Finanziamento Protetto

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1 Finanziamento Protetto IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE: NOTA INFORMATIVA CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CONDIZIONI SPECIALI RELATIVE ALLE GARANZIE PREVISTE GLOSSARIO INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MODULI DI LIQUIDAZIONE MODULO DI PROPOSTA CONTRATTUALE DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA CONTRATTUALE. MOD EDIZ. Agosto 2013 PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. contratto di assicurazione temporanea per il caso morte con garanzie danni complementari (tariffa 5696) edizione 2013 AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, Milano - Italia Tel. (+39) Fax (+39) Capitale Sociale interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n Direzione e coordinamento di AXA S.A. ai sensi dell art bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all Albo Gruppi IVASS con il n Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell industria, del commercio e dell artigianato del 31 dicembre (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

2 NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è aggiornata alla data dell 8 agosto La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto. La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all interno delle C.G.A.. 1. Informazioni generali A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como 17 (20154) è soggetta alla direzione e al coordinamento di AXA S.A. (18-23 avenue Matignon Paris France - Tel. 33/1/ ) ai sensi dell art bis c.c. La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico (+39) ; fax: (+39) ; indirizzo internet: indirizzo di posta elettronica: relazioniesterne@axa.it. La Compagnia è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto Ministeriale del , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del La Compagnia è iscritta all'albo delle Imprese IVASS n , Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'albo Gruppi IVASS con il n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa (dati aggiornati al 31 dicembre 2012) Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all ultimo bilancio approvato (esercizio 2012), ammonta a 824 milioni di cui 211 milioni di capitale sociale interamente versato e 613 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l indice che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione vita e relativo all ultimo bilancio approvato, è pari al 160,50%. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni e relativo all ultimo bilancio approvato, è pari al 198,92%. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE Avvertenza Disdetta Il contratto non prevede la disdetta da parte della Compagnia. 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte Limitazioni ed esclusioni Finanziamento Protetto (di seguito definito Contratto) è un Contratto di Assicurazione con tariffa a premio unico e capitale decrescente secondo la legge di ammortamento del Prestito Personale con durata variabile tra un minimo di 36 mesi ed un massimo di 84 mesi (in multipli di 12), pari alla durata del Prestito Personale erogato da Consum.it S.p.A. (di seguito definita Società Finanziaria), società del gruppo Monte Paschi. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 1 di 10

3 NOTA INFORMATIVA Sono assicurabili le persone fisiche che: 1) hanno sottoscritto il Prestito Personale e hanno aderito all assicurazione accettando di corrispondere il premio dovuto; 2) sono di età non inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni al momento della sottoscrizione della Proposta, fermo restando che l età massima di permanenza in copertura è limitata a 75 anni. Per età dell Assicurato si intende l età assicurativa, ossia se dall ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi, l età è quella compiuta; se invece sono trascorsi sei o più mesi, l età è quella prossima da compiere. Per le garanzie Perdita d Impiego e Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia le coperture cessano inoltre alla data di pensionamento dell Assicurato se antecedente alla Data di scadenza; 3) hanno sottoscritto la dichiarazione di buono stato di salute. A condizione che sia stato pagato il Premio Unico previsto, il Contratto avrà effetto dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza, coincidente con la data di erogazione del Prestito Personale e avrà termine alla Data di Scadenza coincidente con l ultima rata del Prestito Personale. Il Contratto è definito di puro rischio in quanto le prestazioni della Compagnia sono legate esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati nel Contratto quali Decesso, Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia, Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia, Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia e Perdita d impiego. Il Contratto intende fornire le garanzie assicurative vita e danni di seguito indicate, in base alle diverse esigenze dell Assicurato: COPERTURE Decesso (Garanzia Vita) Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia (Garanzia Danni) Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia (Garanzia Danni) Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia (Garanzia Danni) Perdita d Impiego (Garanzia Danni) ASSICURATI GARANTITI Tutti gli Assicurati Tutti gli Assicurati Tutti gli Assicurati che al momento del verificarsi dell evento assicurato sono Non Lavoratori Tutti gli Assicurati che al momento del verificarsi dell evento assicurato sono lavoratori autonomi o dipendenti del settore pubblico Tutti gli Assicurati che al momento del verificarsi dell evento assicurato sono lavoratori dipendenti del settore privato assunti da almeno sei mesi con il periodo di prova superato Le garanzie, per ciascun Assicurato, si estinguono alle ore del giorno in cui si verifica il primo degli eventi di seguito riportati: - scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso fissato al momento della sottoscrizione del contratto; - in caso di Sinistro pagato da AXA Assicurazioni S.p.A. in relazione alla garanzia Decesso o Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia ; - estinzione anticipata del contratto di finanziamento (su richiesta dell Assicurato di estinzione anticipata del Contratto assicurativo); - pensionamento (solo per le garanzie Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o malattia e Perdita d impiego ). Le prestazioni assicurate dal presente Contratto relative alle Garanzie sono contrattualmente garantite da AXA Assicurazioni S.p.A. Poiché il Premio Unico corrisposto, al netto della parte relativa ai Costi del Contratto, viene interamente utilizzato per far fronte ai Rischi Demografici (copertura del rischio di morte e degli eventuali altri rischi quali Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, Ricovero ospedaliero per infortunio o malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e Perdita d impiego), nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell Assicurato alla Data di Scadenza. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 2 di 10

