Versione integrata e modificata dalla deliberazione ARG/elt 107/08, 5/10 e 127/10

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1 Versione integrata e odificata dalla deliberazione ARG/elt 107/08, 5/10 e 127/10 MODALITÀ E CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER IL RITIRO DELL ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELL ARTICOLO 13, COMMI 3 E 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N. 387, E DEL COMMA 41 DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239 Titolo I Disposizioni generali Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini del presente provvediento si applicano le definizioni di cui all articolo 2 del decreto legislativo n. 387/03, le definizioni di cui all articolo 1 dell Allegato A alla deliberazione n. 111/06, le definizioni di cui all articolo 1 del Testo Integrato Trasporto, le definizioni di cui all articolo 1 del Testo Integrato Settleent, le definizioni di cui all articolo 1 della deliberazione ARG/elt 89/09, nonché le seguenti definizioni: a) energia elettrica di cui all articolo 13, coi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 è l energia elettrica iessa dagli ipianti alientati da fonti rinnovabili di potenza apparente noinale inferiore a 10 MVA, ivi copresa la produzione iputabile delle centrali ibride, nonché dagli ipianti di potenza qualsiasi alientati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geoterica, del oto ondoso, areotrice ed idraulica, liitataente, per quest ultia fonte, agli ipianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al GSE nell abito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedienti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, liitataente alle unità di produzione nuove, potenziate o rifatte, coe definite dagli articoli 1 e 4 della edesia deliberazione; b) energia elettrica di cui al coa 41 della legge n. 239/04 è l energia elettrica iessa dagli ipianti alientati da fonti non rinnovabili di potenza apparente noinale inferiore a 10 MVA, ivi copresa la produzione non iputabile delle centrali ibride, e l energia elettrica prodotta, coe eccedenze, dagli ipianti, di potenza apparente noinale uguale o superiore a 10 MVA, alientati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geoterica, del oto ondoso, areotrice ed idraulica, liitataente, per quest ultia fonte, agli ipianti ad acqua fluente, purché nella titolarità di un autoproduttore, coe definito dall articolo 2, coa 2, del decreto legislativo n. 79/99, ad eccezione di quella ceduta al GSE nell abito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedienti Cip n. 15/89, n. 34/90, n. 6/92, nonché della deliberazione n. 108/97, liitataente alle unità di produzione 1

2 nuove, potenziate o rifatte, coe definite dagli articoli 1 e 4 della edesia deliberazione; c) energia elettrica iessa, ai fini della reunerazione dell energia elettrica e della disciplina degli sbilanciaenti, è l energia elettrica effettivaente iessa nella rete con obbligo di connessione di terzi auentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di iissione in bassa tensione ed in edia tensione, secondo le stesse odalità previste dall articolo 76, coa 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settleent; d) GSE è la società Gestore dei Servizi Energetici Spa; e) gestore di rete è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di anutenzione e di sviluppo della edesia, ivi inclusi Terna e le iprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/99; f) ipianto idroelettrico è l insiee delle opere di presa, di adduzione e di restituzione, delle opere civili ed elettroeccaniche a cui è associato il disciplinare di concessione di derivazione d acqua. Nel caso in cui più ipianti idroelettrici, tra loro indipendenti e ciascuno con un proprio punto di connessione alla rete, abbiano un solo disciplinare di concessione idroelettrica riferito ad un valore unico di potenza noinale edia annua per l insiee degli ipianti, ai soli fini dell applicazione del presente provvediento, essi sono trattati coe ipianti separati, ciascuno con un valore di potenza noinale edia annua ottenuto attribuendo il valore coplessivo in aniera proporzionale alla potenza attiva noinale del singolo ipianto; g) ipianto (non idroelettrico) è, di nora, l insiee dei gruppi di generazione di energia elettrica posti a onte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi; h) potenza apparente noinale di un generatore è il dato di potenza espresso in MVA riportato sui dati di targa del generatore edesio, coe fissato all atto del collaudo, della essa in servizio, o rideterinato a seguito di interventi di riqualificazione del acchinario; i) potenza apparente noinale di un ipianto è la soa, espressa in MVA, delle potenze apparenti noinali dei generatori che costituiscono l ipianto; j) potenza attiva noinale di un generatore è la assia potenza attiva espressa in MW (calcolata oltiplicando la potenza apparente noinale in MVA per il fattore di potenza noinale) erogabile in regie continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, coe fissati all atto del collaudo, della essa in servizio, o rideterinati a seguito di interventi di riqualificazione del acchinario; k) potenza attiva noinale di un ipianto è la soa, espressa in MW, delle potenze attive noinali dei generatori che costituiscono l ipianto; l) potenza noinale edia annua è, per gli ipianti idroelettrici, la potenza noinale di concessione di derivazione d acqua, tenendo conto della decurtazione conseguente all applicazione del deflusso inio vitale; 2

