G U I D A A L D E P O S I T O D E I B I L A N C I S O C I E T A R I A L R E G I S T R O I M P R E S E A N N O ( v e r s. 1.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "G U I D A A L D E P O S I T O D E I B I L A N C I S O C I E T A R I A L R E G I S T R O I M P R E S E A N N O 2 0 1 1 ( v e r s. 1."

Transcript

1 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce 1

2 Sommario 1. Presentazione della guida pag 3 2. La formazione e l approvazione del bilancio pag 4 3. Il bilancio in formato XBRL pag 8 4. Le istruzioni per il deposito del bilancio e dell elenco soci pag Indicazioni generali pag Bilanci oggetto di deposito e casi particolari pag Il deposito al Registro delle Imprese pag Diritti di segreteria, imposta di bollo ed imposta di registro pag La regolarizzazione delle domande di deposito del bilancio e/o elenco soci pag Gli adempimenti connessi con l Albo delle Cooperative pag La creazione di una pratica telematica o su supporto informatico con firma digitale 6.1. I diversi sistemi per la predisposizione della pratica di deposito del bilancio e dell elenco soci pag 26 pag 28 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce 2

3 1. PRESENTAZIONE Al fine di semplificare gli adempimenti connessi con il deposito del bilancio societario al Registro delle imprese, si è ritenuto utile aggiornare, con la nuova versione, la presente guida destinata agli operatori professionali. Il lavoro svolto è in linea con le indicazioni dell' Osservatorio Unioncamere Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti per il Deposito del bilancio d'esercizio nel registro delle imprese per l anno 2011 allo scopo di fornire informazioni riguardo alle novità di legge, principalmente introdotte dalle modifiche al C.A.D. (Codice dell Amministrazione Digitale). La novità di maggior rilievo riguarda, secondo quanto previsto dal D.P.C.M , la nuova tassonomia da utilizzare per la campagna bilanci 2011 (versione ), pubblicata sul sito ministeriale DigitPA in data 4 febbraio 2011, disponibile al pubblico sul sito XBRL Italia, resa ufficialmente operativa il 30 marzo u.s. con la comunicazione in Gazzetta Ufficiale. Per il presente lavoro, si ringrazia in modo particolare la dr.ssa Paola Martina e la rag. Tiziana Colella della Camera di Commercio di Lecce. Auspicando sempre un proficuo rapporto di collaborazione con gli Ordini professionali ed i singoli professionisti chiamati ad effettuare gli adempimenti per conto delle imprese, si invita a porre eventuali quesiti o chiarimenti in materia utilizzando i riferimenti sottoindicati. Lecce, 29 aprile 2011 dr. A. Vincenti Conservatore Registro delle imprese dr. R. Pierantoni Segretario generale Riferimenti operativi CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. - LECCE AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE Servizio II Registro delle Imprese, R.E.A. ed Attività connesse rag. Tiziana Colella responsabile del procedimento deposito bilanci (tiziana.colella@le.camcom.it - fax ) Sportello telefonico n. verde Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce 3

4 2. LA FORMAZIONE E L APPROVAZIONE DEL BILANCIO Ai sensi dell art c.c., gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. Deve essere, inoltre, redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Prima di illustrare gli adempimenti per il deposito dei bilanci delle società al Registro delle Imprese, si rende necessario riesaminare in breve la competenza dei diversi organi societari ed i termini per l approvazione del bilancio d esercizio. Innanzitutto, occorre ricordare i vari organi di amministrazione e controllo delle S.P.A. nei diversi modelli di governance : Modelli di governance Organi Ordinario 1 Consiglio di Amministrazione o amministratore unico ; Collegio sindacale. Dualistico 2 Consiglio di gestione ; Consiglio di sorveglianza. Monistico 3 Consiglio di amministrazione; Comitato per il controllo sulla gestione Vediamo, ora, le principali tappe dei diversi iter di approvazione del bilancio d esercizio nelle società per azioni (S.p.a), in relazione al modello di governance prescelto dalla società: SISTEMA ORDINARIO ITER Organo competente Termini Predisposizione del progetto di bilancio e relazione sulla gestione Relazione del collegio sindacale Consiglio di amministrazione ( o amministratore unico) Collegio sindacale 1 artt bis e segg c.c. (definito anche sistema tradizionale ); 2 artt octies e segg. c.c.( di derivazione tedesca); 3 artt sexiesdecies e segg. c.c. (di derivazione anglosassone) 30 gg. prima dell assemblea dei soci 15 gg. prima dell assemblea dei soci Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce 4

5 Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile ( se esistente) Deposito degli atti presso la sede della società Approvazione del bilancio d esercizio Deposito al Registro delle Imprese Revisore esterno o società di revisione - Assemblea dei soci Consiglio di amministrazione ( o amministratore unico) SISTEMA DUALISTICO 15 gg. prima dell assemblea dei soci 15 gg. prima dell assemblea dei soci entro 120 gg. dalla chiusura dell esercizio (180 gg. in caso di differimento) entro 30 gg dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio ITER Organo competente Termini Predisposizione del progetto di bilancio e relazione sulla gestione Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile Deposito degli atti presso la sede della società Approvazione del bilancio d esercizio Deposito al Registro delle Imprese Consiglio di gestione Revisore contabile o società di revisione - Consiglio di sorveglianza (spetta all assemblea dei soci l eventuale delibera sulla destinazione del risultato) Consiglio di gestione SISTEMA MONISTICO 30 gg. prima della riunione del consiglio di sorveglianza 15 gg. prima della riunione del consiglio di sorveglianza 15 gg. prima della riunione del consiglio di sorveglianza entro 120 gg. dalla chiusura dell esercizio (180 gg, in caso di differimento) entro 30 gg dall approvazione del bilancio ITER Organo competente Termini Predisposizione del progetto di bilancio e relazione sulla gestione Relazione del comitato di controllo sulla gestione Relazione del soggetto incaricato del controllo contabile Deposito degli atti presso la sede della società Consiglio di amministrazione Comitato di controllo sulla gestione Revisore contabile o società di revisione 30 gg. prima dell assemblea dei soci 15 gg. prima dell assemblea dei soci 15 gg. prima dell assemblea dei soci - 15 gg. prima dell assemblea dei soci Approvazione del bilancio Assemblea dei soci entro 120 gg. dalla chiusura Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce 5

6 d esercizio Deposito al Registro delle Imprese Consiglio di amministrazione dell esercizio (180 gg, in caso di differimento) entro 30 gg dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio Per le società a responsabilità limitata (S.r.l.), il modello di governance resta quello ordinario, con l eccezione che il controllo contabile è affidato al collegio sindacale, salvo diversa disposizione statutaria, e che le decisioni dei soci possono essere assunte anche con il ricorso ai metodi di consultazione scritta o del consenso per iscritto ai sensi dell art c.c. (quindi, non solo con delibera assembleare). Nei metodi previsti dall art c.c., la volontà del socio deve essere espressa per iscritto e dal documento deve risultare con chiarezza l argomento oggetto della decisione ed il consenso. Nella consultazione, si chiede ad ogni socio votante di esprimere il voto favorevole o contrario ad una determinata proposta di delibera. Il consenso consiste in una qualsiasi manifestazione di volontà non assembleare, diversa dalla consultazione. Il relazione ai termini di approvazione del bilancio, appare chiaro che per ricorrere al maggior termine di 180 giorni, in luogo dei 120 giorni, la sussistenza di particolari ragioni è alternativa all obbligo di redazione del bilancio consolidato. Con la riforma, però, appaiono più limitate le fattispecie individuabili come particolari ragioni in relazione alla struttura e all oggetto della società. Ad esempio, alcune ipotesi potrebbero essere le seguenti: - struttura amministrativa e produttiva decentrata in più sedi; - modifica dei sistemi contabili necessari per la tenuta della contabilità; - introduzione di significative modifiche legislative (tipicamente, di carattere tributario). Il ricorso a maggior termine deve ritenersi consentito in presenza di ragioni connesse, in modo stabile e non occasionale, con l organizzazione della specifica impresa e dunque con le modalità di svolgimento dell attività aziendale. Le motivazioni del maggior termine devono essere accertate da parte degli amministratori, i quali dovranno evidenziarli nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa. Il rispetto del predetto termine si riferisce, comunque, all obbligo di convocazione dell assemblea e non alla effettiva approvazione del bilancio; per cui, è possibile il caso in cui l assemblea, convocata anteriormente alla scadenza dei 120 giorni dalla chiusura dell esercizio, per mancanza del quorum deliberativo richiesto o in Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce 6

7 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce 7 conseguenza di altre causa, approvi il bilancio in un momento successivo alla scadenza di tale termine. Nelle società per azioni, ai sensi dell art 2435 c.c., entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c. e dal verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, dovrà essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese. Sempre entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati saranno tenute, altresì, a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco dovrà essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. Ai fini della predisposizione del bilancio, si ricorda, infine che: le società che costituiscono uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui all art 2447bis c.c. devono redigere, per ciascun patrimonio un rendiconto separato alla data di chiusura di esercizio, allegandolo al bilancio ; le società soggette all altrui attività di direzione e coordinamento di cui all art 2497 c.c. devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell ultimo bilancio della società o dell ente che esercitano su di esse l attività di direzione e coordinamento.

