LE FALSE COMUNICAZONI SOCIALI

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1 LE FALSE COMUNICAZONI SOCIALI 1

2 COME ERAVAMO: PREMESSA Si definisce falso in bilancio o frode contabile, in diritto societario, la compilazione di false comunicazioni sociali ovvero una rendicontazione non veritiera dei fatti accaduti e degli indicatori di rilievo che dovrebbero essere espressi nel bilancio d esercizio di un azienda. Atteso che il bilancio di un azienda è un documento che viene redatto affinché i soci e i terzi possano reperirvi quelle informazioni, sulla base delle quali, assumere delle decisioni (di tipo commerciale, o, comunque, di ordine economico) riguardanti l azienda medesima, e considerato che il bilancio non si rivolge unicamente al capitale investitore, ma anche alla classe lavoratrice e alla collettività, la corretta compilazione è considerata obbligatoria e inderogabile presso la quasi totalità degli ordinamenti giuridici, poiché espressione di garanzia e tutela della fede pubblica che deve riconoscersi al bilancio. La scorretta compilazione, necessariamente implicante la falsità di rappresentazione della situazione aziendale, è, pertanto, considerata una frode e diffusamente gestita come reato dalla quasi totalità degli ordinamenti. Non di rado si tratta di un reato di specificatamente riferito a quel tipo di documento, talora è, invece, riguardato come forma del falso ideologico o alla falsità in atti, genericamente intesa, a seconda della qualificazione di atto che possa attribuirsi alla scritturazione contabile. 2

3 OGGI: Come cambiano i reati societari Scatta il penale se il bilancio falsa la realtà aziendale. La punibilità resta appesa alle valutazioni dei giudici. Per le società non quotate giro di vite sulle sanzioni. Nelle quotate i fatti minori acquistano rilevanza penale. L amministratore di fatto nel perimetro del reato. Spazio a uno sconto di pena se la condotta è meno grave. Se ci sono reiterazioni salta la non punibilità. 3

4 OGGI: Come cambiano i reati societari La violazione sul bilancio aggancia quella tributaria. Per il 231, automatico il vantaggio per la società. Le vecchie false valutazioni non costituiscono più reato. Sui proventi dei reati scatta la tutela dello Stato. Anche la società può subire il blocco. Il reimpiego del denaro fa rischiare 8 anni di carcere. La tracciabilità non ferma il reato. da 6 a 10 anni di carcere per il reato di corruzione. Sconto di pena per chi collabora contro i corrotti. Al condannato spetta la riparazione pecuniaria. 4

5 La disciplina di tale materia è contenuta nel Titolo XI, Libro V del Codice Civile, novellato dal D.lgs n. 61/2002 e successive modifiche apportate con la L. n. 262/2005, e con la legge 27 maggio 2015, n. 69 ART c.c. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI. ART c.c. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI SOCI O DEI CREDITORI. ART bis c.c. FATTI DI LIEVE ENTITA. ART ter c.c. NON PUNIBILITA PER PARTICOLARE TENUITA 5

6 Art c.c. False comunicazioni sociali (Nuovo testo) Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 6

7 Art bis c.c. Fatti di lieve entità Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. 7

8 Art ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità Ai fini della non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis. 8

9 Art c.c., comma 1 False comunicazioni sociali delle società quotate Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. 9

10 Art c.c., comma 2 False comunicazioni sociali delle società quotate Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 10

11 SOGGETTI ATTIVI DEL REATO Amministratori Direttori generali Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari Sindaci Liquidatori 11

12 Rispetto alla precedente versione (d.lgs n. 61/2002) si verifica l eliminazione delle seguenti figure: - Promotori -Soci fondatori 12

13 ELEMENTO SOGGETTIVO Per l integrazione della fattispecie di cui all art c.c. era richiesto il dolo specifico, ovvero che i destinatari della norma agiscano con l intento di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. OGGI: a seguito delle modifiche intervenute con la Legge n. 69/2015 sono stati introdotti gli artt bis c.c. e 2621 ter c.c., e l introduzione del nuovo art. 131 c.p. 13

14 FALSO IN BILANCIO PUNITO SOLO CON DANNO Per fare scattare la causa di non punibilità sulla particolare tenuità del falso in bilancio il giudice dovrà valutare l entità dell eventuale danno cagionato. CONSEGUENZA: I nuovi delitti verranno sanzionati in presenza di effettivo danno, nonostante le condotte costituiscano reati di pericolo. È quanto emerge dalla lettura del nuovo art ter c.c. 14

