il Ca n t i e r e Sic u r o Notiziario del Comitato Paritetico Territoriale di Brescia e provincia per l edilizia

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1 il Ca n t i e r e Sic u r o Notiziario del Comitato Paritetico Territoriale di Brescia e provincia per l edilizia informazioni per la sicurezza in cantiere 02 D.U.V.R.I. Sicurezza nei lavori edili da eseguire all interno di aziende committenti Comitato paritetico territoriale di Brescia e provincia per l edilizia - via Garzetta, Brescia Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) Il Rappresentante Dei Lavoratori Per La Sicurezza (R.L.S.) Domande dal Cantiere Anno 2 - n 2 - Settembre 2010

2 SOMMARIO D.U.V.R.I. SICUREZZA NEI LAVORI EDILI DA ESEGUIRE ALL INTERNO DI AZIENDE COMMITTENTI Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) Pag. 3-4 Pag. 5 Pag. 6-7 LE DOMANDE DAL CANTIERE Pag. 8 Registrazione del tribunale di Brescia n 37 del 9/7/2009 Tel.: fax: info@cptbrescia.it - Tel.: fax: info@cptbrescia.it - il Cantiere Sicuro REDAZIONE: Via Garzetta, Brescia Tel fax info@cptbrescia.it - direttore responsabile: Pandocchi Obizio comitato di redazione: Archetti Giorgio, Merigo Raffaele, Pandocchi Obizio Stampa Poligrafica Bresciana Brescia Direttore: Pandocchi Obizio Tecnici Depellegrin Nicolò Favalli Giambattista Ferraresi Giovanni Foini Mario Tanfoglio Enzo Zanini Germano Amministrazione Farina Maria Rosa Segreteria: Cervati Elisa SICUREZZA NEI LAVORI EDILI DA ESEGUIRE ALL INTERNO DI AZIENDE COMMITTENTI Il D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei rischi Interferenti Cos è il D.U.V.R.I.? L art. 26 del Testo Unico stabilisce che: Il Datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un impresa o lavoratore autonomo all interno della propria azienda, promuove la cooperazione ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, che indichi le misure adottate per eliminare, o, quando ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi causati dalle lavorazioni interferenti. Tale documento (D.U.V.R.I. ) deve essere allegato al contratto d appalto o di opera, e va adeguato in funzione dell evoluzione dei lavori. Chi è il Datore di Lavoro Committente? Il Datore di Lavoro Committente è il soggetto, titolare di un attività, che commissiona a ditte, o lavoratori autonomi, esterni, l esecuzione di lavori, servizi o forniture, che debbano essere eseguiti all interno dell unità produttiva stessa. Si pensi ad esempio alle opere di manutenzione all interno di uno stabilimento industriale (gli altiforni nelle acciaierie, gli ampliamenti dei capannoni già in produzione, etc ) ove, oltre ai rischi già presenti nei lavori edili da svolgere, vadano ad aggiungersi quelli propri delle lavorazioni in corso nell azienda, dove l impresa deve eseguire il proprio intervento. superiore ai due giorni, sempre che non comportino rischi di esposizione a sostanze cancerogene, e di esposizione ad agenti biologici,in presenza di atmosfere esplosive o in presenza di rischi particolari di cui all Allegato XI. ALLEGATO XI D.Lgs. 81/08 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell opera. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un esigenza legale di sorveglianza sanitaria. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. Quando deve essere redatto il D.U.V.R.I.? 1. ASSISTENZA CONTINUA AI LAVORATORI ED ALLE IMPRESE Si fa presente che le ispezioni effettuate dagli organismi preposti alla vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro (ASL e Ispettorato del Lavoro), sono principalmente rivolte al controllo della corretta applicazione delle norme antinfortunistiche ed alla verifica dell effettuazione di un adeguata informazione e formazione delle maestranze sui rischi presenti nelle lavorazioni. Pertanto si ricorda che tutte le imprese iscritte alla C.A.P.E. possono usufruire gratuitamente dell assistenza del Comitato Paritetico sia per la verifica preventiva e continuativa delle condizioni antinfortunistiche dei cantieri, sia per l informazione e la formazione delle maestranze. Per qualsiasi richiesta di consulenza, di verifica in cantiere, o di formazione del personale, le imprese ed i lavoratori possono telefonare alla segreteria del Comitato in orario di lavoro al n dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 100 e dalle ore alle ore Il D.U.V.R.I. deve essere redatto dal Committente Datore di lavoro ogni volta che un impresa, o lavoratore autonomo, vada a svolgere la propria attività all interno di un area produttiva (stabilimento, scuola, ospedale, uffici ) Quando NON deve essere redatto il D.U.V.R.I.? L obbligo di redigere il DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale (consulenze), alle mere forniture di materiali o attrezzature (ad es. carta per le stampanti di un ufficio), nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia 03

