Le tariffe incentivanti (diverse per le diverse fasce di potenza) sono erogate per un periodo di 20 anni e rimangono costanti.

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1 - INCENTIVI E AGEVOLAZIONI SECONDA PARTE Conto energia (fotovoltaico) Beneficiari, tariffe e tempi del Conto energia per il fotovoltaico Il Conto energia è l incentivo studiato per promuovere la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Esso consiste: nell'attribuzione di una tariffa incentivante per tutta l'energia prodotta dall'impianto e nella scelta tra due regimi di produzione/utilizzo dell'energia prodotta, a seconda della propria convenienza e della taglia dell'impianto: lo scambio sul posto o la vendita alla rete, in particolare nella forma del ritiro dedicato. L incentivo è attivo dal settembre 2005 ed è stato profondamente modificato nel Il Conto energia è stato introdotto dalla Direttiva 2001/77/CE, recepita in Italia dal Dlgs 387 del Il Decreto attuativo n. 28 luglio 2005 ne ha fissato i tempi e i termini di applicazione, mentre la delibera 188/05 dell Autorità per l energia elettrica e il gas (AEEG) ha stabilito i modi di erogazione degli incentivi. Con il Dm 19 febbraio 2007 sono state introdotte importanti modifiche, rese a loro volta operative dalla delibera 90/07 dell AEEG. Beneficiari del Conto energia Possono beneficiare del Conto energia i seguenti soggetti responsabili dell impianto : persone fisiche persone giuridiche soggetti pubblici e enti non commerciali condomini Attenzione: il regime fiscale connesso al Conto energia varia molto a seconda della posizione del soggetto responsabile e del tipo di utilizzo dell'impianto. E' consigliabile leggere con attenzione la voce Regime fiscale del menu di destra prima di scegliere tra le opzioni Scambio sul posto e Ritiro dedicato. Incentivi differenziati per taglia Sono incentivati con tariffe diverse gli impianti con potenza di picco: da 1 a 3 kw da 3 a 20 kw oltre i 20 kw Limiti e soglie di potenza incentivabile Non esistono limiti alla potenza incentivabile - con le tariffe - per singolo impianto. Dunque tutta l'energia prodotta ha diritto alle tariffe incentivanti, qualunque sia la taglia dell'impianto e la sua produzione. Ricordiamo che invece esiste una soglia massima per accedere allo Scambio sul posto: la potenza di picco fino a 200 kw. Oltre questa taglia, è obbligatorio accedere al Ritiro dedicato (vedi menu di sinistra). Tempi dell'agevolazione, costanza della tariffa Le tariffe incentivanti (diverse per le diverse fasce di potenza) sono erogate per un periodo di 20 anni e rimangono costanti. O per chiarire meglio: rimangono invariate rispetto al singolo beneficiario: questi avrà a disposizione sempre la stessa tariffa per tutto il periodo, senza ritocchi dovuti all'inflazione, ma anche senza diminuzioni se il sistema tariffario di base varia. Le tariffe agevolate per le diverse classi di potenza sono riportate nelle voci "Impianti da 1 a 3 kw", "Impianti da 3 a 20 kw", "Impianti oltre i 20 kw". 1

2 Tipologia dell'impianto: il livello di integrazione architettonica All'interno delle diverse fasce di potenza, le tariffe variano a seconda del livello di "integrazione architettonica" dell'impianto. Sono previste tre tipologie: impianto integrato (tariffa più alta) impianto parzialmente integrato (tariffa intermedia) impianto non integrato (tariffa più bassa) Per tutti i dettagli vedi "Impianti da 1 a 3 kw", "Impianti da 3 a 20 kw", "Impianti oltre i 20 kw". Incrementi tariffari e "premi" Hanno diritto ad una ulteriore premialità (maggiorazione del 5% della tariffa di riferimento): gli autoproduttori che rientrano in certe condizioni stabilite per legge gli impianti integrati in edifici, fabbricati e stutture a destinazione agricola, se sostituiscono coperture in eternit o contenenti amianto gli impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica gli impianti i cui soggetti responsabili siano Enti locali con popolazione residente inferiore ai abitanti Hanno inoltre diritto ad un premio corrispondente a maggiorazioni della tariffa i soggetti che (negli edifici dove installano l'impianto) effettuano opere di miglioramento delle prestazioni energetiche con certi risultati prestazionali, purchè in regime di Scambio sul posto. Caso a sé di premialità è quello riservato agli Enti locali, che hanno diritto alla massima tariffa (impianti integrati), anche se i loro impianti non lo sono. Attenzione: La Legge 23 luglio 2009, n. 99, consente ai comuni di...destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l erogazione in conto energia e dei servizi di scambio sul posto dell energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in conto energia e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete. Per tutti i dettagli vedi "Impianti da 1 a 3 kw", "Impianti da 3 a 20 kw", "Impianti oltre i 20 kw". Gestore del Conto energia Il Conto energia è interamente gestito dal GSE (Gestore Servizi Energetici). A questo ente è affidato il compito di riconoscere gli incentivi, di controllare gli impianti e le quantità prodotte e di erogare le tariffe incentivanti Cosa cambia (e cosa non cambia) con le nuove regole dello Scambio sul posto Dal 1 Gennaio 2009 è attivo il nuovo schema di Scambio sul posto dell elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili e da impianti di cogenerazione fino a 200 kw di potenza. Le nuove regole per lo Scambio sul posto sono state introdotte dalla delibera 74/08 dell'autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG):"Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo Scambio sul posto". Per l'inquadramento generale del servizio, del sistema regolatorio e dell'iter applicativo, consultare la voce Lo Scambio sul posto nel menu di destra. Inoltre, con la delibera 1/09, l'aeeg ha esteso la possibilità di aderire al meccanismo dello Scambio sul posto agli impianti a fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kw entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007, ai quali si applicheranno le regole già in vigore dal 1 gennaio 2009 per gli impianti da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kw. Secondo la definizione contenuta nella delibera dell Autorità, lo Scambio sul posto è un meccanismo che consente, in generale, di immettere in rete l energia elettrica prodotta, ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi. 2

