LE ESECUZIONI IMMOBILIARI Il ruolo del dottore commercialista nelle operazioni di vendita

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1 LE ESECUZIONI IMMOBILIARI Il ruolo del dottore commercialista nelle operazioni di vendita Convegno Milano Sala Orlando Unione Commercianti Corso Venezia 47/49 MILANO ESECUZIONI IMMOBILIARI Anche la vendita senza incanto ai notai e ad altri professionisti. (Legge 14 maggio 2005 n dicembre 2006 n. 263). ************************* Dal Presidente del Vostro Ordine Dott. Martino Luigi e dalla Presidente della Commissione Ausiliari del Giudice Dott.ssa Marcarini Micaela e dalla componente del Vostro Consiglio Dott.ssa Pontiggia Annamaria sono stato invitato a questo incontro di studio organizzato per Voi Dottori Commercialisti dell Ordine di Milano che avete offerto la Vostra disponibilità a svolgere le attività delegate nel processo esecutivo, in base alla nuova legge 80 del 2005 e successive. RINGRAZIO dell invito. *************** In questo incontro di studio esporrò le modalità della VENDITA NELLE PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI e parlerò della REDAZIONE DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO e ad alcune problematiche connesse. In particolare, tratterò delle VEDITA SENZA INCANTO e della VENDITA ALL INCANTO, nell aspetto pratico, inoltre le TECNICHE DI REDAZIONE del decreto di trasferimento, sia nell aspetto SOSTANZIALE, sia nell aspetto FORMALE, riferendomi ai SOGGETTI, all OGGETTO e alle CANCELLAZIONI. Esporrò inoltre della TASSAZIONE DEI TRASFERIMENTI in relazione alla disciplina dell Imposta sul Valore Aggiunto I.V.A., come dalla recente risoluzione dell Agenzia delle Entrate del 16 maggio u.s. Infine qualche notazione sulla prassi operativa per i BENI SOGGETTI A VINCOLO BELLE ARTI. Nel testo consegnato ai Rappresentati del Vostro Ordine ho inserito alcune notazioni sul regime fiscale del Decreto di Trasferimento: argomenti a Voi certamente noti.

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3 LA VENDITA l primo comma dell art. 591 bis c.p.c. come introdotto dal Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80 e legge 28 dicembre 2006 n. 263, conferisce al Giudice dell Esecuzione la facoltà di delegare a professionisti, Notai, Avvocati, Commercialisti, iscritti nei relativi elenchi (di cui all art. 179 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile) il compimento delle operazioni di vendita dei beni staggiti, cioè dei beni "immobilizzati", "bloccati", in ostaggio del creditore, dei beni cioè sottoposti a pignoramento. La delega della vendita senza incanto è la novità, forse più significativa, introdotta dalla legge 80/2005, unitamente alla possibilità del Giudice dell Esecuzione di conferire la medesima ad Avvocati, a Dottori Commercialisti e ad Esperti Contabili. Anteriormente, ai notai, in base alla Legge 3 agosto 1998 n. 302, poteva essere delegata la vendita esclusivamente con la procedura dell incanto. Ora la vendita "delegata" può avvenire in due forme: secondo le modalità disposte dall art. 569 c.p.c, cioè senza incanto, oppure con incanto. Preliminarmente si può osservare che questa modalità, secondo l esperienza manifestata dai Tribunali che dall anno 2000 utilizzano la vendita senza incanto (Monza, Bologna, Brindisi, Lecce, Patti) ha dato risultati positivi, superiori, in base a quanto affermato, alle vendite con incanto ed anche alle "vendite delegate". In ogni caso, lo strumento offerto dalla nuova legge 80/2005 deve essere sfruttato, in ogni modo, per realizzare la giusta e la veloce soddisfazione dei creditori del procedimento esecutivo immobiliare. Le nuove procedure, in numerose parti, sono differenti rispetto alla normativa precedente: è necessario, quindi, illustrare queste novità, non sempre bene coordinate tra loro, e, certamente, l interpretazione e la prassi chiariranno tali interrogativi. Innanzi tutto, prima di esaminare la vendita nei dettagli, appare opportuno elencare, in estrema sintesi, il succedersi delle varie fasi che è necessario percorrere, così come è dalla legge imposto. 1 - S inizia con la vendita senza incanto (quella delle offerte in busta chiusa, per intenderci). 5

4 2 - Alla vendita senza incanto, nel caso di mancata aggiudicazione o assegnazione, il Giudice dell esecuzione o il professionista delegato deve passare alla fase della vendita all incanto, al medesimo prezzo. Nel caso d esito negativo vi sono due possibilità: 3.A - o di ritornare alla vendita all incanto al medesimo prezzo, 3.B - oppure ritornare alla vendita senza incanto modificando o le condizioni della vendita (per esempio diverse modalità di pagamento ) oppure diminuire il prezzo, obbligatoriamente del 25%. 4 - Ad esito negativo di questo esperimento di vendita senza incanto, si deve passare, al medesimo prezzo, alla vendita all incanto. E così, successivamente, fino all aggiudicazione. Nelle deleghe, che chiameremo nuove perché secondo la nuova legge, il Giudice pone l obbligo per il professionista delegato di riferire al Giudice medesimo dopo il secondo ribasso ed esito negativo della vendita, perché siano indicati dal G. E. i provvedimenti da adottare. Nel caso d esito positivo della vendita senza incanto, nelle ipotesi che diremo, verrà redatto la bozza del decreto di trasferimento. Non potrà seguire la fase dell offerta in aumento. Nella fase della vendita con incanto, avvenuta l aggiudicazione provvisoria, perché è ancora pendente il termine di 10 giorni per le offerte in aumento, può essere proposta offerta in aumento del quinto (nuova misura dell aumento) e si apre la fase della gara sull aumento. Al pagamento del saldo prezzo, segue necessariamente il decreto di trasferimento. Quindi: vendita senza incanto; poi: vendita con incanto al medesimo prezzo; può essere ripetuta una volta; poi: vendita senza incanto con mutate condizioni o diminuzione del prezzo e così successivamente fino all aggiudicazione. Nell Ordinanza di delega al professionista secondo le nuove norme, i Giudici del Tribunale di Milano hanno analiticamente segnato il percorso che i delegati devono seguite nelle varie attività per raggiungere il momento finale, la distribuzione. 6