3 ) ritiro dedicato è il ritiro dell energia elettrica di cui all articolo 13, coi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell energia elettrica di cui al coa 41 della legge n. 239/04 da parte del gestore di rete a cui l ipianto è connesso e per la cui regolazione econoica agisce il GSE sulla base delle odalità e delle condizioni definite dal presente provvediento. Articolo 2 Oggetto e finalità 2.1 Il presente provvediento disciplina le odalità e le condizioni econoiche per il ritiro dedicato dell energia elettrica di cui all articolo 13, coi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e di cui al coa 41 della legge n. 239/ Le disposizioni di cui al presente provvediento perseguono le finalità di consentire l accesso indiretto al ercato elettrico secondo principi di seplicità procedurale, condizioni di certezza, trasparenza e non discriinazione, tenendo conto di quanto previsto dall articolo 13, coi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dal coa 41 della legge n. 239/04. Titolo II Modalità procedurali Articolo 3 Procedure per il ritiro dell energia elettrica 3.1 Il produttore che intende avvalersi del ritiro dedicato presenta istanza al GSE, utilizzando uno schea di istanza definito dal GSE, positivaente verificato dal Direttore della Direzione ercati dell Autorità. Qualora il produttore intenda cedere al GSE l energia elettrica iessa, alle condizioni di cui al presente provvediento, a partire dalla data di entrata in esercizio dell ipianto, si applica quanto previsto all articolo Il GSE stipula con il produttore la convenzione per la regolazione econoica del ritiro dell energia elettrica, ivi incluse le tepistiche di pagaento, secondo uno schea di convenzione definito dal edesio GSE sulla base di quanto previsto dal presente provvediento e positivaente verificato dal Direttore della Direzione ercati dell Autorità. 3.3 La convenzione di cui al coa 3.2, sostituisce ogni altro adepiento relativo alla cessione coerciale dell energia elettrica iessa e all accesso ai servizi di dispacciaento e di trasporto in iissione dell energia elettrica. Tale convenzione è di durata annuale solare e tacitaente rinnovabile. 3.4 Il produttore che intende avvalersi del ritiro dedicato è tenuto a richiedere il ritiro dell intera quantità di energia elettrica prodotta e iessa nella rete con obbligo di connessione di terzi, al netto quindi degli autoconsui in sito, ad eccezione dell energia elettrica ceduta nell abito delle convenzioni di cessione pluriennali richiaate dall articolo 13, coi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dal coa 41 della legge n. 239/ Nei casi di cui al coa 3.1, il ritiro dell energia elettrica secondo le odalità di cui al presente provvediento può avere inizio a decorrere da un giorno definito 3

