FATTISPECIE STIPENDIALI E VOCI DI SALARIO ACCESSORIO CONNESSE ALLA PRESENZA IN SERVIZIO

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1 FATTISPECIE STIPENDIALI E VOCI DI SALARIO ACCESSORIO CONNESSE ALLA PRESENZA IN SERVIZIO FATTISPECIE 1 MAGGIORAZIONI Non spettano ai dirigenti, alle posizioni organizzative, alle alte professionalità.. VANNO A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL E S.M.I. 1A Maggiorazione notturna comunicazione a ore % tariffa oraria spetta al dipendente che effettua una prestazione lavorativa eccezionalmente nella fascia oraria 22.00/6.00, ma senza aumento dell orario settimanale di 36 ore ( 6 ore giornaliere ). Oppure al dipendente che ORDINARIAMENTE presta servizio nella fascia oraria notturna o in parte di essa. QUINDI IN QUESTO CASO NON VERSIAMO NELLA PRESTAZIONE MEDIANTE TURNI DI LAVORO. Esempio : - custode del Municipio che presta lavoro sempre di notte ; - agente di pol. Municipale che viene chiamato a dirigere il traffico durante l uscita da una partita di calcio ( ma nell arco orario complessivo della settimana non supera le 36 ore ) art comma ccnl 14/9/2000 ( lavoro ordinario notturno o festivo ) art comma lett. b) CCNL 9/5/2006 ATTENZIONE! DAL 1 GENNAIO 2004 IL CALCOLO DELLE MAGGIORAZIONI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DI RETRIBUZIONE COSI COME RIDISCIPLINATA DALL ART. 10 DEL CCNL DEL 9/5/2006 Si tratta di attivare la procedura di raccolta dei dati per la registrazione della particolare modalità di effettuazione del servizio di cui trattasi, necessaria per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. 1B Maggiorazione festiva comunicazione a ore % tariffa oraria ha la stessa logica della precedente VOCE 1A ed anche la stessa maggiorazione, la differenza sta nel fatto che spetta al dip.te che effettua una prestazione lavorativa 1

2 ORDINARIAMENTE di domenica nella fascia oraria diurna.e riposa al lunedi ( es. : custode ). Quindi la prestazione nella giornata festiva avviene senza il superamento dell orario di 36 ore settimanali. art comma ccnl 14/9/2000 ( lavoro ordinario notturno o festivo ) art comma lett. b) CCNL 9/5/2006 ATTENZIONE! DAL 1 GENNAIO 2004 IL CALCOLO DELLE MAGGIORAZIONI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DI RETRIBUZIONE COSI COME RIDISCIPLINATA DALL ART. 10 DEL CCNL DEL 9/5/2006 Si tratta di attivare la procedura di raccolta dei dati per la registrazione della particolare modalità di effettuazione del servizio di cui trattasi, necessaria per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. 1C Maggiorazione notturna e festiva (comunicazione ore) + 30% tariffa oraria ha la stessa logica delle due voci precedenti 1A e 1B, ma ha una maggiorazione piu alta perché spetta al dipendente che effettua la prestazione lavorativa ordinariamente nella fascia fra le e le o fra le e le 6.00 della domenica, e riposa al lunedì. Anche in questo caso la prestazione nella giornata festiva e durante la fascia notturna, avviene nell ambito del normale orario di 36 ore settimanali. art comma ccnl 14/9/2000 ( lavoro ordinario notturno e festivo ) art comma lett. b) CCNL 9/5/2006 ATTENZIONE! DAL 1 GENNAIO 2004 IL CALCOLO DELLE MAGGIORAZIONI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DI RETRIBUZIONE COSI COME RIDISCIPLINATA DALL ART. 10 DEL CCNL DEL 9/5/2006 Si tratta di attivare la procedura di raccolta dei dati per la registrazione della particolare modalità di effettuazione del servizio di cui trattasi, necessaria per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. 1D - Maggiorazione festivo art.24 comunicazione a ore % tariffa oraria 2

3 ATTENZIONE : spetta al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisca del riposo festivo settimanale ( è diversa quindi dalla voce 300 ). Deve quindi essere corrisposto un numero di ore di maggiorazione quante sono le ore di servizio festivo prestate, ed effettuato il riposo compensativo per altrettante ore. NON DEVE QUINDI ESSERE CORRISPOSTO LO STRAORDINARIO FESTIVO, IN QUANTO IL RIPOSO SETTIMANALE E UN DIRITTO IRRINUNCIABILE DEL LAVORATORE E COSTITUZIONALMENTE GARANTITO. Il lavoro straordinario festivo puo essere corrisposto al dipendente che lo richieda, solo nel caso di attività prestata in giorno festivo infrasettimanale ( es. 25 dicembre ) art comma CCNL 14/9/2000, ALTRI CASI NON PREVISTI DALLA NORMATIVA, SONO INIBITI DALLA PROCEDURA DI INSERIMENTO. art comma CCNL 14/9/2000, come modificato dall art. 14 del CCNL del 5/10/2001. art comma lett. b) CCNL 9/5/2006 ATTENZIONE! DAL 1 GENNAIO 2004 IL CALCOLO DELLE MAGGIORAZIONI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DI RETRIBUZIONE COSI COME RIDISCIPLINATA DALL ART. 10 DEL CCNL DEL 9/5/2006 Si tratta di attivare la procedura di raccolta dei dati per la registrazione della particolare modalità di effettuazione del servizio di cui trattasi, necessario per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. FATTISPECIE 2 TURNAZIONI Non spettano ai dirigenti, alle posizioni organizzative, alle alte professionalità. VANNO A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL E S.M.I. 2A Turnazione diurna (comunicazione ore) + 10% tariffa oraria - fascia oraria B Turnazione notturna (comunicazione ore) + 30% tariffa oraria - fascia oraria C Turnazione festiva (comunicazione ore) + 30% tariffa oraria - fascia oraria in giornata festiva 3