5 VENDITA SENZA INCANTO Fonte normativa "Articolo 591-bis (Delega delle operazioni di vendita) 7 3. Il giudice dell esecuzione, con l ordinanza con la quale provvede sull istanza di vendita ai sensi dell articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell articolo 571 e il luogo ove si procede all esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell eventuale incanto. La vendita senza incanto è regolata dal Codice di procedura civile al libro terzo, dagli articoli 569 provvedimento per l autorizzazione alla vendita, 3 comma - nuovo, 570 avviso di vendita, 571 nuovo offerte di acquisto, 572 nuovo deliberazione sull offerta, 573 nuovo gara tra gli offerenti. ************** Si riteneva, prima della legge 80/2005, che, nell ambito delle esecuzioni immobiliari, il sistema della vendita senza incanto fosse quello considerato normale dal Codice: nell art. 569 c. 3 c.p.c. era disposto che il Giudice procedesse alla vendita senza incanto a meno che non ritenesse più opportuno che la vendita si svolgesse con il sistema dell incanto. Dal sistema normativo si evidenzia che alla vendita senza incanto non può seguire l offerta in aumento (un quinto nella novella, non più di un sesto). Infatti nell art. 573 (gara tra offerenti) si statuisce che "Se vi sono più offerte, il giudice dell esecuzione invita gli offerenti a una gara sull offerta più alta. Se la gara non può aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggior offerente oppure ordinare l incanto." "Disporre la vendita" significa che la vendita, il trasferimento si realizza a favore del maggior offerente. E opportuno richiamare il riferimento all "aumento nella misura di un quinto" (prima della legge 80/2005 era di un quarto) fatto nella vendita senza incanto: l articolo 572 c.p.c., 7

6 secondo comma, statuisce "se l offerta è superiore al valore dell immobile determinato a norma dell art. 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz altro accolta". Tale "aumento nella misura di un quinto" deve essere contenuto nell ammontare della somma offerta in busta chiusa; non è l aumento presentato dopo la chiusura dell udienza nella quale avviene l esame delle offerte e la gara sulle medesime. Nella vendita senza incanto i termini di proposizione delle offerte di acquisto, posti dal terzo comma dell art. 569 (non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi) si ritiene che siano riferibili unicamente alla vendita avanti al Giudice. Infatti nel primo comma dell art. 591 bis si statuisce che "Con la medesima ordinanza (con la quale delega il professionista) il giudice stabilisce - il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, - le modalità della pubblicità, - il luogo della presentazione delle offerte ai sensi dell art. 571 (offerte di acquisto), - il luogo ove si procede all esame delle offerte, - e alla gara tra gli offerenti - e ove si svolge l incanto." Nell ordinanza di delega si terrà conto dei tempi necessari per la pubblicità, sia quelli stabiliti nelle nuove norme sia quelli necessari per essere in pubblicazione sui quotidiani e in Internet (ora, secondo la prassi del Tribunale di Milano, il tempo è di 90 giorni prima della data dell asta) sia dei tempi riferiti al versamento del fondo spese da parte del creditore procedente. La formulazione della delega secondo le nuove norme preparata dai Giudici del Tribunale di Milano è precisa e circostanziata nel fissare i tempi delle varie attività e minuziosamente pone le linee direttive che il professionista delegato deve seguire nello svolgimento dell incarico. In questa documentazione, fornita al Vostro ordine, vi è copia della delega. Bisogna però precisare (come ci riferiscono i Giudici della sezione delle esecuzioni immobiliari) che potrà subire modifiche, nell intento di regolare meglio ogni attività. Ora consideriamo come si deve svolgere la vendita senza incanto: illustriamo soprattutto l aspetto pratico. 8

7 In udienza in base all art. 569 c.p.c., sentite le parti, il Giudice dell esecuzione conferisce delega al professionista (Notaio, Avvocato o Commercialista). Normalmente al Creditore procedente, dal Giudice, viene posto l onere di comunicare la delega al professionista, anche via fax. Bisogna riferire che gli otto anni di esperienze delle deleghe ai notai, a Milano, per merito soprattutto della Presidente della Sezione Dott.ssa Gabriella D Orsi e con la collaborazione di tutti i 10 /11 Giudici della sezione (con la coordinata attenzione della Dottoressa Manuela Massenz. ma dovrei citare tutti i giudici della sezione ), in questi otto anni si è cercato di semplificare la procedura, pur rispettosi delle norme: sono previste le comunicazioni via fax, si può utilizzare la posta elettronica, i Giudici ricevono i professionisti delegati udienze. tutti i giorni, compatibilmente e nel rispetto degli orari delle Avrete modo di costatare, nello svolgimento degli incarichi, la serena gentilezza e collaborazione del gruppo dei Giudici della terza sezione, quella delle esecuzioni immobiliari individuali. Ricevuta la delega, il professionista ha facoltà di asportare dall archivio del Tribunale il fascicolo per trarne copia. Sarebbe interessante (ed anche necessario) dire qualche cosa sull esame del fascicolo, sulla composizione del medesimo, del suo ordine.. ma usciremmo un pochino dall argomento che sto illustrando. Nella delega il Giudice fissa il prezzo dell immobile da porre in vendita. Il valore dell immobile è già stato valutato dal perito ed è già stato proposto il prezzo. Il professionista redige l avviso di vendita senza incanto. Sottolineo l importanza di indicare nell Avviso di vendita tutto ciò che può chiarire l esatta situazione dell immobile, osservata la natura del diritto da trasferire (piena proprietà, usufrutto, diritti parziale), situazione edilizio urbanistiche (licenza di costruzione, condoni, irregolarità) eventuali oneri sui beni (cessioni di cubatura per i terreni, oneri condominiali oltre quelli d uso), diritti di prelazioni dello stato per vincolo diretto con prelazione e vincolo indiretto). Bisogna fare attenzione alla descrizione del bene staggio: esaminare il pignoramento, completare (se necessario) la descrizione con le risultanze della perizia. 9