4 NOTA INFORMATIVA Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: 3.1 Prestazione in caso di Decesso dell Assicurato (Garanzia Vita) - copertura assicurativa operante per tutti gli Assicurati In caso di decesso dell Assicurato prima della Data di Scadenza, la Compagnia pagherà al Beneficiario il Capitale Assicurato pari al debito residuo del Prestito Personale, stipulato dal Contraente con la Società Finanziaria e collegato alla Polizza (il cui importo iniziale è indicato sul documento di Polizza), alla data del decesso calcolato ipotizzando il regolare rimborso dello stesso. Pertanto l importo corrisposto sarà al netto delle rate o quote di rate insolute e degli interessi sulle stesse nel frattempo maturati. Eventuali importi eccedenti il debito residuo del Prestito Personale verranno liquidati agli eredi legittimi dell Assicurato. Tale prestazione sarà corrisposta successivamente al ricevimento da parte della Compagnia della denuncia di sinistro degli Eredi Legittimi, corredata di tutta la documentazione di cui al relativo modulo allegato Modulo di denuncia garanzia caso morte. Tale copertura non avrà più efficacia nel caso in cui sia stato liquidato un sinistro a causa di Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia. In tal caso, il Premio Unico resta acquisito dalla Compagnia poiché le prestazioni sono alternative tra loro. Si rinvia alla lettura delle Condizioni Speciali garanzia Decesso per maggiori informazioni. 3.2 Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia dell Assicurato (Garanzia Danni) - copertura assicurativa operante per tutti gli Assicurati In caso di invalidità permanente totale per infortunio o per malattia dell Assicurato, come definita in dettaglio all art. 2 delle Condizioni Speciali, la Compagnia pagherà al Beneficiario il Capitale Assicurato pari al debito residuo del Prestito Personale stipulato dal Contraente con la Società Finanziaria e collegato alla Polizza (il cui importo iniziale è indicato sul documento di Polizza), ipotizzando il regolare rimborso dello stesso alla data del verificarsi dell infortunio o dell insorgenza della malattia. Pertanto l importo corrisposto sarà al netto delle rate o quote di rate insolute e degli interessi sulle stesse nel frattempo maturati. Eventuali importi eccedenti il debito residuo del Prestito Personale verranno liquidati all Assicurato. La liquidazione della prestazione avverrà all atto dell accertamento del sinistro da parte della Compagnia. Tale prestazione sarà corrisposta successivamente al ricevimento da parte della Compagnia della denuncia di sinistro dell Assicurato, corredata di tutta la documentazione di cui al relativo modulo allegato Modulo di denuncia garanzia invalidità permanente/inabilità temporanea. Tale copertura non avrà più efficacia nel caso in cui sia stato liquidato un sinistro a causa di Decesso. In tal caso, il Premio Unico resta acquisito dalla Compagnia poiché le prestazioni sono alternative tra loro. Si rinvia alla lettura delle Condizioni Speciali garanzia Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia per maggiori informazioni. 3.3 Prestazione in caso di Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia dell Assicurato (Garanzia Danni) - copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell evento assicurato, siano non Lavoratori In caso di ricovero ospedaliero dell Assicurato presso un Istituto di Cura, dopo un periodo di ricovero ospedaliero protrattosi ininterrottamente per oltre 7 giorni, come definita in dettaglio nelle Condizioni Speciali, la Compagnia pagherà al Beneficiario una somma pari all ammontare delle Rate Mensili in scadenza durante tale periodo in base al rapporto di Prestito Personale collegato al Contratto. La Compagnia liquiderà un numero massimo di 12 Prestazioni mensili per ogni Sinistro. In ogni caso la Prestazione massima che la Compagnia corrisponderà per ogni Assicurato, nel caso di diversi ricoveri, è pari all ammontare di 36 mensilità. Tale prestazione sarà corrisposta successivamente al ricevimento da parte di AXA Assicurazioni S.p.A. della denuncia di sinistro dell Assicurato, corredata di tutta la documentazione di cui al relativo modulo allegato Modulo di denuncia Ricovero Ospedaliero. Si rinvia alla lettura delle Condizioni Speciali garanzia Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia per maggiori informazioni. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 3 di 10

