- Trasparenza bancaria
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- Marianna Carella
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1 Coordinato da Fabio Picciolini agenzia adiconsum anno XV - n dicembre 2003 Stampato in proprio in dicembre 2003 In questo numero: Speciale Trasparenza bancaria Cosa cambia con le nuove istruzioni ABI per la vigilanza Approfondimenti - Trasparenza bancaria - Confronto - Premessa - Principi Generali - Fonti normative - Definizioni - Destinatari della nuova normativa - Strumenti di pubblicità - Forma e contenuto dell avviso - Forma e contenuto del foglio informativo - Struttura del foglio informativo - Offerta fuori sede - Tecniche di comunicazione a distanza - Informazione precontrattuale - Documento di sintesi - Contratti - Forma dei contratti - Contenuto dei contratti - Tecniche di comunicazione a distanza - Comunicazioni alla clientela - Comunicazioni per rapporti particolari - Richiesta di documentazione - Tecniche di comunicazione a distanza Registrazione Tribunale di Roma n. 350 del Sped. in abb. post. comma 20/c art.2 L.662/96 Filiale di Roma
2 APPROFONDIMENTI Trasparenza bancaria Che cosa cambia nella trasparenza bancaria con le nuove istruzioni ABI per la vigilanza. In un precedente numero di Adifinanza è stata riportata la notizia dell emanazione, nel luglio scorso, delle nuove istruzioni in materia di TRASPARENZA BANCARIA (titolo X istruzioni vigilanza Banca d Italia). Le nuove norme sono state, successivamente, riportate sul sito dell Associazione. Per concludere l iter informativo si riporta ora il confronto predisposto dal nostro responsabile del Piemonte, Pasquale Ernesto, tra le nuove norme e quelle precedenti. Il confronto comprende anche brevi spiegazioni sulle singole norme, che in ogni caso potranno essere approfondite direttamente con la struttura nazionale e con Pasquale Ernesto che ha predisposto il lavoro. Confronto Premessa Mancano il riferimento alla tutela del contraente debole e il richiamo alle sanzioni. Principi Generali Vi si riprende il concetto del CICR sull esigenza di un informativa chiara ed esauriente e di relazioni d affari improntate a buona fede e correttezza. Si richiamano i codici di autoregolamentazione, gli accordi per la composizione stragiudiziale delle liti, la normativa non compresa nel TUB (Testo unico bancario) (clausole vessatorie, vendita fuori dei locali commerciali, a distanza, ecc.) comunque applicabile. Fonti normative Il TUB è, finalmente, integralmente applicabile, con l ulteriore fonte normativa della delibera CICR del marzo 2003; decadono le norme dichiarate ultrattive dall art. 161 del TUB. Si richiamano comunque: il T.U.F., (Testo unico finanziario), il D.Lgs. 253/2000 (bonifici transfrontalieri), il DM Tesoro 8/7/ 1992 e successiva modifica per il calcolo del TAEG, le delibere del CICR del 9/2/2000 per la capitalizzazione degli interessi (anatocismo) e l estinzione anticipata dei mutui fondiari. Dalle nuove norme sembra essere scomparso il DM sul collocamento dei titoli di stato e le commissioni massime sui depositi amministrati, mai abrogato. Definizioni Sono ampliate di molto, con l aggiunta di quella del cliente, dell offerta fuori sede, comunicazioni a distanza, supporto durevole, titoli strutturati, operazioni complesse, ecc.. Pubblicità ed informazioni precontrattuali. Il capitolo è completamente riscritto, in adesione alla delibera del CICR. L avviso non è più sintetico, non se ne fissa il formato, né il contenuto in modo rigoroso; non è più prescritta la pubblicizzazione della normativa sulla traspa- Test noi consumatori 2
3 renza, né il DM fantasma di cui sopra. Si prescrive, invece, l indicazione degli strumenti di tutela a disposizione del cliente e diviene asportabile come il foglio informativo. Quest ultimo non è più analitico e deve contenere anche informazioni sui principali rischi dell operazione. Inoltre si prevede la consegna di copia completa dello schema contrattuale (da dare, a pagamento, prima della conclusione del contratto) ed il documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali. Il foglio informativo deve esporre tutti gli strumenti di tutela contrattuale, il diritto di avere preventivamente copia del contratto col documento di sintesi e l indicazione degli ulteriori diritti previsti dalla normativa a tutela del cliente nonché le procedure di reclamo. I fogli informativi sono molto più dettagliati degli attuali. Sono asportabili. Non ci sono più previsioni specifiche per i cambi, non è più richiesta l esemplificazione