COMUNE DI MALTIGNANO

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1 COMUNE DI MALTIGNANO Provincia di Ascoli Piceno REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DISCIPLINA DELLE FIERE E DEI MERCATI TESTO COORDINATO L.R. 4/10/99 n. 26 L.R. 15/10/02 n. 19 L.R. 23/02/05 n. 9 L.R. 21/12/06 n. 19 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/11/2008 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20/02/2009 P/D 1

2 INDICE TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE, CRITERI GENERALI E DEFINIZIONI Art. 1 Oggetto Art. 2 Definizioni Art. 3 Finalità TITOLO II I MERCATI Art. 4 Tipologia, localizzazione e periodo di svolgimento dei mercati Art. 5 Bando e modalità per l assegnazione dei posteggi Art. 6 Concessione del posteggio Art. 7 Procedimento per il rilascio dell autorizzazione di posteggio Art. 8 Computo delle presenze e delle assenze Art. 9 Assegnazioni temporanee dei posteggi Art. 10 Registro dei commercianti che frequentano il mercato TITOLO III LE FIERE Art. 11 Tipologia, localizzazione e periodo di svolgimento delle fiere Art. 12 Fiere specializzate ed ordinarie Art. 13 Concessione dei posteggi nelle fiere Art. 14 Modalità per l assegnazione dei posteggi nelle fiere Art. 15 Computo delle presenze e delle assenze Art. 16 Assegnazione posteggi liberi all apertura della fiera Art. 17 Registro dei commercianti che frequentano le fiere TITOLO IV DISCIPLINA INTERNA DEI MERCATI E DELLE FIERE Art. 18 Ammissione ai mercati e alle fiere Art. 19 Operazioni commerciali Art. 20 Orario dei mercati Art. 21 Orari delle fiere Art. 22 Uso del posteggio e banchi di vendita Art. 23 Uso dei Veicoli e circolazione Art. 24 Obbligo di esposizione dei prezzi Art. 25 Apparecchi di amplificazione dei suoni Art. 26 Pulizia del posteggio Art. 27 Disposizioni igienico-sanitarie Art. 28 norme di comportamento Art. 29 Responsabilità Art. 30 Canone di occupazione del suolo pubblico Art. 31 Direzione dei mercati e delle fiere TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE AI MERCATI E ALLE FIERE Art. 32 Posteggi riservati agli imprenditori agricoli Art. 33 Posteggi riservati ad altre categorie Art. 34 Subingresso nella concessione del posteggio Art. 35 Trasferimento e scambio consensuale di posteggio Art. 36 Decadenza dalla concessione di posteggio Art. 37 revoca della concessione di posteggio Art. 38 sospensione dell autorizzazione di posteggio Art. 39 Modifica della dislocazione dei posteggi e della data di svolgimento dei mercati e delle fiere Art. 40 Trasferimento del mercato e della fiera P/D 2

3 Art. 41 Soppressione temporanea e definitiva dei mercati e delle fiere Art. 42 Commercio in occasione di eventi particolari o di riunioni di persone TITOLO VI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE Art. 43 Autorizzazione Art. 44 Esercizio dell attività Art. 45 Limitazioni e divieti Art. 46 Orari TITOLO VII POSTEGGI ISOLATI Art. 47 Esercizio dell attività con sosta nei posteggi isolati TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Art. 48 Vigilanza e controllo Art. 49 Sanzioni Art. 50 Norma di chiusura Art. 51 Entrata in vigore P/D 3

4 TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE, CRITERI GENERALI E DEFINIZIONI ART. 1 OGGETTO Il presente regolamento, unitamente alle disposizioni del decreto 114/1998 e della legge regionale n. 26/1999, disciplina i mercati, le fiere e il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. ART. 2 DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento, si intendono: Per commercio su aree pubbliche, l attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e do ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico Per mercato, l are pubblica o privata, della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all esercizio dell attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l erogazione di pubblici servizi. A seconda delle caratteristiche, il mercato può essere: a) Ordinario, quando non vi è alcuna limitazione merceologica, se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari b) Specializzato, quando per il 90 % dei posteggi le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10 % sono merceologie di servizio al mercato stesso c) Stagionale, quando la durata dello stesso non sia inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi d) Straordinario, quando il mercato si svolge per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari. Per fiera ordinaria, la manifestazione caratterizzata dall afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività Per fiera specializzata, la manifestazione in cui per il 90 % dei posteggi le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10 % sono merceologie di servizio alla fiera stessa Per posteggio, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all operatore autorizzato all esercizio dell attività commerciale Per posteggio isolato: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all operatore autorizzato all esercizio dell attività commerciale. Nell ambito del posteggio isolato non si effettuano le operazioni di spunta, non si registrano presenze e/o assenze, si rilascia comunque un autorizzazione di tipologia A. Per presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero di volte che l operatore ha effettivamente esercitato l attività Per presenze di spunta in un mercato o in una fiera, il numero di volte che l operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l attività Per spunta, l operazione con la quale, all inizio dell orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione per quella giornata dei posteggi occasionalmente liberi e non ancora assegnati agli operatori aventi diritto P/D 4