8 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce 8 3. IL BILANCIO IN FORMATO XBRL Il D.P.C.M. del 10 dicembre 2008 ha imposto l obbligo dell utilizzo del formato elettronico XBRL per la redazione dei bilanci delle società di capitali, delle cooperative e dei consorzi. Siamo, pertanto, al secondo anno di piena attuazione dell obbligo del deposito del bilancio in formato elaborabile XBRL L extensible Business Reporting Language (XBRL) è un linguaggio di contrassegno estensibile, derivato dall'xml, creato appositamente per il reporting dei dati economico finanziari in formato elettronico elaborabile. Lo standard, promosso a livello internazionale da XBRL International (consorzio no-profit di enti istituzionali e privati), nasce con l'intento di favorire gli scambi e la comunicazione più trasparente delle informazioni contabili-finanziarie, definendo una struttura flessibile ed internazionalmente condivisa di codifica e presentazione dei dati contabili. Nei documenti, redatti nel formato elettronico XBRL, ciascuna voce è univocamente individuata da un'etichetta ("tag") a cui viene associato un insieme d'informazioni (metadati) che ne qualificano i riferimenti normativi, i criteri di presentazione, le relazioni matematiche che la correlano ad altre voci e le possibili traduzioni in lingue diverse (essenziali in ambiente internazionale). La classificazione gerarchica delle voci contabili e dei concetti che le sottendono, determina una specifica Tassonomia di bilancio, il cui uso caratterizza la struttura, l'interpretazione e la rappresentazione dei dati in modalità definita e standard. Con il termine di Istanza si indica uno specifico documento contabile redatto in base ad una definita Tassonomia. Un documento XBRL è un file nel quale i dati sono etichettati con un codice che definisce il tipo di voce, tra quelle presenti nella tassonomia, e le dimensioni del dato, ovvero il periodo, la società, la moneta di conto. Un documento di bilancio in formato elettronico contiene, invece, un unico blocco di informazioni testuali, numeriche e grafiche che può essere visualizzato, stampato, o modificato manualmente. Un file XBRL può essere automaticamente analizzato, convalidato, elaborato, trasformato ed archiviato. Un bilancio XBRL letto da un foglio elettronico alimenta facilmente modelli di analisi finanziaria. In sintesi, un bilancio in formato XBRL è rappresentabile utilizzando due componenti distinte:

9 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce 9 1. la Tassonomia XBRL, che definisce la "struttura" del documento; 2. l'istanza XBRL, in cui sono esposti, secondo lo schema di Tassonomia definito, i fatti contabili dell'impresa relativi a entitá e periodi specifici. Una Tassonomia XBRL si configura come un "dizionario" di voci contabili contenente le definizioni, le traduzioni, le relazioni, le regole ed i concetti che sottendono le informazioni che verranno rappresentate nel documento contabile, al fine di permetterne una specifica presentazione, interpretazione ed elaborazione. Per la definizione di una tassonomia XBRL si utilizza la sintassi standard 'XML schema', pertanto si fa riferimento ad uno Schema di Tassonomia. Lo schema di Tassonomia "Principi Contabili Italiani" attualmente definito secondo i principi stabiliti per la redazione del bilancio civilistico riguarda: Stato Patrimoniale - Conto Economico - Conti d'ordine relativamente alle seguenti tipologie di bilancio: Bilancio di esercizio Bilancio consolidato Bilancio in forma abbreviata Bilancio in forma abbreviata semplificata L esperienza del primo anno di applicazione della tassonomia XBRL, ha fatto emergere la necessità di procedere ad un aggiornamento della stessa, al fine di ridurre il fenomeno della non aderenza tra prospetto contabile in formato XBRL e il prospetto contabile approvato in assemblea. Difatti, nello scorso anno, di media, in almeno un deposito su cinque, i prospetti contabili sono stati offerti sia in XBRL che nel tradizionale PDF/A. Nella maggior parte dei casi sopradetti vista l assenza di differenze sostanziali fra il bilancio XBRL e quello PDF/A si è trattato di un errata interpretazione o di un approccio conservativo, mentre le differenze sostanziali sono state osservate nel caso relativo all esposizione del dettaglio delle riserve della voce A.VII del patrimonio netto, per i bilanci redatti in forma abbreviata ed al dettaglio degli altri conti d ordine per tutti gli schemi in vigore. A tal fine, il 4 febbraio 2011 è stata pubblicata sul sito DigitPA la nuova versione della tassonomia approvata dall'organismo Italiano di Contabilità, la seguita dal comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 69 del La nuova versione di tassonomia consente di applicare il dettaglio delle riserve della voce A.VII del patrimonio netto, nella medesima modalità prevista nella

10 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce 10 tassonomia XBRL per i bilanci redatti in forma ordinaria. Inoltre, le riserve non presenti nella tassonomia e raggruppate nella voce altre riserve o altri conti d ordine sono ora dettagliabili nell istanza XBRL attraverso una nota 4 testuale a piè di pagina. La tecnica della nota a piè di pagina, soluzione prevista dallo standard XBRL, dovrebbe ridurre drasticamente i fenomeni di doppia presentazione (prospetto XBRL e prospetto in formato PDF/A) offrendo l opportunità agli operatori di poter mantenere le medesime descrizioni e valori, per le riserve e i conti d ordini esposti nei bilanci redatti sia in forma ordinaria che abbreviata, producendo il prospetto XBRL con il necessario livello di dettaglio. Inoltre la nuova tassonomia, recependo le norme sulla comunicazione delle imprese al registro ( articolo 42 della Legge 7 luglio 2009 n Legge Comunitaria 2008), ha posto rimedio all assenza di alcune informazioni anagrafiche richieste dall art c.c. consentendo di aggiornare la scheda anagrafica con le informazioni relative a a. la sede della società, il numero di iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese ove è iscritta (per tutti i tipi di società); b. il capitale effettivamente versato quale risulta esistente dall'ultimo bilancio (per le sole società di capitali); c. lo stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento (per tutti i tipi di società); d. lo stato di società con unico socio (per s.p.a. e per le s.r.l. unipersonali). Occorre rilevare che, secondo quanto previsto dal DPCM 10/12/2008 art 5,4 5 la tassonomia da utilizzare per la campagna bilanci 2011 é : versione pubblicata sul sito ministeriale DigitPA Poiché, anche per la campagna bilanci 2011, la versione di tassonomia attualmente disponibile per i bilanci civilistici non è ancora in grado di codificare l intero bilancio (in particolare la nota integrativa), resta necessario il ricorso alla modalità di presentazione in formato PDF/A per la nota integrativa nonché per ogni altro documento che accompagna il bilancio. In merito all istanza di deposito, si conferma che la pratica si compone come segue: 4 Ai fini del rispetto del principio di comparabilità dei dati, le note a piè di pagina riporteranno i valori di dettaglio per ognuno dei due anni posti a raffronto, ancorché tecnicamente la nota sia apposta con riferimento all esercizio cui si riferisce il bilancio oggetto di pubblicazione. 5 Art. 5,4 A partire dalle date di disponibilità sul sito XBRL delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio, il formato elaborabile di quest'ultimo costituisce il documento destinato alla pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995.

