capitolato speciale di gara per la copertura assicurativa CUMULATIVA INFORTUNI
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- Lazzaro Salerno
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1 Insurance Aon S.p.A. Brokers ========== ========== capitolato speciale di gara per la copertura assicurativa CUMULATIVA INFORTUNI Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers Catania Corso Italia, 22 tel. (+39) 095/ fax (+39) 095/ Studenti; Studenti Part-time; Iscritti a Dottorati e Post Dottorati; Specializzandi ed Iscritti a Scuole di Specializzazione; Tirocinanti e Tirocinanti Post Laurea Portavalori e Rischi Aeronautici Testo aggiornato al 8 giugno 2007 Sede legale: Milano Via Andrea Ponti, 8/10 Capitale Sociale ,00 i.v. Registro Imprese Milano R.E.A. Milano Partita IVA Codice Fiscale Iscrizione Albo Brokers Matr. 0726/s
2 CLAUSOLA BROKER Quanto indicato nel presente capitolato è prevalente su tutte le condizioni generali e particolari della polizza che ne conseguirà, pertanto essendo esso parte integrante e prevalente sulla polizza stessa, si esprimerà in alcuni articoli come se già fosse una polizza. Per la determinazione del contenuto del presente capitolato, per l assistenza e la effettuazione della presente procedura la Università degli Studi di Catania si è avvalsa dell opera di brokeraggio della Aon S.p.A. che provvederà anche alla collaborazione nella gestione ed esecuzione del contratto che scaturirà dalla procedura di gara in ottemperanza all incarico di brokeraggio assicurativo conferito. L attività della Aon S.p.A. avrà quindi carattere continuativo nella fase successiva alla aggiudicazione per tutta la durata contrattale prevista, nei termini, con le procedure, modalità ed adempimenti reciproci previsti dal capitolato speciale e dalla Normativa Generale di gara. L opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnia con la quale sarà stipulato il contratto e suddetta remunerazione non costituirà onere aggiuntivo alcuno a carico della Università degli Studi i cui oneri economici sono costituiti dalla corresponsione dei premi di polizza nei termini e modi previsti dal capitolato speciale. Le Compagnie, pertanto, accettano e riconoscono, pena la nullità delle offerte presentate, la Aon S.p.A. quale broker dell Università degli Studi di Catania e che la remunerazione da parte delle stesse avverrà esclusivamente con le modalità e nei termini espresse dalle condizioni della Normativa Generale e dal Capitolato Speciale di Gara nella misura del 10% da praticarsi sul premio imponibile. L ente e la Compagnia si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l assicurazione avverrà tramite il broker Aon S.p.A. 2
3 Indice delle Sezioni Aon S.p.A. Norme comuni a tutte le sezioni Pagina 5 Sezione Studenti Regolarmente Iscritti a Corsi di Laurea Pagina 10 Vecchio Ordinamento; I, II e III livello; Master; Diploma Universitario; Specialistica a Ciclo Unico (anni 5 o 6) Sezione Studenti Part-Time Pagina 14 Sezione Iscritti ai Dottorati e Pagina 18 Post Dottorati di Ricerca Sezione Specializzandi senza borsa di studio ed Iscritti Pagina 25 A Scuole di Specializzazione; Tirocinanti Post Laurea anche all estero Sezione Infortuni Aeronautici Pagina 32 Sezione Infortuni Portavalori Pagina 36 3
4 DEFINIZIONI Aon S.p.A. Nel testo che segue si intendono per: CONTRAENTE: L Università degli Studi di Catania, soggetto che stipula il contratto; ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse e protetto dall'assicurazione; BROKER: Chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con Imprese di Assicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando alla loro gestione ed esecuzione. I mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione. (Art. 109 comma 2 lett. 2 - Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi); ASSICURAZIONE: Il contratto di assicurazione; POLIZZA: Il documento che prova l'assicurazione; SOCIETA : L'impresa assicuratrice, nonché le coassicuratrici; PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Società; RISCHIO: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne; SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; INDENNIZZO: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; FRANCHIGIA: La parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'assicurato; INFORTUNIO: Evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produce lesioni fisiche constatabili obiettivamente e che abbiano come conseguenza morte, invalidità permanente o inabilità temporanea. 4
5 NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI Art. 1) DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE L assicurazione ha decorrenza dalle ore del giorno indicato dal broker Aon S.p.A. che a mezzo telefax o telegramma provvederà a fare comunicazione in tal senso alla Direzione della Compagnia aggiudicataria ed avrà durata di anni quattro, al termine dei quali cesserà automaticamente, senza obbligo di disdetta. Eventuali rinnovi potranno essere effettuati in accordo tra le parti, se ed in quanto previsti dalle normative vigenti, alle medesime condizioni o condizioni migliorative, di anno in anno, con un massimo di tre anni. Art. 2) VALIDITA TERRITORIALE L assicurazione vale nell ambito dei luoghi istituzionalmente previsti per l espletamento delle attività senza limiti territoriali ove le attività venissero svolte all estero, ma con il vincolo che gli accertamenti del grado di invalidità Permanente, nonché la liquidazione dei sinistri saranno fatti in Italia ed in euro. Art. 3) PARIFICAZIONE AD INFORTUNIO La presente copertura assicurativa viene prestata altresì per: - l'asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti da ingestione o da assorbimento di sostanze; - le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi; - l'annegamento; l'assideramento