5 NOTA INFORMATIVA 3.4 Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia dell Assicurato (Garanzia Danni) - copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell evento assicurato, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti del settore pubblico. In caso di infortunio o malattia dai quali derivi un inabilità temporanea durante il periodo di efficacia della relativa copertura, per il periodo di tale inabilità, AXA Assicurazioni S.p.A. pagherà al Beneficiario una somma pari all ammontare delle Rate Mensili in scadenza durante tale periodo in base al rapporto di Prestito Personale collegato al Contratto. Si precisa che è prevista una Franchigia Assoluta di 60 giorni. Gli indennizzi per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale, successivo ai primi 60 giorni di Franchigia Assoluta, saranno liquidati con un massimo di 12 indennizzi mensili per ogni sinistro ed un limite totale di 36 indennizzi mensili per tutta la durata della copertura assicurativa. Tale prestazione sarà corrisposta successivamente al ricevimento da parte di AXA Assicurazioni S.p.A. della denuncia di sinistro dell Assicurato, corredata di tutta la documentazione di cui al relativo modulo allegato Modulo di denuncia garanzia invalidità permanente/inabilità temporanea. Si rinvia alla lettura delle Condizioni Speciali garanzia Inabilità temporanea Totale da Infortunio o Malattia per maggiori informazioni. 3.5 Prestazione in caso di Perdita d Impiego (Garanzia Danni) - copertura assicurativa operante per coloro che, al momento del verificarsi dell evento assicurato, siano Lavoratori Dipendenti di Azienda Privata In caso di Perdita d Impiego per giustificato motivo oggettivo dell Assicurato durante il periodo di efficacia della relativa copertura, AXA Assicurazioni S.p.A. pagherà al Beneficiario una somma pari all ammontare delle Rate Mensili in scadenza durante tale periodo in base al rapporto di Prestito Personale collegato al Contratto. In caso di diverso frazionamento delle rate del Prestito Personale il valore della Rata Mensile sarà pari alla somma delle rate dell anno suddivise in dodicesimi. Si precisa che è prevista una Franchigia Assoluta di 60 giorni. Gli indennizzi per ogni periodo intero di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione, successivo ai primi 60 giorni di Franchigia Assoluta, saranno pari a un massimo di 12 indennizzi mensili per ogni sinistro e un massimo di 24 indennizzi mensili per tutta la durata della copertura assicurativa. Tale prestazione sarà corrisposta successivamente al ricevimento da parte di AXA Assicurazioni S.p.A. della denuncia di sinistro dell Assicurato, corredata di tutta la documentazione di cui al relativo modulo allegato Modulo di denuncia garanzia di perdita d impiego. Si rinvia alla lettura delle Condizioni Speciali garanzia Perdita d Impiego per maggiori informazioni. Avvertenza Esclusioni e limiti delle coperture assicurative Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli delle Condizioni Speciali delle Garanzie. Più precisamente per: La garanzia Decesso all art. 4 delle Condizioni Speciali garanzia Decesso la garanzia di Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia all art. 8 delle Condizioni Speciali garanzia Invalidità Totale Permanente da infortunio o malattia la garanzia Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia all art. 7 delle Condizioni Speciali garanzia Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia la garanzia Inabilità Temporanea Totale da infortunio o Malattia all art. 6 delle Condizioni Speciali Garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia la garanzia Perdita d Impiego all art. 3 delle Condizioni Speciali garanzia Perdita d Impiego Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 4 di 10

6 NOTA INFORMATIVA Avvertenza Sospensione della garanzia Il contratto non può incorrere nella sospensione delle garanzie. Avvertenza Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d indennizzo) Il contratto prevede l applicazione di massimali (massimo limite di indennizzo) come meglio evidenziato all art. 2.4 delle Condizioni generali di Assicurazione. Il contratto prevede l applicazione di franchigie. Tale applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. Le franchigie, opportunamente evidenziate sulle Condizioni Speciali per ogni Garanzia, trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e più precisamente per: la garanzia Decesso all art. 5 delle Condizioni Speciali della garanzia Decesso la garanzia di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o malattia all art. 9 delle Condizioni Speciali della garanzia Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia la garanzia Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia all art. 5 delle Condizioni Speciali della Garanzia Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia la garanzia Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia all art. 5 delle Condizioni Speciali della garanzia Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia. la garanzia Perdita d Impiego all art. 5 delle Condizioni Speciali della garanzia Perdita d Impiego Avvertenza Limite massimo di età assicurabile Gli assicurati sono di età non inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni al momento della sottoscrizione della Proposta, fermo restando che l età massima di permanenza in copertura è limitata a 75 anni. Per età dell Assicurato si intende l età assicurativa, ossia se dall ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi, l età è quella compiuta; se invece sono trascorsi sei o più mesi, l età è quella prossima da compiere. Per le garanzie Perdita d Impiego e Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia le coperture cessano inoltre alla data di pensionamento dell Assicurato. Avvertenza Prima della sottoscrizione leggere le raccomandazioni ed avvertenze contenute nella Proposta Contrattuale relative alla sottoscrizione della Dichiarazione di buono stato di salute dell Assicurato. E di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato per la definizione del rischio siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Compagnia che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del Capitale Assicurato. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 5 di 10

7 NOTA INFORMATIVA 4. Carenze Avvertenza Presenza di Carenze Il contratto prevede l applicazione di periodi di carenze alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. Le carenze, opportunamente evidenziate sulle Condizioni Speciali per ogni Garanzia, trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e più precisamente per: la garanzia Decesso all art. 5 delle Condizioni Speciali della garanzia Decesso la garanzia di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia all art. 9 delle Condizioni Speciali della Garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia la garanzia Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia all art. 6 delle Condizioni Speciali della Garanzia Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia la garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia all art. 5 delle Condizioni Speciali della Garanzia Inabilità Temporanea Totale da infortunio o Malattia. la garanzia Perdita d Impiego all art. 5 delle Condizioni Speciali della garanzia Perdita d Impiego 5. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine delle circostanze del rischio - Nullità Avvertenza Dichiarazioni false e reticenti in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare l annullamento dello stesso con la perdita totale o parziale dell indennizzo / risarcimento, così come disposto dall art. 3.2 delle C.G.A.. Avvertenza E di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente/Assicurato per la definizione del rischio siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Compagnia che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del Capitale Assicurato. 6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazione nella professione La variazione della professione dell Assicurato intervenute in corso di Contratto non comportano variazioni Contrattuali. 7. Premi Le coperture assicurative offerte dal presente Contratto vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un Premio Unico, il cui importo è determinato in relazione alla durata del Contratto, nonché all ammontare del Capitale Assicurato iniziale e all età dell Assicurato alla sottoscrizione del Contratto. Il Premio Unico verrà versato da Consum.it S.p.A. alla Compagnia all atto dell erogazione del Prestito Personale tramite bonifico bancario. Avvertenza In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Prestito Personale, la Compagnia restituisce al Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa la Compagnia, su richiesta del Contraente fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. Per maggiori dettagli si rimanda all articolo 2.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 6 di 10

