Comune di Farra di Soligo Regione del Veneto Provincia di Treviso PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI

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1 Comune di Farra di Soligo Regione del Veneto Provincia di Treviso PIANO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI Marzo 2014 comunale

2 1 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI... 3 Articolo 1 Ambito e scopo del regolamento... 3 CAPO II DEFINIZIONI... 3 Articolo 2 Mezzi pubblicitari... 3 Articolo 3 Insegne di esercizio... 3 Articolo 4 Preinsegne... 4 Articolo 5 Cartello pubblicitario... 4 Articolo 6 Manifesto... 4 Articolo 7 Striscione, stendardo e locandina... 4 Articolo 8 Segno orizzontale reclamistico... 5 Articolo 9 Impianto di pubblicità o propaganda... 5 Articolo 10 Impianto pubblicitario di servizio... 6 Articolo 11 Sorgente luminosa... 6 Articolo 12 Pertinenze delle strade... 7 Articolo 13 Aree di pertinenza delle attività... 7 Articolo 14 Classificazione delle strade... 7 CAPO III - DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E IMPIANTI DI PROPAGANDA - NORME COMUNI... 7 Articolo 15 Disposizioni di carattere generale... 7 Articolo 16 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi... 9 Articolo 17 Dimensioni dei mezzi pubblicitari Articolo 18 Altezza dal suolo delle insegne e dei mezzi pubblicitari Articolo 19 Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza Articolo 20 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio CAPO IV - CARATTERISTICHE PARTICOLARI Articolo 21 Caratteristiche particolari delle preinsegne Articolo 22 Caratteristiche particolari Impianti fissi per le affissioni Articolo 23 Cartelli pubblicitari temporanei Articolo 24 Pubblicità con e sui veicoli Articolo 25 Pubblicità fonica CAPO V - COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE Articolo 26 Zone tutelate... 16

3 2 CAPO VI - PROCEDURA PER L INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI Articolo 27 Titoli autorizzativi Articolo 28 Presentazione dei titoli autorizzativi Articolo 29 Durata e rinnovo dell'autorizzazione Articolo 30 Variazione del messaggio pubblicitario Articolo 31 Tempi di installazione dell'impianto Articolo 32 Strutture pubblicitarie Articolo 33 Obblighi del titolare dell autorizzazione Articolo 34 Rimozione, del mezzo pubblicitario CAPO VII - PROCEDURA PER L INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NON PERMANENTI Articolo 35 Presentazione della domanda, iter e tempistiche CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 36 Richieste che non necessitano di autorizzazione esplicita Articolo 37 Norma transitoria Articolo 38 Entrata in vigore Articolo 39 Deroghe e abrogazioni... 21

4 3 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Ambito e scopo del regolamento 1. Le disposizioni del presente disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito: a) dagli artt. da 1 a 37 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507; b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; 2. La disciplina della comunicazione o dell'informazione, si prefigge anche lo scopo, con riferimento ai mezzi pubblicitari, di tutelare i valori storico architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale. 3. Il centro storico è individuato dal Piano degli Interventi (PI). 4. La nozione di centro abitato è definita dall'art. 3 del D.Lgs. 285/1992. I centri abitati esistenti nel territorio comunale sono individuati e delimitati con Deliberazione della Giunta Comunale n 310 del 18/06/ Il Comune ha effettuato un censimento delle preinsegne e di parte degli altri mezzi pubblicitari al fine di individuare la conformità di tali mezzi con il presente, il Codice della Strada e il di attuazione del CdS e ne prevede un aggiornamento periodico. CAPO II DEFINIZIONI Articolo 2 Mezzi pubblicitari 1. Ai fini del presente, per "insegna di esercizio", "preinsegna", "cartello", "manifesto", "striscione, locandina, stendardo e bandiera", "impianto pubblicitario di servizio", "segno orizzontale reclamistico" e "impianto di pubblicità o propaganda" si intendono i mezzi pubblicitari così come definiti negli articoli seguenti e con le integrazioni ivi indicate. 2. Ove non diversamente specificato, nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, le bandiere, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati, per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari". 3. Si definisce "impianto pubblicitario temporaneo" il manufatto, con le caratteristiche e i limiti dimensionali previsti dal per le diverse tipologie di mezzi pubblicitari, finalizzato all'esposizione di messaggi correlati ad eventi di durata limitata, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo culturale, istituzionale o simili. Articolo 3 Insegne di esercizio 1. E' da considerarsi "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. 2. Per pertinenze accessorie, si intendono gli spazi e le aree limitrofi alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di utilizzo delle

