DIRITTO COMMERCIALE Manuale di base per la preparazione alla prova orale In appendice gli argomenti oggetto di domanda d esame

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1 54A/6 i QUADERNI dell ASPIRANTE AVVOCATO DIRITTO COMMERCIALE Manuale di base per la preparazione alla prova orale In appendice gli argomenti oggetto di domanda d esame II Edizione Aggiornata al D.Lgs , n. 59 (in materia di servizi nel mercato interno) EDIZIONI GIURIDICHE SIMONE Gruppo Editoriale Esselibri - Simone

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3 TUTTI I DIRITTI RISERVATI Vietata la riproduzione anche parziale Tutti i diritti di sfruttamento economico dell opera appartengono alla Esselibri S.p.A. (art. 64, D.Lgs , n. 30) I Quaderni dell aspirante Avvocato Altri titoli disponibili: Vol. 54A Ultimissimi pareri 2010 Vol. 54A/1 Diritto del lavoro Vol. 54A/2 Diritto costituzionale Vol. 54A/3 Diritto penale Vol. 54A/4 Diritto amministrativo Vol. 54A/5 Diritto civile Vol. 54A/7 Diritto processuale penale Vol. 54A/8 Diritto processuale civile Vol. 54A/9 Diritto ecclesiastico Vol. 54A/10 Ordinamento e deontologia forense Vol. 54A/11 Diritto comunitario Vol. 54A/12 Diritto tributario Vol. 54A/13 Diritto internazionale privato Revisione del testo a cura della dott.ssa Alessandra Avolio Finito di stampare nel mese di giugno 2010 dalla Pittogramma s.r.l. - Via Santa Lucia, 34 - Napoli per conto della ESSELIBRI S.p.A. - Via F. Russo, 33/D - Napoli Grafica di copertina di Giuseppe Ragno

4 PREMESSA Già da prima che fossero istituiti i nuovi esami per procuratore, poi avvocato, le Edizioni Simone hanno preso a cuore le esigenze degli aspiranti avvocati pubblicando una serie di fortunati testi di preparazione agli esami. Si è posta attenzione ai volumi indirizzati alle prove orali in quanto, il candidato, all atto della preparazione, già possiede le nozioni di base, e, quindi, necessita più che di testi istituzionali, di lavori sistematici e riassuntivi che gli consentano di «riorganizzare» le sue conoscenze in vista dell esame. Ciò soprattutto in considerazione dei tempi di studio, sempre più stretti, e dei potenziali interlocutori che fondano le loro conoscenze sulla pratica professionale più che su un sapere accademico, modificando così l ottica di inquadramento dei singoli istituti. Sulla base di tali convinzioni, e monitorando il sito e il forum di i nostri autori hanno tenuto presente le indicazioni di quanti hanno superato con esito positivo le prove e, richiamandosi a Giustiniano, hanno tagliato «il troppo e il vano». Nasce così, dal ponderoso e già ben affermato volume collettaneo «L esame di avvocato», un ultima generazione di testi: i Quaderni per l esame di avvocato. Il volume è aggiornato alle più recenti novità normative e giurisprudenziali in materia, tra cui segnaliamo il D.L , n. 78 (manovra finanziaria), il D.Lgs , n. 59 (in materia di servizi nel mercato interno), il D.Lgs , n. 39 (in materia di revisione legale dei conti) e il D.Lgs , n. 27 (in materia di diritti di azionisti di società quotate). La novità dei Quaderni, rispetto ai manuali maggiori, è che la trattazione non si limita alla sola parte istituzionale, ma, seguendo un recente orientamento didattico riporta una corposa appendice che elenca gli argomenti dei quesiti potenzialmente oggetto di prova di esame. Tali quesiti formulano l argomento in termini di una risposta esaustiva e centrata operando anche collegamenti, paralleli e differenze con istituti affini. Anche i Quaderni, dunque, si giovano della esperienza Simone per offrire il prodotto «giusto» al momento «giusto». A proposito anche il prezzo ci sembra «giusto» per la soddisfazione totale dei nostri lettori.

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6 PARTE PRIMA L IMPRESA Capitolo Primo L imprenditore 1. NOZIONE GIURIDICA E STATUS DI IMPRENDITORE Nel nostro sistema giuridico, la disciplina delle attività economiche ruota attorno alla figura dell imprenditore, del quale il legislatore dà una definizione generale all art c.c., che sancisce che è «imprenditore» chi esercita professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni o di servizi. Da tale definizione si desume che l attività imprenditoriale è: economica; organizzata; esercitata professionalmente; avente come fine la produzione o lo scambio di beni o servizi. Il codice civile contiene un corpo di norme applicabili a tutti gli imprenditori e sono quelle norme che fanno riferimento all imprenditore o all impresa senza ulteriori specificazioni. Si tratta dello statuto generale dell imprenditore che comprende parte della disciplina dell azienda e dei segni distintivi, la disciplina della concorrenza e dei consorzi e alcune disposizioni speciali in tema di contratti. È poi identificabile uno specifico statuto dell imprenditore commerciale, in cui rientrano: le norme in materia di iscrizione nel registro delle imprese, la disciplina della rappresentanza commerciale, le scritture contabili, il fallimento e le altre procedure concorsuali. 2. CONCETTO DI IMPRESA E SIGNIFICATO DI ATTIVITÀ IMPRENDI- TORIALE Il legislatore definisce la nozione di imprenditore, ma non prende in considerazione il concetto di impresa. Partendo dal presupposto che l imprenditore è il titolare dell impresa, quest ultima può definirsi come «l attività economica organizzata dall imprenditore e da lui esercitata professionalmente al fine della produzione e dello scambio di beni o servizi». Si evince da tale definizione che l impresa non può considerarsi né soggetto né oggetto di diritti bensì unicamente un attività di organizzazione dei fattori produttivi. Dalla definizione di imprenditore fornita dal codice civile (art. 2082) si evincono i caratteri peculiari dell attività imprenditoriale.