8 NOTA INFORMATIVA C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 8. Costi 8.1 Costi gravanti sul Contraente Sul Premio Unico saranno applicati i seguenti costi: Diritti fissi di emissione sulla garanzia vita: 50,00 Euro Diritti fissi di acquisizione sulla garanzia vita: 100,00 Euro (*) Costo Percentuale sul Premio Unico Garanzia Vita 50% Garanzie Danni 53% (*) Costo rimborsabile in caso di estinzione anticipata del Prestito Personale come definito all art. 2.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 8.2 Commissioni riconosciute all Intermediario La quota parte percepita dagli intermediari è la seguente: Quota parte sul costo percentuale Garanzia Vita 30,00% Garanzie Danni 66,04% Per fare un esempio numerico, per un assicurato di 40 anni, con importo di Prestito Personale pari a Euro , diritti di istruttoria pari a 100 Euro e durata 60 mesi, si hanno i seguenti caricamenti e provvigioni all Intermediario: Riepilogo generale Premio lordo Vita Euro 292,36 Premio lordo Danni Euro 591,75 Premio Totale Euro 884,11 Capitale Assicurato Euro ,11 Diritti fissi di emissione Euro 50,00 Diritti fissi di acquisizione Euro 100,00 Caricamento Vita al netto dei diritti fissi di Euro 71,18 emissione e dei diritti fissi di acquisizione Caricamenti Danni Euro 305,98 Provvigioni Vita all Intermediario Euro 21,35 Provvigioni Danni all Intermediario Euro 202,06 9. Sconti Avvertenza Il contratto non prevede la possibilità di applicare sconti. 10. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Il Capitale Assicurato e il Premio Unico non sono soggetti ad adeguamento. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 7 di 10

9 NOTA INFORMATIVA 11. Regime fiscale della Garanzia Base e delle Garanzie Complementari Tassazione del Premio Unico La parte di Premio Unico versata per la garanzia Decesso è esente da imposta. La parte di Premio Unico versata per le garanzie Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e Perdita d Impiego è assoggettata all imposta sui premi del 2,50%. Detraibilità del Premio Unico Le parti di Premio Unico versate per le Garanzie Decesso e Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia sono detraibili dall imposta sui redditi delle persone fisiche dichiarati dal Contraente (senza limiti di durata minima). La detrazione di imposta consentita alla data di redazione della presente Nota Informativa è del 19% del Premio Unico, con il massimo di 245,32 Euro. Tassazione delle prestazioni Le prestazioni erogate non sono soggette ad alcuna tassazione. Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dell art del c.c, le somme dovute per la copertura in caso di morte non sono pignorabili né sequestrabili. Diritto proprio del Beneficiario Ai sensi dell art del c.c, il Beneficiario acquisisce, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell assicurazione. 12. Modalità di Perfezionamento del Contratto D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Per le modalità di perfezionamento del Contratto e la decorrenza delle coperture assicurative si rinvia all articolo 3.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 13. Riscatto e riduzione Il Contratto non prevede il diritto di riscatto o riduzione. 14. Revoca della Proposta Il Contraente può revocare la Proposta Contrattuale prima che il Contratto sia concluso. La Revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della Proposta Contrattuale, ed inviata a: AXA Assicurazioni S.p.A. Back Office Vita Individuali Agenti, Corso Como 17, Milano o eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla richiesta di Revoca, la Compagnia restituirà al Contraente l intero Premio Unico (eventualmente) già corrisposto. 15. Diritto di Recesso Avvertenza Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro trenta giorni dal momento in cui è informato che lo stesso è concluso. Il Recesso deve essere comunicato per iscritto alla Compagnia, mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della Polizza, ed inviata a: AXA Assicurazioni S.p.A. Back Office Vita Individuali Agenti, Corso Como 17, Milano eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato del collocamento. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il Premio Unico da questi corrisposto al netto dei Diritti Fissi di Emissione e della parte relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto. Il contratto non prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso da parte della Compagnia. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 8 di 10

