Diritto e ordinamento islamico
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- Cosimo Manca
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1 Diritto e ordinamento islamico
2 ISLAM: impostazione monista - identificazione del potere politico e del potere religioso; compenetrazione tra religione e diritto sovrapposizione religione e politica alcune definizioni Shari ah: la legge rivelata. E la via indicata da Allah attraverso i suoi profeti (dimensione religiosa) e, allo stesso tempo, è la via da seguire per regolare e valutare la condotta umana (dimensione giuridica). La Shari ah regola sia il foro interno che quello esterno di ogni musulmano. E immutabile e definitiva in quanto dttt dettata da Allah. Allh Fiqh: scienza del diritto che ha per oggetto la Shari ah; in altri termini è la scienza giuridica che descrive e dichiara la legge rivelata
3 Le fonti del diritto islamico Corano: libro sacro dell Islam; contiene la rivelazione che Maometto ha ricevuto da Dio. Sunna: sono detti, fatti, comportamenti, consuetudini riferiti al profeta Maometto e basati su una serie ditradizioni i io racconti (Hadith) Igma: è il consenso della comunità; dove è il consenso della comunità musulmana, lì è la verità Qiyas: ragionamento analogico
4 Velo islamico Corano 1) Sura 24 (la Luce), versetto 30 - E di' alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei loro ornamenti, se non quello che appare; di lasciar scendere il loro velo fin sul petto... 2) Sura 33 (al-ahzab), versetto 59 - O Profeta, di' alle tue spose, alle tue figlie e alle donne dei credenti di coprirsi dei loro veli ( ) così da non essere molestate
5 Comitato per l Islam Italiano parere su burqa e niqab fermo restando che la dignità della donna vada protetta e che ogni forma di discriminazione in contrasto con il nostro dettato costituzionale i e con il bene comune debba essere combattuta, non esiste un consenso unanime fra gli interpreti circa l applicazione dei versetti coranici nei quali compare l utilizzo del velo da parte delle donne. portare il burqa o il niqab non è un obbligo religioso,, né tale obbligo può trovare fondamento nella lettura del testo sacro dell Islam
6 Italia - Art. 85, R.D. 773/1931, T.U. Leggi pubblica sicurezza: E vietato comparire mascherati in luogo pubblico - Art. 5, L. 152/75, Disposizioni a tutela dell ordine pubblico: E vietato l uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo
7 - Min. Interno Circ. n. 4 del 1995 autorizza l uso del copricapo nelle foto destinate alle carte d identità, purchè risultino ben visibili i tratti del viso Francia legge 228 del 2004 sui simboli religiosi E E vietato nelle scuole, nei collèges e nei licei pubblici portare segni o abiti mediante i quali gli allievi manifestino in modo ostensibile un appartenenza religiosa legge 11 ottobre proibisce l occultamento del volto negli spazi pubblici (burqa)
8 Il velo islamico nelle scuole Svizzera Turchia Francia
9 Dalhab c. Svizzera Corte Europea dei Diritti dell Uomo ricorso n /98 15 febbraio 2001
10 IL CASO Lucia Dahlab insegnante di scuola primaria in un paese del Cantone di Ginevra sposata con un algerino e convertita all Islam Dll Dalla fine degli anni 90 inizia i i a portare il copricapo islamico a scuola 1996 la direttrice della scuola le vieta di fare lezione con il foulard
11 Normativa di riferimento Art. 6 legge 6/12/1940 sull istruzione i pubblica (LIP): l insegnamento pubblico garantisce il rispetto delle convinzioni politiche e religiose degli studenti e dei genitori Art. 120 (LIP): I funzionari devono essere laici Art. 27, III comma, Cost. Federale elvetica, 29 maggio 1874: le scuole pubbliche devono essere frequentate dagli aderenti a tutte le Confessioni religiose ed essi non devono soffrire alcuna limitazione alla loro libertà di coscienza e credenza
12 Iter giudiziario Direzione Generale dell Insegnamento Primario: l uso del foulard islamico è incompatibile con il carattere laico del sistema scolastico pubblico modello ostentato di appartenenza religiosa i imposto agli studenti ti Consiglio di Stato di Ginevra: obbligatorietà del rispetto della neutralità confessionale nelle scuole NO abbigliamentie e simboli veicolanti un messaggio religioso Tribunale Federale: il foulard islamico è un simbolo religioso ed è inopportuno ostentarlo nelle scuole pubbliche
13 La Corte Europea Gli Stati godono o di un margine ag edi apprezzamento in certe materie L Europa è tenuta ad un controllo (Noviolazioni CEDU) Il divieto del foulard: a) E in ottemperanza al principio di neutralità dell insegnamento nelle scuole pubbliche b) E a tutela il sentimento religioso degli alunni
14 Segno esteriore forte Un segno esteriore forte quale il foulard il islamico i non può non avere un impatto sulla libertà di coscienza di alunni di giovane età (più facilmente influenzabili) Il velo è imposto da un precetto coranico, non conciliabile con il principio di uguaglianza dei sessi Non è inoltre conciliabile con i messaggio di Non è inoltre conciliabile con i messaggio di tolleranza, rispetto altrui, uguaglianza e non discriminazione che ogni insegnante deve trasmettere
15 E legittimo il divieto i di uno specifico capo di abbigliamento (religioso) nell ambito dell insegnamento Difesa della scuola laica L ostentazione di un simbolo religioso forte, evocativo di una specifica appartenenza confessionale, reca turbamento alle coscienze dei giovani studenti
16 Leyla Sahin c. Turchia Corte europea dei Diritti dell Uomo Grande Camera ricorso n /98 Sentenza 10 novembre 2005
17 Il caso Leyla Sahin studentessa di medicina presso l Università di Istanbul proviene da una famiglia tradizionale che pratica la religione musulmana e porta il foulard islamico per rispettare un precetto religioso.