7 6 Parte Prima - L impresa A) Attività economica «L attività imprenditoriale» consiste in «una serie di atti preordinati al conseguimento di uno stesso fine» consistente nella creazione di una nuova ricchezza destinata al «mercato», ossia a soddisfare bisogni altrui o, come dice il legislatore, nella «produzione o scambio di beni o servizi». In considerazione di ciò, non può essere giudicata «economica» l attività di mero godimento, quale l amministrazione di un patrimonio da parte del titolare di esso. B) Attività organizzata Secondo carattere dell attività imprenditoriale è quello dell organizzazione. Esso è insito nel concetto stesso di impresa, intesa come «complesso di mezzi (beni) e di persone che dal legislatore è stato considerato nel suo aspetto dinamico e funzionale ossia preordinato alla creazione di nuova ricchezza». È «organizzata» quell attività che è svolta, in genere, con l ausilio di più soggetti mediante l utilizzazione di strumenti meccanici o fattori produttivi. Pur non dovendo avere necessariamente ad oggetto prestazioni lavorative altrui, è comunque necessario un coefficiente, sia pur minimo, di «etero-organizzazione», ossia di organizzazione di fattori diversi dal lavoro personale. C) Professionalità, scopo di lucro, scambio Requisito essenziale, per l esercizio dell attività di impresa, è altresì quello della professionalità. Per «professionale» deve intendersi un attività abituale (ossia non occasionale), stabile (non necessariamente esclusiva) e preordinata (alla produzione o allo scambio di beni o servizi). La professionalità risulta da una attività costante e sistematica. Non occorre, però, che l attività sia ininterrotta, così anche quella stagionale dà luogo all impresa. L attività dell imprenditore è destinata al mercato e generalmente tende a perseguire un fine di lucro che può consistere nella realizzazione di un guadagno o, quanto meno, nella copertura dei costi con i ricavi (lucro oggettivo). D) Attività esercitata in nome proprio (cd. spendita del nome) Essenziale, inoltre, è che l imprenditore eserciti l impresa in nome proprio, sopportandone il relativo rischio economico (cd. rischio imprenditoriale). È il requisito della spendita del nome il criterio in base al quale si identifica la figura dell imprenditore. E) Esclusione dei liberi professionisti e degli artisti dal novero degli imprenditori Tanto i liberi professionisti quanto gli artisti e gli inventori non possono considerarsi «imprenditori», sebbene la loro attività consista nella produzione o

8 Capitolo Primo - L imprenditore 7 nello scambio di beni o servizi, esercitata a volte anche mediante una stabile organizzazione di persone e mezzi. La ragione di questa esclusione è data dal fatto che tali categorie non assumono, nell esercizio delle rispettive attività, quel «rischio del lavoro» che contraddistingue la figura dell imprenditore. Infatti, ai sensi degli artt e ss., che disciplinano le professioni intellettuali, le obbligazioni assunte dai liberi professionisti sono considerate «di mezzi», non «di risultato». Questo significa che il compenso è dovuto per il solo fatto di aver prestato la propria opera, a prescindere dal risultato, il cui rischio grava sull altra parte del rapporto obbligatorio. Tuttavia, quando l attività professionale rientra nell ambito di una più vasta organizzazione imprenditoriale, il professionista assume la qualità di imprenditore (es.: il medico che gestisce una casa di cura) (art. 2238, comma 1). 3. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE Esistono tre criteri principali di classificazione dell imprenditore e della sua attività: criterio qualitativo, che si basa sulla natura dell attività esercitata (imprenditore agricolo e commerciale); criterio quantitativo, che tiene conto delle dimensioni della stessa (piccolo imprenditore e imprenditore medio-grande); criterio personale, che tiene conto del numero dei soggetti e dei rispettivi poteri nell ambito dell organizzazione imprenditoriale (imprenditore individuale, imprenditore collettivo o società). Esaminiamo distintamente, nei paragrafi che seguono, le varie figure di imprenditore individuate sulla base dei suddetti criteri. A) Imprenditore agricolo Il vigente codice, considerando «imprenditore» chiunque svolga un attività creatrice di ricchezza, ha configurato come tale anche l agricoltore, ma gli ha assicurato nel contempo alcune facilitazioni (per l ulteriore «rischio ambientale» cui è soggetto) che il precedente sistema già gli garantiva quali: esclusione dall obbligo della tenuta delle scritture contabili; iscrizione nel registro delle imprese (in una sezione speciale) a soli fini dichiarativi; non assoggettabilità al fallimento ed alle altre procedure concorsuali in caso di insolvenza. L imprenditore agricolo, pertanto, non è assoggettato allo statuto dell imprenditore commerciale e la disciplina ad esso relativa è affidata più alla legislazione speciale che alle poche norme contenute nel codice civile. Prima della istituzione del registro delle imprese (L , n. 580) gli imprenditori agricoli erano esonerati da tale onere pubblicitario. Ora, invece, si prevede che gli imprenditori agricoli siano iscritti nel registro medesimo e l art. 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 conferisce espressamente a tale iscrizione, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, l efficacia di opponibilità ai terzi di cui all art