5 4 pertinenze per l'esercizio di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario, ovvero di un supporto pubblicitario unico per più mezzi pubblicitari omogenei per forma, dimensioni e materiali se collocati ad una distanza dalla carreggiata superiore a m.3 e distanziati fra loro di almeno m Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in: a) insegna a bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione); b) insegna a bandiera verticale (in aggetto da una costruzione); c) insegna frontale; d) insegna a tetto, o su pensilina o sulle facciate di edifici destinati ad attività produttive, del terziario o a funzioni direzionali; e) insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio); f) le iscrizioni pittoriche che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate direttamente su muro; g) insegne a totem; h) insegna a tenda; Articolo 4 Preinsegne 1. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio non superiore a 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Articolo 5 Cartello pubblicitario 1. Si definisce "cartello pubblicitario" il manufatto bidimensionale, supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta. 2. Il cartello può essere collocato su struttura propria (cartello isolato) oppure su supporto esistente (cartello a parete). Articolo 6 Manifesto 1. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale comunque diverso dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari, realizzato in materiale di qualsiasi natura, ma prevalentemente cartaceo, privo di rigidezza, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su appositi supporti. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta. Articolo 7 Striscione, stendardo e locandina 1. Si considera "striscione, stendardo e locandina" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. 2. Può essere luminoso per luce indiretta ad eccezione di quelli posti sopra la strada.

6 5 3. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. 4. L'esposizione è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli e lancio di iniziative commerciali. L esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Articolo 8 Segno orizzontale reclamistico 1. E' da considerare "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. 2. Di norma i segnali orizzontali reclamistici sono autorizzati: a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 dell art. 19 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 dell art. 19 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali. 3. I segni orizzontali reclamistici devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. Articolo 9 Impianto di pubblicità o propaganda 1. E' qualificato "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto o struttura fissa o mobile utilizzato per la pubblicità o per la propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le rispettive definizioni, come insegna di esercizio, preinsegna, cartello, manifesto, striscione, locandina, stendardo, bandiera, segno orizzontale reclamistico e impianto pubblicitario di servizio, che sia collocato su aree pubbliche o private, purché il messaggio pubblicitario sia percepibile da un luogo pubblico o aperto al pubblico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. 2. Sono "impianti di pubblicità o propaganda" a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) "targa di esercizio", ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 3 comma 2, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria. In genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti. b) "targa pubblicitaria",cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lettera a), quando è posta in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività e dalle relative pertinenze accessorie, il loro posizionamento è consentito solo nei casi in cui la sede dell attività sia difficilmente visibile dalla strada o dagli spazi pubblici

7 6 c) "impianti fissi per le affissioni", cioè gli impianti destinati alla affissione di manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materiale costituiti, il cui formato si sviluppa su multipli di cm 70 x 100 e definiti, quanto alla loro collocazione, secondo le seguenti tipologie: poster: impianto a muro o collocato a terra con supporti propri, mono o bifacciale; stendardo: impianto bifacciale, collocato a terra su supporto proprio, montato sia orizzontalmente che verticalmente tabella: cornice o quadro monofacciale in lamiera, fissato a muro; d) "impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile", cioè il manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività e caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso per luce diretta o indiretta; e) "impianto di insegne o targhe coordinate", ossia il manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali; f) "vetrofania", cioè la riproduzione, su superfici vetrate, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli, di marchi e immagini, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici; L apposizione di vetrofanie è consentita solo se le stesse sono attinenti all attività esercitata, le stesse devono essere collocate all interno delle vetrine ubicate a piano terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su strade o piazze. g) "telo per ponteggi di cantiere", il manufatto mobile posto in aderenza alla copertura dei ponteggi di cantiere, riportante messaggi pubblicitari; h) "strutture mobili" (es. carrelli appendice) e gli "autoveicoli per uso speciale" (ed. "posterbus", vale a dire le auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie di cui all'art. 203, comma 2 lettera q del D.P.R. 495/92); i) "totem", consistenti in manufatti a due o più facce, con una struttura indipendente vincolata al terreno e con una superficie espositiva il cui margine inferiore è appoggiato al suolo; j) cavalletti ed espositori pubblicitari, manufatti che, indipendentemente dal supporto impiegato per l esposizione del messaggio, non hanno carattere di oggettiva stabilità e possono essere rimossi facilmente. k) cartelli pubblicitari temporanei, cartelli mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli ed iniziative temporanee di carattere culturale, sportivo, sociale e commerciale Articolo 10 Impianto pubblicitario di servizio 1. E' definito "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta. Articolo 11 Sorgente luminosa 1. E' da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare,

