FASCICOLO INFORMATIVO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "FASCICOLO INFORMATIVO"

Transcript

1 FASCICOLO INFORMATIVO RELATIVO ALLA CONVENZIONE CREDITOR INSURANCE N CL/06/030 PROPOSTA A LINEA SPA ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE, INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE, MALATTIA GRAVE, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE AL LAVORO, RICOVERO OSPEDALIERO E PERDITA INVOLONTARIA DI IMPIEGO ABBINATA A PRESTITI PERSONALI Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa; b) Estratto delle Condizioni di Assicurazione; c) Glossario; d) Proposta di Assicurazione ; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Emesso in Roma il 31/03/2006 Unionvita S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale Viale Castro Pretorio, Roma Capitale Sociale ,00 i.v. P.IVA, C.F. e numero di iscrizione Reg. Imprese di Roma Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Provvedimenti ISVAP n. 1 del 29/12/94 G.U. n. 12 del 16/1/95 e n. 323 del 5/8/96 G.U. n. 193 d el 19/8/96 A Member Company of American International Group Fascicolo Informativo pagina 1 di 41

2 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La Nota Informativa si articola in quattro sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO A INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali La denominazione sociale della Compagnia è UNIONVITA ed è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Italia, in: Viale Castro Pretorio, ROMA Tel. 06/ Fax 06/ sede.roma@unionvita.com La Compagnia è stata autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n 1 del 29/12/1994 G.U. n 12 del 16/01/1995 e n 323 del 05/08/1996 G.U. n 193 del 19/08/1996. Unionvita S.p.A. appartiene al Gruppo AIG American International Group. La Società di revisione è KPMG S.p.A. con sede in Via Ettore Petrolini, ROMA. 2. Conflitto di interessi Unionvita S.p.A. che commercializza il presente contratto, appartiene al Gruppo AIG (American International Group). Non essendoci alcun riconoscimento di utilità derivante da rapporti di affari propri o di società del gruppo, il presente contratto non presenta situazioni di conflitto di interessi. La Società in ogni caso si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall esistenza di accordi. B INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte La durata dell assicurazione è compresa tra i 6 e gli 84 mesi e corrisponde alla durata del piano di rimborso del finanziamento (definito in fase di sottoscrizione del contratto). La prestazione assicurativa consiste nell impegno dell Assicuratore a pagare, in caso di sinistro dell Assicurato, il capitale assicurato dovuto al Beneficiario indicato in polizza. Fascicolo Informativo pagina 2 di 41

3 La totalità del Premio versato dal Contraente viene utilizzato dall Assicuratore per far fronte ai rischi demografici previsti nel contratto, pertanto, in caso di sopravvivenza dell Assicurato alla scadenza del contratto i premi rimarranno totalmente acquisiti dall Assicuratore quale corrispettivo del rischio corso. Prestazione in caso di Decesso In caso di Decesso (D) dell'assicurato, a seguito di infortunio o malattia, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del Decesso Il Decesso deve avvenire prima del compimento del 71 anno di età dell Assicurato. Carenza: non prevista. Franchigia: non prevista. Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, a seguito di infortunio o malattia, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 65 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. Carenza: non prevista. Franchigia: non prevista. Prestazione in caso di Malattia Grave In caso di Malattia Grave (MG) diagnosticata all Assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data della prima diagnosi della MG. Per MG si intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi, o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici: cancro (eccetto la leucemia linfocitica cronica, i cancri non invasivi in situ, tutti i cancri della pelle ed i tumori in presenza del virus H.I.V.); ictus (eccetto attacchi ischemici transitori); infarto; insufficienza renale cronica; intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronaria (eccetto qualsiasi intervento non chirurgico, come l angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser); trapianto dei principali organi (cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo). Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della prima diagnosi della MG, non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito e non aver compiuto il 65 anno di età. Carenza: non sono garantite le malattie gravi diagnosticate durante i primi 90 giorni dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Franchigia: non prevista. Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) dell Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d inizio dell inabilità, esercitare una professione di lavoro autonomo, dipendente del settore pubblico o atipica secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento del 65 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 per più periodi di ITT distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo, ma per contro, la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Fascicolo Informativo pagina 3 di 41

4 Per i lavoratori atipici, assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. Carenza: non prevista. Franchigia: è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi dalla data del sinistro. Prestazione in caso di Ricovero Ospedaliero In caso di Ricovero Ospedaliero (RO) dell Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, con durata superiore a 7 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di ricovero. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del RO, esercitare una professione di lavoro autonomo, dipendente del settore pubblico o atipica secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi e non aver compiuto il 65 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità per più periodi di RO distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Per i lavoratori atipici, assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. Carenza: non prevista. Franchigia: è previsto un periodo di franchigia assoluta di 7 giorni consecutivi dalla data del sinistro. Prestazione in caso di Perdita Involontaria di Impiego In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n 604/1966 art. 3) che abbia comportato un periodo d inattività lavorativa di almeno 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo d inattività comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: non aver compiuto il 65 anno di età; esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità per più interruzioni di lavoro differenti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Carenza: non sono garantiti i licenziamenti notificati durante i primi 90 giorni dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Franchigia: è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi dalla data del sinistro. Esclusioni Per Decesso, Invalidità Permanente Totale, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, sono in ogni caso escluse dal Programma Assicurativo, le conseguenze: di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo; dell uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico; di un affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all AIDS; di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; Fascicolo Informativo pagina 4 di 41

5 di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); di guerra o insurrezione; di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva; di tutti i rischi nucleari; di malattie mentali o disturbi psichici in genere; di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate. Sono altresì, escluse in ogni caso: Le malattie gravi che siano state diagnosticate o si siano manifestate, o gli interventi chirurgici che siano stati intrapresi o richiesti prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; le malattie gravi od interventi chirurgici conseguenti a qualsiasi condizione fisica dell Assicurato conosciuta prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo; i ricoveri non comprovati da un motivo medico oggettivo e/o chirurgico, come, ad esempio, una convalescenza, una cura termale, un soggiorno presso una casa di cura o gli interventi di chirurgia estetica; il suicidio dell Assicurato accaduto nei 2 anni successivi alla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Limitatamente alla garanzia Perdita Involontaria di Impiego: i licenziamenti notificati prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim; il raggiungimento dell età di quiescenza o dell età necessaria per l erogazione della pensione di anzianità, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di una nuova occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria. Massimale La somma massima garantita dall Assicuratore al Beneficia rio, qualunque sia il numero dei finanziamenti di cui l Assicurato è titolare, è pari a: ,00 in caso di Decesso, Invalidità Permanente Totale o Malattia Grave; 775,00 al mese in caso di Inabilità Temporanea Totale, Perdita Involontaria d Impiego o Ricovero ospedaliero. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. Si raccomanda all Assicurato di leggere attentamente il contenuto della dichiarazione di buono stato di salute e pieno impiego prima della sua sottoscrizione. 4. Premi Il premio unico e anticipato è calcolato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed al capitale assicurato. L importo di premio è pari allo 0,14% del capitale iniziale del finanziamento, moltiplicato per la sua durata espressa in mesi. L importo di premio, così calcolato, viene aggiunto all importo del Fascicolo Informativo pagina 5 di 41