10 NOTA INFORMATIVA 16. Legge applicabile al Contratto Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. 17. Lingua in cui è redatto il Contratto Il Contratto e ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana salvo che le parti non ne concordino la redazione in altra lingua. D. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 18. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza La Compagnia provvederà alla liquidazione delle somme dovute, entro i termini e con le modalità previste dalle Condizioni Speciali che regolano le singole coperture assicurative a seguito di richiesta corredata di tutta la documentazione prevista, elencata nei relativi moduli allegati per la Richiesta di liquidazione o indennizzi del presente Fascicolo Informativo. A tale fine, in allegato, vengono esposti, sotto forma di lettera fotocopiabile, i moduli relativi a ciascuna tipologia di richiesta di prestazione prevista dal Contratto. Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l evento su cui i diritti stessi si fondano, ai sensi dell articolo 2952, comma 2 del Codice Civile modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.245. Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive. Superato questo termine senza alcuna richiesta da parte dell interessato, il diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato, in quanto le somme maturate e non riscosse entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, ai sensi dell art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 al fondo depositi dormienti. 19. Reclami Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati a AXA Assicurazioni S.p.A. secondo le seguenti modalità: mail: reclami@axa.it; posta: AXA Assicurazioni S.p.A. c.a. Ufficio Reclami, Corso Como, Milano; fax: I reclami indirizzati alla Compagnia contengono: - nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; - numero della polizza e nominativo del contraente; - numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Qualora l esponente non abbia ricevuto risposta dalla Compagnia entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della Compagnia stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo all IVASS Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma (fax oppure ). I reclami indirizzati all IVASS contengono: - nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico; Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 9 di 10

11 NOTA INFORMATIVA - indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi, possono essere presentati direttamente all IVASS secondo le modalità sopra indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 20. Arbitrato Avvertenza In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. In caso di controversie si rimanda a quanto evidenziato nelle Condizioni Speciali per ciascuna garanzia. 21. Informativa in corso di Contratto La Compagnia si impegna a comunicare al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo, intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla Conclusione del Contratto. 22. Conflitto di interessi In relazione al presente Contratto non sussistono, al momento della redazione del presente Fascicolo Informativo, situazioni di conflitto d interesse anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. AXA Assicurazioni S.p.A. Il rappresentante legale Frédéric de Courtois Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 10 di 10

12 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data dell 8 agosto Il Contratto è disciplinato dalle: - Condizioni Generali di Assicurazione, per quanto concerne gli aspetti comuni alle assicurazioni ed ai diritti delle parti; - Condizioni Speciali relative alle Garanzie Vita e Danni. Gli obblighi della Compagnia risultano dal Contratto, dai documenti del Fascicolo Informativo e dalle eventuali appendici allo stesso. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO Finanziamento Protetto (di seguito definito Contratto) è un Contratto di Assicurazione con tariffa a premio unico e capitale decrescente secondo la legge di ammortamento del Prestito Personale con durata variabile tra un minimo di 36 mesi ed un massimo di 84 mesi (in multipli di 12), pari alla durata del Prestito Personale erogato da Consum.it S.p.A. (di seguito definita Società Finanziaria), società del gruppo Monte Paschi. Sono assicurabili le persone fisiche che: 1) hanno sottoscritto il finanziamento e hanno aderito all assicurazione accettando di corrispondere il premio dovuto; 2) sono di età non inferiore a 18 anni né superiore a 70 anni al momento della sottoscrizione della Proposta, fermo restando che l età massima di permanenza in copertura è limitata a 75 anni. Per età dell Assicurato si intende l età assicurativa, ossia se dall ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi, l età è quella compiuta; se invece sono trascorsi sei o più mesi, l età è quella prossima da compiere. Per le garanzie Perdita d impiego e Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia le coperture cessano inoltre alla data di pensionamento dell Assicurato se antecedente alla Data di Scadenza; 3) hanno sottoscritto la dichiarazione di buono stato di salute. A condizione che sia stato pagato il Premio Unico previsto, il Contratto avrà effetto dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza, coincidente con la data di erogazione del Prestito Personale e avrà termine alla Data di Scadenza coincidente con l ultima rata del Prestito Personale. Il Contratto è definito di puro rischio in quanto le prestazioni della Compagnia sono legate esclusivamente al verificarsi degli eventi indicati nel Contratto quali Decesso, Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia, Ricovero ospedaliero per infortunio o malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e Perdita d impiego. Il Contratto intende fornire le garanzie assicurative vita e danni di seguito indicate, in base alle diverse esigenze dell Assicurato: COPERTURE Decesso (Garanzia Vita) Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia (Garanzia Danni) Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia (Garanzia Danni) Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia (Garanzia Danni) Perdita d Impiego (Garanzia Danni) ASSICURATI GARANTITI Tutti gli Assicurati Tutti gli Assicurati Tutti gli Assicurati che al momento del verificarsi dell evento assicurato sono Non Lavoratori Tutti gli Assicurati che al momento del verificarsi dell evento assicurato sono lavoratori autonomi o dipendenti del settore pubblico Tutti gli Assicurati che al momento del verificarsi dell evento assicurato sono lavoratori dipendenti del settore privato assunti da almeno sei mesi con il periodo di prova superato Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 1 di 15