degli interessi debitori o creditori determinati dall antergazione o postergazione o scoperto di valuta in c/c. La minuziosa prescrizione di Bankitalia deve essere letta integralmente e non è riassumibile. Sarebbe auspicabile e coerente uno specifico richiamo alla normativa sui bonifici transfrontalieri (L. 253/2000), che è richiamata più oltre. Apprezzabile l obbligo di una legenda che chiarisca il significato dei principali termini usati. Positiva (ma anche sospetta) la raccomandazione di evidenziare, se sussiste, la conformità del contratto ad intese con associazioni di consumatori, professionali, raccomandazioni comunitarie, codici di condotta. Per i mutui le informazioni possono essere date attraverso i fogli unificati europei da quelle banche che hanno aderito all accordo in materia.tutte prescrizioni assenti dalle precedenti istruzioni Bankitalia del Destinatari della nuova normativa Rispetto al passato, sono esplicitamente individuati anche Poste Italiane, Imel (art. 114 bis del T.U.), mediatori creditizi, esercenti credito al consumo. Strumenti di pubblicità Oltre all avviso ed al foglio informativo, si indicano la copia completa dello schema di contratto che il cliente può chiedere prima della sua conclusione e il documento di sintesi delle principali operazioni contrattuali, unito al testo del contratto. Forma e contenuto dell avviso Obbligo di esposizione di un avviso denominato principali norme di trasparenza che deve contenere l indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela previsti dalla legge. Facilmente leggibile e comprensibile, agevolmente identificabile. Rispetto al precedente avviso sintetico, non deve più contenere il testo della legge, non è più di misure standard, non deve essere sottoscritto e datato. Le differenze sono di contenuto, in quanto si deve fare menzione di tutti i diritti che competono al cliente e quelli specifici del consumatore per il credito al consumo, le procedure di reclamo e conciliazione, l eventuale diritto di recesso o revoca della proposta. L avviso deve essere asportabile. Test noi consumatori 3
4 Forma e contenuto del foglio informativo I fogli informativi (non più analitici) contengono, a differenza del passato, una dettagliata informativa sulla banca, le caratteristiche ed i rischi tipici dell operazione, le principali clausole contrattuali, le condizioni economiche. Devono essere redatti in modo da favorire la comparazione tra le condizioni proposte per servizi di natura analoga (es. mutui a tasso fisso o variabile). La sottoscrizione di titoli strutturati della banca o l acquisto di prodotti complessi da parte di consumatori avvengono dopo la consegna del foglio informativo e l attestazione di avvenuta ricezione del cliente. I fogli sono a disposizione, asportabili, disponibili anche su apparecchiature tecnologiche che ne consentano la stampa; conservati dalla banca per cinque anni, anche con tecniche di memorizzazione. Tutto quanto sopra a differenza della disciplina precedente. Struttura del foglio informativo È completamente innovata rispetto a quella precedente. Deve contenere una minuziosa informativa sulla banca, la descrizione delle caratteristiche e dei rischi tipici dell operazione o del servizio, con eventuale indicazione di servizi accessori offerti, la descrizione dei rischi generici e specifici connessi, le condizioni economiche dell operazione o del servizio, tassi commissioni, spese, TAEG e qualsiasi altro onere gravante sul cliente. Deve anche indicare le clausole contrattuali che regolano il servizio o l operazione. Il contenuto ora prescritto del foglio informativo tiene conto delle delibere modificative o integrative del TUB intervenute, che devono essere tutte richiamate. Rispetto a prima, devono anche essere indicati organi e procedure per la composizione stragiudiziale delle controversie, nonché l eventuale conformità del contratto che regola l operazione a schemi standard raccomandati da istituzioni comunitarie, previsti da codici di condotta, o concordati con associazioni di categoria. Va segnalato, infine, che il foglio informativo deve anche contenere una legenda esplicativa dei termini in esso contenuti. Le profonde e significative innovazioni apportate al contenuto ed alla struttura del foglio analitico impongono una lettura attenta di tutto il punto 3 delle istruzioni di vigilanza, che non consentono di essere sintetizzate. Offerta fuori sede Per questo tipo di attività, i fogli analitici devono anche precisare se vi sono costi ed oneri aggiuntivi, oltre ad