o congelamento; la folgorazione; i colpi di sole o di calore; - le lesioni determinate da sforzi con esclusione delle ernie, degli infarti e delle rotture sottocutanee dei tendini; - le lesioni conseguenti a stati di malore o di incoscienza; - gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; - gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sociale e/o sindacale a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva; - intossicazione anche non avente origine traumatica; - morsi e conseguenze di rettili o di animali; - contatto con corrosivi ed esposizione a sostanze corrosive in genere; - infortuni derivanti da inondazioni, alluvioni, straripamenti, caduta del fulmine, eruzioni vulcaniche, movimenti tellurici e altre forze della natura; - conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di altre cure rese necessarie da infortunio; - danni estetici conseguenti ad infortunio. Art. 4): ESCLUSIONI Sono esclusi gli infortuni derivanti: - dalla guida di mezzi di locomozione aerei e subacquei; 5
6 - gli infortuni derivanti da guerra ed insurrezioni; - gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza alla guida di veicoli, sotto l'influenza di droghe od allucinogeni, in conseguenza di proprie azioni delittuose, salvo il caso di atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; - le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcoolici e di psicofarmaci o ad uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e di allucinogeni; - le conseguenze di sforzi muscolari non aventi carattere traumatico; - il carbonchio, la malaria, le malattie tropicali; - le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio; - conseguenti ad atti terroristici perpetrati con l utilizzo di armi o ordigni nucleari, chimici, batteriologici. Art. 5) PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO L Assicurato è tenuto al pagamento del premio annuo al broker Aon S.p.A. entro 50 (cinquanta) giorni dalla decorrenza della polizza, ferme restando la decorrenza, l efficacia e l effetto della garanzia. Entro il termine di sessanta giorni dalle decorrenza il broker Aon S.p.A., a seguito dell incasso del premio provvederà a comunicare l avvenuto incasso alla Compagnia a mezzo telefax o telegramma. In caso di inadempienza nei termini di cui sopra, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24,00 del sessantesimo giorno dalla decorrenza e riprenderà vigore alle ore 24,00 del giorno in cui il broker Aon S.p.A. trasmetterà alla Compagnia l avviso di avvenuto incasso del premio, fermo restando il diritto della Compagnia al pagamento di quanto integralmente dovuto. Il termine di pagamento delle annualità di premio successive è soggetto alle medesime modalità di cui sopra. Ove il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nell'elemento preso come base per il conteggio del premio (numero complessivo degli studenti regolarmente iscritti). A tale scopo entro 120 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione l'assicurato deve fornire per iscritto alla Società, tramite il broker incaricato, il dato sopra indicato. La differenza, attiva o passiva, risultante dal conguaglio tra il premio pagato anticipatamente e quello risultante dal calcolo sul numero complessivo degli studenti regolarmente iscritti all'anno accademico di riferimento, sarà regolata dall'una e dall'altra parte entro 60 giorni dall'accertamento medesimo, obbligandosi le Compagnie di Assicurazioni ad emettere tempestivamente il documento assicurativo. 6
7 Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni dandone comunicazione scritta. Trascorso infruttuosamente tale ulteriore termine la garanzia sarà sospesa restando libera la Compagnia di tutelare i propri interessi. La garanzia tornerà a decorrere dalle ore 24,00 del giorno di corresponsione del premio dovuto. I premi devono essere pagati al broker Aon S.p.A. che provvederà agli adempimenti conseguenti. Il broker Aon S.p.A. tratterrà all atto della rimessa dei premi alle rispettive Compagnie le relative commissioni di spettanza nella misura del 10% sul premio imponibile. Ove le imposte dovessero variare in corso di contratto per provvedimento delle istituzioni statali, il premio lordo annuo varierà in base alla nuova aliquota d imposta fermo restando il premio imponibile che rimane sempre costante per l intera durata della polizza. Art. 6) CASO MORTE La Società corrisponde agli eredi dell'assicurato la somma assicurata: - a) Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi. - b) se a seguito di sinistro, il corpo dell'assicurato non venisse più ritrovato ed a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla presentazione di domanda di morte presunta ai sensi degli artt. nn. 60 e 62 del Codice Civile. Qualora il pagamento dell'indennizzo dovesse essere stato effettuato e successivamente l'assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure della sua esistenza in vita, la Compagnia ha diritto alla restituzione della somma pagata a titolo di indennizzo, fermo restando che l'assicurato potrà comunque far valere i diritti di propria spettanza nel caso in cui dovesse aver subito lesioni indennizzabili a termini di polizza. Art. 7) CASO INVALIDITA PERMANENTE Se entro due anni dal giorno dell'infortunio dovesse verificarsi l'invalidità permanente, la Compagnia: - a) determina il grado di invalidità permanente sulla base delle percentuali stabilite secondo la Tabella I.N.A.I.L."; - b) liquida l'indennità in percentuale sulla somma assicurata, ferma restando la franchigia assoluta prevista in polizza. Art. 8) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato/contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Resta inteso che in tutti i casi dubbi derivanti da eventuali discordanze tra le Condizioni Generali e le Condizioni Particolari ed estensioni di garanzia della presente polizza, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato. 7
