REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

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1 Sent.517/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza del 14 giugno 2013, con l assistenza del segretario d udienza sig. ra Domenica LAGANA, esaminati gli atti ed i documenti di causa, uditi l avv. Alessandro Ciammaruconi, su delega dell avv. Bonanni, per la parte ricorrente, l avv. Paola Massafra per l INPS ex gestione INPDAP resistente nonché la dott.ssa Alessia Pinzello per l INAIL, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio pensionistico iscritto al n /pc del registro di Segreteria promosso dal sig. Mario DOMINIJANNI, rappresentato e difeso dall avv. Ezio BONANNI, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, via Crescenzio n. 2 sc. B AVVERSO Il mancato riconoscimento di benefici pensionistici per esposizione ad amianto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. DOMINIJANNI, ex dipendente di Poste Italiane s.p.a. (già Ministero delle Poste), ha proposto ricorso a questa Corte per sentir affermare il suo diritto all attribuzione, sul trattamento di quiescenza, dei benefici previsti dalla legge n. 257/92 e successive modificazioni, in ragione della ultradecennale esposizione all amianto avendo prestato servizio, in più riprese, presso Poste

2 Italiane, già Ministero delle Poste in Roma Eur, viale Europa n. 172, dal al 1992 quale perito coordinatore presso la Centrale Telex di Roma. Riferisce, altresì, di aver richiesto, nei termini di cui al D.M. del del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il rilascio della certificazione prevista dalla normativa di settore all INAIL ma che a tale istanza non aveva fatto seguito alcunché, al pari di quella inoltrata all IPOST. Assume il ricorrente di essere stato sottoposto, nell ambiente di lavoro, a prolungato contatto con materiali e polveri di amianto, come deducibile da ampia documentazione che, in copia fotostatica, ha allegato al proprio ricorso. In particolare copia di verbale di contravvenzione e diffida dell ASL Roma 7 rivolta al Ministero per violazione delle norme di cui al d.p.r. n. 303/56, per insufficiente ricambio di aria e inidoneità di apparecchiature atte a mantenere la temperatura dei locali in limiti accettabili Chiede, pertanto, il riconoscimento del beneficio pensionistico e, in via istruttoria, che sia ordinata, ex art. 210 c.p.c., l esibizione di documenti a vari Enti e Comandi e CTU. L INPS si è costituito con memoria depositata il , nella quale contesta l assunto attoreo circa la prolungata esposizione all amianto e chiede il rigetto del ricorso. All udienza del 9 maggio 2012 questo Giudice Unico ha emesso ordinanza n. 311/2012 con la quale è stato richiesto all INAIL di depositare l eventuale certificazione rilasciata sulla domanda dell interessato e all udienza del 22 marzo 2013, constatato che tale Istituto non aveva dato alcun riscontro, è stata disposta, con ordinanza n. 109/2013 la comparizione personale del legale rappresentante dell INAIL o suo delegato per l odierno dibattimento. La difesa del ricorrente, con memoria depositata il ha insistito per l accoglimento del ricorso.

3 All udienza l avv. Ciammaruconi, nel richiamare tutto quanto dedotto nelle memorie depositate, ha insistito per l accoglimento del ricorso o, in subordine, per l espletamento di Consulenza d Ufficio. L INPS, rappresentato dall avv. Massafra, nel richiamare quanto dedotto in memoria, si è opposta alla chiesta Consulenza e ha concluso per il rigetto del ricorso. La dott.ssa Pinzello, rappresentante dell INAIL, ha depositato copia della dichiarazione negativa inviata all interessato in data per mancata presentazione di valido curriculum professionale e, conseguentemente, mancata prova all esposizione ultradecennale all amianto. MOTIVI DELLA DECISIONE Il petitum sostanziale della pretesa attrice posta all odierna cognizione è il riconoscimento dei benefici previsti dall art. 13, comma 8 della legge n. 257/92 in ragione dell asserita esposizione ultradecennale a polveri di amianto. L INAIL, istituto che provvede a rilasciare la prescritta certificazione assume, in ottemperanza a quanto ordinatole con provvedimento n. 109/2013, che l interessato non ha allegato alla domanda presentata in via amministrativa il curriculum fornito dal datore di lavoro e redatto nei modi di legge, con indicazione delle mansioni espletate e dei reparti presso i quali il servizio è stato svolto. Si tratta, come è evidente, di una ipotesi diversa da quella in cui la pretesa all accertamento giudiziale del diritto ai benefici di cui al art.13 citato sia avanzata in mancanza della certificazione dell INAIL oppure quando l Istituto abbia formulato un accertamento negativo caso nel quale ben può il giudice procedere ad autonomo accertamento-. Nella presente fattispecie, si è, quindi, di fronte ad un diniego dell INAIL che non trova la sua motivazione in un giudizio di accertamento negativo sulla esposizione all amianto bensì sulla

