Gianluigi Discalzi ASPETTI LEGISLATIVI. G. Discalzi - Legislazione Amianto

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1 Gianluigi Discalzi ASPETTI LEGISLATIVI

2 AMIANTO

3 Restrizioni e divieti d impiego Le prime norme che limitano l uso dell amianto nascono in sede comunitaria nel 1976, ma da quale situazione si arrivava?

4 Ministero dell Interno Direzione generale dei servizi an4ncendi Circolari n. 91 del 14/9/61 e n /6/64 Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbrica4 a strueura in acciaio des4na4 ad uso civile. Ministero dell Interno Direzione generale dei servizi an4ncendi Circolare n. 68 del 25/11/69 Norme di sicurezza per impian4 termici a gas di rete. Ministero dell Interno Direzione generale della protezione civile e dei servizi an4ncendi. Servizio tecnico centrale. IspeEorato prevenzione incendi Circolare n. 16 del 16/6/80 Modifiche e chiarimen4 alla Circolare Ministeriale n. 16 del 15 febbraio 1951 contenente Norme di sicurezza per la costruzione, l esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi ed altri locali di spe7acolo in genere e successive modificazioni. Ministero dell Interno Decreto 6/7/83 Norme sul comportamento al fuoco delle strueure e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico speeacolo in genere. Ministero dell Interno Direzione generale della protezione civile e dei servizi an4ncendi. Servizio tecnico centrale. IspeEorato Prevenzione incendi. LeEera circolare n. 3355/4183 del 6/3/75 Impian4 di cucine e di lavaggio- stoviglie funzionan4 a gas metano o a gpl a servizio di ristoran4, mense collesve, alberghi, ospedali e simili.

5 Direttiva 83/478 (V mod.) Direttiva 85/610 (VII mod.) DPR 1988/215 Direttiva 91/659 (I ATP) Direttiva 99/77 (VI ATP) DM 14/12/04

6 L'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e dei prodotti che contengono tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati. L'immissione sul mercato e l'uso di prodotti contenenti questa fibra è vietato per: a) giocattoli; b) materiali o preparato destinati ad essere applicati a spruzzo; c) prodotti finiti sotto forma di polvere, venduti al dettaglio al pubblico; d) articoli per fumatori, quali pipe per tabacco e portasigari; e) vagli catalitici e dispositivi di isolamento da incorporare in apparecchi di riscaldamento catalitici che utilizzano gas liquefatto; f) pitture e vernici; g) filtri per liquidi. In via di deroga, questo divieto non si applica ai filtri per uso medicale fino al 31 dicembre 1994; h) materiale per superfici stradali dove il tenore di fibre è superiore al 2 %; i) malte, rivestimenti di protezione, materiali di riempimento, materiali per intonaci, mastici e materiale per giunzione, colle, polveri e materiali decorativi per la finitura; j) materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità (densità inferiore a 1 g/cm3); k) filtri d'aria e filtri per trasporto, distribuzione e utilizzazione di gas naturale e gas di città; i) sottostrati per rivestimenti murali e pavimenti in plastica; m) tessili finiti nella forma destinata alla fornitura all'utilizzatore finale tranne se trattati per evitare il rilascio di fibre. n) coperture in asfalto.

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8 Legge 27 marzo 1992, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (G.U. Serie Generale, n. 87 del 13 aprile 1992) Articolo 1, comma 2 Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e g) della tabella allegata alla presente legge, salvo i diversi termini previsti per la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella.

9 Tabella di cui all art. 1, comma 2 a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge); b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge); c) guarnizioni di a:rito per veicoli a motore, macchine e impian< industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge); d) guarnizioni di a:rito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impian< industriali con par<colari cara:eris<che tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge); e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio <po (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge); f) giun< pia= sta<ci e guarnizioni dinamiche per elemen< so:opos< a for< sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge); g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge); h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge); i) diaframmi per processi di ele:rolisi (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge).

10 La Legge 257/92 non limita la sua azione alla sola messa al bando dell amianto, ma affronta anche le complesse problematiche ad esso collegate: - la tutela contrattuale dei lavoratori, - i limiti ed il controllo delle emissioni, - l imballaggio, l etichettatura e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto. Per esse indica norme di riferimento già in vigore, introducendo a volte in queste ultime adeguate modifiche. La legge contiene forme di tutela sia verso i lavoratori che verso le imprese di produzione penalizzate dalla dismissione dell amianto. La legge 257/92 rimanda alla successiva emanazione di una lunga serie di dispositivi di attuazione rappresentati da: - norme nazionali di coordinamento o di indirizzo; - disciplinari tecnici; - norme regionali sottoforma di piani operativi per l attuazione concreta degli interventi conoscitivi e di controllo.

