ha pronunciato la presente
|
|
- Marisa Sacchi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 N /2011REG.PROV.COLL. N /2007 REG.RIC. N /2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9177 del 2007, proposto da: COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Ludovico Patriarca, con cui è domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; contro PEZZANA CAPRANICA DEL GRILLO FRANCESCO MARIA, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Filippo Bracci e Aldo Pezzana, con domicilio eletto presso l avv. Aldo Pezzana in Roma, largo del Teatro Valle, n. 6; nei confronti di ATAC. S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Cangiano, con domicilio eletto presso Atac Pagina 1 di 9
2 S.P.A Direzione Legale in Roma, via Ostiense, n. 131/L; sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9284 del 2007, proposto da: ATAC S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Cangiano, con domicilio eletto presso l avv. Francesca Cangiano in Roma, via delle Mura Portuensi, n. 33; contro PEZZANA CAPRANICA DEL GRILLO FRANCESCO MARIA, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Filippo Bracci e Aldo Pezzana, con domicilio eletto presso l avv. Aldo Pezzana in Roma, Largo del Teatro Valle n.6; nei confronti di COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall avv. Pier Ludovico Patriarca, con il quale è domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; entrambi per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO, ROMA, sez. II, n del 1 agosto 2007, resa tra le parti, concernente DINIEGO PERMESSO ACCESSO AUTOVETTURE IN CENTRO STORICO; Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell Atac S.p.A. (nel ricorso NRG. 9177/2007), del Comune di Roma (nel ricorso NRG. 9284/2007) e dell avv. Francesco Maria Pezzana Capranica del Grillo in entrambi i giudizi; Viste le memorie difensive; Pagina 2 di 9
3 Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2011 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Graziosi e Cangiano; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO 1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II, con la sentenza n del 1 agosto 2007, nella resistenza del Comune di Roma e dell A.T.A.C. Agenzia della mobilità di Roma, accogliendo il ricorso proposto dall avv. Francesco Maria Pezzana Capranica del Grillo, ha annullato in parte qua la nota dell A.T.A.C. di Roma, prot. 130 del 2 marzo 2007 (recante il diniego di rilascio di un secondo permesso per l accesso alla Z.T.L.) e la delibera della Giunta comunale di Roma n. 410 del 29 luglio 2006 (avente ad oggetto Rimodulazione del sistema tariffario relativo al rilascio dei permessi accesso alle Zone a Traffico Limitato ). Disattese le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso sollevate sia dal Comune di Roma che dall A.T.A.C., anche con riferimento al dedotto difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso, legittima essendo la revisione tariffaria operata dall amministrazione comunale, ma ha ritenuto fondato il secondo motivo di censura, la limitazione del rilascio del permesso di circolazione ai cittadini residenti nella Z.T.L. per una sola autovettura non essendo né ragionevole, né utile per le stesse finalità pubbliche perseguite dall amministrazione, e non potendo invocarsi a sua giustificazione le necessità legate al sistema di controllo automatizzato dei varchi di accesso alla Z.T.L. 2. Il Comune di Roma, con atto di appello ritualmente notificato il 20 Pagina 3 di 9
4 novembre 2007, ha chiesto la riforma della predetta sentenza, lamentandone la erroneità alla stregua di tre motivi di gravame, rubricati rispettivamente Erroneo apprezzamento dei presupposti in fatto e in diritto; incongruità della motivazione; ingiustizia manifesta; omessa pronuncia; inammissibilità del ricorso in primo grado (primo motivo); Travisamento dei fatti posti a base del ricorso, difetto di istruttoria; carenza di interesse, incongruità e contraddittorietà della motivazione; ingiustizia manifesta; ultrapetizione (secondo motivo) e Contraddittorietà della decisione; erroneità della decisione sotto altro profilo; violazione delle leggi e delle direttive comunitarie in materia di inquinamento atmosferico ed ambientale, D.M. n. 60/2002; carenza di giurisdizione e di potere; inammissibile sindaco del merito dell azione amministrativa (terzo motivo), con i quali, oltre a riproporre le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità del ricorso di primo grado (quanto alla natura di mera comunicazione, priva di valore provvedimentale, della nota dell A.T.A.C. n. prot. 130 del 6 marzo 2007 e