4 dalle parti purché siano copletate le procedure necessarie all inseriento delle unità di produzione che copongono l ipianto nel contratto di dispacciaento in iissione del GSE, ad eccezione dei casi di cui all articolo 14. Nel caso di inoltro a ano o traite corriere o traite posta prioritaria o posta ordinaria, la data di inoltro coincide con la data di riceviento della doanda edesia da parte del GSE, coe da quest ultio registrata. 3.6 Ai fini dell applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché ai fini della gestione operativa del ritiro dedicato, il GSE predispone un apposito portale inforatico. Articolo 4 Gestione della convenzione per il ritiro dedicato 4.1. La convenzione di cui al coa 3.2 regola le condizioni econoiche relative al ritiro dedicato, nonché le condizioni econoiche relative al servizio di trasporto e di dispacciaento in iissione Nell abito della convenzione di cui al coa 3.2, il GSE, dando separata evidenza alle diverse voci: a) riconosce i prezzi definiti all articolo 6 e/o all articolo 7 per l energia elettrica oggetto del ritiro dedicato; b) applica i corrispettivi di cui all articolo 13, coa 13.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto; c) per i soli ipianti di potenza attiva noinale superiore a 50 kw, applica i corrispettivi per il servizio di aggregazione delle isure delle iissioni di cui all articolo 15, coa 15.1, del Testo Integrato Settleent; d) per i soli ipianti alientati da fonti prograabili, ad eccezione di quelli appartenenti a punti di dispacciaento isolati, applica i corrispettivi di sbilanciaento calcolati secondo quanto previsto dall articolo 8; e) applica un corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore, di cui alla lettera a), dell energia elettrica ritirata ai sensi dell articolo 13, coi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del coa 41 della legge n. 239/04, a copertura dei costi ainistrativi, fino a un assio di euro all anno per ipianto; f) per gli ipianti eolici oggetto di ordini di dispacciaento ipartiti da Terna, per i quali il produttore ha siglato la convenzione di cui all articolo 3 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, riconosce la valorizzazione econoica della ancata produzione eolica ai sensi dell articolo 7 dell Allegato A alla edesia deliberazione; g) per gli ipianti eolici selezionati con le procedure concorsuali di cui all articolo 18 dell Allegato A alla deliberazione ARG/elt 5/10, riconosce il corrispettivo di cui all articolo 17 dell Allegato A alla edesia deliberazione; h) per i soli ipianti di potenza apparente noinale aggiore o uguale a 10 MVA alientati da fonti rinnovabili non prograabili applica ai produttori l aontare derivante dall applicazione dell articolo 40 bis della deliberazione n. 111/06. 4

5 4.3. Nel caso in cui più ipianti presentino un unico punto di connessione alla rete e non sia possibile isurare separataente le quantità di energia elettrica iesse in rete da ciascun ipianto, l attribuzione ai singoli ipianti dell energia elettrica coplessivaente iessa viene effettuata dal GSE secondo un criterio di proporzionalità alle quantità totali di energia elettrica lorda prodotta da ogni ipianto. A tal fine, il produttore è tenuto a trasettere al GSE, su base ensile, le isure dell energia elettrica prodotta da ogni ipianto, oltre che, su base annuale per l anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all Ufficio tecnico di finanza, ove prevista dalla legislazione vigente. Articolo 5 Obblighi procedurali per i produttori 5.1. Ai fini dell applicazione del presente provvediento, i produttori, per ogni ipianto, sono tenuti a: a) fornire al GSE, traite il portale inforatico appositaente predisposto, i dati necessari al edesio GSE coe da quest ultio indicati; b) nel caso di ipianti di potenza attiva noinale superiore a 1 MW alientati da fonti prograabili, oltre che nel caso di ipianti di potenza apparente noinale aggiore o uguale a 10 MVA, trasettere al GSE, traite il portale inforatico da quest ultio predisposto, il prograa di iissione riferito a ciascuna ora dell anno. Il edesio produttore può odificare tale prograa entro le ore 17 del secondo giorno precedente a quello cui il prograa edesio è riferito; c) nel caso di ipianti alientati da fonti rinnovabili non prograabili, trasettere al GSE, secondo odalità da quest ultio definite, i dati storici disponibili relativi alla disponibilità della fonte ed alle iissioni dell energia elettrica, oltre che altri dati eventualente richiesti dal GSE al fine di consentire il iglioraento delle previsioni di iissione da tali ipianti. Il GSE segnala all Autorità i casi di reiterata inadepienza al suddetto obbligo, ai fini dell adozione di provvedienti di propria copetenza. Detti casi di reiterata inadepienza possono coportare la risoluzione della convenzione di cui al coa 3.2; d) consentire l accesso all ipianto e alle relative infrastrutture al GSE e agli altri soggetti di cui il edesio può avvalersi per l espletaento delle attività di verifica e controllo previste dall articolo 11 del presente provvediento; e) nei casi in cui l energia elettrica venga ritirata, coe eccedenza, dagli ipianti, di potenza apparente noinale uguale o superiore a 10 MVA, alientati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte eolica, solare, geoterica, del oto ondoso, areotrice ed idraulica, liitataente, per quest ultia fonte, agli ipianti ad acqua fluente, trasettere al GSE, con dichiarazione sostitutiva dell atto notorio, al terine di ogni anno solare ed entro e non oltre il 31 arzo dell anno successivo, i dati a consuntivo relativi all anno precedente della quantità di energia elettrica prodotta dall ipianto e della quantità di energia elettrica autoconsuata, nonché ogni altra docuentazione necessaria a diostrare la sussistenza, per l anno precedente, dei requisiti per acquisire il 5