11 BENEFICI PREVIDENZIALI PER ESPOSIZIONE ALL AMIANTO Consistevano inizialmente: - per coloro che abbiano contratto malattie professionali a causa dell esposizione all amianto documentate dall INAIL, nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 del numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per i quali sia provata l esposizione a tale sostanza; - per gli altri lavoratori, nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 dei periodi lavorativi di esposizione all amianto, se superiori ai 10 anni, soggetti alla assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall esposizione all amianto gestita dall INAIL. Successivamente, la legge n. 271 del 1993 ha esteso i benefici a tutti i lavoratori esposti all amianto e soggetti all assicurazione INAIL.

12 BENEFICI PREVIDENZIALI PER ESPOSIZIONE ALL AMIANTO Ulteriori interventi normativi hanno esteso i benefici previdenziali anche a lavoratori con periodi di esposizione in attività non soggette alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. In questo caso il coefficiente di moltiplicazione dei periodi contributivi è pari all 1,25 ed è utile solo ai fini dell importo della pensione e non ai fini del raggiungimento della anzianità pensionabile.

13 BENEFICI PREVIDENZIALI PER ESPOSIZIONE ALL AMIANTO La certificazione dei periodi di esposizione è stata demandata all INAIL; l accertamento dell esposizione all amianto viene svolto dalle Consulenze Tecniche Accertamento Rischi e Prevenzione Regionali (Con.T.A.R.P.) dell INAIL. Per l acquisizione del beneficio previdenziale, è richiesta, l esposizione all amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 ff/litro (0,1 ff/cc) come valore medio su otto ore al giorno. Con riferimento ad alcune specifiche realtà aziendali, negli anni , il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ha emesso atti di indirizzo nei quali sono contenuti elementi utili ai fini della certificazione dell avvenuta esposizione ad amianto.

14 ma l 8 novembre 1991 viene promulgato il DPR 435, Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, che, nel titolo III Protezione contro gli incendi L art. 91, per le navi di stazza lorda superiore alle 5000 t, è prevista la Stazione antincendio, che deve essere dotata di 2 coperte di amianto Il DPR 435/91 è tuttora in vigore!

15 Tutela dei lavoratori Igiene del Lavoro Anche in questo caso le prime norme specifiche destinate alla tutela della salute dei lavoratori relativamente all esposizione professionale ad amianto nascono in sede comunitaria nel 1983

16 Modificata dalle Direttive Recepita dal

17 Si applica a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dall amianto o dai materiali contenenti amianto Impone al datore di lavoro la valutazione del rischio, l informazione dei lavoratori, l adozione di misure tecniche, organizzative, procedurali ed igieniche al fine di ridurre il rischio Impone il controllo periodico dell esposizione e fissa i valori limiti di esposizione (0,6 ff/cc per il crisotilo, 0,2 ff/cc per le altre fibre) Ribadisce l obbligo della sorveglianza sanitaria ( fermo restando quanto già previsto dal DPR 1124/65 integrato dal DM 21/1/87 ) Fornisce indicazioni sulla modalità di esecuzione dei lavori di demolizione e di rimozione Prescrive l istituzione di un registro in cui inscrivere i lavoratori esposti e di un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesoteliomi asbesto correlati

18 Inserisce il Capo III del DLgs 277/91 nel contesto del DLgs 626/94 (Titolo VI bis) Abroga il DLgs 277/91 per quanto concerne l amianto Riduce il VLE a 0,1 ff/cc

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20 Art Valutazione del rischio Art Notifica Art Misure di prevenzione e protezione Art Misure igieniche Art Controllo dell esposizione Art Valore limite Art Operazioni lavorative particolari Art Lavori di demolizione o rimozione dell amianto Art Informazione dei lavoratori Art Formazione dei lavoratori Art. 259 Sorveglianza sanitaria Art. 260 Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio Art. 261 Mesoteliomi

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24 Tutela dei lavoratori Tutela assicurativa Nasce nel 1943, con la Legge 455 che estende l assicurazione obbligatoria per le malattie professionali alla silicosi ed all asbestosi, sempre che esse siano contratte nell esercizio ed a causa delle lavorazioni elencate nella tabella annessa, ovvero Estrazione e successive lavorazioni dell'amianto nelle miniere; lavori nelle manifatture e lavori che comportano impiego ed applicazione di amianto e di materiali che lo contengono o che comunque espongano ad inalazione di polvere di amianto La Legge 455/43 dà una definizione legale di asbestosi, ovvero Per asbestosi deve intendersi una fibrosi polmonare che, provocata da inalazione di polvere d amianto, si presenta particolarmente con presenza negli alveoli, nei bronchioli e nel connettivo interstiziale di corpuscoli dell asbestosi con tracheo-bronchite ed enfisema, ed all esame radiologico con velatura del campo polmonare o con striature od intrecci reticolari più o meno intensi, maggiormente diffusi alle basi