8 In questi primi momenti di applicazione (chiedo conferma ai Giudici presenti) si ritiene opportuno fare un avviso per ogni fase della procedura, cioè uno per la vendita senza incanto; se tale vendita risultasse senza aggiudicazione, altra pubblicazione per la vendita all incanto, e così via fino all aggiudicazione. Alcune utili riflessioni: 1 RESOCONTO DELLA RIUNIONE CON I GIUDICI DEL 13 marzo 2006 PRESSO IL CNN Visto che il dato testuale dell articolo 569 sembra indicare un unico provvedimento programmatico di tutte le attività di vendita e la fissazione contestuale di due date, l una per l esperimento della vendita senza incanto, l altra per il caso in cui si proceda all incanto, l ordinanza di vendita del giudice (e l avviso di vendita del delegato) deve indicare entrambe le date da fissare (quella per la vendita senza incanto e quella, eventuale, per la vendita con incanto) o, pur nell ambito di una programmazione unitaria, la data dell incanto può essere fissata in un momento successivo ed eventuale? Secondo un ampia maggioranza 2 è possibile la scissione della fissazione delle due date di vendita in due momenti distinti, con l emissione di due provvedimenti diversi (minoranza) o con l emissione di un unico provvedimento programmatico di tutte le operazioni di vendita e contenente solo la data della vendita senza incanto e la riserva di fissazione della data della vendita senza incanto in un momento successivo (maggioranza). Ciò sulla base dei seguenti argomenti: - un principio di economia processuale, per il quale è meglio evitare attività che potrebbero rivelarsi inutili; 1 Il giorno 13 marzo 2006, a Roma, su iniziativa del Consiglio Nazionale del Notariato e presso la sede dello stesso, si è tenuta una tavola rotonda per discutere alcune questioni interpretative sollevate dalla riforma del processo esecutivo di cui alle leggi 80 e 263 del 2005 ritenute di interesse comune per il Notariato e per la Magistratura. Alla tavola rotonda, organizzata su iniziativa del Coordinatore della Commissione Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate, Not. ROBERTO BARONE, hanno preso parte componenti del Consiglio Nazionale, magistrati e studiosi di diritto processuale civile. Il Prof. ANDREA PROTO PISANI (Università degli Studi di Firenze) ha diretto la discussione. Hanno partecipato all'incontro: in qualità di componenti del Consiglio Nazionale del Notariato, oltre al Not. ROBERTO BARONE, i Notai FEDERICO TASSINARI e BRUNO VOLPE; in qualità di relatori : il Dott. ROBERTO FONTANA (Tribunale di Monza) e il Dott. PASQUALE LICCARDO (Tribunale di Bologna); in qualità di partecipanti : i Professori BRUNO CAPPONI (Università degli Studi di Roma Luiss), GIORGIO COSTANTINO (Università degli Studi di Roma Tre), ERNESTO FABIANI (Università degli Studi del Sannio); nonché i Dott.ri ENRICO ASTUNI (Tribunale di Torino), MAURIZIO ATZORI (Tribunale di Bologna), LUCIANA BARRECA (Tribunale di Roma), PIERVINCENZO D ADAMO (Avvocato in Bologna), FRANCO DE STEFANO (Corte d Appello di Salerno), GABRIELLA D ORSI (Tribunale di Milano), MARIO MONTANARO (Tribunale de L Aquila), ANGELO NAPOLITANO (Tribunale di Benevento), GIORGIO POTITO (Tribunale di Alba), ENRICO SCODITTI (Tribunale di Bari), GIORGIO SENSALE (Tribunale di Napoli), FRANCESCO VIGORITO (Tribunale di Roma). 2 Liccardo, Vigorito, Scoditti, D'Adamo, Napolitano, forse Astuni. 10

9 - un principio di trasparenza nei confronti del mercato, in quanto l individuazione di una doppia data per la medesima vendita potrebbe creare confusione; - il dato testuale dell articolo 573 che sembrerebbe lasciare spazio all ipotesi di un incanto ancora da fissare; - la previsione di cui all articolo 591 bis n. 2 che, a proposito del delegato, indica gli adempimenti di cui all articolo 576,II comma, come eventuali; - gli inconvenienti cui espone l interpretazione letterale, ovvero la difficoltà nel governo dei tempi del processo (in rapporto ad ipotesi di rinvio ex art. 161-bis, di breve differimento della vendita, ecc.). Secondo altri 3, invece, la previsione normativa è chiara: - il provvedimento di fissazione della vendita è unico e unitario, programmatico delle due fasi di vendita e completo dell indicazione delle due date; - tutti gli argomenti sollevati dai sostenitori della tesi della scissione delle due date possono essere risolti con un adeguata, efficace, chiara e differenziata pubblicità delle due date. 1 - Il professionista delegato alla vendita senza incanto deve dare pubblica notizia in ottemperanza all art. 490 c.p.c. (nuovo), mediante: affissione per tre giorni consecutivi all albo dell Ufficio Giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo. In caso di espropriazione. di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti Internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell incanto. inoltre "l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell incanto una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore. 3 Montanaro, Sensale, De Stefano 11