9 8 Parte Prima - L impresa L art (come modificato dal D.Lgs , n. 228) definisce l imprenditore agricolo e distingue tra: attività agricole essenziali che sono coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento degli animali; attività agricole connesse che sono, invece, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità (agriturismo). L imprenditore agricolo professionale Con l approvazione del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, emanato in attuazione della legge delega n. 38/2003 per la riforma del comparto agricolo, il legislatore ha compiuto un passo importante sia in ordine alla rivisitazione della figura dell imprenditore agricolo, sia in ordine al completamento di quel processo di modernizzazione dell agricoltura già iniziato con il D.Lgs. 228/2001. Il nuovo testo di legge, in particolare, ridefinisce i contorni della figura dell imprenditore agricolo che diviene «professionale» ed ottiene il riconoscimento di molte agevolazioni, attribuite in passato al solo coltivatore diretto; istituisce le società agricole; incentiva l imprenditoria giovanile, attraverso il riconoscimento di numerose forme di sostegno. A delineare la nuova figura dell imprenditore agricolo professionale (Iap) è l art. 1 del D.Lgs. 99/2004, che definisce tale chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali (ex art. 5 del regolamento CE n. 1257/1999), dedichi alle attività agricole di cui all art c.c., direttamente od in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. Si richiede, dunque, ai fini della qualifica di «professionalità» che l imprenditore si dedichi principalmente allo svolgimento delle attività agricole e che da esse derivi la maggior parte del proprio reddito. Quanto alle società, il D.Lgs. 99/2004 (come modificato dal D.Lgs. 101/2005 e dalla L. 296/2006) prevede che le società di persone, cooperative e di capitali sono considerate «imprenditori agricoli professionali» qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l esercizio esclusivo delle attività agricole ed in cui almeno un socio (nelle società di persone; nelle società in accomandita occorre far riferimento ai soci accomandatari) o un amministratore (nelle società di capitali), che sia anche socio (nelle società cooperative) siano in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Infine, in forza delle integrazioni compiute dal D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101 la qualifica di Iap è riconosciuta anche a: a) soci di società di persone e cooperative, incluse le cooperative di lavoro, che svolgono la loro attività nella società, e che siano in possesso dei seguenti requisiti: competenze e conoscenze professionali in agricoltura; dedichino a tale attività almeno il 50% del proprio tempo di lavoro; ricavino da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro; b) amministratori di società di capitali, che svolgano la loro attività nella società in presenza dei requisiti di cui al punto precedente.

10 Capitolo Primo - L imprenditore 9 B) L imprenditore commerciale: nozione e caratteri Una volta delineato il concetto di imprenditore agricolo, si può definire quello di imprenditore commerciale. In particolare, ai sensi dell articolo 2195, sono imprenditori commerciali coloro che esercitano: attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi: è tale l attività che richiede un procedimento di trasformazione della materia: es.: le industrie che trasformano le materie prime in prodotti finiti destinati alla vendita e le industrie cd. «estrattive», che producono nuovi «beni» traendoli dalla natura direttamente; attività intermediaria nella circolazione dei beni: si considera tale quella diretta alla distribuzione dei beni sul mercato; attività di trasporto per terra, per acqua, per aria; attività bancaria o assicurativa; attività ausiliarie delle precedenti, fra cui rientrano: l agente di commercio, il mediatore, l agente di pubblicità. C) Impresa familiare - Azienda coniugale Nell ambito dall organizzazione imprenditoriale distinguiamo ancora: impresa familiare. L impresa familiare istituto introdotto dalla L , n. 151, nell ambito della riforma del diritto di famiglia è quella impresa agricola o commerciale cui collaborano, con l imprenditore, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (art. 230bis), sebbene non ricorra un rapporto societario o di lavoro subordinato. Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell impresa familiare ha un complesso di diritti, definiti di partecipazione. In particolare: a) ha diritto al mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della famiglia; b) partecipa agli utili dell impresa familiare, ai beni acquistati con essa, nonché agli incrementi dell azienda, anche in ordine all avviamento, in proporzione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato. Spettano al titolare (in quanto, l impresa familiare resta pur sempre un impresa individuale) le decisioni concernenti la gestione ordinaria: egli vi provvede in piena autonomia e non è previsto alcun obbligo di previa consultazione o comunicazione ai familiari che collaborano; spettano invece alla maggioranza dei componenti l impresa le decisioni concernenti la straordinaria amministrazione; azienda coniugale. Tra i beni oggetto della comunione legale fra coniugi l art. 177 comprende le cd. aziende coniugali, che possono distinguersi in 3 categorie: 1) aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; 2) aziende che appartenevano ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio e successivamente sono state gestite da entrambi. In questo caso la titolarità rimane al coniuge cui l azienda anteriormente apparteneva; ad entrambi, però, spettano il godimento e la gestione; gli utili e gli incrementi sono acquistati in comunione; 3) aziende appartenenti alla titolarità di uno solo dei coniugi, costituite prima o dopo il matrimonio, ed ugualmente gestite da uno solo di essi. In questo caso la comunione sarà limitata ai beni ed agli incrementi esistenti al momento dello scioglimento della comunione stessa.

