S T A T U T O. della società "CREMONINI Società per Azioni" con sede in Castelvetro di Modena, DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

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1 Allegato "A" al Repertorio n /9.199 S T A T U T O della società "CREMONINI Società per Azioni" con sede in Castelvetro di Modena, Via Modena n. 53. DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA ART. 1 La società è denominata "CREMONINI Società per Azioni", abbreviabile in "CREMONINI s.p.a.". ART. 2 [1] La società ha sede nel comune di Castelvetro di Modena. [2] La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all Ufficio del Registro delle Imprese. [3] La società potrà, con le modalità e le forme volta a volta richieste dalla legge e dallo statuto, istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, dipendenze, agenzie e rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero. [4] Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci. ART. 3 [1] La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100, salvo proroga per deliberazione dell'assemblea. OGGETTO 1

2 ART. 4 [1] La società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti o imprese, di attività nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, quali l'assunzione di gestione in proprio e la concessione a terzi di gestione di pubblici esercizi, aziende alberghiere, di ristorazione, spacci aziendali ed ogni altra attività connessa o conseguente, compresa la gestione di spettacoli, manifestazioni turistiche, culturali o sportive, nonché ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate. [2] La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti o imprese, di attività nei settori alimentari, quali la produzione, lavorazione, confezionamento, conservazione, distribuzione e commercio di cibi ed alimenti ed ogni altra attività connessa e conseguente, nonché ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate. [3] La società ha altresì per oggetto l'esercizio, diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a società di qualunque tipo, enti o imprese, di attività nel settore della distribuzione di prodotti e servizi della ristorazione, dell'attività alberghiera e dell'ospitalità in genere, nonché ogni altra attività economica collegata da un vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà con le attività precedentemente indicate. 2

3 [4] La società ha altresì per oggetto lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle società partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi di assistenza in genere. [5] La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche. [6] In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni. [7] La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio, o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto differente purché dette partecipazioni od interessenze non modifichino la sostanza degli scopi sociali, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi, ed in particolare fidejussioni. Il rilascio di garanzie a favore di terzi, deve avvenire nell interesse di società partecipate, in via residuale o strettamente strumentale al conseguimento dell oggetto sociale. 3

4 [8] L assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio. CAPITALE SOCIALE ART. 5 [1] Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro (settantatremilionisettecentoquarantaseimilaquattrocento) rappresentato da n (centoquarantunomilioniottocentoventimila) azioni da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) nominali cadauna. Le azioni sono liberamente trasferibili. [2] Il capitale sociale potrà essere aumentato in qualunque momento con deliberazione dell'assemblea straordinaria, o del consiglio di amministrazione a ciò espressamente delegato nei termini e con i limiti di legge, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. [3] Fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo, nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata la opzione sulle nuove azioni emittende a tutti i Soci in proporzione alle azioni possedute all'epoca del deliberato aumento, salve le eccezioni ammesse dalla legge. [4] Il diritto di opzione può anche essere escluso nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato regolamentato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile, a norma dall'articolo 4

5 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile. ART. 6 [1] Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. [2] La società non riconosce che un solo titolare per ogni azione. [3] Le azioni sono nominative. Se interamente liberate, potranno essere anche al portatore, a scelta del Socio, qualora non ostino divieti di legge. [4] Le azioni non possono essere rappresentate da titoli e sono emesse e circolano in regime di dematerializzazione. [5] L'assemblea può deliberare l'assegnazione straordinaria di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, mediante l emissione, per il corrispondente ammontare, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti ai Soci. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente. [6] La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nei termini e con i limiti di legge ASSEMBLEE ART. 7 [1] I Soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è previsto dalla legge. [2] Si applicano le vigenti disposizioni di legge relative ai termini e modalità di esercizio, ai criteri di determinazione del valore delle azioni e al procedimento di 5