10 2 La vendita senza incanto si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 571 c.p.c. (offerte di acquisto): "Ognuno, eccetto il debitore, è ammesso ad offrire per l acquisto dell immobile pignorato, personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell articolo 579, ultimo comma ". Chi intende partecipare deve presentare dichiarazione (inserita in busta chiusa) che contenga: indicazione del prezzo, tempo e modo di pagamento, ogni altro elemento utile alla valutazione dell offerta. L offerta è irrevocabile, salvo che: il giudice ordini l incanto; siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta.. L offerta deve essere tempestiva, altrimenti non produce effetto: cioè deve essere depositata entro il termine fissato dall Ordinanza o dall Avviso di vendita senza incanto. L offerta non deve essere inferiore (uguale o superiore) al prezzo determinato nell Ordinanza o nell Avviso di Gara. Deve essere data cauzione, con le modalità stabilite nell ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo dall offerente proposto. Segretezza dell offerta: L offerta deve essere depositata in busta chiusa, all esterno della quale sono annotati, a cura del Cancelliere (o del professionista delegato): il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito; il nome del Giudice dell esecuzione o del professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c., la data dell udienza fissata per l esame delle offerte. Cauzione con assegno circolare: se è stabilito che la cauzione sia da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le BUSTE sono aperte all udienza fissata per l esame delle offerte (o nella data fissata avanti al professionista delegato) alla presenza degli offerenti. 12

11 Art. 572 c.p.c. "Sull offerta il giudice dell esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti. Se vi sono più offerte, il giudice dell esecuzione invita gli offerenti ad una gara sull offerta più alta. Se l offerta è superiore al valore dell immobile determinato a norma dell articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz altro accolta. Se l offerta è inferiore a tale valore, (prezzo base aumentato di un quinto) il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell incanto. In tali casi lo stesso ha senz altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l ordinanza pronunciata ai sensi dell articolo 569. Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577." Art. 573 c.p.c.: "Se vi sono più offerte, il giudice dell esecuzione invita gli offerenti a una gara sull offerta più alta. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l incanto". I termini per proporre offerte di acquisto sono stati inseriti nel nuovo art. 569: il giudice ordina la vendita e fissa un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi entro il quale possono essere proposte di acquisto. Vi è pertanto il tempo per le necessarie pubblicazioni, favorendo la conoscibilità dei beni in asta. Nelle nuove deleghe i Giudici delle Esecuzioni del Tribunale di Milano indicano i seguenti criteri di comportamento: F) esaminare le offerte nel giorno indicato al precedente punto B), procedendo secondo le seguenti direttive: Saranno dichiarate inefficaci: o le offerte pervenute oltre il termine di cui al precedente punto A); o le offerte inferiori al valore dell'immobile come sopra determinato dal giudice dell'esecuzione; o le offerte non accompagnate da cauzione prestata con le modalità di cui al precedente punto C); qualora sia presentata una sola offerta superiore di 1/5 al valore dell'immobile come sopra determinato dal giudice dell'esecuzione, la stessa sarà senz'altro accolta; 13

12 qualora sia presentata una solo offerta, pari o superiore al valore dell'immobile come sopra determinato dalla giudice dell'esecuzione, ma inferiore all'offerta di cui al punto precedente, la stessa sarà accolta se non vi sia dissenso del creditore procedente; qualora siano presentate più offerte, il delegato inviterà gli offerenti ad una gara sull'offerta più alta; se la gara non potrà aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il delegato disporrà la vendita a favore del maggior offerente; La prassi dei Tribunali ove già da anni veniva utilizzata la modalità della vendita senza incanto (Monza, Bologna, Lecce, Brindisi, Patti) era per la possibilità di una seconda ordinanza di vendita senza incanto, prevedendo la riduzione del prezzo di vendita o le condizioni della vendita stessa. Tale ipotesi è ora regolata dal nuovo art. 591, però deve andare deserta la vendita per incanto. ALCUNE OSSERVAZIONI PRATICHE DALLA RIUNIONE DEL 13 marzo 2006 PRESSO IL CNN LA VENDITA SENZA INCANTO (articoli 570,571, 572, 573, 574) Nella vendita senza incanto non è espressamente stabilito che il giudice indichi la suddivisione in lotti, le modalità e il termine del saldo prezzo come, invece, è esplicitamente previsto dall articolo 576 per la vendita con incanto. In assenza di espressa indicazione nell ordinanza di vendita, si potrebbero porre dei problemi sia nel caso di unica offerta superiore di 1/5 al prezzo base, ma con modalità e termine di saldo prezzo non congrui, sia nel caso di pluralità di offerte, per valutare quale sia l offerta più alta o maggiore ai sensi dell articolo 573. Quali sono i rimedi per evitare il verificarsi di questi inconvenienti? E auspicabile che il giudice, nel disporre la vendita o la delega, e il delegato, nel fissare la vendita, indichino, oltre che la divisione in lotti, le modalità e il termine massimo di saldo prezzo, al fine di rendere le offerte omogenee sotto il profilo delle condizioni di vendita diverse dal prezzo e, semplificare, così, l operazione di individuazione dell offerta migliore. Ciò ad evitare sia la difficoltà che sorgerebbe nel caso di unica offerta che superi di un quinto il prezzo base (con aggiudicazione necessaria ai sensi dell articolo 572), ma con un termine di saldo prezzo estremamente lungo e non congruo 4, sia quella che sorgerebbe nel caso in cui vi fossero plurime offerte diverse non solo per il prezzo, ma anche sotto il profilo dei tempi e delle modalità di pagamento. Una volta che sia stato fissato un termine massimo, il termine inferiore contenuto nella singola offerta sarà irrilevante al fine dell'individuazione dell'offerta più alta, in quanto il criterio diventa solo economico, cioè riferito al prezzo più alto offerto. 4 Mentre nel sistema previgente il giudice poteva sempre disporre l incanto, anche quando l unica offerta superasse il parametro indicato dal legislatore, il nuovo articolo 572 prevede l aggiudicazione necessaria nel caso in cui l unica offerta superi di un quinto il prezzo base (Liccardo - Fontana). Diviene, pertanto, indispensabile che il giudice abbia predeterminato le modalità e il termine massimo di saldo prezzo (Astuni), ad evitare che un unica offerta paralizzi l iter processuale. 14