6 titolo di autoproduttore di cui all articolo 2, coa 2, del decreto legislativo n. 79/99. Qualora il titolo di autoproduttore non dovesse essere soddisfatto per l anno precedente, il produttore è tenuto a versare al GSE un ulteriore corrispettivo a copertura dei costi ainistrativi pari all 1% del controvalore dell energia elettrica ritirata, nell anno precedente, ai sensi dell articolo 13, coi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e del coa 41 della legge n. 239/ I produttori, per ogni ipianto di potenza attiva noinale inferiore a 1 MW alientato da fonti prograabili e per ogni ipianto di potenza apparente noinale inferiore a 10 MVA alientato da fonti non prograabili, possono trasettere al GSE il prograa di iissione riferito a ciascuna ora dell anno, applicando quanto previsto dal coa 5.1, lettera b). Titolo III Condizioni econoiche del ritiro dedicato Articolo 6 Prezzi di ritiro dell energia elettrica 6.1 Per l energia elettrica di cui all articolo 13, coi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e di cui al coa 41 della legge n. 239/04 il GSE riconosce al produttore, in ciascuna ora, il prezzo di cui all articolo 30, coa 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06. Nel caso di ipianti connessi a reti non interconnesse, il GSE riconosce al produttore, in ciascuna ora, il prezzo di cui all articolo 30, coa 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06. Articolo 7 Prezzi inii garantiti 7.1 L Autorità definisce i prezzi inii garantiti per il ritiro dell energia elettrica iessa annualente dagli ipianti idroelettrici di potenza noinale edia annua fino a 1 MW e dagli ipianti alientati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva noinale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride. I prezzi inii garantiti sono differenziati per fonte, sono definiti per scaglioni progressivi e sono riferiti all anno solare. 7.2 I prezzi inii garantiti di cui al coa 7.1, su richiesta del produttore all atto della stipula della convenzione e in alternativa ai prezzi di cui all articolo 6, vengono riconosciuti dal GSE liitataente ai prii due (2) ilioni di kwh di energia elettrica iessa. Il produttore può odificare tale richiesta entro il 31 dicebre di ogni anno, a valere per l intero anno solare successivo, dandone counicazione al GSE secondo odalità da quest ultio definite. Per l energia elettrica iessa annualente ed eccedente i prii due (2) ilioni di kwh, il GSE riconosce i prezzi di cui all articolo Nel caso in cui i prezzi inii garantiti vengano applicati a partire da un qualsivoglia giorno successivo all 1 gennaio, i valori estrei che individuano ciascuno scaglione delle quantità di energia elettrica progressivaente ritirate nel corso dell anno solare devono essere oltiplicati per il rapporto tra il nuero dei 6

7 giorni residui di applicabilità nell abito dell anno solare e il nuero coplessivo dei giorni dell anno solare. 7.4 Qualora, al terine di ciascun anno solare, il prodotto tra i prezzi inii garantiti e la quantità di energia elettrica ad essi riferita sia inferiore al prodotto tra i prezzi di cui all articolo 6 e la stessa quantità di energia elettrica, il GSE riconosce, a conguaglio, i prezzi di cui all articolo Nelle ore dei provvedienti di cui al coa 7.1, i prezzi inii garantiti sono definiti applicando, su base annuale, ai valori in vigore nell anno solare precedente, il tasso di variazione annuale dei prezzi al consuo per le faiglie di operai e ipiegati rilevato dall Istat, con arrotondaento alla pria cifra deciale secondo il criterio coerciale. Con riferiento all anno 2007, i prezzi inii garantiti assuono i seguenti valori: a) per i prii di kwh annui, 96,4 euro/mwh; b) da oltre fino a di kwh annui, 81,2 euro/mwh; c) da oltre fino a di kwh annui, 71,0 euro/mwh; Articolo 8 Deterinazione dei corrispettivi di sbilanciaento relativi ad ipianti alientati da fonti prograabili 8.1. Il GSE deterina, con cadenza ensile, lo sbilanciaento iputabile a ciascun ipianto alientato da fonti prograabili (SBIM) per cui sono disponibili i prograi orari di iissione ai sensi del coa 5.1, lettera b), o del coa 5.2. Tale sbilanciaento iputabile è calcolato coe soa dei valori assoluti delle differenze tra l energia elettrica iessa e il prograa di iissione di ciascuna ora del ese di copetenza. Nei casi di cui al coa 5.1, lettera b), in assenza del prograa di iissione, il GSE assue prograi di iissione pari a zero. SBIM i n h 1 I h P h [MWh] - SBIM i = sbilanciaento iputabile all ipianto i-esio alientato da fonti prograabili per il quale il produttore è tenuto a (o ha scelto di) trasettere il prograa di iissione; - I h = energia elettrica iessa nell ora h del ese di copetenza dall ipianto; - P h = prograa di iissione dell ipianto per l ora h del ese di copetenza; - n = nuero delle ore del ese di copetenza Entro il giorno venti (20) del secondo ese successivo a quello di copetenza il GSE calcola: a) per ciascun periodo rilevante del ese di copetenza e per ciascun punto di dispacciaento coprendente ipianti alientati da fonti prograabili, la 7

