Roma, 25 luglio 12 SPETT.LE ISVAP ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO VIA DEL QUIRINALE, ROMA

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1 Roma, 25 luglio 12 SPETT.LE ISVAP ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO VIA DEL QUIRINALE, ROMA Lo scrivente Roberto Salvi, nella sua qualità di Presidente del Gruppo Agenti di Assicurazione Toro, PREMESSO - che in data 10 luglio 2012 è stato pubblicato il documento di consultazione n. 49/2012 avente ad oggetto lo schema di regolamento concernente la definizione dello standard di modalità operative per l applicazione delle disposizioni relative all obbligo di confronto R.C. auto; - che lo schema di Regolamento detto e la relativa relazione di presentazione- è attuativo dell articolo 34, comma 3-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, ed è volto a definire lo standard delle modalità operative per l applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 34; - che eventuali osservazioni e commenti possono essere inviati all Autorità sopra detta entro il 25 luglio 2012; TENUTO CONTO - del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni recante il Codice delle Assicurazioni Private; - del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 concernente gli obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti r.c. auto e la disciplina relativa all attestazione sullo stato di rischio; - del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell attività di 1

2 intermediazione assicurativa e riassicurativa; - del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti; - del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi; - della relazione di presentazione al documento per cui si interviene e, in particolare, dei punti riferiti a) all ambito di applicazione, b) ai soggetti destinatari dell informativa, c) alle ipotesi di stipula e di rinnovo del contratto di assicurazione, d) alle argomentazioni in ordine alla informativa personalizzata ovvero a quella standardizzata, e) agli strumenti da utilizzarsi ai fini dell adempimento corretto dell obbligo di preventivazione, f) alla dichiarazione di avvenuta consegna; CONSIDERATO - che la Categoria degli Intermediari ha già, a suo tempo, contestato l art. 34 del D.L. 1/2012 chiedendone l abrogazione in quanto, fra le altre motivazioni, configura obblighi operativamente molto complessi, onerosi ed in parte incompatibili con l attività di Intermediario soprattutto quando non plurimandatario; che appare estremamente difficile realizzare uno schema di Regolamento di una legge tecnicamente incoerente ed inefficace anche rispetto all obiettivo del Governo di ridurre i premi della RC auto per i consumatori. E presumibile, infatti, che i maggiori costi generati dalle complesse ed onerose attività richieste potranno ricadere sui consumatori con erogazione di servizio meno efficiente e senza escludere, a causa dei maggiori costi, la necessità per le Agenzie di ridurre il personale con ovvi negativi riflessi sul contesto generale (servizio al Cliente e livelli occupazionali); 2

3 - che la ratio della legge intende tutelare il cliente debole, il consumatore, poiché le Persone Giuridiche hanno ampie autonome possibilità di comparazione delle offerte; - che è necessario regolamentare anche il caso di Cliente che rifiuti di certificare di aver ricevuto la comparazione dei preventivi o addirittura rifiuti l offerta del servizio stesso (nella pratica non è raro che gli assicurandi, anche per motivi di tempo, rifiutino procedure lunghe e burocratiche); - che sembrerebbe demandato all Autorità di indicare metodi e non strumenti operativi e che gli attuali identificati strumenti (Tuopreventivatore e altri sistemi disponibili su Internet) non sono adeguati ai requisiti della norma che prevede comparazioni anche di tipo contrattuale. Detti strumenti, infatti, non sono in grado di sostenere oltretutto un uso contemporaneo di un elevatissimo numero di contatti: non sono pensati e realizzati per un uso professionale e le risposte arrivano in tempi lunghi. La predisposizione di idonei strumenti prevede tempi molto più lunghi della prevista entrata in vigore della norma; - che il Regolamento così proposto determina una incomprensibile differenziazione tra gli Intermediari e la vendita diretta (via cavo o via Internet) che eluderebbe nei fatti i diritti del consumatore; - che una corretta opera informativa nella pratica quotidiana dell attività degli intermediari non può esaurirsi con la semplice consultazione di un preventivatore ma prevede necessariamente un illustrazione e una spiegazione orale delle diverse caratteristiche dei contratti; ciò tutto premesso e considerato e tenuta parimenti in conto tutta la vigente disciplina del settore, chi scrive si permette proporre all intestata Autorità di Vigilanza le seguenti modifiche al testo dello schema di regolamento richiamato in premessa e in pubblica consultazione. 1) In punto soggetti destinatari dell informativa (art. 3) Piaccia all Autorità di Vigilanza sostituire al comma 1 Le persone fisiche o giuridiche con le persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla loro attività professionale o imprenditoriale. 3

4 Un tanto al fine di non estendere la disciplina in parola a tutti i contraenti ma di circoscriverla alla categoria del c.d. consumatore, così come definita dal Codice del Consumo. E infatti a tutela e a garanzia del contraente più debole (il consumatore appunto) che la norma di Legge deve intendersi dettata. 2) In punto informativa al cliente sulla tariffa e sulle condizioni contrattuali (art. 6) Piaccia all Autorità di Vigilanza: a) regolamentare l obbligo della comparazione dei preventivi concertandolo con l espressa richiesta del cliente e per questo inserire al comma 1 (o dove lo riterrà l Autorità di Vigilanza) l inciso: a fronte della richiesta del cliente ; b) specificare, ulteriormente, che le informazioni di cui al comma 1 sub a) e b) possano essere fornite al cliente oralmente; aggiungasi per questo al comma 1 oralmente dopo forniscono al cliente. Un tanto non solo risulta conforme al dettato della norma di cui all art. 34, comma 1 (che non prevede la consegna di documenti bensì prescrive in capo agli intermediari l obbligo di informare il cliente ), ma, ulteriormente, darebbe pratica ed immediata applicazione all obbligo de quo in conformità a quanto già accade in diversi ambiti del diritto vigente. Si pensi, in tal senso, all informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 che espressamente prevede: L interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto. Ancora, vedasi sul punto le informative cui sono tenuti i professionisti tutti nei confronti dei clienti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli avvocati e i medici) che prevedono sì l obbligo di informativa precontrattuale, tuttavia oralmente resa. Chi scrive si permette ulteriormente osservare che la modalità orale predetta non solo si inserisce 4

5 all interno di una diffusa abitudine normativa, ma darebbe anche concretezza ad una più efficace ed efficiente applicazione della volontà del Legislatore di informativa al cliente. Si pensi, infatti, che è consuetudine propria del settore assicurativo quella di confrontarsi con il contraente per raccogliere da questi le informazioni necessarie al fine di collocare il contratto più adeguato. E quindi dal confronto dialettico che nasce e si forma il convincimento consapevole dell assicurando di scegliere un contratto piuttosto che un altro. c) precisare, quindi, al comma 3 che la richiesta di comparazione del cliente e l informativa resa oralmente ovvero la dichiarazione di non voler ricevere la comparazione detta devono risultare da apposita dichiarazione scritta. 3) In punto entrata in vigore (art. 9) Piaccia all Autorità di Vigilanza disciplinare l entrata in vigore delle disposizioni in tema con gradualità e comunque concedendo congrui termini affinché gli intermediari possano prepararsi al fine di puntualmente adempiere l obbligo in parola. Si confida nell accoglimento delle formulate domande. Con ossequio. IL PRESIDENTE Roberto Salvi 5

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