C I T T À D I P O T E N Z A U N I T A D I D I R E Z I O N E AM B I E N TE, E N E R G I A, Q U AL I T A U R B AN A

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "C I T T À D I P O T E N Z A U N I T A D I D I R E Z I O N E AM B I E N TE, E N E R G I A, Q U AL I T A U R B AN A"

Transcript

1 C I T T À D I P O T E N Z A U N I T A D I D I R E Z I O N E AM B I E N TE, E N E R G I A, Q U AL I T A U R B AN A RELAZIONE CIRCA LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE DEGLI INCAUTI ACQUISTI DI LOCULI PREMESSA Ai sensi dell art. 822 (Elenco dei beni che appartengono allo Stato) e dell art. 824 del Codice Civile, i cimiteri di proprietà comunale o provinciale sono assoggettati al regime del demanio pubblico. Per questo motivo l uso dei suoli cimiteriali e dei manufatti ivi edificati in regime di concessione da parte dei privati, è subordinata a precise clausole contrattuali che escludono la possibilità di cessione o alienazione a terzi. Nel corso degli anni, tuttavia, all interno del cimitero comunale di Potenza (il quale fu fondato come è noto nel sec. XIX ) si sono prodo tte e sedimentate una serie di problematiche gestionali, connesse al sommarsi di usi non sempre corretti delle concessioni di loculi cimiteriali e delle concessioni per la edificazione delle cappelle gentilizie; la non sempre limpida gestione delle concessioni cimiteriali può ascriversi a varie concause (dalla mancanza di riferimenti regolamentari chiari e inequivocabili, fino alla endemica difficoltà di assicurare in caso di decesso una decorosa tumulazione nei loculi) che hanno prodotto una certa tolleranza del fenomeno da parte della pubblica amministrazione. Tuttavia alla fine degli anni 90, il Consiglio Comunale ha inteso porre mano ad una radicale e realistica azione di chiarezza amministrativa, prevedendo misure e procedure per il risanamento di ogni uso irregolare delle concessioni cimiteriali; a tale scopo fu integrata la fonte normativa di disciplina dell intera materia, ovvero il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del C.C. n. 81 del e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 47 dell Il procedimento per la regolarizzazione degli incauti acquisti e/o delle locazioni dei loculi cimiteriali fu quindi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 21 luglio 1998 e poi variato con la successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 249 dell 11 novembre 1999; infine con la deliberazione dello stesso Consiglio Comunale n. 38 dell 8 marzo 2003, fu apportata un ultima integrazione al Vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, introducendo l art. 99/bis e il cosiddetto Allegato A, il quale rappresenta una sorta di testo unico delle norme applicabili in materia di regolarizzazioni. 1

2 LE PROCEDURE DI REGOLARIZZAZIONE ATTUALMENTE VIGENTI La materia in oggetto, dopo l iter sopra descritto, risultò regolamentata finalmente in maniera compiuta. Le fattispecie e le procedure disciplinate dalle norme approvate dal Consiglio Comunale possono quindi, brevemente, riassumersi come segue. A) Presentazione della domanda di regolarizzazione I cittadini che entro il hanno acquistato, o preso in locazione, o che comunque hanno utilizzato in maniera irregolare loculi o cellette-ossario ceduti dagli originari concessionari (o loro eredi) possono presentare all Amministrazione Comunale una istanza di ammissione a sanatoria dell incauto acquisto o dell uso irregolare del sepolcreto; il fine di tale istanza è quello di vedersi riconoscere ex post la titolarità della concessione amministrativa di uso del loculo (o della celletta). Si precisa che dalla norma non sono fissati termini perentori per la presentazione delle istanze di regolarizzazione. B) Documentazione a corredo dell istanza La domanda di regolarizzazione, per essere accolta e istruita sulla base delle norme attualmente vigenti, deve essere corredata da atto pubblico o scrittura privata registrata attestante la avvenuta cessione di uno o più loculi (e celletteossario) o, in mancanza, almeno da attestazioni di pagamento, quietanze, matrici di assegno, e ogni altro documento che provi l utilizzo indisturbato del sepolcreto e/o l onerosità della avvenuta cessione; è ritenuta ad esempio come prova valida ad avviare la procedura per la regolarizzazione di un acquisto incauto, anche il contratto per il servizio di illuminazione votiva. C) Avvio del procedimento Il primo atto della istruttoria d ufficio è quello di dare comunicazione all originario concessionario (o ai suoi eredi) dell avvio del procedimento di decadenza della concessione stessa; nel caso in cui alla comunicazione di avvio del procedimento non seguano osservazioni o opposizioni da parte del concessionario originario (o dei suoi eredi) si perviene quindi, senza altre formalità, alla dichiarazione di decadenza della concessione rilasciata. 2

