SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. in data 2 gennaio 1978 ed il 29 settembre 2003 era

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1 II i l 4\ SENTENZA

2 CONCLUSIONI DEL RESTSTENTE: come da memoria deoositata in cancelleria in data 7 maggio SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Novara in funzione di Giudice del Lavoro depositato in data 29 gennaio 20Og - di essere stato assunto delli 95pOneva: in data 2 gennaio 1978 ed il 29 settembre 2003 era intimato di intervenuto il licenziamento - cne con sentenza n il Tribunale di Novara aveva condannato il datore di lavoro al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente consequentl all'accertato demansionamento; - che nel corso del giudizio, sulla base della consulenza tecnica d,ufficio redatta da specialista jn psichiatria forense, era stata accertata malattia professionale consistente in uno stato di menomazione Dsichica inemendabile e permanenle nella misura del 12%: - che solo all'esito della ctu, depositata in data 4 ottobre 2006, il ricorrente aveva avuto consapevolezza della eziologia della malattia professionale, consistente nel disturbo dell,adattamento con ansia ed umore deoresso misti cronico, in percentuale indennizzabile ed aveva inoltrato all,lnail irì data 18 aprile 2007 domanda di indennità e/o danno biologico, respinta dall'lstituto per awenuto decorso del termine triennale di prescrizione. Tutto ciò preme : rveniva in giudizio l'lnail affinché

3 fosse accertato il proprio diritto alla liquidaaone una tantum per menomazione dell'iniegrità psico-fisica prevista dal D. Lgs.38/2000 con' indennizzo commisurato in capitale alla misura del 12o/o' î,on la conseguente condanna al pagamento a proprio favore della indicaia Dre$azone. Si costituiva nei termini di legge l'lnail chiedendo la reiezione della domanda pet intervenuta prescrizione del diitto azionato. In subordine deduceva la inammissibilità della domanda per avere il riconente già conseguito dal datore di lavoro il risarcimento per il danno biologico Dermanente in misura superiore all'indennizzo liquidabile dall'lnail. All'udienza in dat'a 17 febbraio 2009, esaurita la discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo cui veniva data immediata lettu. MOTIVI DELLA DECISIONE L'lnail ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto alle richieste prestazioni, per deconenza del termine triennale dal giomo della manifestazione della malattia professionale, di cui all'art. 112, co.1, DPR n. 1124t1965. L'eccezione è fondata, Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988, il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'lnaila rendita per inabilità permanente va dcercato ed individuato con dferimento

4 al momento in cui uno o più fatti conconenti diano certezza dell,esistenza dello stato morboso e della normale conoscibilità di esso da oarte dell'assicurato, ciò che generalmente coincide con I'accefamento medico dei postumi consolidati è definitivi dell'incapacità lavorativa determinata oa tale siato in relazione alla sua eziologia professionale. Tale principio va poi armonizzato con l'ulteriore sentenza della Corte costituzionale. n. 116 del 1969, secondo la quale occorre tenere conto anchè del raggiungimento della soglia minima per I'indennizzabilita della malattja, sicché a questo va riferito il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione, e non a quello delta effettiva manifestazione delta patologia, ove i due momenti non coincidano sotto il profilo temporale ed il primo (soglia di indennizzabilità) si verifichl successivamente al secondo (Cass. n. 147j7 del26to6l2oo6). Nella fattispecie, dalla documeniazione in atti, emerge che il ricorrenle ha proposto, con ricorso depositato in data l i novembre 2002, domanda nel confmnti del datore di lavoro chiedendo il risarcimento dei danni biologico, morale, esistenziale e professionale, conseguent; alle condotte mobbizzanti e al demansionamento lamentati. ll Ctu, nominato nell,ambito di tale giudizio, ha concluso la propria relazione affermando che:,l) nel ricorente è insorta una malattia psichiatrica diagnosticabile, secondo il DMSIV-TR, come Disturbo dell'adattamento con Ansia ed Umore Depresso Misti, Cr.onico, insorto nel dicembre 1997, con una successiva organizzazione sindromica costituente un Oisturbo Distimico: 2) ll Disturbo

5 Í dell'adattamento dianzi indicato si può rilenere insorto successivamente (pur soffrendo il ricorrente di un disagio psichico che non supèrava la soglia di una franca patologia psichica, già da alcuni mesi). al lamentato demansionamento coincidente con I'assegnazione all,uffic disposia da dicembre.1997, ed esso determinò una riduzione dell,integrità psichica dello stesso e quindi un danno biologico di natura psichica lemporaneo pazíale de a durata complessiva di diciotto mesi in una mrsura media del 2Ùyo: 3) Dalla malattia accertata (Disturbo Distimico), e poi derivato al riconente uno stato di menomazione psichica inemendabile e quindi di danno biotogico di natura psichica permanente, valutabile ne'a misura del l2% (dodici per cento). Dall'elaborato peritar emerge inortre che: ir riconente aveva manifestato i sintomi della denunciata malattia dal 1997; si era rivolto alle strutture sanitarie ed aveva avuto consapèvoleza della malattia e della sua èziologia profossionale già dagli anni 2000_200.1, come emerge dalla certificazione rilasciata dal medico curante e da medici specialisti: si era assentato dal lavoro per malattia professionale guantomeno dal Di particotare rilievo è inoltre la circostanza "he it D;-l-.=--:.= - speciafista psichiatra, aveva rilasciato al dcorente, in data.fo ottobre 2001, parere medico legate ponendo In capo at ricorente Ia diagnosi di disturbo depressivo maggiore, moderalo, accertando menomazíone alla sua integítà psichica con una valulazione deldanno biologico nella misura

6 del200/6-diagnosi ulteriormente awalorata dalla certifìcazjone rilasciata in data '17 gennaio 2002 dagli ls ; regli ambienti di lavoro con la quale veniva diagnosticato "Disturbo depressivo con sintomi 1 IIj somatici in disturbo dell'adattamento compatibile con occupazionale con aspetti awersativi". situazione La domanda presentata all'lnail in data 18 aprile 2OO7 deve ritenersi proposta oltre il termine prescrjzionale triennale ex a/r. 112, co.1, DpR 1' con la conseguente reiezione del ricorso. La natura delle questioni giuridiche trattate giustifica Ia compensazione delle spese di giudizio. ll Giudice del lavoro; P.Q.M. Visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, con sentenza per legge prowisoriamentesecutiva a norma dell,art. 447 c.p.c.: Respinge il ricorso. Dichiara compensate le spese di giudizio. Novara, 17 febbraio I L'' ll Giudice del Lavoro Dr.ssa Maria Gabriella Mariani : ':,:,.r.;ì Ì :'...

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