REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA SEZ. DISTACCATA DI PAVULLO NEL FRIGNAGNO. SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.

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1 Sentenza n. 22/06 Pronunziata il Depositato il Responsabilità civile Danni da cosa in custodia Presunzione di responsabilità Prova contraria prevalente Ammissibilità Nesso eziologico tra evento e danno Insussistenza Condotta colposa del danneggiato Efficienza causale Responsabilità oggettiva extracontrattuale Esclusione Fortuito incidentale Responsabilità civile Danni da cosa in custodia Danni da cosa in custodia Prova del nesso eziologico Dovere di ottemperanza dell asserito danneggiato Prova del caso fortuito Dovere di ottemperanza del custode Rif.Leg.artt.1218,2043,2051 cc; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA SEZ. DISTACCATA DI PAVULLO NEL FRIGNAGNO Il Giudice dr. Alessandro Farolfi ha pronunciato la seguente nella causa civile iscritta al n. 5527/03 R.G SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. promossa da: [ ] MARIA MADDALENA, con gli avv.ti S. [ ] del Foro di Bologna e A. [ ] che la rappresentano e difendono come da delega a margine dell'atto di citazione attrice contro: RISTORANTE ALBERGO [ ] con gli avv.ti R. [ ] e M. [ ] giusta delega in calce alla comparsa di costituzione convenuta sulle conclusioni di cui al verbale d'udienza del 9/2/2006, rilevato in FATTO E DIRITTO

2 Con atto di citazione ritualmente notificato il 22/2/2003 la sig.ra [ ] ha evocato in giudizio l'impresa individuale [ ] di [ ] dell'omonima titolare, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per essere caduta su alcuni gradini della scala di accesso ai servizi igienici del locale, sulla scorta della loro ritenuta pericolosità in quanto di colore e conformazione tali da renderli indistinguibili dal sottostante pianerottolo ed addirittura bagnati. I testi escussi hanno smentito gli assunti dell'attrice. Il teste [ ], coniuge dell'attrice, ha dichiarato di non ricordare la presenza di gradini bagnati e sdrucciolevoli come pure di non ricordare la presenza o l'assenza di corrimano, ha inoltre confermato le fotografie prodotte dalla convenuta e raffiguranti lo stato dei luoghi, confermando come i gradini fossero segnalati da una striscia adesiva bianca. La conferma dello stato dei luoghi da parte del marito dell'attrice, unitamente alle dichiarazioni rese anche dagli altri testi escussi [ ], dimostra alcuni elementi certi: a) i due gradini necessari per arrivare al livello del pianerottolo di accesso ai servizi igienici dell'albergo ristorante, di larghezza molto ampia e senza difficoltà di accesso erano chiaramente segnalati mediante striscia adesiva bianca che operava un netto distacco cromatico dalle mattonelle rosso-marroni della restante pavimentazione, costituendo perciò segnalazione visiva più che sufficiente, secondo l id quod plerumque accidit ad evidenziare ai passanti il dislivello operato dai gradini medesimi (e tanto anche ove si voglia prendere in considerazione l'angolo visuale ottenuto nella foto in basso della seconda pagina del dossier fotografico prodotto dalla convenuta, in cui lo stacco cromatico determinato dalla presenza di gradini è evidente); b) la pavimentazione non era bagnata e quindi non vi era alcun agente esterno la cui scivolosità rendesse operante una pericolosità (intrinseca od ab externo indotta) nei gradini di cui sopra: oltre a quanto dichiarato dal coniuge dell'attrice si ricorda che la teste [ ] ha affermato che la stessa provvedeva alla pulizia al momento del suo arrivo, verso le otto del mattino, controllando se vi era necessità di pulire nuovamente dopo che tutti i clienti se ne erano andati, dovendo perciò presumersi con ragionevole certezza che alle circa, ora dell'infortunio, la pavimentazione anche se pulita alle otto del mattino fosse oramai asciutta; c) il luogo era sufficientemente illuminato come si desume dalla conferma delle fotografie prodotte (vds. deposizione della stessa sig.ra [ ] la quale precisa che "nelle foto contrassegnate la luce che si nota è quella sempre accesa", mentre nel primo tratto della scala discendente - comunque non interessato dal sinistro - vi è un ulteriore interruttore ben visibile); d) in loco non si erano verificati altri episodi di caduta tali da rendere, nonostante l'adozione delle misure precauzionali di cui sopra, l'eventualità di eventi dannosi in concreto prevedibili.

