POF AVVOCATI Responsabilità degli enti per reati in materia di sicurezza sul lavoro. Mario Zanchetti Mercoledì 9 luglio 2014

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1 POF AVVOCATI 2014 Responsabilità degli enti per reati in materia di sicurezza sul lavoro Mario Zanchetti Mercoledì 9 luglio

2 Scopi della normativa Rendere antieconomica per l imprenditore la condotta illecita in materia di prevenzione infortuni. Il comportamento virtuoso oltre ad essere di per sé auspicabile nell ottica della preservazione del bene primario della salute umana, diviene condotta economicamente vantaggiosa se paragonata al rischio delle sanzioni amministrative incombenti. 2

3 Scopi della normativa Introdurre comportamenti virtuosi laddove non appartengano già alla politica d impresa, favorendo il radicamento di una più profonda cultura della legalità aziendale ed imprenditoriale. Prevenzione e vantaggio insiti nell adozione delle nuove strutture protocollari rappresentate dai modelli organizzativi di gestione e controllo. 3

4 Reati-presupposto: Omicidio colposo ex 589 c.p. Lesioni colpose ex 590, III comma, c.p. 4

5 Regime di imputazione soggettiva dell illecito amministrativo Il reato deve essere commesso da soggetti legati all ente sul piano organizzativo La colpa di organizzazione è diversamente valorizzata a seconda che si tratti di reati commessi da soggetti apicali o da soggetti subordinati 5

6 Regime di imputazione soggettiva dell illecito amministrativo Apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. Subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali 6

7 Regime di imputazione soggettiva dell illecito amministrativo Reato dei vertici: prova per sottrarsi alla sanzione è a carico dell ente, che deve dimostrare che: a) L organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l osservanza dei modelli, di curare l aggiornamento è stato affidato a un organismo dell ente dotato di poteri autonomi di iniziativa e controllo c) Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione d) Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell organismo di cui alla lettera b) 7

8 Regime di imputazione soggettiva dell illecito amministrativo La condizione dell elusione fraudolenta si pone in apparente contrasto con la condotta colposa che caratterizza i reati in materia di sicurezza sul lavoro: Da una parte il soggetto agente dovrebbe forzare i meccanismi di controllo del modello di organizzazione e per altro verso si renderebbe responsabile di reati quali l omicidio e le lesioni colpose, rispetto ai quali l evento non è voluto. 8

9 Regime di imputazione soggettiva dell illecito amministrativo Per non ritenere impossibile l operatività della scusante si propone di connettere l elusione fraudolenta dei modelli alla stessa violazione delle regole precauzionali di cui l apice risulta destinatario ai sensi della normativa antinfortunistica 9

10 Regime d imputazione d soggettiva dell illecito amministrativo Giurisprudenza: Cass. Pen., sez. VI, 16/07/2010, n : «Grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza e l'accertamento dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa dellasocietas e che abbia agito nell'interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende "per rimbalzo" dall'individuo all'ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo. Militano, inoltre, a favore dell'ente, con effetti liberatori, le previsioni probatorie di segno contrario di cui al D.Lgs. n. 231, art. 6, e, specificamente, l'onere per l'ente di provare, per contrastare gli elementi di accusa a suo carico, "che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi" (art. 6, lett. a) e che, sulla base di tale presupposto, ricorrono le altre previsioni elencate nelle successive lettere del citato art. 6. Nessuna inversione dell'onere della prova è, pertanto, ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell'ente, gravando comunque sull'accusa l'onere di dimostrare la commissione del reato da parte di persona che rivesta una delle qualità di cui al D.Lgs. n. 231, art. 5, e la carente regolamentazione interna dell'ente. Quest'ultimo ha ampia facoltà di fornire prova liberatoria. Non si apprezza, quindi, alcuna violazione dei presidi costituzionali relativi al principio di uguaglianza e all'esercizio del diritto di difesa» 10

11 Regime di imputazione soggettiva dell illecito amministrativo Reato dei subordinati: l onere di provare l inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza è in capo all accusa; In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi 11

