Pregg.mi Sigg.ri CLIENTI LORO SEDI
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- Bernadetta Angelica Milano
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1 S T U D I O D I C O N S U L E N Z A A Z I E N D A L E S O C I E T A R I A T R I B U T A R I A A N D R E A D E V I D O VIA TRENTO E TRIESTE N CONEGLIANO (TV) tel (3 linee r.a.) telefax D V D N D R 6 6 T 0 6 C L P. I V A andrea.devido@studiodevido.it Pregg.mi Sigg.ri CLIENTI LORO SEDI Conegliano, 9 ottobre 2006 OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA. Ancora non si è sopito l eco (e men che meno si è metabolizzato l impatto) degli interventi estivi in materia fiscale, che nuovamente, a distanza di poco più di due mesi, un altra raffica di provvedimenti tributari si abbatte sul mondo dell impresa. Il 1 ottobre u.s. il Governo ha infatti emanato un Decreto Legge (ad operatività quindi pressoché immediata), portante disposizioni urgenti, di fatto anticipando all esercizio 2006 alcuni dei contenuti della Legge Finanziaria per il Di tali disposizioni Vi diamo conto qui di seguito, doverosamente ricordando che il Decreto dovrà obbligatoriamente essere convertito in Legge nei sessanta giorni susseguenti alla sua emanazione, ragione per la quale non si escludono future ulteriori modifiche (di cui sarà nostra cura informarvi). 1. FISCALITÀ DELLE AUTOVETTURE E DEI TRASPORTI Deducibilità dei costi per l acquisto, l uso e la manutenzione delle autovetture. A decorrere dal 1 gennaio 2006 (e quindi con effetto retroattivo), tutti i costi, gli oneri e le spese relativi all acquisto, all uso e alla manutenzione delle autovetture (nonché dei motocicli, degli aeromobili da turismo e delle imbarcazioni da diporto) divengono totalmente indeducibili dal reddito. Rimangono esclusi dalla stretta, e fanno quindi eccezione rispetto alle regola generale: a) I veicoli necessari all attività economica dell impresa, per tali intendendosi quelli senza i quali l attività d impresa non potrebbe di fatto essere svolta (es. tipico i taxi), per i quali rimane in vigore l attuale normativa che prevede la deducibilità integrale dei costi; b) i veicoli utilizzati dagli agenti di commercio, per i quali rimane in vigore l attuale normativa (che prevede la deducibilità dei costi in misura dell 80%, con il limite di costo ammortizzabile di ,84); c) i veicoli utilizzati dai professionisti, per i quali la misura di deducibilità dei costi è ridotta al 25% (dall attuale 50%), mantenendo l attuale limite al costo ammortizzabile di ,99; d) i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta (v. paragrafo seguente).
2 Ovviamente, come in passato, in caso di utilizzo del veicolo sulla base di contratti di leasing o di noleggio, il regime della deducibilità (per agenti e professionisti) viene rapportato in via proporzionale Automezzi concessi in uso ai dipendenti. Regime della deducibilità (per l impresa) e dei fringe benefit (per il dipendente). Il Decreto interviene anche sulla deducibilità dei costi riferibili all acquisto, all uso e alla manutenzione delle autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta nonché, correlativamente sulla misura del fringe benefit tassabile in capo al dipendente fruitore della vettura. Sino al 30 settembre era previsto che: - i costi per l acquisto e la gestione del veicolo fossero interamente deducibili dal reddito dall impresa; - il dipendente cui la vettura era assegnata in uso, assoggettava a tassazione un importo pari alla tariffa chilometrica stabilita dall ACI per l autovettura in questione, moltiplicata per una percorrenza convenzionale di chilometri l anno. Le novità apportate dal Decreto stabiliscono ora che: - il dipendente cui la vettura si assegnata in uso, assoggetti a tassazione un importo pari alla tariffa chilometrica stabilita dall ACI per l autovettura in questione, moltiplicata per una percorrenza convenzionale di chilometri l anno; - l impresa goda del diritto alla deducibilità dei costi nella stessa misura in cui il dipendente sia assoggettato a tassazione. In sintesi, l importo tassabile in capo al dipendente e l importo del costo deducibile per l impresa devono essere coincidenti. Anche questa norma, sebbene il decreto sia stato emanato il 1 ottobre ha validità retroattiva, decorrente dal 1 gennaio Si ritiene che sarà necessario tener conto delle nuove regole di determinazione del benefit già in occasione del pagamento delle retribuzioni