della mancata tempestiva impugnazione della delibera della Giunta comunale n. 410 del 29 luglio 2006), ha sostenuto nel merito che i primi giudici avevano superficialmente apprezzato la complessiva normativa in materia di accesso alla Z.T.L., non considerando in particolare che era stata prevista la possibilità del rilascio di permessi di transito, misura che, contemperando adeguatamente gli interessi, pubblici e privati, in gioco, escludeva qualsiasi irragionevolezza della limitazione del rilascio di un solo permesso di circolazione per ogni autovettura; ciò senza contare che in ogni caso le scelte discrezionali dell amministrazione, quali erano quelli concernenti la concreta disciplina del traffico nell area del centro storico anche al fine della tutela dall inquinamento, non possono essere sindacate dal potere giurisdizionale. Pagina 4 di 9
5 Ha resistito al gravame l avvocato Francesco Maria Pezzana Capranica del Grillo, deducendone l inammissibilità e l infondatezza e chiedendone il rigetto. Si è costituita in giudizio anche l A.T.A.C. S.p.A. che ha chiesto la riunione del presente giudizio a quello relativo all appello da lei stessa proposto avverso la stessa sentenza (NRG.9284 dell anno 2007). Il ricorso è stato iscritto al NRG dell anno Con atto notificato a mezzo del servizio postale il 12 novembre 2007 anche l A.T.A.C. S.p.A. (già A.T.A.C.) ha chiesto la riforma della predetta sentenza, denunciando Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di procedimento amministrativo con particolare riferimento alla legge 241/90 così come riformata dalla legge 15/2005 e 80/2005 (primo motivo), Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di inquinamento atmosferico con particolare riferimento al D.M. n. 60/2002 e all art. 7 del D. Lgs. n. 285/92 (C.d.S.) (secondo motivo), nonché Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio (terzo motivo). Evidenziato la natura non provvedimentale della nota prot. 130 del 2 marzo 1997 impugnata in prime cure (con conseguente inammissibilità del ricorso di primo grado), l appellante ha sostanzialmente proposto gli stessi motivi di gravame sollevati dal Comune di Roma nell appello iscritto al NRG dell anno Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio, ha chiesto la riunione del presente gravame a quello iscritto al NRG dell anno Anche in tale giudizio si è costituito l avvocato Francesco Maria Pezzana Capranica del Grillo, chiedendo il rigetto dell appello. Il ricorso è stato iscritto al NRG dell anno Pagina 5 di 9
6 4. All udienza pubblica del 3 maggio 2011, dopo la rituale discussione, le cause sono state trattenute in decisione. DIRITTO 5. Gli appelli in trattazione, che, essendo diretti avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti ai sensi dell articolo 96, comma 1, sono fondati nel merito: ciò esime la Sezione dall esame dei motivi di gravame attinenti i profili di ammissibilità e/o di improcedibilità del ricorso di primo grado. 6. La questione oggetto della odierna controversia è stata già esaminata dalla Sezione con la decisione n. 825 del 13 febbraio 2009, dalle cui articolate e convincenti conclusioni non vi è motivo di discostarsi In detta decisione è stato innanzitutto evidenziato, in punto di fatto, che con la deliberazione giuntale n.410 del 29 luglio 2006, il Comune di Roma, all esito di accurata istruttoria e nel quadro di una più ampia manovra volta a ridurre gli effetti nocivi del traffico veicolare all interno del centro storico, ha rimodulato il sistema tariffario relativo al rilascio dei permessi di accesso alle zone a traffico limitato individuate nel centro abitato, in particolare prevedendo che: a) ad ogni permesso di accesso, di qualsivoglia categoria, venga abbinata una sola targa; b) il divieto di permessi di accesso senza targa; c) il rilascio per ogni nucleo familiare residente nel centro di non più di tre permessi di accesso, con tariffe e durata variamente modulate; d) il rilascio in favore dei residenti di un apposito permesso di solo transito di durata annuale e ad un costo prestabilito di duecento euro. Sono stati poi delineati i tratti peculiari dei provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all interno dei centri abitati, così come emergenti dalla giurisprudenza (ex plurimis, Sez. V, 4 marzo 2008, n. 824; Id., 11 dicembre 2007, 6383; Id., 29 maggio 2006, n. 3259; Ad. Plen. 6 febbraio Pagina 6 di 9