3 Le novità relative allo Scambio sul posto riguardano anche tutti gli impianti fotovoltaici che sono connessi e si connetteranno alla rete con il Conto energia e che già usufruiscono oppure intendono usufruire dello Scambio sul posto. Attenzione: chi ha già in corso un contratto di Scambio sul posto ha tempo fino al 31 dicembre 2009 per passare al nuovo servizio, utilizzando il portale del GSE. In ogni caso le nuove regole introdotte sono già attive per tutti a partire dal 1 Gennaio Conto energia e Scambio sul posto Cosa accade al Conto energia con le nuove regole dello Scambio sul posto? Prima di tutto: il nuovo regime di Scambio sul posto non ha alcun tipo di ripercussione sulle modalità di erogazione della tariffa incentivante previste dal Conto energia. Questo perché la tariffa incentivante è un beneficio specifico del fotovoltaico, che viene corrisposto per TUTTA l energia elettrica prodotta dall impianto fotovoltaico, indipendentemente dall utilizzo che poi se ne fa (autoconsumo, scambio oppure vendita alla rete). Lo Scambio sul posto, invece, riguarda tutte le fonti rinnovabili (e anche gli impianti di cogenerazione) e soprattutto si applica unicamente alle immissioni e ai prelievi di energia che avvengono tramite il punto di scambio, al di là di quella che è la produzione dell impianto. In altre parole, lo Scambio sul posto e il Conto energia sono due servizi separati e che quindi assicurano benefici economici differenziati. D altra parte, però, qualsiasi considerazione economica sulla redditività di un investimento nel fotovoltaico deve basarsi sulla combinazione delle due agevolazioni: Conto energia + Scambio sul posto. Questo in definitiva significa che, nonostante il meccanismo della tariffa incentivante rimane invariato, si è comunque costretti a ripensare in chiave diversa le variabili economiche alla luce delle modifiche introdotte con il nuovo Scambio sul posto attivo dal 1 gennaio Le regole per lo Scambio sul posto Le regole attualmente valide per lo Scambio sul posto modificano profondamente il precedente sistema, che era regolato in particolare dalla Delibera AEEG 28/06 e che oggi non è più in vigore. La principale novità introdotta dal Testo Integrato riguarda l abbandono della modalità net metering, che nel vecchio sistema veniva utilizzata per il calcolo del saldo tra l energia elettrica immessa e quella prelevata, in favore di un sistema di calcolo del saldo di tipo qualitativo. Il net metering (misurazione netta) consisteva nel realizzare un saldo fisico (cioè quantitativo), conteggiato su base annuale, tra l elettricità immessa in rete e quella prelevata. In caso di saldo positivo, veniva assegnato all utente dello Scambio sul posto un credito energetico (in kwh), utilizzabile entro tre anni. Si tratta di un meccanismo che aveva il difetto principale di assegnare un medesimo valore economico al kwh immesso e a quello prelevato. I capisaldi che caratterizzano il sistema oggi in vigore sono: L effettiva valorizzazione dell energia elettrica immessa e di quella prelevata, mediante il contributo in Conto Scambio All energia elettrica prodotta dall impianto e immessa in rete viene assegnato il prezzo orario zonale di mercato. Il prezzo di vendita zonale è il prezzo di equilibrio in ciascuna zona, geografica e virtuale, rappresentativa di una porzione della rete nazionale. Attualmente le zone geografiche di mercato sono: Nord (NORD), Centro Nord (CNOR),Centro Sud (SUD), Sud (SUD), Calabria (CALB), Sicilia (SICI), Sardegna (SARD). Le zone virtuali sono invece relative a Poli di produzione limitata così come definite da Terna. (fonte:gse) 3

4 Il prezzo dell energia prelevata, invece, dipende dalle condizioni di acquisto previste dal contratto stipulato tra l utente dello Scambio sul posto, in quanto cliente libero del mercato elettrico, e l impresa distributrice. Mediante acconti trimestrali e un conguaglio annuale, il GSE eroga a favore dell utente dello Scambio sul posto un contributo in Conto Scambio. Questo contributo di tipo economico viene definito dal GSE come un intervento equalizzatore, corrispondente ad un ammontare che garantisce, al più, l equivalenza tra quanto pagato dall utente per l energia elettrica prelevata e il valore dell energia elettrica immessa in rete. Il contributo in Conto Scambio prevede la restituzione all utente dello Scambio delle componenti economiche relative all utilizzo della rete, per tutta l energia scambiata In altre parole, dal punto di vista degli oneri di rete (che pesano notevolmente sul prezzo dell energia in bolletta) è come se l utente avesse prodotto e auto-consumato in loco tutta l energia che in realtà è stata scambiata. Nel caso del fotovoltaico (e in generale delle rinnovabili), vengono restituite le componenti variabili relative: a) alla tariffa di trasmissione b) alla tariffa di distribuzione c) agli oneri generali (componenti A e UC) d) al dispacciamento Dal momento che il valore complessivo dell energia elettrica immessa può essere superiore a quello dell energia prelevata, gli utenti dello Scambio sul posto hanno la possibilità di scegliere tra: la gestione a credito delle eventuali eccedenze per gli anni successivi (senza alcuna scadenza temporale) Il sistema net metering prevedeva invece, in caso di saldo annuale positivo, l assegnazione di un credito in kwh che scadeva dopo tre anni. la liquidazione monetaria (annuale) delle eventuali eccedenze Nota bene: la Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha modificato un punto fondamentale della disciplina dello Scambio sul posto. Sostituendo il comma 2 dell articolo 6 del dlgs 387/2003, ora "l energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell energia. Tale modifica è stata resa effettiva con la delibera AEEG 186/09.Prima di questa modifica, il comma 2 dell articolo 6 del dlgs 387/2003 impediva, all'interno della disciplina dello Scambio sul posto, ogni operazione che potesse essere considerata vendita di energia (e il versamento di un importo si configurava automaticamente come vendita) Ritiro dedicato: una modalità semplificata di vendita dell'elettricità che si somma alla tariffa del Conto energia Gli impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica possono scegliere di "scambiare" l'elettricità prodotta (vedi "Lo Scambio sul posto") oppure venderla alla rete. La vendita alla rete risulta obbligatoria per tutti gli impianti di potenza nominale superiore a 200 kw, mentre nel caso di impianti di taglia compresa tra 1 kw e 200 kw è possibile optare tra lo Scambio sul posto e la vendita alla rete. Una modalità di vendita dell energia particolarmente interessante per i piccoli produttori è quella del Ritiro dedicato. 4