3 Si ricorda inoltre che, per quanto riguarda il settore edile, nei casi in cui le opere siano svolte, anche non contemporaneamente, da più imprese all interno del medesimo cantiere, il D.U.V.R.I., e la relativa valutazione dei rischi interferenti, viene sostituito dalla redazione, da parte del Coordinatore per la Sicurezza, del P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento)(art.96 c.2 D.Lgs. 81/08). Il Datore di Lavoro Il Datore di Lavoro Il Coordinatore per la dell impresa esecutrice Committente deve Sicurezza deve redigere: deve redigere: redigere: Una sola impresa P.O.S. D.U.V.R.I. Più imprese P.O.S. P.S.C. Quali sono le finalità del D.U.V.R.I.? I principali scopi del DUVRI sono: NOTA BENE Alla luce di quanto sin qui ricordato e nel caso in cui non 1. valutare i rischi derivanti dalle interferenze reci- fosse previsto l obbligo di nomina del Coordinatore per la proche dovuti alle diverse attività (ad esempio uso di sostanze pericolose, formazione di scintille in ambienti con rischio esplosione, presenza di rischio chimico, manomissione e intralcio delle via di fuga etc.); indicare le misure adottate o da adottare per elimi- Sicurezza, è fondamentale che l impresa esecutrice dei lavori all interno dell Unità produttiva di un Azienda Committente, verifichi che lo stesso Committente alleghi al Contratto d appalto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.). Resta fermo l obbligo per l impresa esecutrice dei nare i rischi da interferenza; verificare che le maestranze incaricate dei lavori lavori di redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.). 4. siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati; accertare che le maestranze incaricate dei la- 5. vori siano in regola con le posizioni assicurative INAIL è lo strumento per individuare i costi della sicurezza. Organizzare la prevenzione degli infortuni Obblighi dei Datori di Lavoro Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) CHI è IL R.S.P.? DA CHI VIENE NOMINATO? Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è la persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali (specificati dalla Legge), designato dal Datore di Lavoro, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi. La designazione del R.S.P.P. è uno degli obblighi inderogabili del Datore di Lavoro, il quale dovrà quindi rispondere personalmente dei criteri utilizzati per la scelta fatta. QUALI SONO I COMPITI DEL R.S.P.P.? Questa figura, in quanto coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione ha il compito di assicurarsi che la valutazione dei rischi di impresa venga correttamente eseguita e gestita, ed in particolar modo ha l obbligo di provvedere: All individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione aziendale; Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive dai rischi, ed i sistemi di controllo di tali misure; Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica annuale, ove prevista; A fornire ai lavoratori le informazioni necessarie alla conoscenza dei rischi cui sono esposti. CHI PUO ESSERE NOMINATO R.S.P.P.? Il Datore di Lavoro può scegliere di nominare: - Un professionista esterno; - Un proprio dipendente; - Se stesso (se l impresa ha alle proprie dipendenze fino a 30 dipendenti). QUALI CORSI DEVE FREQUENTARE IL R.S.P.P.? DOVE E POSSIBILE ISCRIVERSI? Le capacità ed i requisiti professionali del R.S.P.P. devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (art. 32 D.Lgs. 81/08). Pertanto i corsi obbligatori variano nei contenuti e nella durata a seconda del settore di riferimento. Per quanto riguarda il settore delle costruzioni la durata dei corsi varia, a seconda del fatto che il soggetto designato sia Datore di Lavoro o Dipendente, così come indicato nella tabella che segue: REQUISITI E FORMAZIONE PER R.S.P.P. DATORE DI LAVORO Nessun titolo di studio richiesto Corso di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore DIPENDENTE O PROFESSIONISTA ESTERNO Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore Mod. A: 28 ore Mod. B: 60 ore Tot.: 112 ore Mod. C: 24 ore E inoltre prevista la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento da effettuarsi con cadenza quinquennale, della durata di 60 ore. (art.3 Provv /1/2006). I corsi per R.S.P.P., per Datori di Lavoro o Dipendenti, vengono organizzati ed erogati, gratuitamente per tutte le imprese regolarmente iscritte presso la Cassa Edile di Brescia, dalla Scuola Edile Bresciana, tel (per ulteriori informazioni ed iscrizioni si rinvia al sito LA NOMINA DEL R.S.P.P. DEVE ESSERE COMUNICATA AGLI ORGANI COMPETENTI? Non più! Con l entrata in vigore del Testo Unico (D.Lgs. 81/08), la nomina del R.S.P.P., allo stato attuale, non deve più essere comunicata a nessun ente, ma deve risultare chiaramente indicata nei documenti dell impresa. Si ricorda che, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, tra le altre cose, si ricorda, deve sottoscrivere il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) dell impresa

4 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.) Art. 47 c.2 D.Lgs. 81/08: In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Art. 47 c.5 D.Lgs. 81/08: Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Art. 47 c.7 D.Lgs. 81/08:. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a lavoratori;c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. Art. 47 c.8 D.Lgs. 81/08: Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 (territoriali) e 49 (di sito produttivo), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Art. 50 D.Lgs. 81/08 Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; d) è consultato in merito all organizzazione della formazione di cui all articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall articolo 37; h) promuove l elaborazione, l individuazione e l attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all articolo 35; m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. L Accordo interconfederale 22 giugno 1995 in materia di igiene e sicurezza sul lavoro tra Confindustria, C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. ha,tra l altro, precisato i compiti, la procedura di nomina e le attribuzioni dei rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. CHI E IL R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)? Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura obbligatoriamente presente in ogni impresa, eletto o designato dai lavoratori tra di loro, indipendentemente dal numero di soggetti impiegati dalla stessa. Questa figura, può essere eletta direttamente dai lavoratori al loro interno, ed in questo caso l azienda sarà dotata del cosiddetto R.L.S. aziendale. Qualora i lavoratori non procedano all elezione del RL.S. aziendale il Datore di lavoro ha l obbligo di consultare direttamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.). QUALI SONO I COMPITI DEL R.L.S.? I compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, sono specificati dal Testo Unico (D.Lgs. 81/08) all articolo 50, e possono essere così riassunti: 1. è consultato preventivamente e partecipa attivamente alla valutazione dei rischi propri dell impresa, coadiuvando il Datore di Lavoro nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), e dei Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.) necessari per ogni singolo cantiere, che devono essere sottoscritti dallo stesso; fa proposte in merito all attività di prevenzione, ed avverte il responsabile dell azienda dei rischi individuati nel corso dell attività, garantendo in questo modo una reale e concreta organizzazione della sicurezza all interno del cantiere basata sulla quotidiana esperienza lavorativa; è consultato in merito all organizzazione della formazione dei lavoratori, per far si che possa essere la più puntuale ed efficace possibile, indirizzandone le scelte sulle argomentazioni ritenute più necessarie ed interessanti dalle maestranze stesse. E proprio dall analisi dei compiti propri di questa figura che emerge chiaramente l importanza del fatto che R.L.S. venga eletta una persona quotidianamente impegnata all interno del cantiere, a contatto con le maestranze che è chiamata a rappresentare e con un riscontro immediato delle eventuali necessità relative alla sicurezza delle lavorazioni. QUAL E LA PROCEDURA PER L ELEZIONE DEL R.L.S.? Le Parti Sociali del settore edile della Provincia di Brescia hanno stabilito che l elezione del