12 Criterio d imputazione d obbiettiva Perché l ente venga riconosciuto responsabile del reato, questo deve essere commesso nell interesse o a vantaggio dell ente. L inserimento di fattispecie colpose, come quelle in materia di sicurezza, nel novero dei reati-presupposto ha creato problemi interpretativi riguardo alla congruità con il criterio obbiettivo. 12

13 Criterio d imputazione d obbiettiva Per sfuggire alla inapplicabilità della responsabilità amministrativa dell ente, riguardo ai reati in materia di sicurezza, per incompatibilità con il criterio di imputazione si deve ritenere il requisito dell interesse in senso oggettivistico: come qualità che caratterizza la condotta, idonea a produrre un beneficio per l ente (Es. in termini di risparmio), anziché come una sorta di dolo specifico del suo autore. 13

14 Criterio d imputazione d obbiettiva Giurisprudenza, Tribunale di Novara, sez. Gip/Gup, 1/10/2010 : «L'interesse o vantaggio può essere correlato anche a tali reati colposi, rapportando i due criteri non all'evento delittuoso, bensì alla condotta violativa di regole cautelari che ha reso possibile la consumazione del delitto. Non c'èdubbio che solo la violazione delle regole cautelari poste a tutela della salute del lavoratore può essere commessa nell'interesse o vantaggio dell'ente, e cioèallo scopo di ottenere un risparmio dei costi di gestione, mentre l'evento lesivo (in sé considerato, semmai controproducente per l'ente) deve essere ascritto all'ente per il fatto stesso di derivare dalla violazione di regole cautelari.» «In caso di reati colposi, non c'è dubbio che il vantaggio costituisca il criterio naturalmente piùidoneo a fungere da indice di collegamento tra ente e illecito, e dunque a selezionare le ipotesi in cui l'ente possa rispondere sul piano della responsabilità amministrativa» 14

15 Criterio d imputazione d obbiettiva Giurisprudenza, una sentenza di assoluzione dell ente dall illecito amministrativo: Tenaris Dalmine s.p.a Tribunale di Bergamo, 15/12/2011, n. 2941: il giudice ha ritenuto che «èlo stesso contenuto degli addebiti di colpa contestati agli imputati (l aver pretermesso, in una diagnosi dei rischi per altri aspetti analitica e in un attività di formazione dei lavoratori adeguata in termini di orari e di risorse economiche, una parte dell impianto) ad escludere che essi siano frutto di politiche di contenimento dei costi, anzichédi un errore di valutazione privo di risvolti economici per la società.» 15

16 Apparato sanzionatorio Art. 25 septies D.lgs. 231/2001 Impostato su una logica di ragionevolezza e proporzionalità Prevede una scalarità previsionale che tiene conto della specie del reato presupposto e della natura degli obblighi preventivi sulla cui violazione si incentra il rimprovero per colpa 16

17 Apparato sanzionatorio Art. 25 septies D.lgs. 231/2001 I comma: Omicidio colposo commesso con violazione dell articolo 55, comma 2, D.lgs. 81/2008 (omessa valutazione dei rischi e elaborazione del relativo documento con riferimento ad aziende ad alto e speciale rischio e di dimensioni rilevanti) Sanzione pecuniaria:1000 quote ( ) Sanzione interdittive (tutte applicabili): non inferiore a 3 mesi non superiore a 1 anno 17

18 Apparato sanzionatorio Art. 25 septies D.lgs. 231/2001 II comma: Omicidio colposo, fuori dai casi del I comma, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro Sanzione pecuniaria:non inferiore a 250 non superiore a 500 ( ) Sanzione interdittive (tutte applicabili): non inferiore a 3 mesi non superiore a 1 anno 18

19 Apparato sanzionatorio Art. 25 septies D.lgs. 231/2001 III comma: Lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro Sanzione pecuniaria: da 100 a 250 quote ( ) Sanzione interdittive (tutte applicabili): non inferiore a 3 mesi non superiore a 6 mesi 19

20 Apparato sanzionatorio Sistema bifasico delle quote Numero quote: (determinato da gravitàdel fatto, grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare ed attenuare le conseguenze del fatto e prevenire eventuali illeciti) Valore quote: (determinato da condizioni economiche e patrimoniali dell'ente) 20

