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1 AREA PATRIMONIO E SERVIZI INTERNI SERVIZIO PATRIMONIO Corso Inghilterra Torino Tel. 011/ / fax 011/ CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RISCHI DELLA PROVINCIA DI TORINO Anni Lotto F) Assicurazione dei Dipendenti della Provincia di Torino incaricati della progettazione 1

2 INDICE TITOLO I Oggetto dell'appalto pag. 3 TITOLO II Disciplinare di gara pag. 4 TITOLO III Capitolato speciale Assicurazione dei Dipendenti della provincia di Torino incaricati della progettazione Capitolo 1 Condizioni generali. Esecuzione del contratto pag. 10 Capitolo 2 Assicurazione dei Dipendenti della Provincia di Torino incaricati della progettazione pag. 16 TITOLO I 2

3 OGGETTO DELL'APPALTO Art. 1 - Oggetto dell'appalto L'appalto ha per oggetto la stipulazione del contratto assicurativo dei Dipendenti della Provincia di Torino incaricati della progettazione (Cat. 6 CPV ). Le condizioni di polizza sono contenute nel capitolato speciale predisposto allegato al presente capitolato generale onde formare parte integrante e sostanziale dello stesso. Il contratto assicurativo, stipulato con la Società Assicuratrice, riporterà per intero le condizioni generali e quelle speciali del presente lotto. Art. 2 - Importo complessivo presunto a base di gara L'importo lordo complessivo presunto dell'appalto ammonta a Euro ,00 (trentamila,00) Non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all interferenza tra le attività, né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i... Art. 3 - Durata La durata del contratto assicurativo è stabilita in mesi 36 (trentasei), dalle ore 24,00 del alle ore 24,00 del e cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza, senza obbligo di disdetta fra le Parti. L Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell art. 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell art. 302 comma 2 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, di richiedere l avvio dell esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione del contratto, previa aggiudicazione definitiva efficace. Art. 4 - Quinto d'obbligo Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto alle stesse condizioni del contratto. In caso di aumento o diminuzione si provvederà alla formalizzazione ai sensi delle vigenti disposizioni. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiara alla Provincia di Torino che di tale diritto intende avvalersi. Qualora il soggetto aggiudicatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali formalizzando i relativi atti aggiuntivi in conformità alla vigenti disposizioni. Art. 5 - Divieto di rinnovazione E' escluso ogni rinnovo del contratto, in conformità con le vigenti disposizioni. 3

4 TITOLO II DISCIPLINARE DI GARA Art. 6 - Procedura di scelta del contraente La gara si terrà nella forma della procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., art. 28 DIR 2004/18/CE. Art. 7 - Criterio di aggiudicazione. Offerte anomale L'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore della Compagnia di assicurazione che avrà presentato il prezzo piú basso rispetto all'importo a base dell'appalto, con esclusione delle offerte pari o in aumento, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Ai fini dell aggiudicazione verrà preso in considerazione il ribasso percentuale, offerto, espresso in lettere risultante dalla scheda di offerta economica. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali, plurime, condizionate o incomplete. L anomalia delle offerte sarà valutata in conformità al disposto degli artt. 86, 87, 88 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e a quant altro eventualmente previsto dal bando di gara. Ai sensi dell art. 88 comma 7 del D.Lgs. 167/2006 e s.m.i., la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle cinque migliori offerte. La Provincia di Torino si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di non procedere all'aggiudicazione. Si procederá all'aggiudicazione anche se sarà pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all oggetto dell appalto. I soggetti candidati rimangono impegnati per il solo fatto di avere presentato l'offerta, mentre l'ente appaltante è libero di non procedere all'aggiudicazione senza che i soggetti candidati in gara possano pretendere compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro. L'aggiudicazione della gara é subordinata all'adozione dell'apposito provvedimento da parte dei competenti organi; pertanto, il verbale di gara non terrà luogo di contratto. Art. 8 Soggetti ammessi alla gara Saranno ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. singoli o raggruppati ai sensi dell art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, o uniti in coassicurazione ai sensi dell art c.c., operanti nel settore assicurativo nei rami relativi ai rischi indicati nei capitolati speciali allegati al presente disciplinare, aventi sede nel territorio dello Stato italiano o dell Unione Europea, nonché i consorzi ex art. 34 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In caso di A.T.I. e/o Coassicurazione: le singole imprese raggruppate o in coassicurazione dovranno conferire ad una di esse (impresa mandataria/delegataria), un mandato con rappresentanza per la completa gestione del rapporto assicurativo; in entrambi i casi per ciò che concerne la forma di detto mandato si rimanda ai disposti dell art. 37 co. 15 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. l impresa mandataria o delegataria dovrà ritenere una quota minima di rischio non inferiore al 40% e le imprese mandanti/deleganti dovranno ritenere una quota di rischio non inferiore al 20%; dovrà essere comunque sottoscritto il 100% del rischio; l offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese raggruppate o coassicuratrici; 4