5 Che cos è il Ritiro dedicato Il Ritiro dedicato è una modalità di vendita indiretta dell energia elettrica prodotta dall impianto, attuabile mediante la stipula di una semplice convenzione con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che svolge il ruolo di intermediatore commerciale tra il produttore e il sistema elettrico. Esiste anche una modalità di vendita diretta dell elettricità, realizzata nella Borsa Elettrica oppure tramite contratti bilaterali stipulati con grossisti. Si tratta di un opzione complessa sotto molti punti di vista, riservata principalmente ai grandi produttori elettrici e quindi di norma sconsigliata per le normali applicazioni del fotovoltaico. Il Ritiro dedicato impegna il GSE al ritiro, cioè all acquisto, a prezzi garantiti, di tutta l energia elettrica immessa in rete dall impianto (in questo caso fotovoltaico). Essendo semplice da gestire e conveniente dal punto di vista economico, il Ritiro dedicato rappresenta la soluzione ideale per tutti gli impianti di piccola-media taglia. Tutte le semplificazioni per il Ritiro dedicato dell'energia elettrica sono state introdotte dalla delibera 280/07 dell'aeeg, contenente le "Modalità e condizioni tecnico economiche per il ritiro dell'energia elettrica", e sono attive dal 1 gennaio Per conoscere tutti gli aspetti del Ritiro dedicato dell energia, anche al di là dello specifico caso del fotovoltaico, consulta la pagina Il Ritiro dedicato nel menu di destra. Da un punto di vista gestionale, il Ritiro dedicato presenta due importanti vantaggi: il GSE, in quanto intermediario tra produttori e sistema elettrico nazionale, è l'unico soggetto a cui ci si deve rivolgere la convenzione di Ritiro dedicato stipulata con il GSE sostituisce qualsiasi altro adempimento burocratico Conto energia e Ritiro dedicato Per tutti gli impianti fotovoltaici connessi alla rete con il Conto Energia, i ricavi provenienti dal Ritiro dedicato vanno sommati ai benefici economici della tariffa incentivante. Ricordiamo che la tariffa incentivante viene corrisposta per TUTTA l elettricità prodotta dall impianto, anche per la quota eventualmente autoconsumata. Diversamente, invece, con il Ritiro dedicato vengono remunerati solo i kilowattora effettivamente immessi in rete, al netto degli autoconsumi. Si può scegliere di vendere tutta l'energia prodotta oppure di utilizzarne una quota per il proprio autoconsumo. In caso di vendita parziale, diversamente dallo Scambio sul posto, l'autoconsumo dell'energia deve avvenire "contestualmente alla produzione". Questo significa che non è possibile usufruire in un secondo tempo dell'energia prodotta dall'impianto, dal momento che la quota non immediatamente autoconsumata viene ceduta alla rete e rientra nell ambito del Ritiro dedicato. In poche parole, l'autoconsumo non può che avvenire nelle ore diurne, quando l'impianto fotovoltaico è in funzione. Nota bene: gli impianti fotovoltaici superiori ai 3 kw non integrati, che scelgono il Ritiro dedicato, beneficiano di una tariffa maggiorata del 5% nel caso in cui risultino "autoproduttori", autoconsumando cioè almeno il 70% dell'elettricità prodotta. Il Dl 16 marzo 1999 definisce "autoproduttore" la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% su base annua. Gli utilizzatori, nel caso di società, possono essere - oltre alla società medesima - anche: le società controllate, e le società a sua volta da queste controllate, i soci di società cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica, gli appartenenti a consorzi o società consortili per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per stabilire se al soggetto responsabile dell'impianto spetti per un certo anno la qualifica di autoproduttore, si confronta l'energia complessiva prodotta dall'impianto con quella autoconsumata nello stesso periodo. 5

6 Il caso più semplice è quello in cui produzione e consumo avvengono nello stesso sito: il GSE stesso verifica l'energia prodotta e l'energia consumata. Nel caso in cui i consumi avvengono in luoghi diversi dal sito di produzione, è necessario contattare il GSE per stabilire una pratica di controllo. Si ricorda ancora che il premio "autoproduttore" è incompatibile con lo Scambio sul posto, ed è dunque richiedibile solo da chi cede energia alla rete. Un esempio economico Prendiamo il caso di un impianto fotovoltaico non integrato da 25 kw di potenza, installato presso un capannone industriale in provincia di Milano, in grado di produrre annualmente circa kwh. L'impianto vende gran parte dell'elettricità alla rete ( kwh), in regime di Ritiro dedicato, e ne autoconsuma per le esigenze aziendali una piccola parte (6.000 kwh). Il beneficio annuo assicurato dal Conto energia sarà pari a kwh x 0,353 /kwh = ca. A questo bisogna sommare il ricavo proveniente dalla vendita di energia con il Ritiro dedicato, che è da calcolare sui kwh effettivamente immessi in rete: kwh x 0,1011 /kwh = ca. C'è infine da considerare un ricavo "implicito" dovuto al mancato acquisto dell'energia elettrica, grazie all'autoconsumo di elettricità, nel momento in cui questa viene prodotta dall'impianto: kwh x 0,18 /kwh = Possiamo quindi calcolare il beneficio economico complessivo annuo, sommando il Conto energia, la vendita alla rete e il risparmio grazie all'autoconsumo: = ca. Prezzi garantiti, costi e modalità di accesso al regime di Ritiro dedicato Per approfondire tutti i principali aspetti economici e procedurali relativi al Ritiro dedicato, consulta la pagina Il ritiro dedicato nel menu di destra. L'incentivo per gli impianti fotovoltaici da 1 a 3 kw Nota bene: ricordiamo in apertura che, per tutti gli impianti fino a 200 kw, il Conto energia dà diritto a due alternative: quella del regime di Scambio sul posto e quella di vendita alla rete, in particolare nella forma del Ritiro dedicato (vedi voci nel menu di sinistra). Gli impianti da 1 a 3 kw sono tipicamente quelli posti al servizio di unità immobiliari monofamiliari (consumi di 3-4 persone) o delle sedi di piccole attività, dunque particolarmente idonei allo Scambio sul posto, studiato per facilitare al massimo l'autoconsumo. Per questo tipo di impianti può capitare che convenga la vendita alla rete? Ci può essere il caso, ad esempio, di una seconda casa, inutilizzata per gran parte dell'anno, in cui le scarse necessità di autoconsumo non giustificherebbero lo Scambio sul posto. In una situazione di questo tipo, il Ritiro dedicato potrebbe assicurare una miglior valorizzazione economica dell'energia prodotta. Il Conto energia incentiva in maniera particolarmente vantaggiosa gli impianti fotovoltaici di piccola potenza compresi tra 1 e 3 kw. E' importante anche ricordare un altro punto: la scelta tra il regime di Scambio sul posto e di Ritiro dedicato comporta, per i privati e i professionisti, delle differenze fiscali notevoli. Invitiamo, al proposito, a leggere con cura la voce "Il regime fiscale del Conto energia", nel menu di destra. L'incentivo "tariffa" L'incentivo consiste nel riconoscimento, da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), di una tariffa incentivante per ogni kwh elettrico prodotto dall'impianto. 6