5 Per spuntista s intende l operatore non assegnatario di posteggio, il quale si presenta all inizio dell orario di vendita ed aspira ad uno dei posteggi occasionalmente non occupati dal concessionario o non assegnati definitivamente. Per autorizzazione commerciale di tipo A, quella rilasciata dal Comune sede di posteggio per svolgere l attività mediante l utilizzo di un posteggio, la quale abilita anche all esercizio dell attività in forma itinerante Per autorizzazione commerciale di tipo B, quella rilasciata dal Comune di residenza dell operatore se persona fisica, dal Comune dove ha la sede legale se trattasi di società di persone, o dal Comune scelto dall operatore non residente nella Regione, che abilita all esercizio di vendita su aree pubbliche in forma itinerante ART. 3 FINALITA Il presente regolamento, conformemente agli indirizzi regionali in materia di programmazione del commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità: a) Valutazione delle condizioni di ubicazione e d assetto dei mercati b) Localizzazione in aree che consentano un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi per parcheggio dei mezzi degli operatori c) Individuazione delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche considerando la realtà commerciale dell intero territorio comunale d) Tutela del consumatore sotto il duplice aspetto commerciale (trasparenza del mercato) e igienico-sanitario e) Sicurezza delle aree interessate e degli acquirenti TITOLO II I MERCATI ART. 4 TIPOLOGIA, LOCALIZZAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI Nel Comune di Malignano sono istituiti ed autorizzati i seguenti mercati: a. Mercato ordinario bimensile del Capoluogo Il mercato si svolge nel Capoluogo di Maltignano nella giornata del primo e del terzo martedì del mese. L area destinata allo svolgimento del mercato comprende Piazza G. di Vittorio, per una superficie complessiva pari a mq. circa All interno della predetta area sono individuati n. 13 posteggi, di cui n. 2 riservati agli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti e n. 2 riservati ai soggetti svantaggiati, ai sensi dell art. 21, comma 3, della L.R. n. 26/1999 e successive modificazioni e integrazioni. La localizzazione planimetrica e le superfici dei posteggi sono specificate nell allegata Tavola n. 1 b. Mercato ordinario bimensile della località Caselle di Maltignano Il mercato si svolge a Caselle di Malignano nella giornata del secondo e del quarto martedì del mese. L area destinata allo svolgimento del mercato comprende Piazza Mantova, per una superficie complessiva pari a 1400 mq. circa All interno della predetta area sono individuati n. 13 posteggi, di cui n. 2 riservati agli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti e n. 2 riservati ai soggetti svantaggiati, ai sensi dell art. 21, comma 3, della L.R. n. 26/1999 e successive modificazioni e integrazioni. P/D 5

6 La localizzazione planimetrica e le superfici dei posteggi sono specificate nell allegata Tavola n. 2. ART. 5 BANDO E MODALITA PER L ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI La Regione, sulla base dei dati ricevuti dal Comune e ai sensi dell art. 29, comma 2, della L.R. n. 26/99 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regionale il bando contenente: a) l elenco, ripartito per comune, dei posteggi liberi da assegnare b) il termine di 45 giorni, dalla data di pubblicazione, entro il quale gli interessati devono far pervenire al Comune la domanda redatta sui moduli approvati dalla regione c) il termine di 60 giorni, dalla scadenza di presentazione delle domande, entro il quale il Comune deve redigere la graduatoria d) il modello fac-simile della domanda e) il nominativo del funzionario responsabile del procedimento amministrativo comma eliminato L autorizzazione per l esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A è rilasciata dal Comune sede del posteggio da assegnare secondo i requisiti e le modalità previsti nella L.R. n. 26/99. Detta autorizzazione ha durata decennale e può essere rinnovata su semplice comunicazione dell interessato (art. 28, comma 1, L.R. n. 26/99). Per ottenere l autorizzazione, è necessario presentare al Comune, a mano o a mezzo Raccomandata A.R., apposita richiesta in bollo, redatta esclusivamente su moduli approvati dalla Regione, nei tempi e con le modalità di cui all art. 7 del presente regolamento. L assegnazione dei posteggi presenti nei mercati ai produttori agricoli viene effettuata secondo quanto specificato nel successivo articolo 32. ART. 6 CONCESSIONE DEL POSTEGGIO La concessione del posteggio ha validità decennale e può essere rinnovata su semplice comunicazione del titolare della stessa. La concessione di posteggio: può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune (L.R. n. 26/1999, art comma 8) decade in tutti i casi in cui si verifichi il mancato rispetto delle norme sull esercizio dell attività (L.R. n. 26/1999, art comma 7); non può essere ceduta a nessun titolo, salvo i casi di cessione dell Azienda o di un ramo di Azienda e conseguente subingresso del nuovo titolare (L.R. n. 26/1999, art comma 1; può essere oggetto, in caso di accoglimento di apposita richiesta, di scambio consensuale tra operatori all interno dello stesso Mercato (L.R. n. 26/1999, art comma 12); deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo. ART. 7 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE DI POSTEGGIO Il procedimento per il rilascio delle concessioni di posteggio è quello disciplinato dall articolo 29 della L.R. n. 26/1999 e successive modificazioni e integrazioni, in cui sono disciplinati anche i tempi dell iter e i criteri di priorità per a formazione della graduatoria. P/D 6

