Professionisti. Professionisti. Contratto di Assicurazione multirischi per il professionista

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1 Professionisti Professionisti Contratto di Assicurazione multirischi per il professionista Il presente Fascicolo Informativo, contenente: Nota Informativa Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

2 I n d i c e Nota Informativa A. Informazioni sull impresa di assicurazione B. Informazioni sul contratto C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami Informativa Privacy Glossario Glossario giuridico (Assicurazione di tutela legale) Glossario (Garanzia assistenza) Condizioni di Assicurazione Condizioni generali Incendio Furto Incendio/Furto Responsabilità civile Salvareddito Assicurazione di tutela legale Assistenza Allegato 1: moduli di denuncia Sinistro

3 Nota informativa (modello 1800 ed eventuali intercalari e allegati) La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. A. Informazioni sull impresa di assicurazione 1. Informazioni generali Il presente contratto viene stipulato con ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l Italia Sede: via Benigno Crespi, Milano, Italia Telefono n Telefax n Indirizzo PEC: Zurich.Insurance.Plc@pec.zurich.it Sito internet: Indirizzo informazioni@zurich.it Zurich Insurance plc, è una società facente parte del Gruppo Zurich Financial Services, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (IFR) Zurich Insurance plc, svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi della Direttiva 92/49/EEC del 18 giugno 1992 concernente l Assicurazione diretta diversa dall Assicurazione sulla Vita, attraverso la propria Rappresentanza Generale per l Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano. Zurich Insurance plc è iscritta all Albo Imprese ISVAP (Elenco I) dal 3/1/08 al n. I Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto di Zurich Insurance plc è di ,00 euro, formato da un capitale sociale di ,00 euro e riserve patrimoniali per ,00 euro. L indice di solvibilità di Zurich Insurance plc, ovvero il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente riferito alla gestione di tutti i rami danni, è del 220%. Il patrimonio netto e l indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP) e la normativa regolamentare vigente in Irlanda. B. Informazioni sul contratto Il contratto è stipulato con tacito rinnovo. AVVERTENZA RELATIVA AL TACITO RINNOVO In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all articolo 8 Proroga dell Assicurazione e periodo di Assicurazione delle Condizioni di Assicurazione 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Le coperture assicurative offerte dal contratto possono essere: Incendio (pagine da 2 a 10 delle Condizioni di Assicurazione); Furto (pagine da 5 a 10 delle Condizioni di Assicurazione); Responsabilità civile (pagine da 11 a 12 delle Condizioni di Assicurazione); Salvareddito (pagine da 12 a 14 delle Condizioni di Assicurazione); Tutela legale (pagine da 14 a 17 delle Condizioni di Assicurazione); Assistenza (pagine da 18 a 20 delle Condizioni di Assicurazione); Assicurazione della responsabilità civile professionale del medico (intercalare 1805); Assicurazione della responsabilità civile professionale dell amministratore di stabili condominiali (intercalare 1806); Assicurazione della responsabilità civile professionale del consulente del lavoro (intercalare 1807); Assicurazione della responsabilità civile professionale del dottore commercialista/ragioniere e perito commerciale (intercalare 1808); Assicurazione della responsabilità civile professionale dell avvocato (intercalare 1809); Assicurazione della responsabilità civile professionale del fisioterapista (intercalare 1816). AVVERTENZA limitazioni ed esclusioni Le coperture assicurative denominate Sezioni ed Intercalari - prevedono la presenza di limitazioni ed esclusioni. INCENDIO: Capitolo Fabbricato pagg. 1-2 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Contenuto pag. 2 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Eventi coperti pag. 2 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Altri eventi coperti pagg. 2-3 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Ambito territoriale pag. 3 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Ricorso terzi e/o locatari pag. 3 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Rottura lastre pag. 3 delle Condizioni di Assicurazione Pagina 1 di 5

4 Capitolo Spese di ricerca e ripristino pag. 3 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Rinuncia al diritto di surrogazione pag. 4 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Delimitazioni pag 4 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Esclusioni pagg. 4-5 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Supporti di dati maggiori costi pag. 5 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.) pag. 5 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Esclusioni - pag. 5 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo In caso di sinistro pagine da 8 a 10 delle Condizioni di Assicurazione FURTO: Capitolo Contenuto pag. 5 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Eventi coperti pag. 6 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Ambito territoriale pag. 6 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Strumenti professionali ed attrezzature presso terzi e/o la propria abitazione pagg. 6-7 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Valore a nuovo pag. 7 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Delimitazioni pag. 7 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Esclusioni - pag. 7 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Garanzia aggiuntiva portavalori e strumenti professionali pagg. 7-8 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Condizioni particolari pag. 8 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo In caso di sinistro pagine da 8 a 10 delle Condizioni di Assicurazione RESPONSABILITA CIVILE: Capitolo Responsabilità civile della conduzione dello studio o ufficio pagg delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Responsabilità civile professionale cosa e come assicuriamo pagg delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Norme comuni delimitazioni pag. 12 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Cosa fare in caso di Sinistro pag. 12 delle Condizioni di Assicurazione SALVAREDDITO: Capitolo Esclusioni - pag. 13 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Calcolo dell Indennizzo- limite d Indennizzo pag. 13 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Persone non assicurabili cessazione della garanzia pag. 14 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Limiti di età pag. 14 delle Condizioni di Assicurazione ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE: Capitolo Forme di garanzia - pag. 15 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Delimitazioni - pag. 16 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Garanzie aggiuntive - pag. 16 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Opposizione alle sanzioni amministrative - pag. 16 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo In caso di sinistro pagine da 16 a 17 delle Condizioni di Assicurazione ASSISTENZA: Capitolo Invio di un idraulico per interventi di emergenza impianto idraulico - esclusioni - pag. 18 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Invio di un idraulico per interventi di emergenza impianto di riscaldamento esclusioni - pag. 18 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Invio di un elettricista in caso di emergenza - pagg delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Invio di un fabbro in caso di emergenza - pag. 19 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Invio di un sorvegliante - pag. 19 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo In viaggio rientro anticipato - pag. 19 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Anticipo spese di prima necessità - pag. 19 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Informazioni legali - pag. 20 delle Condizioni di Assicurazione Capitolo Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni - pagg. 20 delle Condizioni di Assicurazione AVVERTENZA massimali, scoperti e franchigie Le Condizioni di Assicurazione si intendono prestate sino alla concorrenza del Massimale di Polizza previsto per ciascuna Sezione; le garanzie possono essere soggette ad applicazione, ove previsto, di Franchigie, Scoperti, Limiti di risarcimento. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione puntuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione. Per facilitare al Contraente ed all Assicurato la comprensione dei meccanismi di funzionamento di applicazione di scoperti e franchigie, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche. Esempio 1: Prestazione soggetta all applicazione della Franchigia in caso di ammontare del danno inferiore al Massimale o al Limite di risarcimento Limite di risarcimento: ,00 euro Ammontare del danno: ,00 euro Franchigia: 1.000,00 euro Risarcimento: 9.000,00 euro Pagina 2 di 5