4 2D Turnazione notturna e festiva (comunicazione ore) + 50% tariffa oraria - fascia oraria in giornata festiva. Prestazione del servizio secondo turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell arco del mese, in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell ente. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano l erogazione di un servizio giornaliero di almeno 10 ore. I turni notturni (tra le 22 e le 6 del mattino ) non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. ( SEGNALARE UN WARNING ALL ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE DEI DATI, NEL CASO DI SUPERAMENTO DEI 10 TURNI NOTTURNI. ) L indennità in parola, compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell orario di lavoro. ( SEGNALARE UN WARNING ALL ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE DEI DATI, NEL CASO DI CONTEMPORANEO PAGAMENTO ANCHE DELL INDENNITA DI DISAGIO : INDICARE L INDENNITA DI DISAGIO NON DEVE TROVARE TITOLO NELLA PARTICOLARE ARTICOLAZIONE DELL ORARIO DI LAVORO CHE E GIA RETRIBUITA CON L INDENNITA DI TURNO ) Art. 22 del CCNL del 14/9/2000. art comma lett. c) CCNL 9/5/2006 ATTENZIONE! DAL 1 GENNAIO 2004 IL CALCOLO DELLE MAGGIORAZIONI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DI RETRIBUZIONE COSI COME RIDISCIPLINATA DALL ART. 10 DEL CCNL DEL 9/5/2006 Si tratta di attivare la procedura di raccolta dei dati per la registrazione della particolare modalità di effettuazione del servizio di cui trattasi, necessario per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. 4

5 FATTISPECIE 3 REPERIBILITA Non spetta ai dirigenti, alle posizioni organizzative, alle alte professionalità. VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL E S.M.I. 3A Reperibilità passiva feriale (comunicazione ore) 3B Reperibilità passiva festiva (comunicazione ore) TARIFFA ORARIA 0,86 RADDOPPIATA IN CASO DI REP. FESTIVA La indennità di reperibilità non spetta per tutte le ore di chiamata in servizio per le quali spetta invece lo straordinario. Per periodi giornalieri inferiori a 12 ore e superiori a 4 spetta una maggiorazione del 10% della tariffa. Non spetta l indennità per periodi inferiori a quattro ore. PREVEDERE IL BLOCCO IN CASO DI REGISTRAZIONE DI INDENNITA DA TRE ORE IN GIU Il dipendente deve rimanere presso la propria residenza, od altro recapito in cui - può essere raggiungibile telefonicamente per tutto il periodo della reperibilità ; - In caso di chiamata in servizio il dipendente deve essere presente sul posto entro mezz ora dalla chiamata stessa.quindi, il n. di ore di reperibilità retribuite, vengono ridotte in corrispondenza del n. di ore straordinarie prestate. Non si possono fare più di 6 gg. di reperibilità al mese. Segnalare un warning all addetto che registra, il superamento dei sei giorni di rep. nel mese In caso di reperibilità in occasione di domenica, o riposo settimanale, il dip.te ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non viene chiamato in servizio. L interessato ha però l obbligo di prestare comunque le 36 ore, nella settimana in cui effettua il riposo compensativo. ( art comma ult. periodo CCNL 14/9/2000 ). Art. 23 del CCNL del 14/9/2000 Si puo corrispondere solo ai dipendenti che prestano servizio nelle AREE DI PRONTO INTERVENTO, individuate dagli Enti art comma CCNL 14/9/

6 Si tratta di attivare la procedura di raccolta dei dati per la registrazione della particolare modalità di effettuazione del servizio di cui trattasi, necessario per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. FATTISPECIE 4 RISCHIO Non spetta ai dirigenti, alle posizioni organizzative, alle alte professionalità. VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL E S.M.I. Indennità di rischio settimana corta. (determinazione della quantità in base alle giornate di presenza) L importo mensile è di 30, mentre l importo giornaliero è di 30 / 22 = 1,36 Indennità di rischio s.lunga (determinazione della quantità in base alle giornate di presenza) L importo mensile è di 30, mentre l importo giornaliero è di 30 / 26 = 1,15 Per ogni giornata di assenza dal servizio l importo mensile viene decurtato dell importo giornaliero in quanto spetta per il periodo di effettiva esposizione al rischio(vedi art. 37 del CCNL 14/9/2000). Molti Enti non applicano questa norma ritenendo che i i lavoratori siano esposti comunque al rischio della lavorazione anche al di fuori della prestazione di servizio. ( è un impostazione che ritengo rischiosa perché contraria al parere consolidato dell ARAN ). Viene corrisposta ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l integrità personale. Art. 37 CCNL 14/9/200. E previsto che la spettanza della indennità di rischio venga stabilita a livello di contrattazione aziendale. Di norma l indennità viene associata a dei profili professionali. Non è cumulabile con la indennità di disagio. Pertanto la procedura prevede un blocco all inserimento togliendo la discrezionalità all operatore che inserisce. Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente : devono essere inserite tutte le giornate di assenza a qualsiasi titolo, anche ferie e astensione obbligatoria per maternità. 6