11 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce 11 a) il prospetto contabile, costituito da stato patrimoniale e conto economico, codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della vigente tassonomia; b) la nota integrativa, che non potendo essere ancora resa nel nuovo formato elettronico elaborabile, sarà invece prodotta in formato PDF/A; c) tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio, ad esempio la relazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale, il giudizio del revisore contabile ed il verbale di approvazione dell assemblea, saranno allegati alla pratica in formato PDF/A. Il sistema informatico, consente la generazione automatica del formato PDF/A estratto dal formato XBRL. Il prospetto contabile in formato PDF/A dovrà essere allegato alla pratica di deposito in aggiunta al file in formato XBRL solo nell'ipotesi in cui la vigente tassonomia non sia giudicata compatibile, per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all art c.c.; in questo caso è necessario indicare le motivazioni del doppio deposito inserendo apposita dichiarazione in calce alla nota integrativa. La tassonomia relativa ai Principi Contabili Italiani si riferisce alle voci dello S.P. (inclusi i conti d ordine) e del C.E. dei bilanci delle società di capitale, escluse le società che, per scelta o obbligo, applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per la redazione del bilancio, individuate dal D.Lgs. 38/2005, ai sensi dell art. 3, comma 2 del DPCM 10 dicembre Il file XBRL non può mai essere omesso, tranne i casi di esonero espressamente previsti dalla normativa. L obbligo del deposito nel formato XBRL non decorre per: - le società che applicano, per obbligo o per facoltà, i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) tra cui le società quotate, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d Italia e le controllate da questi soggetti - le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione che utilizzano schemi specifici, individuate dal decreto legislativo 28 febbraio 2005 n. 38. Le società che non hanno l obbligo del deposito del bilancio nel formato elaborabile Xbrl sono tenute, in ogni caso, a produrre i documenti informatici di bilancio in formato PDF/A. Si ricorda, tuttavia, la necessità ai fini dell esonero dall adempimento pubblicitario del bilancio in formato XBRL, che gli amministratori evidenzino nella nota integrativa la dichiarazione in modo esplicito e senza riserve, ai sensi del principio contabile

12 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce 12 internazionale IAS 1, la piena conformità a tutti i principi contabili internazionali in vigore al momento di formazione del bilancio d esercizio. Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare i seguenti siti internet: I prodotti software disponibili sul mercato sono stati adeguati alla nuova versione di tassonomia e garantiscono la corretta predisposizione del formato XBRL nonché il superamento dei controlli di validità previsti in fase di spedizione, offrendo all estensore del documento la facoltà di dettaglio delle riserve della voce A.VII del patrimonio netto e dei conti d ordine sul prospetto contabile. Analogamente sono stati aggiornati, rispetto alla tassonomia di riferimento, gli strumenti gratuiti : Redazione istanza XBRL : l applicazione per la produzione dell'istanza XBRL TEBE : il servizio on-line di validazione e visualizzazione dell istanza XBRL; entrambe le applicazioni sono accessibili dal sito Si raccomanda l uso di TEBE anche agli utilizzatori di software gestionali. Con tale applicativo ( è possibile, infatti, verificare la validità formale di un'istanza XBRL prima del suo deposito al Registro delle Imprese, individuando immediatamente eventuali difformità o anomalie. TEBE può anche essere utilizzato per generare una rappresentazione HTML o PDF dell'istanza XBRL (renderizzazione), in modo da ottenere un formato leggibile del Bilancio. 4. LE ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DI BILANCIO E DELL ELENCO SOCI Il riferimento operativo per le istruzioni alla compilazione della modulistica informatica è contenuto nel circolare ministeriale n. 3628/c del 9 settembre 2009 (utilizzabile per le nuove specifiche tecniche emanate con il D.M. del versione consigliata Fedraplus ), relative alle istruzioni per la compilazione del modello B (deposito del bilancio) e dell eventuale modello S (solo per società per cui sia previsto il deposito dell elenco soci con il bilancio: società per azioni, S.a.p.a e Società Consortili perazioni). 6 E possibile utilizzare prodotto similare purché in linea con le specifiche tecniche ministeriali.

13 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce 13 Si ricorda che, per effetto dell art. 16 comma 12-octies della L. 2/2009, non è più previsto depositare l elenco dei soci per le società a responsabilità limitata. Pertanto, per le S.r.l., al modello B non dovrà essere allegato il modello S né dovrà essere dichiarata la riconferma dell assetto proprietario. Rimane obbligatorio il deposito dell elenco soci per le società per azioni. Seguono le istruzioni per il deposito del bilancio e dell elenco soci, coordinate con le specifiche indicazioni richieste dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Lecce. 4.1 Indicazioni generali Prima di iniziare a predisporre la domanda di deposito del bilancio, occorre ricordare che: 1. tutti i dati vanno riportati senza alcuna abbreviazione; 2. i cognomi ed i nomi vanno indicati senza titoli onorifici o di altra natura (le donne coniugate indicano soltanto il cognome da nubile); 3. le date devono essere scritte utilizzando la forma: gg/mm/aaaa; 4. la sigla della provincia é in genere quella precedentemente utilizzata per la targa automobilistica (tranne alcune eccezioni); 5. la domanda per il deposito al Registro delle imprese è, in ogni caso, soggetta all imposta di bollo prevista dal D.M. n. 127/2002 (salve le esenzioni previste dalla legge); 6. la parte del modulo informatico in cui deve essere indicato il soggetto obbligato alla domanda, ovvero il soggetto incaricato della presentazione della stessa (ai sensi dell art. 31, comma 2-quater, legge n. 340/2000), ed alla quale va apposta la firma digitale di tale soggetto, è la distinta ; 7. nella trasmissione telematica, la distinta deve essere sottoscritta digitalmente dall'intermediario, qualora questi sia un soggetto diverso dall'obbligato, anche al fine dell'accettazione della dichiarazione di domiciliazione

14 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce la domanda di deposito del bilancio non è soggetta agli adempimenti previsti dall art. 9 del D.L. 7/2007, come convertito dalla Legge 40/2007, in materia di Comunicazione Unica 4.2 Bilanci oggetto di deposito e casi particolari Bilancio d esercizio Per tutte le società deve essere indicato il tipo di bilancio da depositarsi (es. ordinario, abbreviato, situazione patrimoniale, ecc.) e la data di chiusura dello stesso. Entro trenta giorni dalla sua approvazione una copia del bilancio di esercizio, corredata dal verbale di approvazione dell assemblea dei soci o del consiglio di sorveglianza, deve essere depositata presso l ufficio del R.I. dove è situata la sede legale della società. Il bilancio dovrà altresì essere corredato, nei casi previsti dalla legge, da: - relazione sulla gestione - relazione del collegio sindacale - relazione del soggetto incaricato del controllo contabile (nel caso non coincida con il collegio sindacale) - relazione di certificazione del bilancio, per le sole società quotate in borsa Società di persone Le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice devono redigere e pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall art. 26 del D.Lgs. 127/91 in presenza dei presupposti ivi previsti (art. 111-duodecies disp. att. codice civile). Società estere Le società estere aventi sede secondaria in Italia non depositano il bilancio della sede secondaria, bensì quello della società straniera. Enti operanti nel settore musicale Il bilancio degli Enti operanti nel settore musicale, redatto secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, è approvato, sempre nei termini previsti per le società per azioni, dal consiglio di amministrazione e non dall assemblea dei soci. Entro trenta giorni dalla sua approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del R.I. dove ha sede l Ente (un copia deve essere trasmessa anche al Ministero del Tesoro). Consorzi con attività esterna

15 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce 15 La situazione patrimoniale relativa ai consorzi con attività esterna va depositata entro due mesi dalla chiusura dell esercizio (indipendentemente da eventuali clausole statutarie che ne prevedano l approvazione da parte dell assemblea dei consorziati). Non e' previsto allegare il verbale di approvazione della situazione patrimoniale. Confidi Ai sensi dell art. 13, comma 35, della Legge 326/03 gli amministratori dei consorzi con attività esterna che svolgono l attività di garanzia collettiva dei fidi devono redigere il bilancio di esercizio con l osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio ed entro trenta giorni dall approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l Ufficio del R.I.. G.E.I.E. Gruppo Economico di Interesse Europeo Lo stato patrimoniale e il conto economico dei G.E.I.E. devono essere depositati entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio Bilancio consolidato L art. 25 del D.Lgs. 127/1991 prevede le tipologie di imprese obbligate alla redazione del bilancio consolidato. L art. 42 di detto D.Lgs. prevede il deposito di tale bilancio, da effettuarsi ai sensi del secondo comma dell art c.c. Il deposito dovrà essere effettuato separatamente dal bilancio d esercizio. Il bilancio consolidato, che non è soggetto ad approvazione, dovrà essere corredato da: - relazione sulla gestione - relazione degli stessi organi o soggetti a cui è demandato il controllo sul bilancio d esercizio dell impresa controllante Bilancio sociale Il decreto ministeriale emanato in attuazione dell art. 5, comma 5 del D.Lgs. 155/2006, ha previsto che tra i documenti che l ente impresa sociale deve depositare presso il registro delle imprese vi siano: (omissis) b) un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell impresa;