7 Si ha diritto all'incentivo su tutta l'energia prodotta, compresa quella autoconsumata e indipendentemente dalla soluzione che si sceglie per l'utilizzo della stessa (Scambio sul posto o Ritiro dedicato). Questo permette di recuperare i costi dell'impianto in un periodo variabile tra i sette e i tredici anni e di avere negli anni successivi un certo margine economico. Nota bene: le tariffe non vengono corrisposte agli impianti per la cui realizzazione sono stati concessi incentivi pubblici in conto capitale*, se questi eccedono il 20% dell'investimento. * Per incentivi pubblici si intendono quelli degli Enti Locali (comuni, province, regioni), quelli nazionali e quelli comunitari. Per incentivi in conto capitale si intendono i finanziamenti a fondo perduto. Si noti al proposito la Risoluzione della Agenzia delle Entrate del gennaio 2009, che chiarisce una controversa interpretazione a proposito della cumulabilità con i benefici fiscali della Visco sud (commi della Finanziaria 2007). Il quesito e la risposta sono riassunti nella voce Risoluzione 20/E, menu di destra. C'è una eccezione a questo limite: è quella in cui il soggetto responsabile dell'impianto è una scuola pubblica o paritaria oppure una struttura sanitaria pubblica. In questi casi, l'incentivo può essere superiore al 20% del costo dell'investimento. Agli impianti tra 1 e 3 kw il Conto Energia assicura l'erogazione di una tariffa incentivante che è molto superiore al prezzo di mercato dell'energia elettrica. L'incentivo ha durata di venti anni e, ricordiamo, viene corrisposto per tutta l'elettricità prodotta, compresa quella che si autoconsuma. Attenzione: la tariffa resta costante, cioè non subisce aggiornamenti Istat. Ma, contemporaneamente, non risente di eventuali ribassi del piano tariffario generale. La variabile "integrazione architettonica" La tariffa incentivante varia a seconda che l'impianto sia architettonicamente "integrato", "parzialmente integrato" o "non integrato" Si considerano "non integrati" gli impianti che non sono studiati per armonizzarsi architettonicamente con un edificio, "parzialmente integrati" quelli che lo sono in parte, "integrati" quelli che sono parte inscindibile della costruzione. La legge norma con precisione quali casi ricadono nella totale o parziale integrazione (vedi "Integrazione architettonica del fotovoltaico" nel menu di destra). Il caso particolare degli Enti locali e delle Regioni: una premialità speciale è riservata agli Enti Locali e alle Regioni. Per loro vale infatti la regola del diritto alla tariffa massima (quella degli impianti integrati), anche se i loro impianti non lo sono affatto. Tariffe riservate agli impianti fino a 3 kw Ecco i valori in Euro per kwh prodotto per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2010: Potenza nominale impianto Non integrato Parzialmente integrato Integrato (kwp) 1-3 Euro 0,384 Euro 0,422 Euro 0,470 (per le tariffe relative alle altre fasce di potenza nominale vedi le corrispondenti voci del menu di sinistra) Maggiorazione della tariffa Hanno diritto ad una maggiorazione del 5% della tariffa di riferimento: 7