7 FATTISPECIE 5 INDENNITA DI MANEGGIO VALORI Non spetta ai dirigenti, alle posizioni organizzative, alle alte professionalità.. VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL E S.M.I. Indennita di maneggio valori TARIFFA A GIORNATA ( manca il codice voce ) Le modalità di corresponsione è totalmente demandata alla contrattazione decentrata da un minimo giornaliero di euro 0,52 ed un max. di euro 1,55 a seconda dell importo annuo maneggiato. Spetta ai dipendenti agenti contabili che maneggiano valori, in base al numero di giornate di servizio effettivo, ed in proporzione all importo annuo maneggiato. In attesa di una normazione specifica del contratto aziendale decentrato, viene corrisposta per ogni giornata di presenza in servizio, e ad ogni agente contabile,la tariffa minima di euro 0,52 Art. 36 CCNL 14/9/2000. Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di presenza dell interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. FATTISPECIE 6 INDENNITA DI DISAGIO Non spetta ai dirigenti, alle posizioni organizzative, alle alte professionalità, alle categorie D) comunque nominate. VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL E S.M.I. 6A Indennità di disagio ( di norma si paga con tariffa giornaliera ) spetta inoltre solo alle categorie A B e C Spetta ai dipendenti per compensare l esercizio di attività particolarmente disagiate, ed in base al numero di giornate di servizio effettivo. 7

8 Art c lett. e ) CCNL E demandata totalmente alla contrattazione decentrata, sia per il tipo di servizio svolto ( o meglio la mansione) a cui spetti, sia nella quantificazione della indennità. Non è cumulabile con la indennità di rischio. Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di presenza dell interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. FATTISPECIE 7 INDENNITA DI ASILO NIDO VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL E S.M.I. indennità di asilo nido Spetta solo alle cat. C con questo profilo e mansione E connessa alla presenza in servizio. Va corrisposta nella misura di di 61,97 lordi per dieci mensilità ex art. 31 comma 7 - del CCNL del 14/9/2000. NON VIENE CORRISPOSTA NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente FATTISPECIE 8 INDENNITA DI DOCENZA ( MATERNE E NIDO ) VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL E S.M.I. 8

9 indennità di docenza Spetta solo alle cat. C con questo profilo e mansione NON E connessa alla presenza in servizio. MA DEVE ESSERE TRATTATA A LIVELLO DI BUDGET IN QUANTO VA NEL FONDO ART. 15 CCNL Art. 6 CCNL Corrisponde a 340,86 annui. Verrà gestito centralmente in quanto l indennità di docenza è trattata, in riferimento alle assenze dal servizio, come lo stipendio ed emolumenti analoghi, in quanto l indennità stessa NON E collegata alla presenza in servizio. L addetto interessato, dovrà piuttosto prestare attenzione alla registrazione automatica che prevede la procedura di rilevazione del budget, in quanto questa indennità, una volta corrisposta, va a modificare il budget assegnato al servizio interessato. FATTISPECIE 9 PRODUTTIVITA INDIVIDUALE Non spetta ai dirigenti ed alle Posizione organizzative ed alle alte professionalità( per queste ultime figure è prevista la RETRIBUZIONE DI RISULTATO ). Il CCNL la demanda totalmente alla contrattazione decentrata. VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL E S.M.I. Art. 17 comma 2 del CCNL del e successive modifiche ed integrazioni. Vedi in particolare l art. 31 del CCNL del 22 gennaio Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per l inserimento delle giornate di presenza dell interessato, e quant altro stabilirà il contratto decentrato 2005, per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. 9

10 FATTISPECIE 10 INDENNITA PERSONALE NON VEDENTE NON VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL E S.M.I. INDENNITA PERSONALE NON VEDENTE Spetta a tutti i centralinisti non vedenti occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, ai quali è corrisposta una "indennità di mansione". Art. 9 legge 113 del 1985 La legge non precisa la natura dell'indennità in esame. Tuttavia, la sua erogazione è collegata a due specifici presupposti: a) il dipendente deve essere un centralinista non vedente assunto in base alle norme sul collocamento obbligatorio di tali soggetti; b) trattandosi di "indennità di mansione", il dipendente deve effettivamente svolgere le mansioni di centralinista telefonico. Se la lettera della legge ricollega l'erogazione dell'indennità all'effettivo svolgimento delle mansioni di centralinista, sembra corretto concludere che, in linea generale, essa non è dovuta in caso di assenza dal servizio. Alcune eccezioni a questo principio sono state tuttavia individuate dal Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato IGOP con circolare del Detta circolare, alle cui indicazioni si rinvia, chiarisce che l'indennità in questione è giornaliera; che deve essere liquidata nella misura di L (pari ad Euro 3,76) per ogni giorno di effettivo servizio; che detto importo deve essere incrementato del 20% in caso di articolazione settimanale dell'orario di lavoro su 5 giorni, mentre deve essere ridotto del 50% in caso di prestazione lavorativa inferiore al 50% dell'orario d'obbligo; che essa non deve essere corrisposta in caso di assenza dal servizio, fatta eccezione per le seguenti tipologie di assenza: assenze per la partecipazione a corsi di formazione; permessi sindacali; permesso per donazione sangue; ferie; infortunio sul lavoro e assenze per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio; assenze degli invalidi di guerra per cure rese necessarie dallo stato di invalidità. 10

11 NOTA BENE Segnaliamo che il Dipartimento della Funzione pubblica, con parere n del 27/5/1999 ha chiarito che l'indennità spetta anche nei casi di assenza dal servizio tutelati dalla legge n. 104/1992. Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. FATTISPECIE 11 LAVORO STRAORDINARIO E BANCA DELLE ORE Non spetta ai dirigenti, alle posizioni organizzative, alle alte professionalità. 11A lavoro straordinario diurno (comunicazione a ore) + 15% tariffa oraria - fascia oraria B lavoro straordinario notturno o festivo (comunicazione a ore) + 30% tariffa oraria prestato in giorno festivo o nella fascia oraria Nota bene però quanto detto a proposito della voce Maggiorazione festivo art.24 ( 1230 ) comunicazione a ore % tariffa oraria 11C Lavoro straordinario notturno e festivo (comunicazione ore) + 50% tariffa oraria - fascia oraria in giornata festiva. Spetta a tutti i dipendenti che effettuano prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali di servizio Art. 14 CCNL , in ordine al limite di spesa sancito per il quale, vedi di seguito la normativa della banca delle ore. art e 5 comma CCNL 14/9/