7 1993, n. 3), rilevando che essi sono espressione di scelte latamente discrezionali, coprendo un arco molto esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che devono essere contemperati, secondo criteri di ragionevolezza, così che il sindacato sulla loro ragionevolezza può essere effettuato solo ab externo, controvertendosi in sede di legittimità; è stato così ricordato che: a) è stata considerata legittima la diversità del regime circolatorio in base al tipo, alla funzione ed alla provenienza dei mezzi di trasporto, specie quando la nuova disciplina sia introdotta gradualmente e senza soluzioni di continuità; b) non sono state ritenute utilmente proponibili doglianze relative alla violazione degli artt. 16 e 41 Cost. quando non sia stato vietato tout court l accesso e la circolazione all intero territorio, ma solo a delimitate, seppur vaste, zone dell abitato urbano particolarmente esposte alle conseguenze dannose del traffico; c) è stato riconosciuto che la parziale limitazione della libertà di locomozione e di iniziativa economica sia sempre giustificata quando derivi dall esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo mondiale o nazionale Sempre secondo il ricordato precedente della Sezione, in punto di diritto sono da ritenersi inammissibili le censure con cui, nella sostanza, si contestano le conseguenze pratiche delle scelte tecniche discrezionali dell amministrazione, censure che sono anche infondate nel merito sia per la loro assoluta genericità, in quanto: a) non è in alcun modo configurabile il lamentato vizio di difetto di motivazione ed istruttoria; b) le scelte tecniche non appaiono abnormi alla luce dell oggettivo risultato perseguito dal comune, ovvero il decremento delle auto autorizzate a circolare e parcheggiare permanentemente all interno del centro storico di Roma, con tutte le difficoltà derivanti dalla ristrettezza degli spazi a disposizione; c) il Pagina 7 di 9
8 meccanismo dell abbinamento una targa un autoveicolo, ha riguardato tutte le categorie di permessi di accesso al centro storico, sicché non sono neppure ipotizzabili, in astratto, situazioni di disparità di trattamento; d) è stata prevista la possibilità del rilascio, in favore dei residenti nel centro storico, di appositi permessi di transito (deliberazione n della Giunta del Comune di Roma), in vista del raggiungimento di un posto auto in area privata (deliberazione della stessa Giunta n ). 7. Sulla scorta dei principi e delle considerazioni svolte nella ricordata decisione n. 825 del 13 febbraio 2009 di questa stessa Sezione, come sopra tratteggiate, applicabili alla presente controversia essendo identica la questione controversa, gli appelli in esame, previa riunione, devono essere accolti e, per l effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dall avvocato Francesco Maria Pezzana Capranica del Grillo. La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello proposti rispettivamente dal Comune di Roma (NRG.9177/2007) e dall A.T.A.C. S.p.A. (NRG. 9284/2007) avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II, n del 1 agosto 2007, li riunisce e li accoglie e, per effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado dall avvocato Francesco Maria Pezzana Capranica del Grillo. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2011 Pagina 8 di 9
9 con l'intervento dei magistrati: Calogero Piscitello, Presidente Aldo Scola, Consigliere Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore Adolfo Metro, Consigliere Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23/05/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) Pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
N. 02447/2011REG.PROV.COLL. N. 01392/2011 REG.RIC. N. 01391/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997
Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 01105/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA
N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
Dettagliper l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) DECISIONE
N. 03349/2010 REG.DEC. N. 01524/2006 REG.RIC. N. 02314/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
DettagliN. 04655/2012REG.PROV.COLL. N. 10337/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato
N. 04655/2012REG.PROV.COLL. N. 10337/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 6 25/01/2012 13.16 N. 00095/2012REG.PROV.COLL. N. 01694/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
Dettagliwww.ildirittoamministrativo.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato
N. 04252/2012REG.PROV.COLL. N. 04420/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliTAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario
TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 10119/2014 REG.PROV.COLL. N. 19506/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 01295/2013 REG.PROV.COLL. N. 01456/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Sesta) SENTENZA