8 gli impianti integrati in edifici, fabbricati e stutture a destinazione agricola, se sostituiscono coperture in eternit o contenenti amianto (vedi "Integrazione architettonica") gli impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica gli impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore ai abitanti Nota bene. I casi elencati non sono tra loro cumulabili. Il premio per l'efficienza energetica degli edifici (solo in regime di Scambio sul posto) Esclusivamente se si è scelto il regime di Scambio sul posto, si ha diritto ad un premio corrispondente ad una maggiorazione della tariffa, in questi due casi: 1. Se si effettuano opere di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio o parte di edificio esistente* ottenendo una riduzione certificata** di almeno il 10% rispetto all'indice di prestazione energetica*** prescritto dalla legge per i nuovi edifici (al netto dell'impianto fotovoltaico, cioè senza calcolare le eventuali prestazioni migliorative apportate dall'impianto). Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa di riferimento pari alla metà della percentuale di riduzione ottenuta, e comunque non superiore al 30% Un esempio. L'unità abitativa ha un indice di prestazione energetica pari a 100. I lavori (isolamento delle pareti, modifica dell'impianto di riscaldamento, ecc.) portano l'indice a 85. La differenza percentuale è 15, dunque si ha diritto a richiedere il premio. La maggiorazione della tariffa di riferimento sarà di 7,5% (cioè la metà di 15). Nello stesso esempio, se l'indice dopo i lavori fosse 93 non si avrebbe diritto al premio, non essendo stata raggiunta la diminuzione del 10%. Se invece l'indice diventasse 36 (un miglioramento veramente notevole!), la differenza che garantisce il premio sarebbe 64%, che diviso due porterebbe la maggiorazione al 32%. Essendo il limite fissato al 30%, questa sarà la percentuale della maggiorazione che si ottiene. Nota bene. Il premio non può essere concesso se per gli interventi sugli edifici esistenti si beneficia delle detrazioni 55%. * Si definisce "edificio esistente", secondo la normativa vigente, un "edificio costruito per il quale la richiesta del permesso di costruire, comunque denominato, sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per il quale sia stata dichiarata la fine dei lavori". ** Riduzione certificata. Si veda Attestato di certificazione energetica e Attestato di qualificazione energetica. Le indicazioni del GSE per l'ottenimento del premio sono che il soggetto richiedente si debba munire di una certificazione energetica prima degli interventi e di una nuova certificazione energetica dopo gli interventi, a dimostrazione dell'ottenuto miglioramento. Ad essa va allegata anche l'asseverazione del tecnico che ha seguito i lavori. *** Definizione e tabelle degli indici di prestazione energetica previsti dalla legge. 2. Se si interviene su un edificio di nuova costruzione* ottenendo una riduzione certificata dell'indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori previsti per legge. Il premio compete anche agli impianti destinati ad alimentare parzialmente una utenza inserita nel nuovo edificio. Il premio consiste nella maggiorazione del 30% rispetto alle tariffe di riferimento e decorre dall'anno successivo alla data di ricevimento della richiesta. * L'edificio di nuova costruzione è l'edificio completato successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005, n Il caso particolare degli Enti locali e delle Regioni 8

9 Una premialità speciale è riservata agli Enti locali e alla Regioni. Per loro vale infatti la regola del diritto alla tariffa massima (quella degli impianti integrati), anche se i loro impianti non lo sono affatto. Per Enti locali si intendono "i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni dei comuni". Gestore del Conto energia Il Conto energia è gestito dal GSE (Gestore Servizi Energetici). A questo ente è affidato il compito di riconoscere gli incentivi, di controllare gli impianti e le quantità prodotte e di erogare le tariffe incentivanti. Regime fiscale del Conto energia Per approfondire tutti i dettagli relativi alle questioni fiscali legate al Conto energia, consulta la pagina "Il regime fiscale del Conto energia" nel menu di destra. L'incentivo per gli impianti fotovoltaici da 3 a 20 kw Nota bene: ricordiamo in apertura che, per tutti gli impianti fino a 200 kw, il Conto energia dà diritto a due alternative: quella del regime di Scambio sul posto e quella di vendita alla rete, in particolare nella forma del Ritiro dedicato (vedi voci nel menu di sinistra). Nella fascia di potenza compresa tra 3 kw e 20 kw, in termini di consumi di energia elettrica, possono rientrare un certo numero di utenze familiari medie, oppure una piccola attività, oppure una combinazione delle due cose. Ma può rientrare anche il caso di un privato o una struttura che, avendo la possibilità oggettiva di allestire un impianto non piccolissimo, decida di produrre sia energia da consumare direttamente, sia energia da cedere. Risulta dunque indispensabile effettuare un attento esame di tutte le varibili economiche, per capire se sia più conveniente propendere per lo Scambio sul posto o per il Ritiro dedicato dell'energia. In regime di Ritiro dedicato, si cede alla rete tutta l'energia prodotta in eccesso rispetto ai propri (eventuali) autoconsumi istantanei. Trattandosi di impianti fotovoltaici, i calcoli degli autoconsumi "istantanei" dovranno essere elaborati rispetto alle ore di irraggiamento solare possibili nelle varie collocazioni territoriali. E per differenza si dovranno calcolare i consumi elettrici non coperti dall'impianto fotovoltaico, sapendo che questi andranno pagati al normale prezzo di bolletta. Questi dati andranno poi confrontati con il ritorno economico di tutto il meccanismo: tariffa incentivante più prezzo di vendita riconosciuto dal GSE per l'energia ceduta. Si avranno a questo punto tutti i dati economici su cui fare le scelte tra le due opzioni Scambio sul posto o Ritiro dedicato. E' importante anche ricordare un altro punto: la scelta tra il regime di Scambio sul posto e di Ritiro dedicato comporta, per i privati e i professionisti, delle differenze fiscali notevoli. Invitiamo, al proposito, a leggere con cura la voce "Il regime fiscale del Conto energia", nel menu di destra. L'incentivo "tariffa" L'incentivo consiste nel riconoscimento, da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), di una tariffa incentivante per ogni kwh elettrico prodotto dall'impianto. Si ha diritto all'incentivo su tutta l'energia prodotta, compresa quella autoconsumata e indipendentemente dalla soluzione che si sceglie per l'utilizzo della stessa (Scambio sul posto o Ritiro dedicato). Questo permette di recuperare i costi dell'impianto in un periodo variabile tra i sette e i tredici anni e di avere negli anni successivi un certo margine economico. Nota bene: le tariffe non vengono corrisposte agli impianti per la cui realizzazione sono stati concessi incentivi pubblici in conto capitale *, se questi eccedono il 20% dell'investimento. 9