5 Esempio 2: Prestazione soggetta all applicazione della Franchigia in caso di ammontare del danno superiore al Massimale o al Limite di risarcimento Limite di risarcimento: ,00 euro Ammontare del danno: ,00 euro Franchigia: 1.000,00 euro Risarcimento: ,00 euro Esempio 3: Prestazione soggetta all applicazione dello Scoperto in caso di ammontare del danno inferiore al Massimale o al Limite di risarcimento Massimale: ,00 euro Ammontare del danno: ,00 euro Scoperto: 10% ,00 euro Risarcimento: ,00 euro Esempio 4: Prestazione soggetta all applicazione dello Scoperto in caso di ammontare del danno superiore al Massimale o al Limite di risarcimento Massimale: ,00 euro Ammontare del danno: ,00 euro Scoperto: 10% ,00 euro Indennizzo: ,00 euro Esempio 5: Prestazione soggetta all applicazione concomitante di Scoperto con importo minimo espresso in cifra assoluta superiore alla percentuale di Scoperto applicata all ammontare del danno Limite di risarcimento: ,00 euro Ammontare del danno: ,00 euro Scoperto: 10% con il minimo di 5.000,00 euro Risarcimento = Ammontare del danno Importo minimo di scoperto 5.000,00 euro Esempio 6: Prestazione soggetta all applicazione concomitante di Scoperto con importo minimo espresso in cifra assoluta inferiore alla percentuale di Scoperto applicata all ammontare del danno Limite di risarcimento: ,00 euro Ammontare del danno: ,00 euro Scoperto: 10% con il minimo di 5.000,00 euro Risarcimento = Ammontare del danno scoperto percentuale ,00 euro Esempio 7: Prestazione soggetta all applicazione concomitante di Scoperto con importo massimo espresso in cifra assoluta. Limite di risarcimento: ,00 euro Ammontare del danno: ,00 euro Scoperto: 10% con il massimo di ,00 euro Risarcimento = Ammontare del danno Importo massimo di scoperto ,00 euro AVVERTENZA sospensione della garanzia, riduzione o mancato pagamento dell Indennizzo/risarcimento. Le Condizioni di Assicurazione prevedono la presenza di Condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell Indennizzo/ risarcimento o alla cessazione dell Assicurazione come disciplinato nelle Condizioni generali agli articoli 1, 2, 5. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione puntuale di ciascuna garanzia nelle Condizioni di Assicurazione. 4. Dichiarazioni dell Assicurato e/o del Contraente in ordine alla circostanze del Rischio - Nullità Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione. Per aspetti di dettaglio, si rinvia alla descrizione puntuale di ciascuno degli articoli nelle Condizioni di Assicurazione: Art. 1 - Dichiarazione relative alle circostanze del Rischio della Sezione Condizioni generali delle Condizioni di Assicurazione. Sezione Dichiarazioni del Contraente/Assicurato presente negli intercalari Il contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli previsti dalla Legge. 5. Aggravamento e diminuzione del Rischio Aggravamento del Rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all articolo 5 Aggravamento del Rischio della Sezione Condizioni generali delle Condizioni di Assicurazione. Diminuzione del Rischio Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all articolo 6 Diminuzione del Rischio della Sezione Condizioni generali delle Condizioni di Assicurazione. 6. Premi Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Premio con possibilità per il Contraente di frazionamento: semestrale, per il quale è previsto un onere aggiuntivo pari al 2% del Premio; trimestrale, per il quale è previsto un onere aggiuntivo pari al 3% del Premio; quadrimestrale, per il quale è previsto un onere aggiuntivo pari al 4% del Premio. Gli Intermediari assicurativi possono ricevere il Premio dovuto dal Contraente esclusivamente per il tramite dei seguenti mezzi di pagamento: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di Pagina 3 di 5

6 non trasferibilità, intestata all Impresa di Assicurazione oppure all Intermediario assicurativo, espressamente in tale qualità; bonifico bancario su c/c intestato alla Compagnia di Assicurazione o all Intermediario assicurativo, espressamente in tale qualità; bancomat o carta di credito/debito se disponibile presso l Intermediario assicurativo; denaro contante per un importo massimo di 750,00 euro annui. Il Premio è soggetto a regolazione. 7. Rivalse AVVERTENZA L articolo 1916 del Codice civile Diritto di surrogazione dell Assicuratore prevede che la Compagnia che ha pagato l Indennizzo può sostituirsi all Assicurato nell esercizio dei diritti di quest ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno. Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia all esercizio del succitato Diritto di surrogazione se il danno è causato da persone di cui l Assicurato deve rispondere a norma di legge o nei confronti di società controllate, consociate o collegate, dallo stesso. Si rinvia alle norme del Codice civile. 8. Diritto di recesso in caso di polizza con tacito rinnovo AVVERTENZA - Disdetta alla scadenza In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente. In caso di contratto pluriennale, l articolo 1899 del Codice civile prevede che: Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A/R entro 60 giorni dalla data di scadenza contrattuale prevista. Qualora il Contraente non si avvalga di tale diritto per un periodo di 5 anni consecutivi decorrenti dalla data di prima emissione del contratto, la Compagnia può esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata A/R inviata entro 30 giorni dalla data di scadenza del quinto anno. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all articolo 8 Proroga dell Assicurazione della Sezione Condizioni generali delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo il Contraente e/o la Compagnia hanno facoltà di recedere dall Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia all articolo 7 Recesso in caso di Sinistro della Sezione Condizioni generali delle Condizioni di Assicurazione. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell Articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 10. Legge applicabile al contratto Il contratto è soggetto e regolato dalla Legge Italiana. 11. Regime fiscale L aliquote di imposta applicata per tutte le Sezioni di polizza è pari al 22,25%, con la seguenti eccezioni: 1. garanzia Salvareddito 2,50% 2. garanzia Tutela legale 21,25% 3. garanzia Assistenza 10% C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA Con riferimento all art del Codice Civile Avviso all assicuratore in caso di sinistro si precisa che in caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro i termini di legge (articolo1913 Codice civile) da quando ne ha avuto conoscenza. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto (articolo 1915 Codice civile). La Denuncia è diretta all acquisizione tempestiva, oggettiva e completa delle circostanze dell evento. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alla sezione Incendio/Furto In caso di sinistro, pagina 16, e alla sezione Responsabilità civile Cosa fare in caso di sinistro, pagina Reclami Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia, all Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP) e all autorità irlandese competente (Financial Service Ombudsman s Bureau) secondo le disposizioni che seguono: - Alla Compagnia Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto o dei sinistri. Pagina 4 di 5