6 finanziamento richiesto, in modo che il costo dell assicurazione venga ripartito su tutta la durata del piano di ammortamento. Il Contraente versa il premio alla Società in un unica soluzione a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato a Unionvita S.p.A. - Banca Popolare Commercio & Industria - ABI CAB CIN F - C/C TABELLA ILLUSTRATIVA DEI PREMI Assicurazione Temporanea Caso Morte, Invalidità Permanente Totale, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale al lavoro, Ricovero Ospedaliero e Perdita Involontaria di Impiego a premio unico medio e capitale decrescente IMPORTI DI PREMIO LORDO UNICO E ANTICIPATO Età: Qualsiasi Sesso: M/F Durata (anni) Capitale assicurato ,00 84,00 252,00 336,00 588, ,00 168,00 504,00 672, , ,00 336, , , , ,00 504, , , , ,00 588, , , ,00 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Per ciascun esercizio (01/01-31/12) la Società provvede ad effettuare un bilancio consolidato definitivo di tutti i contratti in vigore tra il Contraente e l Assicuratore nei tre mesi che seguono l incasso dei premi relativi al periodo di assicurazione considerato. Se il risultato finale è positivo, gli utili di competenza del Contraente verranno ad esso corrisposti, con bonifico bancario, nei 30 giorni successivi all approvazione, da parte del Contraente stesso, del bilancio consolidato definitivo dell esercizio; se il risultato finale è negativo, l importo complessivo della perdita viene riportato nel bilancio relativo all esercizio successivo. C INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE 6. Costi Non sono previsti costi aggiuntivi sul premio. 7. Misure e modalità di eventuali sconti Non sono previsti sconti. 8. Regime fiscale Al presente contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, si applica la normativa fiscale italiana così come disciplinata dal D.P.R. n 917/86 e successive modifiche. Fascicolo Informativo pagina 6 di 41

7 Imposte sui premi Al fine di applicare correttamente l imposta sui premi di assicurazione occorre ripartire il premio nelle due componenti: Premio per le garanzie del Ramo Vita (Decesso, Invalidità Permanente Totale e Malattia Grave): 40% del premio lordo; Premio per le garanzie del Ramo Danni (Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita Involontaria di Impiego): 60% del premio lordo. I premi per le garanzie del Ramo Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I premi per le garanzie del Ramo Danni sono soggetti ad una imposta sulle assicurazioni pari al 2,5% dell ammontare dei premi. Detrazione fiscale dei premi Per le garanzie Decesso e Invalidità Permanente Totale (pari al 37,86% del premio lordo), la normativa fiscale italiana prevede, a favore dell Assicurato, una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) pari al 19% dei premi versati fino ad un importo massimo di 1.291,14 annue. D ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 9. Modalità di perfezionamento del contratto Il Contratto è automaticamente valido a condizione che l Assicurato abbia sottoscritto la dichiarazione di adesione e di buona salute / pieno impiego prima del compimento del 65 anno di età. Il Programma Assicurativo decorre dalle ore del giorno di erogazione del finanziamento o, nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso (preammortamento) 30 giorni prima della scadenza della prima rata di rimborso del finanziamento e rimane in vigore per tutta la sua durata, a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso: al termine del piano di rimborso del finanziamento; al pagamento da parte dell Assicuratore di una prestazione nell ambito delle garanzie D, IPT e MG; al compimento del 71 anno di età dell Assicurato relativamente alla garanzia D; al compimento del 65 anno di età dell Assicurato relativamente alle garanzie IPT, MG, ITT, RO e PII. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto, salvo diversa richiesta scritta da parte dell Assicurato. 10. Diritto di recesso L Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 30 giorni dalla data di decorrenza del medesimo, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata al Contraente. In questo caso l Assicuratore s impegna a restituire il premio, eventualmente già pagato, al netto delle imposte. 11. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni In caso di sinistro, per consentire la liquidazione della prestazione assicurata, devono essere forniti all Assicuratore gli appositi moduli prestampati, così come indicato nell Art. 8 dell Estratto delle Condizioni di Assicurazione Denuncia di sinistro. In caso di indennizzo l Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Contraente entro 15 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari. Ai sensi dell Art del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, fatte salve specifiche disposizioni di legge. Fascicolo Informativo pagina 7 di 41

8 12. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 13. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto, e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana. 14. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all Assicuratore: Unionvita S.p.A - Servizio Clienti Roma - Viale Castro Pretorio, 124 Tel. 06/ Fax 06/ sede.roma@unionvita.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti Roma - Via del Quirinale, 21 Tel. 06/ corredando l esposto della documentazione rela tiva al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 15. Informativa in corso di contratto La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo. Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa a seguito di modifiche alla normativa applicabile al contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente al Contraente ogni necessaria precisazione. UNIONVITA S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale Dott. Piero Massimo Andreoni ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Fascicolo Informativo pagina 8 di 41

9 PER L ASSICURAZIONE DI PRESTITI PERSONALI DEFINIZIONI Assicuratore: Unionvita S.p.A. - Viale Castro Pretorio, Roma. La Società è autorizzata all esercizio delle assicurazioni sulla Vita, Infortuni e Malattia con Provvedimenti ISVAP n 1 del 29/12/1994 G.U. n 12 del 16/01/1995 n 323 del 05/08/1996 G.U. n 193 del 19/08/1996. Contraente: Linea S.p.A. - Via Caldera, Milano. Beneficiario: la Contraente. Gli importi versati dall'assicuratore alla Contraente verranno da quest'ultima portati a credito dell'assicurato al fine di estinguere il suo debito. Programma Assicurativo: l insieme delle garanzie sotto definite: Decesso (D), Invalidità Permanente Totale (IPT), Malattia Grave (MG), Inabilità Temporanea Totale (ITT), Ricovero Ospedaliero (RO) e Perdita Involontaria d Impiego (PII). Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell Assicurato non dipendente da infortunio. Massimale: somma massima garantita dall Assicuratore al Beneficiario. Art. 1 ASSICURATO L intestatario del contratto di finanziamento che, alla data della sua sottoscrizione, soddisfi i requisiti previsti nella clausola di adesione al Programma Assicurativo ed abbia aderito all assicurazione mediante specifica sottoscrizione della medesima clausola. Art. 2 DECORRENZA E DURATA DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO Il Programma Assicurativo decorre dalle ore del giorno di erogazione del finanziamento, o, nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso (preammortamento) 30 giorni prima della scadenza della prima rata di rimborso del finanziamento e rimane in vigore per tutta la sua durata, a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. Il Programma Assicurativo cessa in ogni caso: al termine del piano di rimborso del finanziamento; al pagamento da parte dell Assicuratore di una prestazione nell ambito delle garanzie D, IPT e MG; al compimento del 71 anno di età dell Assicurato relativamente alla garanzia D; al compimento del 65 anno di età dell Assicurato relativamente alle garanzie IPT, MG, ITT, RO e PII. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto, salvo diversa richiesta scritta da parte dell Assicurato. Art. 3 GARANZIE E PRESTAZIONI Fascicolo Informativo pagina 9 di 41