N. 01410/2014 REG.PROV.COLL. N. 04359/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la
DettagliConsiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti
Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti Fermo restando il potere dell AEGG di adottare misure per superare il problema della saturazione virtuale della rete e l insindacabilità nel merito di
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) SENTENZA
N. 03146/2015 REG.PROV.COLL. N. 12790/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato
Dettaglidella sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00622/2011, resa tra le parti, concernente SILENZIO P.A. -
N. 06995/2011REG.PROV.COLL. N. 06233/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
DettagliConsiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile
Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Ai sensi del D.Lgs n. 79/1999, non vi è decadenza dalle incentivazioni previste per le fonti di energia rinnovabile se le autorizzazioni
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02226/2015REG.PROV.COLL. N. 01681/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 5 N. 00041/2014 REG.PROV.COLL. N. 01515/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliConsiglio di Stato: le dimissioni accettate non sono revocabili unilateralmente
Consiglio di Stato: le dimissioni accettate non sono revocabili unilateralmente http://www.dplmodena.it/04-10-11consstatodimisspubb.html Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5384 del 27 settembre 2011,
DettagliI documenti di: quotidianosanità.it. Quotidiano online di informazione sanitaria
I documenti di: quotidianosanità.it Quotidiano online di informazione sanitaria Dossier Documentazione legislativa Studi e ricerche Interventi e relazioni N. 01486/2015 REG.PROV.CAU. N. 01686/2015 REG.RIC.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5699/06 Reg.Dec. N. 8484 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
Dettagliwww.ildirittoamministrativo.it
N. 02195/2015REG.PROV.COLL. N. 05534/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettagli( 1 7 8 5 / 2 0 0 9 S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 01582/2009 REG.RIC. ( 1 7 8 5 / 2 0 0 9 S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)
Dettaglicontro ha pronunciato la presente
N. 00209/2012 REG.PROV.COLL. N. 00948/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha pronunciato la
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliOrdine di demolizione di opere abusive del giudice penale
Ordine di demolizione di opere abusive del giudice penale CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI sentenza 24 novembre 2015 n. 5324 (sull insussistenza dell obbligo per il Comune di eseguire in via amministrativa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 03963/2015 REG.PROV.COLL. N. 02235/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
Dettagliwww.ildirittoamministrativo.it
N. 02724/2013REG.PROV.COLL. N. 03709/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Ter) SENTENZA
N. 10269/2012 REG.PROV.COLL. N. 08214/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter) ha pronunciato
DettagliConsiglio di Stato n. 5806 del 05/12/2013
MASSIMA La comunicazione attraverso il fax, il cui numero è stato, nella fattispecie in esame, espressamente riportato dalla società offerente nell autocertificazione allegata alla documentazione presentata
DettagliHOME REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) SENTENZA.
Torna alla pagina precedente HOME N. 00452/2014 REG.PROV.COLL. N. 00290/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)
Dettaglicontro nei confronti di per la riforma
N. 02228/2015REG.PROV.COLL. N. 01754/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00405/2011 REG.PROV.COLL. N. 00133/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliTAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014
MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00341/2015 REG.PROV.COLL. N. 01803/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.1909/2007 Reg.Dec. N. 4884 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso
Dettaglicontro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 14539 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
N. 01093/2015 REG.PROV.CAU. N. 14539/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA
N. 00044/2013REG.PROV.COLL. N. 01094/2008 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA sul
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) SENTENZA.