13 Nel caso in cui il giudice non abbia fissato le modalità e i termini di saldo prezzo in ordinanza di vendita e vi sia una pluralità di offerte, sarà cura dello stesso, prima di aprire la gara sull offerta più alta, determinare un termine massimo e delle modalità di saldo prezzo omogenee per tutti gli offerenti che intendano partecipare alla gara 5. Nel caso di delega occorre fissare nella delega e non lasciare al professionista tutte queste condizioni di vendita e le modalità di svolgimento della gara. L articolo 571 nell indicare gli elementi che il cancelliere ( il delegato nel caso di delega) deve annotare sulla busta chiusa contenente l offerta, non menziona l indicazione del n. di R.E. della procedura. Cio significa che il n. di R.E. non deve essere apposto o l elenco degli annotamenti da apporre alla busta non è tassativo, ma esemplificativo, e ciascun ufficio provvederà a dare le disposizioni organizzative che ritiene più opportune in merito alla ricezione delle buste con le offerte? Se il n. di R.E. non deve mai essere apposto sulle buste chiuse per esigenze di segretezza e nella stessa data devono essere fissate più vendite, come deve essere organizzato lo svolgimento dell apertura delle buste e delle eventuali gare per ciascuna procedura? Secondo taluni 6 : - il legislatore ha espressamente omesso l indicazione del numero di procedura, tra gli elementi che il cancelliere deve annotare all esterno della busta chiusa ai sensi dell art. 571, al fine di rispettare il massimo grado di segretezza sul deposito delle offerte; - per rispettare la finalità della disposizione, il giudice (il professionista delegato nel caso di delega), deve tenere nel medesimo giorno più di una vendita; - per armonizzare la previsione dell apertura delle buste alla presenza degli offerenti con le esigenze organizzative degli uffici, si potranno fissare le udienze di vendita a fasce orarie o a piccoli gruppi. In tal caso la busta potrà contenere l annotazione della data e della fascia oraria di riferimento; - le buste relative ad offerte per procedure previste in quella fascia oraria saranno aperte tutte ad una certa ora e, a seguire, si svolgeranno le singole udienze di esame delle offerte e di eventuale gara; - l indicazione delle modalità di svolgimento di questa fase (ora di apertura e fascia oraria di svolgimento vendita) dovranno essere espressamente indicate nell ordinanza di vendita o di delega. Altri 7 sollevano la questione del se sia possibile interpretare il nuovo articolo 571 sulle annotazioni che il cancelliere o il delegato debbano apporre alla busta chiusa per il deposito dell offerta, in senso non tassativo e chiuso, ma come contenuto minimo che il giudice può integrare, alla luce delle esigenze organizzative dell ufficio. Questa interpretazione si fonderebbe: A) sui seguenti argomenti: 1) il coordinamento con la previsione di cui all articolo 173 quinquies che prevede modalità di deposito dell offerta per le quali il numero di procedura è espressamente indicato; 2) il richiamo dell articolo 584, in tema di offerta in aumento di quinto, alle modalità di deposito delle offerte di cui al 571, che non può comportare l omissione dell annotamento dell indicazione della procedura, in quanto le offerte in aumento di 5 In tal senso esplicitamente Liccardo, Fontana, Astuni, ma sostanzialmente condivisa da tutti i partecipanti. 6 Fontana, Liccardo, ma anche Astuni. 7 D Adamo, forse D Orsi, De Stefano e Barone, qualche argomento in questo senso lo dà anche Liccardo. 15

14 quinto devono essere aperte e valutate in un momento antecedente alla fissazione della data di gara in aumento; 3) l osservazione che la segretezza, perseguita dall omissione dell indicazione della procedura sulla busta, sarebbe regolarmente vanificata dal meccanismo procedurale che essa stessa impone, in quanto le buste verrebbero aperte tutte nel medesimo momento e gli offerenti dovrebbero trascorrere un certo lasso di tempo, una volta identificati, insieme, in attesa dello svolgimento dell udienza che li riguarda con possibilità di turbativa; 4) l indicazione del n. RE sulla busta non sembra ledere alcun diritto, in quanto la segretezza, sull avvenuto deposito di altre offerte per la singola procedura, deve essere considerato un requisito dell ufficio; B) sul rilievo dei seguenti inconvenienti: 1) la mancata indicazione del n. di procedura comporta una serie di difficoltà organizzative per coloro (i cancellieri) che hanno la responsabilità delle somme depositate; 2) in caso di delega, con la presumibile polverizzazione del numero delle deleghe a un gran numero di professionisti, la finalità della disposizione non sarebbe rispettata, salvo obbligare a delegare sempre più procedure ad un delegato e non una sola e il professionista delegato a fissare nel medesimo giorno un numero minimo di vendite. In definitiva, alla stregua delle conclusioni tratte dal Prof. Proto Pisani all esito della discussione: - a larga maggioranza si è visto che contrasta con lo spirito della legge l indicazione sulla busta del n. RE; - possono, poi, seguirsi prassi differenziate, posto che sia assicurata la segretezza senza mettere il n. della procedura sulle buste (v. poche procedure nello stesso giorno o indicazione di fasce orarie). Con quali modalità si deve svolgere la gara? Le modalità della gara sono stabilite dal giudice, come le ritiene opportune per il raggiungimento del miglior prezzo: su rilancio come nell incanto e con i tre minuti o con un nuovo giro di buste chiuse 8. E auspicabile che le modalità di gara siano indicate nell ordinanza di vendita e predeterminate in quella di delega 9. Nel caso di unica offerta che superi di 1/5 il prezzo base l aggiudicazione a favore dell unico offerente è necessaria. Nel caso di unica offerta che non superi di 1/5 il prezzo base l articolo 572 dispone che il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell incanto. Quali sono i parametri per esercitare questa discrezionalità in capo al giudice o al delegato? L'ipotesi di fissazione dell'incanto in presenza di un'offerta che non superi di un quinto il prezzo base dovrebbe essere considerata percorribile solo in casi limite e patologici, perché se il prezzo è stato fissato adeguatamente non avrebbe senso disattendere l offerta che è superiore allo stesso Così De Stefano, Liccardo, Fontana. 9 Così i due relatori Liccardo e Fontana. 10 Fontana 16

