PROTEZIONE DEL PIANO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PROTEZIONE DEL PIANO"

Transcript

1 PROTEZIONE DEL PIANO Condizioni Generali e Particolari della Polizza di protezione da Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, Disoccupazione e Ricovero Ospedaliero stipulata da Allianz S.p.A. a favore del Contraente di SISTEMA RISPARMIO 12xTe Mod. AZ 01 edizione 30 gennaio 2008 C7356FIC - 108

2 Protezione del Piano Definizioni Nelle presenti Condizioni, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato: Assicurato: la persona fisica, per conto della quale viene stipulata la Polizza e che, a tal fine, abbia stipulato il Contratto con il Contraente e presenti i requisiti di assicurabilità di cui all'art. 2 delle presenti Condizioni; Condizioni: le presenti Condizioni Generali e Particolari che disciplinano la Polizza "Protezione del Piano" stipulata da Allianz S.p.A. con la Società per conto degli Assicurati; Contraente: Allianz S.p.A., con sede legale in Largo Ugo Irneri, Trieste, che stipula la Polizza con la Società per conto degli Assicurati; Contratto: il Contratto SISTEMA RISPARMIO 12xTe stipulato tra il Contraente e l'assicurato, in virtù del quale l'assicurato corrisponde una contribuzione periodica (mensile, trimestrale, semestrale o annuale); Contribuzione Protetta: la contribuzione mensile dovuta dall'assicurato al Contraente in base a quanto inizialmente pattuito nel Contratto SISTEMA RISPARMIO 12xTe (pari al pro-quota mensile del premio annuo previsto dal Contratto stesso), con un massimo di 250 euro mensili; Copertura: la copertura assicurativa concessa dalla Società ai sensi delle presenti Condizioni in relazione a un Contratto e a beneficio dell'assicurato, che abbia sottoscritto tale Contratto, ed in forza della quale la Società è obbligata al pagamento dell'indennizzo al verificarsi di un Sinistro; Data iniziale: le ore 24:00 del giorno in cui è corrisposta la prima contribuzione oggetto del Contratto; Disoccupazione: lo stato dell'assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, qualora egli: a) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato per una durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno; e b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o percepisca un'indennità derivante da trattamento di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro; Ente Privato: ogni soggetto giuridico che non sia parte della Pubblica Amministrazione; Ente Pubblico: ogni soggetto giuridico che sia parte della Pubblica Amministrazione; Inabilità Temporanea Totale: la perdita totale, in via temporanea, della capacità dell'assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa a seguito di Infortunio o Malattia; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all'assicurato, in base alla Copertura, qualora si verifichi un Sinistro; Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza l'inabilità Temporanea Totale o il Ricovero Ospedaliero. Sono inoltre parificati agli Infortuni: 1. l'asfissia non di origine morbosa; 2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 3. l'annegamento; 4. l'assideramento o il congelamento; 5. i colpi di sole o di calore; FICL pagina 2 di 16 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE

3 6. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie; 7. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza. Istituto di Cura: ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologhe ed estetiche; Lavoratore Autonomo: chiunque abbia presentato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all'anno precedente che escluda la percezione di reddito da lavoro dipendente (così come definito nella definizione di Lavoratore Dipendente di seguito riportata) e che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, e continui a svolgere alla Data Iniziale e durante la vigenza del Contratto le attività, o una delle attività, generative dei redditi di cui sopra. Ai sensi delle presenti Condizioni, sono inoltre considerati Lavoratori Autonomi i Lavoratori a Progetto (ex Collaboratori Coordinati e Continuativi); Lavoratore Dipendente: chiunque si sia obbligato a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. Sono altresì lavoratori dipendenti coloro che godono di redditi di cui all'art. 47, comma 1, D.P.R n. 917, lettere: a) (lavoratori soci di cooperative), c) (borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento), d) (remunerazioni dei sacerdoti), g) (indennità parlamentari ed assimilate); Malattia: alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio; Non Lavoratore: la persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente; Normale Attività Lavorativa: l'attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall'assicurato immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell'assicurato; Periodo di Carenza: periodo di tempo immediatamente successivo alla Data Iniziale, durante il quale la Copertura non ha effetto; Periodo di Copertura: il periodo di vigenza di ciascuna Copertura, determinato ai sensi dell'art. 4 delle presenti Condizioni; Periodo di Franchigia Assoluta: periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro dovuto a Inabilità Temporanea Totale o Disoccupazione, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini delle presenti Condizioni, non viene riconosciuto alcun Indennizzo; Periodo di Franchigia Relativa: periodo di tempo per il quale deve protrarsi l'evento di Ricovero Ospedaliero indennizzabile ai termini delle presenti Condizioni affinché l'assicurato abbia diritto al primo Indennizzo; Periodo di Riqualificazione: periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale o di Disoccupazione, liquidabili ai sensi delle presenti Condizioni, durante il quale l'assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un'ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro rispettivamente per Inabilità Temporanea Totale o per Disoccupazione; Polizza: documento sottoscritto da Allianz S.p.A. e la Società comprovante l'esistenza delle presenti Condizioni di assicurazione "Protezione del Piano"; FICL pagina 3 di 16 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE

4 Premio: la somma di denaro comprensiva di eventuali imposte dovuta dal Contraente alla Società in base alla Polizza "Protezione del Piano". Nessun onere è posto a carico dell'assicurato in relazione al Premio; Pubblica Amministrazione: ogni amministrazione dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; Ricovero Ospedaliero: la degenza ininterrotta, corrispondente al numero di pernottamenti in un Istituto di Cura, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in strutture ambulatoriali; Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la Copertura; Società: Financial Insurance Company Limited (F.I.C.L.), impresa di assicurazione di diritto inglese, con sede legale in Gran Bretagna - Building 11, Chiswick Park, Chiswick High Road, Londra W4 5XR, e con rappresentanza generale per l'italia in Via San Gregorio, Milano. Condizioni Generali di Assicurazione Art. 1 - Oggetto delle coperture Con la sottoscrizione della Polizza "Protezione del Piano", la Società (F.I.C.L.) si obbliga, nei limiti e alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a corrispondere l'indennizzo all'assicurato, in base alla Copertura, in caso di Sinistro causato da: Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, solo qualora l'assicurato sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico; Disoccupazione, solo qualora l'assicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato; Ricovero Ospedaliero, solo qualora l'assicurato sia Non Lavoratore. In ogni caso si specifica che la Copertura non sarà efficace, e quindi la garanzia è esclusa, se: al verificarsi di un Sinistro per Disoccupazione l'assicurato sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico; ovvero al verificarsi di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, l'assicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato; ovvero al verificarsi di un Sinistro per Ricovero Ospedaliero l'assicurato sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente. Art. 2 - Persone assicurabili 1. E' assicurabile ciascuna persona fisica che risponda ai seguenti requisiti: 1.1. abbia stipulato il Contratto SISTEMA RISPARMIO 12xTe; e 1.2. alla data della stipulazione del Contratto goda di buona salute e cioè non sia affetta da Malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico regolare e continuato; e 1.3. qualora sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente, svolga l'attività lavorativa da almeno 12 mesi e non sia stata assente, negli ultimi 12 mesi, dalla Normale Attività Lavorativa per più di 60 giorni continuativi a causa di Malattia o Infortunio; e FICL pagina 4 di 16 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE

5 1.4. sia di età non inferiore a 18 anni né superiore a 60 anni, fermo restando che l'età massima ai fini dell'efficacia della Copertura è di 65 anni. 2. Si specifica che, nel caso in cui la persona che ha stipulato il Contratto non presenti tutti i requisiti richiesti di cui sopra, la stessa non assume la qualifica di Assicurato, con la conseguenza che le Coperture assicurative non produrranno alcun effetto. Art. 3 - Durata, effetto e proroga della polizza 1. La Polizza "Protezione del Piano" ha durata compresa tra le ore 24:00 del giorno di decorrenza indicato in Polizza e le ore 24:00 del giorno di scadenza.. 2. In mancanza di disdetta inviata dalla Società (F.I.C.L.) o dal Contraente (Allianz S.p.A.) all'altra parte, a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale di cui al precedente punto 1, la Polizza "Protezione del Piano" è tacitamente prorogata per la durata di un anno e così successivamente. 3. Resta inteso che la disdetta della Polizza "Protezione del Piano" non pregiudica in alcun modo le Coperture che risultino attivate, ai sensi del successivo Art. 4, prima della data di efficacia della disdetta, nel senso che ciascuna di tali Coperture sarà efficace fino all'estinzione prevista in base ai termini di durata di ciascuna di esse. Art. 4 - Decorrenza e durata della copertura 1. Per ogni Assicurato, e sempre che sia stato pagato il Premio ai sensi del successivo Art. 5, la Copertura decorre dalla Data Iniziale. 2. La Copertura opera per i primi 5 anni di durata del Contratto SISTEMA RISPARMIO 12xTe e cessa allo scadere del quinto anno di durata del Contratto stesso. 3. In ogni caso la Copertura scade per ciascun Assicurato alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: scioglimento del Contratto SISTEMA RISPARMIO 12xTe (in caso di recesso, decesso dell'assicurato, riscatto totale); interruzione dei pagamenti della contribuzione da parte dell'assicurato in relazione al Contratto SISTEMA RISPARMIO 12xTe, salvo ripresa dei pagamenti, anche arretrati, entro un anno dalla data di interruzione dei pagamenti; raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età. 4. Resta inteso che nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società (F.I.C.L.) per Sinistri che si verifichino oltre la scadenza del Periodo di Copertura. Resta inoltre inteso che, ove anche un Sinistro si verifichi prima della scadenza del Periodo di Copertura, nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società (F.I.C.L.) all'assicurato qualora il relativo Periodo di Franchigia Assoluta o di Franchigia Relativa termini dopo la scadenza del Periodo di Copertura. Infine, qualora alla scadenza del Periodo di Copertura perduri un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero o Disoccupazione, nulla sarà più dovuto dalla Società (F.I.C.L.) all'assicurato per il periodo successivo alla suddetta scadenza, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni consecutivi che intercorre tra la data dell'ultimo pagamento di un Indennizzo prima della scadenza e la data della scadenza stessa. FICL pagina 5 di 16 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE

6 Art. 5 - Pagamento del premio 1. Per ciascun Assicurato, il Premio mensile dovuto dal Contraente (Allianz S.p.A.) viene calcolato mensilmente applicando il Tasso di Premio indicato nella Polizza "Protezione del Piano" all'ammontare della contribuzione dovuta da ciascun Assicurato al Contraente (Allianz S.p.A.) - nel mese o nella frazione del mese di riferimento -, così come definito in base alle condizioni del Contratto SISTEMA RISPARMIO 12xTe, e comunque fino ad un ammontare di contribuzione massimo mensile pari ad Euro 250,00; il Premio sarà corrisposto alla Società (F.I.C.L.) con una periodicità mensile e con le modalità stabilite fra le Parti. Resta inteso che il Contraente (Allianz S.p.A.) dovrà continuare a corrispondere puntualmente il Premio mensile alla Società (F.I.C.L.) anche nel caso in cui l'assicurato abbia avanzato una richiesta di Indennizzo. Qualora la Società (F.I.C.L.) rilevi la mancanza dei requisiti di assicurabilità di un Assicurato in fase di analisi del Sinistro, la Società (F.I.C.L.) rimborserà al Contraente (Allianz S.p.A.) tutti i Premi corrisposti in relazione al suddetto Assicurato, al netto delle imposte sul premio. 2. Ove il Contraente (Allianz S.p.A.) non adempia agli obblighi relativi al pagamento dei Premi di cui al precedente punto 1., la Copertura resta sospesa dalle ore del trentesimo giorno successivo alla scadenza per il pagamento e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento ai sensi dell'art c.c., ferme le successive scadenze. La sospensione può avere durata massima di 60 giorni, ovvero di undici mesi in caso l'assicurato abbia interrotto i pagamenti della contribuzione dovuta in base al Contratto SISTEMA RISPARMIO 12xTe, dopodiché la Copertura si intende automaticamente risolta. Art. 6 - Modifica della posizione lavorativa Qualora, in pendenza della Copertura, l'assicurato modifichi la propria condizione occupazionale inerente alla normale attività lavorativa, la Copertura sarà automaticamente modificata, nel senso che, dal momento della modifica, sarà attivata una Copertura corrispondente alla nuova condizione occupazionale dell'assicurato. Conseguentemente, la Copertura che potrà essere fatta valere nei confronti della Società (F.I.C.L.) sarà sempre quella corrispondente alla condizione occupazionale (Lavoratore Autonomo, o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Lavoratore Dipendente di Ente Privato o Non Lavoratore) dell'assicurato al momento del Sinistro. L'Assicurato che sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico e, in pendenza della Copertura, diventi Lavoratore Dipendente di Ente Privato, ha diritto all'indennizzo per Disoccupazione solo se questa si è verificata dopo che l'assicurato abbia superato il periodo di prova e sia trascorso un periodo di 180 giorni consecutivi dal momento in cui egli è diventato Lavoratore Dipendente di Ente Privato. L'Assicurato che sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato e, in pendenza della Copertura, diventi Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico, ha diritto all'indennizzo per Inabilità Temporanea Totale solo nel caso in cui l'inabilità Temporanea Totale sia avvenuta dopo che sia trascorso un periodo di almeno 60 giorni consecutivi dal momento in cui l'assicurato ha iniziato la propria Normale Attività Lavorativa come Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico. FICL pagina 6 di 16 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE

7 L'Assicurato che sia Lavoratore Dipendente o Lavoratore Autonomo e, in pendenza della Copertura, diventi Non Lavoratore, ha diritto all'indennizzo per Ricovero Ospedaliero solo nel caso in cui il Ricovero Ospedaliero sia avvenuto dopo che sia trascorso un periodo di almeno 60 giorni consecutivi dal momento in cui l'assicurato è divenuto Non Lavoratore. Art. 7 - Denuncia del Sinistro ed oneri relativi 1. In caso di Sinistro, l'assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto alla Società (F.I.C.L.) entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del Sinistro. 2. Per dare avviso di Sinistro, l'assicurato o i suoi aventi causa devono debitamente compilare l'apposito modulo - reperibile presso lo sportello bancario dove è appoggiato il Contratto o contattando la Società (F.I.C.L.) al numero verde telefonico , operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 - e inviare lo stesso a Financial Insurance Company Limited - Ufficio Sinistri - Via San Gregorio, Milano, nel termine di cui al precedente punto 1., con lettera raccomandata,con ricevuta di ritorno, unitamente alla seguente documentazione: in caso di Inabilità Temporanea Totale: copia di un documento di identità, o altro documento per attestazione della data di nascita; certificato medico attestante l'inabilità Temporanea Totale ed eventuale certificato di ricovero in ospedale; i successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale); in caso di Disoccupazione: copia di un documento di identità; copia della scheda professionale; copia della lettera di licenziamento; copia di un documento comprovante l'iscrizione all'elenco anagrafico con lo stato di disoccupato, o alle liste di mobilità regionali, oppure dichiarazione del datore di lavoro attestante la sospensione dal lavoro con intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; attestazione del ricevimento delle indennità di Disoccupazione, di Mobilità o di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria; in caso di Ricovero Ospedaliero: copia di un documento di identità, o altro documento per attestazione della data di nascita; autocertificazione sullo stato di Non Lavoratore al momento del Sinistro; certificato medico di Ricovero in ospedale e copia della cartella clinica; i successivi certificati di Ricovero in ospedale alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Ricovero Ospedaliero). FICL pagina 7 di 16 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE

8 3. Una volta avvenuto il pagamento di un Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale, per Disoccupazione o per Ricovero Ospedaliero, e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, l'assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti, oltre che ad inviare alla Società (F.I.C.L.) l'avviso scritto di Sinistro nei tempi e con le modalità di cui ai precedenti punti 1. e 2., a compilare ed inviare alla Società (F.I.C.L.) il modulo di continuazione del Sinistro con le stesse modalità di cui al precedente punto 2. ed entro 60 giorni dalla fine di ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro. 4. Si specifica che, ai fini di una corretta analisi del Sinistro, l'assicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare per consentire alla Società (F.I.C.L.), anche tramite persone di fiducia della Società stessa, le indagini e gli accertamenti necessari nonché, ove richiesto, ad autorizzare il medico curante o il datore di lavoro dell'assicurato a fornire tutte le informazioni indispensabili per l'erogazione delle prestazioni previste dalle presenti Condizioni. 5. Si specifica inoltre che, in casi eccezionali o di particolare difficoltà valutativa, la Società (F.I.C.L.) potrà richiedere quegli ulteriori documenti strettamente necessari ai fini dell'espletamento delle pratiche di Sinistro. 6. In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'italia il modulo di denuncia di Sinistro deve comunque essere redatto da un medico italiano, che certificherà la documentazione sanitaria allegata allo stesso. Dovranno inoltre essere indicati i riferimenti del medico e/o dell'istituto di Cura presso cui l'assicurato ha ricevuto le cure all'estero. Art. 8 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Sinistro Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o del Contraente Contraente (Allianz S.p.A.) relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.. Art. 9 - Limiti territoriali della Copertura Le garanzie per Inabilità Temporanea Totale e per Ricovero Ospedaliero sono valide per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purché la relativa documentazione sanitaria sia comunque certificata da un medico italiano. La garanzia per Disoccupazione è valida in qualsiasi parte del mondo purché il contratto di lavoro sia regolato dalla legge italiana. Art Oneri fiscali Le imposte e le tasse relative o discendenti dalla presente Polizza "Protezione del Piano" sono a carico del Contraente (Allianz S.p.A.). Art Modifiche delle Condizioni di assicurazione Le eventuali modifiche alle presenti Condizioni di assicurazione o a ciascuna delle Coperture devono essere provate per iscritto. Art Rinvio delle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana. FICL pagina 8 di 16 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE

9 Art Diritto di surroga La Società (F.I.C.L.) rinuncia al diritto di surroga ex art c.c. verso l'assicurato, nonché verso i conviventi dell'assicurato che siano diversi da quelli nei confronti dei quali il diritto di surrogazione è escluso ai sensi dell'art. 1916, comma 2 c.c.. Art Altre assicurazioni Resta convenuto che la Copertura può cumularsi con altre coperture assicurative senza che l'assicurato sia tenuto a dare avviso alla Società (F.I.C.L.) dell'esistenza di queste ultime. Art Comunicazioni Tutte le comunicazioni fra il Contraente (Allianz S.p.A.) o l'assicurato e la Società (F.I.C.L.), con riferimento alle Coperture, dovranno essere fatte a mezzo di raccomandata, telegramma o telefax. Eventuali comunicazioni da parte della Società (F.I.C.L.), all'assicurato saranno indirizzate all'ultimo domicilio comunicato dall'assicurato stesso. Art reclami Eventuali reclami inerenti alle presenti Condizioni devono essere inoltrati per iscritto a Financial Insurance Company Limited - Ufficio Reclami - Via San Gregorio, Milano, fax: , info.italia@genworth.com, specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all'isvap - Servizio tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società (F.I.C.L.). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti. Art Cessione dei diritti L'Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, la presente Polizza "Protezione del Piano" o i diritti derivanti dalla medesima Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo, nel caso in cui, nel corso della durata della Copertura, avvenga la cessione del Contratto SISTEMA RISPARMIO 12xTe ad una persona fisica, la persona fisica subentrante nel Contratto stesso potrà assumere la qualifica di Assicurato La Copertura sarà efficace con riferimento al nuovo Assicurato a condizione che: 1. alla data di perfezionamento della cessione del Contratto, il nuovo Assicurato presenti i requisiti di cui al precedente Art ; 2. sia trascorso un periodo di 120 giorni dalla data di perfezionamento della cessione del Contratto Resta inteso che, per effetto della sostituzione dell'assicurato validamente operata ai sensi dei precedenti punti e 17.3., il cedente il Contratto perderà la qualifica di Assicurato ed ogni diritto relativo alla presente Polizza "Protezione del Piano". FICL pagina 9 di 16 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE

10 Art Prescrizione I diritti derivati dalle Coperture si prescrivono nel termine di un anno dalla data in cui possono essere fatti valere. Art Controversie Per le controversie relative alle presenti Condizioni della Polizza "Protezione del Piano" è esclusivamente competente l'autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio dell'assicurato. 2. Qualora tra l'assicurato o i suoi aventi causa e la Società (F.I.C.L.) insorgano eventuali controversie di natura medica sull'indennizzabilità dell'infortunio o della Malattia e sulla misura dell'indennizzabilità dell'infortunio o della Malattia, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Condizioni Particolari di Assicurazione Sezione Prima Assicurazione per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia Art Oggetto della Copertura per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia La Società (F.I.C.L.) corrisponderà l'indennizzo di cui al successivo articolo 21 qualora: 1. si sia verificato un Sinistro consistente nell'inabilità Temporanea Totale dell'assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia; 2. il Sinistro sia avvenuto scadute le ore 24:00 della data termine del Periodo di Carenza di 30 giorni successivo alla Data Iniziale e comunque durante il periodo di efficacia della Copertura ai sensi del precedente articolo 4; 3. il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo articolo 22; 4. l'assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente articolo 7. Art Indennizzo in caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia 1. L'Indennizzo che la Società (F.I.C.L.) è obbligata a corrispondere all'assicurato in base alla Copertura per il caso di Inabilità Temporanea Totale, consiste in importi mensili di ammontare pari a quello della Contribuzione Protetta. FICL pagina 10 di 16 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE

11 Fermo quanto disposto all'art. 4.4., per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari all'importo della Contribuzione Protetta, sarà liquidato se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale dal termine del Periodo di Franchigia Assoluta pari a 60 giorni consecutivi; gli Indennizzi successivi, ciascuno dei quali pari all'importo della Contribuzione Protetta, saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale. 2. Per ciascun Sinistro la Società (F.I.C.L.) liquiderà un Indennizzo massimo pari a 12 Contribuzioni Protette, e un massimo di 24:00 Contribuzioni Protette nel caso in cui si verifichino più Sinistri nel corso del Periodo di Copertura. 3. L'Indennizzo massimo mensile previsto per ciascun Assicurato è pari a Euro 250,00, limite da intendersi come massimale mensile cumulativo per tutti i Contratti in copertura che l'assicurato avesse contemporaneamente in corso con il Contraente (Allianz S.p.A.). Art Esclusioni per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia 1. Nessun Indennizzo è dovuto dalla Società (F.I.C.L.) per il caso di Inabilità Temporanea Totale se, al momento del Sinistro, l'assicurato è Lavoratore Dipendente di Ente Privato o Non Lavoratore. 2. Sono esclusi dall'oggetto della Copertura i casi di Inabilità Temporanea Totale causata da: 2.1. conseguenze di Malattie, malformazioni, stati patologici e Infortuni verificatisi prima della Data Iniziale e già diagnosticati in tale data all'assicurato; 2.2. Infortuni o Malattie causati da atti volontari di autolesionismo dell'assicurato o quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato; 2.3. partecipazione dell'assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove; 2.4. guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'assicurato è privo della prescritta abilitazione; 2.5. utilizzo da parte dell'assicurato, fuori dai confini d'italia, di veicoli a due ruote motorizzati come guidatore o passeggero; 2.6. incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo, o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o di deltaplano, o ultraleggero e in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; 2.7. pratica da parte dell'assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere; 2.8. partecipazione dell'assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; 2.9. Infortuni o Malattie causati all'assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza; Infortuni causati da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato; Infortuni o Malattie causati da guerra anche non dichiarata, insurrezioni o atti di terrorismo; FICL pagina 11 di 16 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE

12 2.12. Infortuni causati da scioperi, sommosse, tumulti a cui l'assicurato abbia preso parte attiva; parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi; Infortuni o Malattie causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); eventi determinati per effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi, inclusi gli stati di stress; interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico, richieste dall'assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di efficacia della Copertura; qualunque condizione di salute o Malattia direttamente o indirettamente collegata ad infezione da virus HIV o a sindrome o stato di immunodeficienza acquisita (AIDS) o sindromi o stati assimilabili; mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici e che diano origine ad uno stato di Inabilità Totale Temporanea. 3. Nessun Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale sarà corrisposto all'assicurato se, con riferimento allo stesso periodo per il quale dovrebbe venire corrisposto, la Società abbia pagato o paghi all'assicurato importi a titolo di Indennizzo per Disoccupazione o Ricovero Ospedaliero. 4. Nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l'assicurato, alla data di stipulazione del Contratto SISTEMA RISPARMIO 12xTe, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti all'art. 2 delle presenti Condizioni. Art Denunce successive 1. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale o dopo la denuncia di un Sinistro durante l'iniziale Periodo di Carenza pari a 30 giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 30 giorni consecutivi ovvero di 180 giorni consecutivi se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente. 2. Resta inteso che gli obblighi assunti dalla Società (F.I.C.L.) in relazione ad una Copertura per Inabilità Temporanea Totale cessano qualora siano superati i massimali di cui al precedente Art. 21. FICL pagina 12 di 16 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE

13 Sezione Seconda Assicurazione per Disoccupazione Art Oggetto della copertura per Disoccupazione La Società (F.I.C.L.) corrisponderà l'indennizzo di cui al successivo articolo 25 qualora: 1. si sia verificato un Sinistro consistente nel sopravvenire dello stato di Disoccupazione a carico dell'assicurato durante il periodo di efficacia della Copertura nei termini di cui al precedente Art. 4; 2. la data di invio all'assicurato della lettera di licenziamento, o della lettera di messa in Mobilità o in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, o di una comunicazione equivalente, sia successiva alle ore 24:00 della data termine del Periodo di Carenza di 90 giorni successivo alla Data Iniziale; 3. il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 26; 4. l'assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente Art. 7. Art Indennizzo per il caso di Disoccupazione 1. L'Indennizzo previsto nel caso di Disoccupazione consiste in importi mensili di ammontare pari a quello della Contribuzione Protetta. Fermo quanto disposto all'art. 4.4., per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari all'importo della Contribuzione Protetta, sarà liquidato se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Disoccupazione dal termine del Periodo di Franchigia Assoluta di 60 giorni consecutivi; gli Indennizzi successivi, ciascuno dei quali di importo pari alla Contribuzione Protetta, saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione. 2. Per ciascun Sinistro la Società (F.I.C.L.) liquiderà un Indennizzo massimo pari a 12 Contribuzioni Protette, e un massimo di 24 Contribuzioni Protette nel caso in cui si verifichino più Sinistri nel corso del Periodo di Copertura. 3. L'Indennizzo massimo mensile previsto per ogni Assicurato è pari a Euro 250,00, limite da intendersi come massimale mensile cumulativo per tutti i Contratti in copertura che l'assicurato avesse contemporaneamente in corso con il Contraente (Allianz S.p.A.). 4. Qualora l'assicurato, che sta ricevendo dalla Società (F.I.C.L.) il pagamento dell'indennizzo per il caso di Disoccupazione, desideri iniziare un'attività lavorativa in qualità di Lavoratore Dipendente con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre mesi, dovrà informare tempestivamente per iscritto la Società (F.I.C.L.). In tal caso, infatti, il pagamento dell'indennizzo verrà sospeso per la durata del contratto e riprenderà al termine di questo, come continuazione del Sinistro iniziale, qualora persista la Disoccupazione. Si precisa che per ogni Sinistro tale sospensione non potrà superare i tre mesi. Art Esclusioni per il caso di Disoccupazione 1. Nessun Indennizzo è dovuto dalla Società (F.I.C.L.) per il caso di Disoccupazione se, al momento del Sinistro, l'assicurato è Lavoratore Autonomo, Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Non Lavoratore. FICL pagina 13 di 16 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE

14 2. Nessun Indennizzo verrà corrisposto dalla Società (F.I.C.L.) per il caso di Disoccupazione se: 2.1. L'Assicurato, fatta eccezione per quanto previsto all'art. 6 nel caso di modifica della posizione lavorativa, non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente di Ente Privato in modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Tuttavia, al fine di questa clausola, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 2 settimane non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro Alla Data Iniziale l'assicurato era a conoscenza della prossima Disoccupazione, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato La Disoccupazione sia conseguenza di licenziamento per giusta causa La Disoccupazione sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento La perdita del posto di lavoro è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro o se, comunque, il rapporto di lavoro dell'assicurato aveva carattere stagionale e/o temporaneo e/o la relativa perdita è la conseguenza della scadenza di un termine (ad esempio, contratto di formazione e lavoro, di inserimento, apprendistato, ecc.) o della interruzione di un rapporto di "Lavoro a Progetto" (ex Collaborazione Coordinata Continuativa) L'Assicurato svolge la propria Normale Attività Lavorativa all'estero, a meno che ciò non avvenga nell'ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana L'Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà L'Assicurato non si è iscritto nell'elenco anagrafico con lo status di disoccupato in Italia, ad eccezione dei casi di regolare iscrizione nelle liste di mobilità o di percezione dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (casi per cui l'assicurazione è operante) L'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria La Disoccupazione è conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dall'indennizzo in caso di Inabilità Temporanea Totale L'Assicurato, al momento dell'evento, era in periodo di prova. 3. Nessun Indennizzo per Disoccupazione sarà corrisposto all'assicurato se, con riferimento allo stesso periodo per il quale dovrebbe venire corrisposto, la Società (F.I.C.L.) abbia pagato o paghi all'assicurato importi a titolo di Indennizzo per Inabilità Temporanea Totale o per Ricovero Ospedaliero. 4. Nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l'assicurato, alla data di stipulazione del Contratto SISTEMA RISPARMIO 12xTe, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti all'art. 2 delle presenti Condizioni. FICL pagina 14 di 16 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE

15 Art Denunce successive 1. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Disoccupazione o dopo la denuncia di un Sinistro durante l'iniziale Periodo di Carenza pari a 90 giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un Periodo di Riqualificazione di 180 giorni consecutivi nel corso del quale l'assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente di Ente Privato ed abbia superato il periodo di prova 2. Resta inteso che gli obblighi assunti dalla Società (F.I.C.L.) in relazione a una Copertura per Disoccupazione cessano qualora siano superati i massimali di cui all'art. 25. Sezione Terza Assicurazione per Ricovero Ospedaliero Art Oggetto della Copertura per Ricovero Ospedaliero La Società (F.I.C.L.) corrisponderà l'indennizzo di cui al successivo Art. 29 qualora: 1. si sia verificato un Sinistro consistente nel Ricovero Ospedaliero dell'assicurato; 2. il Sinistro sia avvenuto scadute le ore 24:00 della data termine del Periodo di Carenza di 30 giorni successivo alla Data Iniziale e comunque durante il periodo di efficacia della Copertura ai sensi del precedente Art. 4; 3. il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 30; 4. l'assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente art. 7. Art Indennizzo per il caso di Ricovero Ospedaliero 1. L'Indennizzo previsto nel caso di Ricovero Ospedaliero consiste in importi mensili di ammontare pari a quello della Contribuzione Protetta. Fermo quanto disposto all'art. 4.4., per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari all'importo della Contribuzione Protetta, sarà liquidato se sia trascorso il Periodo di Franchigia Relativa pari a 7 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero; gli Indennizzi successivi, ciascuno dei quali di importo pari alla Contribuzione Protetta, saranno liquidati per ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. 2. Per ciascun Sinistro la Società (F.I.C.L.) liquiderà un Indennizzo massimo pari a 12 Contribuzioni Protette, e un massimo di 24 Contribuzioni Protette nel caso in cui si verifichino più Sinistri nel corso del Periodo di Copertura. 3. L'Indennizzo massimo mensile previsto per ogni Assicurato è pari a Euro 250,00, limite da intendersi come massimale mensile cumulativo per tutti i Contratti in copertura che l'assicurato avesse contemporaneamente in corso con il Contraente (Allianz S.p.A.). Art Esclusioni per il caso di Ricovero Ospedaliero 1. Nessun Indennizzo è dovuto dalla Società (F.I.C.L.) per il caso di Ricovero Ospedaliero se, al momento del Sinistro, l'assicurato è Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente. FICL pagina 15 di 16 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE

16 2. Sono esclusi dall'oggetto della Copertura i casi di Ricovero Ospedaliero derivanti dagli Infortuni o Malattie e quant'altro già indicato nel precedente Art. 22 della Sezione Prima - Assicurazione per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia. 3. Nessun Indennizzo per sarà corrisposto all'assicurato per Ricovero Ospedaliero se, con riferimento allo stesso periodo per il quale dovrebbe venire corrisposto, la Società (F.I.C.L.) abbia pagato o paghi all'assicurato importi a titolo di Indennizzo per Disoccupazione o Inabilità Temporanea Totale. 4. Nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l'assicurato, alla data di stipulazione del Contratto SISTEMA RISPARMIO 12xTe, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti all'art. 2 delle presenti Condizioni. Art Denunce successive 1. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Ricovero Ospedaliero o dopo la denuncia di un Sinistro durante l'iniziale Periodo di Carenza pari a 30 giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Ricovero Ospedaliero se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di 30 giorni consecutivi ovvero di 180 giorni consecutivi se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente. 2. Resta inteso che gli obblighi assunti dalla Società (F.I.C.L.) in relazione ad una Copertura per Ricovero Ospedaliero cessano qualora siano superati i massimali di cui al precedente Art. 29. FICL pagina 16 di 16 stampata in data: **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE

La polizza assicurativa in caso di invalidità o decesso

La polizza assicurativa in caso di invalidità o decesso La polizza assicurativa in caso di invalidità o decesso Polizza assicurativa in caso di decesso o invalidità I rinnovi dei contratti collettivi del settore tessile abbigliamento, calzature, pelle cuoio

Dettagli

Condizioni Contrattuali. Polizza Collettiva di Assicurazione. n 10025135

Condizioni Contrattuali. Polizza Collettiva di Assicurazione. n 10025135 Condizioni Contrattuali Polizza Collettiva di Assicurazione n 10025135 Inabilità Temporanea Totale Perdita di impiego Ricovero Ospedaliero abbinata a Protezione del Piano UNIOPPORTUNITÀ ACCUMULO CreditRas

Dettagli

FABINFORMA NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

FABINFORMA NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO NAZIONALE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO NOTIZIARIO A CURA DEL COORDINAMENTO ASSICURAZIONE INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA Anno 2004 PRESTAZIONI Art. 1 - Assicurati Art. 2 - Prestazioni SOMMARIO DELIMITAZIONE DELL ASSICURAZIONE Art. 3 Limiti

Dettagli

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma

Dettagli

Data ultimo aggiornamento: 07/2014

Data ultimo aggiornamento: 07/2014 TECNICA DESCRIZIONE POLIZZA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI E PERIODI DI CDARENZA ESCLUSIONI Assicurazione a termine fisso a capitale rivalutabile a premio annuo costante. È un prodotto rivolto ad una clientela

Dettagli

Guida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione ASDEP

Guida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione ASDEP Guida al Piano Rischio Premorienza Convenzione ASDEP Servizio di consulenza ai clienti Numero Telefonico 06 59054249 dall estero: prefisso per l Italia +39 06 59054249 orari: 09,00 12,30 dal lunedì al

Dettagli

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate LE CARATTERISTICHE Che cosa è E una polizza collettiva contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, che può essere sottoscritta esclusivamente dai titolari di conti correnti di una delle Banche