indicare qualifica e dati identificativi del soggetto proponente, inclusa quelli della sua eventuale iscrizione ad albi. La conclusione del contratto è subordinata alla preventiva consegna al cliente dell avviso e del foglio informativo e all acquisizione della dichiarazione del cliente di averli ricevuti. Purtroppo sappiamo bene come in concreto si attuino certe previsioni, specie nel settore dell intermediazione finanziaria, salvo recriminazioni postume! Si tratta di disciplina del tutto nuova. Tecniche di comunicazione a distanza Aggiorna le prescrizioni in materia di pubblicità delle condizioni, disciplinandone la messa a disposizione del cliente, con utilizzo delle stesse tecniche. Test noi consumatori 4
5 Annunci pubblicitari. Apprezzabili la prescrizione, da tempo in vigore per tutti gli altri settori, di precisare che si tratta di messaggio pubblicitario promozionale, di richiamare i fogli informativi a disposizione dei clienti per la conoscenza delle condizioni contrattuali, di fare menzione di TAEG e/o indicatore sintetico di costo. Informazione precontrattuale Il capitolo non figurava nelle precedenti istruzioni. Prevede la consegna al cliente che ne abbia fatto richiesta della copia completa del testo del contratto perché lo possa valutare; il diritto del cliente di ottenerla non può essere sottoposto a termini o condizioni: ma una microscopica noticina avverte che la consegna di tale copia può essere subordinata al pagamento di un rimborso spese. Osiamo sperare che le banche non utilizzino tale facoltà, che tra l altro la delibera del CICR non sembra permettere: sarebbe un modo deplorevole per impinguare il conto economico e dissuadere il cliente dal chiederla. Immaginiamo a quale livello collocheranno la spesa da farsi rimborsare! Se proprio vogliono, chiedano la restituzione della copia dopo la consultazione. Perché tutto sia formalmente in regola, la banca avrà cura di acquisire la dichiarazione dal cliente se intende o meno valersi della facoltà di avere tale copia. Sembra qualcosa di simile all acquisizione della situazione economica del cliente che vuole investire i suoi risparmi: 99 su 100 preferiscono non renderla nota! Preferiscono o sono indotti? Se la banca modifica le condizioni contenute nella copia consegnata al cliente prima della conclusione del contratto, glie ne consegna una copia aggiornata. Perché non prevedere, come in altri settori di attività economica, un periodo minimo di validità delle condizioni proposte? Ci si dovrà battere per fare apportare qualche modifica a questo punto e convincere le banche, tramite ABI, a non far pagare le copie di contratto; alternativamente attrezzarci per far conoscere alla clientela tutte le clausole oscure e pericolose. Documento di sintesi Anche questa è una novità: si tratta della sintesi delle condizioni economiche e contrattuali, rilevabili analiticamente dal foglio informativo dello specifico servizio/operazione richiesto; costituisce il frontespizio del contratto e dovrà essere facilmente comprensibile e leggibile. Deve anche riportare altra novità così come il contratto, l Indicatore Sintetico del Costo che è un dato, calcolato con gli stessi criteri del TAEG, che deve essere indicato quando il contratto ed il documento di sintesi riguarda: mutui, anticipazioni bancarie, altri finanziamenti, (ad es. prestiti personali, finalizzati, ecc.). Contratti Rispetto alle istruzioni di aprile 99, è aggiunta una premessa nella quale si esclude l assoggettabilità alla presente disciplina dei servizi di investimento in strumenti finanziari e della relativa consulenza, e si rimettono alla valutazione dell Autorità giudiziaria le questioni relative alla validità dei contratti o di singole clausole. Sembra un po pilatesco. Test noi consumatori 5
6 Forma dei contratti Scritta salvo eccezioni, con obbligo di consegna di copia al cliente ed acquisizione di attestazione del medesimo di averla ricevuta. Prescrizione che compare ex novo anche se ne richiama un identica del T.U.B., come quella della nullità del contratto redatto in forma diversa da quella prescritta. Per le operazioni ed i servizi prestati occasionalmente, per i quali si può fare a meno della forma scritta, non è più richiamato, rispetto alle precedenti istruzioni, l obbligo di non praticare condizioni meno favorevoli di quelle pubblicizzate: forse lo si dà per scontato. Prescrizioni più vincolanti e minuziose sono date per l esecuzione dei bonifici e, particolarmente, per quelli transfrontalieri, per i quali sono recepite le norme contenute