13 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Le garanzie, per ciascun Assicurato, si estinguono alle ore del giorno in cui si verifica il primo degli eventi di seguito riportati: - scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di rimborso fissato al momento della sottoscrizione del contratto; - in caso di Sinistro pagato da AXA Assicurazioni S.p.A. in relazione alla garanzia Decesso o Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia; - estinzione anticipata del contratto di finanziamento (su richiesta dell Assicurato di estinzione anticipata del Contratto assicurativo); - pensionamento (solo per le garanzie Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia e Perdita d impiego). Le prestazioni assicurate dal presente Contratto relative alle Garanzie sono contrattualmente garantite da AXA Assicurazioni S.p.A. Poiché il Premio Unico corrisposto, al netto della parte relativa ai Costi del Contratto, viene interamente utilizzato per far fronte ai Rischi Demografici (copertura del rischio di morte e degli eventuali altri rischi quali Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, Ricovero ospedaliero per infortunio o malattia, Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia e Perdita d impiego), nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell Assicurato alla Data di Scadenza. 2.1 Prestazioni Assicurate 2. PRESTAZIONI ASSICURATE Il presente Contratto prevede la liquidazione: - del Capitale Assicurato pari al debito residuo del Prestito Personale, stipulato dal Contraente con Consum.it S.p.A. e collegato al Contratto, al verificarsi del Decesso o dell Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia dell Assicurato nel corso della Durata Contrattuale; - della Rata Mensile del Prestito Personale in caso di ricovero ospedaliero per infortunio o malattia, inabilità temporanea totale da infortunio o malattia o Perdita d impiego, nel corso della Durata Contrattuale. 2.2 Estinzione anticipata o trasferimento del Prestito Personale Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Prestito Personale, il Contraente avrà la facoltà di chiedere alla Compagnia, tramite il modulo Rimborso del premio in caso di estinzione del Prestito Personale la restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. La parte di premio rimborsata è pari alla somma: del Premio Unico corrisposto, al netto delle imposte e dei costi gravanti sul premio indicati al successivo articolo 4.3, riproporzionato in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; dei costi gravanti sul premio indicati al successivo articolo 4.3 riproporzionati in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, con esclusione dei Diritti Fissi di Emissione pari a 50,00 Euro che vengono trattenuti dalla Compagnia. In alternativa, il Contraente potrà richiedere il proseguimento del Contratto fino alla scadenza contrattuale con la comunicazione del nuovo beneficiario designato. 2.3 Esclusioni e limitazioni Le esclusioni e le limitazioni sono specificate nelle Condizioni Speciali per ogni Garanzia assicurativa. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 2 di 15

14 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2.4 Massimali Per le Garanzie Decesso e Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia il Capitale Assicurato iniziale massimo è pari a ,00 Euro a cui si sommano il Premio Unico e gli eventuali diritti di istruttoria previsti dal Prestito Personale. Per le garanzie Ricovero Ospedaliero per infortunio o malattia, Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia e Perdita d Impiego l indennizzo mensile massimo è pari a Euro 1.550, CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 3.1 Conclusione del Contratto ed entrata in vigore A condizione che sia stato pagato il Premio Unico previsto e siano stati compilati e sottoscritti la Proposta Contrattuale, il questionario per la valutazione dell adeguatezza del Contratto e la dichiarazione di buono stato di salute dell Assicurato, il Contratto avrà effetto dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza, coincidente con la data di erogazione del Prestito Personale e avrà termine alla Data di Scadenza coincidente con l ultima rata del Prestito Personale. In seguito all accettazione della Proposta Contrattuale, la Compagnia rilascia al Contraente, e questi la riceve, la lettera di accettazione della Proposta Contrattuale. 3.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.. L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute. 3.3 Diritto di Recesso dal Contratto Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il Contratto è concluso, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del Contratto, ed inviata alla Compagnia (rif. Back Office Vita Individuali Agenti, Corso Como, Milano) eventualmente per il tramite del Soggetto Incaricato al collocamento. Il Recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di spedizione della comunicazione di Recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Recesso, AXA Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente il Premio Unico da questi corrisposto al netto dei diritti fissi di emissione e della parte relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto. 4. PREMIO E COSTI 4.1 Pagamento del Premio Unico Le coperture assicurative offerte dal presente Contratto vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un Premio Unico da parte del Contraente/Assicurato, il cui importo è determinato in relazione alla durata del Contratto, nonché all ammontare del Capitale Assicurato Iniziale e all età dell Assicurato alla sottoscrizione del Contratto. Il Premio Unico verrà versato da Consum.it S.p.A. alla Compagnia all atto dell erogazione del Prestito Personale tramite bonifico bancario. 4.2 Durata Contrattuale Il Contratto ha durata variabile tra un minimo di 36 mesi e un massimo di 84 mesi (in multipli di 12) pari alla durata del Prestito Personale. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 3 di 15

15 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A condizione che sia stato pagato il Premio Unico previsto, il Contratto avrà effetto dalle ore 24:00 della Data di Decorrenza, coincidente con la data di erogazione del Prestito Personale e avrà termine alla Data di Scadenza coincidente con l ultima rata del Prestito Personale. 4.3 Costi gravanti sul Premio Unico Sul Premio Unico saranno applicati i seguenti costi: Diritti fissi di emissione sulla garanzia vita: 50,00 Euro Diritti fissi di acquisizione sulla garanzia vita: 100,00 Euro (*) (*) Costo rimborsabile in caso di estinzione anticipata del Prestito Personale come definito al precedente art Costo Percentuale sul Premio Unico Garanzia Vita 50% Garanzie Danni 53% 5.1 Riscatto e prestiti Non sono previsti valore di riscatto e prestiti. 5. VICENDE CONTRATTUALI 5.2 Cessione, pegno e vincolo II Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull'originale di Polizza o su appendice. 5.3 Foro Competente Per le controversie relative al Contratto è competente l autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari). 6.1 Beneficiari 6. BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETA Il Beneficiario della presente copertura assicurativa è Consum.it S.p.A come evidenziato nell appendice di Beneficio Accettato alla lettera di accettazione. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del prestito, il Contraente potrà richiedere il proseguimento del contratto fino alla scadenza contrattuale con la comunicazione del nuovo beneficiario designato, pertanto: Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di Revoca e l'accettazione del beneficio; - dopo la morte del Contraente; - dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, le operazioni di pegno o vincolo di Polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o fatte per testamento. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 4 di 15