10 L IPT, la MG e l ITT sono valide senza limiti territoriali ma devono essere certificate da un medico che eserciti nell'unione Europea; il RO deve avvenire in una struttura ospedaliera dell Unione Europea; la PII è valida solo sul territorio dello Stato Italiano e il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla legge italiana. In caso di Decesso (D) dell'assicurato, a seguito di infortunio o malattia, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del Decesso. Il D deve avvenire prima del compimento del 71 anno di età dell Assicurato. In caso di Invalidità Permanente Totale (IPT) dell'assicurato, a seguito di infortunio o malattia, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, prima del compimento del 65 anno di età dell Assicurato, dopo un periodo di almeno 12 mesi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. SOLO PER CHI NON ESERCITA ALCUNA ATTIVITA LAVORATIVA CHE PRODUCA REDDITO. In caso di Malattia Grave (MG) diagnosticata all Assicurato, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario il capitale residuo del finanziamento alla data della prima diagnosi della MG. Per MG si intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi, o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici: cancro (eccetto la leucemia linfocitica cronica, i cancri non invasivi in situ, tutti i cancri della pelle ed i tumori in presenza del virus H.I.V.); ictus (eccetto attacchi ischemici transitori); infarto; insufficienza renale cronica; intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronaria (eccetto qualsiasi intervento non chirurgico, come l angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser); trapianto dei principali organi (cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo). Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della prima diagnosi della MG, non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito e non aver compiuto il 65 anno di età. SOLO PER I LAVORATORI AUTONOMI, DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO O ATIPICI ASSUNTI CON LE FORME CONTRATTUALI PREVISTE DALLA LEGGE BIAGI. In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT) dell Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, con durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d inizio dell inabilità, esercitare una professione di lavoro autonomo, dipendente del settore pubblico o atipica secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento del 65 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 per più periodi di ITT distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo, ma per contro, la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Per i lavoratori atipici, assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. Fascicolo Informativo pagina 10 di 41

11 SOLO PER I LAVORATORI AUTONOMI, DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO O ATIPICI ASSUNTI CON LE FORME CONTRATTUALI PREVISTE DALLA LEGGE BIAGI. In caso di Ricovero Ospedaliero (RO) dell Assicurato, a seguito di infortunio o malattia, con durata superiore a 7 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di ricovero. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del RO, esercitare una professione di lavoro autonomo, dipendente del settore pubblico o atipica secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi e non aver compiuto il 65 anno di età. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità per più periodi di RO distinti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Per i lavoratori atipici, assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. SOLO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO. In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n 604/1966 art. 3) che abbia comportato un periodo d inattività lavorativa di almeno 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta), l Assicuratore rimborsa al Beneficiario le rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo la franchigia, che hanno scadenza nel periodo d inattività comprovato. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: non aver compiuto il 65 anno di età; esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge. Nessuna nuova rata è dovuta dall Assicuratore allorché: siano state indennizzate 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità per più interruzioni di lavoro differenti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. Art. 4 MASSIMALE La prestazione massima pagabile ad Assicurato, qualunque sia il numero dei finanziamenti di cui è titolare, è di ,00 in caso di D, IPT o MG e di 775,00 al mese in caso di ITT, RO o PII. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. Art. 5 - CARENZA Non sono garantite le malattie gravi diagnosticate e/o i licenziamenti notificati durante i primi 90 giorni dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Art. 6 PREMIO Fascicolo Informativo pagina 11 di 41

12 L importo di premio è pari allo 0,14% del capitale iniziale del finanziamento, moltiplicato per la sua durata espressa in mesi. L importo di premio, così calcolato, viene aggiunto all importo del finanziamento richiesto, in modo che il costo dell assicurazione venga ripartito su tutta la durata del piano di rimborso. Art. 7 ESCLUSIONI Per Decesso, Invalidità Permanente Totale, Malattia Grave, Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, sono in ogni caso escluse dal Programma Assicurativo, le conseguenze: di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo; dell uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico; di un affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all AIDS; di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); di guerra o insurrezione; di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva; di tutti i rischi nucleari; di malattie mentali o disturbi psichici in genere; di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate. Le malattie gravi che siano state diagnosticate o si siano manifestate, o gli interventi chirurgici che siano stati intrapresi o richiesti prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; le malattie gravi od interventi chirurgici conseguenti a qualsiasi condizione fisica dell Assicurato conosciuta prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo; i ricoveri non comprovati da un motivo medico oggettivo e/o chirurgico, come ad esempio una convalescenza, una cura termale, un soggiorno presso una casa di cura o gli interventi di chirurgia estetica; il suicidio dell Assicurato accaduto nei 2 anni successivi alla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Solo per la Perdita Involontaria di Impiego: i licenziamenti notificati prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim; il raggiungimento dell età di quiescenza o dell età necessaria per l erogazione della pensione di anzianità, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di una nuova occupazione; le disoccupazioni parzia li; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria. Art. 8 DENUNCIA DI SINISTRO Fascicolo Informativo pagina 12 di 41

13 In caso di sinistro, dietro richiesta telefonica al n , la Contraente invierà al denunciante i moduli da completare ed indicherà i documenti da trasmettere. L Assicuratore si riserva la facoltà di far sottoporre l Assicurato ad accertamenti medici e di richiedere tutta la documentazione che ritiene necessaria per la corretta valutazione del sinistro (le pratiche verranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta). Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta entro i termini di legge (art c.c.). Art. 9 RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Clienti di Unionvita S.p.A. - Viale Castro Pretorio, Roma oppure via fax al numero o all indirizzo sede.roma@unionvita.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall Assicuratore. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Art. 10 RECESSO L Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 30 giorni dalla data di erogazione del finanziamento, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata alla Contraente. GLOSSARIO Fascicolo Informativo pagina 13 di 41

14 Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente. Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Assicuratore: Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nel contratto dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l evento assicurato. Carenza (o sospensione del Programma Assicurativo): periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata. Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società. Compagnia: Vedi Assicuratore. Condizioni contrattuali (o di polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse della Società può collidere con quello del Contraente. Contraente: persona giuridica che stipula il contratto collettivo di assicurazione con la Compagnia e che versa alla Compagnia i premi pagati dagli Assicurati Contratto di assicurazione: contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell assicurato. Costi accessori (diritti fissi): oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi. Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono operanti ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Detraibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi. Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Fascicolo informativo: l insieme della documentazione informativa da consegnare al Contraente, composto da: Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, Glossario e Proposta di Assicurazione. Franchigia assoluta: periodo di tempo superato il quale la Società indennizza il sinistro. Franchigia relativa: periodo di tempo superato il quale la Società indennizza il sinistro a partire dalla data dell evento. Garanzia: copertura assicurativa prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario (Es. decesso, invalidità totale e permanente,...). Impresa: Vedi Assicuratore. Inabilità temporanea totale: incapacità totale ad attendere alle proprie occupazioni per un periodo di tempo limitato. Indennizzo: somma dovuta dalla Società al beneficiario in caso di sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Invalidità Permanente Totale: definitiva e totale incapacità dell Assicurato ad attendere alle proprie abituali occupazioni. ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell assicurato non dipendente da infortunio. Fascicolo Informativo pagina 14 di 41