del mese di ottobre, rinviando al conguaglio di fine anno il ricalcolo delle ritenute e dei contributi relativi alle mensilità precedenti Rimborso dell IVA corrisposta per l acquisto di autovetture. Il giro di vite deciso dal Governo, di cui abbiamo sopra dato conto, ha trovato origine nella sentenza n. C-228/05 del 14 settembre u.s., con la quale la Corte di Giustizia dell UE, ha condannato l Italia per aver indebitamente vietato la detrazione dell IVA pagata dai contribuenti per l acquisto delle autovetture. In ragione della citata sentenza, e compatibilmente con il principio dell inerenza (concetto riguardo al quale il Governo si è riservato di intervenire a precisare la nozione), tutti i contribuenti hanno oggi il diritto di detrarre l IVA corrisposta sull acquisto delle autovetture. Non solo. La Sentenza della Corte di Giustizia Europea, ha precisato che i contribuenti italiani godranno del diritto di recuperare l IVA non detratta sull acquisto delle autovetture a partire dal 1 gennaio 2003 e sino al 13 settembre A tale riguardo l Amministrazione fiscale italiana ha precisato che tali importi potranno esclusivamente essere richiesti a rimborso (quindi non compensati con altre imposte dovute). Per procedere alla richiesta di rimborso, i contribuenti dovranno presentare un apposita istanza in via telematica entro il prossimo 15 aprile Pag. 2
3 Il Ministero ha già precisato che il diritto alla detrazione dell imposta sarà stabilito in misura percentuale e varierà a seconda dei settori di attività. Al contribuente resterà comunque la facoltà di far valere in contraddittorio il proprio diritto a godere di una percentuale di detrazione superiore. Il Ministero ha altresì specificato che la quantificazione dell ammontare oggetto del rimborso dovrà tenere conto comunque della quota (10-15%) dell IVA già detratta in precedenza e che la possibilità di detrarre l IVA a credito dei beni in esame avrà conseguenze anche nel campo delle imposte dirette. Infatti, l IVA non detratta in precedenza si è tradotta in un maggior costo deducibile/ammortizzabile. Ora, attivando il rimborso dell imposta, il soggetto interessato dovrà considerare la restituzione all Erario delle maggiori imposte (IRPEG/IRES-IRPEF e IRAP) dovute a seguito del minor costo deducibile/ammortizzabile. Si attendono nuove delucidazioni in merito, anche se all orizzonte già possono intravedersi nuove ipotesi di contenzioso Acquisti intracomunitari e importazioni di veicoli nuovi. Sono introdotti nuovi adempimenti al fine di contrastare l evasione dell IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle importazioni di autoveicoli, (nonché di motoveicoli e loro rimorchi) nuovi. In particolare: - ai fini dell immatricolazione o della successiva voltura dei predetti veicoli oggetto di un acquisto intracomunitario, alla richiesta va allegata la copia del mod. F24 recante l indicazione del numero di telaio del veicolo e dell IVA assolta in occasione della prima cessione interna; - ai fini dell immatricolazione dei predetti veicoli importati, è necessario presentare la bolletta doganale attestante l assolvimento dell IVA, con indicazione dell eventuale utilizzo del plafond da parte dell importatore. L operatività delle predette disposizioni è subordinata all emanazione di appositi Provvedimenti Credito d imposta per l acquisto di autoveicoli. Al fine di incentivare la sostituzione di autoveicoli immatricolati come euro 0 e euro 1, è prevista, per i veicoli acquistati e immatricolati dal ed entro il : - l esenzione dal pagamento del bollo auto per le autovetture immatricolate come euro 4 o euro 5 per 2 annualità (3 annualità se si tratta di autoveicoli di cilindrata inferiore a cc); - l erogazione di un contributo pari a per ogni autocarro di portata inferiore a 3,5 ton., immatricolato come euro 4 o euro 5, acquistato in sostituzione di un veicolo analogo per categoria e portata, immatricolato come euro 0 o euro 1 ; - l erogazione di un contributo pari a per l acquisto di autovetture omologate dal costruttore anche per alimentazione a metano. Il predetto contributo è riconosciuto direttamente dal venditore, che sarà rimborsato dalle imprese costruttrici/importatrici. Per queste ultime il contributo rimborsato al venditore sarà recuperato quale credito d imposta da utilizzare solo in compensazione nel mod. F24. Pag. 3