8 Art. 9) DENUNCIA DI SINISTRO La denuncia di sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società tramite il broker Aon S.p.A., nel termine di 10 giorni lavorativi dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'ente Contraente ne sia venuto a conoscenza. Art. 10) CONTROVERSIE E COLLEGIO MEDICO In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di Invalidità Permanente, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo, o in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio medico risiede presso la Sede dell'ispettorato Tecnico, in Catania, della Compagnia Aggiudicataria. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno, nel qual caso il Collegio può intanto concordare una provvisionale sull'indennità. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Art. 11) RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto all'indennizzo, la Compagnia ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di centoventi giorni. In tal caso, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Il recesso comporta la cessazione dell intera polizza e non soltanto di una delle sezioni per categoria di assicurati in cui essa è suddivisa. Art. 12) FRANCHIGIA Relativamente alla garanzia Invalidità permanente, questa viene prestata con l'applicazione di una franchigia fissa del 3%. Art. 13) FORO COMPETENTE Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello di Catania. Art. 14) ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. 8
9 Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, la Società assicuratrice sarà tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Art. 15) ASSICURAZIONE STIPULATA INDIPENDENTEMENTE DA OGNI OBBLIGO DI LEGGE La polizza è stipulata indipendentemente da ogni obbligo di legge per l'assicurazione infortuni e rimarrà in vigore anche nel caso in cui tale obbligatorietà risultasse o fosse stabilita successivamente. Art. 16) ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all' assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 17) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 18) SCUOLA SUPERIORE DI CATANIA La presente copertura assicurativa è operante anche per gli iscritti alla Scuola Superiore dell Università degli Studi. Ove per esigenze della Contraente le movimentazioni, le regolazioni e quant altro connesso alla presente polizza e riferito alla Scuola Superiore dovesse necessariamente essere formalizzato a mezzo di documento specifico apposito, la Società provvederà ad emettere siffatto allegato/appendice al contratto, fermo restando che Contraente della polizza è e resta comunque l Università degli Studi di Catania. MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA Ai fini della formulazione dell'offerta economica, le Compagnie di assicurazione partecipanti alla gara dovranno compilare l'allegato "prospetto di offerta" in ogni sua parte che dovrà essere presentato secondo le modalità previste per la presentazione dell'offerta nel bando di gara e nel Capitolato Speciale. Non saranno ammesse offerte condizionate. Impegno annuo lordo di massima spesa, complessivo per tutte le sezioni, comprensivo di ogni onere ed imposta ,00. 9
10 STUDENTI REGOLARMENTE ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA, AI MASTER ED AI DIPLOMI UNIVERSITARI Art. 1) OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA La copertura vale per tutti gli studenti - anche se fuori corso - purchè regolarmente iscritti a qualsiasi facoltà dell'università degli Studi di Catania nell'espletamento delle attività universitarie, intendendosi per tali tutte le attività tipiche connesse con lo svolgimento degli studi che il corso di laurea cui lo studente è iscritto preveda e/o richieda. Devono intendersi Assicurati gli Studenti regolarmente iscritti a: Corsi di Laurea Vecchio Ordinamento; Corsi di Laurea I, II e III livello; Iscritti a Master; Iscritti a corsi per il conseguimento di Diploma Universitario; Iscritti a Corsi di Laurea Specialistica a Ciclo Unico (anni 5 o 6). La presente copertura assicurativa viene prestata per gli infortuni che gli assicurati dovessero subire nello svolgimento delle attività universitarie durante la loro permanenza nell'ambito dei locali dell'università degli Studi, da questo condotti od in possesso a qualsiasi titolo durante la permanenza presso altre Università degli Studi, Istituti Universitari, laboratori ed in qualsiasi altro luogo in cui sia necessario o opportuno essere presente ai fini dell espletamento delle attività previste, in Italia ed all estero purché ufficialmente autorizzati dalla Direzione Amministrativa e/o dal Rettorato dell'università e/o da altro Ufficio Universitario competente. La garanzia è altresì operante durante la loro partecipazione ad iniziative e manifestazioni didattiche e/o non, indette dall'università degli Studi - comprese quelle sportive non di carattere agonistico e relativi allenamenti - purché ufficialmente autorizzati dalla Direzione Amministrativa e/o dal Rettorato dell'università e/o da altro Ufficio Universitario competente. Sono compresi nella garanzia gli infortuni subiti dagli studenti in qualità di trasportati su mezzi pubblici o di terzi o di proprietà dell'università o ad essa dati in uso o di dipendenti dell ente purché l'infortunio si verifichi nell'ambito dell'attività universitaria. La garanzia comprende anche le attività espletate ai di fuori delle consuete applicazioni didattiche svolte dagli studenti universitari presso industrie, centri di studio, officine, aziende, fabbriche, ecc. ove si svolgano visite didattiche, tirocinio teorico e/o pratico, stages, nonchè in occasione di viaggi-studio svolti previa autorizzazione dell'università purché non sussista in alcun caso rapporto di dipendenza e lo studente non sia comunque retribuito. 10