7 I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l Italia Ufficio Gestione reclami Via Benigno Crespi n Milano Fax numero: reclami@zurich.it. I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell impresa, dell intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. La Compagnia ricevuto il reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, all indirizzo fornito dal reclamante. - All ISVAP Vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l accertamento dell osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte della Compagna, degli intermediari da essa incaricati e dei periti assicurativi; - nei casi in cui l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: I.S.V.A.P. Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, Roma Fax numero: 06/ /353 corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento n. 24 dell ISVAP, che l Assicurato può consultare sul sto Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all Isvap o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito - e chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. - All autorità irlandese competente I reclami possono essere indirizzati secondo le disposizioni contenute nel sito Financial Service Ombudsman s Bureau 3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Palace Dublin 2 Modalità di reclamo e modulistica al sito: Il Financial Service Ombudsman s Bureau è un organismo indipendente e separato dalla Autorità di Vigilanza Irlandese (Central Bank of Ireland) ed è competente a trattare i reclami a servizi forniti dalle imprese di assicurazione. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 14. Arbitrato. L arbitrato, ove previsto, fa comunque salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l Italia - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante legale Dott. Camillo Candia Data ultimo aggiornamento: 19 Luglio 2012 Pagina 5 di 5

8 Informativa ex art. 13 D.Lgs n. 196/2003 Codice in materia di trattamento dei dati personali Gentile Cliente, La nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poterle fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti o in Suo favore previsti. Ai sensi dell art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n Codice in materia di protezione dei dati personali - (in prosieguo, il Codice ) forniamo pertanto qui di seguito l informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali. 1. Finalità assicurative I Suoi dati personali - anche sensibili 1 - saranno trattati dalla nostra Società al fine di fornirle i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi da Lei richiesti, nonché per ogni altra finalità connessa ad obblighi di Legge, regolamenti, normativa comunitaria e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite dalla Società 2. Il conferimento dei dati personali per tale finalità è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di rispondere comporterà l'impossibilità per la nostra Società di fornirle i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti. 2. Ulteriori finalità: marketing, invio di comunicazioni commerciali, ricerche di mercato e rilevazioni statistiche Con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, i Suoi dati personali saranno trattati dalla nostra Società, (i) per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta di prodotti o servizi offerti direttamente dalla nostra Società o da soggetti terzi. (ii) per condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti e per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i nostri prodotti e servizi. Il conferimento di tali dati personali ed il consenso al loro trattamento per tali finalità è libero e facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di fornirle i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti. 3. Modalità di trattamento dei dati In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati avverrà sia attraverso strumenti informatici e/o elettronici, sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza attraverso l adozione delle misure di sicurezza prescritte dal Codice. Nella nostra Società i dati personali sono trattati tramite dipendenti e collaboratori nominati incaricati e responsabili nell ambito delle rispettive funzioni aziendali. Potrà ottenere un elenco completo dei responsabili del trattamento nominati dal Titolare del Trattamento contattando direttamente il nostro Servizio Clienti. 4. Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è il soggetto intestatario del contratto di assicurazione. 5. Ambito di comunicazione e diffusione 5.1 Con riferimento alla finalità di trattamento assicurative di cui al precedente paragrafo 1, i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota, i quali potranno agire, a seconda dei casi, come titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento Con riferimento alla finalità di trattamento di cui al precedente paragrafo 2, con il Suo consenso espresso, libero e facoltativo, alcuni dei Suoi dati personali potranno essere comunicati alle categorie di soggetti terzi indicati in nota 4. Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da soggetti terzi. 5.3 I Suoi dati personali non saranno in nessun caso diffusi. 6. I Suoi diritti (art. 7 del Codice) Ai sensi dell'art. 7 del Codice, Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto e l origine, verificarne l esattezza o chiederne l integrazione o l aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, nonché ad ogni trattamento per finalità commerciali e di marketing. Per esercitare i Suoi diritti la preghiamo di indirizzare la propria richiesta alla Società intestataria del contratto al seguente indirizzo: Via Benigno Crespi, 23, Milano; oppure via Fax al numero ovvero via al seguente indirizzo: privacy@it.zurich.com. 1 L art. 4 del dlgs. 196/2003 considera sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche o sindacali e alle convinzioni religiose 2 Nella finalità assicurativa sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi, predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. 3 Assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, SIM; altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.); società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte società a comune attività di direzione e coordinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali nonché per finalità di reporting; legali; periti; medici; autofficine centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento; società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui la struttura organizzativa assistenza (indicata nel contratto), banche o Istituti di credito per il pagamento di Sinistri, società per la gestione della garanzia tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall interessato), banche o istituti di credito per il pagamento delle liquidazioni, società di servizi informatici, telematici e telefonici per l attività di call-center e/o per la prestazione di servizi; società per la prenotazione presso strutture convenzionate di visite mediche ed accertamenti sanitari relativamente al business vita; società a cui è affidata la gestione di reti di convenzionamento con strutture sanitarie e con società di servizi informatici per la elaborazione dei dati stessi, società per l outsourcing amministrativo dei Fondi Pensione, società per l archiviazione dei contratti, società per l erogazione del servizio Prevenzione /Salvataggio, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; soggetti e banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche. 4 Società del Gruppo Zurich Italia (Zurich Investments Life S.p.A. "capogruppo", Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Zurich Life and Pensions S.p.A., Zuritel S.p.A., tutte con sede in Milano via Benigno Crespi, 23, Innovaconsulting S.r.l. con sede a Cagliari, Viale Monastir 104); Zurich Servizi Italia S.p.A., Zurich Life Assurance plc - Rappresentanza Generale per l'italia, Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'italia, Zurich Consortium S.C.A.R.L tutte con sede in Milano via Benigno Crespi, 23.) e società del Gruppo Deutsche Bank, nonché altri soggetti che svolgono attività di collocamento di prodotti assicurativi della Società. Pagina 1 di 1