11 10 Parte Prima - L impresa Nei primi due casi entrambi i coniugi debbono considerarsi imprenditori, cioè titolari dell impresa al cui esercizio serve l azienda. Nel terzo caso deve considerarsi imprenditore soltanto il coniuge che è titolare e gestore esclusivo dell azienda. I nuovi patti di famiglia: merita un cenno l approvazione della legge 14 febbraio 2006, n. 55, recante «Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia», che ha introdotto, in deroga al divieto dei patti successori di cui all art. 458 c.c., la possibilità di stipulare «accordi di successione» diretti a regolamentare la successione dell azienda o di pacchetti di partecipazione al capitale da parte, rispettivamente, dell imprenditore e di chi ne è titolare. La nuova normativa, attraverso la introduzione nel corpo del codice civile, nel libro II, titolo IV, di un nuovo capo Vbis (artt. 768bis-768octies) rubricato «Del patto di famiglia», agevola le strategie operative di quelle aziende e di quei gruppi di società a matrice familiare impegnati nel difficile passaggio del ricambio generazionale. Ai sensi dell art. 768bis c.c., patto di famiglia è quel «contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti». Il contratto deve essere stipulato per atto pubblico a pena di nullità, richiedendosi la forma solenne quale misura di garanzia per gli interessi coinvolti (art. 768ter c.c.). Impresa familiare e fallimento Nulla prevede il legislatore circa il regime della responsabilità dell impresa familiare e non individua i soggetti (o il soggetto) da assoggettare a fallimento nell ipotesi in cui detta impresa (esercitando una delle attività di cui all art c.c.) venga a trovarsi in stato di insolvenza. La riforma del 2006 ed il successivo decreto correttivo, pur avendo novellato l art. 1 L.F. relativo all ambito di assoggettabilità al fallimento, hanno continuato a non prendere in considerazione esplicitamente la figura dell impresa familiare, lasciando pertanto insoluti i dubbi di interpretazione della precedente disciplina. La dottrina prevalente (GHIDINI, DEL VECCHIO, SALANITRO) riconduce al solo titolare l assoggettabilità a fallimento, in quanto allo stesso spetta il potere di gestione ordinaria. Secondo alcuni autori (DEMARCHI, TEDESCHI) dalla natura individuale dell impresa familiare dovrebbe derivare quale ovvia conseguenza la fallibilità del solo imprenditore familiare, se svolga attività commerciale e si trovi in stato di insolvenza. Secondo altri (PAJARDI - PALUCHOW- SKY), invece, i familiari diventano tutti per legge soci di fatto dell impresa partecipando, o avendo il diritto di partecipare, alla direzione della stessa nonché alle sue sorti commerciali, e come tali sono soggetti al fallimento in caso di dissesto. Tale orientamento, però, non manca di suscitare legittimi dubbi quando si consideri che gli altri partecipi hanno poteri di gestione straordinaria e possono concorrere persino alla deliberazione circa gli indirizzi produttivi. Una soluzione «elastica» del problema viene prospettata da SALVESTRONI ed ancorata ad una applicazione del principio di effettività: l impresa familiare dovrà ritenersi individuale o collettiva, secondo che in concreto una sola persona o più persone esercitino di fatto i poteri di gestione della stessa, con la conseguenza di non estendere il fallimento alla casalinga, ma di estenderlo, invece, a chi eserciti effettiva attività di gestione imprenditoriale. Per quanto riguarda il rapporto tra impresa familiare e società, vale a dire la possibilità che l impresa familiare sia in realtà costituita in forma societaria, la Suprema Corte (con la sentenza n del 24 marzo 2000) ha preso in considerazione il «principio dell apparenza», sostenendo che «quando il rapporto fra i componenti dell impresa familiare si strutturi all esterno come un rapporto societario, nell ambito del quale i soci partecipino agli utili ed alle perdite, intrattengano rapporti con i terzi assumendo le conseguenti obbligazioni, spendano il nome della società» si costituisce fra i componenti stessi una società di fatto che si sovrappone al rapporto regolato dall art. 230bis c.c.», con conseguente applicazione dei principi generali che regolamentano le società di fatto, tra i quali l assoggettabilità al fallimento di tutti i soggetti che partecipano al rapporto societario».

12 Capitolo Primo - L imprenditore 11 D) Il piccolo imprenditore Un altra importante distinzione tra le imprese è quella che tiene conto delle dimensioni; a tal fine, infatti, si distinguono: piccola, media e grande impresa. Notevoli sono le conseguenze connesse alla distinzione in esame, in quanto il piccolo imprenditore: è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili; è soggetto all iscrizione nel registro delle imprese esclusivamente a fini certificativi e di pubblicità notizia. Il concetto di piccola impresa è definito dal codice con riferimento all imprenditore: sono così «piccoli imprenditori», ai sensi dell articolo 2083, «i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia». Tale norma individua alcune tra le più comuni figure di piccoli imprenditori, e cioè: i coltivatori diretti; gli artigiani; i piccoli commercianti. Con l ultimo inciso, inoltre, l articolo 2083 fissa una regola di carattere generale, quella della prevalenza del lavoro proprio e dei familiari sul lavoro altrui, ossia dei dipendenti salariati. Tale «prevalenza» deve, però, sussistere non solo rispetto al lavoro altrui, ossia dei dipendenti salariati, ma anche rispetto al capitale investito nell attività d impresa. Con riferimento alla categoria degli artigiani occorre accennare alla leggequadro per l artigianato 443/1985. A norma di tale legge, è «imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo». Per tale legge è, quindi, essenziale la presenza diretta del lavoro anche manuale dell artigiano, che deve sempre dirigere personalmente l impresa: il bene fornito o il servizio prestato devono portare, infatti, la sua impronta personale. L assetto normativo delineato con la legge-quadro del 1985 ha avuto nuova linfa con le leggi , n. 133 e , n. 57, che hanno provveduto ad eliminare la preclusione della costituzione di società artigiane a responsabilità limitata e in accomandita semplice. In seguito a tali riforme le uniche forme societarie a cui l artigianato non può accedere restano la società per azioni e la società in accomandita per azioni. Il piccolo imprenditore prima e dopo la riforma delle procedure concorsuali Il concetto di piccolo imprenditore era definito non solo dal codice civile ma anche dalla legge fallimentare (R.D. 267/1942), che utilizzava, anche in seguito alla riforma delle procedure concorsuali (D.Lgs. 5/2006) un criterio di tipo quantitativo ai fini della individuazione della relativa figura.

