Polizza per Apparecchiature ed Impianti Elettronici. Condizioni di assicurazione. Mod. 6282/1

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1 Polizza per Apparecchiature ed Impianti Elettronici Condizioni di assicurazione Mod. 6282/1

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3 sommario polizza di assicurazione di apparecchiature ed impianti elettronici pag. Definizioni... 3 Cosa si assicura In caso di sinistro Condizioni speciali (sempre operanti) Condizioni particolari (valide solo se espressamente richiamate) Art. 1 Oggetto dell assicurazione... 5 Art. 2 Esclusioni... 5 Art. 3 Obblighi in caso di sinistro... 7 Art. 4 Esagerazione dolosa del danno... 7 Art. 5 Procedura per la valutazione del danno... 8 Art. 6 Mandato dei Periti... 8 Art. 7 Determinazione del danno... 9 Art. 8 Valore degli enti assicurati... 9 Art. 9 Assicurazione parziale Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica Fenomeni elettrici di origine esterna Impianto di condizionamento Danni da furto Apparecchiature ed Impianti installati in modo fisso all'aperto Franchigia A Maggiori Costi B Supporti Dati C Fonti di luce, Tubi speciali e Valvole elettroniche D Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato E Conduttori esterni F Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili G Lavoro Straordinario H Trasporti Aerei I Impianti ed Apparecchiature ad impiego mobile nell'ambito dei locali contenenti gli enti assicurati L Impianti ed Apparecchiature ad impiego mobile M Impianti ed Apparecchiature installati su autoveicoli N Impianti ed Apparecchiature installati su imbarcazioni ed aerei O Programmi in licenza d'uso e di utente P Enti non destinati a commercio - in deposito, giacenza, immagazzinamento Q Ricorso Terzi R Rischio locativo S Macchine utensili a controllo numerico

4 Norme generali Art. 10 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. 11 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art. 12 Aggravamento del rischio Art. 13 Diminuzione del rischio Art. 14 Recesso in caso di sinistro Art. 15 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione Art. 16 Limite massimo dell'indennizzo Art. 17 Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni Art. 18 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. 19 Ispezione degli enti assicurati Art. 20 Pagamento dell'indennizzo Art. 21 Modifiche dell'assicurazione Art. 22 Oneri fiscali Art. 23 Foro competente Art. 24 Rinvio alle norme di legge

5 definizioni Apparecchiatura elettronica (successivamente denominata ente ): dispositivo alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso; Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; Assicurazione: il contratto di assicurazione; Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione; Conduttori esterni: insieme dei cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo - sotterranei, aerei o posti all interno di intercapedini - collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse; Contratto di assistenza tecnica: l accordo contrattuale scritto tra il Contraente o l Assicurato e il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell impianto, riparazione di danni e disturbi (compresi parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne all apparecchiatura elettronica; Copie di sicurezza: copie di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili, conservate in edificio separato, prodotte con la frequenza indicata in polizza e contenenti la versione aggiornata di dati, procedure originali e programmi al momento dell effettuazione delle operazioni di copiatura; Dati: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi; Franchigia: importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell Assicurato; Franchigia temporale: numero dei giorni lavorativi che seguono immediatamente il giorno in cui insorgono i maggiori costi, durante i quali restano a carico dell Assicurato i predetti maggiori costi sostenuti per la prosecuzione delle funzioni svolte dall apparecchiatura o dall impianto danneggiato, distrutto o sottratto; Impianto: complesso di apparecchiature elettricamente o meccanicamente coordinate che permette l ottenimento di un determinato servizio; Impiego mobile (apparecchiature ed impianti ad): apparecchiature ed impianti che per svolgere la funzione cui sono destinati possono essere utilizzati in luoghi diversi oppure possono essere installati su mezzi di trasporto quali autoveicoli, aeromobili, navi, ecc.; Impresa: il Allianz Lloyd S.p.A.; Adriatico S.p.A.; Indennizzo: la somma dovuta dall Impresa in caso di sinistro; 3