9 Glossario Assicurato: il professionista, lo studio associato di professionisti, la società di servizi, l associazione di professionisti il cui interesse è protetto dall Assicurazione. Assicurazione: il contratto di Assicurazione. Assicurazione a primo Rischio assoluto: forma di Assicurazione in base alla quale l Indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata indipendentemente dal valore totale del bene. Assicurazione a valore totale: forma di Assicurazione in base alla quale la somma assicurata deve corrispondere al valore totale complessivo delle Cose assicurate e che comporta, in caso di danno, l applicazione della proporzionale a carico dell Assicurato, così come previsto dall articolo 1907 del Codice civile, qualora risulti dalle stime che il valore a nuovo delle Cose, al momento del Sinistro, eccedeva del 10% la somma assicurata. La proporzionale verrà applicata per la sola eventuale eccedenza. Attrezzatura: complesso di attrezzi, macchine, impianti, congegni e simili - non compresi nella definizione di Strumenti professionali - necessari allo sviluppo dell attività professionale. Compagnia: è la società assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc - Rappresentanza generale per l Italia. Contenitore di sicurezza (cassaforte o armadio corazzato): mobile con pareti e battenti di spessore adeguato, costruito con materiali specifici di difesa e accorgimenti difensivi idonei a resistere ai tentativi di effrazione. Contraente: il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione nell interesse proprio e/o di altre persone. Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali. Dimora abituale: quella corrispondente alla residenza anagrafica dell Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, o quella in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell anno. Esplosione: deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione. Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: a) a contatto con l aria o con l acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall articolo 83 del Reggio decreto n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A. Fatturato: l ammontare del fatturato (al netto dell IVA e dei contributi previdenziali obbligatori) realizzato nel periodo al quale si riferisce la regolazione Premio, sia dallo studio associato che dai singoli professionisti assicurati. Franchigia: l importo prestabilito, in cifra fissa o in percentuale sulla somma assicurata, che, in caso di Sinistro, l Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l Indennizzo. Furto: sottrazione di cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri (art. 624 codice penale). Inabilità Temporanea totale al lavoro: la totale incapacità fisica di svolgere l attività professionale dichiarata a causa di un Infortunio o di una Malattia. Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare. Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 centigradi non provocano fiamma o reazione esotermica.il metodo di prova è quello adottato dal Centro studi esperienze del Ministero dell interno. Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia per danni direttamente subiti dall Assicurato. Infiammabili: sostanze e prodotti - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali - non classificabili Esplodenti che rispondono alle seguenti caratteristiche: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 centigradi; - sostanze e prodotti che, a contatto con l acqua o l aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l aria, spontaneamente si infiammano; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di Infiammabilità si determina in base alle norme previste dal decreto ministeriale 17 dicembre allegato V. Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. Malattia mentale: ogni patologia mentale e del comportamento (come per esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc) ricomprese nell'articolo V della decima revisione della Classificazione Internazionale della Malattie (ICD - 10 del OMS). Parti: i soggetti che stipulano il contratto assicurativo. Polizza: il documento che prova l Assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l Assicurazione. Rapina: sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri (art. 628 codice penale). Pagina 1 di 3

10 Ricovero: la degenza con pernottamento in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all erogazione dell assistenza ospedaliera. Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall Assicurato. Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro. Scippo: Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene. Scoppio/Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori e Tubazioni per eccesso o difetto di pressione. Gli effetti del gelo e del colpo di ariete non sono considerati Scoppio o Implosione. Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l Assicurazione. Limitatamente alla garanzia Responsabilità civile professionale, per Sinistro si intende la richiesta di Risarcimento di danni per i quali è prestata l Assicurazione. Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature. Strumenti professionali: sistemi elettronici di elaborazione dati, computer e apparecchiature relative; macchine elettromeccaniche ed elettroniche per uso ufficio, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici (esclusi telefoni cellulari); sistemi elettronici relativi al recupero e/o conversione di archivi cartacei e/o disegni, apparecchiature medico-sanitarie. Territorio italiano: quello della Repubblica italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino. Tetto: il complesso degli elementi, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. Tubazioni: insieme di tubi e/o condutture per il convogliamento e trasporto dell acqua. Vetro antisfondamento: manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 millimetri. Glossario giuridico (Assicurazione di tutela legale) Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l insorgenza. Assistenza stragiudiziale: è quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice o per evitarlo. Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto derivante dal fatto illecito: quello del derubato, dell ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l evento dannoso. Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l evento lesivo. Delitto doloso: è doloso, o secondo l intenzione, qualsiasi delitto all infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali. Delitto preterintenzionale: si ha delitto preterintenzionale, o oltre l intenzione, quando l evento dannoso risulta più grave di quello voluto. Fatto illecito: non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto dei singoli. Insorgenza (del Sinistro): coincide con il momento in cui inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Assicurazione di tutela legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della Polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l insorgenza è: - nell ipotesi di Procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il Reato; - nell ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento; - nell ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali (ai fini della garanzia esso deve collocarsi almeno 90 giorni dopo la stipula del contratto). Lesioni personali colpose (articolo 590 Codice penale): commette Reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona. Omicidio colposo (articolo 589 Codice penale): commette Reato di omicidio colposo chi, senza volontà ed intenzione, provoca la morte di una persona. Oneri fiscali (a carico dell Assicurato): spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.). 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11 Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del Reato ascritto. Per la garanzia di Polizza è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio), salvo quanto previsto per la garanzia aggiuntiva Procedimenti penali per delitti dolosi. Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa. Per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante. Sanzione amministrativa: misura che l ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E quindi solo impropriamente che le Sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell Autorità amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall Autorità giudiziaria. Spese di giustizia: sono le spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle. Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono. Vertenza contrattuale: controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni. Glossario (Garanzia assistenza) Assicurato: i titolari dello studio professionale ed i loro collaboratori. Decorrenza e durata: dalla data di decorrenza della Polizza e per tutta la durata della stessa. Infortunio: Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. In viaggio: qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell Assicurato nei limiti del territorio dei Paesi europei. Prestazioni: sono le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all Assicurato. Sinistro: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che determina la richiesta di assistenza dell Assicurato. Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. Piazza Trento, Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell anno, o entro i diversi limiti previsti dal contratto, e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Compagnia al contatto telefonico con l Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le Prestazioni di assistenza previste in Polizza. Studio: ufficio o studio professionale nel quale viene svolta l attività purché situato nel Territorio italiano. Data ultimo aggiornamento: 10 Dicembre 2012 Pagina 3 di 3