10 * Per incentivi pubblici si intendono quelli degli Enti Locali (comuni, province, regioni), quelli nazionali e quelli comunitari. Per incentivi in conto capitale si intendono i finanziamenti a fondo perduto. Si noti al proposito la Risoluzione della Agenzia delle Entrate del gennaio 2009, che chiarisce una controversa interpretazione a proposito della cumulabilità con i benefici fiscali della Visco sud (commi della Finanziaria 2007). Il quesito e la risposta sono riassunti nella voce Risoluzione 20/E, menu di destra. C'è una eccezione a questo limite: è quella in cui il soggetto responsabile dell'impianto è una scuola pubblica o paritaria oppure una struttura sanitaria pubblica. In questi casi, l'incentivo può essere superiore al 20% del costo dell'investimento. Agli impianti tra 3 e 20 kw il Conto energia assicura l'erogazione di una tariffa incentivante che è superiore al prezzo di mercato dell'energia elettrica. Attenzione: la tariffa resta costante, cioè non subisce aggiornamenti Istat. Ma, contemporaneamente, non risente di eventuali ribassi del piano tariffario generale. La variabile "integrazione architettonica" La tariffa incentivante varia a seconda che l'impianto sia architettonicamente "integrato", "parzialmente integrato" o "non integrato" Si considerano "non integrati" gli impianti che non sono studiati per armonizzarsi architettonicamente con un edificio, "parzialmente integrati" quelli che lo sono in parte, "integrati" quelli che sono parte inscindibile della costruzione. La legge norma con precisione quali casi ricadono nella totale o parziale integrazione (vedi "Integrazione architettonica del fotovoltaico" nel menu di destra). Tariffe riservate agli impianti tra 3 e 20 kw Ecco i valori in Euro per kwh prodotto per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2010: Potenza nominale impianto Non integrato Parzialmente integrato Integrato (kwp) 3-20 Euro 0,365 Euro 0,403 Euro 0,442 (le tariffe relative alle altre fasce di potenza nominale sono inserite nelle corrispondenti voci del menu di sinistra) Maggiorazione della tariffa Hanno diritto ad una maggiorazione del 5% della tariffa di riferimento: gli impianti integrati in edifici, fabbricati e stutture a destinazione agricola, se sostituiscono coperture in eternit o contenenti amianto (vedi "Integrazione architettonica") gli impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica gli impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore ai abitanti Nota bene. I casi elencati, compresa la maggiorazione per autoconsumo descritta nel paragrafo seguente, non sono tra loro cumulabili. Maggiorazione autoconsumo (solo in regime di Ritiro dedicato) 10

11 Gli impianti oltre i 3 kw della categoria "non integrati", e che non usufruiscono del servizio di Scambio sul posto, hanno diritto alla maggiorazione del 5% se il soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell'energia prodotta e viene qualificato come "autoproduttore". Il Dl 16 marzo 1999 definisce "autoproduttore" la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% su base annua. Gli utilizzatori, nel caso di società, possono essere oltre alla società medesima anche: le società controllate, e le società a sua volta da queste controllate, i soci di società cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica, gli appartenenti a consorzi o società consortili per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per stabilire se al soggetto responsabile dell'impianto spetti per un certo anno la qualifica di autoproduttore, si confronta l'energia complessiva prodotta dall'impianto con quella autoconsumata nello stesso periodo. Il caso più semplice è quello in cui produzione e consumo avvengono nello stesso sito: il GSE stesso verifica l'energia prodotta e l'energia consumata. Nel caso in cui i consumi avvengono in luoghi diversi dal sito di produzione, è necessario contattare il GSE per stabilire una pratica di controllo. Nota Bene: Si ricorda ancora che la maggiorazione "autoproduttore" è incompatibile con lo Scambio sul posto, ed è dunque richiedibile solo da chi vende energia alla rete. Premio per l'efficienza energetica degli edifici (solo in regime di Scambio sul posto) Esclusivamente se si è scelto il regime di Scambio sul posto, si ha diritto ad un premio corrispondente ad una maggiorazione della tariffa, in questi due casi: 1. Se si effettuano opere di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio o parte di edificio esistente* ottenendo una riduzione certificata** di almeno il 10% rispetto all'indice di prestazione energetica*** prescritto dalla legge per i nuovi edifici (al netto dell'impianto fotovoltaico, cioè senza calcolare le eventuali prestazioni migliorative apportate dall'impianto). Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa di riferimento pari alla metà della percentuale di riduzione ottenuta, e comunque non superiore al 30%. Un esempio. L'unità abitativa ha un indice di prestazione energetica pari a 100. I lavori (isolamento delle pareti, modifica dell'impianto di riscaldamento, ecc.) portano l'indice a 85. La differenza percntuale è 15, dunque si ha diritto a richiedere il premio. La maggiorazione della tariffa di riferimento sarà di 7,5% (cioè la metà di 15). Nello stesso esempio, se l'indice dopo i lavori fosse 93 non si avrebbe diritto al premio, non essendo stata raggiunta la diminuzione del 10%. Se invece l'indice diventasse 36 (un miglioramento veramente notevole!), la differenza che garantisce il premio sarebbe 64%, che diviso due porterebbe la maggiorazione al 32%. Essendo il limite fissato al 30%, questa sarà la percentuale della maggiorazione che si ottiene. Nota bene. Il premio non può essere concesso se per gli interventi sugli edifici esistenti si beneficia delle detrazioni 55% * Si definisce "edificio esistente", secondo la normativa vigente, un "edificio costruito per il quale la richiesta del permesso di costruire, comunque denominato, sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per il quale sia stata dichiarata la fine dei lavori". ** Riduzione certificata. Si veda Attestato di certificazione energetica e Attestato di qualificazione energetica. Le indicazioni del GSE per l'ottenimento del premio sono che il soggetto richiedente si debba munire di una certificazione energetica prima degli interventi e di una nuova certificazione energetica dopo gli interventi, a dimostrazione dell'ottenuto miglioramento. Ad essa va allegata anche l'asseverazione del tecnico che ha seguito i lavori. 11

