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1 Newsletter Legale - Fiscale Diritto delle società e fiscalità d'impresa Sommario Responsabilità solidale negli appalti alcuni chiarimenti dall Agenzia delle Entrate Nuove disposizioni per il credito al consumo e contro il riciclaggio di denaro Contributo per il funzionamento dell antitrust Benefici e regimi fiscali opzionali Remissione in termini Comunicazione delle operazioni effettuate con moneta elettronica Crediti d imposta maturati in annualità per le quali la dichiarazione IVA risulta omessa Vendite a distanza e regime IVA dell editoria (i chiarimenti dell Agenzia delle Entrate) Detrazioni IVA sugli acquisti effettuati dalle Holding

2 Responsabilità solidale negli appalti - alcuni chiarimenti dall Agenzia delle Entrate Facendo seguito a quanto evidenziato nella scorsa Newsletter, si segnala che l 8 ottobre l Agenzia delle Entrate ha emanato una circolare (0E/2012) per fornire alcuni chiarimenti in merito alle modifiche legislative introdotte con il D.L. 83 dello scorso agosto. Secondo la sintesi della normativa contenuta nella circolare, le nuove disposizioni prevedono la responsabilità solidale dell appaltatore e del committente per il versamento all Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore e dall appaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell ambito del contratto. La norma esclude tale responsabilità se l appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore, documentazione che, secondo quanto previsto dalla stessa disposizione, può consistere anche nella asseverazione rilasciata da CAF o da professionisti abilitati. La disposizione prevede, inoltre, che sia l appaltatore sia il committente possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto al subappaltatore/appaltatore fino all esibizione della predetta documentazione. Innanzi tutto, l Agenzia chiarisce che le disposizioni contenute nel D.L. n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto Inoltre, considerato che la norma introduce, sia a carico dell appaltatore sia del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, si deve ritenere che tali adempimenti siano esigibili a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la asseverazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a decorrere dall 11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati dal 12 agosto Tale soluzione si basa sulla considerazione che la disposizione, intervenendo su un elemento fondamentale delle prestazioni contrattuali quale il pagamento del corrispettivo, potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati. La norma attribuisce, infatti, ad una delle parti (appaltatore/committente) il diritto potestativo di sospendere la propria prestazione (il pagamento) in attesa che l altra parte (appaltatore/subappaltatore) produca una documentazione attestante la regolarità degli adempimenti fiscali. L altro punto chiarito dall amministrazione finanziaria riguarda la documentazione che l appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento dell IVA e delle ritenute, scadute alla data del pagamento del corrispettivo, al fine di superare il vincolo di responsabilità solidale del committente/appaltatore. In particolare, l Agenzia chiarisce che si considera valida, in alternativa alle asseverazioni prestate dai CAF Imprese e dai professionisti abilitati, una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi della normativa sull autocertificazione - con cui l appaltatore/subappaltatore attesta l avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione. Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve: indicare il periodo nel quale l IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell IVA per cassa (articolo 7 del D.L. n. 185 del 2008) oppure la disciplina del reverse charge; indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale; riportare gli estremi del modello F2 con il quale i versamenti dell IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati; contenere l affermazione che l IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa. comma 28 dell articolo 35 del D.L. n. 223 del 2006 articolo 13-ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cd. decreto crescita). Nuove disposizioni per il credito al consumo e contro il riciclaggio di denaro Due recenti provvedimenti hanno introdotto disposizioni in materia di mutui e conti correnti da un lato e antiriciclaggio dall altro. Innanzi tutto, con un Decreto Legislativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale ad inizio ottobre, sono state introdotte ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo del 2010 (D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 11) che ha dato attuazione della direttiva CE relativa ai contratti di credito ai consumatori e alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. Inoltre, la Banca d Italia, con un provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2012, ha emanato la versione aggiornata delle Guide pratiche relative ai contratti di conto corrente e ai mutui ipotecari offerti ai consumatori. I. Antiriciclaggio Il Legislatore ha apportato alcune modifiche alla disciplina finalizzata a combattere il fenomeno dell antiriciclaggio. Prima di questa modifica, i destinatari delle disposizioni antiriciclaggio erano tenuti unicamente ad astenersi, al momento dell'instaurazione del rapporto, nel caso in cui non fossero stati in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica riguardanti i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo e lo scopo e natura del rapporto. Gli obblighi di adeguata verifica sono elencati espressamente dall art. 18 del D.Lgs. 231/07 e consistono nelle seguenti attività: a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Con l entrata in vigore del nuovo provvedimento, la mancanza o l incompletezza delle informazioni comporta 2