15 LA TENUITA DEL FATTO L art. 131 bis c.p., prevede per i reati con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni l esclusione della punibilità quando, per le modalità della condotta e per l esiguità del danno o del pericolo, l offesa è di particolare e il comportamento non risulta abituale. 15

16 CRITERI PER VALUTARE LA PARTICOLARE TENUITA DEL FATTO 1. La particolare tenuità dell offesa, implica una valutazione sulle modalità della condotta e l esiguità del danno o del pericolo. 1. La non abitualità del comportamento dell autore: non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, ne deve avere commesso altri reati della stessa indole. IMP: la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto scatta dopo un effettivo accertamento della responsabilità a carico dell indagato e non in modo automatico. 16

17 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI La nuova versione dell art c.c., relativa alle società non quotate sanziona, adesso, con la reclusione da 1 a 5 anni l esposizione di fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri errori. L art bis c.c., prevede una riduzione della pena (da 6 mesi a 3 anni), allorchè i fatti siano di lieve entità. IMP: questa circostanza dovrà essere valutata, per espressa previsione normativa, tenendo conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. IMP: Le nuove fattispecie non richiedono più il danno. La tutela penale viene anticipata al pericolo, e cioè alla concreta idoneità a indurre in errore. 17

18 TENUITA DEL FALSO IN BILANCIO Il nuovo art ter c.c. introduce i criteri che il giudice deve porre a base della propria valutazione affinchè possa applicare la causa di non punibilità per la tenuità del fatto nei reati di falso in bilancio commessi dalle società non quotate. Deve considerare l entità dell eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori. Ove non vi sia stato alcun danno alla società, ai soci, o ai creditori, è verosimile, in presenza delle altre condizioni previste dal Cod. Pen., l applicazione della causa di non punibilità. Di fatto, per effetto di questa previsione la nuova fattispecie di reato di pericolo troverebbe raramente applicazione, dovendosi concretizzare sempre un danno che, se di ridotta entità, farebbe scattare, comunque, la causa di non punibilità. 18

19 LE SOCIETA QUOTATE Nel caso di società quotate la tenuità del fatto non potrà mai trovare applicazione per due motivi: 1. Perché la legge anticorruzione non prevede specifiche previsioni. 2. Perché l istituto generale disciplinato ex art. 131 bis c.p., subordina l applicazione della causa di non punibilità ai reati puniti fino a 5 anni. Le false comunicazioni sociali delle quotate, in futuro, saranno sanzionate con la reclusione da 3 a 8 anni, per cui sono escluse dall istituto. I fatti illeciti commessi fino al 13 giugno 2015, dalle società quotate, vi rientrerebbero in quanto la pena attualmente in vigore è da 1 a 4 anni. 19

20 PRIMA: ELEMENTO OGGETTIVO Doveva ritenersi integrato con riguardo a qualsiasi attività che, violando l obbligo di chiarezza e correttezza attinente al contenuto delle informazioni, fosse stata idonea ad alterare la valutazione dell entità economica della Società. 20

21 ELEMENTO OGGETTIVO OGGI: FALSO IN BILANCIO ADDIO ALLE SOGLIE. Soppressi i limiti di rilevanza penale Si tratta di una norma di diritto penale che peggiora il trattamento previsto per indagati e imputati, e quindi non troverebbe applicazione ai procedimenti in corso, ma solo a quelli che si apriranno a partire dall entrata in vigore della L. 69/2015. Si segnala la soppressione delle vecchie soglie che modulavano la risposta della giustizia sulla base della rilevanza dell infrazione. 21

22 ASPETTI DELLA RIFORMA La riforma si articola in maniera netta su due fronti: 1. Quello delle società quotate, per le quali vengono fissati limiti di pena elevati (fino ad 8 anni di reclusione). 1. Quello delle società non quotate: la pena prevista è più lieve, ovvero 5 anni per ricomprendere il reato nei limiti di applicabilità della nuova causa di non punibilità per tenuità del fatto, ma rendendo impossibile le intercettazioni. È prevista una particolare attenzione per le violazioni di lieve entità. In questi casi la pena prevista può arrivare, nel massimo, a 3 anni. 22