12 ATTENZIONE! DAL 1 GENNAIO 2004 IL CALCOLO DELLE MAGGIORAZIONI DEVE FARE RIFERIMENTO ALLA NOZIONE DI RETRIBUZIONE COSI COME RIDISCIPLINATA DALL ART. 10 DEL CCNL DEL 9/5/2006 LO STRAORDINARIO, NELLA FATTISPECIE, UTILIZZA COME BASE PER LA MAGGIORAZIONE, LA RETRIBUZIONE DI CUI ALL ART. 10 SUDDETTO, - COMMA 2 LETT. B) AUMENTATA DELLA QUOTA DELLA 13. BANCA DELLE ORE art. 38 bis CCNL Il dipendente che effettua straordinario può decidere di non farselo pagare subito, ma di accantonare le ore di straordinario maturate, in una banca delle ore. Questa registrazione dovrà indicare oltre alla data di maturazione, ed alle ore accantonate, anche la tariffa di riferimento. Il dipendente entro l anno solare successivo dovrà scegliere se farsi pagare l ora accantonata, oppure effettuare il riposo compensativo e ricevere la sola maggiorazione oraria corrispondente. Volendo esaminare la normativa che l ha istituita, ART. 38 BIS CCNL 14/9/2000, si rileva che l importo da depositare nella banca delle ore, è quello corrispondente al massimo delle ore pagabili all interno dell Ente. Cio secondo il limite sancito dall art. 14 del CCNL dell , in base al quale il limite di spesa dell anno 2000,era dato dalla spesa stessa sostenuta nell anno 1999, DIMINUITA DEL 3%. Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle ore oltre le 36 settimanali dell interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. LIMITE INDIVIDUALE DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO Il limite è di 180 ore per dipendente, fatte salve le attività di diretta assistenza agli organi comunali, per le quali occorre apposita autorizzazione da contrattare a livello di accordo aziendale. Fa eccezione il lavoro straordinario prestato per eventi eccezionali ( calamità naturali e simili ), e per le consultazioni elettorali e referendarie. QUINDI DOVRA ESSERE INDICATO A LIVELLO CENTRALE, QUALI DIPENDENTI SONO AUTORIZZATI AL SUPERAMENTO DELLE 180 ORE, AL FINE DI PREVEDERE UN BLOCCO ALL INSERIMENTO PER I DIPENDENTI CHE QUESTA AUTOPRIZZAZIONE NON HANNO. Quelli che possono superare le 180 ore, vanno sbloccati centralmente. STRAORDINARIO ELETTORALE 12

13 VALUTARE SE OCCORRE PREVEDERE SINGOLE VOCI AD HOC PER DISTINGUERLO IN OCCASIONE DELLA RENDICONTAZIONE, DALLO STRAORDINARIO NORMALE. NOTA BENE Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa, ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria ( 6 ORE ). La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative. FATTISPECIE 12 INDENNITA DI TEMPO POTENZIATO NON VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL E S.M.I. indennità di tempo potenziato Spetta solo alle cat. C che svolgano attività di docenza nelle scuole materne. In sotanza quindi occorre avere tale profilo e svolgere la corrispondente mansione. E connessa alla presenza in servizio. Spetta però in caso di malattie superiori a quindici giorni ( cfr. tabella 1 allegata al CCNL del 6/7/1995. Va corrisposta nella misura di di 103,29 lordi per dieci mensilità ex art. 37 comma 2 - del CCNL del 6/7/1995. NON VIENE CORRISPOSTA NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente FATTISPECIE 13 INDENNITA DI COMPARTO VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL E S.M.I. 2/12 - Indennità di comparto (621). 13

14 Spetta a tutte le categorie. Non è connessa alla presenza in servizio e segue le stesse regole stabilte per lo stipendio. Può dunque dirsi che viene ridotta questa speciale indennità, in corrispondenza di un evento che preveda anche la riduzione dello stipendio. Art. 33 ccnl 22/1/2004. L.INPDAP, con circolare n. 15 dell , ha affermato che l.indennità di comparto è utile per il calcolo della quota A di pensione. La stessa indennità, al momento, non è utile per il calcolo del TFR; restano, infatti, confermate le sole voci retributive elencate nell.art. 49 del CCNL del Parimenti non è utile per il calcolo del T.F.S.. La procedura deve gestire, conformemente alla norma, quella quota dell indennità di comparto che va a carico del fondo art. 15, e quella quota che va a carico del bilancio ( vedi art. 33 comma 4 CCNL appena citato ). Esistono infatti due quote di indennità di comparto : 1) quella di cui alla lett. a) 4 comma art.33 CCNL citato 2) quella di cui alle lettere b) e c) stessa disposizione appena cit.. La quota di cui al n. 2 è finanziata dal fondo art. 15. Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce di salario accessorio, nel cedolino retributivo del dipendente. ATTENZIONE PERO, IN QUANTO, COME SOPRA SPECIFICATO, QUESTA VOCE VIENE RIDOTTA IN CORRISPONDENZA DI UNA VOCE DI ASSENZA CHE PREVEDA ANCHE LA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO. FATTISPECIE 14 PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL E S.M.I. - Progressione economica artt. 34 e 35 CCNL cit. Una volta acquisita dal dipendente segue la stessa disciplina dello stipendio, ma il pagamento della progressione economica è interamente a carico del fondo art. 15 Spetta in conformità alle regole stabilite dal vigente accordo aziendale anno per anno. 14