16 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 6.2 Pagamenti della Compagnia Per il pagamento della prestazione in caso si verifichi un evento coperto dal Contratto, devono essere preventivamente consegnati alla Compagnia i documenti necessari per dar corso alla liquidazione Le lettere di richiesta contenenti il dettaglio dei documenti sono riportate in allegato. AXA Assicurazioni S.p.A. provvederà alla liquidazione delle somme dovute, entro i termini e con le modalità previste dalle condizioni contrattuali che regolano le singole coperture assicurative a seguito di richiesta corredata di tutta la documentazione prevista, elencata nei relativi moduli allegati per la Richiesta di Liquidazione e Indennizzo del presente Fascicolo Informativo. Alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, i diritti derivanti da un qualsiasi Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato l evento su cui i diritti stessi si fondano, ai sensi dell articolo 2952, comma 2 del Codice Civile modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n.245. Tale prescrizione resterà in vigore, salvo eventuali modifiche successive. Superato questo termine senza alcuna richiesta da parte dell interessato, il diritto alle prestazioni si prescrive e non può essere esercitato, in quanto le somme maturate e non riscosse entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono infatti devolute, ai sensi dell art. 1 comma 345 della legge n. 266/2005 al fondo depositi dormienti. 6.3 Valuta Gli impegni contrattuali, versamenti e capitale, sono regolati in Euro. 6.4 Tasse e imposte Tasse e imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 5 di 15

17 CONDIZIONI SPECIALI DECESSO 1. Oggetto della garanzia (copertura assicurativa operante per tutti gli Assicurati) In caso di decesso dell Assicurato prima della Data di Scadenza, la Compagnia pagherà al Beneficiario il Capitale Assicurato pari al debito residuo del Prestito Personale, stipulato dal Contraente con la Società Finanziaria e collegato alla Polizza (il cui importo iniziale è indicato sul documento di Polizza), alla data del decesso calcolato ipotizzando il regolare rimborso dello stesso. Pertanto l importo corrisposto sarà al netto delle rate o quote di rate insolute e degli interessi sulle stesse nel frattempo maturati. Eventuali importi eccedenti il debito residuo del Prestito Personale verranno liquidati agli eredi legittimi dell Assicurato. Tale prestazione sarà corrisposta successivamente al ricevimento da parte della Compagnia della denuncia di sinistro degli Eredi Legittimi, corredata di tutta la documentazione di cui al relativo modulo allegato Modulo di denuncia garanzia caso morte. Tale copertura non avrà più efficacia nel caso in cui sia stato liquidato un sinistro a causa di Invalidità Permanente Totale da infortunio o malattia. In tal caso, il Premio Unico resta acquisito dalla Compagnia poiché le prestazioni sono alternative tra loro. 2. Premio Unico Alla sottoscrizione della Proposta Contrattuale il Contraente pagherà un Premio Unico la cui entità è stabilita in funzione della prestazione relativa a tale Garanzia, della Durata del Contratto e dell età dell Assicurato alla sottoscrizione della Proposta. 3. Pagamenti della Compagnia La Compagnia effettuerà i pagamenti della prestazione in caso di decesso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta corredata della documentazione di cui al relativo modulo allegato Modulo di denuncia garanzia caso morte. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine di 30 giorni, saranno altresì dovuti dalla Compagnia gli interessi di mora al tasso legale dal 31 giorno alla data di effettivo pagamento. 4. Esclusioni e limitazioni Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato. La copertura non è operante nei seguenti casi: a) dolo dell'assicurato ovvero del Contraente o del Beneficiario; b) partecipazione attiva dell'assicurato: a delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; c) azioni intenzionali dell Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza dell'assicurazione; i Sinistri provocati volontariamente dall'assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, di stati d'alcolismo acuto o cronico; d) infortuni di volo se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) Infortuni già verificatisi e sinistri dovuti a malattie già in essere alla Data di Decorrenza dell'assicurazione e loro postumi e conseguenze; g) stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche; h) Malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; i) Malattie od infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; j) Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate. 5. Periodo di Carenza e di Franchigie Non sono previsti periodi di Carenza e di Franchigie. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 6 di 15