23 ASPETTI DELLA RIFORMA VIENE CANCELLATA L IPOTESI DI DANNO, RESTANDO, INVECE, SOLO QUELLA DI PERICOLO. LA PROCEDIBILITA E SEMPRE D UFFICIO SCATTA UN INNALZAMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE, DISCIPLINATE DAL DECRETO 231/2001, QUANDO, DAL REATO COMMESSO DAL DIPENDENTE, LA SOCIETA HA TRATTO VANTAGGIO O AVUTO INTERESSE 23

24 OGGETTO MATERIALE DEL REATO Bilanci Relazioni Altre comunicazioni sociali imposte dalla legge, dirette ai soci o al pubblico 24

25 FALSO IN BILANCIO DOLOSO LA STORIA Il testo normativo è stato oggetto di recente sensibile revisione, con la quale la precedente sanzione della reclusione da 1 a 5 anni era stata modificata con la sanzione dell'arresto fino a due anni. Le modifiche attuate erano popolarmente sintetizzate con il termine di "depenalizzazione", tuttavia la norma vigente continuava a prevedere una sanzione e il falso in bilancio seppure modificate le sue circostanze e conseguenze - restava un illecito. Nella dialettica suscitata dalla riforma della disciplina, piuttosto, vi era chi sottolineava come quello precedente fosse un approccio meno repressivo di quanto non lo era nel passato nei confronti di chi si rendeva colpevole di questo illecito. La regolamentazione era il risultato di una serie di iniziative a partire dalla proposta di legge delega per la riforma del diritto societario, del governo Amato, approvata dal consiglio dei ministri il 26 maggio 2000 e trasmessa al parlamento [17], della legge delega approvata dal parlamento il 3 ottobre 2001, n. 366 [18] e del conseguente decreto delegato d.lgs. 11 aprile 2002 n 61 [19], del governo Berlusconi, seguiti dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 [20] e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 [21]. 25

26 FALSO IN BILANCIO DOLOSO OGGI Le nuove regole si applicheranno ai bilanci validi dal 14 giugno Per quanto riguarda il passato si applicherà il principio del favor rei, cioè l applicazione della nuova norma, rispetto all antecedente se la legge di recente introduzione risulta essere più favorevole al reo. I nuovi artt. 2621, 2621 bis e ter e 2622 del c.c., si applicano concretamente alle società di capitali, tenute alla redazione del bilancio ordinario e soprattutto abbreviato ai sensi del art bis c.c. 26

27 FALSO IN BILANCIO, PRESCRIZIONE E INTERCETTAZIONI. IL GOVERNO LANCIA LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA Tra i principali obiettivi che il Governo Renzi intendeva realizzare vi era la proposta per una riforma del sistema giustizia. I dodici punti, che nel giugno 2014, il Presidente del Consiglio Renzi e il Ministro della Giustizia Orlando avevano indicato come necessari per una puntuale riforma della giustizia comprendevano, tra l altro, l introduzione di nuove disposizioni dirette a contrastare la criminalità economica, ed, in particolare, nuove norme in materia di falso in bilancio e autoriciclaggio, nonché una accelerazione del processo penale e una graduale riforma della prescrizione e della disciplina delle intercettazioni. Per quanto riguarda i reati economici la proposta era quella di introdurre un nuovo falso in bilancio punito fino a 5 anni, la cui procedibilità fosse prevista d ufficio. Per quanto riguarda, invece, la disciplina della prescrizione l obiettivo era quello di fermarla al primo grado di giudizio. 27

28 PROBLEMI APPLICATIVI DELLA VECCHIA DISCIPLINA I reati di false comunicazioni sociali ex artt e 2622 c.c. nella nuova disciplina del 2002, rivista nel 2005, continuavano a porre problemi interpretativi e applicativi. Nel 2005, la disciplina del reato di false comunicazioni sociali è stata emendata. Nella versione vigente, tale disciplina, dopo la riforma intervenuta con il D. lgs. N. 262/2005, era contenuta nei soli artt e 2622 c.c. Le principali questioni che hanno suscitato un accesso dibattito dottrinale, sulle quali si è espressa la Corte di Cassazione erano essenzialmente 3: 1. IL FALSO QUALITATIVO 2. LE RELAZIONI TRA LE SOGLIE REDDITUALE E PATRIMONIALE DI NON PUNIBILITA 3. L ALTERAZIONE SENSIBILE IN CASO DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 28