8 7 illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali, nel rispetto delle norme sull inquinamento luminoso. Articolo 12 Pertinenze delle strade 1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa. 2. Le pertinenze stradali si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio: a) sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale; b) sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Articolo 13 Aree di pertinenza delle attività 1. Per aree di pertinenza si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa per destinazione urbanistica o in base al titolo abilitativo riferito all'immobile in cui è collocata. Articolo 14 Classificazione delle strade 1. Le strade, ai sensi dell art. 2 del Codice della Strada, sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: a) Autostrade; b) Strade extraurbane principali; c) Strade extraurbane secondarie; d) Strade urbane di scorrimento; e) Strade urbane di quartiere; f) Strade locali. CAPO III - DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E IMPIANTI DI PROPAGANDA - NORME COMUNI Articolo 15 Disposizioni di carattere generale 1. In prossimità o lungo le strade, sia su aree pubbliche che private, purché il messaggio pubblicitario sia percepibile dai luoghi anzidetti, è vietato collocare insegne, preinsegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, che, per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione ovvero, a causa dell'eccessiva quantità di messaggi, determinano: a) confusione con la segnaletica stradale; b) difficoltà di comprensione o riduzione di visibilità o efficacia della medesima segnaletica; c) disturbo visivo o distrazione agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione;

9 8 d) contrasto o comunque lesione nella percezione estetica dello stato o delle caratteristiche panoramiche, storico-ambientali o naturali dei luoghi; e) barriere architettoniche od intralci per la circolazione degli invalidi. Sono altresì vietati mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica. 2. La collocazione di impianti di preinsegne e di mezzi pubblicitari su suolo pubblico (marciapiedi, piste ciclabili, ecc.) non deve in alcun modo ostacolare la libera circolazione dei pedoni e dei ciclisti e delle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o comunque interferire con le aree e gli spazi di circolazione a loro destinati. In tali casi può esserne consentita l'installazione solo se posizionati parallelamente al senso di marcia dei veicoli. 3. E' altresì consentita la collocazione di spazi pubblicitari su cestini, fioriere, panchine, orologi, rastrelliere per biciclette, transenne parapedonali e pensiline per autobus nei centri abitati e previa autorizzazione del Comune. L'autorizzazione è revocata se l'impianto pubblicitario rimane inutilizzato per oltre 12 mesi dalla data di autorizzazione. L'autorizzazione può essere revocata se l'impianto risulta difforme rispetto alle caratteristiche estetiche indicate nella domanda di autorizzazione o alle prescrizioni ivi apposte dall'ufficio per conformare le installazioni ai requisiti minimi di estetica dell'arredo urbano circostante. 4. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. 5. La localizzazione delle strutture mobili e degli autoveicoli per uso speciale è ammessa negli spazi in cui è consentita la sosta o in aree pubbliche diverse, nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs. 285/92 e relativo regolamento di esecuzione. 6. Le insegne di esercizio, i cartelli, i manifesti, gli altri mezzi pubblicitari, escluse le preinsegne, non possono contenere, a completamento del messaggio pubblicitario, elementi grafico pittorici di indicazione direzionale stradale (es. frecce di orientamento), ancorché stilizzati, finalizzati alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, né recare scritte del tipo ALT!, STOP!, svolta a destra, fermati a 100 metri, ecc. in quanto possono ingannare o distrarre l'automobilista, o comunque generare confusione con la segnaletica stradale. E' possibile inserire nel messaggio pubblicitario, al fine di indicare la direzione della sede, un simbolo indicativo costituito da un "triangolo" le cui dimensioni devono essere contenute all'interno di un quadrato di cm. 20x20. Eventuali deroghe potranno essere concesse solo per farmacie, ambulatori, posti di pronto soccorso. 7. La collocazione dei cartelli, delle insegne d'esercizio e dei mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di sicurezza stradale e di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico 8. I cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. 9. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate

10 9 ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi. 10. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23 comma 4 del Codice della Strada. 11. I cartelli le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare che, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni. Occorre, altresì, evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità come previsto dall art. 49 comma 4 del del CdS. Articolo 16 Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi Fuori dai centri abitati: 1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa complessivamente superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento anche per riflesso sui mezzi pubblicitari (diretto o indiretto). 2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a m.300, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di m. 15 dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione. 3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso, e possono essere in deroga al precedente punto b sempre a discrezione dell'ente proprietario della strada. 4. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, per l'installazione di nuove croci per la segnalazione delle farmacie, in conformità a quanto praticato nei Paesi della Comunità europea, è consentito l'utilizzo della croce verde luminosa. All'interno dei centri abitati: 5. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, nei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere

11 10 luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a m.100, nei centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di m.10 dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione. Articolo 17 Dimensioni dei mezzi pubblicitari 1. I cartelli, le preinsegne, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del Codice della Strada e definiti nell'articolo 47 del di Attuazione del CdS, se installati fuori dai centri abitati non devono superare le dimensioni previste dall art 48 del di Attuazione del CdS. 2. I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali stabilite dalle tabelle 1 e 2 allegate al presente Articolo 18 Altezza dal suolo delle insegne e dei mezzi pubblicitari 1. Al di fuori dei centri abitati si rimanda a quanto previsto dall art. 49 comma 5 del del CdS. 2. Nei centri abitati le insegne a bandiera e gli altri mezzi pubblicitari, sia orizzontali che verticali, aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali e su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime di cui all art. 19 del presente, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia uguale o superiore a m 2,5 sui percorsi pedonali e m 5,1 su sede stradale. 3. Nei centri abitati i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non aggettanti su percorsi pedonali o su strade devono essere installati, nel rispetto delle distanze minime di cui all art. 19 del presente, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia uguale o superiore a m 1,5 4. Nei centri abitati le insegne montate su supporto proprio o su palina, se collocate su area privata, devono rispettare un'altezza da terra, misurata dalla quota del terreno al bordo superiore, non superiore a m 6,5; se aggettanti su suolo pubblico, devono rispettare le condizioni indicate al comma 2 del presente articolo. 5. Il bordo inferiore degli striscioni, degli stendardi e delle bandiere, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata. 6. L altezza minima da terra delle preinsegne non rientranti nella tipologia descritta al comma 1 deve essere pari a 60 cm. Articolo 19 Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza 1. Fermo restando quanto prescritto dagli articoli 15, 16 e 17 lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita ai sensi dell'art. 51 comma 1 del DPR 495/1992 l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti, come individuati nel successivo art. 22.

12 11 2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime e delle aree indicate dall art. 51 del di attuazione del CdS. 3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei punti indicati : a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue; b) in corrispondenza delle intersezioni; c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza; d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 ; e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati; f) sui ponti e sottoponti non ferroviari; g) sui cavalcavia stradali e loro rampe; h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento. 4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati e sulle strade E ed F, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, ed è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime, come previsto dall'articolo 23 comma 6 del Codice della Strada: " il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento del carburante. Nell'interno dei centri abitati limitatamente alle strade tipo E ed F per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, il Comune ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale". a) 15 m dai segnali stradali di pericolo e di prescrizione e degli impianti semaforici b) 10 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dalle intersezioni; c) I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da ubicare sul lato della sede stradale devono avere sia il bordo verticale più prossimo alla strada sia il palo o i pali di sostegno ad una distanza non inferiore a 1 m dal ciglio esterno del marciapiede o dal limite della carreggiata. Le norme riportate nei commi a, b e c si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia In casi eccezionali e motivati l Amministrazione comunale si riserva di concedere deroghe alle distanze minime indicate nel presente comma.