5 La documentazione amministrativa richiesta dall art. 9 dovrà essere fornita, pena l esclusione, da tutte le Compagnie raggruppate o in coassicurazione, con le modalità ivi previste. Non è ammessa la partecipazione contestuale come operatore singolo e quale componente di raggruppamenti o coassicurazione, né come componente di diversi raggruppamenti o coassicurazioni. L inosservanza di tale prescrizione comporterà l esclusione sia del singolo che del raggruppamento. Art. 9 - Modalità di gara Saranno ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, come sopra individuati, che produrranno la seguente documentazione: Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti: 1) di essere iscritta alla Camera di Commercio nella categoria delle imprese assicuratrici o iscrizione equivalente in paesi UE, indicando inoltre: - la natura giuridica; - la denominazione; - la sede legale; - la data inizio attività; - l'oggetto dell' attività (comprendente l oggetto della procedura); - dati anagrafici del titolare o in caso di Società, di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza; - codice fiscale; - partita I.V.A.; 2) l'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 3) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 "norme per il diritto al lavoro dei disabili"); 4) il possesso, al momento della pubblicazione del bando, dell autorizzazione all esercizio delle attività assicurative per i rami previsti dal presente capitolato; 5) di possedere la capacità tecnica, economica e finanziaria a norma del successivo art. 10, con la precisazione che in caso di raggruppamento di imprese o di coassicurazione, i requisiti dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso con i limiti minimi di partecipazione ivi contemplati; 6) di aver tenuto conto, in sede di predisposizione dell offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro; 7) dichiarare alternativamente: a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all art c.c. con alcun soggetto e di aver formulato l offerta autonomamente; b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all art c.c., e di aver formulato l offerta autonomamente; c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all art c.c. (indicare quali) e di avere formulato l offerta autonomamente; 8) di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel Capitolato Generale e nel capitolato speciale disciplinante il servizio di cui trattasi e di ritenere i premi proposti remunerativi; 9) di essere disposta ad assicurare il servizio anche in pendenza di formale stipulazione del contratto ad avvenuta aggiudicazione definitiva, nei limiti previsti dall art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; Si precisa quanto segue: a. in caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di coassicurazione: 5