7 Tuttavia, le domande, presentate nei termini di legge e complete della necessaria documentazione, devono intendersi accolte se non viene comunicato il diniego entro 90 giorni dal ricevimento. ART. 8 COMPUTO DELLE PRESENZE E DELLE ASSENZE Per la determinazione del numero delle presenze, a ciascun operatore sarà attribuito un punteggio di cui al seguente prospetto: Presenza effettiva: un punto per ogni partecipazione al mercato con effettivo esercizio per tutto l orario del mercato o per almeno 4 ore. Presenza per spunta: un punto a coloro che, pur essendosi presentati al mercato entro i 30 minuti successivi al termine previsto per l apertura, non hanno potuto svolgere l attività per mancanza di posteggi disponibili. Gli operatori titolari di più autorizzazioni devono presentare, ai fini della registrazione della presenza, anche per la spunta, una sola autorizzazione. Il numero massimo delle assenze consentite, superato il quale l operatore decade dalla concessione del posteggio, è pari, per ciascun anno solare, al numero di presenze possibili nel corso di quattro mesi. Comma eliminato L operatore che non risulti presente nel posteggio assegnato all orario di cui al successivo art. 20 o che liberi il posteggio prima delle ore 12.00, salvo nei casi di maltempo o forza maggiore o per esaurimento della merce posta in vendita, sarà considerato assente. Ai fini dell adozione del provvedimento di revoca, nel computo delle assenze non si dovrà tenere conto dei mercati che, per cause contingenti, non hanno effettivamente avuto luogo; non si dovrà tener conto altresì delle assenze per malattia, gravidanza o servizio militare, purché documentate entro l anno solare di riferimento. ART. 9 ASSEGNAZIONI TEMPORANEE DI POSTEGGI I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative autorizzazioni e quelli che risultano non assegnati, sono concessi giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche ed ai produttori che vantino il più alto numero di presenze nell ambito del mercato. Il Comando della Polizia Municipale provvederà, con inizio alle ore 08.15, alle operazioni di rilevazione delle assenze dei titolari di posteggio; quindi procederà, con gli orari stabiliti nell art. 20, all assegnazione giornaliera dei posteggi risultanti non occupati agli operatori commerciali ed ai produttori presentatisi per la spunta giornaliera, secondo i criteri di priorità di cui all art. 28, comma 6, della L.R. n. 26/99. L operatore che, effettuate le operazioni di spunta, avendo la possibilità di occupare un posteggio, non lo occupa, perde il diritto alla presenza. Comunque possono partecipare alla spunta esclusivamente gli operatori titolari di autorizzazione di tipo A e B, ai sensi di quanto specificato in materia dalla normativa regionale, ed i produttori agricoli. Non è ammesso a partecipare alla spunta nel mercato l operatore commerciale già titolare di posteggio nel mercato stesso. Quale criterio residuale nell assegnazione, nel caso in cui, esaurita la graduatoria, un posteggio riservato agli operatori commerciali rimanga comunque non utilizzato, lo stesso può essere assegnato ad un produttore, e viceversa, nel verificarsi della medesima condizione, un posteggio riservato ai produttori può essere assegnato ad un operatore commerciale. P/D 7

8 Non può essere assegnato il posteggio qualora si tratti di box o chiosco o locale o in essa si trovino le strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo. ART. 10 REGISTRO DEI COMMERCIANTI CHE FREQUENTANO IL MERCATO Presso l Ufficio della Polizia Municipale del Comune è tenuto, per ogni mercato, un Registro nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione di posteggio nel mercato, compresi gli agricoltori e gli altri ammessi al mercato ai sensi dell art. 9, con l indicazione delle generalità degli operatori stessi, degli estremi del titolo autorizzatorio, dei settori merceologici autorizzati, del numero e della superficie del posteggio concesso, del canone di posteggio, delle assenze con eventuali giustificazioni delle stesse, delle diffide sanzioni ed altri provvedimenti adottati a carico dell operatore e altre notizie utili. Presso l Ufficio della Polizia Municipale del Comune è tenuto, altresì, per ogni mercato, un Registro delle presenze di spunta in cui vengono riportate le presenze di spunta acquisite dagli operatori non titolari di concessione di posteggio, ma presenti al mercato. Le presenze al mercato degli operatori titolari di posteggio e di quelli non titolari di posteggio saranno annotate sugli appositi Registri annuali delle presenze la cui modulistica è stata approvata dalla regione Marche. I suddetti registri devono essere posti a disposizione del Responsabile del Servizio competente, per l adozione dei provvedimenti amministrativi del caso e possono essere visionati da chiunque ne faccia richiesta e ne sia legittimato ai sensi della Legge 241/90. TITOLO III LE FIERE ART. 11 TIPOLOGIA, LOCALIZZAZIONE E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE FIERE Nel Comune di Malignano sono istituite ed autorizzate le seguenti fiere: a) Fiera ordinaria annuale del martedì di Pasqua nel capoluogo di Maltignano La fiera si svolge nel Capoluogo di Malignano, con cadenza annuale, nella giornata del martedì dopo Pasqua. L area destinata allo svolgimento della fiera comprende la zona dei Parcheggi di Via Certosa, per una superficie complessiva pari a mq. Circa. All interno della predetta area sono individuati n. 16 posteggi, di cui n. 2 riservati agli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti e n. 2 riservati ai soggetti svantaggiati, ai sensi dell art. 21, comma 3/bis, della L.R. n. 26/1999 e successive modificazioni e integrazioni. La localizzazione planimetrica e le superfici dei posteggi sono specificate nell allegata Tavola n. 3. b) Fiera ordinaria annuale di San Marco Evangelista in località Caselle di Maltignano La fiera si svolge a Caselle di Malignano, con cadenza annuale, nelle giornate del 24 e 25 aprile. L area destinata allo svolgimento della fiera comprende Piazza Mantova, Piazza San Marco e Viale Lombardia, per una superficie complessiva pari a mq. Circa. All interno della predetta area sono individuati n. 48 posteggi, di cui n. 3 riservati agli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti e n. 3 riservati ai soggetti svantaggiati, ai sensi dell art. 21, comma 3, della L.R. n. 26/1999 e successive modificazioni e integrazioni. La localizzazione planimetrica e le superfici dei posteggi sono specificate nell allegata Tavola n. 4. c) Fiera ordinaria annuale di San Cristanziano nel Capoluogo di Malignano La fiera si svolge nel Capoluogo di Malignano, con cadenza annuale, nel fine settimana coincidente con la festività del Patrono San Cristanziano, nel mese di maggio. P/D 8