13 12 5. Entro i centri abitati e sulle strade E ed F le norme di cui al comma 4 non si applicano per le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o parallele al senso di marcia e poste ad una distanza non inferiore a 1 m dal limite della carreggiata. 6. Le distanze di cui al 4 comma non si applicano altresì agli impianti installati ad una distanza dal margine della carreggiata misurata perpendicolarmente all'asse della carreggiata superiore a mt Come previsto dall art. 51 del di attuazione del CdS, fuori ed entro i centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati è consentito un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti unicamente per i messaggi riportanti informazioni di interesse utile alla sicurezza ed alla regolamentazione della circolazione stradale. Articolo 20 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio 1. Nelle stazioni di servizio carburanti e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di provinciale e comunale, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In assenza della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2 comma 8 del di esecuzione e di attuazione del CdS. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio. 2. Nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, è consentita l'installazione di impianti fissi per le affissioni, anche lungo il fronte stradale, in deroga alla percentuale di superficie complessiva prevista dal precedente comma. 3. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del Codice della strada e del relativo di esecuzione e di attuazione. 4. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 metri quadrati, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4 dell art. 19. CAPO IV - CARATTERISTICHE PARTICOLARI Articolo 21 Caratteristiche particolari delle preinsegne 1. Le dimensioni di tutte le preinsegne del territorio comunale saranno del formato 125x25 cm.

14 13 2. Il colore di fondo delle preinsegne di attività commerciali, artigianali, industriali deve essere grigio/nero con scritte e frecce di colore giallo (vedi allegato E). Il colore di fondo delle preinsegne di attività di ristorazione e ricettive deve essere bianco con scritte e frecce di colore nero (salvo realizzazione e approvazione di cartellonistica particolare) (vedi allegato E) 3. Il carattere delle scritte deve essere uguale a quello utilizzato normalmente nella segnaletica stradale e le denominazioni delle aziende e/o l'attività specificata deve essere minuscolo con esclusione della prima lettera. Eventuali simboli e marchi possono avere il colore originale. 4. Le preinsegne possono essere installate nei seguenti luoghi: a) all'interno delle zone di attività artigianali o produttive concentrate (PIP di Soligo, PIP di Col San Martino e ZI di Farra di Soligo) possono essere installate preinsegne dal formato 125x25 cm nei gruppi segnaletici unitari individuati dall Amministrazione Comunale, gestiti da IPAS e riportati nell allegato G. Tali localizzazioni possono essere modificate a discrezione dell'amministrazione e in relazione a esigenze di sicurezza stradale; b) fuori dalle zone artigianali e industriali e all'interno dei centri abitati l Amministrazione Comunale ha individuato sul territorio aree adatte al posizionamento di preinsegne dal formato 125x25 cm in gruppi segnaletici unitari (co-siting) riportati nell allegato F. Tali localizzazioni possono essere modificate a discrezione dell'amministrazione e in relazione a esigenze di sicurezza stradale c) Il posizionamento dei supporti e dei cartelli dei gruppi segnaletici unitari (cositing) sarà effettuato dal Amministrazione comunale. d) la richiesta di posizionamento delle nuove preinsegne dovrà avvenire scegliendo preferibilmente uno dei gruppi segnaletici unitari individuati dall Amministrazione Comunale utilizzando l apposita modulistica allegata al presente (vedi allegato B). L effettivo posizionamento dei supporti dei gruppi segnaletici unitari di preinsegne (co-siting) non ancora presenti sul territorio avverrà nel momento in cui siano state presentate preferibilmente due domande di posizionamento di nuove preinsegne per uno specifico supporto. e) in casi eccezionali, qualora la posizione dell attività commerciale, produttiva o ricettiva sia lontana o non servita da uno dei gruppi segnaletici unitari potrà essere richiesta l autorizzazione per il posizionamento di una singola preinsegna seguendo la procedura descritta negli artt. 27 e 28 del presente. 5. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno (co-siting) di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia. 6. Per le preinsegne raggruppate in un "gruppo segnaletico unitario" (co-siting), devono essere rispettati i seguenti criteri a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi; b) le frecce indicanti "diritto" devono essere poste al di sopra delle altre; qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale; c) le frecce indicanti "sinistra" devono essere poste sotto le frecce "diritto", e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti "destra".