12 Condizioni di Assicurazione Condizioni generali Articolo 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile. Articolo 2 Pagamento del Premio L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell articolo 1901 del Codice civile. Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia. Articolo 3 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modificazioni dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Articolo 4 Variazione dell ubicazione e dell attività L Assicurazione vale esclusivamente per l attività e l ubicazione identificata in Polizza. In caso di mutamenti di ubicazione l Assicurazione rimane sospesa fino a quando il Contraente ne abbia dato avviso scritto alla Compagnia, fermo il disposto dell articolo 1898 del Codice civile in caso di aggravamento del Rischio. Articolo 5 Aggravamento del Rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi dell articolo 1898 del Codice civile. Articolo 6 Diminuzione del Rischio Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell articolo 1897 del Codice civile. La Compagnia rinuncia al diritto di recesso ivi contemplato. Articolo 7 Recesso in caso di Sinistro Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell Indennizzo, il Contraente e/o la Compagnia, possono recedere dall Assicurazione con preavviso di 30 giorni In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, quest ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di Rischio non corso. Articolo 8 Proroga dell Assicurazione e periodo di Assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Articolo 9 Oneri fiscali Gli Oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico del Contraente. Articolo 10 Altre assicurazioni Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio, ai sensi dell articolo1910 del Codice civile. Se il Contraente omette dolosamente di dare l avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l Indennizzo Articolo 11 Rinvio alle norme di legge Per quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge. Incendio Oggetto dell Assicurazione È assicurato l Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto dello Studio professionale indicato in Polizza, in conseguenza degli Eventi coperti. Fabbricato Per Fabbricato si intende: - locali di proprietà o in locazione all Assicurato, costituenti l intero Fabbricato o una sua porzione, esclusa l area, com- Pagina 1 di 20

13 prese opere di fondazione o interrate nonché la quota delle parti di Fabbricato costituente proprietà comune; - impianti: elettrici, telefonici, video-citofonici, televisivi, idrici, igienici, di riscaldamento (anche autonomo), di condizionamento d aria e di trasporto; ogni altro impianto od installazione (comprese insegne) considerati fissi per natura e destinazione; - recinzioni fisse e cancelli anche automatici; dipendenze, cantine, soffitte, box anche se in corpi separati purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza; - affreschi e statue non aventi valore artistico. Contenuto Per Contenuto si intende: - Strumenti professionali, Attrezzatura, mobilio ed arredamento in genere per lo Studio e tutto ciò che è relativo all attività che ivi si svolge, anche se di proprietà di terzi (comprese le insegne e gli impianti di allarme anche se all aperto nell area di pertinenza dello Studio), compresi: - addizioni e migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella voce Fabbricato ; - valori (denaro, titoli di credito e carte valori inerenti l attività) sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di 2.500,00 euro; - effetti personali dell Assicurato e dei suoi dipendenti; - quadri ed oggetti d arte di valore singolo non superiore a 5.000,00 euro. Sono comunque esclusi veicoli a motore, natanti e loro parti. Eventi coperti Incendio; fulmine, con esclusione dei danni ad apparecchi elettrici ed elettronici; Scoppio, Esplosione ed Implosione (esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi); azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati che si manifestassero negli impianti, motori, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici del Fabbricato e/o contenuto (esclusi gli Strumenti professionali), sino alla concorrenza di 2.500,00 euro per ogni anno assicurativo, con esclusione: - dei danni da manomissione, usura, corrosione, logorio, mancata o difettosa manutenzione; - dei primi 100,00 euro per Sinistro; caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o Cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi; onda sonica; rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni; urto di veicoli stradali, esclusi quelli dell Assicurato; fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici esistenti nel fabbricato, oppure sviluppatisi da eventi garantiti in Polizza che abbiano colpito anche Cose diverse da quelle assicurate; acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di Tubazioni, installate nel fabbricato indicato in Polizza, con esclusione: - dei danni causati da gelo, traboccamenti, rigurgito, rigurgito di fognature, rottura di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del Fabbricato; - delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; - dei primi 150,00 euro per Sinistro; guasti causati allo scopo di impedire o limitare i danni provocati dagli eventi assicurati. Altri eventi coperti (se non espressamente esclusi): atti vandalici e dolosi, verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipano agli atti suindicati (se superiori a 5 giorni, vengono indennizzati solo i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio). Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque indennizzabili i fatti causati da: - il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato; - qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente; - quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti. Sono esclusi i danni: - verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossessamento per ordine di qualsiasi autorità; - da Furto e Rapina, atti vandalici e dolosi a scopo di Furto, tentato Furto e/o Rapina; - relativi ai primi 250,00 euro per Sinistro. Per i danni ad insegne, vetri e cristalli, non viene applicata alcuna Franchigia e l Indennizzo viene riconosciuto fino alla concorrenza di 1.500,00 euro per Sinistro. In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sinistro, più del 70% della somma assicurata; sovraccarico di neve con un limite di ,00 euro per ogni anno assicurativo, ed applicazione di una Franchigia del 10% con il minimo di 500,00 euro per ogni Sinistro; uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d aria e Cose da essi trasportate, compresi i danni da bagnamento da essi direttamente provocati all interno dei locali ed al loro contenuto, avvenuti contestualmente all evento atmosferico stesso. Con esclusione: - dei danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; - dei danni ai collettori solari, tende e relativi sostegni, Cose mobili all aperto, Tettoie, serre e quanto in esse riposto, alle antenne e simili installazioni esterne; - dei danni provocati da accumulo esterno di acqua; - dei danni provocati dall acqua agli enti assicurati posti Pagina 2 di 20