15 Nel caso di pluralità di offerte e di gara con adesione degli offerenti (ai sensi dell articolo 573, I comma) è sempre necessaria l aggiudicazione alla miglior offerta proposta in sede di gara o resta applicabile il parametro offerto dall articolo 572 combinato con la disposizione di cui al l articolo 573, II comma, per il quale se l offerta non è superiore di un quinto al prezzo fissato ex art. 568, sarà possibile l alternativa tra aggiudicazione alla migliore offerta e vendita all' incanto? Nel caso di pluralità di offerte e di gara senza l'adesione degli offerenti (ai sensi dell articolo 573, II comma) il giudice è libero di scegliere tra aggiudicazione alla migliore offerta e vendita all incanto o restano applicabili i parametri di cui all articolo 572? Secondo l opinione prevalente 11 i due articoli (572 e 573) regolano ipotesi distinte (unica offerta/plurime offerte) e all interno dell articolo 573 il primo e il secondo comma regolano ipotesi ulteriormente diverse (adesione alla gara/mancanza di adesione alla gara), pertanto: - nel caso di unica offerta esiste il criterio di cui all articolo 572 per stabilire se l aggiudicazione sia necessaria o il giudice possa/debba 12 procedere all incanto; - nel caso di plurime offerte ed adesione alla gara l aggiudicazione è sempre necessaria a favore dell offerta migliore ottenuta in sede di gara 13 ; - nel caso di plurime offerte in cui la gara non ha luogo per mancanza di adesione da parte degli offerenti, il giudice può scegliere tra aggiudicazione alla migliore offerta o incanto, ma indipendentemente dal criterio di cui all articolo L articolo 574, ultimo comma, rinvia all articolo 587 per il caso in cui l aggiudicatario non provveda al saldo del prezzo di aggiudicazione. L articolo 587 prevede: la dichiarazione di decadenza dell aggiudicatario, la perdita della cauzione a titolo di multa, la fissazione di un nuovo incanto a norma dell art. 576 ss, l eventuale dichiarazione di responsabilità dell aggiudicatario e la condanna al pagamento della differenza rispetto al prezzo di aggiudicazione finale. Il rinvio operato dall articolo 574 deve intendersi riferito a tutta la sua portata o solo ad alcune parti? Il giudice (o il delegato) deve sempre fissare un incanto o può provvedere alla vendita con una nuova fase di senza incanto seguita dall incanto? Possono essere riprese in considerazione le offerte depositate nella fase della vendita senza incanto e non ancora ritirate? 11 In tal senso esplicitamente Liccardo, Fontana, Scoditti, ma sostanzialmente condivisa da quasi tutti i partecipanti. Contra altri (Montanaro e Vigorito), secondo i quali le due norme (572 e 573) non sarebbero incompatibili o alternative perché la prima riguarderebbe il criterio di giudizio applicabile sempre per procedere all aggiudicazione, la seconda il procedimento da seguire in caso di pluralità di offerte. La previsione del secondo comma del 573 (l alternativa possibile tra aggiudicazione e incanto in difetto di adesione alla gara) riguarderebbe anche il caso del primo comma (adesione alla gara), con la conseguenza che sia in caso di adesione che di mancanza di adesione alla gara, il giudice potrebbe sempre scegliere tra incanto e aggiudicazione alla migliore offerta (salvo il dissenso del creditore se il prezzo offerto fosse inferiore al prezzo base aumentato di un quinto). Secondo Fontana si tratterebbe, comunque, di un falso problema, perché l ipotesi di fissazione di un incanto in caso di singola offerta o pluralità di offerte (comunque non inferiori al prezzo base) dovrebbe essere un ipotesi limite e marginale, perché il prezzo fissato è congruo se è stato ben determinato. 12 A seconda che vi sia o no il dissenso del creditore procedente il giudice deve o può fissare l incanto. 13 "perché la gara è un superamento della fase precedente, alla gara non si applica la disposizione di cui al 572, la gara è ragione di equità sostanziale dell aggiudicazione", così Liccardo. 14 ad esempio nel caso di pari offerte migliori. 17

16 Secondo una larga maggioranza 15 in caso di decadenza dell aggiudicatario per difetto di saldo del prezzo nei termini, si passa senz altro alla fase dell incanto, in virtù dei seguenti argomenti: - il richiamo testuale dell articolo 574 all articolo 587 nel suo complesso e non solo al secondo periodo del secondo comma; - la previsione di cui al punto n. 9 del nuovo 591 bis in caso di delega. 16 Nella vendita con incanto: Dalla delega: Per i casi in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per mancanza di offerte di acquisto proposte entro il termine stabilito, per inefficacia delle offerte (art. 571 comma 2 c.p.c.) per dissenso del creditore procedente a fronte di un unica offerta, il delegato provvederà: a fissare la data della vendita dell immobile pignorato, previa emissione dell avviso di cui all art. 576 c.p.c., da comunicarsi a tutte le parti, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o fax e da notificarsi ai creditori iscritti non intervenuti; il predetto Avviso dovrà essere trasmesso alla Cancelleria del Tribunale per l inserimento nel fascicolo d ufficio, entro il termine di 30 giorni dalla convocazione di cui al punto B. OMISSIS L avviso (di cui alla lettera O) stabilirà: 1. Se la vendita si dovrà fare in uno o più lotti; 2. il prezzo base dell incanto come sopra determinato dal giudice dell esecuzione; 3. il giorno e l ora dell incanto, non oltre 90 giorni dalla predisposizione dell avviso; 4. l importo della cauzione, pari al 10% del prezzo base, che dovrà essere versata a mani del delegato al momento della presentazione dell istanza di partecipazione all asta, non più tardi delle ore 12,30 del giorno precedente non festivo a quello fissato per l asta; l importo delle spese di trasferimento, che dovrà essere versato unitamente al saldo del prezzo; l avvertimento che la mancata partecipazione all incanto senza documentato o giustificato motivo comporterà la restituzione della cauzione solo nella misura dei 9/10 dell intero e la restante parte verrà acquisita alla procedura esecutiva. 5. la misura minima dell aumento da apportarsi alle offerte; 6. il termine di sessanta giorni dall aggiudicazione, entro il quale il prezzo dovrà essere depositato al delegato e le modalità del deposito, da effettuarsi sul conto corrente 15 Liccardo, Barreca, Astuni. Ma contra: Scoditti ha ipotizzato che, in caso di decadenza dell aggiudicatario per inadempienza al saldo del prezzo, si potrebbe pensare ad un aggiudicazione alla migliore offerta precedente o, comunque, riaprire una fase di senza incanto (così anche Montanaro), in virtù: - dell interpretazione secondo cui il richiamo dell articolo 574 è riferibile solo al sistema sanzionatorio da esso previsto nel secondo comma, - dell espressa previsione da parte dell art. 176 disp. att. (richiamato dall articolo 587) di una nuova udienza 569, nel contraddittorio delle parti, nella quale si può ridisporre la vendita ex art Taluno dei partecipanti ha evidenziato che le precedenti offerte superate dall offerta migliore, seguita da aggiudicazione, certamente non possono rivivere in caso di decadenza dell aggiudicatario. 18