3 D) Decadenza dell originaria concessione A conclusione della istruttoria e delle indagini connesse con il procedimento avviato (che di solito coinvolgono anche il Comando di Polizia Municipale), qualora venga accertata la cessione irregolare di loculi, si perviene con Determinazione Dirigenziale alla dichiarazione di decadenza dell originaria concessione; nel caso in cui l originaria concessione si riferiva ad un suolo cimiteriale per la edificazione di una edicola funeraria o di una cappella gentilizia la procedura prevede che l intero manufatto rientri nella disponibilità dell Amministrazione comunale. E) Immissione nel patrimonio comunale A questo punto (sempre nell ipotesi che non vi siano ricorsi o impugnative presso il Tribunale Amministrativo di Basilicata) l Ufficio procede in contraddittorio con il concessionario decaduto (o suoi eredi) alla immissione in possesso dei loculi oggetto della originaria concessione e degli interi manufatti edificati sul suolo cimiteriale; a seguito di tale adempimento i loculi requisiti entrano a far parte del patrimonio comunale e sono disponibili per i seguenti procedimenti, con validità trentennale o novanta novennale, a secondo della validità della concessione originaria: a. regolarizzazione della assegnazione in capo agli incauti acquirenti dei loculi e/o cellette oggetto di cessione irregolare; b. eventuale riconcessione onerosa agli originari concessionari di una parte dei loculi e/o cellette requisiti; c. concessione a terzi di eventuali ulteriori loculi e/o cellette non ricadenti nelle precedenti ipotesi a. b. F) Costi della regolarizzazione. I costi dei loculi rientrati nel patrimonio comunale risultano variare in funzione del soggetto cui essi vengano assegnati: a. per colui che ha richiesto la regolarizzazione di un incauto acquisto è stato fissato un costo di regolarizzazione pari a 516,45 per ogni loculo incautamente acquisito e di 172,15 per ogni celletta ossario; b. nel caso invece di riconcessione all originario concessionario dichiarato decaduto (o ai suoi eredi) dei loculi e/o cellette utilizzati in maniera conforme o ancora vuoti il costo fissato risulta molto più elevato, corrispondente 3

4 rispettivamente a 516,46 o 1.859,24 per ogni loculo e a 172,15 o 464,81 per ogni celletta; c. per i loculi e/o cellette requisiti dal Comune, da cedere eventualmente a terzi, il costo da sostenere è per ciascun loculo variabile da 1.397,00 a 4.560,00 (a seconda della loro ubicazione) e per ciascuna celletta è pari a 600,00. G) Rilascio concessione al richiedente la sanatoria Dopo la dichiarazione di decadenza della concessione originaria (che in caso di cappelle gentilizie riguarda, come già detto, l intero edificio con il suolo ove esso insiste), e dopo la immissione in possesso dei loculi irregolarmente ceduti e la verifica della congruità dei versamenti effettuati, si procede al rilascio delle nuove concessioni agli aventi titolo (ovvero a coloro che hanno chiesto la regolarizzazione di incauti acquisti di uno o più loculi, o agli stessi concessionari decaduti, o a terzi interessati). A questo punto la procedura può ritenersi conclusa. I principali adempimenti procedurali previsti dalla norma vigente sono stati riepilogati in maniera necessariamente sintetica, ma in realtà essi comportano di solito notevoli vischiosità e difficoltà burocratiche, come ad esempio nel caso in cui occorra reperire contratti originari di assegnazione che risultino molto remoti nel tempo, o nel caso frequentissimo in cui si renda necessario rintracciare i numerosi, legittimi eredi del primo concessionario per le dovute notifiche degli atti amministrativi di loro interesse. Qualora sorgano contestazioni da parte dell originario concessionario (o da parte dei suoi eredi) il Comune, pur in presenza di una documentazione formalmente completa, è tenuto inoltre ad avviare autonome indagini a mezzo della Polizia Municipale, rinviando all esito delle stesse la definitiva valutazione circa la possibilità di accoglimento delle istanze di regolarizzazione. La eventuale opposizione dell originario concessionario attraverso un proprio ricorso al TAR di Basilicata, produce poi l effetto di un brusco rallentamento dell istruttoria d ufficio, che può dilatare i tempi di definizione della pratica anche di molti anni. Dalla esperienza maturata in questi anni si è avuto modo di verificare come una delle cause che inducono a opporre ricorso al TAR risiede nel fatto che l unica prerogativa riconosciuta dal Regolamento vigente all originario concessionario risieda nella possibilità 4