9 L area destinata allo svolgimento della fiera comprende Via Nuova e parte di Via IV Novembre, per una superficie complessiva pari a 1570 mq. Circa. All interno della predetta area sono individuati n. 21 posteggi, di cui n. 2 riservati agli agricoltori che vendono direttamente i loro prodotti e n. 2 riservati ai soggetti svantaggiati, ai sensi dell art. 21, comma 3, della L.R. n. 26/1999 e successive modificazioni e integrazioni. La localizzazione planimetrica e le superfici dei posteggi sono specificate nell allegata Tavola n. 5. Le date di effettiva realizzazione delle suddette manifestazioni fieristiche saranno stabilite annualmente con atti dell Amministrazione comunale. ART. 12 FIERE SPECIALIZZATE ED ORDINARIE L Ente Comunale si riserva la possibilità, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, di istituire con apposito atto del Consiglio Comunale, ulteriori fiere ordinarie e/o specializzate al duplice scopo di migliorare l immagine della città e di vivacizzarne l indotto commerciale. ART. 13 CONCESSIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE Fino all 80% dei posteggi, delle singole fiere, può essere assegnato anche per un periodo di dieci anni, rinnovabile, con relativo rilascio di specifica autorizzazione, agli operatori che vi hanno operato almeno tre anni nell ultimo quinquennio e che ne fanno richiesta nei modi e nei tempi previsti da apposito bando comunale. La concessione decennale del posteggio è limitata al giorno o ai giorni della fiera. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio nella stessa fiera, esclusi quelli che subentrano nell attività di altre ditte già operanti nella stessa fiera. La concessione del posteggio: decade, con la relativa autorizzazione, quando l operatore non partecipa alla fiera per tre anni, salvo i casi, documentati e comunicati, di malattia, gravidanza e servizio militare e altresì in tutti i casi previsti dal D. Lgs. 114/98 e dalla L.R. n. 26/99 può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune; deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e addetti al controllo. Alle aree delle fiere si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per i posteggi nei mercati. ART. 14 MODALITA PER L ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELLE FIERE In osservanza dei criteri e dei tempi fissati dall apposito bando, gli operatori interessati presentano al Comune domanda per ottenere l assegnazione dei posteggi, sia liberi che in concessione decennale. Gli interessati ad ottenere posteggi liberi nella fiera devono presentare domanda in bollo indirizzata al Comune almeno 60 gg. giorni prima dello svolgimento della stessa. L'istanza, oltre alle generalità generali ed al codice fiscale del richiedente, dovrà contenere: a) gli estremi della autorizzazione per il commercio su aree pubbliche; b) il settore merceologico c) la superficie di vendita richiesta; d) il numero di presenze nella stessa fiera; e) ogni altro documento utile ai fini della formazione della graduatoria. P/D 9

10 In base alle domande pervenute, il Responsabile del Servizio redige, per ogni fiera, apposita graduatoria, osservando i criteri di priorità previsti dall'art. 27, comma 4, lett. a), b), c), d) della L.R. 26/99 e quale ultimo criterio, sussidiario rispetto a quelli precedentemente elencati, l'ordine cronologico di presentazione delle domande. La graduatoria per l assegnazione dei posteggi deve essere affissa all Albo Pretorio venti giorni prima della data di svolgimento della fiera di che trattasi. Pubblicata la graduatoria, il Responsabile del Servizio competente procede all assegnazione dei posteggi tramite convocazione degli interessati, previo pagamento delle spettanze dovute all Ente. In caso di assenza dell operatore convocato si procede, su richiesta scritta dello stesso, all assegnazione d ufficio del posteggio soltanto nel caso in cui risulti effettuato dall operatore interessato il pagamento delle predette spettanze. In ogni caso l iter procedurale si conclude, previa affissione della graduatoria, con il rilascio delle autorizzazioni. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda alla competente normativa nazionale e regionale. ART. 15 COMPUTO DELLE PRESENZE E DELLE ASSENZE La registrazione delle presenze effettive nelle fiere viene effettuata dal personale della Polizia Municipale con le medesime modalità previste per i mercati ordinari. Per la determinazione del numero delle presenze a ciascun operatore verrà attribuito un punteggio di cui al seguente prospetto: Presenza effettiva: un punto per ogni partecipazione alla fiera indipendentemente dalla durata della stessa; Presenza per spunta: un punto a coloro che pur essendosi presentati alla fiera non hanno potuto svolgere l attività per mancanza di posteggi disponibili. Non sono ammessi a partecipare alla spunta gli operatori titolari di concessione di posteggio nella fiera di che trattasi. Gli operatori che effettuano l operazione di spunta e, avendo la possibilità di svolgere l attività di vendita, non occupino o lascino il posteggio assegnato, perdono il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore. La presenza non viene altresì assegnata agli operatori che si assentino ingiustificatamente dalla fiera per un numero di ore superiore ad 1/4 di quelle di effettivo svolgimento. L operatore che non risulti presente nel posteggio assegnatogli all ora stabilita per l inizio della Fiera o che, salvo i casi di forza maggiore e previo consenso del Responsabile del Servizio competente, liberi il posteggio prima dell orario stabilito, viene considerato rinunciatario e quindi assente ed il posteggio può essere assegnato ad altro operatore con le modalità di cui al successivo art. 16. Comma eliminato ART. 16 ASSEGNAZIONE POSTEGGI LIBERI ALL APERTURA DELLA FIERA I posteggi non assegnati o assegnati ma non occupati all orario fissato per l inizio della fiera, possono essere assegnati ai soggetti legittimati ad esercitare l attività del commercio su aree pubbliche procedendo in primo luogo ad esaurire, tra gli operatori presenti alla fiera, la graduatoria formata sulla base delle richieste di concessione di posteggio presentate al Comune. Esaurita tale graduatoria, i restanti posteggi liberi saranno assegnati agli operatori che non hanno presentato domanda di concessione del posteggio nella fiera di cui trattasi, o comunque non P/D 10