15 Non è connessa alla presenza in servizio e segue le stesse regole stabilte per lo stipendio. Può dunque dirsi che viene ridotta questo emolumento, in corrispondenza di un evento che preveda anche la riduzione dello stipendio. Art. 17 CCNL 1/4/1999. Le risorse destinate alla progressione economica restano per sempre destinate al fondo art. 15 più volte citato. Quindi in caso di cessazione del dipendente, l economia di quota di progressione economica, relativa al dipendente stesso, viene riutilizzata per altri istituti di cui all art. 17 suddetto, compresa la progressione economica stessa. Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce stipendiale, nel cedolino retributivo del dipendente. ATTENZIONE PERO, IN QUANTO, COME SOPRA SPECIFICATO, QUESTA VOCE VIENE RIDOTTA IN CORRISPONDENZA DI UNA VOCE DI ASSENZA CHE PREVEDA ANCHE LA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO. FATTISPECIE 15 POSIZIONI ORGANIZZATIVE ( Retribuzione di posizione) VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL E S.M.I. Posizione organizzativa. Sono i cosiddetti D SUPER che godono di una retribuzione di posizione e di risultato omnicomprensive. Gli Enti istituiscono con atto di Giunta Comunale, queste posizioni di lavoro, le quali richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato. La posizione viene assegnata dal Dirigente apicale del Settore di apparteneneza della Categoria D interessata, per un massimo di cinque anni. La retribuzione di posizione va da un minimo di euro 5.164,59, ad un massimo di euro ,42 per tredici mensilità. Occorre quindi prevedere un blocco a livello di procedura, per non superare comunque questa quota. Spetta in conformità alle regole stabilite dal vigente accordo aziendale anno per anno. Non è connessa alla presenza in servizio e segue le stesse regole stabilite per lo stipendio. Può dunque dirsi che viene ridotto questo emolumento, in corrispondenza di un evento che preveda anche la riduzione dello stipendio. 15

16 Artt. 8 e segg. CCNL 31/3/1999. Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce stipendiale, nel cedolino retributivo del dipendente. ATTENZIONE PERO, IN QUANTO, COME SOPRA SPECIFICATO, QUESTA VOCE VIENE RIDOTTA IN CORRISPONDENZA DI UNA VOCE DI ASSENZA CHE PREVEDA ANCHE LA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO. FATTISPECIE 15 bis POSIZIONI ORGANIZZATIVE ( Retribuzione di risultato ) VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL E S.M.I. - Retribuzione di risultato E costituita, per così dire, dalla produttività delle figure di cui sopra, denominate posizioni organizzative, le quali, proprio per la loro particolarità, non hanno ( o non dovrebbero avere ) la produttività come gli altri dipendenti. Detto compenso, denominato appunto retribuzione di risultato, varia da un 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione assegnata. Spetta in conformità alle regole stabilite dal vigente accordo aziendale anno per anno. Di norma è un emolumento che spetta in base al raggiungimento di obiettivi di particolare importanza assegnati dal Dirigente competente. Art comma - CCNL 31/3/1999. Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la valutazione dei risultati raggiunti dal dipendente ricoprente la posizione organizzativa, sulla base dei parametri sanciti dall accordo aziendale. FATTISPECIE 16 ALTE PROFESSIONALITA ( Retribuzione di posizione) VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL E S.M.I. 16

17 alte professionalità Queste nuove figure professionali sono state introdotte con il CCNL del Anche questi sono i cosiddetti D SUPER, come le posizioni organizzative,che godono di una retribuzione di posizione e di risultato omnicomprensive. Sono però, rispetto alle posizioni organizzative, figure di professionalità più specifica, e questa retribuzione di posizione varia da un minimo di euro 5.164,56, ad un massimo di euro ,00. Occorre quindi prevedere un blocco a livello di procedura, per non superare comunque questa quota. Anche per queste particolari figure, gli Enti istituiscono con atto di Giunta Comunale, queste posizioni di lavoro, le quali richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato. La posizione viene assegnata dal Dirigente apicale del Settore di appartenenza della Categoria D interessata, per un massimo di cinque anni. Spetta in conformità alle regole stabilite dal vigente accordo aziendale anno per anno. Non è connessa alla presenza in servizio e segue le stesse regole stabilte per lo stipendio. Può dunque dirsi che viene ridotto questo emolumento, in corrispondenza di un evento che preveda anche la riduzione dello stipendio. Art. 10 CCNL 22/1/2004. Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce stipendiale, nel cedolino retributivo del dipendente. ATTENZIONE PERO, IN QUANTO, COME SOPRA SPECIFICATO, QUESTA VOCE VIENE RIDOTTA IN CORRISPONDENZA DI UNA VOCE DI ASSENZA CHE PREVEDA ANCHE LA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO. FATTISPECIE 16 bis ALTE PROFESSIONALITA ( Retribuzione di risultato ) VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL E S.M.I. - Retribuzione di risultato E costituita, per così dire, dalla produttività delle figure di cui sopra, denominate alte professionalità, le quali, proprio per la loro particolarità, non hanno ( o non dovrebbero avere ) la produttività come gli altri dipendenti. 17