5 di accedere alla riconcessone dei soli loculi già regolarmente utilizzati per la sepoltura dei congiunti, e di un piccolo numero di loculi inoccupati per le future esigenze dello stretto nucleo familiare; nel dettaglio si precisa che se i loculi requisiti e non occupati sono pari a due, l originario concessionario può ottenerli entrambi; se i loculi inoccupati sono più di due si possono riconcedere all originario concessionario solo la metà dei loculi eccedenti i primi due con arrotondamento all unità superiore se in numero dispari. CRITICITÀ RISCONTRATE E SOLUZIONI PROPOSTE Il successo dell iniziativa messa in campo dall Amministrazione comunale alla fine degli anni 90 è stato immediato e innegabile ed è apparso con evidenza fin dal momento dell emanazione delle nuove norme regolamentari. Sono pervenute, infatti, all ufficio circa n. 600 domande per la regolarizzazione di acquisizioni incaute di centinaia di loculi e/o cellette e sono state definite con ottimale risoluzione circa 500 istanze, pervenendo alla regolarizzazione dell uso di altrettanti loculi. Determinante è stato, in proposito, l ausilio offerto agli uffici da parte di personale convenzionato altamente qualificato e all uopo convenzionato, ma l indubbia efficacia delle nuove norme si è esplicata soprattutto nei primi anni della loro applicazione, quando sono stati affrontati e risolti tutti i casi in cui l utilizzo irregolare delle cappelle gentilizie riguardava la quasi totalità dei loculi ivi insistenti. Dopo aver aggredito e risolto tutte le pratiche relative ad un uso irregolare conclamato e generalizzato dei loculi, negli ultimi tempi, infatti, la casistica delle istanze da evadere si è rivelata estremamente più articolata e complessa, tale da evidenziare una serie di questioni che pongono la necessità di una rivisitazione della norma vigente. In altri termini, dopo dieci anni dall avvio e dalla sperimentazione del Regolamento in esame, e dopo aver affrontato e ricondotto a regolarità soprattutto le situazioni che si possono definire più evidenti, si rende necessario guardare oggi con realismo alle situazioni più articolate (e in un certo senso più complesse) che richiedono risposte tempestive, eque ed efficaci. Oltretutto il trascorrere del tempo provoca sempre maggiori difficoltà a rintracciare gli elementi certi da porre a fondamento dell istruttoria d ufficio, e ciò a causa della scomparsa dei concessionari originari e per le comprensibili difficoltà a ritrovare atti e documenti originali. 5