6 Polizza: il documento che prova l esistenza del contratto di assicurazione; Portatile (apparecchiatura): apparecchiatura che può essere rimossa o trasportata direttamente, senza l utilizzo di mezzi ausiliari; Premio: somma dovuta dal Contraente all Impresa, quale corrispettivo per la prestazione delle garanzie assicurative; Programma d Utente: sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall elaboratore, che l Assicurato utilizza in quanto sviluppate per i suoi scopi da propri dipendenti, da ditte specializzate o prestatori d opera da esso specificatamente incaricati; Programma standard in licenza d uso: sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall elaboratore che il Contraente o l Assicurato utilizza in base a un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti; Scoperto: percentuale dell importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell Assicurato; Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso, per il quale è prestata la garanzia assicurativa; Supporti di dati: qualsiasi materiale fisso o intercambiabile (magnetico, ottico, scheda e banda perforata), usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente. 4

7 cosa si assicura L Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, installati, se di tipo fisso, collaudati e pronti per l uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. articolo 1 Oggetto dell assicurazione Sono esclusi i danni: a) causati da atti di guerra, di insurrezione, da tumulti popolari, da scioperi, da sommosse, da occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, da sequestri, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, da occupazione militare, da invasione; articolo 2 Esclusioni b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche; e) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, di smarrimento; f) dovuti all inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore degli enti assicurati; g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell uso o del funzionamento, o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore degli enti assicurati; i) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; j) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell ubicazione indicata per gli enti ad impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per gli enti fissi; k) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; l) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all Assicurato all atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che l Impresa ne fosse a conoscenza; 5

8 m) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti degli enti assicurati; n) ai supporti di suono o di immagine e a parti accessorie ed intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione; o) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente ad impianti ed apparecchiature per la diagnosi e la terapia. L Impresa inoltre non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative partite e Condizioni Particolari: - conduttori esterni agli enti assicurati (Condizione Particolare E); - costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili (Condizione Particolare F); - costi per lavoro straordinario (Condizione Particolare G); - costi per trasporti aerei (Condizione Particolare H); - programmi standard in licenza d uso e di utente (Condizione Particolare O); - enti non destinati al commercio temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del Contraente o dell Assicurato (Condizione Particolare P). 6

9 in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato è tenuto a: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell Impresa ai sensi dell art C.C.; articolo 3 Obblighi in caso di sinistro b) darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell art C.C.; c) fare, in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all Impresa; d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; l Impresa si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta dell Impresa, l Assicurato decade dal diritto all indennizzo; e) fornire la dimostrazione del valore degli enti danneggiati, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a). L inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a), b) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art C.C.. La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l avviso di cui al punto b); lo stato degli enti non può tuttavia essere modificato, prima dell ispezione da parte di un incaricato dell Impresa, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall Assicurato, non avviene entro otto giorni dall avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l assicurazione resta sospesa, per l ente danneggiato, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento. Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti enti che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette enti salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. articolo 4 Esagerazione dolosa del danno 7

10 articolo 5 Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dall Impresa, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti, b) tra due Periti nominati uno dall Impresa e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. articolo 6 Mandato dei Periti I Periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate; c) verificare se il Contraente o l Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all art. 3; d) verificare l esistenza, la qualità e la quantità degli enti assicurati e il valore che gli enti assicurati avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all art. 8; e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell art. 5 b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate (da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti). I risultati delle valutazione di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità giudiziaria. 8

11 La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono: articolo 7 Determinazione del danno 1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale degli enti danneggiati, nel caso di danno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo, nel caso di danno non suscettibile di riparazione; 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro. L ammontare del danno sarà uguale all importo stimato come al punto 1), diminuito dell importo stimato come al punto 2). Nel caso di danno non suscettibile di riparazione, la determinazione del danno di cui sopra riguarda solo impianti ed apparecchiature in funzione ed è valida a condizione che: a) il rimpiazzo sia eseguito entro sei mesi dalla data del sinistro; b) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell apparecchiatura o dell impianto danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio. Qualora non sia soddisfatta la condizione di cui al punto a) ed almeno una delle condizioni del punto b) si applicano le norme che seguono: 3) si stima il valore dell impianto o dell apparecchiatura stessa al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa; 4) si stima il valore ricavabile dai residui. L indennizzo massimo sarà pari all importo stimato come al punto 3), diminuito dell importo stimato come al punto 4). Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di un ente dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all utilizzo fatto dall Assicurato - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo dell ente danneggiato. L Impresa, comunque, si riserva il diritto di scegliere tra la riparazione o il rimpiazzo con altro ente dello stesso fornitore, equivalente o superiore - relativamente all utilizzo fatto dall Assicurato - per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all Assicurato. Dall indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza. Il valore degli enti assicurati, al momento del sinistro, è ottenuto con i seguenti criteri: si stima il costo di rimpiazzo a nuovo degli enti, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con un ente nuovo uguale oppure, se questo non fosse più disponibile, con un ente equivalente per articolo 8 Valore degli enti assicurati 9