17 intestato alla procedura, vincolato all ordine del giudice, da aprire presso una banca a scelta del delegato oppure qualora sia stato azionato nella procedura esecutiva un credito derivante da mutuo fondiario, il termine entro il quale l aggiudicatario dovrà versare direttamente al C.F quella pare del prezzo che corrisponde al credito del predetto istituto per capitale, accessori e spese; tale termine, per le procedure iniziate anteriormente al 1 gennaio 1994, dovrà essere di 30 giorni dall aggiudicazione; per le procedure iniziate successivamente a tale data dovrà essere di 60 giorni dall aggiudicazione; l eventuale residuo sarà versato al delegato nello stesso termine di 60 giorni dall aggiudicazione, dedotta la cauzione. A tal fine il delegato inviterà l istituto di credito fondiario a fargli pervenire, prima dell asta, la nota di precisazione del suo credito, indicante la somma che dovrà essere versata dall aggiudicatario e le modalità di versamento; 7. il luogo in cui verranno compiute le attività di cui agli articoli 576 e ss. Cpc e le indicazioni di cui all art. 173 quater disp. att. C.P.C. R) A disporre ed effettuare la pubblicità, almeno 45 giorni prima della data fissata per la vendita, sui quotidiani METRO, Corriere della Sera, e La Repubblica (oltre al periodico ) e sul sito Internet con le modalità già determinate dal Presidente della sezione esecuzioni e concordate con le testate sopra indicate (salva la possibilità di ulteriori forme di pubblicità che verranno stabilite e tempestivamente comunicate), nonché mediante affissione all albo del Tribunale. S) A ricevere e autenticare la dichiarazione di nomina di cui all art. 583 c.p.c. T) A redigere il verbale relativo alle operazioni di incanto con i contenuti previsti dall art. 591 bis comma 4 c.p.c. e a procedere secondo quanto indicato ai punti da H) a N) (H Decreto di trasferimento I chiedere le note precisazione dei crediti L Registrazione trascrizione e voltura M predisporre il progetto di distribuzione N provvedere al pagamento delle singole quote.) U In caso di asta deserta, sulle eventuali istanze di assegnazione ritualmente presentate ai sensi degli articoli 588 e 589 c.p.c. In mancanza di istanze di assegnazione, il Giudice dell esecuzione dispone sin d ora che il delegato proceda alla vendita ad un prezzo inferiore di ¼ a quello come sopra determinato dal G.E. secondo le modalità di cui ai punti da A) a G); in caso di esito infruttuoso, il delegato procederà a successiva vendita all incanto, al prezzo ribassato, secondo le modalità di cui ai punti da O) a R); in ulteriore infruttuoso esperimento il delegato provvederà ad informare il G.E. 19

18 Importanti novità nella vendita con incanto, poste dalla legge 80/2005, sono regolate nell art. 584: le offerte dopo l incanto, ciò che era detto "fase dell aumento di sesto". Avvenuto l incanto, entro il termine perentorio di dieci giorni, possono ancora essere fatte offerte e, per essere efficaci, il prezzo offerto deve superare di un quinto quello raggiunto nell incanto (un quinto, non più un sesto). A tal fine è necessario che l offerente depositi: - Dichiarazione di offerta con indicazione dell importo totale offerto, "mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all art. 571 c.p.c. (i Giudici del Tribunale di Milano hanno stabilito che, nel caso di delega al professionista, possano essere depositate nello studio del professionista medesimo. Inoltre deve essere esaminata la validità dell offerta: quindi la busta deve essere aperta dal professionista), - la somma per cauzione pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell art. 580 c.p.c. Nulla la legge dice sul deposito della somma per le spese. La giurisprudenza, in base alla normativa ora abrogata, ritenne inefficace l offerta se non fosse accompagnata dall importo delle spese, nella percentuale indicata nell Ordinanza o nell Avviso di vendita. Il nuovo articolo 580 c.p.c prevede espressamente il deposito della sola cauzione; viene abrogato il precedente art. 580 che prescriveva il deposito di somma per le spese di vendita. Ciò significa che non è più previsto il deposito della somma per spese, pur essendo le spese di trasferimento a carico dell acquirente, secondo le norme generali. Appare opportuno che il professionista delegato dia conto nell Avviso di vendita, stabilendo che "al momento dell aggiudicazione, verrà indicato all aggiudicatario l ammontare della somma dovuta per spese di registrazione, voltura e trascrizione del decreto di trasferimento in base alla tipologia dell acquisto e le spese per il rilascio delle copie del medesimo decreto nell interesse dell aggiudicatario acquirente". Il Giudice, o il professionista delegato, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, con Ordinanza od Avviso di gara. Si deve procedere (Cancelliere o delegato) alla pubblicazione con le modalità consuete, fissate dall art. 570 c.p.c. Deve essere data comunicazione all aggiudicatario. 20