11 Non è considerata retribuzione l'eventuale ospitalità gratuita che venga offerta agli studenti. Ai fini della presente garanzia si conviene tra le parti che il numero annuo di tutte le suddette movimentazioni" non è superiore al 15% del numero complessivo effettivo degli assicurati come risulta al momento della regolazione alla fine di ciascuna annualità assicurativa. Art. 2) ELENCHI NOMINATIVI I nominativi degli assicurati sono risultanti dalla relativa documentazione ufficiale tenuta dall'amministrazione dell'università degli Studi di Catania, la quale si impegna a tenerla costantemente aggiornata, ad esibirla alla Compagnia dietro espressa richiesta di quest'ultima, nonchè a comunicare i dati richiesti al fine di provvedere alla regolazione di premio al termine di ciascuna annualità assicurativa nei modi e termini previsti dalla presente polizze. Art. 3) PREMIO DELL'ASSICURAZIONE Il premio annuo lordo della presente assicurazione è convenuto come segue: al preventivato numero di studenti regolarmente iscritti all'università degli Studi di Catania ad uno dei Corsi di cui al precedente art. 1) pari a n unità sarà praticato il premio pro capite di lordi, annui, comprensivi di ogni onere ed imposta. Il premio annuo lordo complessivo, comprensivo di ogni onere ed imposta, è pari a ferma restando la regolazione alla fine di ogni annualità assicurativa. Ove le suddette imposte dovessero variare in corso di contratto per provvedimento delle istituzioni statali, il premio lordo annuo varierà in base alla nuova aliquota d imposta fermo restando il premio imponibile che rimane sempre costante per l intera durata della polizza. Art. 4) SOMME ASSICURATE PRO CAPITE ,00 per il caso morte; ,00 per il caso Invalidità Permanente; 5.000,00 per spese di cura da infortunio (ved.condizioni Particolari - lett.m) Art. 5) CONDIZIONI PARTICOLARI A) Rischio volo: La garanzia è estesa agli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi in aereo, originati esclusivamente da motivi riconducibili all'oggetto della polizza effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: - da azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclubs. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dallo stesso Contraente, dall'assicurato o da terzi in suo favore non potrà superare i capitali di: ,00 per il caso di morte; ,00 per il caso di invalidità permanente totale; né di ,00 per il caso di morte; ,00 per il caso di invalidità permanente totale complessivamente per aeromobile, nel caso di assicurazione di più persone. 11
12 In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni comuni "cumulative" stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, l'indennizzo spettante in caso di sinistro sarà adeguato con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'assicurato ha effettuato il check-in e si considera concluso nel momento in cui lascia i locali con accesso limitato ai passeggeri in arrivo. B) Ernie traumatiche: La garanzia è estesa alle ernie traumatiche alle seguenti condizioni: La garanzia ha effetto dalle ore del 180* giorno seguente al perfezionamento della polizza; - se in base a parere medico l'ernia non è operabile, verrà corrisposta a titolo di invalidità permanente una indennità non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale; - in caso di contestazione circa la natura e l'operabilità dell'ernia la decisione è rimessa al collegio medico secondo le procedure stabilite in polizza; C) Calamità naturali: La garanzia vale anche per gli infortuni derivanti da inondazioni ed eruzioni vulcaniche. D) Infortuni subiti all'estero: La garanzia assicurativa prestata all'estero si intende estesa agli infortuni derivanti da: - stato di guerra, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici. - Terremoti. E) Invalidità permanente secondo tabella I.N.A.I.L.: La tabella delle percentuali di invalidità permanente è quella di cui all'allegato 1 del D.P.R n T.U. e successive modificazioni intervenute fino al 24/07/2000, con l'intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta sono in ogni caso riferite alla somma assicurata in polizza per il caso di invalidità permanente assoluta e che la liquidazione verrà fatta con l'applicazione della franchigia fissa del 3%. F) Infortuni derivanti da forzato atterraggio, dirottamento compreso, quindi l'eventuale viaggio aereo e di trasferimento dal luogo dove l'assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitivo previsto dai biglietti aerei. Sono esclusi i danni conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio. G) La garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da movimenti tellurici. H) mancinismo: il grado di invalidità per il lato destro è applicato al lato sinistro e viceversa. 12
13 I) Infortuni sofferti in stato di ubriachezza purché non alla guida di autoveicoli, motoveicoli e natanti in genere. L) Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico evento, ove non diversamente contrattualizzato, l'esborso massimo complessivo a carico della Compagnia di assicurazioni non potrà comunque superare l'importo di ,00. Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti. M) In caso di ricovero in ospedale, clinica, istituto di cura a seguito di infortunio di cui alle garanzie della presente polizza, viene corrisposto all'assicurato il rimborso delle spese di cura sino alla concorrenza della somma di 5.000,00 per sinistro. Il rimborso comprende le spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche, per analisi e radiografie, per diritti della sala operatoria, per gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico, per le rette di degenza, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, tutte sostenute durante il periodo di ricovero. Il rimborso comprende altresì le spese mediche, farmaceutiche, per analisi e radiografie, per trattamenti rieducativi e fisioterapici sostenuti successivamente alla dimissione dal ricovero purchè direttamente conseguenti al sinistro per il quale è stato necessario il ricovero. N) Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le mutilazioni ed i difetti fisici di cui fossero affetti i singoli assicurati, restando operante nei loro confronti la garanzia prestata con la suindicata polizza senza applicazione di speciali sovrappremi. In caso di infortunio sofferto da persona che risultasse affetta da preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente sarà liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalla mutilazione o difetto fisico preesistente. 0) La Compagnia rinuncia a favore dell'assicurato o degli aventi diritto ad eccezione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell'infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto. 13
14 STUDENTI PART-TIME Art. 1 OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA La copertura assicurativa vale per tutti gli studenti iscritti a qualsiasi Facoltà dell Università degli Studi di Catania nell espletamento delle attività di collaborazione part time da svolgersi nell ambito della struttura universitaria in ottemperanza alle normative vigenti in materia. La presente copertura assicurativa viene prestata per gli infortuni che gli assicurati dovessero subire nello svolgimento delle citate attività durante la loro permanenza nell ambito dei locali dell Università degli Studi di Catania, da questa condotti od in possesso a qualsiasi titolo. Sono compresi nella garanzia gli infortuni subiti dagli studenti in qualità di trasportati su mezzi pubblici o di terzi o di proprietà dell Università o ad essa dati in uso o di dipendenti dell ente purchè l infortunio si verifichi nell ambito delle attività di collaborazione part-time.. La garanzia comprende il rischio in itinere limitatamente ad un ora precedente ed un ora successiva agli orari di servizio. La presente copertura assicurativa non è cumulabile con la copertura cumulativa Studenti Regolarmente Iscritti stante che le attività part-time svolte dagli studenti sono estranee alle normali e tipiche attività didattiche ed alle attività a queste complementari. Art. 2 ASSICURATI - n. 250 unità i cui nominativi sono risultanti dalla relativa documentazione ufficiale tenuta dall Amministrazione dell Università degli Studi di Catania, la quale si impegna a tenerla costantemente aggiornata, ad esibirla alla Compagnia dietro espressa richiesta di quest ultima. Art. 3 PREMIO DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO E REGOLAZIONE Il premio lordo della presente assicurazione è convenuto come segue: premio pro capite di lordi per il periodo assicurativo annuo e comprensivo di ogni onere ed imposta, ferma restando la regolazione alla fine del periodo assicurativo. L Assicurato è tenuto al pagamento del premio annuo al broker Aon S.p.A. entro 50 (cinquanta) giorni dalla decorrenza della polizza, ferme restando la decorrenza, l efficacia e l effetto della garanzia. Entro il termine di sessanta giorni dalle decorrenza il broker Aon S.p.A., a seguito dell incasso del premio provvederà a comunicare l avvenuto incasso alla Compagnia a mezzo telefax o telegramma. 14
15 In caso di inadempienza nei termini di cui sopra, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24,00 del sessantesimo giorno dalla decorrenza e riprenderà vigore alle ore 24,00 del giorno in cui il broker Aon S.p.A. trasmetterà alla Compagnia l avviso di avvenuto incasso del premio, fermo restando il diritto della Compagnia al pagamento di quanto integralmente dovuto. Il termine di pagamento delle annualità di premio successive è soggetto alle medesime modalità di cui sopra. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nell'elemento preso come base per il conteggio del premio (numero complessivo degli assicurati). A tale scopo entro 120 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione l'assicurato deve fornire per iscritto alla Società, tramite il broker incaricato, il dato sopra indicato. La differenza, attiva o passiva, risultante dal conguaglio tra il premio pagato anticipatamente e quello risultante dal calcolo sul numero complessivo degli studenti regolarmente iscritti all'anno accademico di riferimento, sarà regolata dall'una e dall'altra parte entro 60 giorni dall'accertamento medesimo, obbligandosi le Compagnie di Assicurazioni ad emettere tempestivamente il documento assicurativo. Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni dandone comunicazione scritta. Trascorso infruttuosamente tale ulteriore termine la garanzia sarà sospesa restando libera la Compagnia di tutelare i propri interessi. La garanzia tornerà a decorrere dalle ore 24,00 del giorno di corresponsione del premio dovuto. I premi devono essere pagati al broker Aon S.p.A. che provvederà agli adempimenti conseguenti. Il broker Aon S.p.A. tratterrà all atto della rimessa dei premi alle rispettive Compagnie le relative commissioni di spettanza nella misura del 10% sul premio imponibile. Ove le imposte dovessero variare in corso di contratto per provvedimento delle istituzioni statali, il premio lordo annuo varierà in base alla nuova aliquota d imposta fermo restando il premio imponibile che rimane sempre costante per l intera durata della polizza. Art. 4) SOMME ASSICURATE PRO-CAPITE = per il caso morte; = per il caso Invalidità Permanente; = per spese di cura da infortunio (ved. Condizioni Particolari lett. E). CONDIZIONI PARTICOLARI 15
