News Lavoro STUDIO MEGGIORINI CONSULENZA DEL LAVORO. DGR 1324 del 23 luglio 2013 a cura della Direzione Lavoro della Regione Veneto

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1 News Lavoro STUDIO MEGGIORINI CONSULENZA DEL LAVORO NUOVA DISCIPLINA DEI TIROCINI DGR 1324 del 23 luglio 2013 a cura della Direzione Lavoro della Regione Veneto 25 Settembre 2013 La nuova disciplina dei tirocini è entrata in vigore il 31 agosto 2013, giorno successivo alla pubblicazione sul BUR della DGR 1324/2013. Tutti i tirocini attivati, che sono iniziati dopo il 31 agosto 2013 devono seguire unicamente la disciplina della DGR 1324/2013 e non più la DGR 337/2012. La nuova disciplina cambia qualcosa per i tirocini in corso attivati prima del 31 agosto 2013? In generale no, tranne l adeguamento del modello di convenzione. Le convenzioni per l attivazione di tirocini sottoscritte prima del 31 agosto 2013 devono essere integrate relativamente al soggetto che sostiene l obbligo di corrispondere l indennità di partecipazione al tirocinante. I tirocini attivati prima del 31 agosto vanno a naturale scadenza secondo la disciplina della DGR 337/2012. I tirocini attivati prima del 31 agosto 2013, per i quali si è chiesta la proroga nei limiti consentiti continueranno ad applicare la disciplina vigente al momento dell avvio del tirocinio (DGR 337/2012), anche se la proroga è iniziata dopo il 31 agosto (Per attivati si intende che sono iniziati sulla base di quanto comunicato nella CO di avvio del tirocinio). A quali tirocini si applica la disciplina DGR 1324/2013? La nuova disciplina si applica in generale a tutte le esperienze formative che - si realizzano in una sede operativa di un datore di lavoro situato nel territorio della Regione del Veneto - e sono di carattere extracurriculare. Quindi i tirocini, o stage, work experience, o internship, traineeship o con altri nomi con i quali si intende sempre indicare un esperienza formativa che si svolge in ambiente di lavoro presso una sede operativa in Veneto devono seguire la nuova normativa (DGR 1324/2013). Non è rilevante il domicilio o la residenza del tirocinante.

2 I tirocini che rientrano nella disciplina DGR 1324/2013, comunemente chiamati extracurriculari, si distinguono in: a) tirocini formativi e di orientamento: tipologia di tirocinio riservata solamente ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studi nell anno. b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: tipologia di tirocinio rivolta a soggetti disoccupati, che abbiano acquisito lo status di disoccupato al CPI. Il soggetto che ha conseguito un titolo di studio nell anno può essere avviato in tirocinio formativo o di orientamento o in alternativa anche di inserimento lavorativo purché in quest ultimo caso si trovi nello stato di disoccupato; c) tirocini estivi e di orientamento: tipologia di tirocinio destinata a studenti regolarmente iscritti ad un percorso di istruzione e/o formazione. Tali tirocini possono essere promossi da CPI, Università, Istituzioni Scolastiche di secondo grado, Enti accreditati alla formazione professionale per i propri allievi. ATTENZIONE: Questa tipologia di tirocinio può essere facilmente confusa con il tirocinio curriculare: per entrambe le tipologie di tirocinio l esperienza si svolge all interno di un percorso di istruzione e/o formazione, i soggetti che possono svolgere la funzione di promotori sono gli stessi (tranne il CPI che può attivare solo tirocini estivi). Le finalità per l attivazione delle due tipologie di tirocinio sono un po diverse, ma non così nette da essere determinanti, soprattutto nella realizzazione concreta, pratica del tirocinio: il tirocinio curriculare si svolge per consolidare quanto appreso nel percorso di studi, per realizzare momenti di alternanza scuola lavoro anche se, a seguito di questa esperienza, non è previsto che derivano allo studente il riconoscimento di crediti formativi, mentre il tirocinio estivo ha soprattutto finalità di orientative per consentire allo studente di sperimentarsi in professioni altre da quelle per le quali si sta preparando presso la scuola o Università. Differenze importanti invece si riscontrano sotto gli aspetti adempimentali: per la realizzazione di un tirocinio curriculare non si è tenuti all obbligo di invio delle Comunicazioni Obbligatorie e non vi è obbligo di corrispondere l indennità di partecipazione, per la realizzazione di tirocini estivi e di orientamento si è tenuti all invio delle Comunicazioni Obbligatorie ed è dovuta l indennità di partecipazione. Non rientrano nella disciplina della DGR 1324/2013 solamente le seguenti tipologie di tirocinio: - Tirocini curriculari: tirocini svolti all interno di un percorso di istruzione e/o formazione che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio di qualifica o diploma professionale, laurea o certificazione riconosciuta sul piano nazionale (art. 4 comma 52 legge 92/2012). I soggetti promotori di tale tipologia di tirocinio possono essere le Università, gli Istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, le Istituzioni scolastiche che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, o i Centri di formazione professionale, operanti in regime di convenzione con la Regione a favore di propri allievi o studenti;