16 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce 16 c) il bilancio sociale, di cui all articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, redatto secondo le linee guida emanate con apposito decreto del Ministro della solidarietà sociale, sentita l Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; d) per i gruppi di imprese sociali, i documenti in forma consolidata, di cui alle lettere b) e c), oltre all accordo di partecipazione e ogni sua modificazione; Riguardo al computo della soglia minima del 70 per cento nel rapporto tra ricavi prodotti da attività di utilità sociale e ricavi complessivi dell organizzazione, di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, in caso di mancato rispetto del limite minimo del 70 per cento, l'impresa sociale effettua apposita segnalazione al Ministero della solidarietà sociale nei termini di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte degli organi societari Casi particolari : a) Le società in liquidazione non sono tenute alla presentazione del bilancio iniziale di liquidazione, ma unicamente del bilancio annuale per il periodo corrispondente al normale esercizio della società secondo quanto stabilito dall art c.c. Al primo bilancio d esercizio successivo alla messa in liquidazione, dovranno essere allegati i documenti previsti dal combinato disposto degli artt. 2490, quarto comma, e 2487-bis, terzo comma, c.c. b) Le società di capitali che iscrivono l atto di trasformazione in società di persone prima dell approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l organo necessario per l approvazione del bilancio. c) Le società di persone trasformate in società di capitali che hanno iscritto nel R.I. l atto di trasformazione devono effettuare il deposito del bilancio d esercizio a seconda della data di chiusura del primo esercizio prevista nell atto di trasformazione. d) Le società che hanno trasferito la sede legale in altra provincia depositano il bilancio di esercizio presso l ufficio del R.I. dove sono iscritte al momento del deposito. e) Le società di capitali che cessano per fusione o per scissione totale prima dell approvazione del bilancio non sono tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l organo necessario per l approvazione del bilancio. f) il bilancio non approvato non deve essere depositato. g) Il deposito di un bilancio a rettifica implica che venga presentato nuovamente il bilancio, completo di tutta la documentazione presentata precedentemente, con l indicazione nel modulo XX-Note che trattasi di deposito a rettifica nonché del numero di protocollo assegnato al primo deposito.

17 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce 17 h) Le società che costituiscono uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare (di cui all art bis c.c.) devono redigere, per ciascun patrimonio, un rendiconto separato alla data di chiusura dell esercizio, allegato al bilancio indicandone la relativa data, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti c.c.. i) Le società soggette all altrui attività di direzione e coordinamento (di cui all art c.c.) devono esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell ultimo bilancio della società o dell ente che esercitano su di esse l attività di direzione e coordinamento, indicando come data quella della chiusura dell esercizio. j) Qualora con la medesima delibera che approva il bilancio si provveda anche al rinnovo o alla riconferma delle cariche sociali, sarà necessario effettuare un duplice deposito con due distinte modalità: uno con modulo B che riguarda il bilancio e uno con modulo S2 che riguarda il rinnovo delle cariche. k) Le società costituite all estero le quali hanno nel territorio dello stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali (art I^ comma c.c.). Così pure le società costituite all estero che sono di tipo diverso da quelli regolati dal codice civile, sono soggette, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all iscrizione degli atti nel R. I., alle norme della società per azioni (art c.c.). Le stesse sono, pertanto, tenute al deposito del bilancio riferito alla società estera (casa madre), unitamente alla relazione sulla gestione (se prevista) alla relazione del collegio sindacale (se previsto), alla relazione del revisore o della società di revisione (se esistente). Se redatti in lingua straniera occorre allegare alla domanda di deposito copia della traduzione asseverata di tutti i documenti, eseguita da un traduttore ufficiale. Occorre altresì allegare copia della dichiarazione resa dal rappresentante in Italia o da un amministratore, attestante l avvenuta pubblicità del bilancio (se prevista) nello stato in cui ha sede la società estera, o ricevuta dell avvenuto deposito, ovvero dichiarare l insussistenza dell obbligo nel modulo note. l) Le società soggette alla legislazione di un altro Stato appartenente alla CEE, le quali stabiliscano nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, possono attuare il deposito del bilancio esclusivamente nell ufficio del R.I. individuato come ufficio di riferimento in Italia, competente per i dati globali dell'impresa, nel cui territorio sia localizzata almeno una delle sedi secondarie. m) Le società estere che hanno aperto in Italia un semplice ufficio di rappresentanza, non devono presentare alcun bilancio.

18 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce Il deposito al Registro delle Imprese Il bilancio Ai sensi dell art c.c., il bilancio (composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa) deve essere depositato entro 30 gg. dall approvazione, corredato da: relazione sulla gestione (art c.c.), se richiesta; relazione del collegio sindacale (art c.c.), ove previsto; relazione del soggetto incaricato del controllo contabile (art c.c.), ove previsto e non coincidente con il collegio sindacale; relazione della società di certificazione, se richiesta (obbligatoria per le società quotate); rendiconto (art septies C.C.) nel caso di società che costituiscono patrimoni separati. verbale di approvazione dell assemblea o del consiglio di sorveglianza o decisione dei soci verbalizzata 7, ove viene specificatamente riportata l indicazione dell approvazione del bilancio, con riferimento all esercizio corrispondente. I termini per l approvazione del bilancio relativo alla chiusura di esercizio , saranno i seguenti : (ossia entro 120 gg.) (ossia entro 180 gg., qualora lo statuto lo preveda - nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all oggetto della società 9 ) Solo in riferimento alle società quotate è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 26 marzo 2011, il D.L. 25 marzo 2011, n. 26, recante "Misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali per le quali è consentito di rinviare la convocazione delle assemblee degli azionisti (anche se già convocate) al 30 giugno 2011, vale a dire nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010, anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto della società. 7 Per ulteriori approfondimenti si veda il par. 2 8 Fatta salva diversa previsione statutaria, si ribadisce che il rispetto di tale termine si riferisce all obbligo di convocazione dell assemblea e non alla effettiva approvazione del bilancio. 9 Art c.c. (per ulteriori approfondimenti si veda il par. 2)

19 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce 19 I termini per il deposito, in via telematica o su supporto informatico con firma digitale, al Registro delle Imprese sono sempre fissati entro 30 gg. dall approvazione del competente organo, in relazione al modello di governance prescelto 10. La sanzione per il ritardato deposito del bilancio al Registro delle imprese, se il pagamento è effettuato entro 60 gg. dall accertamento, è pari ad euro 549,34 e si applica nei confronti di tutti i soggetti obbligati al deposito. L Elenco soci Nelle società per azioni, se non vi sono state variazioni rispetto all elenco soci già depositato e riferito alla data di approvazione del bilancio dell esercizio precedente, non è necessario il deposito ma solo la compilazione del riquadro Generalità del modulo S, nel quale deve essere barrata la casella 508 Conferma elenco soci SPA precedente. In caso di avvenute variazioni, deve essere compilato e depositato il modello S, completo dei soci e degli altri titolari di diritti o altri vincoli sulle azioni, riferito al periodo che intercorre tra la data di approvazione dell ultimo bilancio e la data di approvazione del bilancio attuale. L'elenco soci deve anche essere corredato dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'anno precedente. L elenco dei soci non deve essere presentato da: Società a responsabilità limitata; Società consortili a responsabilità limitata; Consorzi con attività esterna; Cooperative; GEIE; Società straniere con sede secondaria in Italia; Società quotate nei mercati regolamentati. La sanzione per il ritardato deposito dell elenco soci al Registro delle imprese, se il pagamento è effettuato entro 60 gg. dall accertamento, è pari ad euro 412,00 e si applica nei confronti di tutti i soggetti obbligati al deposito. 10 Si ricorda che, ai sensi dell art. 3 comma 2 del D.P.R. 558/99, se l ultimo giorno per effettuare il deposito cade di sabato o giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

20 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce Diritti di segreteria, imposta di bollo ed imposta di registro Le Camere di Commercio in possesso dell autorizzazione al pagamento dell imposta di bollo in modo virtuale (tra cui la C.C.I.A.A. di Lecce) riscuotono tale imposta ed i diritti di segreteria camerali mediante i sistemi di pagamento previsti per la procedura Telemaco. L importo del versamento dei diritti di segreteria per il deposito del bilancio (e/o elenco soci) si differenzia in relazione alla tipologia di deposito : TIPOLOGIA DEPOSITO TIPOLOGIA VERSAMENTO IMPORTO Pratica telematica Fondo Telemaco (voce diritti) euro 60,00+2, con bollettino c/c postale n intestato a C.C.I.A.A. Pratica su supporto Lecce informatico digitale - con pagobancomat o cassa euro 90,00+2,60 12 automatica allo sportello Si consiglia, in caso di spedizione per via telematica, di controllare preventivamente il fondo Telemaco (funzione Saldo), in quanto se insufficiente il servizio di spedizione verrà sospeso fino al reintegro del fondo stesso. Considerata la difficoltà insita nella certificazione del contenuto dei supporti informatici, nonché le ipotesi di danneggiamento accidentale, si consiglia di evitare la trasmissione a mezzo del servizio postale delle pratiche realizzate con tale modalità. Gli importi dei diritti di segreteria sopra indicati sono riferiti anche al caso del deposito del bilancio a rettifica. L imposta di bollo, prevista in misura fissa per il deposito delle pratiche in via telematica o su supporto informatico, ammonta a: 11 Diritto di segreteria così determinato a seguito di Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Per le cooperative sociali, l importo è ridotto a euro 30,00+2,60; 12 Diritto di segreteria così determinato a seguito di Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Per le cooperative sociali, l importo è ridotto a euro 45,00+2,60;