6 dovrà essere prodotta una dichiarazione di intenti sottoscritta da tutte le Imprese partecipanti al Raggruppamento o alla coassicurazione, che indichi: la futura Capogruppo delegataria alla quale spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti/coassicuratori nei riguardi dell Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto; per il solo caso di raggruppamento temporaneo l impegno a conformarsi alla disciplina prevista dall art. 37 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.. Ogni impresa del raggruppamento/coassicurazione dovrà dichiarare e possedere i requisiti di cui ai punti da 1) a 9) ad eccezione del requisito del punto 5), che è frazionabile secondo quanto previsto dal successivo art. 10 e che pertanto dovrà essere dichiarato da tutti i membri del raggruppamento temporaneo di imprese o coassicurazione ma potrà essere posseduto cumulativamente dagli stessi. b. in caso di Raggruppamento d Imprese già costituito nelle forme di legge dovrà essere prodotto l atto costitutivo e la procura speciale al legale rappresentante della Capogruppo, nelle forme di legge, pena l esclusione, ed ogni dichiarazione richiesta dal presente capitolato e dal bando potrà essere resa in nome e per conto dell intero raggruppamento dal solo legale rappresentante della capogruppo. Ogni impresa del raggruppamento dovrà possedere i requisiti di cui ai punti da 1) a 9) ad eccezione del requisito del punto 5), che è frazionabile secondo quanto previsto dal successivo art. 10. In caso di raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, o di coassicurazione dovrà essere prodotta dichiarazione, in forma semplice sottoscritta da tutti i soggetti riuniti in raggruppamento o in coassicurazione, contenente l indicazione delle parti e della quota di rischio che ogni impresa facente parte il raggruppamento intende assumere, come in dettaglio specificato al precedente art. 8 del presente capitolato. Nel presente appalto la prestazione è unica: non si distingue una prestazione principale da una secondaria. Dovranno essere rese altresì eventuali altre dichiarazioni previste dal bando di gara, ivi compreso il contributo all Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e la cauzione provvisoria di cui al successivo art.16. Si evidenzia l applicazione dell art. 48 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi di detto art. 48 D.Lgs 163/06 e s.m.i. l Amministrazione, successivamente alla verifica della documentazione amministrativa, provvederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria, di cui al successivo art. 10 in capo ai concorrenti ammessi alla procedura, scelti con sorteggio pubblico, nella percentuale del 10% dei medesimi. I concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro 10 giorni dalla richiesta della Amministrazione, documentazione idonea a dimostrare, con riferimento all ultimo triennio precedente (anni solari 2008, 2009, 2010), una raccolta premi media annua nel ramo Danni, non inferiore a ,00 (centocinquantamilioni,00); nel caso di raggruppamento di imprese o di coassicurazione, il requisito è frazionabile secondo quanto previsto dal successivo art. 10. Detto requisito potrà essere comprovato mediante produzione di bilanci relativi alle annualità indicate o con altra documentazione equivalente. Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni effettuate in sede di offerta, l Amministrazione procederà all esclusione del concorrente dalla gara e all escussione della cauzione provvisoria e ad ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente in materia. 6

7 Si fa presente che qualsiasi variazione alle condizioni previste dalla Provincia di Torino nel presente capitolato e nei capitolati speciali per settori, comporterà l'esclusione dalla gara. Si precisa che le Compagnie facenti parte di un raggruppamento, non saranno ammesse a partecipare alla gara, né singolarmente e né facenti parte di altri raggruppamenti, non essendo possibile la presentazione di piú offerte da parte di ciascuna Compagnia concorrente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta l'esclusione dalla gara sia del raggruppamento, sia della Compagnia singola. Art Capacità tecnica, economica e finanziaria Ai fini del presente capitolato saranno ritenute capaci tecnicamente, finanziariamente ed economicamente (a pena di esclusione) le Compagnie o i raggruppamenti che presentino una dichiarazione che: a) con riferimento all'ultimo triennio precedente (anni solari 2008, 2009, 2010) attesti una raccolta premi media annua nel ramo "Danni" non inferiore ad ,00 (centocinquantamilioni,00); nel caso di raggruppamento di imprese o di coassicurazione la suindicata capacità di ,00 (centocinquantamilioni,00) dovrà essere posseduta almeno per il 40% dalla Società Capogruppo o Delegataria ed in misura minima del 20% per ciascun mandante o coassicuratrice; b) si impegnano, in caso di aggiudicazione, ad avere almeno un ufficio agenziale, un ufficio sinistri, un ufficio liquidazioni e un perito nella Città di Torino. Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato, nel conseguimento del requisito di cui alla lettera a), potrà avvalersi della facoltà prevista all art.49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. Art Cessione del Contratto, del Credito e Subappalto 1) La cessione del contratto è vietata. 2) La cessione del credito è disciplinata dall art.117 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 3) Il subappalto è disciplinato dall art.118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e concesso nei limiti di legge, e pertanto la Compagnia partecipante alla gara dovrà esplicitare l'eventuale intendimento di subappaltare a terzi indicando la parte dell'appalto oggetto del subappalto. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Per questo appalto trova applicazione l art. 4 del D.P.R. 207/2010 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore. Art Impegno alla riservatezza La Provincia di Torino, nei limiti imposti della normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di diritti d'accesso, s'impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto candidato. La Provincia di Torino s'impegna, altresì, al rispetto delle norme del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i.. Art Riserva di verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate La Provincia di Torino si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate nei modi consentiti dalla legge. Art Compilazione dell'offerta economica Le Compagnie candidate devono formulare la propria offerta compilando la scheda di offerta economica allegata dove verrà indicato l importo complessivo offerto nonché il corrispondente ribasso percentuale in cifre ed in lettere. 7