14 in locali interrati e seminterrati collocati ad altezza inferiore a 12 centimetri dal suolo; - dei primi 250,00 euro per Sinistro. In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sinistro, più del 70% della somma assicurata; acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine. Ambito territoriale L Assicurazione prestata con la presente Polizza è operante per i danni accaduti esclusivamente nel Territorio italiano. Rischio locativo Se l Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione da Incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, fermo quanto previsto dall articolo 1907 del Codice civile. Ricorso terzi e/o locatari La Compagnia risponde, sino alla concorrenza del massimale convenuto e senza l applicazione dell articolo 1907 del Codice civile, delle somme che l Assicurato sia tenuto a versare per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi e/o locatari da Sinistro indennizzabile a termini degli Eventi coperti del presente capitolo. L Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L Assicurazione non comprende i danni: - a Cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi : - il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - quando l Assicurato non sia una persona fisica, le Società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell articolo 2359 del Codice civile, nonché gli amministratori delle medesime. L Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l articolo 1917 del Codice civile. Rottura lastre È assicurato l Indennizzo per le rotture di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza del fabbricato e/o delle parti di fabbricato di uso comune. Sono esclusi i danni: - verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai; - dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature; - provocati da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (salvo quanto previsto alla voce Altri eventi coperti ); - da Furto e tentato Furto. La suddetta garanzia si deve intendere operante solo se viene assicurata la partita Rischio locativo o la partita Fabbricato. Questa garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio assoluto sino alla concorrenza di 1.500,00 euro per Sinistro. Spese di demolizione e sgombero Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell Indennizzo liquidabile a termini di Polizza. Qualora l Indennizzo sia inferiore a 2.500,00 euro, il rimborso delle spese documentate verrà riconosciuto comunque sino a concorrenza di 250,00 euro, fermo quanto previsto alla voce Limite massimo di Indennizzo del capitolo In Caso di Sinistro Incendio/Furto. Spese di ricerca e ripristino Qualora sia assicurato il Fabbricato in caso di rottura che abbia provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative Tubazioni, si rimborsano le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura stessa nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate. Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione di: - Tubazioni interrate e quelle relative agli impianti di irrigazione esterne al fabbricato; - pannelli radianti. La presente garanzia è valida sino alla concorrenza di 1.500,00 euro per anno assicurativo e con deduzione dei primi 150,00 euro per Sinistro. Indennità aggiuntiva All Assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfettaria sino al 10% dell Indennizzo liquidato per le partite Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto con il massimo di ,00 euro per annualità assicurativa, fermo quanto previsto alla voce Limite massimo di Indennizzo del capitolo In Caso di Sinistro Incendio/Furto, per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate: - mancato godimento dei locali o perdita del canone di affitto; Pagina 3 di 20

15 - onorari a periti e/o consulenti; - oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; - ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento); - rimozione e ricollocamento del contenuto; - altri obblighi contrattualmente dell Assicurato. Anticipo indennizzi La Compagnia anticipa un importo pari al 50% del presumibile danno indennizzabile, purché: - l Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di Polizza; - l Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal Sinistro; - l Assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, che i danni non siano stati causati con dolo del Contraente o dell Assicurato stesso; - non ricorrano le condizioni previste dalla voce Esagerazione dolosa del danno di cui al capitolo In Caso di Sinistro Incendio/Furto; - il presumibile Indennizzo sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a ,00 euro; - non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno. Strumenti professionali ed attrezzature presso terzi e/o la propria abitazione La Compagnia risponde, purché il Sinistro sia indennizzabile a termini di Polizza, dei danni agli strumenti professionali ed attrezzature posti in deposito/lavorazione/ riparazione presso terzi nel Territorio italiano oppure nella propria abitazione (Dimora abituale), anche se il Fabbricato sia costruito e coperto con materiali combustibili. La presente garanzia è valida sino alla concorrenza di 5.000,00 euro per anno assicurativo e con deduzione dei primi 150,00 euro per Sinistro. Buona fede Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di mutamenti aggravanti il Rischio, non comportano decadenza del diritto all Indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Dolo e colpa grave I danni derivanti dagli Eventi coperti vengono indennizzati anche se causati: - da colpa grave del Contraente o dell Assicurato e/o dei loro familiari conviventi; - da colpa grave delle persone di cui il Contraente o l Assicurato deve rispondere; - da dolo dei dipendenti del Contraente e/o dell Assicurato. Rinuncia al diritto di surrogazione La Compagnia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione previsto dall articolo 1916 del Codice civile verso le persone delle quali l Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le società controllate, consociate e collegate purché l Assicurato non eserciti egli stesso l azione di regresso verso il responsabile medesimo. Forma di garanzia Le partite relative a Fabbricato, Contenuto e Rischio locativo possono essere assicurate nella forma a Valore totale o a Primo Rischio assoluto come evidenziato nella scheda di Polizza modello Valore a nuovo L Assicurazione è prestata per il Valore a nuovo. Per Valore a nuovo si intende: - per il Fabbricato o il Rischio locativo, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (esclusa l area); - per il Contenuto, il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove, uguali o, in mancanza, con Cose equivalenti per uso e qualità. Delimitazioni Caratteristiche del Fabbricato Le garanzie sono operative a condizione che il Fabbricato: - sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del Tetto combustibili. Nelle pareti esterne e nella copertura del Tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili; - sia adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali e nel rimanente terzo non vi sia presenza di depositi di Infiammabili, discoteche, night e simili; - relativamente al sovraccarico di neve la garanzia è operativa a condizione che il Fabbricato sia conforme alle vigenti norme relative al suddetto evento (Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 12 febbraio 1982 Gazzetta Ufficiale n. 56 del 26 febbraio 1982 e successive modifiche - nonché eventuali disposizioni locali). Esclusioni Sono esclusi i danni: - da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche; - da trasmutazione del nucleo dell atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - causati con dolo del Contraente o dell Assicurato; Pagina 4 di 20