13 12 Parte Prima - L impresa L uso di tale criterio aveva creato non pochi problemi di coordinamento con la nozione di piccolo imprenditore fornita dal codice civile descritta sopra, fondata invece su di un criterio qualitativo ed aveva favorito il prospettarsi di tesi diverse in ordine alla prevalenza dell una o dell altra nozione. Il problema del coordinamento tra le due definizioni di «piccolo imprenditore» è stato risolto dal D.Lgs. 169/2007 (cd. decreto correttivo alla riforma delle procedure concorsuali). Esso ha definitivamente soppresso nell art. 1 L.F. ogni riferimento alla nozione di «piccolo imprenditore» ai fini dell esenzione dell applicazione della disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali. La qualifica di piccolo imprenditore, quindi, ai fini del fallimento, non deriva più dal tipo di attività svolta o dalla prevalenza del lavoro proprio o della famiglia sul capitale, come stabilito dalla nozione codicistica di cui all art c.c., ma dipende da parametri quantitativi di natura aziendalistica, che rappresentano elementi variabili, correlati tra loro e che esprimono il sistema dell azienda (assetti organizzativi e patrimoniali, strutture operative, risultati raggiunti) e il sistema in cui agisce. Ai sensi del nuovo art. 1 L.F., tali parametri sono: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell istanza di fallimento, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro; aver realizzato, sempre nello stesso periodo, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro; avere un ammontare di debiti (comprendenti sia quelli scaduti, sia quelli non scaduti) non superiore a euro. Quindi, per delimitare l area dei soggetti esonerati dal fallimento non viene più utilizzata la nozione di piccolo imprenditore, ma vengono indicati tali requisiti massimi che gli imprenditori commerciali devono possedere congiuntamente per non essere assoggettati alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo. 4. L ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE E LA CAPACITÀ DI ESERCITARE L IMPRESA La qualità di imprenditore commerciale si acquista per il solo fatto di esercitare professionalmente un attività economica tra quelle elencate nell art. 2195; ha rilievo, cioè, il concreto ed effettivo svolgimento di un impresa perché si applichi la relativa disciplina. Nessun altro adempimento è richiesto in quanto l iscrizione nel registro delle imprese ha solo efficacia dichiarativa. Allo stesso modo, tale qualità si perde per cessazione effettiva dell attività, a prescindere dalla cancellazione dal registro delle imprese. Il rischio che implica l esercizio dell impresa e l importanza del ricorso al credito, con conseguente necessità di tutelare i terzi che lo hanno concesso, giustifica una particolare disciplina in materia di capacità ad esercitare un impresa commerciale. Così, mentre nei casi di incapacità assoluta e relativa vige il divieto di iniziare l esercizio di una impresa commerciale, ferma restando la possibilità di continuarne l esercizio previa autorizzazione del Tribunale su parere del giudice tutelare (lo stesso vale, inoltre, per l inabilitato), tale limite non è applicabile nei confronti del minore emancipato «per matrimonio», per il quale l autorizzazione data dal Tribunale, su parere del giudice tutelare e sentito il curatore, può essere concessa anche per l avvio, ex novo, dell attività di impresa. Secondo l opinione della Cassazione la mancanza di tale autorizzazione integrerebbe una vera e propria incapacità giuridica rispetto alla titolarità dell impresa.

14 Capitolo Primo - L imprenditore SCRITTURE CONTABILI E REGISTRO DELLE IMPRESE A) Generalità e tipi La tenuta delle scritture contabili è elemento indispensabile per ogni impresa commerciale: infatti, ogni imprenditore commerciale (sono esclusi, quindi, sia il piccolo imprenditore che l imprenditore agricolo) deve tenere obbligatoriamente: il libro giornale, nel quale vanno annotate giorno per giorno tutte le operazioni, nell ordine in cui sono compiute, secondo i criteri di: cronologicità (ogni «affare» va iscritto in ordine cronologico); immediatezza (ogni «affare» va iscritto appena compiuto); il libro degli inventari, in cui va redatto l inventario all inizio dell attività e poi ogni anno per indicare lo stato patrimoniale dell impresa. L inventario contiene l elencazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all impresa, nonché le attività e le passività dell imprenditore estranee alla medesima (art. 2217). Esso si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite. Mentre il bilancio è un conto patrimoniale costituito dalla contrapposizione tra attività e passività, il conto profitti e perdite è semplicemente un conto economico nel quale sono indicate le fonti dei ricavi e delle spese inerenti ad ogni esercizio; l imprenditore deve, altresì, conservare tutta la corrispondenza, i contratti e le fatture (nonché i libri contabili) per 10 anni. Il D.L. 185/2008 (decreto anticrisi), conv. in L. 2/2009 ha introdotto nel codice civile l art. 2215bis che prevede la possibilità di tenuta informatica delle scritture contabili. Tale documentazione informatica, i cui obblighi di tenuta, vidimazione e numerazione sono assolti dalla marcatura temporale e dalla firma digitale dell imprenditore, va sempre resa consultabile e di essa può essere fatta copia per gli usi consentiti dalla legge. La documentazione informatizzata ha la stessa efficacia probatoria di quella ordinaria. Le scritture contabili sono soggette ad alcune formalità estrinseche (art. 2215, in particolare numerazione e, per alcune di esse, bollatura e vidimazione) ed intrinseche (modo in cui devono essere tenuti tali libri). Il legislatore accanto a tali scritture obbligatorie prevede la tenuta di scritture facoltative (un esempio è dato dal libro mastro in cui vengono riassunte le operazioni trascritte sul libro giornale). B) Efficacia probatoria delle scritture contabili Due sono le regole fondamentali in materia: 1) le scritture contabili fanno sempre prova contro l imprenditore, anche se non tenute regolarmente; tuttavia, chi vuole trarne vantaggio non può scinderne il contenuto (art. 2709); 2) possono, invece, costituire prova a favore dell imprenditore solo qualora si tratti di: libri bollati e numerati nelle forme di legge; tenuti secondo le modalità prescritte dalla legge; riguardanti rapporti fra imprenditori ed inerenti all esercizio dell impresa (art. 2710). Il D.L , n. 357 convertito in L , n. 489 ha eliminato le formalità di vidimazione (annuale).