16 A) La garanzia vale anche per: - gli infortuni derivanti da inondazioni ed eruzioni vulcaniche; - gli infortuni derivanti eventi sociopolitici, con esclusione dei danni conseguenti ad atti di terrorismo e/o sabotaggio ai quali l Assicurato non abbia preso parte; - infortuni derivanti da movimenti tellurici. B) Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico evento, ove non diversamente contrattualizzato, l esborso massimo complessivo a carico della Compagnia di Assicurazioni non potrà comunque superare l importo di (settecentocinquantamila). C) La tabella delle percentuali di invalidità permanente è quella di cui all'allegato 1 del D.P.R n T.U. e successive modificazioni intervenute fino al 24/07/2000, con l'intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta sono in ogni caso riferite alla somma assicurata in polizza per il caso di invalidità permanente assoluta e che la liquidazione verrà fatta con l'applicazione della franchigia fissa del 3%. D) In caso di mancinismo il grado di invalidità per il lato destro è applicato al lato sinistro e viceversa. E) In caso di ricovero in ospedale, clinica, istituto di cura a seguito di infortunio di cui alle garanzie della presente polizza, viene corrisposto all'assicurato il rimborso delle spese di cura sino alla concorrenza della somma di = per sinistro. Il rimborso comprende le spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche, per analisi e radiografie, per diritti della sala operatoria, per gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico, per le rette di degenza, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, tutte sostenute durante il periodo di ricovero. Il rimborso comprende altresì le spese mediche, farmaceutiche, per analisi e radiografie, per trattamenti rieducativi e fisioterapici sostenuti successivamente alla dimissione dal ricovero purchè direttamente conseguenti al sinistro per il quale è stato necessario il ricovero. F) Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le mutilazioni ed i difetti fisici di cui fossero affetti i singoli assicurati, restando operante nei loro confronti la garanzia prestata con la sopraindicata polizza senza applicazione di speciali sovrappremi. In caso di infortunio sofferto da persona che risultasse affetta da preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente sarà liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalla mutilazione o difetto fisico preesistente. 16
17 G) Relativamente alla garanzia Invalidità Permanente, questa viene prestata con l applicazione di una franchigia fissa del 3%. H) La Compagnia rinuncia a favore dell'assicurato o degli aventi diritto ad eccezione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell'infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto. 17
18 STUDENTI ISCRITTI AI DOTTORATI ED AI POST DOTTORATI DI RICERCA Art. 1 OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA La copertura assicurativa vale per tutti gli studenti iscritti ai dottorati ed ai post dottorati di ricerca presso qualsiasi Facoltà dell Università degli Studi di Catania nell espletamento delle attività istituzionali, tipiche, principali e/o connesse e/o complementari con lo svolgimento degli studi che il dottorato o il programma post dottorato preveda o richieda. La presente copertura assicurativa viene prestata per gli infortuni che gli assicurati dovessero subire nello svolgimento delle citate attività durante la loro permanenza nell ambito dei locali dell Università degli Studi di Catania, da questa condotti od in possesso a qualsiasi titolo, durante la permanenza presso altre Università degli Studi, Istituti Universitari, laboratori ed in qualsiasi altro luogo in cui sia necessario o opportuno essere presente ai fini dell espletamento delle attività previste, in Italia ed all estero purché ufficialmente autorizzati dalla Direzione Amministrativa e/o dal Rettorato dell'università e/o da altro Ufficio Universitario competente. Sono compresi nella garanzia gli infortuni subiti dagli studenti in qualità di trasportati su mezzi pubblici o di terzi o di proprietà dell Università o ad essa dati in uso o di dipendenti dell ente purchè l infortunio si verifichi nell ambito delle attività oggetto della copertura assicurativa. La garanzia comprende anche le attività espletate al di fuori delle consuete applicazioni didattiche svolte dagli assicurati presso industrie, centri di studio, officine, aziende, fabbriche, ecc. ove si svolgano visite didattiche, tirocinio teorico e/o pratico, stages, nonché in occasione di viaggi studio svolti previa autorizzazione dell Università degli Studi purchè non sussista in alcun caso rapporto di dipendenza e l Assicurato non sia comunque retribuito. Non sono considerate retribuzione l eventuale ospitalità gratuita che venga offerta agli Assicurati, né la eventuale borsa di studio. La garanzia comprende il rischio in itinere limitatamente ad un ora precedente ed un ora successiva agli orari di servizio. Art. 2 ASSICURATI - n. 900 unità i cui nominativi sono risultanti dalla relativa documentazione ufficiale tenuta dall Amministrazione dell Università degli Studi di Catania, la quale si impegna a tenerla costantemente aggiornata, ad esibirla alla Compagnia dietro espressa richiesta di quest ultima, 18