19 Deve essere fissato un termine perentorio entro il quale: - possono essere fatte ulteriori offerte da parte di chi non ha fatto domanda di partecipazione all incanto, secondo le modalità disposte per l offerente in aumento del quinto (dichiarazione di prezzo e modalità di pagamento, deposito cauzione doppia e spese). Alla gara possono partecipare: gli offerenti in aumento del quinto, l aggiudicatario, senza deposito di ulteriori somme, gli offerenti al precedente incanto che, entro il detto termine fissato dal G.E. o dal professionista delegato abbiano integrato la cauzione nella misura doppia di quella fissata nell Ordinanza o nell Avviso d asta. E necessario un approfondimento sull espressione "abbiano integrato la cauzione": l art. 580 c.p.c. stabilisce che "Se l offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell incanto. ", ciò è anche conforme a quanto attualmente avviene negli incanti. Abbiano integrato la cauzione può significare che gli offerenti al precedente incanto, per poter partecipare debbono prestare cauzione pari al doppio della cauzione a suo tempo versata. La legge 80/2005 risolve il dubbi su chi potesse partecipare alla fase della gara secondo la precedente normativa: la più recente giurisprudenza riteneva che con l aumento di sesto si aprisse una nuova fase del procedimento esecutivo e, quindi, chiunque avesse presentato domanda e versato l importo della cauzione e delle spese nella misura indicata e secondo le modalità fissate nell Avviso di gara era legittimato a partecipare (eccetto, s intende, il debitore). Ora invece è per legge stabilito che possono partecipare solamente i soggetti indicati dalla norma dell art. 584 c.p.c.: - aggiudicatario, senza versamento di ulteriori somme, - l offerente del quinto con doppia cauzione, - altri soggetti offerenti in aumento del quinto, con versamento del doppio della cauzione, - offerenti al precedente incanto che abbiano integrato (nel senso detto) la cauzione. 21

20 Come per la fase dell incanto, anche per la gara è stabilita una penale per il caso di "omessa partecipazione" per l incanto- o "diserzione della gara". Il nuovo art. 580 c.p.c. statuisce che " Se l offerente ha omesso di partecipare all incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo, la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell intero e la restante parte (1/10) è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall esecuzione". Il nuovo 584 c.p.c. statuisce pure: "Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall esecuzione." E necessaria una precisazione: la perdita della cauzione è disposta solamente per gli offerenti in aumento del quinto di cui al primo comma dell art. 584 c.p.c., cioè l offerente/gli offerenti che hanno dato luogo a questa fase della procedura: aumento del quinto. Tale interpretazione è motivata dalla natura "penale" della norma che non può essere interpretata estensivamente, ma è di stretta interpretazione. E necessario sottolineare l articolo 591 (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto). Se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto. In quest'ultimo caso il giudice (il professionista delegato) può: - fissare un nuovo incanto allo stesso prezzo (senza passare per la vendita senza incanto), - ridurre il prezzo di un quarto ed procedere ai sensi del 569 (vendita senza incanto) fissando un termine tra i 60 e i 90 giorni entro il quale possono essere fatte offerte; - mantenere il medesimo prezzo e procedere ai sensi del 569 (vendita senza incanto), modificando le condizioni della vendita originariamente previste (es. termini di pagamento, diverse forme di pubblicità). Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo

21 LA VENDITA CON INCANTO (articoli 576, 580, 591 bis) Nel caso di vendita con incanto l articolo 580 prevede che la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell incanto all offerente non aggiudicatario salvo che lo stesso abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tal caso un decimo della cauzione viene trattenuta come somma rinveniente dall esecuzione. In quali casi viene trattenuto il decimo della cauzione? La partecipazione richiesta comporta la mera presenza dell offerente o, pure, la disponibilità ad effettuare almeno il primo rilancio? Il decimo della cauzione è certamente incamerato a colui che ha presentato la domanda di partecipazione all incanto, ma non si presenta (salvo i documentati e giustificati motivi). Il decimo della cauzione non è sicuramente incamerato se colui che ha presentato domanda di partecipazione all incanto è presente e sulla base del rilancio di altri si sia avuta aggiudicazione, perché l offerente non può mai essere tenuto ad offrire oltre il primo rilancio. Non vi è uniformità di opinioni per il caso in cui l offerente sia presente, ma nessuno rilanci e non si abbia aggiudicazione 17. Il potere di irrogazione della sanzione spetta anche al delegato o solo al giudice? Sul punto non sussiste uniformità di vedute. Secondo alcuni 18 il potere di irrogare la sanzione non può spettare al delegato: - perché la valutazione dei documentati e giustificati motivi non può che essere fatta in data successiva all incanto, - perchè questo potere non è richiamato dall articolo 591 bis espressamente, - perché si tratta di attività giurisdizionale in senso stretto. Il delegato potrà registrare che l offerente non era presente, ma dovrà rimettere al giudice per l irrogazione della sanzione. 17 Secondo alcuni (Liccardo - Scoditti - Atzori - D'Adamo - Montanaro) il concetto di partecipazione di cui all articolo 580 è riferito alla semplice presenza, la sanzione può essere irrogata solo a coloro che non partecipano, cioè che non sono presenti (salvi i documentati e giustificati motivi), in virtù della natura revocabile della domanda di partecipazione. Secondo altri (Sensale e, successivamente, in sede di commento dell articolo 584, altri partecipanti si sono espressi in questo senso), la sanzione potrebbe essere irrogata non solo quando l offerente non si presenta, ma anche quando nessuno faccia il primo rilancio. Questa soluzione interpretativa si fonda sui seguenti argomenti: chi presenta domanda di partecipazione, se è serio, deve essere disposto a compiere almeno il primo rilancio; il legislatore ha voluto sanzionare e, quindi, evitare due tipi di situazione: quella in cui gli offerenti si mettono d accordo prima dell incanto e non offrono e quella in cui l unico offerente non rilancia sperando nell abbattimento del prezzo; interpretare diversamente la disposizione significherebbe svuotarla di contenuto, perché gli offerenti si presenterebbero sempre, pur astenendosi dal rilancio. 18 Liccardo, forse Montanaro 23

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