15 Massimale: somma massima garantita dalla società al Beneficiario. Montante lordo: la somma delle rate mensili da versare, previste dal piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Nota Informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. Perdita Involontaria di Impiego: perdita dell impiego non dipendente dalla volontà dell assicurato. Periodo di copertura (o di efficacia): periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti. Polizza collettiva: contratto di assicurazione sulla vita stipulato da un Contraente costituito da una persona giuridica per conto di un gruppo di Assicurati. Premio annuo: importo versato annualmente alla Società secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione. Premio complessivo (o lordo): importo complessivo da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. Premio di tariffa: somma di premio puro e dei caricamenti. Premio periodico: premio versato all inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo. Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione. E la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulle probabilità di morte o di sopravvivenza dell assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all andamento dei mercati finanziari. Premio unico: importo da corrispondere in soluzione unica alla Società al momento della conclusione del contratto di assicurazione. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno. Prestazione assicurata: somma che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato. Principio di adeguatezza: principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. Proposta: documento o modulo sottoscritto dall Assicurato con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Programma Assicurativo: insieme delle garanzie assicurative offerte dalla Società. Questionario medico: modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione. Recesso (o diritto di ripensamento): diritto dell Assicurato di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Ricorrenza annuale: l anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione. Ricovero ospedaliero: degenza che comporti almeno un pernottamento in una struttura ospedaliera. Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell evento attinente alla vita dell Assicurato che si ricollega l impegno della Società di erogare la prestazione assicurata. Riserva di carenza: importo che corrisponde alla parte dei premi raccolta durante il periodo di carenza e relativa ad un rischio futuro. Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva ed alle attività finanziarie in cui essa viene investita. Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società di Assicurazione : Vedi Assicuratore. Sovrappremio: maggiorazione di premio richiesta dalla Società nel caso in cui l assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (sovrappremio sanitario) oppure nel caso in cui l assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (sovrappremio professionale o sportivo). Fascicolo Informativo pagina 15 di 41

16 Tasso di premio: importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione. Fascicolo Informativo pagina 16 di 41

17 PROPOSTA DI ASSICURAZIONE CONVENZIONE N CL/06/030 PER L ASSICURAZIONE DEI PRESTITI PERSONALI stipulato tra: LINEA S.p.A. con sede in Milano Via Caldera, 21 - in seguito definita brevemente Contraente UNIONVITA S.p.A. con sede a Roma Viale Castro Pretorio, in seguito definita brevemente Società e Art. 1 BASE DELL ASSICURAZIONE L'assicurazione è assunta dalla Società in base alle comunicazioni del Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurandi. Art. 2 GARANZIE DI ASSICURAZIONE L'assicurazione è regolata dalle disposizioni contenute nella presente Convenzione e nei Protocolli Finanziario ed Amministrativo ad essa allegati, relative alle seguenti garanzie: Decesso (D) a seguito di infortunio o malattia; Invalidità Permanente Totale (IPT) a seguito di infortunio o malattia; Malattia Grave (MG) solo per chi non esercita alcuna attività lavorativa che produca reddito; Inabilità Temporanea Totale (ITT) a seguito di infortunio o malattia, solo per i lavoratori autonomi o dipendenti del settore pubblico e per i lavoratori atipici assunti con le forme contrattuali previste dalla legge Biagi; Perdita Involontaria d Impiego (PII) solo per i lavoratori dipendenti del settore privato; Ricovero Ospedaliero (RO) a seguito di infortunio o malattia, solo per i lavoratori autonomi o dipendenti del settore pubblico e per i lavoratori atipici assunti con le forme contrattuali previste dalla legge Biagi. Il rischio delle garanzie IPT, MG e ITT deve essere necessariamente oggetto di un accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell Unione Europea. Similmente, per il rischio della garanzia RO, il ricovero deve avvenire in una struttura ospedaliera dell Unione Europea. Il rischio della garanzia PII deve essere riscontrato all interno dei confini dello Stato Italiano ed il contratto di lavoro deve essere regolato dal diritto italiano. Fascicolo Informativo pagina 17 di 41

18 Art. 3 CARATTERISTCHE DEI PRESTITI PERSONALI ASSICURATI Il Programma Assicurativo è composto da un pacchetto di garanzie, con adesione facoltativa, abbinato ai prestiti personali erogati da Linea S.p.A. La quotazione è stata fatta sulla base dei seguenti elementi: Durata massima: 84 mesi*; Durata media: 48 mesi; Durata minima: 6 mesi; Importo massimo: ,00; Rate di rimborso: rate mensili (senza differimento di rimborso); % massima di prestiti personali con doppio piano di ammortamento sul totale: 5%. *Il numero dei prestiti personali con durata da 61 ad 84 mesi non potrà superare il 10% del portafoglio. Se, a seguito dei controlli mensili effettuati sul portafoglio, dovesse emergere che le condizioni massime suindicate non sono state rispettate, la Società si riserva il diritto di modificare, ad ogni scadenza anniversaria della presente Convenzione, il relativo tasso di premio. Di tale modifica verrà comunque data immediata comunicazione al Contraente. Il Contraente si impegna inoltre ad informare la Società nel caso in cui si verifichino i seguenti cambiamenti: il piano di ammortamento dei nuovi prestiti personali differisca dallo standard (piano di ammortamento classico con rata di rimborso mensile costante senza valore residuo, anche detto piano alla francese ); i nuovi prestiti personali vengano distribuiti tramite una diversa rete di vendita o con una particolare distribuzione territoriale della stessa; modifica del target di assicurati (es: pensionati ecc..); ovvero nel caso intervengano altri elementi oggettivi che abbiano una correlazione diretta con il rischio del portafoglio. Art. 4 CONTRAENTE ASSICURATI - BENEFICIARIO Contraente: Linea S.p.A. prende la forma giuridica di Contraente delle singole assicurazioni, ne assume gli obblighi e ne esercita i relativi diritti. Assicurati: tutte le persone fisiche ed i rappresentanti legali di persone giuridiche firmatari del contratto di finanziamento purché, alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, abbiano già compiuto il 18 anno di età e non ancora il 65, a condizione che abbiano manifestato per iscritto la volontà di adesione firmando l apposita dichiarazione di buono stato di salute e di pieno impiego (per i lavoratori dipendenti). Nel caso di coobbligati nel contratto di finanziamento, si considera assicurato esclusivamente il firmatario del contratto / dichiarazione di buono stato di salute e di pieno impiego. Beneficiario: dell'assicurazione è in via esclusiva il Contraente ste sso, a compensazione delle somme dovute dall Assicurato. Art. 5 ASSUNZIONE DEI RISCHI CARENZA ESCLUSIONI Fascicolo Informativo pagina 18 di 41