19 nonché a comunicare i dati richiesti al fine di provvedere alla regolazione di premio al termine di ciascuna annualità assicurativa nei modi e termini previsti in merito Art. 3 PREMIO DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO E REGOLAZIONE Il premio lordo della presente assicurazione è convenuto come segue: premio pro capite di lordi per il periodo assicurativo annuo comprensivo di ogni onere ed imposta, ferma restando la regolazione alla fine del periodo assicurativo. L Assicurato è tenuto al pagamento del premio annuo al broker Aon S.p.A. entro 50 (cinquanta) giorni dalla decorrenza della polizza, ferme restando la decorrenza, l efficacia e l effetto della garanzia. Entro il termine di sessanta giorni dalle decorrenza il broker Aon S.p.A., a seguito dell incasso del premio provvederà a comunicare l avvenuto incasso alla Compagnia a mezzo telefax o telegramma. In caso di inadempienza nei termini di cui sopra, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24,00 del sessantesimo giorno dalla decorrenza e riprenderà vigore alle ore 24,00 del giorno in cui il broker Aon S.p.A. trasmetterà alla Compagnia l avviso di avvenuto incasso del premio, fermo restando il diritto della Compagnia al pagamento di quanto integralmente dovuto. Il termine di pagamento delle annualità di premio successive è soggetto alle medesime modalità di cui sopra. Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo nell'elemento preso come base per il conteggio del premio (numero complessivo degli assicurati). A tale scopo entro 120 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione l'assicurato deve fornire per iscritto alla Società, tramite il broker incaricato, il dato sopra indicato. La differenza, attiva o passiva, risultante dal conguaglio tra il premio pagato anticipatamente e quello risultante dal calcolo sul numero complessivo degli studenti regolarmente iscritti all'anno accademico di riferimento, sarà regolata dall'una e dall'altra parte entro 60 giorni dall'accertamento medesimo, obbligandosi le Compagnie di Assicurazioni ad emettere tempestivamente il documento assicurativo. Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni dandone comunicazione scritta. Trascorso infruttuosamente tale ulteriore termine la garanzia sarà sospesa restando libera la Compagnia di tutelare i propri interessi. La garanzia tornerà a decorrere dalle ore 24,00 del giorno di corresponsione del premio dovuto. I premi devono essere pagati al broker Aon S.p.A. che provvederà agli adempimenti conseguenti. 19
20 Il broker Aon S.p.A. tratterrà all atto della rimessa dei premi alle rispettive Compagnie le relative commissioni di spettanza nella misura del 10% sul premio imponibile. Ove le imposte dovessero variare in corso di contratto per provvedimento delle istituzioni statali, il premio lordo annuo varierà in base alla nuova aliquota d imposta fermo restando il premio imponibile che rimane sempre costante per l intera durata della polizza. Art. 4) SOMME ASSICURATE PRO-CAPITE = per il caso morte; = per il caso Invalidità Permanente; 5.000,00= per spese di cura da infortunio (ved. Condizioni Particolari lett. M). Art. 5) VALIDITA' TERRITORIALE L'assicurazione vale senza alcun limite territoriale, ma con il vincolo che gli accertamenti del grado di invalidità Permanente, nonchè la liquidazione dei sinistri saranno fatti in Italia ed in lire italiane. CONDIZIONI PARTICOLARI A) Rischio volo: La garanzia è estesa agli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi in aereo, originati esclusivamente da motivi riconducibili all'oggetto della polizza effettuati in qualità di passeggero su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: - da azienda di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; - da aeroclubs. La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre polizze stipulate dallo stesso Contraente, dall'assicurato o da terzi in suo favore non potrà superare i capitali di: ,00 per il caso di morte; ,00 per il caso di invalidità permanente totale; né di ,00 per il caso di morte; ,00 per il caso di invalidità permanente totale complessivamente per aeromobile, nel caso di assicurazione di più persone. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni comuni "cumulative" stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, l'indennizzo spettante in caso dì sinistro sarà adeguato con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti. 20
21 Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'assicurato ha effettuato il check-in e si considera concluso nel momento in cui lascia i locali con accesso limitato ai passeggeri in arrivo. B) Ernie traumatiche: La garanzia è estesa alle ernie traumatiche alle seguenti condizioni: La garanzia ha effetto dalle ore del 180 giorno seguente al perfezionamento della polizza; > se in base a parere medico l'ernia non è operabile, verrà corrisposta a titolo di invalidità permanente una indennità non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale; > in caso di contestazione circa la natura e l'operabilità dell'ernia la decisione è rimessa al collegio medico secondo le procedure stabilite in polizza; C) Calamità naturali: La garanzia vale anche per gli infortuni derivanti da inondazioni ed eruzioni vulcaniche. D) Infortuni subiti all'estero: La garanzia assicurativa prestata all'estero si intende estesa agli infortuni derivanti da: - stato. di guerra, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici. - Terremoti. E) Invalidità permanente secondo tabella I.N.A.I.L.: La tabella delle percentuali di invalidità permanente è quella di cui all'allegato 1 del D.P.R n T.U. e successive modificazioni intervenute fino al 24/07/2000, con l'intesa che le percentuali indicate nella tabella anzidetta sono in ogni caso riferite alla somma assicurata in polizza per il caso di invalidità permanente assoluta e che la liquidazione verrà fatta con l'applicazione della franchigia fissa del 3%. F) Infortuni derivanti da forzato atterraggio, dirottamento compreso, quindi l'eventuale viaggio aereo e di trasferimento dal luogo dove l'assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitivo previsto dai biglietti aerei. Sono esclusi i danni conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio. G) La garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da movimenti tellurici. H) Mancinismo: il grado di invalidità per il lato destro è applicato al lato sinistro e viceversa. I) Infortuni sofferti in stato di ubriachezza purché non alla guida di autoveicoli, motoveicoli e natanti in genere. 21