21 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce 21 TIPOLOGIA SOGGETTO IMPORTO Società di capitali Euro 65,00 Società di persone Euro 59,00 Tale imposta deve essere corrisposta per ciascuna domanda, denuncia od atto., presentata dai soggetti di cui all art. 31 della Legge 340/2000. L assolvimento dell imposta può essere effettuato virtualmente con tre modalità: 1. all origine (autorizzazione personale del soggetto che ha formato l atto, rilasciata direttamente dall Agenzia delle Entrate); 2. in entrata (autorizzazione rilasciata alla competente C.C.I.A.A. che riceve il deposito); 3. mediante comunicazione prodotta all Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.M. 127/2002. Per l ambito di applicazione e le modalità di pagamento previste dal D.M. 17 maggio 2002, n. 127, si può fare riferimento alla circolare dell Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale n. 67/E del 7 agosto Salvo diversa scelta dell intermediario, per la trasmissione diretta alla Camera di Commercio di Lecce, la distinta della pratica, se soggetta ad imposta di bollo, deve riportare la modalità di assolvimento dell imposta di bollo. Se è assolta in modo virtuale in entrata, per il tramite della Camera di Commercio di Lecce, gli estremi dell autorizzazione dell Agenzia delle Entrate sono i seguenti : Bollo virtuale LE : aut. n del e n del Si ricorda che, in caso di soggetto esente dalla suddetta imposta, occorre indicare tale esenzione nella distinta di presentazione della pratica (utilizzando l apposita funzione), specificando la motivazione della relativa esenzione nel modello Note. In particolare, il parere dell Agenzia delle Entrate Dir. Reg. Lombardia del chiarisce che le domande di iscrizione e deposito delle copie dei vari atti e documenti presso il Registro delle Imprese presentate dalle società cooperative edilizie, non fruiscano di alcuna agevolazione ai fini dell imposta di bollo, perché non rientranti nella fattispecie di cui all articolo 66, innanzi richiamato, bensì nella previsione di cui all art. 1, comma 1-ter della Tariffa. Tale disposizione è applicabile a tutte le società cooperative, fatto salvo quanto previsto dall art. 27 bis - Allegato B del D.P.R. 642/72 in materia di esenzione per atti,

22 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce 22 documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle federazioni sportive ed enti di promozioni ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Inoltre, se il verbale di approvazione del bilancio prevede una distribuzione di utili, lo stesso deve essere registrato presso l Agenzia delle Entrate competente (risoluzione Ministero delle Finanze n. 174/E del ). In tal caso, in alternativa alla scansione del verbale originale con estremi di registrazione, dovrà essere inserita, in calce al documento informatico che rappresenta il verbale, la seguente dicitura: Registrazione effettuata presso l Agenzia delle Entrate di in data al n. N Nella modello B, inoltre, dovrà essere specificatamente barrato il campo relativo all eventuale Distribuzione utili ai soci.

23 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce La regolarizzazione delle domande di deposito del bilancio e/o elenco soci Le domande incomplete, illeggibili, mancanti delle firme digitali previste, e quelle prive, del tutto o in parte, della documentazione eventualmente prescritta sono considerate irregolari. L Ufficio competente, prima dell iscrizione, può invitare il richiedente, anche a mezzo del sistema di gestione correzioni in Telemaco, a completare o rettificare la domanda, ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta l iscrizione (art. 11, comma 11 del D.P.R. 581/95). L Ufficio può richiedere, inoltre, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee ed incomplete e può esperire accertamenti tecnici e ispezioni ed ordinare esibizioni documentali (art. 6, comma 7, del DPR n. 581 /1995). E ammessa la correzione delle domande viziate da errori formali mediante le apposite modalità previste dal sistema telematico. Il provvedimento di rifiuto dell iscrizione, a firma del Conservatore del Registro, viene comunicato all interessato attraverso P.E.C. o raccomandata a.r., il quale entro 8 giorni dal ricevimento dello stesso può effettuare ricorso al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Lecce. Per ulteriori approfondimenti, consultare il par

24 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce ADEMPIMENTI CONNESSI CON L ALBO DELLE COOPERATIVE Con il Decreto Ministero Attività Produttive del è stato istituito presso lo stesso Ministero - Direzione Generale per gli Enti Cooperativi - l Albo delle Società Cooperative, in attuazione di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 15 e 20 del decreto lgs.vo n.220/2002 e dagli artt c.c. e 223/sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile. In particolare, l art. 5 del d.m dispone che le società cooperative iscritte all'albo che depositano annualmente i propri bilanci all'ufficio ( Registro delle Imprese ) sono tenute ad utilizzare dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto il modello C17 approvato dal Ministero ( attuale versione 3.05) compilato nella sezione "Quadro per modulo allegato al bilancio. Il modulo C17 deve essere compilato in formato elettronico; occorre evitare ogni tipo di manipolazione del file PDF come, ad esempio, la stampa e l acquisizione mediante scanner, la modifica dei dati e/o salvataggio utilizzando stampanti virtuali presenti nelle funzioni di stampa ovvero conversione in formato PDF/A. Le predette manipolazioni impediscono l inoltro dei dati al Ministero dello Sviluppo Economico. Il modulo C17 14 dovrà far parte degli allegati al bilancio e dovrà contenere l indicazione del numero di iscrizione all Albo nazionale ( nel caso di deposito non ancora in possesso del numero in quanto non assegnato dal Ministero occorrerà indicare il numero convenzionale A ). Il mancato invio del modulo potrà essere considerato come causa della perdita del requisiti di mutualità per l esercizio contabile di riferimento. La circolare esplicativa emanata dal Ministero delle Attività produttive, in data n , chiarisce che le cooperative sociali iscritte nella sezione Cooperative a mutualità prevalente di diritto, di cui agli artt. 111-septies, 111 undecies e 223 terdecies disp. att. C.c., saranno tenute alla presentazione del modulo C17 ma nell effettuare il predetto adempimento potranno limitarsi ad indicare solo i dati anagrafici ed il numero di iscrizione all Albo. Gli amministratori al momento del deposito del bilancio devono dichiarare che nella società permane la condizione di mutualità prevalente, documentando nella nota integrativa tale condizione ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile. 13 pubblicato sulla G.U. n. 162 del La pratica di bilancio contenente il modulo C17 può essere predisposta indifferentemente con uno qualsiasi degli strumenti di compilazione. Sul sito webtelemaco.infocamere.it alla sezione Software>Download è disponibile un software che genera il modulo Albo Cooperative (C17) nella versione 3.05 standard.

25 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce 25 La Direzione generale, sulla base della documentazione depositata ogni anno dalla società cooperativa, dell'eventuale dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 220/2002 e sulla base delle risultanze delle attività di vigilanza, verifica l'iscrizione dell'ente in una delle due sezioni previste dall art. 2 e in una delle categorie previste dall'art. 4. Le società cooperative che perdono il requisito della prevalenza sono iscritte a cura della Direzione generale nella sezione delle cooperative prive del requisito predetto; di tale variazione viene data comunicazione alla società cooperativa.

26 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Lecce LA CREAZIONE DI UNA PRATICA TELEMATICA O SU SUPPORTO INFOMATICO CON FIRMA DIGITALE Si ricorda che per effetto dell art. 31, comma 2, della Legge 340/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, ad esclusione di quelle relative ai soggetti iscritti solo nel R.e.a. (Repertorio Economico Amministrativo), devono essere inviate al Registro Imprese per via telematica oppure su supporto informatico, utilizzando la firma digitale (oggi, inclusa anche nella nuova Carta Nazionale dei Servizi 15 ). Le sottoscrizioni dei modelli e degli atti allegati devono essere effettuate a mezzo di firma digitale e, pertanto, la Camera di Commercio rilascia, gratuitamente, al legale rappresentante dell'impresa la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), ove è anche incluso il dispositivo di firma digitale, provvedendo alla certificazione del soggetto al quale tale dispositivo è rilasciato. Per tutte le società, pertanto, le modalità obbligatorie alternative di presentazione delle pratiche sono: a) trasmissione per via telematica del modulo informatico e degli allegati firmati digitalmente, redatti o convertiti sotto forma di documenti informatici ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni; b) presentazione su supporto informatico del modulo informatico e degli allegati firmati digitalmente, redatti o convertiti sotto forma di documenti informatici ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni; I moduli informatici e gli atti allegati devono essere, di regola, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della società. Ai fini della sottoscrizione della domanda di deposito del bilancio, la stessa può essere altresì firmata dal professionista incaricato ai sensi dell articolo 31, commi 2 quater e 2 quinquies della legge 24 novembre 2000 n La CNS (di cui al D.P.R. 2 marzo 2004, n.117) rilasciata dalla Camera di Commercio di Lecce, anticipando la futura emissione della carta d identità elettronica, consente l accesso per via telematica ai servizi erogati da tutte le Pubbliche Amministrazioni. Offre, inoltre, ai legali rappresentanti delle imprese l accesso gratuito ai servizi legati alla propria posizione del Registro delle Imprese, erogati attraverso il sistema Telemaco, e consente la sottoscrizione digitale al fine di attribuire validità giuridica ad atti, documenti e contratti.