18 Il 23 febbraio 1998, il Rettore adotta una circolare: le studentesse che hanno la testa coperta (h (che portano il foulard islamico) e gli studenti che portano la barba b (compresi gli studenti tistranieri) i) non devono essere accettati ai corsi, tirocini ed esercitazioni ( ) Gli studenti dell'università di Istanbul non possono portare alcun abbigliamento che simbolizza o che manifesta una qualunque q religione, confessione, razza, inclinazione politica o ideologica in nessun istituto e dipartimento dell'università di Istanbul ed in nessuno spazio che appartiene a questa università
19 Leyla Sahin continua a portare il foulard islamico: le viene rifiutato l'accesso alle prove scritte del corso d'oncologia le viene rifiutata l iscrizione al corso di traumatologia ortopedica Non è ammessa a neurologia e a al corso di salute popolare Viene poi espulsa per un semestre Si trasferisce all Università di Vienna
20 29 luglio 1998 La Sahin fa ricorso per annullamento della circolare del Rettore Il Trib. Istanbul rigetta il ricorso 19 aprile 2001 anche il Consiglio di Stato respinge l appello della Sahin Ricorso alla CEDU 29 giugno 2004 la Camera dichiara all'unanimità, che non vi era stata violazione dell'articolo l 9 della Convenzione: la limitazione it i alla libertà di religione risultava misura necessaria in una società itàdemocratica ex art. 92CEDU 9.2 Appello alla Grande Camera
21 Riferimenti normativi e giurisprudenziali i i Art. 2 Cost. Turca: La Repubblica della Turchia è uno Stato di diritto democratico, laico e sociale, rispettoso dei diritti dell'uomo in uno spirito di pace sociale, di solidarietà nazionale e di giustizia ( ) La Turchia è una Repubblica dal 1923 Nel 1923 fu abolito il califfato Nel 1928 fu abrogata la disposizione cost. per cui l Islam era la religione di Stato Dal 1937 il principio di laicità è espressamente previsto in Costituzione 1996 governo di coalizione di tendenza islamista (Refah Partisi) laquestione del velo acquista un valore politico
22 Le valutazioni della Corte Europea In una società democratica, in cui molte religioni coesistono nell'ambito di una stessa popolazione, può rivelarsi necessario armonizzare la libertà di manifestare la sua religione i o i suoi convinzioni iicon limitazioni it i i atte a conciliare gli interessi dei diversi gruppi e garantire il rispetto delle convinzioni di ciascuno.
23 Non è possibile distinguere attraverso l'europa una concezione uniforme del significato della religione nella società La regolamentazione in materia può variare quindi da un paese all'altro in funzione : delle tradizioni nazionali delle esigenze imposte dalla protezione dei diritti itti e libertà altrui del mantenimentodell'ordine ordine pubblico La scelta quanto alla dimensione ed alle modalità di tale regolamentazione deve essere lasciata allo Stato interessato, poiché dipende dal contesto nazionale
24 ..il contesto storico/politico della Turchia nel contesto turco è in gioco la protezione dei "diritti e libertà altrui" ed il "mantenimento dell'ordine pubblico la Corte non perde di vista it che esistono it in Turchia di dei movimenti politici estremisti che cercano di imporre alla società intera i loro simboli religiosi e la loro concezione della società, fondata su norme religiose (...) La limitazione imposta serve per proteggere il pluralismo in un istituto universitario La Corte dichiara che non vi è stata violazione dell art. 9 della CEDU
25 Ebrahimian c. Francia Corte Europea dei Diritti dell uomo Ric. N. n /11 26 novembre 2015
26 Il caso Mancato rinnovo del contratto di lavoro di una assistente sociale in un pubblico ospedale in seguito al suo rifiuto di togliere il velo durante lorario l orario di lavoro Articolo di riferimento: art.9 CEDU
27 La posizione della Corte Per le autorità nazionali portare il velo costituisce una professione dimostrativa della propria religione non compatibile con l'obbligo di neutralità dei dipendenti pubblici nell espletamento della propria p attività. Secondo le autorità nazionali si trattava di tutelare il carattere li laico dll dello Stato t e di proteggere così i pazienti dell'ospedale d l da qualsivoglia rischio di influenza o parzialità in nome della loro stessa libertà di religione. ha ritenuto che le autorità nazionali non hanno superato il margine di apprezzamento in materia, stabilendo che le convinzioni religiose della ricorrente sono incompatibili con l'obbligo di non metterle in mostra e dando d priorità ità all'obbligo di neutralità e imparzialità i dello Stato. t
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