15 14 d) qualora su una stessa struttura di sostegno vengano collocati meno di sei cartelli, il posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore a scendere verso il basso. Articolo 22 Caratteristiche particolari Impianti fissi per le affissioni 1. Gli impianti fissi per le affissioni collocati su aree pubbliche o private ove il messaggio sia percepibile da luoghi pubblici o aperti al pubblico, devono rispettare le norme previste dal comunale per l applicazione dell imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio, della presente disciplina e quelle della disciplina urbanistico - edilizia del Comune e si suddividono in; a) impianti per le affissioni dirette; b) impianti per le pubbliche affissioni. 2. Le affissioni dirette sono effettuate su spazi pubblici da attribuire a soggetti privati direttamente o previa gara ad evidenza pubblica o comunque previa stipula di apposita convenzione. 3. Le caratteristiche ed il numero degli impianti da destinare alle affissioni dirette sono stabiliti dall Amministrazione comunale, nel rispetto, relativamente alle superfici degli impianti, di quanto stabilito dal comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. 4. In caso di gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione di spazi pubblici per l'installazione di impianti privati per le affissioni dirette di manifesti, l'atto di aggiudicazione della gara vale come autorizzazione all'installazione a favore della ditta aggiudicataria per tutto il periodo di durata della concessione. 5. Le pubbliche affissioni costituiscono un servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune. 6. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire le affissioni, a cura del Comune, su impianti di cui al precedente comma 1 lettera b), di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica ovvero, nelle misure stabilite nel comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, di messaggi di natura commerciale. 7. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni nonché le modalità per l'effettuazione del relativo servizio sono stabilite nel comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. 8. Con riferimento all'art. 51 comma 1 del D.P.R. 495/1992, è vietata ogni forma di affissione diretta di manifesti da parte di terzi al di fuori degli spazi indicati al precedente comma L allegato H riporta la localizzazione degli impianti fissi per le affissioni esistenti sul territorio comunale al momento della stesura del presente. Articolo 23 Cartelli pubblicitari temporanei 1. I mezzi pubblicitari comunemente definiti cartelli pubblicitari temporanei (cartelli mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli ed iniziative temporanee di carattere culturale, sportivo, sociale e commerciale, aperti al pubblico) possono essere esposti per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che

16 15 per il lancio di iniziative commerciali. Di norma la loro esposizione è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferiscono, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Il periodo complessivo non può essere comunque superiore a 90 giorni, salvo durata superiore per manifestazioni culturali e sportive. 2. Le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dall art. 19 si riducono rispettivamente a m. 7,5 all interno dei centri abitati ed a m. 50 fuori dai centri abitati. 3. I cartelli pubblicitari temporanei possono essere illuminati indirettamente. 4. E' consentita l'esposizione di cartelli pubblicitari temporanei / locandine con dimensioni massime di m. 0,90 x altezza di m. 1,40, escludendo i sostegni. 5. I cartelli pubblicitari temporanei che rechino pubblicità di natura commerciale possono essere posizionati in numero massimo pari a 5 impianti per senso di marcia e per via. 6. La comunicazione da parte dell interessato, deve essere presentata almeno 30 giorni prima del previsto posizionamento se l impianto è ubicato o in vista di strade provinciali, o almeno 10 giorni prima se ubicato o in vista di strade comunali, deve essere corredata da: a) planimetria con indicazione del sito; b) relazione con breve descrizione dei materiali, colori, forme, ecc ; c) bozzetto con dimensioni; d) autodichiarazione per la stabilità, ove necessaria per il tipo di mezzo pubblicitario utilizzato; e) specifica del periodo di esposizione. L ufficio preposto provvederà all istruttoria nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e secondo le direttive dell'amministrazione Comunale. Al titolare è fatto obbligo di provvedere alla rimozione del materiale e dei segnali entro le 24 ore successive alla scadenza del periodo di installazione richiesto ai sensi del 2 comma dell art. 54 del del CdS. Articolo 24 Pubblicità con e sui veicoli 1. La pubblicità sui veicoli è ammessa unicamente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del Codice della Strada e dell'art. 57 del relativo di esecuzione e di attuazione del CdS e del successivo comma E vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, sia su area pubblica che privata, dei veicoli di cui agli artt. 54,comma 1 lettera g) e 56, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 285/92 e degli artt. 203, comma 2 lettera q) e 204, comma 2 lettera q) del D.P.R. n. 495/92, compresi vele e carrelli. Detti veicoli, se in sosta prolungata sia su area pubblica che privata oltre 48 ore, in quanto assimilati ad un impianto di pubblicità fisso (come da note Ministero dei trasporti n del 18/02/2008 e n del 29/07/2008), dovranno essere muniti di idonea autorizzazione al pari di qualsiasi altro mezzo pubblicitario temporaneo ovvero la pubblicità dovrà essere rimossa o coperta in modo tale che sia priva di efficacia. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera e con velocità tale da non provocare intralci o limitazioni alla