18 CONDIZIONI SPECIALI INVALIDITA TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O MALATTIA 1. Oggetto della garanzia (copertura assicurativa operante per tutti gli assicurati) In caso di invalidità permanente totale per infortunio o per malattia dell Assicurato, come definita al successivo articolo, la Compagnia pagherà al Beneficiario il Capitale Assicurato pari al debito residuo del Prestito Personale stipulato dal Contraente con la Società Finanziaria e collegato alla Polizza (il cui importo iniziale è indicato sul documento di Polizza), ipotizzando il regolare rimborso dello stesso alla data del verificarsi dell infortunio o dell insorgenza della malattia. Pertanto l importo corrisposto sarà al netto delle rate o quote di rate insolute e degli interessi sulle stesse nel frattempo maturati. Eventuali importi eccedenti il debito residuo del Prestito Personale verranno liquidati all Assicurato. La liquidazione della prestazione avverrà all atto dell accertamento del sinistro da parte della Compagnia. Tale prestazione sarà corrisposta successivamente al ricevimento da parte della Compagnia della denuncia di sinistro del Beneficiario, corredata di tutta la documentazione di cui al relativo modulo allegato Modulo di denuncia garanzia invalidità permanente/inabilità temporanea. Tale copertura non avrà più efficacia nel caso in cui sia stato liquidato un sinistro a causa di Decesso. In tal caso, il Premio Unico resta acquisito dalla Compagnia poiché le prestazioni sono alternative tra loro. 2. Definizione di invalidità Ai sensi e per gli effetti della presente Garanzia si intende colpito da invalidità permanente totale colui al quale, a seguito di malattia o infortunio, indipendenti dalla sua volontà e oggettivamente accertabili, venga riscontrato un grado di invalidità pari o superiore al 66%, derivante dalla malattia o dall'infortunio denunciato, senza riguardo al maggior pregiudizio riconducibile a situazioni patologiche o infermità e/o mutilazioni o difetti fisici preesistenti alla Conclusione del Contratto e che provochi all Assicurato la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa. Il grado di invalidità permanente viene accertato secondo i criteri stabiliti dalla tabella di cui all allegato 1 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n (e successive modifiche della tabella stessa intervenute sino al 30 giugno 2000): Nei casi di invalidità permanente totale non previsti dalla sopra citata norma, la valutazione del grado di invalidità sarà concordato tra il medico dell Assicurato ed il medico dell Assicuratore e terrà conto, con riguardo ai casi di invalidità permanente (totale) previsti, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. 3. Premio Alla sottoscrizione della Proposta Contrattuale il Contraente pagherà un Premio Unico la cui entità è stabilita in funzione della prestazione relativa a tale Garanzia e della Durata del Contratto. 4. Pagamenti della Compagnia La Compagnia effettuerà i pagamenti della prestazione della garanzia entro 30 giorni dalla data di accertamento dell invalidità. In caso di mancato pagamento entro il suddetto termine di 30 giorni, saranno altresì dovuti dalla Compagnia gli interessi di mora al tasso legale dal 31 giorno alla data di pagamento. 5. Denuncia dell'invalidità ed obblighi relativi Verificatasi l'invalidità dell'assicurato, il Contraente/Assicurato è tenuto a presentarne denuncia alla Compagnia, mediante il modello allegato Modulo di denuncia garanzia invalidità permanente/inabilità temporanea a mezzo lettera raccomandata, accludendo la relazione medica di Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 7 di 15

19 CONDIZIONI SPECIALI cui al modulo allegato sulle cause e sul decorso della malattia o dell'infortunio che ha prodotto l'invalidità. L'Assicurato deve sottoporsi, in Italia, agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, sciogliendo dal segreto professionale il personale sanitario che ha visitato o curato l'assicurato. Ove, a giudizio sia del medico dell'assicurato che del consulente medico della Compagnia, un adeguato trattamento terapeutico possa modificare la prognosi dell'invalidità e qualora l'assicurato non intenda sottoporsi allo stesso, la valutazione del danno viene effettuata sulla base dei postumi di invalidità permanente che residuerebbero all esito dell adeguato trattamento terapeutico proposto, senza riguardo quindi al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni di salute in atto. 6. Riconoscimento dello stato di Invalidità Fermo quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 2 in tema di determinazione dell Invalidità, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta prevista dall'articolo 5 ed ultimati i controlli medici ritenuti necessari dalla Compagnia, la stessa comunicherà al Beneficiario il riconoscimento o meno dello stato di invalidità dell'assicurato. 7. Controversie Le controversie di natura medica sulla copertura assicurativa del sinistro, sulla natura delle lesioni o della malattia, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici definito il Collegio Medico, nominati uno dal Contraente, uno dalla Compagnia ed il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente tra le Parti. In caso di disaccordo, il Collegio Medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e alle competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dello stato fisico dell Assicurato ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una somma provvisoria a titolo di anticipazione sul Capitale Assicurato. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Le Parti rinunciano, fin d'ora, a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali del Collegio Medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. 8. Esclusioni e limitazioni Il rischio di invalidità è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato. In ogni caso la Compagnia non sarà tenuta al pagamento della prestazione qualora l invalidità dell Assicurato si verifichi in relazione ad una delle seguenti circostanze: a) dolo dell'assicurato ovvero del Contraente o del Beneficiario; b) partecipazione attiva dell'assicurato: a delitti dolosi; a fatti di guerra, dichiarata o di fatto, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; c) azioni intenzionali dell Assicurato quali: il suicidio, se avviene nei primi due anni dalla Data di Decorrenza; il tentato suicidio, la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall'assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, di stati d'alcolismo acuto o cronico; Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 8 di 15

20 CONDIZIONI SPECIALI d) infortunio di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; e) partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore; f) infortuni già verificatisi e sinistri dovuti a malattie già in essere alla Data di Decorrenza e loro seguiti e conseguenze; g) infortuni e malattie conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche; h) malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche; i) malattie od Infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche; della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere; j) malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta della pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai, pugilato, lotta nelle varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, sport aerei in genere, paracadutismo; k) malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snowrafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitta e similari; l) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegata. 9. Periodo di Carenza e Franchigie Non sono previsti periodi di Carenza. È prevista l applicazione di una franchigia di 65 punti percentuali sul grado di invalidità permanente accertato. Finanziamento Protetto (mod ed. 08/2013) Pagina 9 di 15

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

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