12 caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall Assicurato. (Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo). articolo 9 Assicurazione parziale Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, l Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro. L Impresa rinuncia tuttavia all applicazione della suddetta proporzionale, qualora l eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti, partita per partita, non superiore al 10%. Qualora detto limite fosse oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l eccedenza rispetto a detta percentuale, tenuto presente che l indennizzo non potrà superare la somma assicurata per le singole partite, fermo quanto previsto all art

13 condizioni speciali (sempre operanti) 1 - Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica Ad integrazione di quanto previsto all art. 2, sono esclusi i danni la cui riparazione rientra normalmente nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall Assicurato. 2 - Fenomeni elettrici di origine esterna Sono compresi in garanzia i danni da fenomeni elettrici di origine esterna purché le apparecchiature e gli impianti assicurati siano protetti con sistemi di protezione adeguati - quali ad esempio stabilizzatori, trasformatori separatori o sistemi di continuità - contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati. Nel caso in cui la sovratensione colpisca l apparecchiatura o l impianto senza danneggiare i sistemi di protezione o, al momento del sinistro, tali sistemi non esistano o non siano attivati, i danni da fenomeni elettrici di origine esterna sono indennizzati con l applicazione di uno scoperto pari al 20% dell indennizzo dovuto. Il suddetto scoperto non si applica nel caso in cui la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all ente assicurato anche i sistemi di protezione. 3 - Impianto di condizionamento Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell umidità e della temperatura ambientali, causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica o acustica, completamente indipendente dall impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni di valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell orario di lavoro. 4 - Danni da furto Per quanto riguarda la sola garanzia furto l assicurazione è prestata alle condizioni, essenziali per l efficacia di tale garanzia, che: a) il fabbricato in cui si trovano i locali contenenti gli enti assicurati sia costruito e coperto in calcestruzzo, laterizi, pietre o altri simili materiali. Se la linea di gronda del tetto è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee nonché da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi, come ad esempio scale, corde e simili, il tetto deve essere costruito in laterizi armati o calcestruzzo e senza lucernari, oppure in vetrocemento armato totalmente fisso; b) ogni apertura verso l esterno (porta, finestra, vetrina, ecc.) dei locali contenenti gli enti assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, 11

14 da superfici acquee nonché da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi, come ad esempio scale, corde e simili, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi: - robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall interno) oppure chiuso con serrature e lucchetti; - inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversa dal ferro) fissate nei muri. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Se detti mezzi di chiusura non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati, o non siano messi in funzione o qualora il furto sia commesso con la sola rottura di cristalli o vetri ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura, l indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 25% dell indennizzo dovuto a termini di polizza, con il minimo della franchigia prevista alla Condizione Speciale 6. Lo stesso scoperto è operante quando il furto è commesso durante: - l intervallo di chiusura diurna; - l orario di chiusura, purché attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti, ma permanendo all esterno dei locali. Tale scoperto non è operante quando il furto è commesso durante l orario di apertura al pubblico in presenza di addetti. 5 - Apparecchiature ed Impianti installati in modo fisso all aperto La garanzia è operante anche per gli enti posti all aperto, semprecché l installazione all esterno sia consentita dalle norme di utilizzo previste dal costruttore e l ente assicurato sia stabilmente ancorato al suolo o ad un fabbricato. In caso di furto e per ogni sinistro causato da fulmine, da qualsiasi evento atmosferico, da atto vandalico o doloso in genere è applicato lo scoperto del 25% sull indennizzo dovuto, con il minimo della franchigia prevista alla Condizione Speciale Franchigia Per ogni sinistro resta a carico dell Assicurato la franchigia indicata in polizza. Tale detrazione non si applica alle garanzie accessorie di cui alle Condizioni Particolari, se non specificatamente prevista. 12