17 16 circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici. 3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea a condizione che: a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi; d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari; e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati. 4. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione. 5. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi. Articolo 25 Pubblicità fonica 1. La pubblicità fonica sulle strade è consentita: a) fuori dai centri abitati, dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore alle ore 19.30, previa autorizzazione dall'ente proprietario della strada; b) entro i centri abitati, nei soli giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore e dalle ore alle ore 19.00, esclusivamente per iniziative di carattere politico, sindacale, sociale, culturale, sportivo e pubbliche manifestazioni e spettacoli, previa autorizzazione del funzionario responsabile. 2. E vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o durante le cerimonie, in prossimità di scuole o edifici di culto. 3. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della L. 24/04/1975 n La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. 4. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione fissati dal piano di zonizzazione acustica comunale. CAPO V - COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE Articolo 26 Zone tutelate 1. Fatte eventuali deroghe concesse dal Comune di Farra di Soligo, la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari è vietata:

18 17 a) sugli edifici e nei luoghi di interesse storico-artistico o in prossimità di essi (art. 50 D.Lgs. 29/10/1999 n. 490); b) nelle zone di rispetto panoramico ed ambientale; 2. Nei centri storici l Ufficio Tecnico del Comune di Farra di Soligo può vietare la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari motivando la propria decisione per iscritto. CAPO VI - PROCEDURA PER L INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PERMANENTI Articolo 27 Titoli autorizzativi 1. Per la collocazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista di esse, su tutto il territorio comunale, è necessaria la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da parte dell'interessato, completa dei pareri obbligatori/autorizzazioni/concessioni con le modalità e gli allegati previsti nel successivo art. 28 e dall allegato A. 2. Per l'installazione lungo strade, statali, regionali o provinciali all'interno dei centri abitati, alla SCIA dovrà essere allegato il nulla osta tecnico dell'ente proprietario. 3. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade provinciali, regionali o di proprietà, o in vista di essa, è rilasciata dalle rispettive amministrazioni; per le strade militari è rilasciata dal comando territoriale competente. 4. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad Ente diverso, la presentazione della SCIA per l'installazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. 5. L'ufficio Tributi, competente per quanto riguarda la riscossione della tassa di pubblicità, predispone ed aggiorna un registro delle installazioni autorizzate in ordine cronologico, contenente il tipo di cartello dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato e le posizioni autorizzate riportate su apposita cartografia. 6. Qualora un attività commerciale o ricettiva intenda posizionare una preinsegna in uno dei gruppi segnaletici unitari (co-siting) individuati dall Amministrazione comunale non sarà necessario presentare SCIA ma un semplice modulo di richiesta (vedi art. 28 e allegato B). 7. Qualora un attività artigianale o industriale intenda posizionare una preinsegna in uno dei gruppi segnaletici unitari (co-siting) individuati dall Amministrazione comunale e gestiti da IPAS all interno dei PIP e della ZI, sarà necessario contattare il gestore per accedere al servizio. Articolo 28 Presentazione dei titoli autorizzativi 1. Per i mezzi pubblicitari permanenti la SCIA deve essere presentata tramite portale SUAP o redatta sull apposito allegato A (disponibile sul sito internet del Comune L ufficio comunale competente in caso di accertata carenza dei requisiti richiesti dalla normativa, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile,