16 - causati da gelo, colpo d ariete, umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana (salvo quanto previsto alla voce Eventi coperti del capitolo Oggetto dell Assicurazione, cedimenti del terreno, valanghe e slavine; - indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate, salvo quanto previsto alla voce Indennità aggiuntiva del capitolo Oggetto dell Assicurazione ; - di smarrimento, Furto o Rapina delle Cose assicurate, avvenute in occasione degli Eventi coperti. È fatto salvo quanto previsto alla Garanzia Aggiuntiva Elettronica. Leasing Limitatamente al Contenuto le garanzie non sono operative per gli enti detenuti in leasing, se non diversamente convenuto. Garanzia Aggiuntiva (valida solo se richiamata in Polizza e se indica la somma da assicurare) Elettronica- Rischio statico e impiego mobile (forma a valore totale) È assicurato l Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati dagli Eventi coperti sottoriportati agli Strumenti professionali posti nei locali dello Studio indicato in Polizza (Rischio statico) e, sino a concorrenza del 30% della somma assicurata, anche all esterno dei locali ed entro i confini del territorio dei Paesi europei durante lo svolgimento dell attività (impiego mobile) o presso la propria abitazione. Eventi coperti: - imperizia, negligenza, errata manipolazione; - corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arcovoltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica; - mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; - sabotaggio dei dipendenti; - traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, infiltrazione di acqua, rovesciamento di liquidi in genere; - alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio. Supporti di dati - Maggiori costi In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o nastri o dischi magnetici, la Compagnia corrisponde, sino alla concorrenza del 10%, della somma assicurata, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del Sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l utilizzo di un elaboratore equivalente. Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore, a cestinature per svista, a smagnetizzazione. Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.) Limitatamente agli elaboratori elettronici si precisa che sono compresi nella copertura i programmi operativi purché rientranti nella somma assicurata. Sono esclusi dalla copertura i programmi applicativi e/o personalizzati. Franchigia - Rischio statico: Rimangono a carico dell Assicurato i primi 250,00 euro per Sinistro. - Impiego mobile: Rimane a carico dell Assicurato il 10% dell importo di ogni Sinistro con il minimo di 250,00 euro. Esclusioni Sono esclusi i danni: - causati con dolo del Contraente o dell Assicurato; - da eventi previsti dai capitoli Incendio e Furto ; - derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere; - verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi; - per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati; - per mancata o inadeguata manutenzione; - a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce; - di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati. Furto Oggetto dell Assicurazione È assicurato l Indennizzo per la perdita del contenuto posto nei locali dello Studio professionale indicato in Polizza in conseguenza degli Eventi coperti. Contenuto Strumenti professionali, Attrezzatura, mobilio ed arredamento in genere per lo Studio e tutto quanto pertinente all attività che vi si svolge, anche se di proprietà di terzi, compresi: - impianti di protezione e di allarme, contenitori di sicurezza (escluso il loro contenuto); - tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d arte in genere e di antiquariato, soprammobili in argento, avorio, pietre pregiate (esclusi i preziosi), con un limite di Indennizzo per singolo oggetto di 5.000,00 euro; - valori inerenti l attività (denaro, carte valori, titoli di credito in genere) sino a concorrenza di 1.000,00 euro per Sinistro; - effetti personali dell Assicurato e dei suoi dipendenti (esclusi i preziosi e i valori). Pagina 5 di 20

17 Valori Denaro, carte valori e titoli di credito in genere inerenti all attività, preziosi lavorati o greggi, raccolte e collezioni e qualsiasi tagliando rappresentativo di un valore (es. ticket, schede telefoniche, buoni benzina, ecc.). L Assicurazione è operante a condizione che l autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sotto indicati, abbia violato i contenitori ove i Valori sono riposti mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili. Eventi coperti: Furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili, praticando un apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi. Le difese e i mezzi devono avere almeno le caratteristiche di cui alla voce Mezzi di chiusura del capitolo Delimitazioni ; Furto commesso in modo clandestino, purché l asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi; Furto commesso con scalata cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; Rapina avvenuta nei locali quand anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Relativamente ai Valori la garanzia è operante ovunque siano riposti nello Studio professionale indicato in Polizza e con l applicazione di una Franchigia del 10% per ogni Sinistro che rimane a carico dell Assicurato stesso, senza che questi possa farla assicurare da altri, pena la decadenza del diritto all Indennizzo. I Valori di proprietà dei dipendenti e Valori ed effetti personali di proprietà dei clienti, fornitori e visitatori, sono compresi in garanzia fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di 1.000,00 euro per Sinistro e senza applicazione di alcuna Franchigia; guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di Furto, tentato Furto, Rapina: - al Contenuto, sino alla concorrenza della somma assicurata; - ai locali ed ai relativi serramenti, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto senza applicazione dell eventuale Franchigia e fermo restando quanto previsto alla voce Limite massimo di Indennizzo di cui al capitolo In Caso di Sinistro Incendio/Furto. Sono inoltre compresi sino alla concorrenza dei limiti suddetti, i guasti cagionati dall intervento delle forze dell ordine in seguito a Furto, tentato Furto, Rapina; Furto commesso dagli addetti ai lavori di pulizia in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga, alla condizione che l Assicurato denunci l infedeltà del collaboratore all Autorità competente ed esibisca copia di tale denuncia vistata dall Autorità alla Compagnia. Ciò a parziale deroga delle Esclusioni più avanti riportate. Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza di 1.000,00 euro per Sinistro; Furto commesso: - quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le ore 24), le vetrine fisse e le portevetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette dal solo vetro fisso; - attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante; - con rottura dei vetri delle vetrine durante l orario di apertura al pubblico e presenza di addetti allo Studio professionale; Furto commesso dai dipendenti fuori dalle ore di lavoro, purché: - l autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza; - il Furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle in cui il dipendente adempie alle sue mansioni all interno dei locali stessi; Furto, Rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni, atti, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l Assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto; Furto con destrezza, commesso cioè con speciale abilità eludendo l attenzione del derubato, di tutto quanto pertinente all attività, compresi valori ed effetti personali di proprietà dell Assicurato, dei suoi dipendenti, clienti, fornitori o visitatori, avvenuto all interno dei locali dello Studio professionale, durante le ore di apertura al pubblico. La garanzia è valida purché l evento sia constatato nella stessa giornata e denunciato entro le 24 ore successive. Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza di 1.000,00 euro per ogni Sinistro; le spese documentate per l avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti gli enti assicurati, purchè le chiavi siano state sottratte all Assicurato a seguito di Sinistro Indennizzabile a termini di Polizza, con il limite massimo di 250 euro per singolo Sinistro. Ambito territoriale L Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel Territorio italiano. Strumenti professionali ed attrezzature presso terzi e/o la propria abitazione La Compagnia risponde, purché il Sinistro sia Indennizzabile a termini di Polizza, dei danni agli strumenti professionali ed attrezzature posti in deposito/lavorazione/riparazione presso terzi nel Territorio italiano oppure nella propria abitazione (Dimora abituale), purché il Fabbricato sia protetto come da caratteristiche evidenziate nel capitolo Delimitazioni alla voce Mezzi di chiusura. Pagina 6 di 20