3 - Tirocini per accesso alle professioni: periodo di pratica professionale richiesto dagli ordini professionali e disciplinati da specifiche normative per l accesso a professioni come psicologi, commercialisti ecc.; - Tirocini per extracomunitari residenti all estero: tirocini svolti da soggetti extracomunitari nell ambito delle specifiche quote di ingressi come previsto agli articoli 40 e 44 bis del D.P.R. 394/1999 e la disciplina regionale DGR 1150 del 3 luglio 2013; - Tirocini transnazionali: tirocini svolti all interno di programmi promossi dalla Comunità Europea. Quando un azienda ospitante ha sedi operative in diverse regioni, quale regolamento deve seguire? Le aziende con sedi operative in più regioni hanno la facoltà, non l obbligo, di optare per la disciplina sui tirocini della regione della sede legale della stessa e di conseguenza la possibilità di accentrare le dovute Comunicazioni Obbligatorie presso il Servizio informatico del territorio della sede legale (Legge 9 agosto 2013 n. 99 art. 2 comma 5 ter). Il soggetto ospitante con sedi operative in più regioni che ha optato di utilizzare la regolamentazione dei tirocini della regione della sede legale deve seguire in ogni suo aspetto tale regolamentazione: soggetti promotori, procedure di attivazione e relativa modulistica, limiti, importo dell indennità, ecc. In questo caso, il soggetto promotore dei tirocini svolti presso datori di lavoro che hanno optato per la sede legale non in Veneto, deve inviare il progetto formativo alle OOSS, alla Direzione territoriale del Lavoro del Ministero del Lavoro e PS, nonché alla Regione del Veneto. Cosa deve fare un soggetto promotore con sede legale fuori dal territorio regionale quando attiva un tirocinio presso una sede ospitante in Veneto? Deve seguire la disciplina per i tirocini della Regione del Veneto. La facoltà di scegliere la disciplina regionale della sede legale è riconosciuta solo al soggetto ospitante i tirocini, non al soggetto promotore, anche se il soggetto promotore si fosse assunto l onere di effettuare le dovute CO per conto del soggetto ospitante. I minorenni possono fare tirocinio? Sì, se hanno assolto all obbligo di istruzione. La regola generale è che il giovane deve trovarsi in età lavorativa (16 anni) e che abbia assolto all obbligo di istruzione (10 anni di scuola dell obbligo) e al diritto dovere di formazione (18 anni o in alternativa il conseguimento di un titolo di scuola riconosciuto). All obbligo di istruzione non si può assolutamente derogare. Il giovane pertanto deve, presentando un documento di identità in