11 inseriti nella specifica graduatoria, ma che sono presenti nella giornata in cui la fiera stessa ha inizio, secondo i seguenti criteri di priorità (L.R. n. 26/1999, art comma 13): a) maggior numero di presenze effettive nella Fiera; b) maggior numero di presenze per spunta nella Fiera; c) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese relativamente all attività di commercio su aree pubbliche Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze, effettive e di spunta, è attestato dall organo comunale competente sulla base di documenti probanti l assegnazione di area pubblica o l effettiva partecipazione alla fiera di cui trattasi. In caso di subingresso, vengono trasferiti agli operatori subentranti i titoli di priorità posseduti dai cedenti, ad eccezione della data di inizio dell attività (L.R. n. 26/1999, art. 32, c. 4). In base all ordine di priorità, ciascun operatore ha la facoltà di scegliere il posteggio tra quelli disponibili, in osservanza delle norme dettate dal presente regolamento anche, eventualmente, per quanto concerne le specializzazioni merceologiche e/o eventuali riserve. L assegnazione temporanea dei posteggi disponibili verrà effettuata sull area della fiera con inizio all ora fissata dall art. 21 del presente regolamento.. Per quanto non contemplato nel presente articolo, si rimanda, in quanto compatibili, alle previsioni inerenti i mercati. ART. 17 REGISTRO DEI COMMERCIANTI CHE FREQUENTANO LE FIERE Secondo gli indirizzi e la modulistica regionale, presso l Ufficio della Polizia Municipale del Comune sono tenuti, per ogni singola fiera, Il Registro delle presenze effettive nella fiera, nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto la concessione del posteggio nella fiera, compresi gli agricoltori e gli altri operatori ammessi alla fiera Il Registro delle presenze di spunta, in cui vengono riportate le presenze per spunta acquisite da operatori non titolari di concessione di posteggio ma presenti alla fiera di che trattasi. Nei suddetti Registri vengono annotate, per ogni operatore che frequenta le singole fiere, le presenze effettive e per spunta, con l indicazione del nome e cognome, del numero dell autorizzazione, delle tabelle o settori merceologici autorizzati, del numero del posteggio e la relativa superficie, del canone o tassa di posteggio, delle assenze con eventuali giustificazioni delle stesse, delle diffide, sanzioni e altri provvedimenti adottati nei confronti dell operatore, di altre notizie comunque ritenute utili. TITOLO IV DISCIPLINA INTERNA DEI MERCATI E DELLE FIERE ART. 18 AMMISSIONE AI MERCATI E ALLE FIERE Possono essere ammessi ai mercati e alle fiere i titolari di autorizzazione regolarmente rilasciata e valida per l esercizio dell attività di cui trattasi. Possono essere altresì ammessi ai mercati e alle fiere, qualora negli stessi siano previsti posteggi appositamente riservati, anche: gli agricoltori che vendono i loro prodotti ottenuti per coltura o allevamento gli artigiani e i mestieranti di cui all art. 21 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 le associazioni senza scopo di lucro soggetti svantaggiati P/D 11

12 operatori comunitari (qualora il Comune abbia autorizzato posteggi aggiuntivi ai sensi dell art. 27, comma 14, della L.R. n. 26/1999) ART. 19 OPERAZIONI COMMERCIALI Tutte le operazioni commerciali relative alle merci trattate devono essere effettuate esclusivamente nelle aree destinate allo svolgimento dei mercati e delle fiere, come individuate agli articoli 4 e 11 del presente Regolamento e nelle Tavole allegate. Gli operatori ed i frequentatori dei mercati e delle fiere sono tenuti ad osservare le leggi ed i regolamenti vigenti, nonché le Ordinanze comunali e le disposizioni emanate dal Responsabile del Servizio competente e dagli agenti preposti alla vigilanza. ART. 20 ORARIO DEI MERCATI L orario di attività per l esercizio del commercio nei mercati è il seguente: dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e rifiuti entro le ore ed in ogni caso l attività deve cessare entro le ore Gli operatori devono provvedere alla collocazione delle proprie attrezzature e all allestimento del banco dalle ore alle ore 08.00; in caso contrario gli stessi vengono considerati assenti ingiustificati e i relativi posteggi possono essere assegnati temporaneamente agli operatori eventualmente presenti con le modalità di cui all art. 9 del presente Regolamento. Alle ore 08.15, il personale della Polizia Municipale inizia le operazioni di spunta. Potranno essere stabilite limitazioni nei casi e per i periodi in cui l area destinata allo svolgimento dell attività non sia disponibile per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari e di pubblico interesse. ART. 21 ORARI DELLE FIERE L orario di svolgimento delle fiere è così fissato: Fiera ordinaria annuale del lunedì di Pasqua dalle ore 7.30 alle ore Fiera ordinaria annuale di San Marco Evangelista dalle ore 7.30 alle ore Fiera ordinaria annuale di San Cristanziano dalle ore 7.30 alle ore Per la collocazione delle attrezzature e l allestimento dei banchi di vendita gli operatori possono accedere nell area della fiera con un anticipo di 60 minuti rispetto all orario di inizio delle contrattazioni e devono lasciare libero il posteggio, concesso o assegnato temporaneamente, entro 60 minuti rispetto all orario stabilito per la chiusura della fiera. Alle ore 8.00, il personale della Polizia Municipale inizia le operazioni di spunta. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia agli art. 15 e 16 del presente Regolamento, nonché alle disposizioni, per quanto compatibili, nazionali e regionali in materia di orari. ART. 22 USO DEL POSTEGGIO E BANCHI DI VENDITA Le merci devono essere disposte per la vendita esclusivamente all interno dei posteggi, le cui dimensioni, fissate negli elaborati cartografici allegati, sono indicate, per ciascun tipo di mercato o fiera, nella relativa autorizzazione amministrativa ai sensi dell art. 28, comma 4 della Legge 26/99. P/D 12