6 liquidazione. ART. 8 [1] Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie, sono convocate nei casi e nei modi di legge; si tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa, purché in Italia. [2] L'assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, ricorrendone le condizioni di legge, entro centoottanta (180) giorni. [3] L'assemblea ordinaria è convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine dalla stessa stabilito. ART. 9 [1] La convocazione dell'assemblea è fatta con pubblicazione dell'avviso contenente il giorno, l ora e il luogo dell adunanza e l elenco delle materie da trattare, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure sul quotidiano Il Sole-24 Ore, nei termini di legge. [2] Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda e per eventuali ulteriori convocazioni. [3] Sono tuttavia comunque valide le assemblee, anche se non convocate come sopra detto, purché vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino all assemblea la maggioranza degli amministratori e dei sindaci. ART. 10 [1] Ogni azione da diritto ad un voto. L assemblea dei Soci che delibera l emissione di azioni con diritti diversi da quelle già emesse potrà limitare l'esercizio del diritto 6

7 di voto da parte dei titolari delle azioni di nuova emissione. ART. 11 [1] Sono legittimati all'intervento in assemblea, a norma dell'art. 2370, codice civile, i Soci per i quali sia pervenuta alla società, almeno due giorni prima della data stabilita per l adunanza, la comunicazione dell intermediario abilitato, e che in occasione dell adunanza stessa ne esibiscano idonea certificazione. ART. 12 [1] Ogni Socio avente diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi di legge. ART. 13 [1] L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questi, da uno dei Vice Presidente o, in subordine, da persona eletta dalla stessa assemblea. [2] Il Presidente, anche a mezzo di propri incaricati, verifica la regolarità della costituzione, accerta l identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell assemblea e accerta i risultati delle votazioni. [3] Il Presidente dell'assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non Socio e, se opportuno, sceglie due scrutatori fra i Soci o i Sindaci. ART. 14 [1] Le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie sia per la prima convocazione che per le successive, sono valide se adottate con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge. 7

8 ART. 15 [1] Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale, redatto a norma di legge, firmato dal Presidente, dal Segretario e, eventualmente, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente. [2] Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. AMMINISTRAZIONE ART. 16 [1] La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre e non più di nove membri, anche non Soci, eletti dalla assemblea, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. [2] La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è fatta dall'assemblea ordinaria dei Soci. [3] L assemblea provvede alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione sulla base di liste di candidati. In presenza di più liste, uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Hanno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% 8

9 (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale di partecipazione eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Ogni Socio, nonché i Soci legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi del Codice Civile, non possono presentare o votare neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Il candidato indicato al numero uno dell ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell avviso di convocazione. Al fine di legittimare la presentazione delle liste, i Soci depositano presso la sede sociale, entro il termine di cui al capoverso che precede, copia della comunicazione emessa dagli intermediari abilitati, comprovante la titolarità della partecipazione azionaria. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili. 9

10 All elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si procede come segue: (a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno; (b) dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa. Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti è considerata lista di maggioranza, a tutti gli effetti, la lista votata da un numero maggiore di Soci, e, in caso di parità, la lista depositata per prima. Le stesse regole valgono nell ipotesi in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti. Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. Se risulta presentata una sola lista, ovvero se le liste di minoranza presentate non abbiano conseguito una percentuale di voti pari ad almeno quella prevista dal capoverso precedente, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono espressi dall unica lista utile. 10

11 Qualora nel termine previsto dal presente articolo non sia presentata alcuna lista ovvero nessuna lista sia stata ammessa, l assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina degli amministratori con delibera assunta a maggioranza dei votanti. [4] Se nel corso dell esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell art del Codice Civile, secondo quanto di seguito indicato: (a) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio; (b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione senza l osservanza di quanto indicato al punto (a), così come provvede l Assemblea sempre con le maggioranze di legge. [5] Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e l assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d urgenza dagli amministratori rimasti in carica, i quali possono compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. ART. 17 [1] Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne 11

12 fissa l ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. [2] Il Consiglio elegge, tra i propri membri, uno o due Vice Presidenti; può inoltre nominare un Segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio. [3] Laddove vengano eletti due Vice Presidenti, il Consiglio dovrà determinare quale dei due Vice Presidenti presiederà la riunione del Consiglio di Amministrazione ed avrà la facoltà di convocare il Consiglio nei casi di assenza del Presidente. [4] Rimane inteso che, nel caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente designato ai sensi del comma precedente, presiederà la riunione del Consiglio di Amministrazione ed avrà la facoltà di convocare il Consiglio l'altro Vice Presidente. ART. 18 [1] Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudica necessario e quando ne viene fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio Sindacale. [2] Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera o telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da spedirsi a ciascun amministratore e Sindaco almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, anche con telegramma o telefax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno 2 (due) giorni prima della riunione. [3] In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è effettuata dal 12

