5 del Reg. (UE) n. 29/12, possono essere utilizzate a condizione che l olio sia stato ottenuto a temperature < ai 27 C 90

91 RIFERIMENTO «A FREDDO» ART. 5, LETT. A) E B), DEL REG (UE) N. 29/2012 ATTENZIONE Per poter utilizzare le diciture «. a freddo» il frantoio deve preliminarmente effettuare la comunicazione di cui all art. 8 del DM 10 novembre 2009 utilizzando la specifica funzionalità messa a disposizione nell ambito del Portale dell Olio d Oliva 91

92 CARATTERISTICHE «ORGANOLETTICHE» ART. 5, LETT. C), DEL REG (UE) N. 29/2012 caratteristiche organolettiche unicamente per gli oli di oliva extra vergini o vergini, i termini di cui all allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono figurare sull etichetta unicamente se sono fondati sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto all allegato XII del Reg. (CEE) n. 2568/91 92

93 RIFERIMENTO ALL «ACIDITÀ» ART. 5, LETT. D), DEL REG (UE) N. 29/2012 Il riferimento all acidità o dell acidità massima può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell indice dei perossidi, del tenore in cere e dell assorbimento nell ultravioletto, determinati a norma del Reg. (CEE) n. 2568/91 93

94 LE INDICAZIONI FACOLTATIVE «NON REGOLAMENTATE»

95 CONSIDERAZIONI GENERALI ARTT. 6, 36 E 37 DEL REG (UE) N. 1169/2011 Le indicazioni volontarie: - non devono indurre in errore (ricorda quanto detto nelle prime slide - non devono essere confuse e ambigue per il consumatore - non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie 95

96 CONSIDERAZIONI GENERALI ARTT. 6, 36 E 37 DEL REG (UE) N. 1169/2011 Esempi ALCUNI ESEMPI DI DICITURE ERRONEE E QUINDI NON UTILIZZABILI DICITURA Olio extra vergine di oliva genuino Olio extra vergine di oliva ottenuto da sole olive Previene i tumori È ERRONEA PERCHÉ: tutti gli oli devono essere genuini tutti gli oli extra vergini di oliva sono ottenuti esclusivamente dalle olive èun indicazionesalutisticanon prevista per gli oli 96

97 CONSIDERAZIONI GENERALI ARTT. 6, 36 E 37 DEL REG (UE) N. 1169/2011 Inoltre le diciture, anche se veritiere, non devono andare in contrasto con le vigenti norme 97

98 CONSIDERAZIONI GENERALI ARTT. 6, 36 E 37 DEL REG (UE) N. 1169/2011 Esempi ALCUNI ESEMPI DI DICITURE VERITIERE MA NON UTILIZZABILI DICITURA Le olive sono state raccolte nelle colline laziali Annata di raccolta 2014/2015 e 2015/2016 NON UTILIZZABILE PERCHÉ: contiene un riferimento geografico in contrasto con la vigente normativa in contrasto con la vigente normativa dato che l annata di raccolta deve essere unica 98

99 INDICAZIONE DELLA «CULTIVAR» In etichetta può essere indicata la varietà (o le varietà) di olivo coltivata dalla quale sono state ottenute le olive che hanno prodotto l olio 99

100 INDICAZIONE DELLA «CULTIVAR» ATTENZIONE Devi essere in grado di dimostrare che hai effettivamente utilizzato le varietà che stai indicando in etichetta 100

101 INDICAZIONE DELLA «CULTIVAR» ATTENZIONE Indica sempre il nome esatto della varietà cioè quello riportato nello Schedario oleicolo italiano per evitare possibili evocazioni di olio a DOP 101

102 INDICAZIONE DELLA «CULTIVAR» ATTENZIONE Le varietà dichiarate devono risultare nel «fascicolo aziendale» dell olivicoltore 102

103 Guida Pratica all etichettatura dell olio /ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/11660

104 GRAZIE PER L ATTENZIONE

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