19 Assunzione dei rischi: gli Assicurandi vengono assicurati dalla Società, senza necessità di compilare un questionario medico o sottoporsi a visita medica, a condizione di poter sottoscrivere, al momento della loro adesione al Programma Assicurativo, la dichiarazione di buono stato di salute e di pieno impiego (per i lavoratori dipendenti). Carenza: non sono garantiti un licenziamento notificato (garanzia PII) o una malattia grave diagnosticata (garanzia MG) durante i primi 90 giorni dalla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Esclusioni: dalle garanzie D, IPT, MG, ITT e RO sono, in ogni caso, escluse le conseguenze: di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo; dell uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati di alcolismo acuto o cronico; di un affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all AIDS; di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; di guerra o insurrezione; di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva; di tutti i rischi nucleari; di malattie mentali o disturbi psichici in genere; di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; della gravidanza, del puerperio e delle patologie correlate. Sono, altresì, esclusi in ogni caso: i ricoveri non comprovati da un motivo medico oggettivo e/o chirurgico, come ad esempio una convalescenza, una cura termale, un soggiorno presso una casa di cura o gli interventi di chirurgia estetica; le malattie gravi che siano state diagnosticate o si siano manifestate, o gli interventi chirurgici che siano stati intrapresi o richiesti prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; le malattie gravi od interventi chirurgici conseguenti a qualsiasi condizione fisica dell Assicurato conosciuta prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo; il suicidio dell assicurato accaduto nei 2 anni successivi alla data di decorrenza del Programma Assicurativo. Limitatamente alla garanzia PII, sono presi in considerazione solo ed esclusivamente i sinistri derivanti da perdita d impiego indipendente dalla volontà dell Assicurato (giustificato motivo oggettivo Legge n 604/1966 art. 3) ed a condizione che quest ultimo possa comprovare la sua assicurabilità relativamente a tale garanzia. Di conseguenza è esclusa ogni altra situazione di perdita d impiego ed in particolare: i licenziamenti notificati prima della data di decorrenza del Programma Assicurativo o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim ; il raggiungimento dell età di quiescenza o dell età necessaria per l erogazione della pensione di anzianità o di vecchiaia, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di occupazione; le disoccupazioni parziali; Fascicolo Informativo pagina 19 di 41

20 le situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria. Art. 6 DECORRENZA DURATA DELL ASSICURAZIONE RECESSO Decorrenza: per ciascun Assicurato le singole garanzie assicurative decorrono dalle ore del giorno dell erogazione del prestito personale (giorno in cui l importo del prestito personale è effettivamente concesso) o, nel caso in cui sia previsto un periodo di differimento di rimborso (preammortamento), 30 giorni prima della scadenza della prima rata di rimborso del prestito personale e rimangono in vigore per tutta la sua durata a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. Durata: l assicurazione cessa in ogni caso: al termine del piano di rimborso del prestito personale; al compimento del 71 anno di età dell Assicurato relativamente alla garanzia D; al compimento del 65 anno di età dell Assicurato relativamente alle garanzie IPT, ITT, MG, PII e RO; al pagamento della prestazione da parte della Società nell ambito delle garanzie decesso, IPT o MG. Rimborso anticipato del prestito personale : in caso di rimborso anticipato del prestito personale il Programma Assicurativo rimane in vigore secondo il piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto, salvo diversa richiesta scritta da parte dell Assicurato. In caso di sinistro la prestazione assicurata verrà direttamente indennizzata all Assicurato / aventi diritto dell Assicurato, anziché al Contraente. Recesso: l Assicurato ha diritto di recedere dal Programma Assicurativo entro 30 giorni dalla data di erogazione del prestito personale, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata al Contraente. In tal caso entro 30 giorni dalla notifica del recesso sarà restituito all Assicurato il premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge. Art. 7 PREMI DI ASSICURAZIONE Il tasso di premio unico comprensivo di tutte le garanzie, imposte governative incluse, corrisponde a: 0,14% x CI x N. Tale tasso è espresso in percentuale del capitale iniziale del prestito personale moltiplicato per la durata del piano di ammortamento espressa in mesi. Il premio viene raccolto dal Contraente alla data di erogazione del prestito personale; l importo del premio (indicato nell apposito spazio de l contratto di finanziamento) una volta calcolato, viene aggiunto all importo del prestito personale richiesto in modo che il costo dell assicurazione venga ripartito su tutta la durata del piano di ammortamento. Il versamento dei premi complessivi sarà effettuato da parte del Contraente entro i 20 giorni successivi alla chiusura amministrativa del mese di competenza. Qualora l importo complessivo dei premi non risultasse equivalente a quello versato dal Contraente, si procederà alla regolazione positiva o negativa del premio direttamente sulla successiva scadenza mensile, secondo le medesime modalità. Art. 8 PRESTAZIONI ASSICURATE Fascicolo Informativo pagina 20 di 41

Programma Assicurativo su Mutui Immobiliari

Programma Assicurativo su Mutui Immobiliari Programma Assicurativo su Mutui Immobiliari La polizza Creditor Insurance IL CREDITOR INSURANCE: PROTEZIONE DEL MUTUO Programma composto da un pacchetto assicurativo abbinato ai mutui erogati al fine di

Dettagli

FASCICOLO INFORMATIVO

FASCICOLO INFORMATIVO FASCICOLO INFORMATIVO RELATIVO ALLA CONVENZIONE N. CL/08/040 PER L ASSICURAZIONE DI PRESTITI FINALIZZATI E CARTE DI CREDITO STIPULATA DA COMPASS SPA CON AIG VITA SPA E AIG EUROPE SA Il presente Fascicolo

Dettagli

FASCICOLO INFORMATIVO

FASCICOLO INFORMATIVO FASCICOLO INFORMATIVO RELATIVO ALLA CONVENZIONE CREDITOR PROTECTION INSURANCE AGOS SPA N CL/07/305 CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE, INVALIDITA PERMANENTE TOTALE, INABILITA TEMPORANEA

Dettagli

(MG), Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT), Ricovero Ospedaliero (RO), Perdita Involontaria di Impiego (PII) Tasso di premio

(MG), Inabilità Temporanea Totale al lavoro (ITT), Ricovero Ospedaliero (RO), Perdita Involontaria di Impiego (PII) Tasso di premio CONDIZIONI DEL SICURO DEL MULTICONTO SEZIONE I CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZE N. CL/08/796, CL/08/797, CL/03/750, CL/03/760 CONVENZIONE N. CL/08/796 Sicuro standard per prestiti finalizzati da intendersi

Dettagli

Data ultimo aggiornamento: 07/2014

Data ultimo aggiornamento: 07/2014 TECNICA DESCRIZIONE POLIZZA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI E PERIODI DI CDARENZA ESCLUSIONI Assicurazione a termine fisso a capitale rivalutabile a premio annuo costante. È un prodotto rivolto ad una clientela

Dettagli

CONVENZIONE CL/05/207

CONVENZIONE CL/05/207 CONVENZIONE CL/05/207 CONVENZIONE n CL/05/207 Credito al consumo finalizzato all acquisto di Camper stipulato tra: AGOS ITAFINCO S.p.A con sede in Milano - 20158 - Via Bernina, 7 - in seguito definita

Dettagli

POLIZZA N CL/03/792 PER L ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI PRESTITI FINALIZZATI. stipulato tra:

POLIZZA N CL/03/792 PER L ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI PRESTITI FINALIZZATI. stipulato tra: POLIZZA N CL/03/792 PER L ASSICURAZIONE DEI TITOLARI DI PRESTITI FINALIZZATI stipulato tra: FIDITALIA S.p.A. con sede in Milano - 20149 - Via G. Silva, 34 di seguito denominata «Contraente» e UNIONVITA