29 IL FALSO QUALITATIVO I Si definiva falso qualitativo il falso derivante da riclassificazioni e compensazioni di valori, che si manifestava quando, a parità di reddito e capitale, la loro struttura risultava essere rappresentata in modo difforme dal vero. Il falso, in altri termini, derivava da riclassificazioni e compensazioni dei valori esposti nello stato patrimoniale o nel conto economico in modo contrario alle disposizioni del codice. Anche nell ambito del falso qualitativo, dunque, le ipotesi di comportamento erano numerose. Queste, poi, potevano esaurirsi in un operazione di window dressing (cioè, di abbellimento artificioso della situazione economico-aziendale, seppure solo modificando la struttura economica e quella patrimoniale), oppure essere prodromiche ad altre operazioni: si pensi, ad esempio, alla copertura di costi sostenuti per spionaggio industriale, diffamazione dei concorrenti, inquinamento illecito, raggiri assicurativi. Lo scopo di queste operazioni era quello di offrire al lettore evoluto una situazione economica, patrimoniale e finanziaria qualitativamente migliore. L introduzione delle soglie reddituale e patrimoniale sembrava avere svilito la rilevanza del falso qualitativo, il quale, dopo la riforma, NON costituiva più condotta punibile. 29

30 IL FALSO QUALITATIVO II La questione della rilevanza penale da attribuire al falso qualitativo era stata risolta dalla riforma apportata dal D. Lgs. 61/2002 nel senso che: La clausola generale dell alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economico-aziendale permetteva di attribuire minore importanza alla manipolazione della denominazione dei conti o del loro riepilogo in una voce o in un altra degli schemi di bilancio. Inoltre, l introduzione delle soglie quantitative era incompatibile con la sopravvivenza del falso qualitativo, giacchè, quale che fosse la classificazione della posta in bilancio, essa esercitava il medesimo effetto quantitativo sul risultato ante imposte e/o sul patrimonio netto. 30

31 LE RELAZIONI TRA LE SOGLIE REDDITUALE E PATRIMONIALE DI NON PUNIBILITà La principale novità contenuta nella disciplina delle false comunicazioni sociali ex D. Lgs. 61/2002, era quella data dall introduzione delle cosidette soglie di non punibilità. Gli artt e 2622 c.c., disponevano che la punibilità fosse esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all 1%. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 % da quella corretta. A ciò si aggiunga che, in caso di mancato superamento delle suddette soglie, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da 10 a 100 quote e l interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall esercizio dell ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell impresa. 31

32 LE NOVITA DEL FALSO IN BILANCIO SOGGETTI COINVOLGIBILI NEL REATO: amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazioni di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori. L art c.c., equipara ai soggetti di cui sopra, chi seppur non formalmente investito della relativa funzione rivesta tale ruolo in modo continuativo e significativo (es: amministratore di fatto). LINEAMENTI DEL REATO: le false comunicazioni sociali sono ascrivibili a chi, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci ed al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espone, ovvero omette fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. E punito con la reclusione da 1 a 5 anni. FATTI DI LIEVE ENTITA : una riduzione della pena viene prevista per i fatti di lieve entità. Essi sono valutati tenendo conto della natura e delle dimensioni della società, nonché delle modalità ed effetti della condotta. In questi casi la pena sarà della reclusione da 6 mesi a 3 anni. La pena si applica anche alle società non fallibili ex art. 1 legge fallimentare. 32

33 LE NOVITA DEL FALSO IN BILANCIO NON PUNIBILITA PER FATTI DI PARTICOLARE TENUITA : viene previsto un esimente per la particolare tenuità. Tali situazioni saranno da valutare sulla base della particolare tenuità di cui all art. 131 bis c.p. In questo caso il giudice valuterà prevalentemente l esiguità del danno o del pericolo cagionato a società, soci e creditori. SOCIETA QUOTATE: i fatti materiali consapevolmente esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci ed al pubblico, previste dalla legge e non rispondenti al vero, emergono ai fini del reato anche nel caso in cui non risultino rilevanti. La reclusione prevista va dai 3 a gli 8 anni. PRESCRIZIONE DEL REATO: il reato di false comunicazioni sociali (per società ordinarie) si prescrive in 6 anni. Nei casi (frequenti) di interruzione della prescrizione, il reato si prescriverà in 7 anni e 6 mesi. Nelle società quotate, invece, il reato si prescriverà in 8 anni, che diventano 10 in caso di interruzione della prescrizione. 33