18 La presente garanzia è valida sino alla concorrenza di 5.000,00 euro per anno assicurativo e con deduzione dei primi 150,00 euro per Sinistro. Indennità aggiuntiva La Compagnia riconosce all Assicurato una somma forfettaria sino al 10% dell Indennizzo liquidato a termini di Polizza, fermo quanto previsto alla voce Limite massimo di Indennizzo del capitolo In caso di Sinistro Incendio/Furto, per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate: - onorari del perito scelto all Assicurato in base a quanto previsto alla voce Procedura per la valutazione del danno del capitolo In caso di Sinistro Incendio/Furto; - costi sostenuti per la documentazione del danno; - potenziamento dei mezzi di chiusura e di protezione danneggiati; - altri obblighi contrattualmente incombenti all Assicurato. Forma di Assicurazione L Assicurazione viene prestata nella forma a Primo Rischio assoluto, cioè senza l applicazione della regola proporzionale di cui all articolo 1907 del Codice civile. Valore a nuovo L Assicurazione è prestata per il Valore a nuovo. Per Valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità. Delimitazioni Mezzi di chiusura La garanzia è operante a condizione che: le pareti ed i solai dei locali contenenti le Cose assicurate, confinanti con l esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura; i mezzi posti a chiusura ed a protezione (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, e quant altro di inerente) delle aperture dell ufficio o Studio professionale siano almeno quelli usualmente installati negli uffici o studi professionali privati. Nel caso le aperture dello Studio professionale siano poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo o superfici praticabili e lo Studio medesimo rimanga incustodito, il Furto avvenuto con introduzione del ladro mediante la rottura del solo vetro o cristallo (entrambi non antisfondamento) è comunque egualmente indennizzabile con la decurtazione del 25% (Franchigia a carico dell Assicurato). b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; c) agevolati dal Contraente e/o dall Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da: - persone che con il Contraente e/o l Assicurato occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti; - persone del fatto delle quali il Contraente e/o l Assicurato deve rispondere a termini di legge; - incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono; - persone legate al Contraente e/o all Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell articolo 649 del Codice penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell Assicurato, se questi è una società. È fatto salvo quanto previsto alla voce Eventi coperti relativamente al Furto commesso dai dipendenti; d) causati alle Cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi, provocati dall autore del Sinistro, anche se il Reato non è stato consumato; e) Furto avvenuto nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 giorni per i Valori, e per più di 45 giorni per il Contenuto. Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godimento od uso delle Cose assicurate o dei profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi. Riduzione - Reintegro della somma assicurata Qualora in caso di Sinistro l ammontare del danno sia superiore al 20% della somma assicurata, la somma assicurata stessa ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie. Resta però inteso che tale importo, a richiesta dell Assicurato e previa adesione della Compagnia, può essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente Premio dovuto. Esclusioni Sono esclusi dall Assicurazione i danni: a) a Cose all aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in luoghi diversi da quelli indicati in Polizza; Garanzia Aggiuntiva Portavalori e Strumenti professionali (valida solo se espressamente richiamata in Polizza ed indicata la somma assicurata) Pagina 7 di 20

19 Oggetto dell Assicurazione Sono assicurati i Valori e gli Strumenti professionali contro: il Furto avvenuto in seguito ad Infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto; il Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso od a portata di mano gli enti assicurati; il Furto strappando di mano o di dosso gli enti assicurati (Scippo); la Rapina; commessi sulla persona dell Assicurato o dei suoi familiari o dipendenti a libro paga mentre, nello svolgimento della loro attività professionale, detengano gli enti assicurati e avvenuti: - all esterno dei locali dello Studio professionale; - entro i confini del territorio dei Paesi europei. Tale garanzia è prestata con una Franchigia del 10% con il minimo di 250,00 euro per ogni Sinistro che rimane a carico dell Assicurato stesso, senza che questi possa farlo assicurare da altri, pena la decadenza del diritto all Indennizzo. Relativamente al trasporto dei valori sono condizioni essenziali per l efficacia della garanzia che la persona che effettua il trasporto abbia i seguenti requisiti: età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni; nessuna minorazione fisica (anche temporanea) che la renda inadatta all effettuazione del trasporto dei valori assicurati. L inesistenza di uno di tali requisiti comporta la perdita del diritto all Indennizzo. Impianto d allarme (installato da ditte registrate presso l Istituto per il marchio di qualità I.M.Q.) Il Contraente/Assicurato dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell efficacia del contratto: - che i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a norma del Comitato elettrotecnico italiano - CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l I.M.Q.; - che si impegna a mantenere in perfetta efficienza l impianto di allarme e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone; - che ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l I.M.Q., che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria; - che farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche, e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l efficienza dell impianto nel più breve tempo possibile. Qualora in caso di Sinistro risultasse che l impianto di allarme fosse inefficiente anche in modo parziale o non attivato, la Compagnia corrisponderà l 80% dell importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all Indennizzo, farlo assicurare da altri. Qualora in caso di Sinistro risultasse che l impianto d allarme non avesse le caratteristiche dichiarate (norme CEI o IMQ) detta Franchigia si intende aumentata al 30%. In caso di applicabilità di più Franchigie le percentuali delle medesime vengono unificate nella misura del 30%. Impianto d allarme (di diverso tipo) Il Contraente/Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell efficacia del contratto, che i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti dall impianto automatico di allarme antifurto. L Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone. Qualora in caso di Sinistro risultasse che l impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - o non attivato, la Compagnia corrisponderà l 80% dell importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all Indennizzo, farlo assicurare da altri. In caso di applicabilità di più Franchigie le percentuali delle medesime vengono unificate nella misura del 30%. Condizioni Particolari (valide solo se espressamente richiamate in Polizza) Incendio/Furto In Caso di Sinistro Obblighi In caso di Sinistro, il Contraente o l Assicurato deve: a) ottemperare al disposto dell articolo 1914 del Codice civile Obbligo di salvataggio ; b) denunciare il fatto all autorità giudiziaria - specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno - entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia entro i 3 giorni successivi; c) trasmettere alla Compagnia nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le Cose illese. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo, ai sensi dell articolo 1915 del Codice civile. Assicurazioni presso diversi Assicuratori Se sulle medesime Cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l Assicurato deve Pagina 8 di 20

20 dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l Indennizzo dovuto dall Assicuratore insolvente - superi l ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. Procedura per la valutazione del danno L ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle Parti b) tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà. Mandato dei periti I periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l Assicurato ha adempiuto agli Obblighi In Caso di Sinistro ; 3) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno del presente capitolo; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della voce Procedura per la valutazione del danno comma b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità. Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o capitolo di Polizza, secondo i seguenti criteri: Fabbricato Si stima: a) la spesa necessaria per l integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell area; b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante. L ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. Mobilio - Arredamento - Attrezzatura Si stima: a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico; b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante. L ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli Oneri fiscali deducibili. Supplemento di indennità Si determina il supplemento che aggiunto all ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per Fabbricato Mobilio - Arredamento Attrezzatura dà l ammontare del danno calcolato in base al Valore a nuovo. Esclusivamente per la forma a Valore totale tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il Valore a nuovo risulti: 1. superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente; 2. inferiore, ma superiore al valore al momento del Sinistro (articolo 1907 del Codice civile), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza Somma assicurata meno Valore al momento del Sinistro e la differenza Valore a nuovo meno Valore al momento del Sinistro; 3. uguale o inferiore al Valore al momento del Sinistro, non viene riconosciuto. Pagina 9 di 20

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