Dettagli

Nota Informativa. Distribuito da

Nota Informativa. Distribuito da Nota Informativa Distribuito da Premessa e Presentazione della Società Definizioni Nota Informativa Informazioni relative al contratto Informazioni in corso di contratto pag.3 pag.4 pag.6 pag.6 pag.9 UFFICIO

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New

SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New NOME PRODOTTO PROTEZIONE MUTUI - New Revisione prodotto come da Lettera Ivass-Banca d Italia del 26/08/2015: Polizze abbinate a finanziamenti (PPI Payment Protection

Dettagli

UD7 I prestiti garantiti

UD7 I prestiti garantiti UD7 UD7 I prestiti garantiti La cessione del quinto e la polizza obbligatoria La struttura: una polizza obbligatoria con caratteristiche fissate dalla legge; prestazioni: morte o perdita di impiego del

Dettagli

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al

Dettagli

FASCICOLO INFORMATIVO

FASCICOLO INFORMATIVO FASCICOLO INFORMATIVO RELATIVO ALLA CONVENZIONE CREDITOR PROTECTION INSURANCE STIPULATA TRA AIG VITA SPA E FIDITALIA SPA N CL/08/797 CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE E INVALIDITÀ

Dettagli

FASCICOLO INFORMATIVO

FASCICOLO INFORMATIVO FASCICOLO INFORMATIVO RELATIVO ALLA CONVENZIONE CREDITOR PROTECTION INSURANCE STIPULATA TRA AIG VITA SPA E FIDITALIA SPA N CL/08/794 CONTRATTO COLLETTIVO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA CASO MORTE, INVALIDITÀ

Dettagli

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24

Dettagli

NOTA ILLUSTRATIVA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

NOTA ILLUSTRATIVA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA NOTA ILLUSTRATIVA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA Relativa alla Convenzione n. CL/08/040 stipulata da Compass S.p.A. con AIG Vita S.p.A. ed AIG Europe S.A. Avvertenza: il presente documento ha il solo scopo

Dettagli

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale AVVERA Finanziatore Credito Emiliano SpA Iscrizione in albi e/o registri Iscritta all Albo delle Banche (n.5350) e all

Dettagli

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO SI DICHIARA QUANTO SEGUE ALLEGATO 7B INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO PREMESSO che ai sensi della vigente normativa, l intermediario assicurativo

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO REGOLAMENTO N. 40 DEL 3 MAGGIO 2012 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CUI ALL ARTICOLO 28, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012

Dettagli

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO Copia originale per UNICREDIT INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO 1. identità e contatti del finanziatore/intermediario DEL CREDITO Finanziatore UniCredit S.p.A.

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito Finanziatore Mandataria Telefono Email Fax Sito web Conafi Prestitò S.p.A. Via

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Sella Holding Banca SpA (timbro dell intermediario) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

Circolare N.73 del 17 Maggio 2012. DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

Circolare N.73 del 17 Maggio 2012. DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Circolare N.73 17 Maggio 2012 DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Gentile cliente,

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

SCHEDA TECNICA SETTE MASSIMA CLIENT LUGLIO 2013

SCHEDA TECNICA SETTE MASSIMA CLIENT LUGLIO 2013 TARIFFA 7S09C - Assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo rivalutabile con facoltà di versare premi unici aggiuntivi, con rivalutazione annua del capitale collegate alla

Dettagli

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014 Regole per la gestione dello stato di disoccupazione In vigore dal 1 gennaio 2014 Stato di disoccupazione Dal 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole per la gestione dello stato di disoccupazione,

Dettagli

CONVENZIONE CL/05/205

CONVENZIONE CL/05/205 CONVENZIONE CL/05/205 CONVENZIONE n CL/05/205 Credito al consumo finalizzato all acquisto di auto usate stipulato tra: AGOS ITAFINCO S.p.A con sede in Milano - 20158 - Via Bernina, 7 - in seguito definita

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE. NOTA INFORMATIVA POLIZZA CONVENZIONE FIDI XXX La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP.

Dettagli

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO

Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Modulo di Adesione alla copertura assicurativa per prestiti personali BancoPosta POSTAPROTEZIONE PRESTITO Ufficio Postale/Frazionario...Filiale...Numero telefono/fax... Dati del Richiedente (compilare

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori

Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate

LE CARATTERISTICHE [ SIGILLO ] VADEMECUM. Che cosa è. A chi si rivolge. Che cosa offre. Quali somme sono assicurate LE CARATTERISTICHE Che cosa è E una polizza collettiva contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, che può essere sottoscritta esclusivamente dai titolari di conti correnti di una delle Banche

Dettagli

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA Il presente documento pubblicizza le condizioni applicabili alla generalità dei Clienti Consumatori INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca: Banca del Fucino S.p.A. Indirizzo: Via Tomacelli 107-00186 Roma Telefono:

Dettagli

UD3 Le carte di credito

UD3 Le carte di credito UD3 UD3 Le carte di credito La polizza protezione creditore (CPI) La struttura: una polizza collettiva con contraente il creditore e assicurato il titolare; analisi delle garanzie offerte (dal caso morte

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Modulo PENS_FCN_UC Agg. n. 006 Data aggiornamento 02.04.2012 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del credito Finanziatore

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale FONDO PER LO STUDIO

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale FONDO PER LO STUDIO Modulo n. MECL63 Agg. n. 005 Data aggiornamento 27.05.2016 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale FONDO PER LO STUDIO Il prestito personale Fondo per lo studio è venduto da UniCredit S.p.A.

Dettagli

VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE

VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE VALUTAZIONE DELL ADEGUATEZZA DELLE POLIZZE DANNI OFFERTE (Art. 52 Regolamento Isvap 5/2006) Informazioni richieste al potenziale Contraente Gentile Contraente, il seguente questionario, a valere, oltre

Dettagli

MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l Italia

MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l Italia Fascicolo Informativo MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l Italia Convenzione assicurativa n. CL/11/042 Creditor Protection

Dettagli

CONVENZIONE COLLETTIVA N. CL/08/040 STIPULATA DA COMPASS SPA CON ALICO ITALIA SPA E CHARTIS EUROPE SA

CONVENZIONE COLLETTIVA N. CL/08/040 STIPULATA DA COMPASS SPA CON ALICO ITALIA SPA E CHARTIS EUROPE SA CONVENZIONE COLLETTIVA N. CL/08/040 STIPULATA DA COMPASS SPA CON ALICO ITALIA SPA E CHARTIS EUROPE SA I. NOTA ILLUSTRATIVA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA Avvertenza: il presente documento ha il solo scopo

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO

SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO SCHEDA PRODOTTO (ed. Dicembre 2008) PRESTITI A LAVORATORI DIPENDENTI CON RIMBORSO MEDIANTE TRATTENUTA SULLO STIPENDIO Contraente: CONSEL S.p.A., quale Istituto mutuante. Assicuratore: l Impresa di Assicurazioni

Dettagli

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono Email Fax to web CASSA LOMBARDA