MODULO B Deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali. AVVERTENZE GENERALI

MODULO B Deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali. AVVERTENZE GENERALI MODULO B Deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali. AVVERTENZE GENERALI Soggetti utilizzatori del modulo Società per azioni Società a responsabilità limitata Società in accomandita per

Dettagli

mensile on line della Camera di Commercio di Verona nr. 5 Maggio 2014

mensile on line della Camera di Commercio di Verona nr. 5 Maggio 2014 mensile on line della Camera di Commercio di Verona nr. 5 Maggio 2014 Deposito bilanci in formato XBRL pag. 1 Albo cooperative: deposito bilanci pag. 3 Deposito situazioni patrimoniali contratti di rete,

Dettagli

MODULO B. Deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali. Deposito dell elenco soci AVVERTENZE GENERALI

MODULO B. Deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali. Deposito dell elenco soci AVVERTENZE GENERALI MODULO B Deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali. Deposito dell elenco soci AVVERTENZE GENERALI Soggetti utilizzatori del modulo Società per azioni Società a responsabilità limitata

Dettagli

DEPOSITO SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONSORZIO E BILANCIO DEL CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE

DEPOSITO SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONSORZIO E BILANCIO DEL CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE DEPOSITO SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL CONSORZIO E BILANCIO DEL CONTRATTO DI RETE DI IMPRESE Ai sensi dell art. 2615 bis del codice civile, i consorzi, entro due mesi dalla chiusura dell esercizio, devono

Dettagli

Spett.le. In vista delle prossime scadenze relative al deposito dei bilanci, si ritiene utile fornire di seguito alcune indicazioni:

Spett.le. In vista delle prossime scadenze relative al deposito dei bilanci, si ritiene utile fornire di seguito alcune indicazioni: REGISTRO IMPRESE Tel. 049.82.08.111 - Fax 049.82.08.208 E-mail: registro.imprese@pd.camcom.it Spett.le Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova Consiglio Provinciale dell Ordine

Dettagli

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSORZI - ANNO 2015.

ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSORZI - ANNO 2015. Il Responsabile del Registro delle Imprese ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSORZI - ANNO 2015. 1) SOGGETTI TENUTI E TERMINE DI PRESENTAZIONE Il termine di presentazione della

Dettagli

Linee guida DEPOSITO BILANCI al Registro delle Imprese Campagna bilanci 2014

Linee guida DEPOSITO BILANCI al Registro delle Imprese Campagna bilanci 2014 Linee guida DEPOSITO BILANCI al Registro delle Imprese Campagna bilanci 2014 Per ogni approfondimento si rimanda alla consultazione del Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese

Dettagli

OSSERVATORIO UNIONCAMERE CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI. Deposito del bilancio d'esercizio nel registro delle imprese

OSSERVATORIO UNIONCAMERE CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI. Deposito del bilancio d'esercizio nel registro delle imprese OSSERVATORIO UNIONCAMERE CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Deposito del bilancio d'esercizio nel registro delle imprese Anche quest'anno le società di capitali stanno per depositare i loro

Dettagli

OSSERVATORIO UNIONCAMERE CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI. Deposito del bilancio d'esercizio nel registro delle imprese Anno 2010

OSSERVATORIO UNIONCAMERE CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI. Deposito del bilancio d'esercizio nel registro delle imprese Anno 2010 OSSERVATORIO UNIONCAMERE CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Deposito del bilancio d'esercizio nel registro delle imprese Anno 2010 Anche quest'anno le società di capitali stanno per depositare

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

OSSERVATORIO UNIONCAMERE CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI. Deposito del bilancio d'esercizio nel registro delle imprese

OSSERVATORIO UNIONCAMERE CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI. Deposito del bilancio d'esercizio nel registro delle imprese OSSERVATORIO UNIONCAMERE CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Deposito del bilancio d'esercizio nel registro delle imprese Anche quest'anno le società di capitali stanno per depositare i loro

Dettagli

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO DEPOSITO DEI BILANCI - CASISTICA DEI MOTIVI DI SOSPESO PIÙ RICORRENTI 1) COMPILAZIONE MODELLO DICHIARAZIONE DI INCARICO DA PARTE DEL PROFESSIONISTA Manca o

Dettagli

UFFICIO REGISTRO IMPRESE

UFFICIO REGISTRO IMPRESE CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA TRENTO UFFICIO REGISTRO IMPRESE ISTRUZIONI PER IL DEPOSITO AL REGISTRO DELLE IMPRESE DEI BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA DI CAPITALE

Dettagli

MODELLO B Deposito di bilanci d esercizio e situazioni patrimoniali. Deposito dell elenco soci.

MODELLO B Deposito di bilanci d esercizio e situazioni patrimoniali. Deposito dell elenco soci. MODELLO B Deposito di bilanci d esercizio e situazioni patrimoniali. Deposito dell elenco soci. Avvertenze Generali Si raccomanda di indicare nell apposito spazio, in alto sulla 1ª pagina, il numero di

Dettagli

La sottoscrizione del bilancio

La sottoscrizione del bilancio Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 159 26.05.2015 La sottoscrizione del bilancio Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Secondo quanto previsto dall articolo 2435,

Dettagli

DEPOSITO BILANCI 2015

DEPOSITO BILANCI 2015 DEPOSITO BILANCI 2015 Integrazione al Manuale nazionale Versione 1.0 del 21.5.2015 1 INDICE Nota Integrativa XBRL Chi deposita il bilancio I documenti allegati al bilancio XBRL - copie informatiche di

Dettagli

Novità campagna Bilanci 2015

Novità campagna Bilanci 2015 Novità campagna Bilanci 2015 Bolzano, 22/04/2015 - Registro imprese - 1 Novità normative oltre al formato XBRL D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell Amministrazione Digitale integrato dal D.P.C.M. 13 novembre

Dettagli

GUIDA ALLA BOLLATURA DEI REGISTRI E LIBRI SOCIALI

GUIDA ALLA BOLLATURA DEI REGISTRI E LIBRI SOCIALI GUIDA ALLA BOLLATURA DEI REGISTRI E LIBRI SOCIALI REGISTRI E LIBRI DA BOLLARE PRESSO IL REGISTRO IMPRESE Il Codice Civile e il DPR 581/1995 prevedono che la bollatura dei libri contabili venga effettuata

Dettagli

BOLLATURA DI REGISTRI E LIBRI SOCIALI

BOLLATURA DI REGISTRI E LIBRI SOCIALI BOLLATURA DI REGISTRI E LIBRI SOCIALI 1. REGISTRI E LIBRI DA BOLLARE PRESSO IL REGISTRO IMPRESE Il Codice Civile e il DPR 581/1995 prevedono che la bollatura dei libri contabili venga effettuata o presso

Dettagli

Visto Visto Visto Visto Visto Visto Visto Vista

Visto Visto  Visto Visto Visto Visto Visto Vista Approvazione del formato elettronico dei modelli di certificato tipo inerenti il registro delle imprese di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2004, come modificato e integrato dal decreto ministeriale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 24/E QUESITO RISOLUZIONE N. 24/E Direzione Centrale Normativa Roma, 29 marzo 2010 OGGETTO: Istanza di interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Imposta di bollo su Comunicazione unica presentata con modalità

Dettagli

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008

CIRCOLARE N. 58/E. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Roma 17 ottobre 2008 CIRCOLARE N. 58/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma 17 ottobre 2008 Oggetto: Trasferimento di quote di S.r.l. Art. 36 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

Dettagli

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna. Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.it Certificato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015

RISOLUZIONE N. 81/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 RISOLUZIONE N. 81/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25 settembre 2015 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica dei

Dettagli

CAMERA DI COMMERCIO DI VERCELLI UFFICIO REGISTRO IMPRESE ISTRUZIONI PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE COOPERATIVE

CAMERA DI COMMERCIO DI VERCELLI UFFICIO REGISTRO IMPRESE ISTRUZIONI PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE COOPERATIVE CAMERA DI COMMERCIO DI VERCELLI UFFICIO REGISTRO IMPRESE ISTRUZIONI PER LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL ALBO DELLE COOPERATIVE Aggiornamento GIUGNO 2005 NOVITA RISPETTO ALLA PRECEDENTE VERSIONE DICEMBRE 2004

Dettagli

INSTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE E RINNOVAZIONE DI UN MARCHIO NAZIONALE

INSTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE E RINNOVAZIONE DI UN MARCHIO NAZIONALE CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO B R E V E T T I E M A R C H I INSTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE E RINNOVAZIONE DI UN MARCHIO NAZIONALE AVVISI: Le domande ed istanze

Dettagli

5 per mille al volontariato 2007

5 per mille al volontariato 2007 Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione

Dettagli

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI 1 - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI 1 - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA Protocollo ALLEGATO A ( art.1, comma 1) data emissione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI 1 - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA Codice

Dettagli

ERRORI PIU FREQUENTI RISCONTRATI SULLE PRATICHE DI RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI DEPOSITATE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

ERRORI PIU FREQUENTI RISCONTRATI SULLE PRATICHE DI RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI DEPOSITATE AL REGISTRO DELLE IMPRESE ERRORI PIU FREQUENTI RISCONTRATI SULLE PRATICHE DI RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI DEPOSITATE AL REGISTRO SOMMARIO 1) VISURA DELLA SOCIETA... 2 2) COMPILAZIONE DELLA DISTINTA... 2 3) COMPILAZIONE DEI MODELLI...