18 Detto compenso, denominato appunto retribuzione di risultato, varia da un 10% ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione assegnata. Spetta in conformità alle regole stabilite dal vigente accordo aziendale anno per anno. Di norma è un emolumento che spetta in base al raggiungimento di obiettivi di particolare importanza assegnati dal Dirigente competente. Art comma - CCNL 22/1/2004. Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la valutazione dei risultati raggiunti dal dipendente ricoprente l alta professionalità, sulla base dei parametri sanciti dall accordo aziendale. La retribuzione di risultato può essere corrisposta previa valutazione dei soggetti competenti, sulla base dei risultati certificati dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione, secondo l ordinamento vigente. FATTISPECIE 17 Indennita art. 17 c.2 lett.f ( specifiche responsabilità) VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL E S.M.I. Non spetta alle posizioni organizzative, alte professionalità e dirigenti. Indennità art.17 c.2 lett.f (CCNL ) Il riconoscimento è finalizzato a compensare specifiche responsabilità affidate al personale di categoria B,C,D, previste e riconosciute volta per volta nell accordo aziendale. art.17 c.2 lett.f CCNL come modificato dall art. 7 comma 1 del CCNL del 9/5/2006 in base al quale, fra l altro, la contrattazione decentrata DEVE stabilire le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l attribuzione dell indennità stessa. 18

19 Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce stipendiale, nel cedolino retributivo del dipendente. ATTENZIONE PERO, IN QUANTO, QUESTA VOCE VIENE RIDOTTA IN CORRISPONDENZA DI UNA VOCE DI ASSENZA CHE PREVEDA ANCHE LA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO. FATTISPECIE 18 Indennita art. 17 c.2 lett.i ( specifiche responsabilità) VA A CARICO DEL FONDO EX ART. 15 CCNL E S.M.I. Non spetta alle categorie A ( accordo aziendale ),D, posizioni organizzative, alte professionalità e dirigenti. Indennità art.17 c.2 lett.i (CCNL , come modificato dall ART. 36 del CCNL ) L Istituto, introdotto dal CCNL del , prevede l erogazione di un compenso fino a 300 euro annui al personale che svolga specifiche attività. Il personale deve svolgere le mansioni previste dal contratto, e queste devono essere assegnate con atto formale dell Ente. art.17 c.2 lett.i CCNL , introdotto dall art. 36 del CCNL Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce stipendiale, nel cedolino retributivo del dipendente. ATTENZIONE PERO, IN QUANTO, QUESTA VOCE VIENE RIDOTTA IN CORRISPONDENZA DI UNA VOCE DI ASSENZA CHE PREVEDA ANCHE LA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO. FATTISPECIE 19 Compensi ISTAT ( Istituto Nazionale di Statistica ) Di norma spetta ai Dirigenti e/ dipendenti del Servizio comunale addetto alle indagini statistico/demografiche commissionate periodicamente dall ISTAT. Compensi ISTAT 19

20 Il riconoscimento è finalizzato a compensare le attività di rilevazioni statistico/demografiche commissionate dall ISTAT ai Comuni per il tramite dei Servizi addetti a queste specifiche attività. Di norma queste spese NON SONO A CARICO DEI COMUNI, in quanto questo tipo di indagini sono sempre finanziate dall ISTAT che prevede appositi trasferimenti di fondi a favore dei Comuni volta per volta interessati a questi adempimenti particolari. Occorre che l Ente provveda preliminarmente a collegare agli stanziamenti di bilancio previsti a tale titolo, dei progetti specifici, in cui sia ricompreso e valutabile economicamente l apporto di ogni dipendente addetto. A consuntivo del progetto dovranno essere fatte le valutazioni ( regolamentate a priori in base a dei parametri di pesatura economica di ogni attività )al fine di distribuire i compensi spettanti in base all apporto fornito al progetto stesso. art.15 lett. K) CCNL e s.m.i.. Legislazione speciale in materia di adempimenti dell ISTAT. Occorre provvedere a valutare economicamente gli obiettivi raggiunti dal personale interessato, nell ambito delle attività commissionate dall ISTAT al Comune, e conseguentemente svolte dai dipendenti, indi erogare i compensi corrispondenti. Non è quindi un compenso legato alla presenza in servizio, ma all apporto fornito dall interessato al progetto. NOTA BENE : la liquidazione dei compensi, è al lordo di ogni onere a carico ente. Essendo progetti finanziati dall ISTAT, nessun onere dovrà gravare sul bilancio comunale per il pagamento dei compensi stessi. FATTISPECIE 20 Compensi Legge 109/94 Di norma spetta ai Dirigenti e/o dipendenti dei c.d. l Servizi tecnici comunali addetti alla progettazione delle opere pubbliche. Compensi legge 109/94 Il riconoscimento è finalizzato a compensare le attività di progettazione delle opere pubbliche, da parte dei dipendenti comunali addetti ai Servizi cui sono istituzionalmente assegnate a queste specifiche attività. 20

21 La normativa vigente ( art. 18 legge 109/94 - c.d. legge Merloni e s.m.i. - ) prevede venga ripartito fra il personale interessato un compenso, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura NON SUPERIORE AL 2%, dell importo a base di gara di un opera pubblica. Occorre che l Ente provveda preliminarmente a collegare agli stanziamenti di bilancio previsti a tale titolo, dei progetti specifici, in cui sia ricompreso e valutabile economicamente l apporto di ogni dipendente addetto. A consuntivo del progetto dovranno essere fatte le valutazioni ( regolamentate a priori in base a dei parametri di pesatura economica di ogni attività )al fine di distribuire i compensi spettanti in base all apporto fornito al progetto stesso. art.15 lett. K) CCNL e s.m.i.. Art. 18 legge 109/94 e s.m.i. Art. 3 - comma 29 - legge 350 del 24/12/2003 ( legge finanziaria 2004 ). Occorre provvedere a valutare economicamente gli obiettivi raggiunti dal personale interessato, nell ambito delle attività di progettazione svolte dai Servizi comunali competenti, e conseguentemente svolte dai dipendenti, indi erogare i compensi corrispondenti. Vista la particolare difficoltà dello svolgimento della progettazione di un opera pubblica, occorre regolamentare in modo estremamente minuzioso l apporto lavorativo di ogni singolo dipendente/dirigente. Non è quindi un compenso legato alla presenza in servizio, ma all apporto fornito dall interessato al progetto. NOTA BENE : la liquidazione dei compensi, è al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell amministrazione ( quindi l IRAP resta a carico Ente ). Essendo progetti strettamente collegati ai finanziamenti previsti per le opere pubbliche, nessun onere dovrà gravare sulla spesa di personale ( intervento 01 ) del bilancio comunale per il pagamento dei compensi stessi. La fattispecie è stata innovata da ultimo dalla legge finanziaria 2006, n. 266 del 23 dic. 2005, dall art. unico, comma 207. FATTISPECIE 21 Compensi Per recupero imposte e tasse evase Di norma spetta ai Dirigenti e/o dipendenti dei Servizio comunale addetto alla gestione dei tributi locali. 21