13 Nell ambito dei posteggi concessi è consentito agli assegnatari l utilizzo delle attrezzature più idonee per la presentazione dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, sempreché siano direttamente pertinenti al settore merceologico in cui operano. Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali automezzi e la superficie dell area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, in caso di impossibilità, che gli venga concesso un altro posteggio, comunque nel rispetto delle prescrizioni, limitazioni, riserve e divieti vigenti. Ogni operatore può porre in vendita nel posteggio assegnato tutti i prodotti compresi nei settori merceologici per i quali sia titolare di autorizzazione, nel rispetto delle limitazioni imposte dalla legislazione vigente, di carattere igienico sanitario o di pubblico interesse. È vietata la collocazione a terra della merce posta in vendita, ad eccezione di calzature, animali vivi, piante e fiori, macchinari, mobili, arredamento e simili. E fatto divieto ai titolari di posteggio, o a quanti fruiscano di assegnazione temporanea, di porre in vendita promiscuamente prodotti alimentari e non, anche se compresi nei settori merceologici autorizzati, fatta eccezione per chi vende congiuntamente dolciumi confezionati e giocattoli. Per esigenze di carattere igienico-sanitario, gli operatori che commercializzano animali vivi, piante e fiori, concimi, fertilizzanti e simili, non potranno avere il posteggio confinante con quelli che pongono in vendita prodotti alimentari. Le norme di cui al comma precedente hanno validità anche per la concessione o assegnazione di posteggi riservati agli agricoltori o ad altre categorie ammesse. Gli addetti al commercio di prodotti alimentari devono attenersi a tutte le prescrizioni e norme igienico-sanitarie vigenti, compresi gli automezzi utilizzati, nonché delle ulteriori disposizioni emanate dalle competenti Autorità Sanitarie. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere e sistemate entro i limiti del posteggio. La distanza minima tra due banchi contigui non potrà essere inferiore a 50 cm. L eventuale copertura del banco, con tende o altre attrezzature, deve avere un altezza di almeno metri 2,00 dal suolo ed essere collocata in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio. Il banco di vendita deve essere collocato ad un altezza minima dal suolo di 30 cm. e, se trattasi di prodotti ortofrutticoli freschi ed alimentari in genere, ad un altezza minima dal suolo di 50 cm.. Solo ai venditori di animali vivi, piante e fiori, macchinari, mobili, arredamento e simili è consentita l esposizione a terra della merce. ART. 23 USO DEI VEICOLI E CIRCOLAZIONE L area di mercato è interdetta alla circolazione veicolare durante l orario di commercializzazione della merce, fatta eccezione per gli spuntisti che devono raggiungere il posteggio assegnato. E tuttavia consentita la collocazione, all interno del posteggio assegnato, di autoveicoli adibiti al trasporto della merce o altro materiale ad uso degli operatori commerciali, salvo diverse disposizioni del Comando Polizia Municipale. Di conseguenza l area di mercato sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori (fatta eccezione per quanto disposto nel comma successivo), ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti. In caso di emergenza l operatore deve spostare o rimuovere il banco per consentire l eventuale passaggio dei mezzi di soccorso e di pronto intervento. Qualora gli organi di Polizia Municipale consentano ad un operatore l entrata in ritardo o l abbandono anticipato del posteggio, in entrambi i casi entro il limite di un ora, gli altri operatori debbono facilitarne le operazioni di transito ed agevolare l ingresso di eventuali operatori assegnatari in via provvisoria. P/D 13

14 ART. 24 OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DEI PREZZI Tutte le merci comunque esposte al pubblico debbono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita. E ammesso apporre un unico cartello per i prodotti anche diversi venduti a prezzo unico e contenuti in un unico banco, cesto o contenitore, purché non vi sia confusione per i compratori. ART. 25 APPARECCHI DI AMPLIFICAZIONE DEI SUONI Gli operatori che effettuano la vendita mediante illustrazione della merce ed i venditori di dischi, musicassette, compact disk e simili, non possono utilizzare apparecchi ad amplificazione e diffusione dei suoni qualora ciò arrechi disturbo e comprometta le normali operazioni commerciali. E anche fatto divieto di richiamare l attenzione dei compratori con urla e schiamazzi. In caso di utilizzo di apparecchi di amplificazione e diffusione o di comportamento in contrasto con quanto dettato ai precedenti comma 1 e 2 del presente articolo, il responsabile del servizio commercio e gli addetti alla vigilanza interverranno per porvi fine. In ogni caso l uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni sarà consentito esclusivamente con emissioni acustiche contenute e per il tempo necessario per la contrattazione in corso. ART. 26 PULIZIA DEL POSTEGGIO Durante lo svolgimento del mercato e della fiera, gli operatori sono tenuti a mantenere l area concessa e le adiacenze pulite e libere da rifiuti, provvedendo a depositare questi ultimi in un proprio contenitore. Al termine del mercato e della fiera, i rifiuti accumulati devono essere depositati in appositi contenitori per la raccolta dei R.S.U. disponibili. In ogni caso l area concessa deve essere lasciata libera da ingombri e residui di qualsiasi natura ed in qualunque quantità. Laddove sul posteggio da utilizzare per i mercati venga realizzata una qualsiasi struttura, regolarmente autorizzata dall amministrazione comunale, il titolare della concessione di posteggio ha l onere di conservare la stessa in perfetto stato di manutenzione, eseguendo a suo completo carico, per tutto il periodo di validità della concessione, ogni opera necessaria o ordinata dai competenti organi o uffici comunali. L inosservanza del presente articolo comporterà una sanzione di uro 100 per la prima applicazione, uro 500 per la seconda inosservanza nell arco di dodici mesi dalla prima, uro per la terza infrazione nell arco dei dodici mesi dalla prima; alla quarta infrazione il Comune può revocare l autorizzazione. ART. 27 DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE Per quanto concerne i requisiti igienico-sanitari delle aree pubbliche, delle costruzioni stabili, dei negozi mobili, dei banchi temporanei e in generale per quanto concerne i requisiti igienicosanitari per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche si rinvia integralmente, in quanto applicabili, alle disposizioni igienico-sanitarie stabilite dalle norme comunitarie, dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze ministeriali e sindacali vigenti in materia. P/D 14