15 14 Parte Prima - L impresa C) Registro delle imprese Tale registro ha la funzione di attuare un regime pubblicitario non solo per le imprese collettive, ma anche per quelle individuali. Trattasi di un pubblico registro, tenuto a cura di un apposito ufficio istituito presso ogni camera di commercio, sotto la vigilanza di un giudice a ciò delegato dal presidente del Tribunale del relativo capoluogo di provincia. Il codice impone per l iscrizione nel registro delle imprese le seguenti formalità: obbligo di iscrizione. Esso incombe sull imprenditore commerciale che non sia piccolo, sugli enti pubblici che esercitano attività commerciale, nonché su tutte le società e sui consorzi con attività esterna; atti soggetti all iscrizione. Sono soggetti all iscrizione tutti gli atti e i fatti che concernono i momenti più importanti della vita dell impresa (dal sorgere, alle modificazioni e trasformazioni, fino all estinzione); modalità dell iscrizione. L iscrizione avviene su domanda dell interessato ma, se obbligatoria, può essere eseguita anche di ufficio: in ogni caso è subordinata all accettazione, da parte dell ufficio del registro, della regolarità di atti da iscrivere (ex art. 2189, 2 comma, c.c.). Il D.L. 7/2007, conv. in L. 40/2007, ha introdotto la comunicazione unica per la nascita e l avvio di un impresa, procedura divenuta obbligatoria dal 1 aprile 2010 e che vale come assolvimento della maggior parte degli adempimenti amministrativi previsti per l iscrizione al Registro delle imprese e, se sussistono i presupposti di legge, vale anche ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali e per l ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. Si tratta di una procedura informatica attraverso la quale le imprese possono diventare operative in un giorno e assolvere gli adempimenti dichiarativi verso il Registro delle imprese, l Inps, l Inail e l Agenzia delle entrate e diventa unico adempimento anche per le modifiche e le cessazioni delle imprese. Ulteriori novità sono state introdotte, infine, dal D.Lgs , n. 59 (di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), le cui disposizioni si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale. La direttiva prevede una serie di misure di semplificazione amministrativa in base alle quali gli Stati membri dovranno semplificare le procedure e le formalità relative all accesso e all esercizio delle attività relative ai servizi, in particolare attraverso: l istituzione di Sportelli unici presso i quali il prestatore può espletare tutte le formalità necessarie per esercitare la propria attività; l obbligo di rendere possibile l espletamento di tali procedure per via elettronica; l eliminazione di ostacoli giuridici e amministrativi allo sviluppo del settore dei servizi. In sostanza, quindi, per avviare un attività economica sarà sufficiente presentare al nuovo sportello unico o alle Camere di commercio la dichiarazione di inizio di attività per l avvio dell esercizio, con efficacia immediata, senza dover attendere l autorizzazione delle autorità competenti (Stato, regioni, enti locali). Potranno essere imposte delle restrizioni all accesso ed eserci-

16 Capitolo Primo - L imprenditore 15 zio di un attività economica o professionale solo in funzione dell ordine pubblico, della tutela dei consumatori o dei lavoratori (oltre che nel rispetto dei criteri di proporzionalità e non discriminazione). Efficacia dell iscrizione L iscrizione degli imprenditori nel registro delle imprese ha efficacia: positiva, nel senso che i terzi non possono opporre l ignoranza dei fatti iscritti, che si presumono ad essi noti; negativa, nel senso che i fatti non iscritti non sono, invece, opponibili ai terzi (a meno che non si provi che i terzi stessi ne erano a conoscenza). Una volta avvenuta l iscrizione, la presunzione di conoscenza è assoluta (juris et de jure); in caso di mancata iscrizione, invece, vi è solo una presunzione relativa di ignoranza del terzo (è ammessa, cioè, la prova contraria). L efficacia dell iscrizione, di regola, è solo dichiarativa, poiché si esaurisce nel campo dell opponibilità ai terzi degli atti e dei fatti iscritti. In alcuni casi particolari, tuttavia, l efficacia è costitutiva, come per le società di capitali e le cooperative, che solo con l iscrizione nel registro acquistano personalità giuridica (art c.c.). Per le società semplici, il piccolo imprenditore e l imprenditore agricolo l iscrizione, invece, ha funzione di mera pubblicità-notizia, avente lo scopo di rendere determinati fatti conoscibili ai terzi, senza però che la sua omissione incida sulla loro validità ed opponibilità a terzi. 6. L IMPRENDITORE E I SUOI AUSILIARI A) Generalità L attività imprenditoriale presuppone una organizzazione di lavoro nel cui ambito operano soggetti che collaborano all esercizio dell impresa. Tra gli ausiliari dell imprenditore si distinguono: ausiliari subordinati, che sono legati all imprenditore da un rapporto di lavoro subordinato (dirigenti, quadri, impiegati, operai: art. 2095); ausiliari autonomi, che sono legati all imprenditore da un rapporto di prestazione d opera e stipulano con esso particolari contratti (es.: mandato, contratto di agenzia, contratto di spedizione, commissione, mediazione). Principali figure di ausiliari subordinati dell imprenditore commerciale sono: l institore, i procuratori e i commessi, tutti forniti «ex lege» di una diversa sfera di poteri rappresentativi commisurati al tipo di mansione a cui sono adibiti. Nel caso in cui l imprenditore voglia modificare i poteri rappresentativi dei suoi ausiliari, sarà necessaria un adeguata pubblicità nelle forme previste dalla legge. B) L institore Institore (anche detto «manager») è la persona preposta dal titolare all esercizio di un impresa commerciale, o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa (art. 2203). Egli ha sia una funzione direttiva che la rappresentanza generale dell imprenditore. Il fatto che l institore goda di ampi poteri di gestione (ossia di poteri

