COMUNE DI ZIANO DI FIEMME TRENTO

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1 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COMUNE DI ZIANO DI FIEMME TRENTO C O P I A Affissa all'albo Pretorio il 25/05/2015 Regolamento per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente. Nr. Progr. Data Seduta Nr /05/ Adunanza ORDINARIA, Seduta di PRIMA Convocazione in data 20/05/2015 Ore 20:30 Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala delle riunioni, oggi 20/05/2015 alle Ore 20:30 in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: Cognome e Nome Qualifica Presenza Vanzetta Fabio SINDACO Presente GIACOMUZZI ELENA CONSIGLIERE COMUNALE Presente Partel Erik CONSIGLIERE COMUNALE Presente Sieff Susanna CONSIGLIERE COMUNALE Presente Deflorian Maria Chiara CONSIGLIERE COMUNALE Presente Vanzetta Maurizio CONSIGLIERE COMUNALE Presente Giacomuzzi Genny CONSIGLIERE COMUNALE Presente Comini Marzia CONSIGLIERE COMUNALE Presente Zanon Carlo CONSIGLIERE COMUNALE Presente ZORZI ENRICO CONSIGLIERE COMUNALE Presente Vanzetta Nicola CONSIGLIERE COMUNALE Presente GIACOMUZZI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE Presente Rossi Eros CONSIGLIERE COMUNALE Presente Vanzetta Silvia CONSIGLIERE COMUNALE Presente Vanzo Patrizia CONSIGLIERE COMUNALE Presente Totale Presenti 15 Totale Assenti 0 Assenti giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente giustificato Assenti NON giustificati i signori: Nessun convocato risulta assente ingiustificato Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Urthaler Claudio In qualità di SINDACO, il Sig. VANZETTA FABIO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

2 Relazione. L articolo 39 ter della L.P. 9 luglio 1993 n. 16 inerente la disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento prevede che le autorizzazioni per noleggio con conducente siano rilasciate dai Comuni, sulla base di un regolamento tipo approvato dalla Giunta Provinciale, senza limitazione di numero, sulla base dell accertamento dei titoli necessari, sia a persone fisiche che giuridiche. Lo stesso articolo prevede altresì l istituzione di un ruolo provinciale dei conducenti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e demanda ad un regolamento l indicazione dei criteri per l istituzione, l iscrizione e la tenuta del ruolo nonché la data di applicazione della nuova disciplina. Con decreto del Presidente della Provincia m. 2-16/Leg. di data 27 febbraio 2015 è stato emanato il regolamento per la istituzione del ruolo dei conducenti dei servizi non di linea (articolo 39 ter della L.P. n. 16/93) che determina la operatività della nuova disciplina per il noleggio con conducente dal Pertanto entro tale data i Comuni devono predisporre ed approvare il regolamento per il rilascio dell autorizzazione. Il Consorzio dei Comuni Trentini, con nota di data 25 marzo 2015, ha inviato ai Comuni lo schema di regolamento per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente. Nel merito la nuova disciplina introduce il decontingentamento ed il possibile rilascio di autorizzazioni anche a persone giuridiche, ma per contro, prevede il rilascio solo allorquando gli agenti di guida siano iscritti al ruolo presso la C.C.I.A.A., previo esame (o per gli attuali operatori, mediante iscrizione d ufficio) con procedure dunque selettive che, rispetto al passato, non gravano sui Comuni. preso atto della relazione di cui in premessa; IL CONSIGLIO COMUNALE visto la schema di regolamento per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente, che si compone di 19 articoli, uniti alla presente deliberazione ; ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma dell art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg n. 3/L, per l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti; dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg n. 3/L, il parere favorevole di regolarità tecnicoamministrativa da parte del Responsabile del Servizio Affari Generali e che non è stato richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non ha implicazioni contabili; visto l articolo 39 ter della L.P. 9 luglio 1993 n. 16; visto il DPP n. 2-16/Leg. di data 27 febbraio 2015; visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg , n. 3/L e ss.mm.; visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni, approvato con DPGR n. 4/L, modificato dal D.P.Reg n. 4/L; visto il Regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 dd e successive modifiche; visto il bilancio pluriennale 2015/2017 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del ;

3 con voti favorevoli n. 15, astenuti n. //, contrari n. // espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti; DELIBERA 1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il regolamento per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente che si compone di n. 19 articoli, unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 2. con n. 15 voti favorevoli espressi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi del 4 comma dell art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull Ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg n. 3/L, per l'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti; 3. di dare atto che l entrata in vigore del presente regolamento cesserà di avere efficacia la precedente regolamentazione comunale in materia; 4. di dare evidenza che, avverso la presente deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi: opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi del 5 comma dell articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg , n.3/l; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell art. 8 del DPR , n. 1199; ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