8 quota onerosa dei corrispettivi orari di sbilanciaento attribuiti da Terna al GSE (OS h ). Detti corrispettivi, espressi in, sono pari alla soa algebrica tra il corrispettivo di sbilanciaento effettivo attribuito da Terna ai sensi dell articolo 40, coa 40.3, della deliberazione n. 111/06 ed il prodotto tra lo sbilanciaento effettivo e il prezzo di cui all articolo 30, coa 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06; OS sbil Z h C h P h Sbilh [ ] - OS h = quota onerosa del corrispettivo orario di sbilanciaento attribuito da Terna al GSE; - C sbil h = corrispettivo di sbilanciaento attribuito al punto di dispacciaento da Terna nell ora h, ai sensi dell articolo 40, coa 40.3, della deliberazione n. 111/06; - P Z h = prezzo di vendita dell energia elettrica nella zona in cui ricade il punto di dispacciaento per l ora h; - Sbil h = sbilanciaento effettivo del punto di dispacciaento nell ora h ai sensi dell articolo 23, coa 23.2, del Testo Integrato Settleent. b) per il ese di copetenza e per ciascun punto di dispacciaento coprendente ipianti alientati da fonti prograabili, il corrispettivo ensile attribuibile agli ipianti alientati da fonti prograabili (OS ), pari alla soa dei corrispettivi di cui alla lettera a); n OS OS h [ ] h 1 - OS = quota onerosa del corrispettivo ensile di sbilanciaento attribuito da Terna al GSE. c) per il ese di copetenza e per ciascun punto di dispacciaento coprendente ipianti alientati da fonti prograabili, il corrispettivo unitario di sbilanciaento edio ensile (CSM ), espresso in /MWh, pari al rapporto tra il corrispettivo di cui alla lettera b) e l energia elettrica coplessivaente iessa dagli ipianti alientati da fonti prograabili che si avvalgono del ritiro dedicato e che appartengono al edesio punto di dispacciaento; CSM OS [ /MWh] I, tot 8

9 - CSM = corrispettivo unitario di sbilanciaento edio ensile nel ese e per il punto di dispacciaento di copetenza; - I,tot = energia elettrica iessa dagli ipianti alientati da fonti prograabili che si avvalgono del presente provvediento e che appartengono al punto di dispacciaento. d) per ciascun ipianto alientato da fonti prograabili di potenza attiva noinale fino a 1 MW per i quali i produttori non hanno trasesso al GSE il prograa di iissione, i corrispettivi di sbilanciaento iputabili (CSBnoprog ), espressi in, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di sbilanciaento edio ensile di cui alla lettera c) e la quantità di energia elettrica iessa; CSBnoprog CSM I [ ] - CSBnoprog = corrispettivo di sbilanciaento iputabile all ipianto alientato da fonte prograabile di potenza attiva noinale fino a 1 MW, per il quale il produttore non ha trasesso il prograa di iissione nel ese di copetenza; - I = energia elettrica iessa dall ipianto nel ese di copetenza. e) per il ese di copetenza e per ciascun punto di dispacciaento coprendente ipianti alientati da fonti prograabili, la differenza (OSres ), espressa in, tra i corrispettivi attribuibili agli ipianti alientati da fonti prograabili di cui alla lettera b) e la soa dei corrispettivi di sbilanciaento iputabili di cui alla lettera d) relativi agli ipianti che appartengono al edesio punto di dispacciaento; OSres OS k i 1 CSBnoprog i, [ ] - OSres = onere di sbilanciaento residuo, relativo al ese e al punto di dispacciaento di copetenza; - CSBnoprog,i = corrispettivo di sbilanciaento iputabile all ipianto i-esio alientato da fonte prograabile per il quale per il quale il produttore non ha trasesso il prograa di iissione nel ese di copetenza. f) per ciascun ipianto alientato da fonti prograabili per cui sono disponibili i prograi orari di iissione ai sensi del coa 5.1, lettera b), o del coa 5.2, i corrispettivi di sbilanciaento iputabili (CSBprog ), espressi in, pari al prodotto tra lo sbilanciaento ensile iputabile, di cui al coa 8.1, ed il rapporto tra i corrispettivi di cui alla lettera e) e la soa degli sbilanciaenti ensili iputabili agli ipianti alientati da fonti prograabili per cui sono disponibili i prograi orari di iissione ai sensi del coa 5.1, lettera b), o del coa 5.2, che appartengono al edesio punto di dispacciaento. 9