6 Le criticità riscontrate, in estrema sintesi, vengono di seguito riepilogate; esse comportano, a giudizio dell ufficio, la necessità di revisionare alcuni dei criteri posti a base del vigente Regolamento e di integrare le norme. 1. Anzitutto occorre rimarcare che la mancata previsione di un automatico adeguamento degli oneri di concessione in sanatoria, può aver avuto, di fatto, l effetto di disincentivare la presentazione tempestiva delle domande di regolarizzazione da parte di alcuni dei potenziali soggetti interessati, in quanto non sussiste all attualità lo stimolo a presentare (o integrare) nel più breve tempo possibile le domande di sanatoria, dal momento che gli oneri di concessione in sanatoria sono immutati e la svalutazione rende sempre più conveniente una tattica attendista. L Ufficio propone a tale riguardo un adeguamento immediato degli oneri di regolarizzazione da 516,46 a 600,00 per ogni loculo e da 172,15 a 200,00 per ogni celletta-ossario; si ritiene utile prevedere che tali corrispettivi siano periodicamente aggiornati in base al tasso ufficiale di inflazione. 2. Si sono riscontrate poi notevoli difficoltà nel definire favorevolmente molte istanze di regolarizzazione, dal momento che le norme attuali vincolano l ufficio (soprattutto in caso di contestazione) ad acquisire la prova di un avvenuto pagamento. L onere di questa prova dovrebbe al contrario ritenersi del tutto superabile laddove il loculo risulti già da tempo occupato dalla salma di una persona non legata in vita all originario concessionario da vincoli di parentela (o con il quale non sussista alcun rapporto di particolare benemerenza); in tal caso sarebbe sufficiente verificare l uso indisturbato dello stesso loculo, per dedurne la necessità di regolarizzare l avvenuta cessione. L onere della prova dell avvenuto pagamento dovrebbe intendersi parimenti superfluo anche qualora il loculo fosse tuttora vuoto e l originario concessionario, opportunamente informato della richiesta di sanatoria, non opponga alcuna resistenza all avanzamento della procedura di regolarizzazione; anche in questo caso infatti verrebbe dimostrato nei fatti l avvenuta cessione irregolare. La soluzione proposta dall Ufficio è quindi quella di consentire espressamente e automaticamente la ammissibilità alla regolarizzazione (anche qualora non si disponga di atti certi di pagamento) ogni qualvolta sia appurato il fatto sostanziale dell uso irregolare e indisturbato del loculo; 6

7 infatti a parere dell Ufficio è l uso del loculo che ha determinato la irregolarità da sanare, indipendentemente dalla causa economica che ne sarebbe alla base. Nel caso di loculi inoccupati si propone la ammissibilità alla regolarizzazione anche in assenza di prove documentali, purché il richiedente produca un autocertificazione ove si descriva l avvenuto passaggio irregolare entro il , e allo stesso tempo l originario concessionario (o alcuno dei suoi eredi) non rivendichi più alcun titolo di possesso. 3. La norma vigente non prevede la fattispecie del minimo e occasionale uso irregolare delle concessioni, ben distinta dai casi di estesa e pressoché generalizzata cessione dei loculi di una stessa cappella. Questa dimenticanza determina oggettive sperequazioni, come ad esempio nel caso di due concessionari di cui il primo potrebbe aver ceduto irregolarmente la totalità dei loculi e oggi non avrebbe sostanzialmente alcun loculo da riscattare, né oneri di riconcessone da sostenere; mentre un secondo concessionario che avesse ceduto solo due o tre loculi della propria cappella, si vedrebbe costretto a riacquistare gli altri a prezzi analoghi a quelli di mercato, con oneri che appaiono oggettivamente sproporzionati alla entità delle irregolarità da sanare. Appare all ufficio del tutto corretto ed equo che, nei casi di cessione irregolare solo di una minima parte di loculi di una cappella gentilizia, in misura non superiore al 20% del totale (ad esempio 4 loculi su 20 in totale), non si proceda alla dichiarazione di decadenza dell intera concessione, ma solo della porzione interessata alle accertate irregolarità e alla requisizione dei soli loculi irregolarmente ceduti. 4. Si sono registrate inoltre resistenze da parte degli originari concessionari, i quali sono spinti ad opporre avverso ai provvedimenti di decadenza, defatiganti ricorsi al TAR, con tutte le lungaggini e gli irrigidimenti giuridici connessi. Tali difficoltà sono dovute essenzialmente alla onerosità dei corrispettivi richiesti per la riconcessone dei loculi e anche alla impossibilità di riassegnare tutti i loculi liberi tornati nella disponibilità del Comune. L ufficio ha motivo di credere che una norma più lungimirante ed equa possa indurre i controinteressati ad accettare pacificamente i provvedimenti di 7