25 Tutela dei lavoratori Tutela assicurativa La Legge 455/43 Stabilisce la sorveglianza sanitaria, che prevede - visite preassuntive/preventive - visite periodiche a cadenza annuale - la possibilità per il lavoratore di fare opposizione al giudizio di idoneità richiedendo una visita collegiale - la non idoneità per il lavoratore che rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sanitari Prevede che le prestazioni assicurative siano dovute nei casi di morte o quando la patologia abbia determinato una inabilità permanente al lavoro superiore al 20% Istituisce la rendita di passaggio quando il lavoratore abbandoni per ragioni profilattiche la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia Prevede un premio supplementare per l assicurazione contro silicosi ed asbestosi

26 Tutela dei lavoratori Tutela assicurativa La Legge 455/43 Viene modificata una prima volta dal DPR 648/56 Ottiene il Regolamento attuativo con il DPR 1169/60 ( La visita medica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 20 marzo 1956, n. 648, comprende, oltre l'esame clinico, anche una radiografia del torace comprendente l'intero ambito polmonare. L'Ispettorato del lavoro può autorizzare a sostituire la radiografia del torace con l'esame schermografico, purché lo schermogramma non abbia formato inferiore a mm 70 x 70 ) Viene modificata una seconda volta con la Legge 51/61 Confluisce nel TU delle Disposizioni per l Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, DPR 1124/65, Capo VIII, Disposizioni speciali per la silicosi e l asbestosi

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28 Il Capo VIII, Disposizioni speciali per la silicosi e l asbestosi, del DPR 1124/65 È stato modificato dalla Legge 780/85, in particolare per quanto riguarda L art. 144, che nella nuova formulazione cancella la definizione legale di asbestosi ( Nell'assicurazione obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del presente decreto è compresa l'asbestosi, contratta nell'esercizio dei lavori specificati nella tabella, allegato n. 8 ) L art. 145, che nella nuova formulazione allarga le prestazioni assicurative ( Le prestazioni assicurative sono dovute: a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi - con le loro conseguenze dirette - da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al 20 per cento; b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procederà alla valutazione globale del danno. Le prestazioni di cui alla lettera b) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio )

29 Decreto 21 gennaio 1987 MINISTERO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE Norme Tecniche per l esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi Nelle visite mediche periodiche per le lavorazioni che espongono al rischio di asbestosi di cui all'art. 157 del testo unico,gli accertamenti radiologici previsti dal successivo art. 160, sono sostituiti dalla ricerca di almeno tre dei seguenti indicatori, a scelta, a seconda della prevalenza delle fibre lunghe o corte disperse nell'aria ed inalate: 1) corpuscoli dell'asbesto nell'espettorato 2) siderociti nell'espettorato 3) rantolini crepitanti basilari molto fini e persistenti nel tempo 4) insufficienza ventilatoria restrittiva 5) compromissione della diffusione alveolo - capillare dei gas

30 Le Tabelle delle malattie professionali indennizzate dall INAIL (DPR 1124/65 - Art. 3, Allegato 8) Nella Tabella allegata al testo originale non sono comprese le malattie da amianto in quanto l asbestosi è considerata (con la silicosi) nello specifico Capo VIII Non sono prese in considerazione altre patologie al di fuori dell asbestosi Anche nella revisione della Tabella effettuata dal DPR 482/75 non compaiono patologie da amianto

31 Le Tabelle delle malattie professionali indennizzate dall INAIL (DPR 1124/65 - Art. 3, Allegato 8) Nella revisione della Tabella effettuata dal DPR 336/94 sono inserite le Malattie neoplastiche causate dall asbesto: mesotelioma pleurico, pericardico, peritoneale; carcinoma del polmone Nella revisione della Tabella effettuata dal DM 9/4/08 comprese Placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda; mesotelioma pleurico, pericardico, peritoneale, della tunica vaginale del testicolo; carcinoma del polmone

32 Il DPR 1124/65, all art. 139, prevede l obbligo per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, della denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità

33 Il primo elenco delle malattie professionali da denunciare obbligatoriamente ai sensi dell art. 139 del DPR 1124/65 venne pubblicato con il DM 173/73 Asbestosi, associata o meno alla tubercolosi polmonare o a un cancro del polmone

34 DM 27/4/04 Lista I, Gruppo 4 (mala=e dell apparato respiratorio non comprese in altre voci), Voce 2 Lista I, Gruppo 6 (tumori professionali), Voce 3 Lista II, Gruppo 6 (tumori professionali), Voce 3 Lista III, Gruppo 6 (tumori professionali), Voce 3

35 DM 14/1/08 DM 11/12/09 Lista I, Gruppo 4 (mala=e dell apparato respiratorio non comprese in altre voci), Voce 2 Lista I, Gruppo 6 (tumori professionali), Voce 3 Lista II, Gruppo 6 (tumori professionali), Voce 3 Lista III, Gruppo 6 (tumori professionali), Voce 3

36 Morale della favola Tutti (Datori di lavoro, Medici) dovevano sapere prima ma non il Legislatore

37 Grazie per l attenzione

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