15 condizioni particolari (valide solo se espressamente richiamate) A - Maggiori Costi L Impresa indennizza i maggiori costi sostenuti dall Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall apparecchiatura o dall impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile, in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all art. 2, che provochi l interruzione parziale o totale di funzionamento dell ente assicurato. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: a) uso di una apparecchiatura o di un impianto sostitutivo; b) applicazione di metodi di lavoro alternativi; c) prestazioni di servizi da terzi. L Impresa non risponde dei maggiori costi dovuti a: a) limitazioni dell attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell apparecchiatura o impianto danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità; b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell apparecchiatura o dell impianto danneggiato, distrutto o sottratto; c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell apparecchiatura o dell impianto danneggiato, distrutto o sottratto; d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all esercizio e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti a una apparecchiatura o impianto specificato nell apposito elenco; e) danni ai supporti di dati; f) ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti. Nei limiti dell indennizzo giornaliero convenuto, l assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l applicazione della regola proporzionale di cui all art. 9. Il periodo d indennizzo per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi - in ogni caso entro i 7 giorni successivi dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto - e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell apparecchiatura o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista in polizza. 13

16 L Impresa risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all importo giornaliero convenuto, riferito al periodo d indennizzo. L Impresa riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato. Per ogni sinistro resta a carico dell Assicurato la franchigia indicata in polizza, con il minimo comunque pari a due indennizzi giornalieri. A parziale deroga dell art. 3, il Contraente o l Assicurato è tenuto a comunicare immediatamente all Impresa i danni di maggiori costi mediante telegramma o telex o fax. B - Supporti Dati L Impresa indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati dall ultima copia di sicurezza effettuata con la frequenza indicata sulla polizza, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all art. 2. Non sono indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazioni. L assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l applicazione della regola proporzionale di cui all art. 9. Per ogni sinistro resta a carico dell Assicurato lo scoperto indicato in polizza. A parziale deroga dell art. 3, il Contraente o l Assicurato deve immediatamente comunicare all Impresa ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma, telex o fax. C - Fonti di luce, Tubi speciali e Valvole elettroniche A parziale deroga dell art. 2 m), sono indennizzabili i danni provocati alle fonti di luce, ai tubi speciali ed alle valvole elettroniche. L indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso, ferma l eventuale applicazione della regola proporzionale conformemente al disposto dell art. 9. D - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato A parziale deroga dell art. 2 a), l Impresa risponde dei danni materiali e diretti, causati agli enti assicurati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, ferme restando le altre esclusioni dell art. 2 a) sopra menzionato. 14

17 L Impresa ed il Contraente hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente Condizione Particolare mediante preavviso di trenta giorni. In caso di disdetta da parte dell Impresa, questa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente Condizione Particolare. Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell indennizzo verrà effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto indicato in polizza, con il minimo pari alla franchigia prevista alla Condizione Speciale 6; in nessun caso l Impresa pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a quella prevista in polizza. E - Conduttori esterni La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati agli enti assicurati, per la somma indicata in polizza con apposita partita, fermo quanto previsto all art. 9. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili. Per ogni sinistro resta a carico dell Assicurato la franchigia indicata in polizza. F - Costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili A deroga del secondo comma della Condizione Particolare E), sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni assicurati con apposita partita indicata in polizza, fino al limite massimo per sinistro precisato in polizza. Per ogni sinistro resta a carico dell Assicurato la franchigia indicata in polizza. G - Lavoro Straordinario A parziale deroga dell art. 2, per gli enti per i quali è richiamata la presente Condizione Particolare, l Impresa risponde dei costi supplementari per lavoro straordinario sostenuti dall Assicurato in relazione a un sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo del 15% dell importo indennizzabile e fermo il disposto dell art. 9. H - Trasporti Aerei A parziale deroga dell art. 2, per gli enti per i quali nella polizza è richiamata la presente Condizione Particolare, la garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l intero periodo di assicurazione dell 1% della somma assicurata, purché tali costi supplementari siano sostenuti dall Assicurato in relazione a un sinistro indennizzabile a termini di polizza e fermo il disposto dell art. 9. Per ogni sinistro resta a carico dell Assicurato lo scoperto del 25% dell indennizzo dovuto a tale titolo. 15