8 In caso di discordanza tra il ribasso in cifre e quello in lettere verrà tenuto valido quello espresso in lettere. La scheda dovrà essere sottoscritta dal Rappresentante legale della Compagnia, o delle Compagnie riunite in raggruppamento temporaneo o in coassicurazione, a pena di esclusione. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui. In caso di mancata compilazione e/o presentazione della scheda citata la Compagnia verrà esclusa dalla gara. Si precisa che l'aggiudicazione verrà effettuata a favore della Compagnia che avrà formulato il ribasso più elevato espresso in lettere. Le franchigie, gli scoperti o i limiti di risarcimento indicati nelle condizioni generali e/o particolari dei capitolati di polizza dei diversi settori inerenti i singoli rischi, saranno gli unici accettati. Diverse formulazioni o introduzioni di limitazioni difformi invalideranno l'offerta. Art Pari Offerte Qualora due o piú Imprese candidate presentino pari offerta si procederà ad una ulteriore gara a loro esclusivamente riservata. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. Art Cauzione provvisoria e modalità di costituzione La Compagnia partecipante dovrà costituire, ai sensi e con le modalità previste dall art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., una cauzione provvisoria pari al 2% della base di gara, mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto regolarmente autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni (in caso di polizza assicurativa il fidejussore dovrà essere soggetto diverso dal concorrente), secondo le modalità previste dal bando di gara. Art Cauzione definitiva e modalità di costituzione Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, ai sensi dell art.113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell appalto del 10% dell importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva dovrà essere prestata dai medesimi soggetti indicati per la cauzione provvisoria. La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all eccezione di cui all art comma 2 del codice civile, nonché l operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell affidamento e l acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l appalto al concorrente che segue in graduatoria. In caso di raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni di cui all art. 128 del D.P.R. 207/2010. Art Validità delle offerte Il soggetto candidato é obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il 8

9 soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dall'offerta stessa. Art. 19 Verifica di conformità Per quanto attiene alla disciplina delle verifiche di conformità si rimanda a quanto previsto dagli articoli da 312 a 325 del D.P.R. 207/2010. Art. 20 Norma di rinvio Nel presente appalto, ai sensi di quanto disposto dall art. 297 del D.P.R. 207/2010 trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 135 a 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. TITOLO III Capitolato Speciale 9

10 ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TORINO INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE Capitolo 1 Condizioni generali. Esecuzione del contratto Definizioni AVVERTENZA: ogniqualvolta nel capitolato si cita una norma di legge o equivalente, si intende sempre valida la dicitura con successive modificazioni e integrazioni. Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurato Il dipendente o la pluralità di dipendenti dell'ente a cui l Amministrazione abbia affidato l'incarico di progettazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Contraente Il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione. Decreto N. 123 del Ministero delle Attività Produttive. Pubb. GU Forza maggiore Eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro simile. Indennizzo/risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Legge Il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Polizza Il documento che prova il contratto di assicurazione Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione. Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.; Scheda tecnica Scheda riportante i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. La Compagnia di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio Società dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa. Stazione Appaltante Il soggetto di cui all'art. 3, comma 33, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 del C.C.), unicamente in caso di dolo. Art Altre assicurazioni Ai sensi e per gli effetti dell'art C.C., il Contraente e/o Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente e/o Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. Art. 23 Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni costatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita 10

11 totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione ai sensi dell art c.c.. Tuttavia l omissione da parte dell assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano il frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento proporzionale del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità). Art. 24 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell art c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene altresì, che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte. Art Pagamento del premio Il pagamento del premio avverrà secondo le norme previste dal Codice Civile in materia di assicurazioni e secondo quanto disposto dal presente articolo. Il premio lordo è comprensivo di tutte le spese necessarie nessuna esclusa per lo svolgimento del servizio. Alla Società aggiudicataria verrà riconosciuto il premio indicato in sede di gara, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 26. Il premio anticipato verrà corrisposto per ciascuna delle seguenti annualità assicurative: 1) prima annualità: 01/01/ /12/2012; 2) seconda annualità: 01/01/ /12/2013; 3) terza annualità: 01/01/ /12/2014. Il premio per la prima annualità sarà corrisposto dalla Provincia di Torino entro le ore 24,00 del quindicesimo giorno successivo a quello dell effetto del contratto. Salvo il pagamento della prima annualità, e quello dell ultima regolazione del premio, gli altri pagamenti avverranno contestualmente alla regolazione di premio di cui al successivo articolo 26. I pagamenti avverranno da parte del Contraente entro i 90 giorni successivi le singole scadenze, incluso il pagamento iniziale, salvo formale contestazione in ordine all adempimento contrattuale. Se il Contraente non paga il premio, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. La Società aggiudicataria dovrà comunicare via fax e nei tempi richiesti dal Contraente le indicazioni necessarie per il pagamento del premio con lettera a firma del titolare o del legale rappresentante. Art. 26 Determinazione e regolazione del premio Il premio è calcolato sulla base dei seguenti elementi: Rischio Elemento variabile Assicurazione del progettista dipendente come Valore della singola opera progettata previsto in capitolato Il premio viene anticipato in via provvisoria nella misura del 50% di quello offerto/aggiudicato rapportato a ciascun periodo assicurativo previsto al precedente art. 25, ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa, o del minor periodo di assicurazione, secondo le variazioni intervenute nel medesimo periodo. 11