22 L) Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico evento, ove non diversamente contrattualizzato, l'esborso massimo complessivo a carico della Compagnia di assicurazioni non potrà comunque superare l'importo di ,00. Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti. M) In caso di ricovero in ospedale, clinica, istituto di cura a seguito di infortunio di cui alle garanzie della presente polizza, viene corrisposto all'assicurato il rimborso delle spese di cura sino alla concorrenza della somma di 5.000,00 per sinistro. Il rimborso comprende le spese mediche, chirurgiche, farmaceutiche, per analisi e radiografie, per diritti della sala operatoria, per gli apparecchi protesici e terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico, per le rette di degenza, per trattamenti fisioterapici e rieducativi, tutte sostenute durante il periodo di ricovero. Il rimborso comprende altresì le spese mediche, farmaceutiche, per analisi e radiografie, per trattamenti rieducativi e fisioterapici sostenuti successivamente alla dimissione dal ricovero purchè direttamente conseguenti al sinistro per il quale è stato necessario il ricovero. N) Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le mutilazioni ed i difetti fisici di cui fossero affetti i singoli assicurati, restando operante nei loro confronti la garanzia prestata con la suindicata polizza senza applicazione di speciali sovrappremi. In caso di infortunio sofferto da persona che risultasse affetta da preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente sarà liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalla mutilazione o difetto fisico preesistente. 0) La Compagnia rinuncia a favore dell'assicurato o degli aventi diritto ad eccezione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell'infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto. P) Rischio in itinere: La garanzia è estesa agli infortuni che dovessero essere subiti dagli Assicurati nel tragitto dall'abitazione - anche occasionale - al luogo di espletamento delle attività e viceversa, purché il sinistro avvenga durante il tragitto percorso per via ordinaria e con mezzi di locomozione abituali pubblici o privati e nel tempo strettamente necessario per il compimento del suddetto percorso. Tale estensione è da ritenersi valida - alle medesime condizioni anche per il tragitto da un luogo di attività ad un altro, purchè ciò sia concernente le attività didattiche oggetto dei programmi di dottorato. 22
23 Q) Malattie riportate nel corso dell'espletamento delle attività e dei programmi e per causa a questi riconducibile (causa di servizio): La garanzia è estesa alle malattie riportate nel corso dell'espletamento delle attività e per causa a questo riconducibile (causa di servizio), che abbiano cagionato la morte o l'invalidità permanente alle seguenti condizioni: > a) la malattia deve insorgere nel corso del periodo assicurativo e manifestarsi entro anni uno dalla data di cessazione delle attività previste per l'espletamento del dottorato; > b) sono escluse dalla presente estensione di garanzia le malattie mentali e le nevrosi; > c) il Collegio Arbitrale è competente per l'accertamento del periodo di insorgenza della malattia; > d) relativamente alla garanzia Invalidità permanente risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia, questa viene prestata con l'applicazione di una franchigia fissa del 5%. R) infortuni e malattie professionali da radiazioni: La garanzia è estesa agli infortuni ed alle malattie che abbiano cagionato la morte o l'invalidità permanente riportate nel corso dell'espletamento delle attività e per causa riconducibile alle radiazioni, alle seguenti condizioni: > a) si considerano coperti gli infortuni che colpiscono gli assicurati esclusivamente dell'espletamento delle attività previste dal programma di dottorato. Ai fini della validità della garanzia, gli infortuni devono avvenire a seguito di attività che prevedano l'utilizzo e l'applicazione di sostanze radioattive per scopi didattici ed esclusivamente a fini pacifici. Si considera compresa in tal senso anche l'eventuale uso di strumentazione scientifica adeguata ed idonea all'utilizzo che ne viene fatto; > b) Sono coperte dalla garanzia le malattie che colpiscono gli assicurati esclusivamente nell'espletamento delle attività previste dal programma di dottorato per effetto dell'assimilazione di radiazioni. Ai fini della validità della garanzia, tale assimilazione deve avvenire a seguito di attività che prevedano l'utilizzo e l'applicazione di sostanze radioattive per scopi didattici ed esclusivamente a fini pacifici. Si considera compresa in tal senso anche l'eventuale uso di strumentazione scientifica adeguata ed idonea all'utilizzo che ne viene fatto; > c) Ai fini della presente estensione di garanzia, in caso di Invalidità Permanente da malattia, verrà applicata una franchigia del 10%. Nel caso in cui il grado di invalidità permanente riportato sia pari o superiore al 10% l'indennizzo verrà corrisposto con l'applicazione della franchigia del 3%. > d) La validità della presente estensione di garanzia è subordinata alla conformità delle attività ed alla idoneità dei materiali e delle attrezzature adoperate - in ottemperanza alle normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza - al momento dell'accadimento di danno. > e) La validità della presente estensione di garanzia è subordinata alla inesistenza negli Assicurati, all'atto della decorrenza della presente polizza di patologie che possano ricondursi a malattia da radiazioni. Pertanto non potranno ritenersi in garanzia i casi di malattia da radiazioni riconducibili a fatti che non siano avvenuti nel periodo assicurativo di cui alla presente polizza; 23
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