4 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 19 DEL 20/05/2015 Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO F.to Vanzetta Fabio IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Urthaler Claudio Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'albo comunale il 25/05/2015 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi. Data 25/05/2015 Il Segretario Comunale F.to Urthaler Claudio È copia conforme all'originale. Data 25/05/2015 Il Segretario Comunale Urthaler Claudio La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il giorno dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 ) sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 ) Data 20/05/2015 Il Segretario Comunale F.to Urthaler Claudio

5 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME TRENTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Delibera nr. 19 Data Delibera 20/05/2015 OGGETTO Regolamento per il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente. PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 14/05/2015 IL Responsabile F.to Urthaler Claudio Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Data

6 COMUNE DI ZIANO DI FIEMME PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE ART.1 DISCIPLINA DEL SERVIZIO 1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). 2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme: a. dagli articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616; b. dal D.Lg. 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada); c. dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada); d. dal D.M. 13dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea; e. dal D.M. 15 dicembre 1992, n.572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente; f. dall'art.8 della legge 5 febbraio 1992, n.104; g. dall'art. 39 ter della L.P. 16/1993 e relativo regolamento istitutivo del Ruolo dei conducenti. ART.2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 1. Il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. 2. Il servizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti. ART.3 CONDIZIONI Dl ESERCIZIO 1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di autorizzazione di cui alla legge , n.21 ed alla L.P. 16/1993, art. 39 ter. 2. L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica o giuridica, previo accertamento della iscrizione al Ruolo per tutti i conducenti impiegati. 3. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

7 4. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate senza limitazioni di numero sulla base di accertamento dei titoli necessari. 5. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza taxi con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. 6. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione ovvero da un suo collaboratore familiare o da personale dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art.6 della L. n.21/92 e art. 39 ter, c. 2 della L.P. 16/ Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa. ART.4 AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio provinciale, regionale, in quello nazionale e negli Stati membri dell'unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano. 2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale. Con riferimento a tale ultimo aspetto il richiedente l'autorizzazione deve dimostrare il possesso di una rimessa ubicata sul territorio comunale all'interno della quale stazionano i veicoli quando non effettuano servizi. ART.5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1. Le domande per l'assegnazione della autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate al Comune di residenza o sede del soggetto richiedente. 2. La domanda, contenente i dati anagrafici e di iscrizione al Ruolo per i conducenti, deve indicare la disponibilità sul territorio comunale di un'area o locale per rimessa, nonché il titolo di proprietà o comunque di piena disponibilità in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la autorizzazione di esercizio. ART.6 ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE 1. L'organo o l'ufficio comunale competente provvede all'autorizzazione. 2. L'autorizzazione non ha scadenza temporale: l'autorizzato presenta entro il 31 dicembre di ogni anno dichiarazione attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza dei requisiti. 3. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia. 4. Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5 comma dell'art.12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" o "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

8 5. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità. 6. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile. ART. 7 TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE 1. L'autorizzazione è trasferibile: il trasferimento deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa. ART. 8 COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO 1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di: a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza; b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto; c. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo; d. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore; e. consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo; f. avere cura di tutti gli aspetti alla qualità del trasporto; g. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse. 2. È fatto divieto di: a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo; b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti; c. adibire alla guide conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività; d. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'amministrazione comunale. Restano a carico dei soggetti titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge. ART. 9 TRASPORTO PORTATORI Dl HANDICAP 1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

9 2. I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384.e s.m.. ART.10 IDONEITÀ DEI MEZZI 1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il soggetto titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale adotta il provvedimento di sospensione. 2. Nel corso del periodo di durata dell'autorizzazione comunale il soggetto titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento: in tale ipotesi, sull'autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta. ART. 11 TARIFFE 1. Le tariffe per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti. ART. 12 TRASPORTI BAGAGLI E ANIMALI 1. È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero. 2. È obbligo altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo. ART. 13 DIFFIDA 1. Il Comune diffida il soggetto titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto: a. non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività; b. non eserciti con regolarità il servizio; c. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale; d. fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

10 ART. 14 PROVVEDIMENTI IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI 1. Tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, comportano la sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione. ART. 15 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE 1. La autorizzazione d'esercizio viene sospesa dal Comune quando sia intervenuta sospensione dal Ruolo in caso di autorizzazione rilasciata a persona fisica. ART. 16 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE 1. Il Comune dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi: a) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 15; b) quando sia intervenuta cancellazione dal Ruolo in caso di autorizzazione rilasciata a persona fisica; c) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento; d) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio; e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio. 2. La revoca viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza. ART. 17 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE 1. Il Comune dispone la decadenza nei seguenti casi. a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 6 del presente Regolamento; b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa; c. per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi. 2. La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

11 ART. 18 EFFETTI DELLA REVOCA ED DECADENZA 1. Nei casi di cui ai precedenti articoli 17 e 18 il soggetto titolare dell'autorizzazione non può ottenere il rilascio di ulteriori autorizzazioni per 5 anni dalla pronuncia dei suddetti provvedimenti sanzionatori. ART. 19 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

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