3 l obbligo dell'astensione dall'operazione o, addirittura, l interruzione del rapporto in corso. Come conseguenza, la nuova disposizione prevede che gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Inoltre, è stato introdotto un vero e proprio obbligo di segnalazione, in quanto la norma prevede che il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1. Alcuni commentatori hanno messo in evidenza che la previsione della restituzione dei fondi tramite bonifico implica che il cliente abbia almeno un (altro) conto bancario. Non si vede come, in alternativa, si possa costringere il cliente ad aprire un conto. Un altra importante novità introdotta è l equiparazione degli istituti di pagamento a banche, Poste ed istituti di moneta elettronica per quanto riguarda le operazioni di trasferimento di contante: in base alla nuova disciplina, anche gli istituti di pagamento possono consentire ai clienti di prelevare il denaro dai propri conti di pagamento sopra la soglia dei 999,99 euro e senza limiti, se non quelli dell'ammontare depositato, così come avviene in banca o negli uffici postali. II. Mutui e conti correnti La Banca d Italia ha aggiornato le Guide Pratiche relative ai contratti di conto corrente e ai mutui ipotecari. In base al provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 ottobre, gli intermediari devono utilizzarle, dal 30 settembre scorso, in sostituzione delle precedenti, pubblicandole sui propri siti internet. Il termine per le copie stampate da rendere disponibili alla clientela è invece posticipato al 30 novembre Le guide sono state aggiornate per adeguare i contenuti al mutato contesto normativo e per migliorare le conoscenze finanziarie degli utenti dei prodotti bancari e finanziari. Delle novità più rilevanti nella guida al conto corrente si segnalano: l introduzione della informativa relativa al c.d. conto di base, gratuito per alcune categorie di persone e dedicato a chi ha esigenze finanziarie limitate; il risalto dato alle conseguenze negative derivanti dall'iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria (Cai), per chi emette assegni bancari e postali senza essere autorizzato o senza fondi, oppure utilizza una carta di credito o di debito oltre le somme disponibili. Per quanto riguarda la guida relativa al mutuo ipotecario, si segnala: l introduzione dell avvertenza che la banca che concede il mutuo, qualora chieda di stipulare un'assicurazione sulla vita, deve sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti società assicurative; la puntualizzazione in base alla quale qualunque proposta di modifica delle condizioni contrattuali, da parte della banca, deve sempre indicare il motivo che la giustifica e che, in ogni caso, nei contratti di mutuo la modifica non può mai riguardare il tasso d'interesse. D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, articolo 23DM Ministero Politiche Agricole e Forestali del 27 luglio 2012 D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, art.18, comma 1, lett. i Banca d Italia, provvedimento 12 ottobre Contributo per il funzionamento dell antitrust Al fine di provvedere ai costi di funzionamento dell Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, il decreto legge n. 1/2012 ha istituito un contributo a carico delle grandi imprese. Il contributo deve essere versato dalle società di capitale con ricavi totali (voce A1 del conto economico) superiori a 50 milioni di euro ed è dovuto in misura pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall ultimo bilancio approvato. Per gli istituti bancari e finanziari, ai fini del calcolo del contributo, il fatturato è considerato pari ad un decimo del totale dell attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d ordine. Per le compagnie di assicurazione, invece, è pari al valore dei premi incassati. La soglia massima di contribuzione non può essere superiore a cento volte la misura minima di mila euro (50 milioni per 0,08 per 1000). L importo del contributo, quindi, varia da un minimo di mila euro ad un massimo di 00 mila euro. Le società legate da rapporti di controllo o di collegamento ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all interno del medesimo gruppo, sono tenute a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio. In sede di prima applicazione della norma e quindi per l anno 2013, il pagamento deve essere effettuato dal 1 al 30 ottobre Dal 201, invece, il versamento andrà eseguito entro il 31 luglio di ogni anno; non è, quindi, previsto alcun pagamento nel Le imprese effettuano il versamento mediante bonifico bancario su un conto corrente intestato all Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato presso la Banca Nazionale del Lavoro, indicando, nella causale per il beneficiario, la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento. L avvenuto versamento dovrà essere comunicato all Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato entro il 30 novembre 2012 esclusivamente tramite un apposito modello telematico pubblicato sul sito internet della Autorità medesima, da inviare all indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) contributo.agcm@pec.agcm.it. Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 30 ottobre 2012 comporta l avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo. Art. 5 bis, comma 1, decreto legge del 2 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 2012, n. 27 Delibera attuativa dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n del 18 luglio Benefici e regimi fiscali opzionali - Remissione in termini Com è noto, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 16/12 i contribuenti, che non hanno ottemperato agli obblighi previsti per usufruire di benefici e 3