4 corso di validità, autocertificare la frequenza in Italia di 10 anni di scuola. Qualora gli anni di scuola dell obbligo siano stati frequentati all estero è necessario esibire una certificazione con traduzione in lingua italiana che attesta tale frequenza. Il diritto/dovere di formazione si assolve o frequentando un corso di studi o tramite l assunzione con contratto di apprendistato. Fanno eccezione: - i giovani tra i 16 e i 18 anni che una Pubblica Amministrazione ha riconosciuto in condizione di svantaggio e per i quali si ritiene che lo svolgimento di un periodo di tirocinio possa essere utile per contrastare e ad evitare problemi di devianze. - i tirocini estivi e di orientamento che possono essere attivati, per studenti regolarmente iscritti al corso di studi, a partire da 15 anni. Con il compimento del 18esimo anno di età di è prosciolti dall obbligo di istruzione e diritto dovere di formazione. Si può fare tirocinio per qualsiasi profilo professionale? No. Tranne per le persone disabili o in condizione di svantaggio (tutte le categorie) non sono ammessi tirocini per profili professionali elementari, connotati da compiti generici e ripetitivi, come elencati nella circolare 29 dell del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L elenco, come specificato nella circolare, è esemplificativo ma non è esaustivo. Per decidere se si tratta di profili elementari si deve fare riferimento anche alla descrizione dei profili professionali presenti nei contratti collettivi nazionali del lavoro di riferimento applicati dal soggetto ospitante. La stessa persona può fare più tirocini per lo stesso profilo professionale? Sì, ma non con lo stesso soggetto ospitante. Allo stesso modo un lavoratore disoccupato può essere avviato in tirocinio per lo stesso profilo professionale del precedente rapporto di lavoro subordinato, purché con diverso datore di lavoro. Non si ritiene invece corretto che un disoccupato possa essere avviato in tirocinio presso lo stesso soggetto ospitante presso il quale in precedenza il lavoratore era inserito nell organico aziendale con contratto di tipo subordinato o parasubordinato, anche se il tirocinio viene realizzato per una figura professionale diversa da quella per cui il lavoratore era prima dipendente dell azienda. Si può ripetere il tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante? No, neanche per profili professionali diversi e nemmeno se promosso con tipologie diverse di tirocinio: formativo di orientamento e poi di inserimento/reinserimento lavorativo e viceversa. Fanno eccezione i tirocini estivi e di orientamento, o i tirocinio promosso a favore di soggetti disabili, o in condizione di svantaggio o appartenenti a categorie particolari di lavoratori. Fuori da questi casi si può ripetere un tirocinio quando: - il tirocinio formativo o di inserimento segue tirocini estivi o curriculari e

5 - nell ambito di percorsi di riqualificazione professionale siano stati realizzati tirocini di breve durata (max 2 mesi) e successivamente si intenda attivare un tirocinio di inserimento lavorativo anche di durata di 6 mesi presso lo stesso soggetto ospitante presso il quale si è già svolto il tirocinio del percorso di riqualificazione. È prorogabile il tirocinio? È possibile prorogare un tirocinio solo nel caso in cui il tirocinio attivato è di durata inferiore al limite massimo stabilito. Tra il tirocinio e la sua proroga non vi deve essere alcun giorno lavorativo di interruzione. Se vi fosse interruzione non si tratterebbe di proroga, ma di ripetizione del tirocinio che è vietata. La richiesta di proroga (in forma scritta) deve pervenire dal soggetto ospitante al soggetto promotore entro il termine concordato in sede di stipula della convenzione, tramite il tutor aziendale, con il consenso del tirocinante. La richiesta deve contenere i motivi per cui non si sono raggiunti gli obiettivi formativi nel periodo di tirocinio inizialmente previsto o i motivi per cui si rende opportuno un ampliamento della formazione in tirocinio. Tali motivi devono essere condivisi dal tutor didattico organizzativo. L indennità di partecipazione al tirocinio va calcolata in base alle ore effettivamente svolte? No. L indennità è calcolata su due fasce di monte ore mensili (fino ad 80 ore mensili o più). Anche se il tirocinante nel mese svolge un orario inferiore alle 80 ore previste nel progetto deve essere erogata al tirocinante un indennità minima di 200 euro lordi o di 400 euro lordi se il progetto prevede un orario mensile superiore a 80 ore, Nel caso siano riconosciuti al tirocinante buoni pasto o il servizio mensa l indennità è ridotta rispettivamente a 150 euro e 300 euro. Come si calcola l indennità? Cosa si intende per indennità lorda? L indennità di partecipazione al tirocinio è assimilata a reddito da lavoro e pertanto soggetta a trattenuta IRPEF, secondo le disposizioni vigenti. Il soggetto ospitante o il soggetto che si farà carico dell indennità di partecipazione dovrà in tempo utile rilasciare al tirocinante idonea certificazione relativa alle indennità corrisposte, onde consentire il conguaglio delle eventuali ritenute IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi per l anno precedente. Nella somma dell indennità di partecipazione non rientrano i costi della copertura assicurativa. Sono richiesti requisiti specifici per fare un tirocinio? Sì, ogni tipologia di tirocinio chiede alcuni requisiti per essere ammessi.