19 18 l interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall amministrazione, in ogni caso non inferiore ai 30 giorni. 2. Per il posizionamento di preinsegne sui gruppi segnaletici unitari (co-siting) fuori dalle zone artigianali e industriali e all'interno dei centri abitati individuati dalla cartografia di cui all allegato F deve essere presentata al portale SUAP del Comune di Farra di Soligo la richiesta di autorizzazione di cui all allegato B unitamente alla documentazione richiesta. 3. Per il posizionamento di preinsegne sui gruppi segnaletici unitari (co-siting) all interno dei PIP e della ZI individuati dalla cartografia di cui all allegato G deve essere contattata la ditta IPAS che gestisce tali co-siting. Articolo 29 Durata e rinnovo dell'autorizzazione 1. Il titolo autorizzativo - SCIA - per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità pari a 3 anni. 2. Le autorizzazioni o i nulla osta rilasciati da altri Enti (ad esempio Provincia di Treviso) vanno rinnovati secondo le tempistiche indicate dall Ente stesso. 3. L autorizzazione decade qualora non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata o nel caso vengano meno le condizioni che costituivano presupposto per il rilascio dell autorizzazione. 4. Per il rinnovo dell autorizzazione, rimanendo invariate posizionamento, dimensioni e contenuti del mezzo pubblicitario, dovrà essere presentata domanda utilizzando il modulo di cui all allegato C - 60 giorni prima della scadenza naturale della precedente autorizzazione. Articolo 30 Variazione del messaggio pubblicitario 1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, fermo restando la durata della stessa, le caratteristiche dimensionali e di localizzazione del mezzo pubblicitario intenda variare il messaggio pubblicitario, deve darne comunicazione, utilizzando il modulo allegato D e copia dell'autorizzazione/scia precedentemente ottenuta. 2. La variazione del messaggio pubblicitario può avvenire solo se sono trascorsi almeno 3 mesi dalla data di concessione dell autorizzazione o dalla data di una precedente variazione. Il messaggio non potrà essere variato più di due volte l'anno. 3. La procedura di cui sopra non si applica agli impianti funzionalmente ed effettivamente destinati alle pubbliche affissioni ed alle affissioni dirette. Articolo 31 Tempi di installazione dell'impianto 1. La SCIA dà diritto all'immediata installazione dell'impianto. In ogni caso l'installazione del mezzo pubblicitario deve essere effettuata entro 180 gg. dalla data di presentazione della SCIA pena l'inefficacia della stessa. 2. Chi intende rinunciare all'installazione deve comunicare per iscritto all Ufficio competente la volontà di non procedere alla collocazione. 3. La mancata espressione di rinuncia crea il presupposto per l'applicazione del canone, del calcolo dell'imposta sulla pubblicità, se dovuti, e degli altri oneri collegati all'atto.

20 19 Articolo 32 Strutture pubblicitarie 1. Le strutture destinate ai mezzi pubblicitari vanno utilizzate a tale scopo e non possono essere mantenute in assenza della diffusione di messaggi oltre tre mesi dalla installazione o dalla rimozione di precedente messaggio. 2. Decorsi i 180 giorni e permanendo l'assenza della comunicazione pubblicitaria, gli impianti devono essere rimossi a cura del proprietario o, qualora non vi provveda, da parte della amministrazione con spese a carico dello stesso. 3. Durante tale periodo permane, nel caso di occupazione di suolo pubblico, l'obbligo del pagamento del canone previsto e della relativa imposta di pubblicità prevista dal D.Lgs.n. 507 del , art. 12, comma L'ufficio Tributi, competente per quanto riguarda la riscossione della tassa di pubblicità, predispone ed aggiorna un registro delle installazioni autorizzate in ordine cronologico, contenente il tipo di cartello dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato e le posizioni autorizzate riportate su apposita cartografia. Articolo 33 Obblighi del titolare dell autorizzazione 1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di: a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento; c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze; d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio. e) conservare presso la sede dell attività in cui sono installati i mezzi pubblicitari l originale dell autorizzazione rilasciata ed esibirla a richiesta del personale incaricato della vigilanza 2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9 e 10, del attuativo del CdS di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali. Articolo 34 Rimozione, del mezzo pubblicitario 1. Il Comune può ordinare la rimozione del mezzo pubblicitario, previa diffida, nei seguenti casi: a) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico; b) per difformità rispetto all'oggetto della SCIA; c) per inosservanza degli impegni assunti in concomitanza della presentazione della SCIA; d) per mancato pagamento nei termini del canone, se vi è occupazione di suolo pubblico, e dell'imposta comunale sulla pubblicità se dovuta;

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