nella specifica direttiva U.E.. Contenuto dei contratti Il contenuto minimo dei contratti è lo stesso che era già previsto nelle precedenti istruzioni. Di nuovo si rileva che il contratto deve contenere almeno le condizioni economiche e clausole contenute nel foglio informativo e il richiamo alla nullità delle clausole che può essere invocata solo dal cliente di rinvio agli usi per la determinazione di tassi, prezzi e condizioni; sorte analoga si prevede per quelle che prevedono prezzi, tassi, condizioni meno favorevoli di quelli pubblicizzati. In quest ultima circostanza, e nel caso il contratto non contenga l indicazione di tali elementi, si applicheranno i tassi dei BOT annuali e le commissioni, prezzi e spese pubblicizzati. In mancanza di pubblicità, nulla è dovuto. Parimenti nuovo quantunque scontato il richiamo alla specifica approvazione da parte del cliente della clausola contrattuale che consente alla banca di variare in pejus le condizioni economiche. Prescrizioni più precise e complete rispetto al passato, anche per adeguarsi alle modifiche normative intervenute, riguardano l approvazione specifica da parte del cliente delle clausole di capitalizzazione degli interessi, l indicazione del tasso effettivo annuo, in caso di capitalizzazione infra annuale, l identica periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, l attribuzione della valuta del giorno stesso nei versamenti di contanti, assegni circolari emessi dalla stessa banca e assegni bancari tratti sulla stessa dipendenza, la corresponsione degli interessi sui medesimi versamenti fino al giorno dell effettivo prelievo. Quest ultima istruzione riproduce fedelmente quanto previsto all art. 120 del T.U.B., senza dare risposta agli interrogativi che lo stesso suscita. Come mai, malgrado reiterate segnalazioni alla Banca d Italia, numerose banche hanno deciso - dandone avviso in G.U. - e continuano ad imporre una commissione/ penale per i prelievi dai libretti di deposito superiori ad un importo da esse stesse stabilito che, di fatto, reintroduce l antergazione della valuta per i prelievi eccedenti il disponibile a vista in vigore anteriormente all entrata in vigore della legge n. 154/1992 e vietata dalla norma di cui sopra? L obbligo di corrispondere interessi fino al giorno dell effettivo prelievo attiene unicamente ai depositi sopra precisati, o anche al deposito in conto o libretto di assegni fuori piazza, circolari di altre banche, ricavo di cedole e titoli scaduti, ecc.? Questo paragrafo delle istruzioni si conclude con il richiamo a disposizioni specifiche sopravvenute a proposito di bonifici transfrontalieri e di estinzione anticipata di mutui fondiari. Test noi consumatori 6
7 Tecniche di comunicazione a distanza Si prevede la possibilità di stipulare contratti con tali tecniche, nel rispetto delle prescrizioni di forma di cui sopra e la precisazione che il cliente ha diritto di avere in ogni momento copia cartacea del contratto. Inoltre, nella conclusione di tali contratti, le banche dovranno osservare anche tutte le disposizioni di legge e regolamentari concernenti tali tecniche, quali la direttiva sulla vendita a distanza di servizi finanziari o il D. Lgs. sul commercio elettronico n. 70 del 9/4/2003. Comunicazioni alla clientela Sono riunite in questa sezione disposizioni precedentemente molto più sintetiche e ripartite tra comunicazioni periodiche e modifica delle condizioni contrattuali. Viene ribadito nella premessa il demando all Autorità giudiziaria della valutazione della validità ed efficacia delle clausole contrattuali, a prescindere dal rispetto della disciplina sulla comunicazione della loro variazione in pejus. Comunicazioni alla clientela. Sez IV, 2. Le variazioni contrattuali sfavorevoli devono essere rese note al cliente utilizzando il documento di sintesi, che va a sostituire quello inizialmente consegnato quale frontespizio del contratto. Per rendere immediatamente percepibili tali variazioni, devono essere evidenziate in colore o carattere diverso. Il documento di sintesi viene datato e numerato progressivamente, e contiene l indicazione del termine entro il quale è possibile recedere dal contratto nonché l avvertenza che si tratta di comunicazione ai sensi del TUB. La formulazione delle istruzioni della vigilanza inducono a ritenere che tale documento di sintesi debba riscrivere completamente quello iniziale o l ultimo inviato, con gli accorgimenti grafici occorrenti ad evidenziare le modifiche intervenute, anche se non può del tutto escludersi che l aggiornamento