12 *** Definizione e tabelle degli indici di prestazione energetica previsti dalla legge. 2. Se si interviene su un edificio di nuova costruzione* ottenendo una riduzione certificata dell'indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori previsti per legge. Il premio compete anche agli impianti destinati ad alimentare parzialmente una utenza inserita nel nuovo edificio. Il premio consiste nella maggiorazione del 30% rispetto alle tariffe di riferimento e decorre dall'anno successivo alla data di ricevimento della richiesta. * L'edificio di nuova costruzione è l'edificio completato successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005, n Il caso particolare degli Enti locali e delle Regioni Una premialità speciale è riservata agli Enti locali e alle Regioni. Per loro vale infatti la regola del diritto alla tariffa massima (quella degli impianti integrati), anche se i loro impianti non lo sono affatto. Per Enti locali si intendono "i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni dei comuni". Gestore del Conto energia Il Conto energia è gestito dal GSE (Gestore Servizi Energetici). A questo ente è affidato il compito di riconoscere gli incentivi, di controllare gli impianti e le quantità prodotte e di erogare le tariffe incentivanti. Regime fiscale del Conto energia Per approfondire tutti i dettagli relativi alle questioni fiscali legate al Conto energia, consulta la pagina "Il regime fiscale del Conto energia" nel menu di destra. L'incentivo per gli impianti fotovoltaici oltre i 20 kw Nota bene: ricordiamo in apertura che, per tutti gli impianti fino a 200 kw, il Conto energia dà diritto a due alternative: quella del regime di Scambio sul posto e quella di vendita alla rete, in particolare nella forma del Ritiro dedicato (vedi voci nel menu di sinistra). Invece, per gli impianti di potenza nominale superiore ai 200 kw, la vendita alla rete costituisce una scelta obbligata. Per gli impianti di potenza superiore ai 20 kw, risulta indispensabile effettuare un attento esame di tutte le varibili economiche, per capire se sia più conveniente propendere per lo Scambio sul posto o per il Ritiro dedicato dell'energia. Ricordando che: Non ci sono limiti alla potenza incentivabile per singolo impianto, dunque godono delle tariffe incentivanti anche i grandi impianti, destinati prevalentemente alla commercializzazione dell'energia piuttosto che all'autoconsumo. In regime di Ritiro dedicato, si cede alla rete tutta l'energia prodotta in eccesso rispetto ai propri (eventuali) autoconsumi istantanei. Trattandosi di impianti fotovoltaici, i calcoli degli autoconsumi "istantanei" dovranno essere elaborati rispetto alle ore di irraggiamento solare possibili nelle varie collocazioni territoriali. E per differenza si dovranno calcolare i consumi elettrici non coperti dall'impianto fotovoltaico, sapendo che questi andranno pagati al normale prezzo di bolletta. Questi dati andranno poi confrontati con il ritorno economico di tutto il meccanismo: tariffa incentivante più prezzo di vendita riconosciuto dal GSE per l'energia ceduta. Si avranno a questo punto tutti i dati su cui fare le scelte tra le due opzioni "Scambio" o "ritiro dedicato". 12

13 E' importante anche ricordare un altro punto: la scelta tra il regime di Scambio sul posto e di Ritiro dedicato comporta, per i privati e i professionisti, delle differenze fiscali notevoli. Invitiamo, al proposito, a leggere con cura la voce "Il regime fiscale del Conto energia", nel menu di destra. L'incentivo "tariffa" L'incentivo consiste nel riconoscimento, da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), di una tariffa incentivante per ogni kwh elettrico prodotto dall'impianto. Si ha diritto all'incentivo su tutta l'energia prodotta, compresa quella autoconsumata e indipendentemente dalla soluzione che si sceglie per l'utilizzo della stessa (Scambio sul posto o Ritiro dedicato). Questo permette di recuperare i costi dell'impianto in un periodo variabile tra i sette e i tredici anni e di avere negli anni successivi un certo margine economico. Nota bene: le tariffe non vengono corrisposte agli impianti per la cui realizzazione sono stati concessi incentivi pubblici in conto capitale *, se questi eccedono il 20% dell'investimento. * Per incentivi pubblici si intendono quelli degli Enti Locali (comuni, province, regioni), quelli nazionali e quelli comunitari. Per incentivi in conto capitale si intendono i finanziamenti a fondo perduto. Si noti al proposito la Risoluzione della Agenzia delle Entrate del gennaio 2009, che chiarisce una controversa interpretazione a proposito della cumulabilità con i benefici fiscali della Visco sud (commi della Finanziaria 2007). Il quesito e la risposta sono riassunti nella voce Risoluzione 20/E, menu di destra. C'è una eccezione a questo limite: è quella in cui il soggetto responsabile dell'impianto è una scuola pubblica o paritaria oppure una struttura sanitaria pubblica. In questi casi, l'incentivo può essere superiore al 20% del costo dell'investimento. Agli impianti oltre i 20 kw il Conto energia assicura comunque l'erogazione di una buona tariffa incentivante, che si aggiunge ai ricavi derivanti dalla vendita dell energia. Questo doppio introito permette di recuperare i costi dell'impianto in un periodo valutato tra gli otto e i dodici anni, e consente, negli anni successivi un certo margine economico. Attenzione: la tariffa resta costante, cioè non subisce aggiornamenti Istat. Ma, contemporaneamente, non risente di eventuali ribassi del piano tariffario generale. La variabile "integrazione architettonica" La tariffa incentivante varia a seconda che l'impianto sia architettonicamente "integrato", "parzialmente integrato" o "non integrato". Si considerano "non integrati" gli impianti che non sono studiati per armonizzarsi architettonicamente con un edificio, "parzialmente integrati" quelli che lo sono in parte, "integrati" quelli che sono parte inscindibile della produzione. La legge norma con precisione quali casi ricadono nella totale o parziale integrazione (vedi "Integrazione architettonica del fotovoltaico" nel menu di destra). Tariffe riservate agli impianti oltre i 20 kw Ecco i valori in Euro per kwh prodotto per gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2010: Potenza nominale impianto Non integrato Parzialmente integrato Integrato (kwp) > 20 Euro 0,346 Euro 0,384 Euro 0,422 Maggiorazione della tariffa 13