21 Apparato sanzionatorio La tendenza premiale regressiva (carrot and stick approach) del sistema sanzionatorio ruota attorno all adozione dei modelli organizzativi di gestione e controllo che insieme ai comportamenti di carattere riparatorio consentono di mitigare le conseguenze delle più gravi sanzioni che possono condurre in teoria alla morte economica dell ente; Il giudice deve procedere ad un analisi diagnostica che individui le cause dell illecito in seno alla struttura dell ente per poi applicare la misura che ritiene più adeguata a prevenire la commissione degli illeciti relativi alla sicurezza ed alla salute sul lavoro (principio di specificità relazionale); Riguardo al divieto di contrarre con la PA: il principio di economia dei mezzi sanzionatori impone di limitare il divieto anche solo a certi tipi di contratto o a determinate amministrazioni; Prevista anche per i reati in materia antinfortunistica la possibilità per il giudice di nominare un commissario giudiziale in luogo dell applicazione della sanzione interdittiva. 21

22 Modelli di organizzazione e gestione Art. 2, comma I, lett. dd, D.lgs. 81/2008: «modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro» 22

23 Modelli di organizzazione e gestione Art. 30 D.lgs. 81/2008: «Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche [ ] di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici b) alle attivitàdi valutazione dei rischie di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza d) alle attività di sorveglianza sanitaria e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate 23

24 Modelli di organizzazione e gestione Art. 30, comma 2, D.lgs. 81/2008: «Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attivitàdi cui al comma 1» La registrazione documentale degli adempimenti è prevista ad substantiam. 24

25 Modelli di organizzazione e gestione Art. 30, comma 3, D.lgs. 81/2008: «Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello» 25

26 Modelli di organizzazione e gestione Art. 30, comma 4, D.lgs. 81/2008: «Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneitàdelle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico» 26

27 Modelli di organizzazione e Relazione tra modelli gestione MODELLO ex art. 6 D.lgs. 231/01: esime la responsabilità amministrativa degli enti con CARATTERE GENERALE per tutti i reati contemplati 231/01: corruzione, concussione, omicidio colposo e lesioni commesse con violazione di norme antiinfortunistiche; MODELLO ex art. 30 D.lgs. 81/08: esime la responsabilità amministrativa degli enti con carattere speciale per il solo art. 25- septies D.lgs. 231/01: omicidio colposo e lesioni commesse con violazione antiinfortunistiche CARATTERE DI SPECIALITA 27

28 Modelli di organizzazione e gestione Mappatura del rischio (risk assessment) 231/01 Valutazione del rischio (DVR) Identificazione e valutazione del rischio di commissione di reati di omicidio colposo e lesioni colpose; oggetto di valutazione deve essere il rischio di violazione di norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La valutazione si estende quindi a fattori agevolativi ulteriori che possono essere strumentali alla realizzazione dei reati (es. riduzione costi) DVR = valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza indipendentemente dai reati del 25-septies; rappresenta dunque una parte fondamentale ma non l unica della valutazione del modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.lgs. 81/08 28

29 Modelli di organizzazione e gestione Sistema di gestione del rischio di reato (risk management): predisposizione delle misure di prevenzione e protezione idonee nel rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge Predisposizione di una articolazione aziendale; come suggeriscono le Linee guida di Confindustria: «una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell azienda, a partire dal datore di lavoro fino al singolo lavoratore. Particolare attenzione va riservata alle figure specifiche operanti in tale ambito (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Addetti al servizio di Prevenzione e Protezione Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Medico competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso di incendio) Coinvolgimento e sensibilizzazione dei lavoratori attraverso la formazione, informazione e addestramento degli stessi. 29