Dettagli

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) Il presente fascicolo contiene: Contratto Assicurativo o Tutela Legale NB: Assolve funzione di Contratto Assicurativo e Ricevuta Fiscale (eventualmente

Dettagli

SCHEDA TECNICA - AsSìpro 1 (Tariffa 6G07BG-6G0750)

SCHEDA TECNICA - AsSìpro 1 (Tariffa 6G07BG-6G0750) SCHEDA TECNICA - AsSìpro 1 (Tariffa 6G07BG-6G0750) TIPOLOGIA TARIFFARIA AsSìpro 1 è un assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte costituita dalle seguenti tariffe: a) La tariffa 6G07BG; b)

Dettagli

FEDERAGENTI. Scheda prodotto - Ovunque Sereni

FEDERAGENTI. Scheda prodotto - Ovunque Sereni FEDERAGENTI Scheda prodotto - Ovunque Sereni LA COPERTURA Cos è Programma Ovunque Sereni? E una Polizza assicurativa che offre indennizzi in caso di infortunio comportanti la Morte o l Invalidità Permanente

Dettagli

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

Condizioni di Contratto. Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM SYNERGY. prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Condizioni di Contratto. Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM SYNERGY. prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM SYNERGY prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked Condizioni di Contratto E' un prodotto di Distribuito da Prodotto distribuito da Banca Mediolanum

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Invalidità permanente da malattia/mod. X0420.0 Edizione 11/2007 Assicurazione malattia/ipm La presente Nota Informativa è redatta secondo

Dettagli

SERVIZI VIGILANZA ASSICURATIVA I E II SEZIONI ATTUARIATO e AUTORIZZAZIONI E MERCATO Roma 23 Luglio 2008

SERVIZI VIGILANZA ASSICURATIVA I E II SEZIONI ATTUARIATO e AUTORIZZAZIONI E MERCATO Roma 23 Luglio 2008 SERVIZI VIGILANZA ASSICURATIVA I E II SEZIONI ATTUARIATO e AUTORIZZAZIONI E MERCATO Roma 23 Luglio 2008 Prot. n. 19-08-004183 All.ti n. vari Alle Imprese di assicurazione che esercitano i rami vita con

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Maxirata Restart Bank@Work

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Maxirata Restart Bank@Work Modulo n. MEUCF217 Agg. n. 006 Data aggiornamento 27.07.2015 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Maxirata Restart Bank@Work Prodotto offerto da UniCredit S.p.A. tramite la rete di Promotori

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Finalizzato

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Finalizzato Modulo n. MEUCF089 Agg. n. 004 Data aggiornamento 13.07.2012 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Finalizzato Prodotto offerto da UniCredit S.p.A. tramite la rete di Rivenditori di beni o servizi

Dettagli

Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo

Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Assiteca per Ministero Affari esteri Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo Polizza Infortuni Cattolica Ass.ni n. 2106.31.300032 Polizza Malattia Cattolica Ass.ni n. 2106.30.300004 Polizza

Dettagli

Guida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione ASDEP

Guida al Piano Rischio Premorienza. Convenzione ASDEP Guida al Piano Rischio Premorienza Convenzione ASDEP Servizio di consulenza ai clienti Numero Telefonico 06 59054249 dall estero: prefisso per l Italia +39 06 59054249 orari: 09,00 12,30 dal lunedì al

Dettagli

Prestito Personale Private

Prestito Personale Private Modulo n.mefc06 Agg. n. 007 Data aggiornamento 25.02.2015 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Private Prodotto venduto da UniCredit SpA tramite le Filiali contraddistinte UniCredit Private

Dettagli

G E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E www.generalbrokers.it info@generalbrokers.it

G E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E www.generalbrokers.it info@generalbrokers.it G E N E R A L B R O K E R S S R L G E S T I O N I A S S I C U R A T I V E www.generalbrokers.it info@generalbrokers.it Regolamento ISVAP n 5/2006 ALLEGATO 7B Ai sensi della vigente normativa, l intermediario

Dettagli

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE Premessa Il Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat ha stipulato in data 15/11/2005 con la società GENERALI VITA S.p.A. (di seguito indicata

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario. www.carispezia.it 75.000,00

SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA. Prestito personale ordinario. www.carispezia.it 75.000,00 SCHEDA PRODOTTO INFORMATIVA Prestito personale ordinario 1. Identità e contatti del finanziatore Finanziatore Indirizzo Telefono E-mail Fax Sito web Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. Sede legale:

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Abitare Bank@Work

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Abitare Bank@Work Modulo n. MEUCF221 Agg. n. 007 data aggiornamento 05.10.2015 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale Abitare Bank@Work Prodotto offerto da UniCredit S.p.A. tramite la rete di Promotori Finanziari,

Dettagli

ASpI Assicurazione Sociale per l Impiego

ASpI Assicurazione Sociale per l Impiego 11. ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO di Barbara Buzzi Dal 1 gennaio 2013 è istituita una nuova prestazione di sostegno al reddito (Assicurazione Sociale per l Impiego ASpI) che sostituisce le attuali

Dettagli

Assicurazione abbinata a prestiti personali rimborsabili tramite:

Assicurazione abbinata a prestiti personali rimborsabili tramite: POLIZZA COLLETTIVA N. Modello MACD aggiornato al 26/05/2014 MODULO DI ADESIONE Assicurazione abbinata a prestiti personali rimborsabili tramite: CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Dettagli

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma UFFICIO REGISTRO BOLLO RADIO ASSICURAZIONI ROMA - Copertina Fascicolo Informativo Sig... Date viaggio... Destinazione... CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 509945135 INTER PARTNER ASSISTANCE Interassistance

Dettagli

Il presente documento è valido a decorrere dal 1 gennaio 2007. 1. DETERMINAZIONE DELLA RENDITA

Il presente documento è valido a decorrere dal 1 gennaio 2007. 1. DETERMINAZIONE DELLA RENDITA Piano Individuale Pensionistico Fondo Pensione DOCUMENTO DI RENDITA Il presente documento integra il contenuto delle Condizioni Generali di Contratto relative a Feelgood - Piano Individuale Pensionistico

Dettagli

Comunicato Stampa ASSIMOCO VITA LANCIA ALTO VALORE LA NUOVA POLIZZA A PREMIO UNICO RICORRENTE

Comunicato Stampa ASSIMOCO VITA LANCIA ALTO VALORE LA NUOVA POLIZZA A PREMIO UNICO RICORRENTE Comunicato Stampa ASSIMOCO VITA LANCIA ALTO VALORE LA NUOVA POLIZZA A PREMIO UNICO RICORRENTE Segrate, 18 gennaio 2005 Alto Valore è la nuova polizza di Assimoco Vita che consente di realizzare un piano

Dettagli

Regolamento Cassa Sanitaria BNL

Regolamento Cassa Sanitaria BNL Regolamento Cassa Sanitaria BNL Articolo 1 (oggetto e validità del regolamento) Il seguente Regolamento disciplina il funzionamento della Cassa Sanitaria BNL costituita ai sensi dell art. 36 e segg. Cod.