15 ART. 28 NORME DI COMPORTAMENTO Oltre al rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente titolo, gli operatori presenti al mercato o alla fiera devono attenersi anche alle norme di comportamento di seguito riportate: devono esercitare la loro attività senza compromettere in nessun modo il regolare svolgimento del mercato e della fiera e senza arrecare danno o disturbo agli altri operatori; devono tenere un comportamento corretto nei confronti dei consumatori e dell utenza in genere, degli altri operatori e dei funzionari ed addetti alla direzione e vigilanza del mercato e della Fiera; non possono in nessun caso rifiutare la vendita della merce esposta; devono curare la pulizia e la decorosità propria e dei collaboratori, nonché quella del banco di vendita e delle attrezzature; devono attenersi a tutte le disposizioni legalmente impartite dai funzionari ed addetti competenti; devono rispettare tutte le disposizioni e le limitazioni imposte per motivi igienico sanitari, di polizia stradale o comunque di pubblico interesse, nonché di sicurezza e di incolumità, oltre ad eventuali riserve e limitazioni merceologiche. ART. 29 RESPONSABILITA Salve ed impregiudicate le responsabilità previste dalla legge, il Comune non risponde dei danni di qualsiasi natura derivanti agli operatori ed ai frequentatori dei mercati e delle fiere, i quali sono a loro volta responsabili in solido di ogni eventuale danno causato al Comune ART. 30 CANONE E TASSA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO Ai sensi dell art. 30 della L.R. n. 26/99 e successive modificazioni e integrazioni è istituito il Canone per la concessione del posteggio presso i mercati e le fiere autorizzate. Per canone di concessione si intende il corrispettivo di tutti i servizi offerti dal Comune per rendere possibile l utilizzazione del suolo pubblico ai fini commerciali, con esclusione delle utenze idriche ed elettriche individuali. Con apposita delibera di Giunta Municipale saranno determinati i canoni per la concessione del posteggio nelle fiere e nei mercati, nei limiti massimi fissati dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo. La Giunta Comunale potrà prevedere canoni differenziati in diversi periodi dell anno per le varie fiere o mercati e determinerà le modalità di riscossione del canone stesso. L incremento degli oneri relativi al canone non dovrà superare, dopo il primo anno di applicazione, l indice programmatico di inflazione, nei limiti massimi fissati dalla Regione Marche. Il canone è aggiuntivo rispetto alla tassa di occupazione del suolo pubblico. Sono tenuti al pagamento della COSAP e della TOSAP, nella misura e con le modalità stabilite dall Amministrazione Comunale, tutti gli operatori titolari di concessione di posteggio e tutti gli operatori che fruiscono dell assegnazione temporanea del posteggio, comprese le categorie per le quali sono stati riservati i posteggi ai sensi dell art. 21, comma 2, lett. n), dell art. 21, comma 3/bis e dell art. 27, comma 14, della L.R. n. 26/99. ART. 31 DIREZIONE DEI MERCATI E DELLE FIERE La direzione dei mercati e delle fiere è affidata al Responsabile del Servizio all uopo incaricato, con la collaborazione della Polizia Municipale. P/D 15

16 La Giunta Comunale può decidere di avvalersi per l organizzazione e la gestione dei mercati e delle fiere di Associazioni di categoria o si appositi comitati di commercianti su aree pubbliche. In tal caso, al concessionario della predetta attività organizzativa, potrà essere riconosciuta una quota parte o l intero importo del Canone di cui al precedente articolo 30. I rapporti che intercorreranno tra il Comune di Maltignano ed il soggetto affidatario delle attività di cui al precedente comma, saranno regolati da apposito contratto il quale indicherà, tra l altro, durata, costi, diritti ed oneri dei contraenti. Resta comunque in capo all Amministrazione comunale la responsabilità per la corretta formazione della graduatoria degli aventi diritto e la responsabilità per la vigilanza annonaria alla quale provvede la Polizia Municipale. TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI RELATIVE AI MERCATI E ALLE FIERE ART. 32 POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI I posteggi riservati agli imprenditori agricoltori sono quelli individuati negli elaborati cartografici allegati al presente regolamento e possono essere concessi esclusivamente ai soggetti ai quali sono riservati, nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi igienico sanitari e delle eventuali limitazioni di carattere merceologico. I requisiti soggettivi per esercitare l attività di vendita sono: - l iscrizione al Registro delle Imprese - il possesso dei requisiti morali di cui all art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 I criteri di priorità per la concessione dei posteggi liberi sono i seguenti: 1. assegnazione per miglioramento ai titolari delle attività già presenti nel mercato o nella fiera sulla base dell anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese, purché in possesso dei requisiti morali di cui sopra 2. nuova assegnazione secondo l ordine cronologico di presentazione della domanda, fino ad esaurimento dei posteggi liberi. In caso di spedizione tramite servizio postale farà fede il timbro dell ufficio postale di partenza, in caso di presentazione a mano farà fede la data apposta dall Ufficio Protocollo del Comune. In entrambi i casi il richiedente dovrà presentare apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti necessari per l esercizio dell attività. In caso di pari anzianità nell iscrizione al Registro delle Imprese per i miglioramenti o di domande presentate nello stesso giorno per le nuove assegnazioni si darà la precedenza a soggetti muniti di certificazione di invalidità per l accesso al lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti; in mancanza di soggetti invalidi, la priorità sarà data al soggetto più anziano di età. Non è consentito dare più di un posteggio ad ogni produttore. L operatore decade dalla concessione: in tutti i casi espressamente previsti dal D. Lgs. 114/98 e dalla L. R. n. 26/99; in caso di perdita della qualità di imprenditore agricoltore; qualora ponga in vendita prodotti diversi da quelli derivanti dalla propria attività; qualora superi il numero massimo di assenze previste dal presente Regolamento. La concessione del posteggio viene revocata in caso di mancato pagamento del canone per un periodo di almeno sei mesi. Per l esercizio dell attività in forma itinerante, ai produttori agricoli si applicano le stesse limitazioni previste dal presente Regolamento per gli operatori commerciali su aree pubbliche. Per i produttori agricoli valgono, in quanto compatibili, le norme sui mercati e sulle fiere contenute nel presente Regolamento. P/D 16

