Convenzione per l'istituzione del Centro Interateneo di Studi per la Pace

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1 Statuto Convenzione per l'istituzione del Centro Interateneo di Studi per la Pace Tra l'università degli Studi di Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Rinaldo Bertolino debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 2 luglio 2001 l'università del Piemonte Orientale Torino, rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Ilario Viano debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 26 novembre 2001 e con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 novembre 2001 il Politecnico di Torino, rappresentato dal Rettore pro-tempore prof. Giovanni Del Tin debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18 luglio 2001 si conviene e si stipula quanto segue: tra gli Atenei rappresentati dai Rettori che intervengono alla presente convenzione è costituito il Centro Interateneo di Studi per la Pace. La presente convenzione ha la durata di anni cinque e può essere tacitamente rinnovata, dopo opportuna verifica della utilità dell'istituzione, di cinque anni in cinque anni, ove non intervenga esplicita richiesta di non rinnovo da uno degli Atenei sei mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata indirizzata al Direttore del Centro. Al Centro possono aderire altre Università previa deliberazione del Comitato Scientifico adottata a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti. L'adesione di altri Atenei viene formalizzata mediante la stipula di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione. Art. 1: Finalità del Centro Il Centro, anche in collaborazione con altri centri, istituti ed enti pubblici e privati, a livello nazionale e internazionale 1. promuove, coordina e svolge studi e ricerche sui temi della pace e della guerra, in una prospettiva aperta alle diverse sensibilità politiche, religiose e culturali; 2. promuove, coordina e svolge studi e ricerche sui processi di controllo e riduzione degli armamenti e sulle relative tecnologie; 3. promuove, coordina e svolge attività didattica e di formazione anche attraverso l'organizzazione di corsi a tutti i livelli che

2 possano contribuire alla elaborazione e diffusione di una cultura critica sui temi di cui ai punti precedenti; 4. promuove, coordina e svolge iniziative mirate alla formazione di formatori e formatrici che operino nell'ambito dell'educazione alla pace e della prevenzione e risoluzione non violenta dei conflitti; 5. promuove, coordina e svolge corsi e attività di formazione e di aggiornamento per insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. Art. 2: Composizione del Centro Possono aderire al Centro Dipartimenti, Facoltà ed altre strutture dei tre Atenei contraenti. Possono anche aderire docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico amministrativo, operanti nei tre Atenei, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art. 1. Possono inoltre aderire studiose e studiosi, esperte ed esperti, anche esterne/i alle Università e al Politecnico, che ne facciano richiesta e che intendano collaborare con il Centro in relazione alle attività indicate nell'art. 1. Le adesioni individuali vengono espresse entro il mese di luglio di ciascun anno e sono vagliate e accettate a maggioranza dal Comitato Scientifico. Esse hanno vigore dal 1 ottobre di ciascun anno e hanno validità per quattro anni accademici. Art. 3: Sede e gestione amministrativo-contabile Il Centro ha sede, ai soli fini organizzativi ed amministrativi presso uno dei Dipartimenti, Facoltà o altre strutture aderenti al Centro. Gli Atenei firmatari del presente atto convengono che la sede del Centro debba seguire il criterio della rotazione. Ai fini della realizzazione dei suoi programmi, il Centro si avvale dei locali, delle strutture e delle risorse strumentali e professionali che vengono messe a disposizione dall'università di Torino, dall'università del Piemonte Orientale, dal Politecnico di Torino, dai Dipartimenti, Facoltà ed altre strutture dei citati Atenei. Il Centro dispone inoltre di proprie attrezzature ed altri beni mobili iscritti nell'apposito inventario del Dipartimento o Facoltà presso cui il Centro ha la propria sede, con apposita menzione dell'appartenenza al Centro. In caso di scioglimento, il Comitato Scientifico propone ai Consigli di Amministrazione dei tre Atenei la futura destinazione delle attrezzature e dei beni mobili. Art. 4: Finanziamento del Centro Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti: dai contributi annui assegnati dai Dipartimenti, Facoltà e altre strutture universitarie aderenti al Centro, la cui misura è stabilita dai singoli Dipartimenti, Facoltà, strutture; da fondi eventualmente conferiti dall'università di Torino, dall'università del Piemonte Orientale, dal Politecnico di Torino;