12 A tale scopo la Società provvede ad emettere l appendice di regolazione del premio sulla scorta dei certificati emessi nel medesimo periodo. L appendice di regolazione dovrà essere emessa entro 30 giorni dalla scadenza del periodo cui si riferisce, allo scopo di consentire al Contraente le procedure di controllo e di versamento. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere saldate entro 90 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Quanto precede vale anche per la regolazione dell ultimo periodo di assicurazione 01/01/ /12/2014 (terza annualità). Se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio nei termini sopra citati, la Società fermo il diritto di agire giudizialmente non è obbligata per le richieste di risarcimento presentate nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art Modifiche dell'assicurazione Il Contraente ha facoltà di richiedere, nel corso della durata del contratto, eventuali modificazioni dell'assicurazione, che dovranno essere documentate ed accettate per iscritto. Il Contraente ha la facoltà di richiedere ed ottenere previo accordo tra le parti, nel corso della durata del contratto, eventuali modificazioni dell assicurazione - che non comportino l aumento delle tipologie di rischi coperti - quando le stesse siano conseguenti all applicazione di sopravvenute normative in materia. L'eventuale aumento di premio relativo alle variazioni di rischio, sarà corrisposto alla scadenza della rata annuale successiva. Art Obblighi dell Assicurato/Contraente L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori, ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. In caso di sinistro, l'assicurato/contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa, oppure alla Società, entro 90 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. In particolare l'assicurato/contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e) D.lgs 163/2006 e s.m.i. e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. Art Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri, fraudolenti, manomette od altera documenti o prove, perde il diritto all'indennizzo. Art Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dal contratto assicurativo dandone preavviso di 90 giorni all'altra parte mediante lettera raccomandata a.r.. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte della Società, la stessa si impegna a garantire la copertura assicurativa derivante dal contratto di assicurazione per ulteriori 30 giorni al fine di consentire al Contraente l espletamento delle procedure di acquisizione di un nuovo servizio assicurativo. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte del premio, al netto dell'imposta, relativo al periodo di rischio non corso. 12

13 Art Comunicazioni dell'assicurato Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, fax, posta elettronica certificata o altro idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto. Si intendono come fatte alla Società le comunicazioni inviate all ufficio che gestisce i servizi agenziali. Art Assicurazione per conto di chi spetta Il contratto é stipulato dal Contraente in nome proprio e nell'interessere degli assicurati, i quali, in caso di sinistro non potranno concorrere alla nomina di periti nè esercitare azioni per impugnare la perizia. Art Obblighi della Società assicurativa aggiudicataria Qualora la Società assicurativa aggiudicatrice della gara violi anche una sola delle obbligazioni dedotte a suo carico nel presente capitolato speciale, il Contraente potrà risolvere il contratto stipulato (ex art c.c.) con lettera raccomandata a.r. inviata alla Società assicuratrice, fermo restando il diritto del contraente di intraprendere ogni necessaria azione per il risarcimento di tutti i danni che avrà a patire. Art Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni su punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art. 35- Rapporti Contraente Società Al fine di facilitare la definizione dei sinistri ed in generale i rapporti fra Società e il Contraente, la Società e il Contraente concordano i seguenti orari nei quali gli uffici della Società ricevono il Contraente nella persona dell incaricato dell ufficio assicurazioni della Provincia di Torino: - L ufficio che gestisce i servizi agenziali a cui è affidata la gestione del contratto: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30. - Ufficio Liquidazioni (Liquidatore cui è affidata la gestione del contratto con la Provincia): un giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (concordato tra le parti). Il liquidatore della Società deve comunque essere reperibile telefonicamente, dal lunedì al venerdì in orario d ufficio, qualora l incaricato dell ufficio assicurazioni della Provincia di Torino avesse urgente bisogno di chiarimenti e/o delucidazioni in merito ad un sinistro. - Periti: la Società deve fornire i recapiti dei periti a cui vengono affidate le varie perizie dei danni, per consentire all incaricato dell ufficio assicurazioni della Provincia di Torino di poter, qualora ce ne fosse necessità, avere chiarimenti e/o delucidazioni in merito ad un sinistro. L elenco dovrà essere fornito entro 30 giorni dall efficacia del contratto e tempestivamente aggiornato. Art Oneri fiscali 13