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento

Dettagli

AVVERTENZE DEPOSITO BILANCI 2010

AVVERTENZE DEPOSITO BILANCI 2010 AVVERTENZE DEPOSITO BILANCI 2010 COMPILAZIONE E INVIO BILANCIO 1. il bilancio deve essere compilato senza decimali e deve essere comparato con quello dell anno precedente; 2. tutti gli allegati devono

Dettagli

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2008 Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri

Dettagli

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 Lega Italiana Calcio Professionistico Alle Società di 1 a e 2 a Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico LORO SEDI Circolare C.O.N.I. del 2 aprile

Dettagli

I nuovi adempimenti per la nota integrativa

I nuovi adempimenti per la nota integrativa S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Bilancio XBRL: Problemi applicativi e riflessi sull'attività di revisione. Nuovi adempimenti per la nota integrativa I nuovi adempimenti per la nota integrativa

Dettagli

SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI

SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI Anagrafe Economica registro.imprese@an.camcom.it SOCIETA : ATTI E FATTI MODIFICATIVI Guida a cura del Registro delle Imprese di Ancona Per informazioni registro.imprese@an.camcom.it Versione 1 - ottobre

Dettagli

La CANCELLAZIONE di: dal REGISTRO delle IMPRESE e dall ALBO delle IMPRESE ARTIGIANE

La CANCELLAZIONE di: dal REGISTRO delle IMPRESE e dall ALBO delle IMPRESE ARTIGIANE Registro Imprese La CANCELLAZIONE di: Imprese Individuali Società di Persone Società di Capitale dal REGISTRO delle IMPRESE e dall ALBO delle IMPRESE ARTIGIANE Indice Introduzione pag. 3 Cancellazione

Dettagli

A.1) per riportare, allegandolo al modello S1, i dati essenziali dei soci al momento della costituzione della società e, allegandolo al modello S2 i

A.1) per riportare, allegandolo al modello S1, i dati essenziali dei soci al momento della costituzione della società e, allegandolo al modello S2 i MODELLO INT. S Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali Avvertenze generali Soggetti utilizzatori del modello Società a responsabilità limitata, anche unipersonali Società

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

CIRCOLARE N.9/E. Roma, 3 marzo 2011

CIRCOLARE N.9/E. Roma, 3 marzo 2011 CIRCOLARE N.9/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 3 marzo 2011 OGGETTO: Articolo 2, comma 1, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA

REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA COMMUNE DE GRESSAN REGOLAMENTO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE E DICHIARAZIONI PER VIA TELEMATICA Approvazione deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 13/01/2012 del Consiglio comunale n. del Art.

Dettagli

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014 CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014 2 INDICE PREMESSA 1. ADEMPIMENTI 1.1 Enti del volontariato 1.2

Dettagli

LA NUOVA PRATICA TELEMATICA PER IL DEPOSITO DEL BILANCIO UE

LA NUOVA PRATICA TELEMATICA PER IL DEPOSITO DEL BILANCIO UE LA NUOVA PRATICA TELEMATICA PER IL DEPOSITO DEL BILANCIO UE Il Deposito del Bilancio UE e Il file in formato xbrl MEM Informatica Srl - Nuoro Dal 3 marzo 2015 decorre l'obbligo di deposito della nota integrativa

Dettagli

LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE

LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE REGISTRO DELLE IMPRESE LE OPERAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DELLE SOCIETA DI CAPITALE 1/2006 marzo 2006 www.an.camcom.it INDICE PREMESSA...3 INTRODUZIONE...3 1. DELIBERA DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE...3

Dettagli

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres. L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres. Regolamento concernente le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento e tenuta

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI 1 - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI 1 - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA Protocollo ALLEGATO A (art.1 c.1) data emissione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI 1 - UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE - CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA Codice fiscale

Dettagli

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSORZI. entro il 2 marzo 2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSORZI. entro il 2 marzo 2015 SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSORZI CONTENUTO: SITUAZIONE PATRIMONIALE dichiarata conforme a quella trascritta nelle scritture contabili tenute dalla società e sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante

Dettagli

MODULO S3 AVVERTENZE GENERALI

MODULO S3 AVVERTENZE GENERALI MODULO S3 Scioglimento, liquidazione, cancellazione dal Registro Imprese AVVERTENZE GENERALI Finalità del modulo Il modulo va utilizzato per l iscrizione nel Registro Imprese dei seguenti atti: scioglimento

Dettagli

Comune. di Borgo a Mozzano GUIDA ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DI PRATICHE SUAP [2013]

Comune. di Borgo a Mozzano GUIDA ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DI PRATICHE SUAP [2013] Comune di Borgo a Mozzano GUIDA ALLA PRESENTAZIONE ON LINE DI PRATICHE SUAP [2013] - 1 - PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE È PREVISTO L OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DI TUTTE LE PRATICHE E LORO INTEGRAZIONE ESCLUSIVAMENTE

Dettagli

CONTRATTO DI RETE ADEMPIMENTI PUBBLICITARI

CONTRATTO DI RETE ADEMPIMENTI PUBBLICITARI CONTRATTO DI RETE ADEMPIMENTI PUBBLICITARI Ufficio Registro Imprese Versione aggiornata a Febbraio 2014 1 ISCRIZIONE CONTRATTO DI RETE CON SOGGETTIVITA GIURIDICA Ai sensi del comma 4-quater dell art. 3

Dettagli

2 caso Presentazione da parte del legale rappresentante o da altri soggetti

2 caso Presentazione da parte del legale rappresentante o da altri soggetti PREDISPOSIZIONE BILANCI ED ELENCHI SOCI APRILE 2015 FORMATO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO Versione tassonomia XBRL Secondo quanto previsto dal DPCM 10.12.2008 art. 5, la tassonomia da utilizzare per la

Dettagli

Settore Affari Generali e Istituzionali. Disciplinare per le Pubblicazioni on line

Settore Affari Generali e Istituzionali. Disciplinare per le Pubblicazioni on line Settore Affari Generali e Istituzionali Disciplinare per le Pubblicazioni on line ANNO 2014 INDICE Art. 1 Principi generali... 3 Art. 2 Modalità di accesso al servizio on line... 3 Art. 3 Atti destinati

Dettagli

REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO 2011. L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO 2011. L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO 2011 REGOLAMENTO CONCERNENTE L ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERIFICA DI SOLVIBILITA CORRETTA INTRODOTTE DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 2011, N.10 DI CONVERSIONE DEL

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Dettagli

LA BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI

LA BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI UFFICIO REGISTRO IMPRESE LA BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI Aggiornata Aprile 2013 Presso la Camera di Commercio di Grosseto vengono vidimati i libri ed i registri di imprese o soggetti (professionisti,

Dettagli

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Con la Circolare 20 marzo 2014, n. 7, l'agenzia delle Entrate ha reso noto che a partire da oggi, 21 marzo 2014, gli enti interessati potranno

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L IMPRESA E L INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione

Dettagli

gli amministratori della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento

gli amministratori della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento Iscrizione in apposita sezione dei soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento e dei soggetti che vi sono sottoposti, e relativa cessazione (2497 bis c.c.) gli amministratori della società

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA Approvato con Delibera di GC n. 133 del 10 luglio 2014 C O M U N E D I C O L L E F E R R O Provincia di Roma DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE

Dettagli

N. 42519 /2016 protocollo

N. 42519 /2016 protocollo N. 42519 /2016 protocollo Modificazioni alle istruzioni del modello Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle entrate, approvate

Dettagli

Circolare N. 55 del 10 Aprile 2015

Circolare N. 55 del 10 Aprile 2015 Circolare N. 55 del 10 Aprile 2015 Bilancio 2014: i termini degli adempimenti connessi al procedimento di approvazione del bilancio Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l'art. 2364

Dettagli

OGGETTO: Pec per imprese individuali entro il 30.06

OGGETTO: Pec per imprese individuali entro il 30.06 Informativa per la clientela di studio N. 75 DEL 29.05.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Pec per imprese individuali entro il 30.06 Gentile cliente, è nostra cura metterla al corrente, con il

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA Divisione

Dettagli

OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari

OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Roma, 10/04/2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Cinque per mille. L iscrizione nell elenco dei beneficiari Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 21 Dicembre 2015 FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione

Dettagli

I documenti di bilancio sottoposti all assemblea dei soci per l approvazione - Come impatta XBRL nella gestione delle assemblee Dott.