6 Il tirocinio formativo e di orientamento è attivabile solo per soggetti che hanno conseguito un titolo di studio. Nel caso il soggetto promotore sia il CPI o un ente accreditato ai servizi per il lavoro è sufficiente l autocertificazione del tirocinante che attesta il conseguimento del titolo. Per l avvio di tirocini di inserimento lavorativo il requisito dello stato di disoccupazione è elemento essenziale. I tirocinanti devono aver acquisito lo stato di disoccupazione tramite la presentazione al CPI della dichiarazione di immediata disponibilità e sottoscritto il Patto di servizio (PdS) e il Piano di azione individuale (PAI). I CPI formalizzano il Patto di servizio e Piano di azione individuale utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Regione o dalla Provincia. Gli enti accreditati ai Servizi per il lavoro che intendono promuovere tirocini di inserimento anche al di fuori di programmi finanziati dalla Regione o dalla Provincia, dovranno dimostrare le evidenze che tra ente e tirocinante vi sono stati contatti diretti. Fanno eccezione i tirocini promossi da ULSS e Cooperative sociali di tipo A per i quali si utilizzano le procedure proprie per l avvio di tirocini di soggetti svantaggiati. Per i tirocini estivi e di orientamento, il tirocinante deve essere uno studente regolarmente iscritto ad un corso di studi dal quale consegue almeno il titolo di qualifica professionale. Tale condizione è sufficiente autocertificarla al CPI. Si può fare un tirocinio formativo dopo aver conseguito un master? No, tranne nei casi in cui non siano ancora trascorsi i 12 mesi dal conseguimento della laurea o dottorato. Il master non costituisce titolo di requisito per attivare successivamente un tirocinio. È possibile un tirocinio di inserimento lavorativo di breve durata, ad orario ridotto o stagionale? No, poiché si ritiene che tirocini che prevedono brevi durate (inferiori a 2 mesi), che si svolgono solo nei week end o con orari molto ridotti non siano idonei per l apprendimento di competenze per il tirocinante. Tirocini invece da realizzare in attività stagionale sono possibili, anche se al termine del tirocinio sono da escludere possibilità di assunzione per il termine della stessa attività stagionale. Il soggetto promotore si fa garante che l esperienza del tirocinio sia effettivamente formativa. Come si attestano le competenze conseguite dal tirocinante? Il soggetto promotore sulla base delle informazioni ricevute dal soggetto ospitante per il tramite del tutor aziendale rilascia al tirocinante un attestazione sulle competenze acquisite. Si tratta di un servizio che gli operatori del lavoro e della formazione stanno apprendendo ad erogare secondo il Sistema di validazione delle competenze elaborato dalla Regione negli ultimi anni. In attesa che gli uffici regionali mettano a disposizione anche un modello per fornire tale attestazione, gli operatori possono comunque fare riferimento alle Linee guida per la validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali (DGR 2895 del ).