22 Compensi evasione fiscale Il riconoscimento è finalizzato a compensare le attività di recupero delle imposte locali evase, da parte dei dipendenti/dirigenti comunali addetti al Servizio comunale competente per la gestione dei Tributi Locali, cui sono istituzionalmente assegnate a queste specifiche attività. La normativa vigente ( art. 59 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. ) prevede venga ripartito fra il personale interessato un compenso, a titolo di incentivo per recupero imposte e tasse evase, da calcolare percentualmente in base all importo teorico da recuperare. Occorre che l Ente provveda preliminarmente a collegare agli stanziamenti di bilancio previsti a tale titolo, dei progetti specifici, in cui sia ricompreso e valutabile economicamente l apporto di ogni dipendente addetto. A consuntivo del progetto dovranno essere fatte le valutazioni ( regolamentate a priori in base a dei parametri di pesatura economica di ogni attività )al fine di distribuire i compensi spettanti in base all apporto fornito al progetto stesso di recupero. art.15 lett. K) CCNL e s.m.i.. Art. 59 D.Lgs. 446/97 e s.m.i.. Occorre provvedere a valutare economicamente gli obiettivi raggiunti dal personale interessato, nell ambito delle attività di recupero evasione fiscale I.C.I. e TA.R.S.U. svolte dal Servizio comunale competente, e conseguentemente svolte dai dipendenti, indi erogare i compensi corrispondenti. Vista la particolare difficoltà dello svolgimento dell attività di cui trattasi,occorre regolamentare in modo estremamente minuzioso l apporto lavorativo di ogni singolo dipendente/dirigente. Non è quindi un compenso legato alla presenza in servizio, ma all apporto fornito dall interessato al progetto. NOTA BENE : la liquidazione dei compensi, è al lordo di ogni onere a carico ente. Essendo attività strettamente collegate agli introiti previsti per il recupero dell evasione fiscale, nessun onere dovrà gravare sulla spesa di personale del bilancio comunale per il pagamento dei compensi stessi. FATTISPECIE 22 Compensi Avvocatura 22

23 Spetta solo ai Dirigenti e/o dipendenti del Servizio Affari Legali, cioè il Servizio addetto a patrocinare il Comune nelle cause promosse dal Comune, o dove il Comune sia convenuto. Il dipendente che percepisce questo compenso deve essere quindi Avvocato iscritto all Albo speciale per i dipendenti pubblici che patrocinano il proprio Ente. Compensi Avvocatura Trattasi dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, agli Avvocati addetti al servizio Affari Legali del Comune, che hanno patrocinato il Comune stesso in una controversia. Questi compensi dovrebbero essere correlati con la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del , nonché l art. 29 del CCNL della Dirigenza del 23/12/1999. Nota bene : la previsione contrattuale non si presta, ad avviso dell ARAN, ad interpretazioni estensive. Essa è applicabile ai soli compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente e, pertanto, non risulta applicabile né in caso di attività professionali svolte in ambito stragiudiziale né in caso di attività professionali svolte nell'ambito di un "processo" che si concluda con un atto diverso dalla sentenza favorevole all'ente. art.15 lett. K) CCNL e s.m.i.. art.27 CCNL 14/9/2000 regio decreto legge n NOTA BENE : la liquidazione dei compensi, è al lordo di ogni onere a carico ente. Essendo attività strettamente collegate agli introiti dovuti per condanna alla rifusione delle spese legali della controparte soccombente, nessun onere dovrà gravare sulla spesa di personale del bilancio comunale per il pagamento dei compensi stessi. Cfr. a tale scopo l art. unico della legge fianziaria 2006, n. 266 del 23 dic. 2005, comma

24 FATTISPECIE 23 Indennita di vigilanza Spetta solo al personale che svolga funzioni ricomprese nell area di vigilanza, di categoria C,D, posizioni organizzative, alte professionalità, dirigenti. Per questi ultimi però, si ritiene che la stessa sia ricompresa nella disciplina propria della retribuzione di posizione della dirigenza. Sul caso specifico infatti, l ARAN sostiene che al Comandante spetti comunque un somma qualificabile come indennità di vigilanza, anche se a titolo di retribuzione di posizione. Indennità di vigilanza E costituita da due voci diverse A)Personale in possesso dei requisiti e per l esercizio delle funzioni di cui all art. 5 della legge 65/1986. Euro 1110,84 lordi per dodici mensilità ; B) Personale NON in possesso dei requisiti e NON svolgente l esercizio delle funzioni di cui all art. 5 della legge 65/1986. Euro 780,30 lordi per dodici mensilità. Per non moltiplicare il numero delle voci dovrebbe essere data in base alle mansioni che quindi devono essere distinte per questo tipo di personale, anche se ormai vanno scomparendo gli Agenti di Pol. Municipale con le caratteristiche di cui alla lettera B). Storicamente non hanno più ragione di essere. L indennità di cui alla lettera A) sopra enucleata compete al personale che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986. Di conseguenza la sola funzione di polizia giudiziaria non dà titolo all indennità prevista dalla norma contrattuale di cui al 1 comma dell art. 16 del CCNL del del comparto EE.LL. Difatti l indennità stessa, non è collegata soltanto al possesso della qualifica prefettizia, ma anche all effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, servizio di polizia stradale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Per tali ragioni non può essere corrisposta al personale che non effettui tutte le predette funzioni (cfr. art. 10, comma 2, legge n. 65/86). Quest utlimo personale rientra pertanto nell indennità di cui alla lettera B). 24