I documenti di bilancio sottoposti all assemblea dei soci per l approvazione - Come impatta XBRL nella gestione delle assemblee Dott. I documenti di bilancio sottoposti all assemblea dei soci per l approvazione - Come impatta XBRL nella gestione delle assemblee Dott. Giuseppe Scolaro Torino 14 maggio 2010 La formazione e la pubblicità

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto la legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante la disciplina della costituzione legale delle società di mutuo soccorso (in seguito SMS), modificata dall art. 23 D.L.

Dettagli

I termini di stampa dei registri e libri contabili

I termini di stampa dei registri e libri contabili ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 19 8 OTTOBRE 2014 I termini di stampa dei registri e libri contabili Copyright 2014 Acerbi

Dettagli

Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA

Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA Guida alla FATTURAZIONE ELETTRONICA 1) Normativa Le disposizioni della Legge finanziaria 2008 prevedono che l emissione, la trasmissione, la conservazione e l archiviazione delle fatture emesse nei rapporti

Dettagli

Data aggiornamento: 16 gennaio 2014

Data aggiornamento: 16 gennaio 2014 Adempimenti al Registro Imprese previsti dalla Legge Fallimentare e normative ad essa collegate in capo al Curatore Fallimentare ai Commissari e Liquidatori Giudiziali Data aggiornamento: 16 gennaio 2014

Dettagli

Ministero della Salute

Ministero della Salute Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE NELL ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL ART. 125 DEL D. LGS. 163/2006

Dettagli

Novità in materia di Rimborsi IVA

Novità in materia di Rimborsi IVA Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00

Dettagli

Avvertenze per i singoli riquadri

Avvertenze per i singoli riquadri MODULO INTERCALARE S Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali - Pubblicità delle società soggette all'altrui attività di direzione e coordinamento AVVERTENZE GENERALI

Dettagli

Anno 2014 N.RF091. La Nuova Redazione Fiscale ISCRIZIONI AL 5 PER MILLE 2014 - INDICAZIONI DELLE ENTRATE

Anno 2014 N.RF091. La Nuova Redazione Fiscale ISCRIZIONI AL 5 PER MILLE 2014 - INDICAZIONI DELLE ENTRATE Anno 2014 N.RF091 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 7 OGGETTO ISCRIZIONI AL 5 PER MILLE 2014 - INDICAZIONI DELLE ENTRATE RIFERIMENTI CIRCOLARE AG. ENTRATE N. 7 DEL

Dettagli

COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA TICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE

COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA TICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA TICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE TE D.M. N. 164 DEL 31 MAGGIO 1999 Informativa ai sensi dell art. 13 del

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 24 del 3 aprile 2012 Destinazione del cinque per mille dell IRPEF - Proroga per il 2012 - Presentazione delle domande INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti destinatari...

Dettagli

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Firmato digitalmente da Sede legale Via Nazionale, 91 - Casella Postale 2484-00100 Roma - Capitale versato Euro

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 17 giugno 2014 Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto -

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 Circolare 23 del 28 settembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 INDICE 1 Premessa... 2 2 Regime opzionale per la trasmissione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL MINISTRO DELLA SALUTE Testo aggiornato al 20 settembre 2013 Decreto ministeriale 26 marzo 2013 Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2013, n. 185 Contributo alle spese dovuto dai soggetti pubblici e privati e dalle società scientifiche

Dettagli

MinisterodelloSviluppoEconomico

MinisterodelloSviluppoEconomico MinisterodelloSviluppoEconomico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta

Dettagli

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC.

Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Il glossario della Posta Elettronica Certificata (PEC) Diamo una definizione ai termini tecnici relativi al mondo della PEC. Avviso di mancata consegna L avviso, emesso dal sistema, per indicare l anomalia

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

ASTALDI Società per Azioni. Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65. Capitale Sociale Euro 196.849.800,00 - int. vers.

ASTALDI Società per Azioni. Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65. Capitale Sociale Euro 196.849.800,00 - int. vers. ASTALDI Società per Azioni Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 Capitale Sociale Euro 196.849.800,00 - int. vers. Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero di Codice Fiscale

Dettagli

Guida Sintetica per il Deposito dei Bilancio di Esercizio 2015. Avvertenza:

Guida Sintetica per il Deposito dei Bilancio di Esercizio 2015. Avvertenza: Guida Sintetica per il Deposito dei Bilancio di Esercizio 2015 Avvertenza: Si ricorda che il deposito del Bilancio NON rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica. NON DEVONO ESSERE

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO

REGOLAMENTO PER IL VOTO MAGGIORATO Via Brera 21, 20121 Milano Capitale sociale i.v. Euro 306.612.100 Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Milano n. 07918170015 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento

Dettagli

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA Allegato A C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA P.ZZA CESARE BATTISTI, N. 4 25068 SAREZZO WWW.COMUNE.SAREZZO.BS.IT REGOLAMENTO PER L INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvata con deliberazione

Dettagli

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL ORDINE DEL GIORNO

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Prima convocazione 28 aprile 2008 Seconda convocazione 7 maggio 2008 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL ORDINE DEL GIORNO

Dettagli

Guida alla compilazione della pratica di Comunicazione Unica per la dichiarazione della PEC delle società

Guida alla compilazione della pratica di Comunicazione Unica per la dichiarazione della PEC delle società Guida alla compilazione della pratica di Comunicazione Unica per la dichiarazione della PEC delle società versione: 1.0 data: 04.10.2011 Indice 1. Introduzione... 3 2. Come dichiarare la PEC al Registro

Dettagli

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSORZI. entro il 29 febbraio 2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSORZI. entro il 29 febbraio 2016 SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSORZI CONTENUTO: SITUAZIONE PATRIMONIALE dichiarata conforme a quella trascritta nelle scritture contabili tenute dalla società e sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante

Dettagli

La Comunicazione Unica Impresa in un giorno. Verona, 19 aprile 2010

La Comunicazione Unica Impresa in un giorno. Verona, 19 aprile 2010 La Comunicazione Unica Impresa in un giorno Verona, 19 aprile 2010 La Comunicazione Unica Legge n. 40 del 2 aprile 2007 art. 9 Normativa di riferimento Origini: sportello polifunzionale Obiettivo: riduzione

Dettagli

NOTIZIE UTILI. Le associazioni sportive dilettantistiche per essere ammesse al beneficio devono possedere i seguenti requisiti:

NOTIZIE UTILI. Le associazioni sportive dilettantistiche per essere ammesse al beneficio devono possedere i seguenti requisiti: n.19 03/04/2015 NOTIZIE UTILI 5 per mille 5 PER MILLE PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE Tutto pronto per l'avvio della campagna relativa al 5 per mille 2015. L'Agenzia delle Entrate ha infatti

Dettagli

Il Consiglio Camerale è così composto (Delibera del Consiglio camerale n. 14, del 25 luglio 2013):

Il Consiglio Camerale è così composto (Delibera del Consiglio camerale n. 14, del 25 luglio 2013): VADEMECUM SINTESI PROCEDURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LATINA (ex art. 2 della L. n. 580/99 e successive modifiche e/o integrazioni

Dettagli

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse. Le seguenti

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 2 dicembre 2009. Aggiornamento ed istituzione dei diritti di delle camere di commercio e relativa approvazione delle tabelle A e B. IL DIRETTORE GENERALE PER

Dettagli

Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10-00173 Roma

Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei 10-00173 Roma SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO...2 AVVERTENZE...2 Introduzione normativa...2 Contenuti del rilascio...3 ADEGUAMENTO ARCHIVI (00006z)...3 ANTIRICICLAGGIO D.M. 141...3 Tabella Natura

Dettagli

I NUOVI CERTIFICATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

I NUOVI CERTIFICATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO UFFICIO REGISTRO IMPRESE I NUOVI CERTIFICATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE Ottobre 2014 Conservatore R.I.: Dott. Pierluigi Giuntoli REV3 IST/CERT/1 1 1. Premessa I CERTIFICATI

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati RISOLUZIONE N. 52/E Roma, 17 giugno 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

Dettagli