10 SBIM i CSBprog, i OSres [ ] k SBIM i 1 i - CSBprog,i = corrispettivo di sbilanciaento iputabile all ipianto alientato da fonte prograabile per il quale il produttore è tenuto a (o ha scelto di) trasettere il prograa di iissione nel ese di copetenza. Articolo 9 Miglioraento della prevedibilità delle iissioni di energia elettrica prodotta dagli ipianti alientati da fonti rinnovabili non prograabili 9.1 Il GSE definisce le procedure necessarie per igliorare la prevedibilità delle iissioni di energia elettrica prodotta da ipianti di potenza apparente noinale inore di 10 MVA alientati da fonti rinnovabili non prograabili, dandone counicazione al Direttore della Direzione ercati dell Autorità. Ai fini dell applicazione di tali procedure il GSE utilizza anche i dati resi disponibili dai produttori ai sensi del coa 5.1, lettera c). Titolo IV Accesso al sistea elettrico dell energia elettrica ritirata Articolo 10 Cessione al ercato dell energia elettrica ritirata Il GSE cede al ercato l energia elettrica di cui all articolo 13, coi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e al coa 41 della legge n. 239/04, in qualità di utente del dispacciaento in iissione, applicando quanto previsto dalla deliberazione n. 111/06 e dalla deliberazione ARG/elt 89/09. A tal fine il GSE, nel caso di ipianti di potenza apparente noinale aggiore o uguale a 10 MVA, utilizza il prograa trasesso dal produttore ai sensi del coa 5.1, lettera b) Con riferiento all energia elettrica oggetto del ritiro dedicato, il GSE regola con le iprese distributrici i corrispettivi per il servizio di trasporto previsti dall articolo 13 del Testo Integrato Trasporto. A tal fine e liitataente all energia elettrica oggetto del ritiro dedicato, le iprese distributrici riconoscono al GSE, anziché ai soggetti titolari degli ipianti di produzione di energia elettrica, il corrispettivo previsto dall articolo 13, coa 13.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto. 10

11 Titolo V Disposizioni finali Articolo 11 Verifiche 11.1 Il GSE effettua le verifiche sugli ipianti che si avvalgono del ritiro dedicato, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle inforazioni e dei dati trasessi Ai fini delle verifiche di cui al coa 11.1, il GSE può avvalersi, previa approvazione dell Autorità, della collaborazione di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico Il GSE segnala ogni situazione anoala riscontrata all Autorità, che adotta i provvedienti di propria copetenza. Articolo 12 Modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l applicazione del ritiro dedicato 12.1 La differenza tra i costi sostenuti dal GSE per il ritiro coerciale dell energia elettrica e i ricavi derivanti al GSE dalla vendita della edesia energia elettrica è posta a carico del Conto per nuovi ipianti da fonti rinnovabili e assiilate, di cui all articolo 54, coa 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto La reunerazione delle attività svolte dal GSE ai fini di igliorare la prevedibilità delle iissioni dell energia elettrica prodotta da ipianti alientati da fonti rinnovabili non prograabili è posta a carico del Conto per nuovi ipianti da fonti rinnovabili e assiilate, di cui all articolo 54, coa 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, previa verifica da parte dell Autorità e tenendo conto dei risultati ottenuti. A tal fine, il GSE, con cadenza annuale, trasette all Autorità i dati ensili di sbilanciaento effettivo relativi ai punti di dispacciaento che includono gli ipianti alientati da fonti rinnovabili non prograabili I costi relativi all avvaliento di soggetti terzi abilitati e/o enti di ricerca, di certificazione e/o istituti universitari qualificati nel settore specifico, sostenuti dal GSE ai sensi dell articolo 11, sono posti a carico del Conto per nuovi ipianti da fonti rinnovabili e assiilate, di cui all articolo 54, coa 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, previa counicazione all Autorità al fine della verifica da parte della edesia Autorità Ai fini della deterinazione del valore della coponente tariffaria A 3, il GSE counica all Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, triestralente, entro la pria decade del ese che precede l aggiornaento della tariffa elettrica: a) i dati a consuntivo, relativi ai esi precedenti dell anno in corso, delle quantità di energia ritirate secondo le odalità di cui al presente provvediento e il conseguente fabbisogno del Conto per nuovi ipianti da fonti rinnovabili e assiilate, di cui all articolo 54, coa 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto; 11