Dettagli

Condizioni Contrattuali. Polizza Collettiva di Assicurazione. n 10025135

Condizioni Contrattuali. Polizza Collettiva di Assicurazione. n 10025135 Condizioni Contrattuali Polizza Collettiva di Assicurazione n 10025135 Inabilità Temporanea Totale Perdita di impiego Ricovero Ospedaliero abbinata a Protezione del Piano UNIOPPORTUNITÀ ACCUMULO 100 NEW

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

Regolamento Sanimpresa

Regolamento Sanimpresa Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATIVO DI SINTESI

DOCUMENTO INFORMATIVO DI SINTESI DOCUMENTO INFORMATIVO DI SINTESI Le informazioni contenute nel presente documento sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte dell Assicurato, delle garanzie offerte da Abc Assicura S.p.A., ed

Dettagli

Programma Assicurativo su Mutui Immobiliari

Programma Assicurativo su Mutui Immobiliari Programma Assicurativo su Mutui Immobiliari La polizza Creditor Insurance IL CREDITOR INSURANCE: PROTEZIONE DEL MUTUO Programma composto da un pacchetto assicurativo abbinato ai mutui erogati al fine di

Dettagli

Polizza Assicurativa. Creditor Protection

Polizza Assicurativa. Creditor Protection Polizza Assicurativa Creditor Protection La polizza assicurativa Creditor Protection, studiata da UniCredit Leasing in convenzione con compagnie di assicurazione di elevato standing, è finalizzata a coprire

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

DOMANDE FREQUENTI PIANI SANITARI CASSA GEOMETRI

DOMANDE FREQUENTI PIANI SANITARI CASSA GEOMETRI DOMANDE FREQUENTI PIANI SANITARI CASSA GEOMETRI PIANO BASE 1) Quali sono i limiti di età per il Piano Base Cassa Geometri? Per gli iscritti ed i pensionati attivi della cassa Geometri, per i pensionati/cancellati,

Dettagli

Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extraprofessionali. appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi

Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extraprofessionali. appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi Regole in materia di coperture per Infortuni Professionali ed Extraprofessionali a favore del Personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi Aprile 2008 Regole in materia di coperture

Dettagli

NOTA INFORMATIVA I. TERMINOLOGIA. il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione;

NOTA INFORMATIVA I. TERMINOLOGIA. il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; NOTA INFORMATIVA Le informazioni contenute nella presente nota sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del Contraente, del contratto di Abc Assicura S.p.A., e sono redatte secondo le indicazioni

Dettagli

Condizioni di Assicurazione POLIZZA COLLETTIVA PIANO PROTETTO

Condizioni di Assicurazione POLIZZA COLLETTIVA PIANO PROTETTO . Condizioni di Assicurazione POLIZZA COLLETTIVA PIANO PROTETTO Pacchetti assicurativi offerti: Completamento del Piano Coperture: a) Morte (da Infortunio) b) Invalidità Permanente Totale (da Infortunio)

Dettagli

Nota Informativa. Distribuito da

Nota Informativa. Distribuito da Nota Informativa Distribuito da Premessa e Presentazione della Società Definizioni Nota Informativa Informazioni relative al contratto Informazioni in corso di contratto pag.3 pag.4 pag.6 pag.6 pag.9 UFFICIO

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. CGA Ed. 01/12/2010

NOTA INFORMATIVA. CGA Ed. 01/12/2010 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Domiciliazioni Protette BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CGA Ed. 01/12/2010 NOTA INFORMATIVA Le informazioni contenute nella presente nota sono finalizzate alla corretta

Dettagli

INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA

INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA INVALIDITA PERMANENTE DA MALATTIA Condizioni di assicurazione Mod. 237 ed. 3 I N D I C E 1 Definizioni 2 Condizioni generali di assicurazione 3 Condizioni relative alla garanzia Invalidita permanente da

Dettagli

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;

Dettagli

Regolamento per i versamenti contributivi aggiuntivi SOMMARIO ARTICOLO 1 OGGETTO... 3 ARTICOLO 2 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI...

Regolamento per i versamenti contributivi aggiuntivi SOMMARIO ARTICOLO 1 OGGETTO... 3 ARTICOLO 2 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI... SOMMARIO ARTICOLO 1 OGGETTO... 3 ARTICOLO 2 VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AGGIUNTIVI... 3 PARTE PRIMA: CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA PER IL TRAMITE DEL DATORE DI LAVORO CON PRELIEVI DALLA RETRIBUZIONE... 3 ARTICOLO

Dettagli

REGOLAMENTO FONDO ASIM

REGOLAMENTO FONDO ASIM REGOLAMENTO FONDO ASIM in vigore dal 10 luglio 2014 INDICE DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del Regolamento Art. 2 - Requisiti, obbligatorietà e modalità d'iscrizione Art. 3 - Decorrenza delle prestazioni

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Invalidità permanente da malattia/mod. X0420.0 Edizione 11/2007 Assicurazione malattia/ipm La presente Nota Informativa è redatta secondo

Dettagli

POLIZZA MEDICI DI MEDICINA GENERALE

POLIZZA MEDICI DI MEDICINA GENERALE POLIZZA MEDICI DI MEDICINA GENERALE POLIZZA N. 81301025 Copertura rischi economici dei Medici di Medicina Generale Il Medico di Famiglia, quando si assenta per malattia ed infortunio dal servizio per più

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New

SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New NOME PRODOTTO PROTEZIONE MUTUI - New Revisione prodotto come da Lettera Ivass-Banca d Italia del 26/08/2015: Polizze abbinate a finanziamenti (PPI Payment Protection

Dettagli

Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza. Roma, 02-10-2012. Messaggio n. 15914

Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza. Roma, 02-10-2012. Messaggio n. 15914 Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Direzione Centrale Previdenza Roma, 02-10-2012 Messaggio n. 15914 OGGETTO: versamento degli oneri relativi ai piani di ammortamento scaturiti da provvedimenti

Dettagli

Programma di Assistenza. per il Personale Dirigente delle Aziende associate a Confindustria

Programma di Assistenza. per il Personale Dirigente delle Aziende associate a Confindustria Programma di Assistenza per il Personale Dirigente delle Aziende associate a Confindustria Previndustria S.p.A. Previndustria S.p.A. nasce nel 1975 con un preciso obiettivo: progettare e realizzare soluzioni

Dettagli

Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA)

Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Edizione 1.7.2005 www.egk.ch Condizioni aggiuntive per l assicurazione

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO

SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO Contraente: CONSEL S.p.A., quale Istituto mutuante. Assicuratore: l Impresa di Assicurazioni

Dettagli

Mini Guida Informativa per i dipendenti

Mini Guida Informativa per i dipendenti ASSICASSA Piano Sanitario Dipendenti a cui si applica il CCNL Telecomunicazioni Mini Guida Informativa per i dipendenti Sintesi delle Condizioni del Piano Sanitario MINI GUIDA AL PIANO SANITARIO ASSICASSA

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PROTEZIONE FAMIGLIA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PROTEZIONE FAMIGLIA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SALVAREDDITO PROTEZIONE FAMIGLIA Contratto multirischi per il capo famiglia Infortuni - Malattia - Perdita Impiego Mod. 001.2010.PF Il presente Fascicolo informativo, contenente:

Dettagli

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ALL. 10 Il presente documento riporta un estratto delle condizioni di polizza e ha scopo puramente informativo. Il testo integrale del contratto originale

Dettagli

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014 Regole per la gestione dello stato di disoccupazione In vigore dal 1 gennaio 2014 Stato di disoccupazione Dal 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole per la gestione dello stato di disoccupazione,

Dettagli

Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940

Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 - www.filodiretto.it

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

SISCOS - POLIZZA MALATTIA ASSITALIA N. 50/59/415277 PER OPERATORI DEGLI ORGANISMI

SISCOS - POLIZZA MALATTIA ASSITALIA N. 50/59/415277 PER OPERATORI DEGLI ORGANISMI SISCOS - POLIZZA MALATTIA ASSITALIA N. 50/59/415277 PER OPERATORI DEGLI ORGANISMI La presente è la trascrizione del testo originale di polizza depositato presso i nostri uffici. *************** DEFINIZIONI

Dettagli

Polizza Credit Protection PROTEGGI REDDITO SMART

Polizza Credit Protection PROTEGGI REDDITO SMART Polizza Credit Protection PROTEGGI REDDITO SMART Mod.060.2014.PRS Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del glossario b) Condizioni di Assicurazione c) Proposta

Dettagli

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;

Visto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni; MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 16 aprile 2003 Modificazioni al decreto ministeriale 4 aprile 2001 concernente le modalita' e le procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del

Dettagli

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DEL BANCO DI NAPOLI REGOLAMENTO MODALITA DI ADESIONE E CONTRIBUZIONE AL FONDO DA PARTE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 febbraio 2014 SOMMARIO ARTICOLO 1 DEFINIZIONE

Dettagli

GLI ASPETTI PRINCIPALI DELLA CONVENZIONE

GLI ASPETTI PRINCIPALI DELLA CONVENZIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA PER LE ODV Attraverso un accordo con l importante broker assicurativo AON il Centro di Servizi Vol. To, in continuità con la precedente esperienza di Idea Solidale, consente alle

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige

Dettagli

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione

Dettagli

Circolare N. 27 del 19 Febbraio 2015

Circolare N. 27 del 19 Febbraio 2015 Circolare N. 27 del 19 Febbraio 2015 Definiti i contributi IVS 2015 di artigiani e commercianti Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con la circ. 4.2.2015 n. 26, l'inps ha comunicato

Dettagli

N.B. Il pagamento delle indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore:

N.B. Il pagamento delle indennità di disoccupazione cessa quando il lavoratore: Disoccupazione Una quota dei contributi versati serve per assicurarsi contro la disoccupazione, causata dall estinzione di un rapporto di lavoro per cause non attribuibili alla volontà del lavoratore stesso.

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

Attivazione sul sito della FMSI (www.fmsi.it) del servizio del pagamento online della Quota di rinnovo del Tesseramento

Attivazione sul sito della FMSI (www.fmsi.it) del servizio del pagamento online della Quota di rinnovo del Tesseramento ALLEGATO_1 (Tesseramento 2010) Servizio di Tesseramento Online Attivazione sul sito della FMSI (www.fmsi.it) del servizio del pagamento online della Quota di rinnovo del Tesseramento E attivo sul sito

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1 Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 37 dello Statuto

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

Il risarcimento diretto

Il risarcimento diretto 3 Il risarcimento diretto La legge n. 254/2006 dichiara che per alcuni tipi di sinistri, avvenuti dal 1 febbraio 2007, le assicurazioni sono obbligate ad applicare il risarcimento diretto. Il risarcimento

Dettagli

1. L Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria

1. L Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di pediatria POLIZZA a copertura del pregiudizio economico delle spese di sostituzione per i primi 30 giorni di MALATTIA / INFORTUNI per i medici pediatri di libera scelta. CONTRAENTE: FIMP (Federazione Italiana Medici

Dettagli

GLOSSARIO E DISPOSIZIONI OPERATIVE

GLOSSARIO E DISPOSIZIONI OPERATIVE GLOSSARIO E DISPOSIZIONI OPERATIVE GLOSSARIO ( Valide per tutti i piani sanitari relativamente alle forme di assistenza in essi previsti ) Franchigia/ scoperto Parte del danno indennizzabile, espressa

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1- Oggetto Oggetto del presente regolamento sono le modalità di accesso e i criteri di

Dettagli

ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO

ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO RM del 23 settembre 1991 Ordinanza personale ausiliario e avventizio del Comune di Paradiso pag. 1 ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO

Dettagli

CONVENZIONE TRA CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO C.U.S.I. CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.

CONVENZIONE TRA CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO C.U.S.I. CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. CONVENZIONE TRA CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO C.U.S.I. E CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. TRA CUSI CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO con sede in Roma 00195 Via A. Brofferio,7 di seguito denominato

Dettagli

SCHEDA TECNICA IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NEL PUBBLICO IMPIEGO - TFR

SCHEDA TECNICA IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NEL PUBBLICO IMPIEGO - TFR SCHEDA TECNICA IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NEL PUBBLICO IMPIEGO - TFR COSA È Il trattamento di fine rapporto (Tfr) è una somma che viene corrisposta al lavoratore dipendente al termine del rapporto

Dettagli

Mini Guida Informativa per le Aziende

Mini Guida Informativa per le Aziende Piano Sanitario Dipendenti a cui si applica il CCNL Telecomunicazioni Mini Guida Informativa per le Aziende MINI GUIDA INFORMATIVA PER LE AZIENDE Piano sanitario integrativo al SSN destinato ai dipendenti

Dettagli

Riepilogo Copertura Infortuni. Bocconi Sport Team Società Sportiva Dilettantistica

Riepilogo Copertura Infortuni. Bocconi Sport Team Società Sportiva Dilettantistica Riepilogo Copertura Infortuni Bocconi Sport Team Società Sportiva Dilettantistica Indice INFORTUNI... 2 Oggetto della copertura... 3 Capitali assicurati... 3 Principali garanzie... 4 Principali esclusioni...

Dettagli

POLIZZA INTEGRATIVA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA per Malattia o Infortunio

POLIZZA INTEGRATIVA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA per Malattia o Infortunio FIPA Fondo Integrativo Previdenza Assistenza Complementari di Bordo. POLIZZA INTEGRATIVA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI CURA per Malattia o Infortunio In caso di malattia/infortunio l Assistente di Volo

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club

Sezione II - Condizioni particolari per il prodotto SARASAVE club. - Condizioni particolari per il prodotto SARACOVER club SARA assicurazioni spa Assicuratrice ufficiale dell Automobile Club d Italia Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Sede e Direzione Generale 00198 Roma - Italia - Via Po n. 20 Iscrizione Tribunale Roma

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi INAIL: sconto sui premi 2013/2014 al 14,17% Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l INAIL, con la determina del 11.03.2014

Dettagli

ASPI e mini-aspi: presentazione telematica delle domande

ASPI e mini-aspi: presentazione telematica delle domande CIRCOLARE A.F. N. 18 del 29 Gennaio 2013 Ai gentili clienti Loro sedi ASPI e mini-aspi: presentazione telematica delle domande Premessa L INPS, con il messaggio n. 760 del 14.01.2013 ha reso note le modalità

Dettagli

PROCEDURE PER IL TESSERATO C.S.A.In. DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO

PROCEDURE PER IL TESSERATO C.S.A.In. DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO PROCEDURE PER IL TESSERATO C.S.A.In. DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO La denuncia deve essere effettuata dall Assicurato o da chi ne fa le veci o eventuali aventi causa, entro 30 giorni dalla data dell

Dettagli

FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO

FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO FONDO UNICO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI NON AUTOSUFFICIENZA DEI DIPENDENTI DEL SETTORE ASSICURATIVO RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA (da inviare a mezzo

Dettagli

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA)

Condizioni aggiuntive per l'assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Condizioni aggiuntive per l'assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Edizione 1.1.2005 Indice Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art.