del documento iniziale si possa attuare con la sola trascrizione degli articoli o clausole o condizioni modificate, nel nuovo testo, evidenziandone le variazioni. Se le variazioni sono generalizzate e, quindi, rese note con annuncio in G.U., devono essere successivamente comunicate al cliente con il documento di sintesi alla prima occasione utile, nell ambito delle comunicazioni periodiche o di altre comunicazioni di operazioni specifiche. Si rilevano, nella formulazione, miglioramenti evidenti rispetto alla prescrizione precedente, specie per quanto attiene alla conoscibilità delle variazioni generalizzate mediante G.U., sia per l obbligo di loro affissione nei locali della banca (prima era solo raccomandata), sia per il successivo obbligo di segnalarle nel documento di sintesi. Quest ultima disposizione non pare consentire ulteriori aggravi di commissioni e spese per il cliente, venendo inviata in una con altre comunicazioni obbligatorie e già pagate. Dal punto di vista del cliente ci si può ulteriormente chiedere se la comunicazione di un peggioramento delle condizioni economiche, che apportano maggiori ricavi per la banca, debba comportare l ulteriore aggravio delle spese per tale adempimento. La generalizzazione della comunicazione tramite G.U. delle variazioni sfavorevoli al Test noi consumatori 7
8 cliente, che sotto l impero della legge n 154 non era consentita per tutte (ma della quale avevano largamente abusato le banche) è stata definitivamente santificata da Cicr e Bankitalia. Una nota al primo comma di questa sezione sembra ammettere pacificamente la facoltà di modificare anche i parametri di indicizzazione, ma è un concetto da respingere; se così fosse, - vedi mutui a tasso indicizzato finché i parametri fanno aumentare il tasso, vanno bene; se però lo fanno scendere oltre un certo livello, allora modifico lo spread o gli stessi parametri! Sarebbe troppo comodo. Sez. IV punto 3. Nei contratti di durata, a fine contratto o almeno una volta l anno, deve essere inviata una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate. Tale comunicazione si realizza con l invio di un rendiconto e del documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali; documento sempre numerato progressivamente e datato, con tutte le condizioni in vigore, anche se non modificate o modificate a favore del cliente e, quindi, non comunicate in corso d anno. Questa precisazione sembrerebbe imporre l invio del documento di sintesi completo in ogni caso almeno una volta l anno, escludendo che ci possa limitare al solo aggiornamento delle parti variate di quello precedente. Questo non giustificherebbe, comunque, la pretesa di specifiche commissioni o rimborsi spese da parte delle banche: al più il costo della carta e dell inchiostro di stampa. Comunicazioni per rapporti particolari Si prevede una disciplina specifica per le comunicazioni periodiche concernenti i rapporti di conto corrente, libretti al portatore, credito fondiario, deposito titoli a custodia ed amministrazione, disponendo che: Per i c/c, l estratto conto ed il documento di sintesi possono essere richiesti dal cliente con cadenza semestrale, trimestrale o mensile, anziché annuale e vi si deve precisare la modalità di calcolo degli interessi; Per i libretti al portatore, come in precedenza, l estratto conto annuale ed il documento di sintesi sono disponibili in filiale per tutto il mese di gennaio di ogni anno; Per i mutui fondiari deve essere indicato il compenso onnicomprensivo per l estinzione anticipata; Per i depositi amministrati, si può convenire di omettere le comunicazioni quando il valor nominale dei titoli non supera euro (prima di lire). Da rilevare la scomparsa del richiamo ai regolamenti Consob per i rendiconti periodici relativi ai servizi d investimento. Richiesta di documentazione Si recepisce la modifica apportata anni fa al T.U.B. che attribuisce anche al successore a qualsiasi titolo del cliente il diritto di chiedere copia della documentazione inerente singole operazioni, risalenti a non oltre 10 anni. Il termine di 90 giorni dalla richiesta sembra eccessivo. Test noi consumatori 8
9 Tecniche di comunicazione a distanza Si prevede la possibilità di utilizzare tali tecniche sia per le comunicazioni periodiche, che delle variazioni contrattuali, purché ci sia accordo col cliente, siano fornite su supporto durevole, facilmente accessibili ed identificabili come effettuate ai sensi degli art. 118 e 119 del T.U.B. Test noi consumatori 9
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