34 I COSTI DEL REATO DI FALSO IN BILANCIO Le false comunicazioni sociali configurano una responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato. In questi casi viene imputata alla società una sorta di colpa di organizzazione, per non avere adeguatamente vigilato, attraverso la nomina di un idoneo organo di controllo. All Ente viene irrogata una sanzione pecuniaria di cui all art. 25 ter. Lett. a) dlgs. N. 231/2001, legata al meccanismo delle quote, il cui valore è parametrato alla gravità del reato e alle condizioni economiche e patrimoniali dell Ente. 34

35 LE SANZIONI PECUNIARIE TIPOLOGIA SOCIETARIA QUOTE ANTE RIFORMA QUOTE ATTUALI SOCIETA MINORI Da 100 a 200 SOCIETA ORDINARIE Da 100 a 150 Da 200 a 400 SOCIETA QUOTATE Da 200 a 400 Da 400 a

36 Considerato che il valore della quota va da 285 a 1549 euro nel caso di rilevanti profitti per la società, la sanzione pecuniaria può essere aumentata di un terzo, nelle sole società, nelle sole società non quotate si potrà arrivare a sanzioni pecuniarie di 824 mila euro, sanzioni che nelle quotate potranno ampiamente superare il milione di euro. 36

37 PROBLEMI PENAL TRIBUTARI Si discute se tali situazioni possano o meno rilevare a livello dei reati tributari di cui all art. 74/2000 (decreto che sarà presto emendato) IMP: sia ai fini della Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, sia ai fini delle Dichiarazioni infedeli, per elementi attivi e passivi si intendono le componenti che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell applicazione dell imposta sul reddito o sul valore aggiunto. 37

38 CONSEGUENZE APPLICATIVE Tali elementi, attivi o passivi, potranno scaturire da false valutazioni. Per esempio: sottostima delle rimanenze finalizzata alla indebita riduzione dell imposta sui redditi. Ne deriva che, a fronte, di un bilancio civilisticamente corretto, al superamento delle soglie di evasione, previste dalla legge penal tributaria, si configurerà il solo reato fiscale. 38

39 IL NODO DELLE VALUTAZIONI SUL FALSO IN BILANCIO La soppressione del c.d. falso valutativo, nella nuova legge sul falso in bilancio, rischia di aprire una falla nella punibilità dei reati societari. I comportamenti punibili oggi sono l esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero oppure l omissione a bilancio di fatti materiali rilevanti. Fuori dall alveo della punibilità, quindi, restano tutte le poste che vengono apprezzate da chi redige il bilancio, utilizzando criteri valutativi. Questa circostanza si verifica, con frequenza, nei bilanci consolidati o comunque più complessi. 39

40 IL NODO DELLE VALUTAZIONI SUL FALSO IN BILANCIO Il falso valutativo resta per le ipotesi di reato meno gravi, dall ostacolo alla vigilanza, e nel penale tributario con particolare attenzione all art. 7 del dlgs. N. 74/2000, in relazione alla dichiarazione infedele o fraudolenta, fino a 3 o 6 anni di reclusione. La Corte di Cassazione ha dimostrato che nella nuova disciplina del falso sul bilancio c è un buco enorme che rischia di vanificare l esito dei processi. 40

41 L ALTERAZIONE SENSIBILE IN CASO DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Altra norma contenuta nel D. Lgs. 61/2002 (e mantenuta dopo la riforma del 2005) consisteva in un ulteriore clausola di non punibilità di tipo qualitativo. La punibilità era esclusa, infatti, anche in questo caso se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da 10 a 100 quote e l interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall esercizio dell ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell impresa. 41

42 L ALTERAZIONE SENSIBILE IN CASO DI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI L alterazione della rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale poteva essere intesa come l azione deliberata, da parte degli amministratori, ma anche di un extraneus in concorso con essi, volta a rendere difforme, in misura parziale o totale, il sistema dei valori alla base del documento informativo destinato all esterno, ai soci, ai creditori, dagli organi della società rispetto a quello che sarebbe stato offerto se gli organi sociali si fossero attenuti alle norme di legge e, in particolare, alle disposizioni degli artt e segg. Cod. civ. Cass., 4 gennaio 2010, n. 7: il reato di false comunicazioni sociali di cui all art c.c. deve ritenersi integrato sotto il profilo oggettivo con riguardo a qualsiasi attività che, violando l obbligo di chiarezza e di correttezza che attiene al contenuto delle informazioni, sia idonea ad alterare la valutazione dell entità economica della società. 42