Dettagli

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON

Dettagli

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PROTEGGI CONTRASSEGNO AUTO

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PROTEGGI CONTRASSEGNO AUTO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Perdite Pecuniarie PROTEGGI CONTRASSEGNO AUTO Mod.0008.2014.PCA Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del glossario b) Condizioni di

Dettagli

Circolare N.18 del 29 Gennaio 2013. ASPI e mini-aspi. Presentazione telematica delle domande

Circolare N.18 del 29 Gennaio 2013. ASPI e mini-aspi. Presentazione telematica delle domande Circolare N.18 del 29 Gennaio 2013 ASPI e mini-aspi. Presentazione telematica delle domande ASPI e mini-aspi: presentazione telematica delle domande Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

I nvalidità P ermanente da M alattia

I nvalidità P ermanente da M alattia I nvalidità P ermanente da M alattia INDICE Definizioni... Oggetto e delimitazione del rischio... Sinistri - Diritti e doveri delle Parti... Altri diritti e doveri delle Parti... PAGINE 2 3 5 8 CONDIZIONI

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA É UP O L I S LOMBAR D I A I STI T UT O SUP E R I O R E P E R L A RIC E R C A, L A STAT I S T I C A E L A F O R M AZ I O N E REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA Indice

Dettagli

Cos è l INAIL. (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)

Cos è l INAIL. (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) Cos è l INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) E l Istituto che in Italia gestisce l assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. In Italia

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

Situazione assicurativa del Ministero degli Affari Esteri

Situazione assicurativa del Ministero degli Affari Esteri Situazione assicurativa del Ministero degli Affari Esteri Il Ministero degli Affari Esteri ha l obbligo di stipulare polizze assicurative per diverse tipologie di personale. Si precisano di seguito le

Dettagli

FASCICOLO INFORMATIVO DANNI

FASCICOLO INFORMATIVO DANNI FASCICOLO INFORMATIVO DANNI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL CREDITO Prestazioni assicurate da: BCC Assicurazioni S.p.A. Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni Il presente Fascicolo Informativo, contenente

Dettagli

SACHSALBER GIRARDI HUBER Arbeitsrechtsberater Consulenti del lavoro

SACHSALBER GIRARDI HUBER Arbeitsrechtsberater Consulenti del lavoro ASPI (assicurazione sociale per l impiego) la nuova di disoccupazione In sintesi: La legge n.92/2012 (c.d. Riforma Fornero ) ha previsto l istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, della nuova assicurazione

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SEI COPERTO- DANNI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SEI COPERTO- DANNI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Infortuni-Malattia e Perdite Pecuniarie SEI COPERTO- DANNI Mod.064.2014.SC d Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del glossario b)

Dettagli

FASCICOLO INFORMATIVO DANNI

FASCICOLO INFORMATIVO DANNI FASCICOLO INFORMATIVO DANNI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL CREDITO Prestazioni assicurate da: BCC Assicurazioni S.p.A. Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni Il presente Fascicolo Informativo, contenente

Dettagli

ASpI Assicurazione Sociale per l Impiego

ASpI Assicurazione Sociale per l Impiego 11. ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO di Barbara Buzzi Dal 1 gennaio 2013 è istituita una nuova prestazione di sostegno al reddito (Assicurazione Sociale per l Impiego ASpI) che sostituisce le attuali

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PROTEGGI FAMIGLIA STATUS TC

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PROTEGGI FAMIGLIA STATUS TC CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Infortuni e Malattia PROTEGGI FAMIGLIA STATUS TC Mod. 019.2014-FSTC Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva del glossario b) Condizioni

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO SPESE SCOLASTICHE, PREMI SCOLASTICI E BORSE DI STUDIO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO SPESE SCOLASTICHE, PREMI SCOLASTICI E BORSE DI STUDIO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO SPESE SCOLASTICHE, PREMI SCOLASTICI E BORSE DI STUDIO ART. 1 SCOPO DELL ATTIVITÀ L ARCA, fra le sue attività istituzionali, persegue l obiettivo di favorire

Dettagli

FAQ Voucher Internazionalizzazione

FAQ Voucher Internazionalizzazione FAQ Voucher Internazionalizzazione Domande di iscrizione in elenco INDICE DELLE DOMANDE FREQUENTI 1. Modalità e termini di presentazione delle domande di iscrizione nell elenco fornitori 2. Requisiti per

Dettagli

Regolamento Cassa Sanitaria BNL

Regolamento Cassa Sanitaria BNL Regolamento Cassa Sanitaria BNL Articolo 1 (oggetto e validità del regolamento) Il seguente Regolamento disciplina il funzionamento della Cassa Sanitaria BNL costituita ai sensi dell art. 36 e segg. Cod.

Dettagli

COMUNE DI POGGIO A CAIANO

COMUNE DI POGGIO A CAIANO COMUNE DI POGGIO A CAIANO (Provincia di Prato) ACCORDO TRA IL COMUNE DI POGGIO A CAIANO E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO AUSER, ANTEA E ADA PER L INSERIMENTO DI ANZIANI, PENSIONATI O IN ETA PENSIONABILE,

Dettagli

Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Polizza Infortuni Cattolica Ass.ni n. 2106.31.300032 Polizza Malattia Cattolica Ass.ni n. 2106.30.300004 Polizza

Dettagli

Genworth Financial Via San Gregorio, 34 20124 Milano MI Step 1: Verificare i documenti MODULO DENUNCIA SINISTRO CASO RICOVERO OSPEDALIERO Per rendere la Sua richiesta la più agevole possibile, il presente

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria)

carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) carta intestata assicurazione/banca SCHEMA GARANZIA FIDEIUSSORIA (Fideiussione bancaria/polizza fideiussoria) (indicare denominazione e indirizzo completo della filiale/agenzia emittente la garanzia) Riferimento

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

REGOLAMENTO. per la corresponsione dell indennità di maternità. Articolo 1 Indennità di maternità

REGOLAMENTO. per la corresponsione dell indennità di maternità. Articolo 1 Indennità di maternità REGOLAMENTO per la corresponsione dell indennità di maternità Articolo 1 Indennità di maternità Agli iscritti di sesso femminile compete l indennità di maternità nella misura e nel rispetto dei termini

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE Norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del regolamento del Fondo di Previdenza Generale (Approvate dal Consiglio

Dettagli

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata

Dettagli

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale...Numero telefono/fax... Dati del Richiedente (compilare

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTO RC Vita Privata in convenzione con la BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE Società Cooperativa Il presente fascicolo informativo contenente

Dettagli