APPUNTI NORMATIVA RIFIUTI

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1 APPUNTI NORMATIVA RIFIUTI PREMESSA La prima legge di settore nazionale sulla disciplina dei rifiuti è stata la legge n 366 Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (immondizie ed i rifiuti delle aree pubbliche e le immondizie ed in genere gli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti). Viene riconosciuto alle attività di raccolta, trasporto e smaltimento, carattere di pubblica utilità, nei riflessi dell igiene, dell economia e del decoro. Ai comuni spetta la privativa per l erogazione dei servizi relativi, anche degli stabilimenti di utilizzazione a scopo industriale o agricolo dei rifiuti. Gli impianti di smaltimento devono essere collocati ad almeno 100 metri dall abitato. Viene istituita la Tassa rifiuti (in origine facoltativa). Gli impianti vengono già inseriti negli elenchi delle Industrie Insalubri e Lavorazioni Insalubri. DPR 915/82 Carattere rivoluzionario del DPR n articoli + 1 allegato Attuazione direttive CEE 75/442 (RIFIUTI) 76/403 (PCB-PCT) 78/319 (RIFIUTI TOSSICI) Si tratta della III legge dopo la 615/66 Tutela inquinamento atmosferico 319/76 Norme per la tutela delle acque dall inquinamento Nel 915: Il rifiuto è qualsiasi sostanza o oggetto, derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all abbandono. Disposizioni di carattere generale su obiettivi di tutela: dell igiene, della salute, aria, acqua, suolo, paesaggio. - Superamento del riferimento alle immondizie del Classificazione dei rifiuti, in funzione della provenienza, in rifiuti URBANI e rifiuti SPECIALI (nel cui ambito sono individuati i TOSSICO-NOCIVI) - Mappa delle competenze assegnate ai diversi livelli istituzionali: STATO (Funzioni di indirizzo) Regioni (funzioni pianificatorie e autorizzazioni) Province (deleghe regionali) Comuni (titolarità dei servizi concernenti i Rifiuti Solidi Urbani (RSU) e gli assimilati) - Riforma della tassa RSU, resa obbligatoria, finalizzata al concorso della spesa (in misura ancora discrezionale) per la copertura del costo dei servizi relativi allo smaltimento in tutte le sue fasi, dei rifiuti urbani interni; viene applicata alla superficie dei locali secondo l attitudine a produrre rifiuti da parte delle attività svolte nei locali assoggettati alla tassa (discrezionalità dei Comuni) - Costruzione di un sistema sanzionatorio Si trova anche una incentivazione di sistemi tesi a riciclare e riutilizzare i rifiuti e/o recuperare da essi materiali ed energia. Tra i limiti la polverizzazione, su base municipale, dell organizzazione dei servizi di smaltimento. 1

2 Il 915 aveva il taglio della legge quadro e gli effetti si ebbero solo a partire dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del modificata nel 1985 e 1986, attraverso la quale furono dettate disposizioni tecniche e regolamentari per la I applicazione dell art.4 (competenze dello Stato) in particolare relative ai seguenti aspetti: 1) Classificazione dei rifiuti 2) Raccolta e trasporto 3) Criteri e norme tecniche generali riguardanti gli impianti di trattamento dei rifiuti e le caratteristiche dei prodotti di recupero (incenerimento, compostaggio, limiti di accettabilità di metalli nel compost) 4) Stoccaggio dei rifiuti (provvisorio dei tossico-nocivi; discariche e loro tipologie) 5) Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossico DECRETO RONCHI Decreto legislativo n 22 attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94 /62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi. TITOLO I I 17 art. del Capo I Principi generali Principi innovativi quali il concetto di una GESTIONE DEI RIFIUTI finalizzato alla prevenzione della loro produzione e pericolosità. Per i rifiuti la priorità del RECUPERO rispetto allo smaltimento. Viene ribaltata la modalità di approccio al problema. Nozione di rifiuto: QUALSIASI SOSTANZA O OGGETTO CHE RIENTRA NELLE CATEGORIE RIPORTATE NELL ALLEGATO A E DI CUI IL DETENTORE SI DISFI O ABBIA DECISO O ABBIA OBBLIGO DI DISFARSI (per es. batterie, olio esausto ecc.) La 22 riproduce la declaratoria comunitaria di cui alla direttiva CEE 91/156. L art. 7 del 22/97 individua due coesistenti e distinti orizzonti di classificazione dei rifiuti: - secondo l origine: URBANI e SPECIALI - secondo le caratteristiche di pericolosità: PERICOLOSI e NON PERICOLOSI. GESTIONE DEI RIFIUTI COME ASSE PORTANTE DEL CICLO DEGLI STESSI. Alla gestione del rifiuto è riconosciuto il rango di attività di pubblico interesse. Infatti è stato istituito L ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI, (attualmente ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI) che comprende la bonifica dei siti (anche amianto), commercio ed intermediazione dei rifiuti. Compito delle Regioni promuovere (art.19) la GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI: complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti. Il D.Lgs. n. 152 Il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, c.d. Testo Unico in materia ambientale, ha sostituito la quasi totalità della precedente normativa a partire dal D.Lgs. 22/97 (Decreto Ronchi) sul quale si basava la gestione dei rifiuti fino all entrata in vigore del D.Lgs. 152/06. Nel corso degli ultimi anni il D.Lgs. 152/06 ha subito diverse modifiche con l emanazione di decreti successivi (es. D.Lgs. n. 4/2088, D.Lgs. 205/2010 ecc.) che hanno modificato definizioni e ambiti di applicazione. 2