43 OGGI: LE ERRATE VALUTAZIONI RESTANO ESTRANEE IMP: per il nuovo reato di false comunicazioni sociali è necessario che, con dolo, vengano esposte nei bilanci o nelle relazioni o nelle altre comunicazioni dirette ai soci o al pubblico imposte dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. Si tratta di una scelta legislativa estremamente rilevante in quanto rischia di vanificare molte situazioni di oggettiva falsità che diventano penalmente irrilevanti. Sarà la giurisprudenza a prendere una posizione coerente e razionale! 43

44 CASO PRATICO: LE ERRATE VALUTAZIONI RESTANO ESTRANEE Per una srl che opera quale concessionaria automobilistica potrebbe essere reato societario indicare 99 auto in rimanenza, anziché 100. Il reato non si determinerebbe se le 100 auto venissero valutate la metà del loro reale valore di mercato. Sarebbe questa la conseguenza derivante dalle nuove norme sul falso in bilancio, che diventa perseguibile solo in caso di alterazione di fatti materiali rilevanti. 44

45 LE PRINCIPALI VALUTAZIONI DI BILANCIO Stato patrimoniale Art. 2426, comma 2 Art. 2426, comma 2 Art. 2426, comma 4 Art. 2426, comma 6 Art. 2426, comma 8 Art. 2426, comma 9 Art. 2424, bis, n. 3 Conto economico Art c.c. Immobilizzazioni materiali (ammortamento sottoposto alla loro residua possibilità di utilizzazione ) Capitalizzazione di costi e relativo ammortamento Partecipazioni (costo di acquisto o frazione di patrimonio netto) Avviamento: iscrizione nell attivo nei limiti del costo sostenuto per l acquisto Crediti da valutarsi sulla base del presumibile valore di realizzo Rimanenze: costo di acquisto o di produzione ovvero valore di realizzazione se minore Fondo rischi ed oneri futuri Ammortamenti, accantonamenti a fondo rischi ed oneri, svalutazioni e rivalutazioni, ecc. 45

46 NORME COLLEGATE: Un Esempio: L AGGIOTAGGIO (Art c.c.) Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, e' punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni 46

47 RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI (Vecchia disciplina ante ) Cassazione penale, sez. feriale, 21 novembre 2013, n (PRO) La bancarotta documentale da falso in bilancio richiede il nesso di causalità; Cassazione penale, sez. V, sent. del 9 aprile 2013, n (PRO); Cassazione penale, sez. I, sent. del 10 ottobre 2011, n (PRO) Rapporto tra falso in bilancio e bancarotta; Cassazione penale, sez. V sent. del 11 maggio 2011, n (CONTRO) Rapporto tra falso in bilancio e truffa Concorso di reato. Cassazione penale, sez. V, sent. del 4 gennaio 2010, n. 7 (PRO) tipicità della condotta fraudolenta; Cassazione penale, sez. V, sent. del 4 gennaio 2010, n. 7 (CONTRO) Natura della falsità; Cassazione penale, sez. V, sent. del 14 luglio 2010, n (CONTRO) Decorrenza del termine per la querela del socio danneggiato. 47

48 RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI (Vecchia disciplina ante ) Cassazione penale, sez. II, sent. del 24 giugno 2009, n (PRO) distrazione di fondi da parte dell amministratore; Cassazione penale, sez. V, sent. n /2008 (CONTRO) Nel falso in bilancio, in società, i delegati e i consiglieri rispondono per dolo eventuale; Cassazione penale, sez. V, 27 luglio 2006, n (CONTRO) Alterazione sensibile Cassazione penale, sez. V, sent. del 9 dicembre 2008, n (PRO e CONTRO) Comportamento omissivo dell amministratore; Cassazione penale, sez. V, sent. del 19 giugno 2007, n (CONTRO) Amministratore senza delega, dovere di conoscenza e mancato controllo = responsabilità. 48

49 GRAZIE PER L ATTENZIONE 49

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