25 Indennità di cui alla lettera A) art comma - CCNL 22/1/2004 B) art comma - CCNL 22/1/2004 Si tratta, nella fattispecie, di attivare la procedura per la raccolta delle giornate di assenza dell interessato, necessarie per la liquidazione della specifica voce stipendiale, nel cedolino retributivo del dipendente. ATTENZIONE PERO, IN QUANTO, QUESTA VOCE VIENE RIDOTTA IN CORRISPONDENZA DI UNA VOCE DI ASSENZA CHE PREVEDA ANCHE LA RIDUZIONE DELLO STIPENDIO. FATTISPECIE 24 PART TIME Questo particolare tipo di prestazione è prevista solo per le categorie A,B,C,D. Non può essere svolta dalle posizioni organizzative, dalle alte professionalità e dalla dirigenza. TIPOLOGIA DI VOCI RETRIBUTIVE. part time Sono le stesse del personale a tempo pieno salvo il fatto che vanno riproporzionate. Occorre evidenziare, per questo tipo di personale, la percentuale di prestazione lavorativa, affinchè la procedura riproporzioni ogni singola voce. Siano nel campo del lavoro a tempo parziale, che può essere: a ) Orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni); ESEMPIO : 3 ORE AL GIORNO PER SEI GIORNI ( 50% ) b) Verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo 25

26 parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); ESEMPIO : 6 MESI ALL ANNO (50%) c) Misto, con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b). ESEMPIO : 9 MESI ALL ANNO EFFETTUANDO 3 ORE AL GIORNO (50%) A questo personale spetta un trattamento economico proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l indennità integrativa speciale ( se dovuta ), spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale. NOTA BENE : I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati. Artt. 5 e 6 CCNL 14/9/2000. Per ogni voce retributiva del personale interessato, valgono le stesse regole del tempo pieno, fatta salva la riproporzionalizzazione. Le assenze seguono parimenti le stesse regole del tempo pieno, fatte salve le particolrità appositamente disciplinate, a livello di contrattazione nazionale o decentrata, per il parttime. FATTISPECIE 24bis PRESTAZIONI DI LAVORO AGGIUNTIVO PART-TIME Questa prestazione è specifica del lavoratore PART-TIME ORIZZONTALE Questo particolare tipo di prestazione è prevista inoltre solo per le categorie A,B,C,D. Non può essere svolta dalle posizioni organizzative, dalle alte professionalità e dalla dirigenza. TIPOLOGIA DI VOCI RETRIBUTIVE. lavoro aggiuntivo part-time 15%_ lavoro aggiuntivo part-time 50%_ Le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all art.10, comma 2, lett. d) CCNL 9/5/2006 maggiorata di una percentuale : 26

27 --pari al 15%, se le ore di lavoro aggiuntivo non superano il 10% della durata dell orario contrattuale part-time del dip. interessato riferita a periodi non superiori al mese e da utilizzare nell arco di più di una settimana ; --pari al 50%, se le ore di lavoro aggiuntivo superino la percentuale di cui al precedente punto. Nozione di retribuzione globale di fatto di cui all art. 52, comma 2, lett. d) del CCNL del come modificato dall all art.10, comma 2, lett. d) CCNL 9/5/2006 : Tutti i compensi corrisposti al singolo lavoratore nel periodo temporale preso in considerazione (mese ); in altri termini devono essere conteggiati: tutti i compensi correlati alla parte stabile del trattamento economico in atto, i cui elementi di riferimento possono essere anche individuati attraverso la elencazione delle voci indicate nell.art. 49 del citato CCNL per la determinazione del T.F.R.; tutti gli altri compensi, comunque correlati alle prestazioni lavorative del dipendente, e che possono essere ricompresi in una generica concezione di.salario accessorio. come ad esempio: la retribuzione di risultato, la produttività collettiva e individuale, le indennità di rischio e similari, il turno, la reperibilità, il maneggio valori, le speciali responsabilità, le prestazioni straordinarie anche elettorali, i compensi per progettazione e per gli avvocati, i compensi Istat, nonché gli assegni personali riassorbibili. Poiché inoltre, la determinazione del numero delle ore di lavoro aggiuntivo consentite viene effettuata su base mensile, e sempre su base mensile deve procedersi all utilizzo di tali ore (non essendo possibile il trasporto delle ore di lavoro aggiuntivo non effettuate in un mese in quello successivo), anche la definizione della retribuzione globale di fatto, su cui calcolare il compenso orario del lavoro aggiuntivo non può che avvenire su base mensile; nella nozione di retribuzione globale di fatto rientrano tutte le voci retributive (del trattamento fondamentale ed anche accessorio) percepite dal lavoratore nel mese di riferimento e, proprio perchè calcolata su base mensile, il suo importo può effettivamente variare da mese a mese. Non sono ricomprese nella retribuzione globale di fatto le somme comunque escluse dal calcolo del monte salari annuo. come, ad esempio, quelle pertinenti a rimborsi spese o quelle aventi natura previdenziale: gli assegni per il nucleo familiare, le indennità di trasferimento, le indennità di mensa, i rimborsi spese, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo, ecc. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di norma, nella misura massima del 10% della durata dell orario di 27

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