14 Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente ai sensi della normativa vigente. Art Spese di registrazione Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto, (bollo, carta bollata, imposte di registrazione, ecc.), nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico della Società aggiudicataria. La Società aggiudicataria dovrà versare l'importo relativo a dette spese entro 48 ore dalla relativa comunicazione. Art Coassicurazione e delega Nel caso di coassicurazione il rischio è ripartito per quote tra le Società, che dovranno essere espressamente indicate. Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. La Società aggiudicataria in sede di gara assume la veste di Delegataria, mentre le altre Società assumono quella di Coassicuratrici. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, sono effettuate unicamente per il tramite della Società assicurativa all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto dalle altre Coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare, in nome e per conto delle Coassicuratrici periti, medici etc.. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalla Società assicurativa coassicuratrice della esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti dall'altra Società assicurativa con altra propria rilasciata in suo nome. Il dettaglio del riparto del rischio, dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta da apposito prospetto inserito in polizza. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici per la completa gestione del rapporto assicurativo. Art. 39 Franchigie e scoperti Al presente contratto non si applicano franchigie e/o scoperti. Art Interpretazione del contratto Il Contraente e la Società assicurativa aggiudicataria della gara convengono che, in caso di interpretazione difforme delle norme contrattuali, verrà accolta l'interpretazione più estensiva e più favorevole al contraente o all'assicurato. Art Inadempimenti contrattuali - Penalità Il Contraente, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, mediante lettera raccomandata A.R. le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, di 30 (trenta) giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, nel caso in cui il Contraente non riterrà accettabili le suddette controdeduzioni, provvederà all'applicazione di una penale pari al 3% del premio relativo al settore di rischio nel quale si e' verificata l'inosservanza contrattuale. Tale penale sarà applicata 14

15 mediante l'approvazione di un formale provvedimento del Contraente nel quale si dà contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto aggiudicatario nonché delle ragioni per cui la contraente ritiene di disattenderle. Art Risoluzione del contratto Si rinvia a quanto previsto dall art. 20 del Titolo II. Art Foro competente Per le controversie riguardanti l'esecuzione dei contratti assicurativi è competente esclusivamente il Foro di Torino, con espressa rinuncia ed esclusione di ogni altro. Art. 44 Clausola interpretativa espressa Le clausole tutte del presente capitolato sono il risultato della concorde volontà delle parti e pertanto non vale il disposto degli Artt e 1342 del Codice Civile. Qualora la Società, per esigenze organizzative interne legate all'informatica, si trovi nella necessità di emettere la polizza su proprio modello o stampato, si conviene che ciò è ammesso in aggiunta comunque alla modulistica del presente capitolato, che rimane la sola contrattualmente vincolante per le parti. Art. 45 Consenso al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003 Il consenso al trattamento dei dati personali sensibili di cui alle norme di legge avviene mediante sottoscrizione degli interessati (il Contraente all'atto della stipulazione della polizza, l'assicurato in caso di sinistro) di: 1. nota informativa su stampato proprio della Società 2. consenso al trattamento dei dati personali su altra modulistica eventualmente utile e necessaria all esecuzione del contratto. Art. 46 Tracciabilità dei flussi Al presente appalto si applicano i disposti di cui all art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.. La Società aggiudicataria, a pena di nullità assoluta del contratto, è obbligato alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo sopracitato; il contratto verrà risolto di diritto qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni Art Rinvio alle norme di legge La Società è tenuta all osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti e capitolati ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma. Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del D.M. 12/03/2004 n. 123, alle norme del Regolamento dei Contratti della Provincia di Torino, nonché a tutte le norme vigenti in materia di contratti in quanto applicabili. Capitolo 2 Assicurazione dei Dipendenti della Provincia di Torino incaricati della progettazione Art. 48 Oggetto dell assicurazione 15