3 da eventuali contributi assegnati dal Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, da altri Ministeri, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche o da Enti pubblici o privati; da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati; da atti di liberalità. Art. 5: Organizzazione del Centro Sono organi del Centro: l'assemblea; il Comitato Scientifico; il Direttore; i Vice-Direttori. Art. 6: L'Assemblea L'Assemblea è costituita da un rappresentante per ciascun Dipartimento e Facoltà aderente e da una rappresentanza delle persone aderenti individualmente nella misura del 30% delle altre due componenti. I rappresentanti dei Dipartimenti e Facoltà sono designati dai rispettivi Consigli tra i/le docenti, ricercatori, ricercatrici, personale tecnico amministrativo del Dipartimento, interessati/e alle tematiche del Centro. Art. 7: Compiti dell'assemblea L'Assemblea elegge i propri rappresentanti che entrano a far parte del Comitato Scientifico come previsto dall'art. 8 in modo che di norma si abbia una rappresentanza equilibrata dei tre Atenei; discute le linee di indirizzo della ricerca e delle varie attività del Centro; esprime un parere sul piano annuale di spesa e sulla relazione amministrativa e scientifica annuale presentata dal Direttore. L'Assemblea è presieduta dal Direttore o, in caso di impedimento, da uno dei Vice-Direttori. Essa è convocata dal Direttore in via ordinaria una volta all'anno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su iniziativa del Direttore. Art. 8: Il Comitato Scientifico Il Comitato Scientifico è costituito da 1. due rappresentanti di ciascuno dei tre Atenei che stipulano la presente convenzione; 2. da un numero non superiore di componenti eletti/e dall'assemblea al proprio interno. Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni e il suo mandato coincide con quello del Direttore.

4 Art. 9: Compiti del Comitato Scientifico Il Comitato Scientifico 1. elegge al proprio interno il Direttore; 2. promuove l'attività del Centro, stabilendo i criteri di impiego dei fondi assegnati o comunque conferiti; 3. discute e coordina i programmi di lavoro; 4. vaglia e approva le richieste di adesione individuali; 5. discute e approva il piano annuale di spesa e il relativo bilancio consuntivo; 6. vaglia e approva la relazione annuale di cui all'art. 10. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore o, in caso di impedimento o assenza, dal Vice Direttore Vicario. Esso si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Direttore, almeno tre volte all'anno e, in via straordinaria, quando il Direttore lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre componenti del Comitato. La convocazione deve essere fatta per scritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di urgenza. Il Direttore è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno tre componenti del Comitato. Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli/delle aventi diritto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei/delle presenti. In caso di parità il voto del Direttore è dirimente. Per la discussione di determinati argomenti, il Comitato Scientifico può invitare alla riunione persone esterne. Art. 10: Il Direttore Il Direttore è eletto, al proprio interno, dal Comitato Scientifico tra le/i docenti di ruolo e fuori ruolo e i ricercatori e ricercatrici confermati/e delle Università aderenti, che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione da far valere in caso di nomina. Il Direttore è nominato dal Rettore dell'università ove ha sede amministrativa il Centro e dura in carica quattro anni. Il Direttore rappresenta il Centro e svolge le seguenti funzioni: sentito il parere del Comitato Scientifico nomina i due Vice-Direttori tra le/i componenti del Comitato stesso in modo tale che di norma nella direzione siano rappresentati i tre Atenei; coordina e sovrintende alle attività del Centro; cura la realizzazione dei programmi stabiliti dal Comitato Scientifico;

5 predispone il piano annuale di spesa e il bilancio consuntivo sottoponendoli al parere dell'assemblea e all'approvazione del Comitato Scientifico; predispone la relazione annuale scientifica e amministrativa da trasmettere (previa approvazione del Comitato Scientifico) alle strutture afferenti dei tre Atenei; trasferisce al Direttore del Dipartimento o al Preside della Facoltà presso cui il Centro ha sede amministrativa tutti gli atti relativi all'ordinazione e al pagamento di quanto occorre al funzionamento del Centro in conformità con i criteri di impiego stabiliti dal Comitato Scientifico. Art. 11: I Vice-Direttori I Vice-Direttori collaborano con il Direttore nell'espletamento dei compiti di quest'ultimo. Uno di essi assume la veste di Direttore Vicario per sostituire il Direttore nei casi di assenza o impedimento. Art. 12: Collaborazioni con altri Enti Il Centro può svolgere programmi di didattica, ricerca, formazione in collaborazione con Dipartimenti, Facoltà e altri centri italiani e stranieri; può inoltre, su proposta del Comitato Scientifico, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai regolamenti vigenti presso l'università sede del Centro. Art. 13: Modifiche di statuto Il presente Statuto può essere modificato dall'assemblea, su delibera della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Lo Statuto e le relative modificazioni sono approvate dagli organi accademici dei tre Atenei contraenti per quanto di loro competenza. Art. 14: Controversie Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione della presente convenzione è competente il Foro di Torino. Art. 15: Spese La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo e di registrazione a tassa fissa. Le spese relative sono suddivise equamente fra le Università aderenti. Art.16 Norma Transitoria In prima applicazione la sede del Centro, ai fini organizzativi ed amministrativi, è stabilita presso il Dipartimento di Scienza dei Materiali ed Ingegneria Chimica del Politecnico di Torino. Fondatori: Politecnico di Torino Università del Piemonte Orientale Università di Torino Contatti Credits

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