30 Modelli di organizzazione e gestione Sistema di controllo e verificazione dell idoneità del modello: duplice sistema di controllo Il primo riconducibile agli obblighi del datore di lavoro come responsabile della sicurezza sul lavoro, garantito dalle risorse interne alla struttura aziendale, in autocontrollo : 1. Un controllo continuo e pressante per imporre che venga rispettata la normativa. 2. Un controllo periodico Il secondo livello di controllo fa capo all Organismo di Vigilanza: verso il quale deve essere previsto un obbligo di comunicazione di eventuali infortuni, ma anche delle violazioni antinfortunistiche non seguite dall evento pregiudizievole; il controllo dell Odv deve verificare sia il sistema di cautele che la funzionalità del modello organizzativo. Ulteriore profilo è rappresentato dall attribuzione di poteri di impulso in merito all aggiornamento del modello. 30

31 Modelli di organizzazione e gestione Modello dinamico sempre aperto e in evoluzione UNI -settembre2001 ; Ente nazionale Italiano Unificazione 31

32 Modelli di organizzazione e gestione Conclusione: come correttamente suggerito dalle Linee guida Confindustria: «Il Modello Organizzativo, per essere efficacemente attuato, potrà essere integrato con il sistema degli adempimenti aziendali nascenti dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall ordinamento legislativo». Sarà quindi possibile, se non necessario, integrare e collegare il sistema del Modello 231 con quello antinfortunistico. 32

33 Modelli di organizzazione e gestione: la giurisprudenza Il tribunale di Trani sez. Molfetta con la sentenza del 26 ottobre 2009 ha sviscerato le principali caratteristiche del Modello di Organizzazione che permettono di distinguerlo dal Documento di analisi dei rischi: La necessaria vigilanza sull adempimento degli obblighi, delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza; Le periodiche verifiche dell applicazione e dell efficacia delle procedure adottate; La necessità di un idoneo sistema di controllo sull attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo della condizione di idoneità delle misure adottate; L individuazione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello; La presenza di previsioni inerenti la modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati. 33

34 Modelli di organizzazione e gestione Riassumendo, il modello per essere idoneo deve prevedere: 1.Individuazione e gestione del rischio con la predisposizione delle misure dirette a eliminare o contenere il rischio di infortuni 2.Creazione di una rete di controllo e di verifica dell idoneità ed efficacia del modello 3.Adeguato sistema disciplinare che sanzioni le violazioni delle regole contenute nel modello 34

35 Modelli di organizzazione e gestione Art. 30, comma 5, D.lgs. 81/2008: «In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6» Se si accerta la conformità del modello alle linee guida UNI-INAIL o BS OHSAS il giudice deve riconoscere l idoneità esimente ex art. 30 D.lgs 81/2008 in astratto, occorrendo comunque procedere all ulteriore verifica dell efficace attuazione del modello in concreto. 35

36 Datore di lavoro Art. 2, lett. b D.lgs. 81/2008: «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa» 36

37 Datore di lavoro Il ruolo di datore di lavoro non è attribuito da terzi, ma discende da una situazione di fatto; Pertanto per identificarlo bisogna applicare criterio dell effettività Solo se gli sono attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate per effettuare adempimenti prescritti dalla legge può essere qualificato come datore di lavoro ai fini della sicurezza 37

38 Datore di lavoro Delega di funzioni: condizioni di ammissibilità (art. 16 D.lgs. 81/2008) a) risultare da atto scritto recante data certa (atto notarile, registrazione atto) b) il delegato possegga tutti i requisiti di professionalitàe d esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate (culpa in eligendo del datore) d) attribuire al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate e) accettata dal delegato per iscritto (contratto e non atto unilaterale) 38

39 Datore di lavoro Parte della giurisprudenza, tuttavia, sostiene che per quanto riguarda le strategie produttive di carattere generale, sopravviva in capo all intero consiglio di amministrazione l obbligo decisionale e di controllo sui soggetti eventualmente delegati. Con il conferimento dei poteri al datore di lavoro e il trasferimento di funzioni (come anche nella delega di funzioni) il contenuto della posizione di garanzia si riduce agli indicati obblighi di controllo e intervento sostitutivo e, ove egli non adempia a tali obblighi residuali e, in conseguenza di questa omissione, si verifichi l evento dannoso si dovrà ravvisare la colpa nell inosservanza di tali obblighi (Cass. Pen., Sez. IV, , n. 988). 39

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