16 L importo presunto del valore di costruzione delle opere da affidarsi a dipendenti incaricati della progettazione per l intero periodo di assicurazione è pari a ,00 (trentaseimilioni,00). Non sussistono oneri per la sicurezza. Trattasi di prestazione di servizi unica non essendoci prestazioni principali e prestazioni secondarie (cfr. art.37 comma 2 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.). La garanzia assicurativa per i dipendenti incaricati della progettazione prevede, per il periodo di assicurazione, l assicurazione dei rischi derivanti dalla progettazione come di seguito individuati, per un massimale pari al 10% del costo di costruzione delle opere progettate. L esecuzione del servizio comporta che la Società Assicuratrice, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, tenga indenne l assicurato/contraente da quanto questi sia tenuto a pagare, per responsabilità civile professionale ai sensi dell art co. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per le spese di nuova progettazione e per i maggiori costi per le varianti sostenuti dalla stazione appaltante di cui all art. 132 comma 1 lettera e) e comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., resesi necessarie in corso di esecuzione dell opera o della parte di opera progettata, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista, manifestatisi e notificati all assicurato/contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui agli artt. 52 e 28. Art. 49 Condizioni di esecuzione del servizio L assicurato/contraente s impegna a trasmettere alla Società assicuratrice una scheda tecnica contenente i dati e le informazioni necessarie all attivazione della copertura assicurativa, per ogni incarico di progettazione conferito al dipendente pubblico e le relative comunicazioni di inizio lavori e di collaudo dei medesimi nei modi e nei termini indicati all art. 52. La presente copertura assicurativa non è efficace nel caso in cui: 1. L attività di progettazione dell opera venga affidata con procedura riconosciuta giudizialmente viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere; 2. La realizzazione dell opera progettata venga affidata con procedura riconosciuta giudizialmente viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere; 3. I lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l assicurato/contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata. In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. Art. 50 Determinazione dell indennizzo Fermo il massimale indicato all art. 53, i costi di cui all art. 48, sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la stazione appaltante, che ha affidato, deve sostenere per la progettazione e realizzazione della medesima opera, rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni. Art. 51 Rischi esclusi dall Assicurazione L assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi: 1. Conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose; 2. Conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori; 3. Conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Amministrazioni; 4. Relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti a inquinamento di aria, acqua, suolo; 16

17 5. conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 6. derivanti da sviluppo di energia nucleare o di radioattività. Art. 52 Efficacia della copertura assicurativa Per ciascun incarico di progettazione affidato a dipendente l efficacia della copertura assicurativa decorre dalla data di inizio dei lavori comunicata dall assicurato/contraente ai sensi degli artt. 28 e 31. Cessa alle ore 24,00 del giorno di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione rilasciati entro 12 mesi dall ultimazione dei lavori, anche successivamente alla data di scadenza del 31/12/2014, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l ultimazione dei lavori e siano notificati all Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo. Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l ultimazione dei lavori, l assicurato/contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate. Qualora per cause non imputabili al progettista, l inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte. Art. 53 Massimale di assicurazione Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa viene determinato nella misura del 10% del costo di costruzione dell opera progettata e in riferimento alla natura delle varianti di cui all art. 132 comma 1 lettera e) e comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell intero periodo di efficacia dell assicurazione per ciascuna opera. Art. 54- Pluralità di assicurati Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all art. 54 resta, per difetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro. Art. 55 Vincolo di solidarietà In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuita all Assicurato/Contraente. Art. 56 Estensione territoriale L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana. Art. 587 Gestione delle vertenze di danno / spese legali La Società assume la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale, - a nome dell'assicurato/contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato/contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato/contraente entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono 17

18 ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall'assicurato/contraente per legali o tecnici che non siano da essi designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 58 Dichiarazioni L'Assicurato/Contraente dichiara che: a) L'assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed è in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione; b) L'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'assicurato; c) La Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt del D.P.R. 5 ottobre 2010 n

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