8 decadenza delle loro originarie concessioni cimiteriali, per cui si propone la possibilità di riconcedere allo stesso concessionario decaduto, o ai suoi eredi (ove ovviamente vi sia disponibilità alla rinuncia espressa ad ogni impugnativa avverso il procedimento di decadenza) tutti i loculi e/o cellette per i quali non siano state presentate domande di concessione in sanatoria e alle stesse condizioni economiche richieste per i casi di cui al precedente punto Ove sia venuto meno il titolare originario e il suo nucleo familiare ristretto, si registrano lungaggini inenarrabili e difficoltà difficili da superare, per la necessità di procedere alla formalizzazione in capo a tutti gli eredi delle riconcessioni; si tratta in verità di una complicazione tutta formale, che potrebbe essere facilmente superata, attribuendo la titolarità a uno solo degli eredi (preferibilmente residente a Potenza) e inserendo la clausola contrattuale che garantisca a tutti gli altri legittimi eredi il diritto all uso del loculo per sé e per i propri congiunti, facendo in ogni caso ricorso alla consueta formula di rito salvo il diritto di terzi. Si propone, in caso di morte del titolare originario e di mancata unanimità della richiesta di regolarizzazione, che l atto che riassegna le concessioni cimiteriali e regolarizza l uso dei loculi possa essere intestato ad anche uno solo degli eredi legittimi che si sia fatto carico della domanda e del versamento degli oneri prescritti. In tal caso l ufficio, dopo aver tentato con ogni mezzo di raggiungere tutti gli eredi e aver pubblicato opportuni avvisi presso il civico cimitero e presso l Albo Pretorio, dovrebbe procedere all assegnazione al soggetto che ha fatto domanda di regolarizzazione (in caso di più rivendicazioni si dovrebbe prediligere l istanza delle persone residenti nella città di Potenza) purché questi si impegni formalmente a garantire la sepoltura a tutti i coeredi e comunque a riconoscere esplicitamente il diritto d uso anche agli altri aventi diritto. 6. C è poi il caso non infrequente di cappelle gentilizie oggetto di regolarizzazione ma divise consensualmente tra due o più famiglie (con o senza l autorizzazione del Comune); nei casi di istanze di regolarizzazione che interessino solo una parte della cappella e qualora la circostanza della divisione consensuale sia dimostrata attraverso atti ufficiali, autocertificazioni e scritture private, o sia confermata dalla 8

9 semplice constatazione dello stato dei luoghi, risulterebbe iniquo travolgere nella decadenza e nell immissione nel patrimonio comunale l intero complesso dei loculi. L ufficio ritiene che in questi casi sia più giusto limitarsi a colpire con le sanzioni della decadenza e della immissione in possesso solo la porzione della cappella che sia stata oggetto di usi irregolari, lasciando indenne la parte eventualmente utilizzata in maniera conforme. 7. Non si può escludere, infine, che dopo la conclusione di un iter amministrativo tanto complesso e defatigante come quello descritto, possano subentrare ulteriori istanze di regolarizzazione di incauti acquisti, ovvero che emergano fatti nuovi e notizie di successive negoziazioni non note al momento della definizione della prima istanza. Questa eventualità metterebbe a rischio l intera procedura, limitando fortemente la certezza del diritto. Si propone che dopo la formale conclusione della procedura avviata, ovvero dopo la immissione nel possesso comunale e la assegnazione dei loculi mediante la regolarizzazione degli incauti acquisti, la riconcessione ai concessionari decaduti o l assegnazione dei loculi residui a terzi, debba ritenersi inibita ai fini della sanatoria la esibizione di ogni atto comprovante successive o ignote negoziazioni. A tal fine, dopo la immissione in possesso e prima della definizione conclusiva della procedura, basterà darne avviso all interno del civico cimitero, all Albo Pretorio e anche sul sito Internet del Comune, rendendo noto lo stato di avanzamento della procedura e fissando un termine per manifestare eventuali situazioni ostative; dopo tale avviso sarà preclusa la possibilità di riaprire il caso in sede comunale, fermo restando il diritto ad avanzare ricorso in sede giurisdizionale. 9