3 Il richiamo all'art c.c. operato dall'attrice, come pure alla responsabilità contrattuale di cui all'art 1218 c.c. non introduce una responsabilità assoluta, ma una presunzione di colpa a carico del custode o del soggetto erogante il servizio contrattualmente assunto che può essere vinta dalla prova contraria. Nella specie gli elementi di cui sopra sono tali da far ritenere in positivo l'assenza di colpa in capo alla convenuta nella verificazione del sinistro e, ancor prima, l'assenza di nesso eziologico con il danno. Certamente, infatti, non si può richiedere ad un piccolo operatore commerciale di accompagnare ai servizi igienici tutti i propri clienti, essendo unicamente richiesta la predisposizione di un ambiente idoneo a consentire di avvistare eventuali dislivelli, curare che la pavimentazione non sia bagnata o resa scivolosa da agenti estranei, dotare di adeguata illuminazione i punti di passaggio dei clienti. Ove tali cautele siano adottate, come in concreto risultano esserlo già alla data del sinistro, è al comportamento imprudente o disattento dello stesso danneggiato che devono ricondursi le conseguenze dannose derivanti da una caduta: "In tema di danni da cose in custodia, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art c.c. ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché peraltro la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell'evento ed è svilita a mero tramite del danno in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art c.c." (Cass. Civ., Sez. III, 17/1/2001, n.584). Pertinenti le seguenti affermazioni condivisibili del S.C. in fattispecie analoghe a quella in esame: "In tema di danno cagionato da cose. in custodia, l'art c.c. non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra cosa in custodia e danno - ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa - mentre spetta al custode dimostrare il fortuito. (Nella fattispecie, la S.C. ha respinto il ricorso del danneggio a causa di caduta da una scala mobile, il quale aveva affermato, ma non provato, che la caduta era dovuta alla presenza di sostanza oleosa sui gradini)" (Cass. civ, Sez. III, 13/2/2002 n. 2075);

4 "Ai fini della responsabilità prevista dall'art c.c. il danneggiato deve provare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno, che sussiste o se il nocumento è stato causato dal dinamismo connaturato alla cosa o se in essa è insorto un agente dannoso, ancorché proveniente dall'esterno. Pertanto, se egli afferma di esser caduto da una scala per la presenza sui gradini di materiale scivoloso, deve provare l'esistenza di tali elementi, perché configurano il fatto costitutivo della domanda - restando poi al giudice di merito valutare se la cosa, nella sua globalità e non nelle singole parti specificamente pericolose, sia potenzialmente lesiva e perciò se l'evento verificatosi ne è conseguenza normale - che, in quanto tale, non può esser modificato dal danneggiato in corso del giudizio, come nel caso in cui il medesimo successivamente attribuisca invece la sua caduta all'intrinseca pericolosità dei gradini perché non adeguatamente visibili" (Cass. civ. Sez. III, 16/2/2001, n. 2331). Nella specie, come si è detto, l'attrice ha imputato la sua caduta alla non visibilità dei gradini ed alla loro scivolosità per presenza di acqua, ma dimostrata l'insussistenza di entrambi detti elementi di pericolosità, l'evento dannoso deve ritenersi dovuto al comportamento dello stesso danneggiato, fungendo la cosa da mera occasione e non causa della lesione subita dalla sig.ra [ ]. Tali considerazioni, se escludono la responsabilità discendente dall'art c.c., al contempo escludono ogni ipotesi di responsabilità contrattuale e, ancor prima, basate sulla clausola generale del neminem laedere di cui all'art c.c. Rigettata la domanda attorea, incombe alla sig.ra [ ] la refusione dei 2/3 delle spese di lite sostenute dalla convenuta, giustificandosi la compensazione del residuo terzo in ragione dell'effettività della lesione subita dalla sig.ra [ ] e della particolarità della fattispecie. P.Q.M. Il Giudice Unico del Tribunale di Modena, Sez. dist di Pavullo nel Frignano, definitivamente pronunciando del giudizio sub R.G. 5527/03 - rigetta ogni domanda risarcitoria proposta dalla sig.ra [ ] con atto di citazione notificato il 22/2/2003; - condanna l'attrice a rifondere i 2/3 delle spese di lite sostenute dalla convenuta, liquidate in misura già compensata nel residuo terzo in (di cui 75 per spese, per competenze ed per onorari), oltre a spese generali, ad IVA e CPA come per legge. Pavullo, li 9 febbraio 2006.

5 Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2006

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