4 mancanza di idonea documentazione probatoria, il cui deposito, si badi bene, è obbligatorio per legge a corredo della domanda, della quale costituisce condizione di ammissibilità. In tale fattispecie non può, da parte ricorrente, gravarsi questo giudice dell onere di procedere all accertamento della soglia di esposizione all amianto del ricorrente, e questo perchè se è vero che l eventuale giudizio negativo dell INAIL sul punto della esposizione all amianto non è insindacabile (con facoltà del giudice di accertarlo autonomamente con i consueti mezzi istruttori) è altrettanto vero che rimane necessario che sulla domanda del ricorrente un accertamento tecnico dell INAIL vi sia stato, e cioè che l ente deputato per legge a pronunziarsi sulla domanda di accertamento della soglia di esposizione all amianto abbia, come per legge, potuto esprimere il suo giudizio (ovvero che sussista un illegittimo diniego di risposta). L accertamento giudiziale nei casi in cui ciò non è avvenuto ( come quando sia mancata la domanda all INAIL o, il che è lo stesso, quando sulla domanda l INAIL non si sia potuto pronunziare perché la domanda non è stata presentata tempestivamente o con tutta la prescritta documentazione, appare precluso in quanto si chiede al giudicante di effettuare un accertamento per saltum. Non solo, quindi con una palese pretermissione di funzioni previste dalla legge in capo all INAIL, ma soprattutto con elusione delle norme di legge che hanno prescritto preclusioni e decadenze operanti sul procedimento di accertamento (prima tra tutte quella derivante dalla previsione del termine decadenziale per la presentazione della domanda all INAIL). Ma anche a parte tale assorbente considerazione, operante in via pregiudiziale e comportante l inammissibilità della domanda, nel merito osserva il giudice che non risulta, neanche in questa sede, depositato alcun curriculum lavorativo (ma solo tre dichiarazioni di funzioni espletate senza alcun riferimento a specifici rischi morbigeni) con la specifica descrizione delle mansioni e delle attività svolte.

5 Peraltro, anche in base alle sole dichiarazioni di parte ricorrente, si evince che ella ha svolto sempre mansioni di carattere di coordinamento dirigenziale e che in nessuno dei suddetti periodi egli è stato esposto in modo diretto ed abituale a nessuna delle mansioni indicate dall art.47 della legge n.269/2003. La stessa pretesa del resto si basa sulla affermazione che in detti periodi e mansioni egli è stato esposto all amianto in maniera indiretta, per via della dispersione in polvere proveniente dagli ambienti delle strutture degli uffici e dalla possibile avvenuta bonifica degli stessi. La esposizione indiretta all amianto costituisce invece fatto che è rilevante solo se ha comportato una esposizione in una concentrazione significativa (e cioè superiore alla soglia minima indicata nella legislazione di settore: valori di rischio superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del d.lgs n. 277, valori di esposizione pari o superiori a quelli che la legge n. 257/92 considera a rischio: così Cass. n. 7048/2002), e pertanto in connessione con fatti diversi dalla mera presenza del dipendente in ambienti di lavoro nei quali egli presume siano presenti o siano state presenti polveri disperse di amianto, fatti non provati compiutamente dal ricorrente. A tale fine non sono utili e congruenti i vari documenti presentati dal ricorrente che riportano un onere di adeguamento impianti per difformità dai parametri legali in materia di circolazione aria o altro. In buona sostanza manca, agli atti del giudizio, completamente un esauriente indicazione specifica di tali fatti da parte del ricorrente e, soprattutto, il superamento di specifici limiti di soglia, indicati dal Legislatore (v. D. Lgs. n. 277/91 e succ. modifiche) Secondo l univoca giurisprudenza di questa Corte, in applicazione delle regole generali, il soggetto che propone la domanda diretta al conseguimento del beneficio ha l onere di provare la specifica lavorazione praticata e l ambiente in cui ha svolto per più di dieci anni (inclusi in essi i periodi di assenza dal lavoro per ferie, riposi e festività) tale lavorazione, nonché la

6 dimostrazione che in tale ambiente erano presenti polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto decreto n. 277 del 1991 (vedi, per tutte, Cass. n /2005) (Cass. civ. sez. Lav. n /2007). Nulla di tutto questo risulta prodotto da parte ricorrente ma solo studi e ricerche scientifiche sulla (indiscussa) dannosità dell amianto. Pertanto, la domanda si dimostra anche infondata nel merito per un insanabile carenza probatoria che non può essere surrogata chiedendo a questo Giudice di compiere accertamenti istruttori senza che parte ricorrente abbia ritenuto di dotare la propria domanda con una prova sufficiente o con un principio di prova. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Vi sono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di giudizio. P.Q.M. Il Giudice Unico delle Pensioni della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, definitivamente pronunciando, RESPINGE il ricorso n /PC del registro di Segreteria proposto dal sig. Mario DOMINIJANNI. Spese compensate. Così deciso in Roma nell udienza del 14 giugno 2013, nella quale è stata data lettura del dispositivo. IL GIUDICE f.to dott. Luigi IMPECIATI Depositata in Segreteria il 4 luglio 2013

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