17 16 Parte Prima - L impresa decisionali interni) e rappresentativi (ossia verso i terzi) lo pone nel ruolo di alter ego rispetto al titolare dell impresa. Riguardo ai poteri rappresentativi previsti dalla legge si noti che: l institore può svolgere tutte le attività rientranti nel normale esercizio dell impresa; egli non può, però, alienare o ipotecare gli immobili del preponente, salvo che questi abbia espressamente ampliato i suoi poteri (ma ciò deve avvenire mediante atto scritto di procura), in quanto tali atti (ed altri similari) non importano facoltà di gestione, bensì di trasformazione dell impresa; ha la rappresentanza sostanziale dell imprenditore: correlativamente, può compiere a suo nome tutta l anzidetta attività di gestione; ha la rappresentanza processuale necessaria, collegata con i poteri sostanziali che per legge o per procura gli sono stati attribuiti: può così stare in giudizio, in nome del preponente, per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell esercizio dell impresa a cui è preposto; ha l obbligo, quando agisce, di dichiarare ai terzi che agisce in nome e per conto del preponente. C) Procuratori Sono procuratori coloro i quali, in base ad un rapporto continuativo, possono compiere per l imprenditore gli atti pertinenti all esercizio dell impresa, pur non essendovi preposti (art. 2209). Ad essi si applicano le stesse norme previste per gli institori relative alla pubblicità ed alla modificazione e revoca della procura (artt e 2207). Differenze La differenza tra le figure dell «institore» e del «procuratore» si basa sostanzialmente sul fatto che, malgrado ad entrambi sia riconosciuta una sfera decisionale di poteri direttivi inerenti alle mansioni ad essi affidate: l institore è sempre titolare di un attività generale e complessa di gestione, che riguarda tutta l impresa (o un particolare ramo di essa) e può oggettivarsi in multiformi atti; il procuratore, invece, è incaricato di specifiche mansioni che si possono concretare solo in una serie di atti particolari relativi all esercizio dell impresa. D) Commessi I commessi sono quegli ausiliari che esercitano attività subordinata di concetto o di ordine, estranea però a funzioni direttive. Tale nozione, in particolare, si ricava dalla consuetudine del commercio, in quanto il codice tace in proposito. Essi possono essere: preposti alla vendita nei locali dell impresa (commessi di negozio); incaricati alla vendita da piazza a piazza (commessi viaggiatori). I loro poteri rappresentativi sono strettamente collegati alle mansioni svolte: essi, perciò, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati (art. 2210). Per i commessi vige un sistema di pubblicità di fatto: eventuali limitazioni saranno opponibili ai terzi solo se portate a conoscenza degli stessi con mezzi idonei o, comunque, quando sia possibile provarne in qualche modo l effettiva conoscenza.

18 Capitolo Secondo L azienda 1. NOZIONE E TITOLARITÀ Il legislatore, all art. 2555, definisce l azienda come «il complesso dei beni organizzati dall imprenditore per l esercizio dell impresa». Essenziale per la configurazione dell entità «azienda» è il nesso di interdipendenza che collega i vari beni aziendali e che vale a caratterizzarne l unitaria destinazione verso uno specifico fine produttivo. È da tener presente che non è necessario che i beni appartengano all imprenditore a titolo di proprietà ma è sufficiente che egli ne abbia la disponibilità. L azienda, in particolare, è costituita da: beni materiali (merci, macchinari, locali etc.); beni immateriali (brevetti, marchi etc.). Differenze I termini impresa ed azienda vengono talvolta utilizzati nel linguaggio comune come sinonimi, ma dal punto di vista giuridico essi indicano due realtà diverse, infatti: l azienda è il complesso dei beni organizzati dall imprenditore, lo strumento di cui si ser- ve l imprenditore per l esercizio dell impresa; l impresa è l attività economica produttiva di nuova ricchezza, svolta per mezzo del complesso di beni organizzati. Tra azienda e impresa esiste, quindi, un rapporto strumentale in quanto la prima è il mezzo per il raggiungimento dello scopo costituito dall esercizio di un attività di impresa. 2. L AVVIAMENTO Il fatto che l azienda sia caratterizzata da un complesso di beni organizzati in funzione di uno scopo produttivo ci induce a considerare che «l organizzazione» faccia acquisire agli stessi beni un valore superiore rispetto a quello individuale. Tale maggior valore prende il nome di «avviamento» dell azienda e trova esplicito riconoscimento nel codice all art laddove, proprio a tutela dell avviamento, si fa divieto a chi cede una azienda commerciale di iniziare, per un periodo massimo di cinque anni dal trasferimento, una nuova attività che sia idonea a sviare la clientela dell azienda ceduta. L avviamento ha un duplice fondamento: soggettivo, in quanto è inerente alla capacità dell imprenditore; oggettivo, in quanto è inerente agli elementi dell azienda e al luogo di svolgimento dell attività.

19 18 Parte Prima - L impresa Il valore di questo elemento diventa rilevante soprattutto in occasione del trasferimento dell azienda, in cui il valore dell avviamento può anche costituire una parte determinante del prezzo della cessione. 3. IL TRASFERIMENTO DELL AZIENDA A) Generalità L imprenditore, nella veste di titolare dell azienda, può trasferire a terzi: sia i singoli beni dell azienda; sia l azienda nel suo complesso. Quest ultimo tipo di trasferimento può realizzarsi per atto tra vivi in forme diverse, come la vendita (art. 2558), l usufrutto (art. 2561) o l affitto (art. 2562), secondo regole particolari, mentre può trasferirsi secondo le regole generali anche per donazione, permuta, conferimento in società. Per le ipotesi di trasferimento mortis causa non sono invece previste disposizioni particolari, dovendosi applicare i principi generali che regolano le successioni. B) Disciplina Norma fondamentale in materia è quella dell articolo 2556, secondo il quale: «per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell azienda devono essere provati per iscritto, salva l osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l azienda o per la particolare natura del contratto». Tale articolo, dunque, fissa due principi: necessità della forma scritta solo ai fini della prova (ad probationem); osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l azienda (es.: necessità della forma scritta ad substantiam, se trattasi di immobili etc.) o per la particolare natura del contratto (es.: necessità dell atto pubblico con testimoni in caso di donazione). Da tali principi si deduce che, in realtà, l azienda non ha peculiari modalità di trasferimento, ma circola nelle forme proprie dei beni che la compongono. C) Posizione del cessionario Il cessionario acquista l azienda a titolo derivativo, ma non così la qualità di imprenditore, che viene acquistata a titolo originario: da ciò consegue che il cessionario non esercita la stessa impresa che ha acquistato, bensì ne esercita una nuova ad essa corrispondente. Vi è successione nell impresa, invece, nelle ipotesi di usufrutto e di affitto, in quanto l usufrut tuario e l affittuario devono gestire l azienda salvaguardandone la destinazione economica. D) Divieto di concorrenza Una prima conseguenza del trasferimento dell azienda è costituita dal divieto di concorrenza a carico dell alienante, secondo cui chi aliena un azien-