10 DESCRIZIONE ANALITICA DELLE NORME PROPOSTE A motivo della complessità delle integrazioni necessarie si propone un nuovo articolato, quasi un testo unico integrativo e innovativo rispetto a quello precedente. Le norme proposte formeranno quindi una nuova riscrittura regolamentare che si prefigge un azione di chiarezza, di equità e di massima intelligibilità, rispetto a quelle previgenti, superando alcune rigidità formalistiche e badando alla concretezza delle problematiche da risolvere. Il nuovo articolato è stato distinto in quattro capi: il Primo Capo (GENERALITA ) dall articolo 1 all articolo 4, descrive le finalità, le definizioni, i casi ammessi alla regolarizzazione e le procedure per la decadenza delle concessioni utilizzate in maniera impropria; il Secondo Capo (REGOLARIZZAZIONI) dall articolo 5 all articolo 9, si riferisce essenzialmente alle regolarizzazioni delle incaute cessioni e disciplina, in merito, tutti i possibili casi, compreso quello di mancata presentazione dell istanza di sanatoria; il Terzo Capo (IMMISSIONI NEL POSSESSO) dall articolo 10 all articolo 11, disciplina le procedure di immissione nel possesso del Comune dei loculi e delle cellette per i quali sia stata dichiarata la decadenza della concessione originaria; il Quarto Capo (RICONCESSIONI) infine, dall articolo 12 all articolo 16, detta le condizioni per la eventuale riconcessione dei loculi rientrati nel patrimonio comunale, agli stessi originari concessionari o loro eredi; il Quinto Capo (DISPOSIZIONI FINALI) infine, dall articolo 17 all articolo 18, detta le condizioni per l eventuale utilizzo provvisorio di loculi e/o cellette, nelle more della definizione delle istanze di regolarizzazione, individua la disciplina da applicare ai procedimenti di regolarizzazioni con ricorsi pendenti al TAR ed abroga tutte le disposizioni precedenti configgenti col presente Regolamento. 10

11 Nel dettaglio i singoli articoli del nuovo Regolamento si possono così riassumere e confrontare con le norme attualmente vigenti. Capo Primo - GENERALITA L articolo 1 (Finalità e Competenze) specifica le motivazioni per le quali l Amministrazione consente la regolarizzazione degli usi non conformi dei loculi e delle cellette-ossario, individuando la normativa di riferimento e l Ufficio competente per l istruttoria. La normativa vigente, a differenza della nuova formulazione, non indica né le finalità, né le norme di riferimento, né l Ufficio competente dando per scontato tali informazioni. L articolo 2 (Definizioni) indica tutte le principali denominazioni che si ritrovano all interno della nuova normativa (loculo, celletta, jus sepulchri, diritto al culto, benemerenza, uso irregolare, negoziazione, permuta, incauto acquirente, incauto beneficiario, non opposizione, decadenza, ecc.); tale articolo si propone, in sostanza, di favorire e facilitare la lettura del testo anche ai cittadini meno esperti di materie giuridiche e di fornire agli operatori del settore una indicazione precisa su come interpretare i termini che verranno utilizzati scongiurando possibili equivoci e opposizioni pretestuose. Si precisa che tale scelta rappresenta una novità rispetto alla attuale normativa, la quale lascia nella indeterminatezza ogni definizione, o dà per scontato, il significato di numerosi termini tecnico-giuridici. L articolo 3 (Ammissibilità alla regolarizzazione) individua ed elenca tutti gli usi irregolari di loculi o cellette che possono essere oggetto di regolarizzazione, ovvero la vendita, la locazione e il prestito, fino alla dichiarata cessione a titolo gratuito non autorizzata dal Comune; questo articolo ribadisce che possono essere regolarizzate solo le negoziazioni avvenute entro il 31/12/