12 b) la previsione, per i esi residui dell anno in corso, oltre che per l anno successivo, del gettito necessario ai fini dell applicazione del presente provvediento Nelle counicazioni di cui al coa 12.4, il GSE evidenzia l incidenza sul fabbisogno del Conto per nuovi ipianti da fonti rinnovabili e assiilate dei singoli eleenti riportati nei coi 4.2, 7.1, 9.1, 11.1 e Con cadenza annuale, il GSE trasette all Autorità una descrizione delle attività svolte nell anno precedente e di quelle da svolgere nell anno corrente e nei due anni successivi in applicazione degli articoli 9 e 11 del presente provvediento, indicando anche il dettaglio dei costi sostenuti nell anno precedente e i preventivi di spesa per l anno corrente e i due anni successivi. Articolo 13 Ulteriori obblighi inforativi I soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle isure dell energia elettrica iessa, entro il giorno quindici (15) del ese successivo a quello di riferiento, trasettono al GSE la registrazione delle isure dell energia elettrica rilevate Il GSE può richiedere ai soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle isure dell energia elettrica iessa le inforazioni di cui al coa 13.1 riferite ad un periodo storico pari al assio di cinque anni qualora necessarie al edesio per le attività di propria copetenza Entro il 31 arzo di ogni anno, a partire dall anno 2009, il GSE trasette all Autorità l elenco copleto degli ipianti, dando evidenza della denoinazione, tipologia, diensione, ragione sociale dei soggetti titolari degli ipianti e quantità annuali di energia elettrica ritirata Il GSE, a titolo inforativo, pubblica sul proprio sito internet, con cadenza ensile: - i prezzi edi ensili per fascia oraria, calcolati coe edia, per ciascuna fascia oraria, dei prezzi zonali orari ponderata sulle quantità di energia coplessivaente vendute in ogni relativo punto di dispacciaento gestito dal GSE; - i prezzi unici ensili calcolati coe edia, per ciascun ese, dei prezzi zonali orari ponderata sulle quantità di energia coplessivaente vendute in ogni relativo punto di dispacciaento gestito dal GSE. Articolo 14 Accesso al ritiro dedicato a decorrere dalla data di entrata in esercizio Gli ipianti oggetto della counicazione di cui all articolo 36, coa 36.4, del Testo Integrato delle Connessioni Attive, per i quali il produttore ha scelto il ritiro dedicato, sono inseriti nel contratto di dispacciaento in iissione del GSE Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in esercizio, il produttore è tenuto a inoltrare al GSE l istanza di cui al coa 3.1. In caso contrario, l ipianto in 12

13 oggetto viene eliinato dal contratto di dispacciaento in iissione del GSE a decorrere da una data successiva, counicata dal edesio GSE al produttore A seguito dell istanza di cui al coa 14.2, il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l aissibilità al ritiro dedicato. Qualora la verifica abbia esito positivo, il GSE stipula la convenzione di cui al coa 3.2 con effetti a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell ipianto. Qualora invece la verifica abbia esito negativo, il GSE non stipula la convenzione di cui al coa 3.2 e l ipianto in oggetto viene eliinato dal contratto di dispacciaento in iissione del GSE a decorrere da una data successiva, counicata dal edesio GSE al produttore Qualora il produttore inoltri l istanza a seguito della scadenza di cui al coa 14.2, si applica quanto previsto dal coa Per il periodo non copreso nella convenzione di cui al coa 3.2 in cui l ipianto era inserito nel contratto di dispacciaento in iissione del GSE, il edesio GSE applica all energia elettrica iessa le condizioni econoiche di cui al coa 4.2, ad eccezione dei prezzi inii garantiti. 13

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