Dettagli

Regolamento Sanimpresa

Regolamento Sanimpresa Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti

Dettagli

POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA

POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA Nota Informativa Mod. 5002002140/S ed. 2011-03 Ultimo aggiornamento 01/03/2011 Ai sensi dell

Dettagli

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori

Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori PRESTITO PERSONALE A TASSO FISSO 1. Identità e contatti del creditore / intermediario del credito Finanziatore Indirizzo Telefono 0761/248207

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO Modulo n.mepp26 Agg. n. 002 Data aggiornamento 05.02.2015 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO Accordo 08 agosto 2012 fra Regione Emilia-Romagna sistema bancario

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE - INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Indirizzo Telefono Fax Sito web BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società

Dettagli

CONVENZIONE. per la gestione delle risorse conferite ai sensi della Delibera di Giunta n... del e ripartita ai sensi del relativo bando in forma di

CONVENZIONE. per la gestione delle risorse conferite ai sensi della Delibera di Giunta n... del e ripartita ai sensi del relativo bando in forma di CONVENZIONE per la gestione delle risorse conferite ai sensi della Delibera di Giunta n... del e ripartita ai sensi del relativo bando in forma di STRUMENTO IBRIDO DI PATRIMONIALIZZAZIONE TRA la Camera

Dettagli

PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE (ISCRITTO ALL ALBO COVIP CON IL N. 5005) COGNOME NOME SESSO LAVORATORE DIPENDENTE

PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE (ISCRITTO ALL ALBO COVIP CON IL N. 5005) COGNOME NOME SESSO LAVORATORE DIPENDENTE PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE (ISCRITTO ALL ALBO COVIP CON IL N. 5005) MODULO DI ADESIONE N.. QUESTO MODULO DI ADESIONE È PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA DELLA NOTA

Dettagli

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N 46 DEL 11-05-2009

Dettagli

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela 1. IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO

Dettagli

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di SCHEMA DI CONVENZIONE per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo beneficiari degli aiuti previsti dalla

Dettagli

MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l Italia

MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l Italia Fascicolo Informativo MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l Italia Convenzione assicurativa n. CL/11/042 Creditor Protection

Dettagli

PROVVEDIMENTO 2322 DEL 6 DICEMBRE 2004

PROVVEDIMENTO 2322 DEL 6 DICEMBRE 2004 PROVVEDIMENTO 2322 DEL 6 DICEMBRE 2004 Decreto legislativo 3 novembre 2003 n. 307, di attuazione delle direttive 2002/12 CE e 2002/13 CE, che modifica i decreti legislativi 17 marzo 1995 nn. 174 e 175

Dettagli

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE 42 CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 220/I0093427 P.G. NELLA SEDUTA DEL 20/12/2004 A RIFERIMENTI NORMATIVI L. 285/1997, art. 4 La L. 285/1997

Dettagli

MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l Italia

MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l Italia Fascicolo Informativo MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l Italia MetLife Europe Insurance Limited Rappresentanza Generale per l Italia Convenzione assicurativa n. CL/13/760 stipulata da

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Intermediario del credito INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI Agos Ducato S.p.A. Via Bernina, 7-20158

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo, finalizzato. VIA LIBERA acquisto beni per disabilità

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo, finalizzato. VIA LIBERA acquisto beni per disabilità 1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Intermediario del credito 2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO Tipo di contratto di credito Importo totale

Dettagli

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI Edizione 2014 CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA VINCOLATA A PARTECIPAZIONI PAX-DIAMONDLIFE FINANZIATA CON PREMI PERIODICI INDICE 1. Definizioni 2 1.1 Emittente 2 1.2 Prodotto strutturato

Dettagli

CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO

CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO CREDIT PROTECTION A PREMIO MENSILE ABBINATA ALLA LINEA DI CREDITO REVOLVING (DI SEGUITO CONTO REVOLVING) E/O CARTA DI CREDITO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA E FACOLTATIVA per i casi di

Dettagli

Prestito Chirografario Privati. TASSO FISSO Convenzione SISKI

Prestito Chirografario Privati. TASSO FISSO Convenzione SISKI Modulo n.mepp23 Agg. n. 003 Data aggiornamento 01.08.2015 MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Chirografario Privati TASSO FISSO Convenzione SISKI Il prestito chirografario è venduto da UniCredit

Dettagli

REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI. Parte VII

REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI. Parte VII REGOLAMENTO BENEFICI ASSISTENZIALI Parte VII Erogazione di contributi in conto interessi a fronte di prestiti stipulati a seguito di crisi finanziaria Testo finale approvato dal C.I.G. Delibera n. 103

Dettagli

Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA)

Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA) Edizione 1.7.2005 www.egk.ch Condizioni aggiuntive per l assicurazione

Dettagli

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo finalizzato. VIA LIBERA abbattimento barriere

MODULO INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Mutuo Chirografario per il Credito al Consumo finalizzato. VIA LIBERA abbattimento barriere 1. Identità e contatti della Banca Finanziatore Indirizzo BCC DI ROMA VIA SARDEGNA, 129 00187 - ROMA (RM) Telefono 06/5286 1 Email info@roma.bcc.it Fax 06/52863305 Sito web www.bccroma.it 2. Caratteristiche

Dettagli

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO PER I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E DI TUTELA SANITARIA INTEGRATIVA per l'attuazione delle

Dettagli

Spett.le ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e Interesse Collettivo 00184 ROMA regolamentotrasparenza@isvap.

Spett.le ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e Interesse Collettivo 00184 ROMA regolamentotrasparenza@isvap. Spett.le ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e Interesse Collettivo 00184 ROMA regolamentotrasparenza@isvap.it Milano, 09 luglio 2009 OGGETTO: Osservazioni Altroconsumo su: documento

Dettagli

ACCORDO ENEL.SI PRESTITEMPO (DEUTSCHE BANK) PER IL FINANZIAMENTO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI

ACCORDO ENEL.SI PRESTITEMPO (DEUTSCHE BANK) PER IL FINANZIAMENTO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO BENI FINANZIATI Impianti solari fotovoltaici. Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento. IMPORTI FINANZIABILI Minimo 200 Euro

Dettagli

SCHEDA TECNICA IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NEL PUBBLICO IMPIEGO - TFR

SCHEDA TECNICA IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NEL PUBBLICO IMPIEGO - TFR SCHEDA TECNICA IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NEL PUBBLICO IMPIEGO - TFR COSA È Il trattamento di fine rapporto (Tfr) è una somma che viene corrisposta al lavoratore dipendente al termine del rapporto

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE - INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Indirizzo Telefono Contatti Sito web BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società

Dettagli

DOCUMENTO SULLE RENDITE Aggiornato al 23/06/2015

DOCUMENTO SULLE RENDITE Aggiornato al 23/06/2015 DOCUMENTO SULLE RENDITE Aggiornato al 23/06/2015 Per l erogazione della rendita COMETA ha stipulato, al termine della selezione prevista dalla normativa, una convenzione assicurativa, in vigore fino al

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS/ISVAP 5/2006 SEZIONE A COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti della Banca Finanziatore BANCA DI PESCIA - CREDITO COOPERATIVO Indirizzo VIA ALBERGHI N. 26 51012 - PESCIA (PT) Telefono 0572-45941

Dettagli