4 1.6. Credito d imposta a fronte del caro gasolio A favore dei degli autotrasportatori di merci con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 ton., e delle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, è stato previsto il rimborso delle maggiori accise sul gasolio usato come carburante. La misura dell accisa è stata infatti elevata a 416 per mille litri di prodotto. Ai fini del rimborso dovrà essere presentata apposita dichiarazione all Agenzia delle Dogane. 2. IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI. Innanzitutto viene ripristinato l obbligo di produrre la dichiarazione di successione, ora denominata dichiarazione di trasferimento per causa di morte, da presentare entro 12 mesi dall apertura della successione. Dopodichè, a distanza di poco di cinque anni dalla sua abolizione, riappare, seppure sotto mentite spoglie, l imposizione indiretta dei trasferimenti per successione e per donazione. L articolazione della norma è piuttosto complessa, ragion per la quale si preferisce qui riepilogarla in forma tabellare. Soggetti Coniuge e parenti in linea retta Parenti fino al 4 grado Affini in linea retta Affini in linea collaterale fino al 3 grado Beni immobili Registro Imposta ipotecaristale Imposta cata- Trasferimenti per successione a causa di morte 168 fino a 168 fino a (se abitazione (se abitazione principale principale del defunto) del defunto) No 3% oltre (se abitazione principale del defunto) 3% in ogni altro caso 1% oltre (se abitazione principale del defunto) 1% in ogni altro caso Altri beni 4% con franchigia di % 3% 1% 6% Altri soggetti 4% 3% 1% 8% Trasferimenti per donazione 168 fino a fino a Coniuge e parenti in linea retta Parenti fino al 4 grado Affini in linea retta Affini in linea collaterale fino al 3 grado No 3% oltre % in ogni altro caso 1% oltre % in ogni altro caso 4% con franchigia di % 3% 1% 6% Altri soggetti 4% 3% 1% 8% Pag. 4
5 Per i beni immobili il valore imponibile si conferma pari al valore catastale, eccetto che per le aree fabbricabili dove dovrà considerasi il valore venale (di comune commercio). Per le aziende e per le quote di partecipazione di società non quotate dovrà farsi invece riferimento al valore del patrimonio netto contabile (quindi sottraendo le passività e non considerando il valore dell avviamento) Per le azioni e i titoli quotati l imponibile sarà dettato dalla quotazione di Borsa. Parrebbe (non vi sono dati più precisi) che crediti, denaro e gioielli non scontino imposta, così come pare invece certo che le passività del defunto diverse da quelle aziendali, non possano scomputarsi (come avveniva in passato) dalla base imponibile. 3. FISCALITÀ IMMOBILIARE Indeducibilità parziale dei canoni di leasing immobiliare. Ad integrazione di quanto stabilito nello scorso mese di agosto (si veda a proposito la nostra circolare del 28 agosto u.s. al par. 2.1.) viene stabilita (ovviamente, anche in questo caso, con efficacia retroattiva al 1 gennaio 2006) l indeucibilità dal reddito d impresa dei canoni di leasing riferiti ai fabbricati strumentali, limitatamente alla parte di canone riferita al valore del terreno. L indeducibilità riguarda la quota capitale del canone, mentre resta deducibile la quota interessi. Le società di leasing dovranno rivedere tutti i contratti in essere, onde evidenziare la quota riferibile al terreno nel rispetto delle previsioni poste dal D.L. 223/06. I nuovi contratti dovranno invece prevedere la suddivisione esplicita del canone riferibile al terreno e di quello relativo al fabbricato. Lo stesso dicasi per il valore di riscatto alla fine della locazione finanziaria Imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari. È stata innalzata alla misura del 20%, l imposta sostitutiva introdotta dal 2006 (in misura pari al 12,50%), applicabile alle plusvalenze realizzate da persone fisiche a seguito della cessione a titolo oneroso di un immobile acquistato/costruito da non più di 5 anni o di un terreno edificabile. Come anticipatovi, il Decreto Legge le cui disposizioni sono qui state commentate, dovrà passare al vaglio del Parlamento per essere trasformato in Legge. Non possono quindi essere escluse a priori ulteriori novità, modifiche o integrazioni a quanto esposto. Nel frattempo lo Studio rimane ovviamente a Vostra completa disposizione per qualunque necessità o chiarimento. Vogliate nel frattempo gradire i nostri migliori saluti. - dott. Andrea De Vido - Pag. 5
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