18 I - Impianti ed Apparecchiature ad impiego mobile nell ambito dei locali contenenti gli enti assicurati Gli impianti e le apparecchiature ad impiego mobile, per i quali è richiamata in polizza la presente Condizione Particolare, sono assicurati anche durante i loro spostamenti nell ambito dei locali contenenti gli enti stessi. L - Impianti ed Apparecchiature ad impiego mobile Gli impianti e le apparecchiature ad impiego mobile, compresi nella partita indicata in polizza per la quale la presente Condizione Particolare è espressamente richiamata, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, a condizione che: - per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall ubicazione indicata in polizza; - tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione; - il loro trasporto sia necessario e in connessione con l espletamento dell attività svolta dall Assicurato. Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi, la graffiatura o rottura di lenti, lo scollamento delle stesse dagli obiettivi. La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, e sia provvisto di tetto rigido. In caso di furto, scippo, rapina e per ogni sinistro causato da caduta accidentale, da atti vandalici o dolosi, da fulmine o da qualsiasi evento atmosferico, l indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto del 25%, con il minimo della franchigia prevista dalla Condizione Speciale 6. M - Impianti ed Apparecchiature installati su autoveicoli Gli impianti e le apparecchiature, compresi nella partita indicata in polizza per la quale la presente Condizione Particolare è espressamente richiamata, collocati sull autoveicolo richiamato in polizza, sono assicurati anche durante la circolazione entro il territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l impiego in punti diversi dell autoveicolo. In caso di furto e per ogni sinistro causato da caduta accidentale, da atti vandalici o dolosi, da fulmine o da qualsiasi evento atmosferico, l indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto del 25%, con il minimo della franchigia prevista dalla Condizione Speciale 6. N - Impianti ed Apparecchiature installati su imbarcazioni ed aerei Gli impianti e le apparecchiature, compresi nella partita indicata in polizza per la quale la presente Condizione Particolare è espressamente richiamata, collocati sul mezzo richiamato in polizza, sono assicurati anche durante la navigazione, purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l impiego in punti diversi del mezzo stesso. 16

19 Non vengono indennizzati i danni: - di rottura dei filamenti delle valvole o tubi; - da mine, torpedini, bombe od altri ordigni esplosivi; - conseguenti a sommersione od affondamento dell imbarcazione; - conseguenti a danneggiamenti o caduta dell aereo. In caso di furto e per ogni sinistro causato da caduta accidentale, da atti vandalici o dolosi, da fulmine o da qualsiasi evento atmosferico, l indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto del 25%, con il minimo della franchigia prevista dalla Condizione Speciale 6. O - Programmi in licenza d uso e di utente L Impresa indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi danneggiati, distrutti o sottratti, in caso di danno materiale e diretto ai supporti su cui sono memorizzati, indennizzabile in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all art. 2. Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l Assicurato decade dal diritto all indennizzo. Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo). Per ogni sinistro resta a carico dell Assicurato lo scoperto indicato in polizza. A deroga dell art. 3, l Assicurato o il Contraente deve immediatamente comunicare all Impresa i danni ai programmi mediante telegramma o telex o fax. P - Enti non destinati a commercio - in deposito, giacenza, immagazzinamento A parziale deroga dell art. 2, la garanzia è estesa agli enti temporaneamente in deposito, giacenza e immagazzinamento, necessari per l attività dell Assicurato, per la somma indicata in polizza con apposita partita. Per ogni sinistro resta a carico dell Assicurato la franchigia prevista alla Condizione Speciale 6. Q - Ricorso Terzi L Impresa si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell Assicurato. L assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito in polizza. 17

20 L assicurazione non comprende i danni: - a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura, conseguenti a inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali rispetto alla Società assicurata siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell art del C.C. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L Assicurato deve immediatamente informare l Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell Impresa. Quanto alle spese giudiziarie si applica l art del C.C.. R - Rischio locativo L Impresa, nei casi di responsabilità dell Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., risponde dei danni materiali e diretti cagionati da evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall Assicurato, ferma l applicazione della regola proporzionale di cui all art. 9, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza. S - Macchine utensili a controllo numerico L Impresa si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle macchine a controllo numerico, comprese nella partita indicata in polizza per la quale la presente Condizione Particolare è richiamata, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Si intendono per macchine a controllo numerico le macchine utensili automatiche, il cui ciclo di lavorazione è programmabile tramite una unità elettronica di controllo che fornisce alla parte utensile le istruzioni di tutti i movimenti necessari per eseguire il lavoro. 18 Esclusioni Ad integrazione di quanto previsto all art. 2, sono esclusi i danni:

21 1. dovuti a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; 2. ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere; 3. causati da errori di inserimento di dati nel programma di lavoro o difetti di funzionamento dello stesso, non conseguenti a un danno, indennizzabile a termini di polizza, che abbia colpito l apparecchiatura o l impianto assicurato. Determinazione del danno A deroga di quanto previsto all art. 7, la determinazione del danno viene eseguita, separatamente per ogni singola partita indicata in polizza, secondo le norme che seguono. A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione: 1. si stima l importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l apparecchiatura o l impianto danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; 2. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti sostituite. L indennizzo massimo sarà pari all importo stimato come al punto A1) al netto dell importo stimato come al punto A2), a meno che l Impresa non si avvalga della facoltà di cui all art. 3 d), nel qual caso l indennizzo sarà pari all importo stimato come al punto A1). B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione: 1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell apparecchiatura o dell impianto; 2. si stima il valore ricavabile dai residui. L indennizzo massimo sarà pari all importo stimato come al punto B1), al netto dell importo stimato come al punto B2). Questa stima riguarda solo apparecchiature o impianti in funzione ed è valida a condizione che: a. i danni si siano verificati entro i quattro anni successivi a quello di costruzione; b. il rimpiazzo sia eseguito entro 6 mesi dalla data del sinistro; c. il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell apparecchiatura o dell impianto danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio. Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a, b ed almeno una delle condizioni del punto c, si applicano le norme che seguono: 3. si stima il valore dell apparecchiatura e dell impianto stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa; 19

22 4. si stima il valore ricavabile dai residui. L indennizzo massimo sarà pari all importo stimato come al punto B3, al netto dell importo stimato come al punto B4. Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come al punto A, eguagliano o superano il valore dell impianto o dell apparecchiatura calcolato come al punto B (stima B1 - B2 oppure B3 - B4 a seconda del caso). L Impresa ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell apparecchiatura o dell impianto o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Se le riparazioni vengono eseguite dal personale dipendente dell Assicurato, l Impresa indennizza i costi per l acquisto del materiale e dei pezzi di ricambio e della manodopera, secondo le tariffe orarie stabilite nel contratto di lavoro. Sono escluse dall indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti. Sono escluse inoltre le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei, salvo espresso richiamo in polizza della relativa Condizione Particolare. Per ogni sinistro resta a carico dell Assicurato lo scoperto indicato in polizza, con il minimo della franchigia prevista alla Condizione Speciale 6. 20

23 norme generali Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa risoluzione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.. articolo 10 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede dell Impresa. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 o giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto dell Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art C.C.. articolo 11 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art C.C.. articolo 12 Aggravamento del rischio Nel caso di diminuzione del rischio l Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. articolo 13 Diminuzione del rischio Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall assicurazione, con preavviso di 30 giorni. Nel caso in cui a recedere sia l Impresa, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l imposta. articolo 14 Recesso in caso di sinistro 21

24 articolo 15 Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. articolo 16 Limite massimo dell indennizzo Salvo il caso previsto dall art C.C., per nessun titolo l Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata al netto della franchigia o dello scoperto. articolo 17 Limitazione dell assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sugli stessi enti per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni. articolo 18 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. articolo 19 Ispezione degli enti assicurati L Impresa ha sempre il diritto di visitare gli enti assicurati e il Contraente o l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. articolo 20 Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, valutato il danno, l Impresa provvede al pagamento dell indennizzo entro 30 giorni, semprecché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti all art. 2 c). 22

25 Le eventuali modificazioni dell assicurazione vanno provate per iscritto. articolo 21 Modifiche dell assicurazione Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. articolo 22 Oneri fiscali Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. articolo 23 Foro competente Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. articolo 24 Rinvio alle norme di legge 23

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28 Allianz S.p.A. Divisione Allianz Lloyd Adriatico Allianz S.p.A. Sede legale Largo Ugo Irneri, Trieste Telefono Fax Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste n Capitale sociale Euro int. vers. Autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n Società del gruppo Allianz SE controllata da A.C.I.F. S.p.A. Contatta il tuo agente per qualsiasi chiarimento Mod Lotto 5 - Graphart /2007

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