7 Come si calcola il numero di tirocinanti ammissibili presso uno stesso soggetto ospitante? Si calcola in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato. Non si contano il titolare, i soci dipendenti e i dipendenti con contratto di lavoro intermittente. Sono calcolati invece i lavoratori in apprendistato e i lavoratori part-time per intero, come se fossero lavoratori full time. I tirocini curriculari e extracurriculari si sommano per il conteggio dei limiti? Sì. Il limite massimo di tirocinanti per unità operativa va considerato nel totale dei tirocini extracurriculari, curriculari, di extracomunitari artt. 40 e 41 DPR 394/1999, tirocini transnazionali e tirocini per accesso alle professioni. Nel progetto formativo quando si devono indicare il numero dei tirocinanti presenti in azienda alla data di sottoscrizione del progetto, si deve riportare il numero complessivo dei tirocinanti presenti comprendendo anche quelli delle tipologie sopraelencate. Non si devono conteggiare i tirocini di disabili, di soggetti svantaggiati e appartenenti a particolari categorie di persone svantaggiate. Inoltre, il tirocinante deve essere contato per intero a prescindere dall orario. Non possono essere riproporzionati i tirocinanti part-time. Cosa si intende per Servizi per l impiego delle Province? Con Servizi per l Impiego si fa riferimento ai Centri per l impiego delle Province del Veneto. I soggetti accreditati, alla Formazione o ai Servizi per il lavoro, possono svolgere la funzione di soggetti promotori di tirocinio solamente da sedi che risultano inserite nell elenco delle sedi accreditate presso la Regione Veneto. Si può modificare il modello di convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante? No. Lo schema tipo di convenzione approvato dalla Regione Veneto non è modificabile nei contenuti e disposizioni. É possibile solamente inserire i loghi del soggetto promotore e/o ospitante o specificazioni che non influiscono sul contenuto della convenzione regionale. CHIARIMENTI SUI TIROCINI PER LE PERSONE IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO Chi sono le persone appartenenti alla categorie svantaggiate? Sono ricompresi tra i soggetti in condizione di svantaggio - i disabili iscritti nell elenco della legge 68/99, - le categorie ricomprese nella legge 381/91 e

8 - i soggetti dichiarati in condizione di svantaggio da un servizio pubblico che se ne assuma la responsabilità della valutazione (L.328/2000, art.22). Tale valutazione dovrà essere formalizzata dal servizio secondo le proprio modalità e contenere la certificazione di condizione di svantaggio e i motivi per cui si ritiene opportuno il tirocinio. - Infine, appartengono alle categorie particolari di persone svantaggiate le persone che, rientrando nella definizione di soggetti svantaggiati del Regolamento comunitario 800/2008, sono stati individuati da Regione e Province come destinatari di specifici programmi o progetti di politica attiva che possono prevedere l attivazione di tirocini. Quali sono le differenze tra i tirocini per persone svantaggiate e i tirocini destinati ad altri soggetti? - I tirocini per svantaggiati sono ripetibili quando il soggetto pubblico che ha in carico la persona valuta che, per il buon esito del percorso riabilitativo, è opportuno che vi sia una ripetizione del tirocinio. - I tirocini per svantaggiati possono essere anche riferibili a figure professionale che prevedono anche mansioni elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi. L attestazione delle competenze conseguite per tali soggetti può essere rilasciata in forma semplificata. - I tirocini di persone in condizione di svantaggio o appartenenti alle categorie particolari di svantaggio non sono computati ai fini del calcolo del numero massimo di tirocini ospitabili dalla datore di lavoro nella singola unità operativa. - Ai soggetti in condizione di svantaggio o appartenenti alle categorie particolari di svantaggio non si applica l obbligo di corrispondere un indennità di partecipazione, purché siano stati presi in carico da una Pubblica Amministrazione, anche se la funzione di soggetto promotore viene svolta da una cooperativa sociale. I tirocini per persone disabili sono sempre utili ad ottemperare la legge 68/99? No. Il tirocinio per i disabili promossi all interno di una convenzione di integrazione lavorativa stipulata con i Servizi pubblici per l impiego è l unica tipologia di tirocinio computabile da un datore di lavoro ai fini dell ottemperanza degli obblighi della legge 68/99. Tale tirocinio non segue la disciplina della DGR 1324/2013. I tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo per persone svantaggiate, tra le quali i disabili, regolati anche dalla nuova disciplina non possono essere considerati a copertura dell obbligo della legge 68/99.

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