20 Capitolo Secondo - L azienda 19 da commerciale deve astenersi, per un periodo massimo di 5 anni dal trasferimento, dall iniziare una nuova impresa che per l oggetto, l ubicazione ed altre circostanze possa sviare la clientela dall azienda ceduta. Se si aliena un azienda agricola, il divieto riguarda solo le attività connesse, quando rispetto a queste sia possibile lo sviamento della clientela. La norma (art. 2557) tutela l acquirente dell azienda al fine di trattenere la clientela (avviamento soggettivo) e tutela l alienante, limitando solo per un certo periodo la sua libertà di iniziativa economica. Il divieto ex art è però derogabile ed ha carattere relativo (sussiste infatti nei limiti in cui la nuova attività sia potenzialmente idonea a sottrarre la clientela all azienda ceduta). Le parti, infatti, possono ampliare il contenuto dell obbligo, a patto di non impedire ogni attività professionale dell alienante. Non si può oltrepassare, però, il termine di 5 anni, con la conseguenza che un eventuale termine più lungo viene ridotto a quello legale. 4. SUCCESSIONE NEI CONTRATTI DELL AZIENDA CEDUTA Statuisce l articolo 2558 che, in caso di trasferimento «se non è pattuito diversamente, l acquirente della azienda subentra nei contratti stipulati per l esercizio dell azienda stessa che non abbiano carattere personale». Tale articolo fissa due principi: la successione del cessionario nei contratti dell azienda ceduta come effetto naturale della cessione stessa (salvo patto contrario); l esclusione da tale successione dei contratti a carattere personale. La successione nei contratti si verifica automaticamente e, in deroga alla disciplina ordinaria della cessione del contratto, non richiede il consenso dell altro contraente. Se però ricorre una giusta causa, come l insolvenza o l inaffidabilità dell acquirente dell azienda, l altro contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento. A) Successione Il cessionario, dunque, succede normalmente in qualunque contratto (non avente carattere personale) stipulato dall imprenditore per l esercizio dell impresa. Le parti, tuttavia, possono escludere con patto espresso detta successione, anche se tale possibilità non sussiste per i contratti attinenti all organizzazione aziendale in quanto strettamente collegati all esercizio dell impresa. B) Esclusione dei contratti intuitu personae La successione nei contratti è esclusa, salvo un diverso accordo delle parti, per i contratti che hanno carattere personale, cioè per i contratti nei quali le qualità (personali, professionali, patrimoniali) di uno dei contraenti sono essenziali per l altro o per gli altri contraenti. La ratio di tale esclusione deve ricercarsi nel fatto che, in tali ipotesi, l accordo contrattuale è fondato esclusivamente sulla fiducia tra le parti.

21 288 Indice 6. Assegno bancario (R.D n. 1736)... Pag La circolazione dell assegno...» L assegno circolare...» 161 PARTE QUINTA - LE SINGOLE FIGURE CONTRATTUALI Capitolo Primo: I contratti per la circolazione dei beni 1. La compravendita (artt )...» Figure principali di vendita...» La tutela del consumatore: vendite concluse fuori dalle sedi commerciali, clausole vessatorie e vendite a distanza...» La permuta...» Il contratto estimatorio (artt )...» La somministrazione (artt )...» Factoring...» Franchising...» 175 Capitolo Secondo: I contratti per il godimento dei beni 1. La locazione (artt )...» Locazione di immobili urbani...» Affitto (artt )...» Il leasing...» 179 Capitolo Terzo: I contratti per la produzione di beni o l esecuzione di servizi 1. L appalto (artt )...» Il contratto d opera (art. 2222)...» Il trasporto (artt )...» Il deposito (artt )...» La subfornitura...» 187 Capitolo Quarto: I contratti per il compimento o per la promozione di affari 1. Il mandato (artt )...» La commissione (artt )...» La spedizione (artt )...» La mediazione (artt )...» L agenzia (artt )...» 192 Capitolo Quinto: I contratti di prestito 1. Il comodato (artt )...» Il mutuo (artt )...» 196 Capitolo Sesto: I contratti di banca e di borsa 1. Generalità...» I contratti bancari...» Il deposito bancario (artt )...» Il conto corrente (artt )...» L apertura di credito bancario (artt )...» Anticipazione bancaria (artt )...» Lo sconto (artt )...» Contratti di borsa » 203 Capitolo Settimo: I contratti aleatori 1. Il contratto di assicurazione (artt )...» Il contratto di rendita (artt )...» Gioco e scommessa (artt )...» 207 Capitolo Ottavo: I contratti per dirimere le liti 1. La transazione (artt )...» Cessione dei beni ai creditori (artt )...» 208 Argomenti oggetto delle principali domande d esame....» 213

22 i QUADERNI dell ASPIRANTE AVVOCATO DIRITTO COMMERCIALE Un manuale di nuova concezione per la preparazione alla prova orale, organizzato in maniera originale al fine di fornire al candidato, che già possiede una conoscenza di base della materia, ulteriori spunti per dare risposte convincenti ed efficaci in sede d esame. I Quaderni dell aspirante Avvocato, facendo tesoro della pluriennale esperienza delle Edizioni Simone, presentano in maniera piana e sistematica l intera disciplina, privilegiando argomenti e istituti che maggiormente potrebbero costituire oggetto di domanda. A tal fine, in appendice è proposto un elenco alfabetico dei quesiti più frequentemente posti dagli esaminatori. Questo Quaderno di Diritto Commerciale, pertanto, da solo o in affianco al vecchio e fedele manuale istituzionale, persegue il fine di aggiornare l aspirante Avvocato e condurlo brillantemente al superamento della prova orale.

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