N. 00963/2014 REG.PROV.COLL. N. 00982/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliComune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;
N. 01571/2013 REG.PROV.COLL. N. 02629/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00623/2015 REG.PROV.COLL. N. 00336/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
N. 06228/2013REG.PROV.COLL. N. 01551/2008 REG.RIC. N. 01562/2008 REG.RIC. N. 01700/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA
N. 05924/2013REG.PROV.COLL. N. 05490/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05040/2013REG.PROV.COLL. N. 06705/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Dettagliwww.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823
«La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente
N. 07519/2015 REG.PROV.COLL. N. 10759/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliN. 00131/2012 REG.RIC. http://www.giustizia-amministrativa.it/documentiga/cagliari/sezione 1/2012/201200131/Provvedime... REPUBBLICA ITALIANA
1 di 5 14/03/2012 10.12 N. 00275/2012 REG.PROV.COLL. N. 00131/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00376/2014 REG.PROV.COLL. N. 00440/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) D E C I S I O N E
N.741/ 2008 Reg. Dec. N. 8062 Reg. Ric. Anno 2007 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DettagliVisti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Visti tutti gli atti della causa;
N. 00247/2013 REG.PROV.COLL. N. 01214/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 01873/2011 REG.PROV.COLL. N. 05791/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA
N. 04086/2014REG.PROV.COLL. N. 05358/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
DettagliTar Milano n. 288/11 su bonifica acustica
Tar Milano n. 288/11 su bonifica acustica L art. 9 L. 447\1995 attribuisce al Sindaco poteri d intervento richiesto da urgente necessità di tutela della salute pubblica in senso più ampio che non laddove
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Prima) SENTENZA
TAR, Lombardia (MI), Sez. I, n. 2987, del 10 dicembre 2012. Elettrosmog. Illegittimità diniego permesso edilizio per stazione radio-base per incompatibilità NTA del PRG, in assenza di regolamentazione
DettagliT.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n. 3278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T.A.R. Lombardia - Sezione III - Sentenza 31 luglio 2002, n. 3278 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano - Sezione terza - ha pronunciato
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 1686 del 2015, proposto da:
N. 01486/2015 REG.PROV.CAU. N. 01686/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro
DettagliConsiglio di Stato Sentenza del 11 settembre 2015, n. 4253 REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato Sentenza del 11 settembre 2015, n. 4253 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettaglisul ricorso numero di registro generale 206 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
1 di 5 09/04/2015 16:48 N. 01001/2015 REG.PROV.COLL. N. 00206/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 8841/1985 proposto
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA
N. 02647/2014 REG.PROV.CAU. N. 04843/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 04045/2014 REG.PROV.COLL. N. 03024/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 6 30/04/2012 8.25 N. 00556/2012 REG.PROV.COLL. N. 00023/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliTAR di Torino: un impianto fotovoltaico è un edificio?
TAR di Torino: un impianto fotovoltaico è un edificio? La conferenza di servizi ha la funzione di sintetizzare plurime espressioni di volontà ugualmente e distintamente necessarie per il corretto espletamento
Dettaglicontro per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliTAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente
TAR Sardegna: sentenza n 104 del 24/01/2005 L ordinanza per la rimozione dei rifiuti abbandonati non è di competenza del Sindaco ma del Dirigente REPUBBLICA ITALIANA 104/2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DettagliComune di Vieste Provincia di Foggia
Comune di Vieste Provincia di Foggia SETTORE PRIMO AFFARI LEGALI DETERMINAZIONE (COPIA) *97* del 11-09-2014 Determinazione 11-09-2014 - Nr. 97 Registro Generale 11-09-2014 - Nr. 764 Oggetto: Saldo compenso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA
N. 02746/2015REG.PROV.COLL. N. 04849/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 05892/2011REG.PROV.COLL. N. 02776/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliSENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA TAR VENETO-VENEZIA 07.09.2005, N. 3430 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, con l intervento dei signori magistrati:
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Terza) SENTENZA
N. 02810/2011 N. 01748/2011 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00021/2014 REG.PROV.COLL. N. 00431/2005 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
Dettagliper l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
Pagina 1 di 6 N. 07848/2010 REG.SEN. N. 06357/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
N. 08564/2015 REG.PROV.COLL. N. 07947/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02212/2012REG.PROV.COLL. N. 01572/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) SENTENZA
T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 3 giugno 2013, n. 5538 Edilizia e urbanistica - Rilascio permesso di costruire in assenza di piano attuativo - Possibilità qualora previsto dalle norme di piano regolatore,
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
Pagina 1 di 9 N. 03256/2012REG.PROV.COLL. N. 02212/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. contro
N. 00510/2011REG.PROV.COLL. N. 06055/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliIl Consiglio di Stato, con sentenza n. 718 del 14 febbraio 2012, è. intervenuto sul tema della legittimazione processuale degli Ordini
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 718 del 14 febbraio 2012, è intervenuto sul tema della legittimazione processuale degli Ordini Professionali a proporre autonoma impugnazione del parere con cui si
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02264/2011 REG.PROV.COLL. N. 01973/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA
N. 10661/2015 REG.PROV.COLL. N. 01760/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato
Dettagli