3 Con il D.M. 17/12/2009 il sistema di gestione dei rifiuti speciali ha subito un cambiamento nella metodologia di tracciabilità degli stessi; è stato, infatti, introdotto il SISTRI (=Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti). FINALITÀ E CRITERI DI PRIORITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI (artt del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) La gestione dei rifiuti è un attività di pubblico interesse, appositamente normata, per assicurare un elevata protezione dell ambiente e controlli efficaci. Le operazioni di recupero o smaltimento devono avvenire senza pericolo per la salute dell uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all ambiente. La gestione dei rifiuti è effettuata secondo principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni dai quali originano rifiuti, nonché del principio di chi inquina paga. La gestione dei rifiuti deve avvenire secondo la seguente gerarchia: 1. prevenzione 2. preparazione per il riutilizzo 3. riciclaggio 4. recupero di altro tipo (ad es. energia) 5. smaltimento Infine la gestione dei rifiuti deve essere effettuata secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. CHE COS È UN RIFIUTO (art. 183, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l intenzione o abbia l obbligo di disfarsi (la Legge 8 agosto 2002 n. 178, all art. 14, fornisce un interpretazione autentica della nozione di rifiuto stabilendo che: le parole si disfi, abbia deciso o abbia l obbligo di disfarsi si interpretano come segue: a) si disfi: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero ; b) abbia deciso: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento o di recupero,, sostanze, materiali o beni; c) abbia l obbligo di disfarsi: l obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di smaltimento o recupero, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell elenco dei rifiuti pericolosi di cui alla Decisione della Commissione 2000/532 (Catalogo europeo dei rifiuti). LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI (art. 184 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) Classificazione dei rifiuti secondo l origine e le caratteristiche di pericolosità. I rifiuti sono classificati secondo la loro origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali. All interno di tale categorie i rifiuti si distinguono a loro volta in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi. I rifiuti urbani sono: 3

4 a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). (I regolamenti comunali dei servizi di smaltimento dei rifiuti stabiliscono l assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani). I rifiuti speciali sono: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell art c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciale; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dall attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. Sono rifiuti pericolosi quelli che presentano una o più delle caratteristiche di cui all allegato I della parte quarta del D.Lgs. n. 152/06, di seguito descritte: _ H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene; _ H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; _ H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati: 4

5 o liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose; _ H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 C e inferiore o pari a 55 C; _ H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria; _ H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata; _ H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; _ H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l incidenza; _ H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; _ H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; _ H10 «Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; _ H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l incidenza; _ H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; _ H13 «Sensibilizzanti» : sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici; _ H14 «Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. _ H15 Rifiuti suscettibili, dopo l eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate. 5

6 Attribuzione codice CER al rifiuto I rifiuti speciali sono classificati secondo un Codice Europeo dei Rifiuti (CER) composto da sei cifre, il quale li distingue prima per categoria o attività che genera il rifiuto (prima coppia di numeri), poi per processo produttivo che ne ha causato la produzione (seconda coppia di numeri) ed infine per le caratteristiche specifiche del rifiuto stesso (ultima coppia di numero). La pericolosità del rifiuto è indicata da un asterisco (*) alla fine del codice stesso. CAPITOLI DELL ELENCO DEI CODICI CER 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce dell industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici 08 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri a stampa 09 Rifiuti dell industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa 12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica 13 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12) 14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) 15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) 16 Rifiuti non specificati altrimenti nell elenco 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) 18 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico) 19 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell acqua e dalla sua preparazione per uso industriale 20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 6

7 Di seguito si riporta a titolo di esempio la composizione di un codice CER: 06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI. Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici * RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI. Rifiuti della produzione, formulazione,fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici. Sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti. *(Pericoloso) La corretta classificazione dei rifiuti è a carico del produttore degli stessi. L elenco europeo dei rifiuti è riportato nell allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06. Per la corretta identificazione di un rifiuto nell elenco dei CER è necessario procedere come segue: 1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99 ; 2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice; 3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16; 4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al punto 1. DIVIETI (art. 187 art. 192 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. La violazione del divieto di miscelazione di rifiuti è punito con l arresto da sei mesi a due anni e con un ammenda da 2.600,00 a ,00 se si tratta di rifiuti pericolosi. L abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati così come è vietata l immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,00 ad 620,00. Se l abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 155,00. Inoltre i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee sono puniti con: a) la pena dell arresto da tre mesi a un anno o con l ammenda da 2.600,00 a ,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; 7

8 b) la pena dell l arresto da sei mesi a due anni e con un ammenda da 2.600,00 a ,00 se si tratta di rifiuti pericolosi. IL DEPOSITO TEMPORANEO (art. 183, comma 1, lettera BB, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) Per deposito temporaneo si intende il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: - I rifiuti pericolosi e non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative: -con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito; ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi; In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno. - Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. - Devono essere rispettate le norme che disciplinano l imballaggio e l etichettatura dei rifiuti pericolosi. 8

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