R.L.S. aziendale, che deve essere un dipendente dell impresa, si perfeziona mediante le compilazione del verbale di nomina o designazione (reperibile sul sito internet it), e provvedendo alla spedizione via fax dello stesso agli enti paritetici territoriali (C.P.T. al numero , C.A.P.E. al numero , S.E.B. al numero ). Il soggetto eletto verrà poi convocato per la partecipazione al corso di formazione obbligatorio, gratuito per tutte le imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile di Brescia, della durata di 32 ore, realizzato dal Comitato Paritetico in collaborazione con la Scuola Edile. COMUNICAZIONE ALL I.N.A.I.L. Il datore di lavoro deve comunicare all INAIL il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tale comunicazione dovrà essere ripetuta solo nel caso in cui il R.L.S. dovesse essere sostituito. L INAIL ha specificato che tale comunicazione deve avvenire in modalità informatica, ed ha predisposto una apposita procedura per la segnalazione in oggetto accessibile dal sito dell Istituto ( VERBALE DI ELEZIONE DEL R.L.S. DA SPEDIRE IN COPIA AGLI ENTI PARITETICI E SCARICABILE DAL SITO INTERNET Fac-simile RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA VERBALE DI NOMINA O DESIGNAZIONE I sottoscritti lavoratori dipendenti dell Impresa corrente in si sono riuniti in data per procedere alla (1) del proprio Rappresentante per la sicurezza ai sensi dell art. 47 D.Lgs. 81/08. Sono presenti n. lavoratori. Sono assenti i lavoratori I lavoratori sottoscritti hanno qualifica che ha accettato l incarico. Copia del presente verbale è stata LAVORATORI FIRMA (1) nomina o designazione (2) nominato o designato (3) consegnata o spedita (2) il Sig. Per ricevuta (Timbro e firma dell impresa) (3) all azienda in data 06 07

5 1 LE DOMANDE DAL CANTIERE Le risposte ai quesiti tecnici rivolti dalle imprese al Comitato Paritetico Territoriale 1 - DOMANDA Devo montare un ponteggio in un centro abitato, ed il Comune mi obbliga a montare la rete contro la caduta di polvere verso la strada. Cosa devo fare? 1 - RISPOSTA L apposizione di reti, teli o graticci sui ponteggi è vietata, a meno che non si sia provveduto a far redigere da ingegnere o architetto abilitati apposito progetto, nel quale venga calcolato l effetto vela del vento sulla rete ed il numero minimo di ancoraggi da realizzare per poterlo assicurare alla costruzione. Indipendentemente da chi ci chieda di montare sul ponteggio reti, teli, tabelloni etc., per poterlo fare è necessario far redigere apposito progetto da un professionista abilitato (ingegnere o architetto). 2 - DOMANDA Ho acquistato una carriola con il gancio per il sollevamento della stessa. Con quanto materiale posso riempirla per sollevarla in sicurezza? 2 - RISPOSTA La risposta è contenuta nel libretto del fabbricante che il rivenditore deve obbligatoriamente consegnare ad accompagnamento dell attrezzo. Non deve essere peraltro sottovalutato il fatto che, spesso, il gancio realizzato sulle carriole serve, per previsione del costruttore, a sollevarle vuote e non è quindi permesso il sollevamento di alcun materiale. 3 - DOMANDA ANCHE NEI CANTIERI STRADALI E OBBLIGATORIO ESPORRE IL CARTELLO DI CANTIERE? 3 - RISPOSTA SI. La legge (codice della strada, art.21 ed art.30 del Regolamento d attuazione), prevede espressamente che nelle immediate vicinanze della testata di ogni cantiere stradale, che abbia una durata superiore a 7 giorni lavorativi, deve essere apposto un pannello identificativo, che indichi: 1. l ente proprietario della strada; gli estremi dell ordinanza di autorizzazione al lavoro; la data di inizio e quella prevista per il termine dei lavori; 4. il nominativo dell impresa esecutrice dei lavori; 5. un recapito telefonico del responsabile dell impresa, in modo che possa essere avvertito in caso di emergenza. Deve inoltre essere tenuto presente che l art. 99 c.2 del D.Lgs. 81/08 ribadisce la necessità di affliggere, in luogo ben visibile in tutti i cantieri, e quindi anche quelli stradali una copia della notifica preliminare, ove necessaria. Tutte le imprese, ed i lavoratori che volessero far pervenire le proprie domande a Il Cantiere Sicuro, possono rivolgersi direttamente agli uffici del Comitato Paritetico Territoriale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 100 e dalle alle 18.00, al numero di telefono , oppure inviando le stesse al numero di fax

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