14 Hanno diritto ad una maggiorazione del 5% della tariffa di riferimento: gli impianti integrati in edifici, fabbricati e stutture a destinazione agricola, se sostituiscono coperture in eternit o contenenti amianto (vedi "Integrazione architettonica") gli impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica gli impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore ai abitanti Nota bene. I casi elencati, compresa la maggiorazione per autoconsumo descritta nel paragrafo seguente, non sono tra loro cumulabili. Maggiorazione autoconsumo Inoltre, gli impianti oltre i 3 kw (e dunque anche quelli oltre i 20 kw) della categoria "non integrati", hanno diritto alla maggiorazione del 5% della tariffa incentivante se il soggetto responsabile autoconsuma almeno il 70% dell'energia prodotta e viene qualificato come "autoproduttore". Il Dl 16 marzo 1999 definisce "autoproduttore" la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% su base annua. Gli utilizzatori, nel caso di società, possono essere oltre alla società medesima anche: le società controllate, e le società a loro volta da queste controllate, i soci di società cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica, gli appartenenti a consorzi o società consortili per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Per stabilire se al soggetto responsabile dell'impianto spetti per un certo anno la qualifica di autoproduttore, si confronta l'energia complessiva prodotta dall'impianto con quella autoconsumata nello stesso periodo. Il caso più semplice è quello in cui produzione e consumo avvengono nello stesso sito: il GSE stesso verifica l'energia prodotta e l'energia consumata. Nel caso in cui i consumi avvengono in luoghi diversi dal sito di produzione, è necessario contattare il GSE per stabilire una pratica di controllo. Premio per l'efficienza energetica degli edifici (solo in regime di Scambio sul posto) Esclusivamente se si è scelto il regime di Scambio sul posto, si ha diritto ad un premio corrispondente ad una maggiorazione della tariffa, in questi due casi: 1. Se si effettuano opere di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio o parte di edificio esistente* ottenendo una riduzione certificata** di almeno il 10% rispetto all'indice di prestazione energetica*** prescritto dalla legge per i nuovi edifci (al netto dell'impianto fotovoltaico, cioè senza calcolare le eventuali prestazioni migliorative apportate dall'impianto). Il premio consiste in una maggiorazione percentuale della tariffa di riferimento pari alla metà della percentuale di riduzione ottenuta, e comunque non superiore al 30%. Un esempio. L'unità abitativa ha un indice di prestazione energetica pari a 100. I lavori (isolamento delle pareti, modifica dell'impianto di riscaldamento, ecc.) portano l'indice a 85. La differenza percntuale è 15, dunque si ha diritto a richiedere il premio. La maggiorazione della tariffa di riferimento sarà di 7,5% (cioè la metà di 15). Nello stesso esempio, se l'indice dopo i lavori fosse 93 non si avrebbe diritto al premio, non essendo stata raggiunta la diminuzione del 10%. Se invece l'indice diventasse 36 (un miglioramento veramente notevole!), la differenza che garantisce il premio sarebbe 64%, che diviso due porterebbe la maggiorazione al 32%. Essendo il limite fissato al 30%, questa sarà la percentuale della maggiorazione che si ottiene. Nota bene. Il premio non può essere concesso se per gli interventi esistenti si beneficia delle detrazioni 55%

15 * Si definisce "edificio esistente", secondo la normativa vigente, un "edificio costruito per il quale la richiesta del permesso di costruire, comunque denominato, sia stata presentata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per il quale sia stata dichiarata la fine dei lavori". ** Riduzione certificata. Si veda Attestato di certificazione energetica e Attestato di qualificazione energetica. Le indicazioni del GSE per l'ottenimento del premio sono che il soggetto richiedente si debba munire di una certificazione energetica prima degli interventi e di una nuova certificazione energetica dopo gli interventi, a dimostrazione dell'ottenuto miglioramento. Ad essa va allegata anche l'asseverazione del tecnico che ha seguito i lavori. *** Definizione e tabelle degli indici di prestazione energetica previsti dalla legge. 2. Se si interviene su un edificio di nuova costruzione* ottenendo una riduzione certificata dell'indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori previsti per legge. Il premio compete anche agli impianti destinati ad alimentare parzialmente una utenza inserita nel nuovo edificio. Il premio consiste nella maggiorazione del 30% rispetto alle tariffe di riferimento e decorre dall'anno successivo alla data di ricevimento della richiesta. * L'edificio di nuova costruzione è l'edificio completato successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005, n Il caso particolare degli Enti locali e delle Regioni Una premialità speciale è riservata agli Enti locali e alle Regioni. Per loro vale infatti la regola del diritto alla tariffa massima (quella degli impianti integrati), anche se i loro impianti non lo sono affatto. Per Enti locali si intendono "i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni dei comuni". La denuncia di "officina elettrica" Per gli impianti di potenza superiore ai 20 kw, che scelgono la vendita parziale dell'elettricità alla rete (quindi con autoconsumo), è obbligatorio qualificarsi come "officina elettrica", presentando apposito denuncia all'ufficio Tecnico di Finanza (UTF) o Agenzia delle Dogane. Attenzione: la soglia dei 20 kw sale a 30 kw nel caso di impianti situati in zone montane. Nel caso invece venga immessa in rete tutta l'elettricità prodotta (quindi senza autoconsumo), si possono semplicemente comunicare le caratteristiche dell'impianto all'ufficio Tecnico di Finanza, in deroga all'obbligo di denuncia di apertura di officina elettrica. Per maggiori dettagli, consulta la voce "L'officina elettrica" nel menu di destra. Gestore del Conto energia Il Conto energia è gestito dal GSE (Gestore Servizi Energetici). A questo ente è affidato il compito di riconoscere gli incentivi, di controllare gli impianti e le quantità prodotte e di erogare le tariffe incentivanti. FONTE: 15

Parzialmente integrati Integrati A 1 kw < P < 3 kw 0,40 0,44 0,49 B 3 kw < P < 20 kw 0,38 0,42 0,46 C P > 20 kw 0,36 0,40 0,44

Parzialmente integrati Integrati A 1 kw < P < 3 kw 0,40 0,44 0,49 B 3 kw < P < 20 kw 0,38 0,42 0,46 C P > 20 kw 0,36 0,40 0,44 Incentivi: il Conto Energia Il Conto energia arriva in Italia attraverso la Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), che viene recepita con l'approvazione da parte del Parlamento

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