4 regimi fiscali opzionali, possono, a determinate condizioni, regolarizzare la loro situazione (cfr nostra NL 2/2012). Con riferimento alle condizioni per l applicazione della sanatoria in esame, l Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni (circolare n. 38/E/2012). Il contribuente deve eseguire la comunicazione o adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o l adempimento omesso. Per le irregolarità relative all IVA, il termine di riferimento è la prima dichiarazione IVA successiva alla comunicazione o all adempimento omesso. Per termine di presentazione della dichiarazione si intende quello ordinario e non il successivo periodo di tolleranza di 90 giorni. Per beneficiare della sanatoria, il contribuente deve possedere i requisiti previsti dalla legge alla data originaria di scadenza del termine per la trasmissione della comunicazione ovvero per l assolvimento dell adempimento. Ai fini del perfezionamento dell istituto in esame, oltre alla presentazione della comunicazione o all effettuazione dell adempimento richiesto, occorre versare una sanzione di 258 euro. Detta sanzione non è compensabile con altri crediti. Non è, altresì, possibile applicare l istituto del ravvedimento operoso. Circa la decorrenza della nuova normativa, la circolare specifica che la sanatoria si applica: alle irregolarità per le quali al 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 16/2012), non sia ancora scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; alle irregolarità per le quali al 2 marzo 2012 sia scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile ma non quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta nel quale l adempimento è stato omesso. Si tratta, ad esempio, degli adempimenti omessi nel 2011 dai contribuenti con periodo d imposta coincidente con l anno solare. In sede di prima applicazione della norma e quindi per i benefici e per le opzioni relative al 2011 e 2012 l Agenzia delle Entrate, come regime transitorio, ha previsto che le irregolarità potranno essere sanate entro il 31 dicembre 2012 anziché entro il 30 settembre 2012 (termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d imposta 2011). Art. 2, comma 1, decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. Circolare n. 38/E dell Agenzia delle Entrate del 28 settembre Comunicazione delle operazioni effettuate con moneta elettronica Proroga al 31 gennaio 2013 per la comunicazione, a carico degli operatori finanziari, delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro il cui pagamento sia stato effettuato tramite carte di credito, di debito o prepagate. Art. 23 comma 1 del decreto legge del 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate n. 2011/ del 29 dicembre 2011 Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate n. 2012/56565 del 13 aprile 2012 Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate n. 2012/1339 dell 11 ottobre Crediti d imposta maturati in annualità per le quali la dichiarazione IVA risulta omessa Con la circolare n. 3/E/2012, l Agenzia delle Entrate, discostandosi da un suo precedente orientamento, ha chiarito che non sono riportabili nè utilizzabili in compensazione i crediti d imposta maturati in annualità per le quali la dichiarazione IVA risulta omessa. Di conseguenza, se il contribuente utilizza in compensazione l eccedenza d imposta risultante da una dichiarazione omessa, sarà tenuto al pagamento delle imposte, delle sanzioni e degli interessi iscritti a ruolo a seguito della procedura di liquidazione automatizzata della dichiarazione. Tuttavia il contribuente che provveda al pagamento degli importi richiesti dall amministrazione finanziaria nei termini previsti dalla legge o in esito ad una sentenza definitiva a lui sfavorevole potrà presentare istanza di rimborso entro due anni dal predetto pagamento. L Agenzia delle Entrate perviene a conclusioni analoghe anche con riferimento alle eccedenze a credito di imposte dirette e Irap maturate in annualità in cui la relativa dichiarazione risulta omessa. Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 3/E del 6 agosto Vendite a distanza e regime IVA dell editoria (i chiarimenti dell Agenzia delle Entrate) Come regola generale, un soggetto passivo d imposta estero che effettua una vendita a distanza nei confronti di un privato residente in Italia è tenuto ad identificarsi nel territorio nazionale ai fini IVA se l importo dell operazione supera i 35 mila euro. Con la risoluzione n. 90/E/2012 l Agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito posto da un contribuente, fornisce alcuni chiarimenti circa le modalità di calcolo della soglia di 35 mila euro nelle ipotesi in cui sulle operazioni poste in essere sia applicabile un regime IVA forfetario. Nel caso di specie, un soggetto passivo d imposta comunitario commercializzava in Italia tramite vendite a distanza giornali e periodici i quali, secondo la normativa italiana, possono essere tassati attraverso il meccanismo della resa forfetaria e cioè in base al numero di copie spedite e consegnate ridotto dell 80%. Secondo l Agenzia delle Entrate, in detta ipotesi, la soglia di 35 mila euro va calcolata sulla base dei corrispettivi effettivamente percepiti e non sull importo forfetizzato che si

5 ottiene applicando la riduzione dell 80% al numero di copie spedite e consegnate. Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 90 del 25 settembre Detrazioni IVA sugli acquisti effettuati dalle Holding Secondo la sentenza del 6 settembre 2012 (causa C-96/11) della Corte di Giustizia Europea, una holding di un gruppo industriale può detrarre l IVA relativa alle prestazioni di servizi dalla stessa acquisiti e rifatturati alle proprie controllate se: non si limiti alla mera detenzione di quote societarie ma interferisca nella gestione delle società nelle quali ha assunto partecipazioni; le operazioni effettuate a monte presentino un nesso diretto e immediato con le operazioni a valle che conferiscono il diritto alla detrazione; le spese effettuate per acquistare i beni e servizi per i quali si intende esercitare il diritto alla detrazione facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni tassate a valle che conferiscono il diritto alla detrazione Sentenza del 6 settembre 2012 (causa C-96/11) della Corte di Giustizia Europea. 5

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