17 ART. 33 POSTEGGI RISERVATI AD ALTRE CATEGORIE I posteggi riservati alle categorie di cui all art. 21, comma 2, lett. n) e all art. 21, comma 3/bis, della L.R. n. 26/99 (ossia: artigiani, mestieranti, associazioni senza scopo di lucro e soggetti svantaggiati), nonché quelli riservati agli operatori comunitari ai sensi dell art. 27, comma 14, della L.R. n. 26/99, sono quelli individuati negli elaborati cartografici allegati al presente regolamento e possono essere concessi esclusivamente ai soggetti ai quali sono riservati, nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi igienico sanitari e delle eventuali limitazioni di carattere merceologico. Per le anzidette categorie, valgono, in quanto compatibili, le norme del presente Regolamento. ART. 34 SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO Il trasferimento in gestione o in proprietà dell azienda o di un ramo dell azienda per l esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell autorizzazione amministrativa e del posteggio a chi subentra, purché sia in possesso dei requisiti di cui all art. 5 del D. Lgs. 114/98. Il trasferimento di cui al comma precedente deve avvenire secondo le modalità previste dal dall art. 32 della vigente legge regionale 26/99. Nei casi di subingresso, la durata della concessione che viene rilasciata al subentrante rimane invariata rispetto a quella originariamente rilasciata al cedente. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell azienda comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità nell assegnazione del posteggio posseduti dal cedente, ad esclusione della data di inizio di attività del commercio si aree pubbliche (L.R. n. 26/1999, art comma 4). Il subentrante può iniziare l attività solamente dopo aver presentato al Comune, utilizzando l apposita modulistica regionale, la comunicazione di subingresso, copia della quale, munita degli estremi di protocollo, dovrà essere esibita, a richiesta, agli organi di vigilanza. ART. 35 TRASFERIMENTO E SCAMBIO CONSENSUALE DI POSTEGGIO Il titolare di concessione di un posteggio che intenda effettuare il trasferimento in altro posteggio non assegnato deve farne apposita richiesta al Comune con lettera raccomandata. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 34 e qualora non ostino motivi di carattere igienico sanitario o altre norme specifiche (quale ad esempio la specializzazione merceologica del posteggio o eventuali riserve), la richiesta è accolta se non risulti prodotta, alla data di spedizione della raccomandata come risultante dal timbro postale, alcuna domanda per il rilascio di nuova autorizzazione all esercizio dell attività nel posteggio richiesto. Fino a quando non sarà possibile espletare l assegnazione definitiva dei posteggi liberi, gli stessi potranno essere occupati temporaneamente, con le procedure ed i criteri di cui agli artt. 9 e 16. In caso di domande di trasferimento concorrenti, fermo restando il disposto dei commi precedenti, la priorità verrà stabilita sulla base della maggior anzianità di presenza al mercato o alla fiera relativa agli ultimi due anni precedenti la data di presentazione delle domande e, a parità di condizioni, dando la precedenza a chi ha maggior anzianità dell attività di Commercio su aree pubbliche, attestata dal Registro delle Imprese. I trasferimenti temporanei di posteggio, nei casi in cui, per validi motivi contingenti, quelli concessi non dovessero essere temporaneamente utilizzabili, vengono stabiliti con apposita determinazione del Responsabile del Servizio competente. P/D 17

18 Le domande di scambio consensuale di posteggi all interno dello stesso mercato o della stessa fiera sono accoglibili quando non contrastino con la normativa in vigore (L.R. n. 26/1999, art comma 12). Il Responsabile del Servizio competente, ricevuta la domanda corredata da scrittura privata registrata e dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori, provvede all annotazione nell autorizzazione della nuova numerazione del posteggio. ART. 36 DECADENZA DALLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO L operatore titolare di posteggio decade dalla concessione nel caso in cui si verifichi il mancato rispetto delle norme sull esercizio dell attività, come disciplinata dal Capo II della L.R. n.26/1999 (L.R. n.26/1999, art comma 7) e dal presente Regolamento. Nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio, il Comune che ha accertato l infrazione deve avviare il procedimento di decadenza dandone comunicazione all interessato e, entro trenta giorni, inviare al Servizio competente della Regione copia degli atti relativi. Considerata la gravità degli effetti dell applicazione della norma di cui al precedente comma, l Ufficio della Polizia Municipale dovrà tenere costantemente aggiornata la situazione delle presenze ed il computo delle assenze degli operatori nei mercati e nelle fiere, garantendone il facile accesso e l agevole consultazione agli interessati, ed avvertendo per tempo gli operatori commerciali sia del raggiungimento del limite massimo consentito per le assenze che degli effetti conseguenti. ART. 37 REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO In attuazione del combinato disposto dell art. 28 del D.Lgs.114/98 e dell art. 33 della L.R. 26/99, l autorizzazione di posteggio è revocata: nel caso in cui il titolare non inizi l attività entro sei mesi dalla data dell avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità; nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per gravidanza, malattia o servizio militare. Nel caso di mercato o fiera con svolgimento inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione alla effettiva durata. Qualora il posteggio venga utilizzato per l esercizio di una attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo dello stesso e ridotto in proporzione alla durata dell attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza va notificata all interessato dal Responsabile del Servizio competente. Eventuali certificati comprovanti la malattia, e quindi l assenza giustificata dell operatore dal mercato, vanno presentati entro 60 giorni dalla data riportata sui certificati stessi, in caso contrario essi sono irricevibili da parte del competente Ufficio comunale; nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui all art. 5 del D.Lgs. 114/98; per reiterata violazione alle prescrizioni in materia igienico - sanitaria, nel caso in cui a seguito della prima violazione, sia già stata comminata la sospensione dell attività; in caso di morte del titolare qualora entro trenta giorni non venga presentata la comunicazione di reintestazione. Nei mercati stagionali la comunicazione deve essere presentata trenta giorni prima dell'apertura. per reiterata violazione dell articolo 26 del presente Regolamento. La concessione di posteggio può essere inoltre revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune, secondo le modalità previste nell art. 28, comma 8, della L.R. 26/99. Nel caso di cui al precedente comma, l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale in sostituzione di quello per il quale è stata revocata la concessione. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere superficie inferiore a quello originario, salvo diversa indicazione da parte dell operatore, e deve essere localizzato, P/D 18

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