13 Vice Presidente secondo quanto previsto dal precedente articolo 17. ART. 19 [1] Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. [2] Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. [3] In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. [4] Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. ART. 20 [1] Le deliberazioni del Consiglio si fanno constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. ART. 21 [1] Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi quelli per cui è richiesta dallo statuto l autorizzazione dell assemblea e quelli che in modo tassativo, per legge o col presente statuto, sono riservati alla competenza dell'assemblea dei Soci. [2] Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze: 13

14 a) la delibera di fusione di cui agli articoli 2505 e 2505 bis, codice civile; b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società; d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio; e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale. [3] Fatta eccezione per le attribuzioni non delegabili a norma di legge e per quelle assegnate al Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragrafo 2 che precede, il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore Delegato, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio potrà pure attribuire speciali incarichi e funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri, come pure potrà avvalersi della particolare loro consulenza. In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare speciali compensi, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito il parere del Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori ad negotia, mandatari in genere per atti determinati o categorie di atti, direttori, determinandone le facoltà e la remunerazione. [4] Gli organi delegati forniscono, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o 14

15 caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. [5] Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un Comitato Esecutivo stabilendone composizione e poteri. [6] Il Comitato Esecutivo viene convocato e delibera con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili. [7] Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso Amministratori Delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni in cui abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dall eventuale soggetto che esercita l attività di direzione e controllo. La comunicazione viene effettuata dagli amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendessero opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale. [8] Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il Consiglio conferisce al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l esercizio dei compiti attribuiti a tale soggetto ai sensi di legge e di regolamento. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà possedere: 15

16 - una esperienza pluriennale in ambito amministrativo e contabile; - i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore. Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la Società. ART. 22 [1] Il Presidente rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza legale della società anche ai Vice Presidenti e/o agli Amministratori Delegati. La facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione o revocazione, nominando avvocati o procuratori alle liti, è di spettanza del Consiglio di Amministrazione. SINDACI ART. 23 [1] L'assemblea nomina, a termini di legge, il Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci effettivi, e ne designa il Presidente. L assemblea nomina altresì, a termini di legge, due Sindaci supplenti. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. [2] Salvo diverse od ulteriori inderogabili disposizioni di legge o regolamentari, non possono essere eletti Sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti di 16

17 onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile o che già ricoprano incarichi di sindaco effettivo in altre cinque società quotate. [3] Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono, coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti. Il requisito di cui all art. 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 sussiste qualora la professionalità maturata attenga rispettivamente: (a) al settore di operatività dell impresa; (b) alle materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche relative ai settori di cui alla lettera (a) che precede. [4] La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai Soci, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi a una sola lista a pena di ineleggibilità. [5] Hanno diritto di presentare le liste i Soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Ogni Socio può, direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, presentare, o concorrere a presentare, una sola 17

18 lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del Socio rispetto ad alcuna delle liste presentate. [6] Le liste sottoscritte dai Soci che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti dalle norme regolamentari pro tempore vigenti. Entro lo stesso termine, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale e l elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. [7] Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. [8] Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci saranno tratti, nell ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente. [9] Il terzo Sindaco effettivo e l altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età. [10] Il Presidente del Collegio è nominato dall assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza. 18

19 [11] In caso di presentazione di una sola lista di candidati, tutti i Sindaci effettivi e supplenti saranno eletti nell ambito di tale lista e la presidenza spetta al primo candidato della lista. [12] In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire. [13] L'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico. [14] I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge. [15] Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati con l'ausilio di mezzi telematici, con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento delle riunioni non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. CONTROLLO CONTABILE ART. 24 [1] Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, incaricata e funzionante ai sensi di legge. BILANCIO ED UTILI ART

20 [1] Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. [2] Il Consiglio di Amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge. ART. 26 [1] Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio. ART. 27 [1] I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società. ART. 28 [1] La società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge. ART. 29 [1] Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia. FIRMATO: CREMONINI LUIGI GUIDO VELLANI NOTAIO (SIGILLO) 20

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