12 Si precisa che in proposito la vigente normativa è meno dettagliata, limitandosi solo a citare testualmente che possono presentare all Ente istanza di ammissione a sanatoria coloro che hanno acquisito irregolarmente o preso in locazione loculi e/o cellette ossario direttamente dai concessionari, per necessità, entro il 31/12/1997 ; come è evidente questa formulazione lascia nel vago ogni altra forma di uso non conforme che pure necessiterebbe di regolarizzazione. L articolo 4 (Decadenza delle concessioni originarie) specifica cosa accade nel caso in cui venga accertato un uso irregolare della concessione, ovvero: 1. la dichiarazione di decadenza della concessione, che può avere ad oggetto uno o più loculi e/o cellette, ovvero una intera cappella gentilizia sorta su suolo dato in concessione; 2. la limitazione della decadenza solo ad una parte della cappella, laddove l uso irregolare della concessione riguardi un numero di loculi non superiore al 20% (arrotondato per difetto) del numero totale di loculi posti a disposizione di ciascun concessionario; 3. la decadenza parziale della concessione originaria anche qualora una pluralità di concessionari o aventi titolo abbiano operato una consensuale divisione delle quote dei loculi di una stessa cappella; in tal caso la decadenza verrà dichiarata solo nei confronti di coloro che abbiano irregolarmente utilizzato la loro quota; 4. acquisizione dei loculi e delle cellette incautamente cedute nel patrimonio del Comune, senza alcun rimborso al precedente concessionario, facendo salvo il diritto al culto dei congiunti ivi tumulati; 5. predisposizione degli atti per una nuova concessione in capo ai richiedenti la regolarizzazione e verifica le condizioni per una eventuale riconcessione in capo all originario concessionario o ai suoi eredi. A differenza della nuova norma proposta, la normativa attuale è estremamente limitativa circa la possibilità di irrogare la decadenza parziale della concessione utilizzata irregolarmente, determinando in tal modo una incomprensibile penalizzazione tra coloro che abbiano compiuto un vero e proprio commercio di loculi e coloro che tale commercio non hanno fatto, essendosi solo limitati a cedere (o talora a donare) pochissimi loculi 12

13 senza una vera e propria speculazione. Il risultato pratico cui perviene la norma che si vuole superare è quello di una gravissima disparità di trattamento tra chi, avendo venduto tutti i loculi della propria cappella, ricavando ingenti somme e quindi cospicui guadagni, non ha nessun interesse a chiedere la riconcessione dei loculi, e colui che tale commercio non ha fatto e ha un interesse concreto a non perdere i loculi regolarmente occupati o liberi, perché non venduti ad alcuno. In questo secondo caso il concessionario si trova a dover sborsare importi rilevanti, paragonabili a quelli di mercato, per non perdere i loculi. Capo Secondo - REGOLARIZZAZIIONI All articolo 5 dal titolo Istanza di regolarizzazione si specifica chi può presentare la domanda per regolarizzare un uso improprio di loculi e/o cellette e le modalità di presentazione e i documenti a corredo della stessa. In mancanza della eventuale scrittura privata autenticata richiesta, si procede comunque alla definizione dell istanza nel caso in cui non vi sia l opposizione del concessionario controinteressato regolarmente avvisato. La vigente normativa non fa un esplicito richiamo alla documentazione da produrre a supporto dell istanza, se non per mero richiamo. Infatti prevede semplicemente che l ufficio, se la cessione non risulta da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, invita il richiedente la sanatoria a produrre entro termini perentori atti o documenti che provino l onerosità della stessa. Tra gli atti e documenti comprovanti l onerosità vi è il contratto per l illuminazione votiva, che ovviamente ha rappresentato una formula speculativa per consentire un po a tutti di poter provare l onerosità, atteso che sin da allora l Amministrazione si era resa conto della difficoltà da parte del cittadino di poter provare un passaggio oneroso, in quanto chi vendeva i loculi pretendeva pagamenti in contanti e non rilasciava alcuna ricevuta. La necessità di provare l onerosità del contratto rappresenta un insormontabile ostacolo, alla stessa ratio ispiratrice del progetto di sanatoria, che è quella di dare ordine, legittimità e la giusta trasparenza all uso dei loculi e delle cellette. Parlare di onerosità e non parlare di un uso irregolare della concessione equivale a vanificare l intero progetto e ciò vuol dire svilire completamente lo sforzo dell Amministrazione che invece tende a mettere un ordine definitivo in questa complessa materia. 13

14 L articolo 6 (Mancanza di regolarizzazione) specifica che nel caso in cui venga acclarato un uso irregolare di loculi e/o cellette per le quali nessuno abbia avanzato istanza per la regolarizzazione, l Ufficio competente prende l iniziativa di invitare chi ha chiesto la tumulazione, ovvero gli eredi o discendenti più prossimi della persona tumulata, a presentare l istanza di regolarizzazione. Nel caso di non reperibilità dei parenti, perché non più residenti o per altro motivo, si procederà a rendere noto l invito, tramite affissione di avviso pubblico da apporre all Albo Pretorio dell Ente, alla bacheca del Civico Cimitero e dinanzi il sepolcreto oggetto dell avviso, per almeno 90 giorni consecutivi, avendo cura che tale avviso permanga per almeno fino alla settimana successiva la data di commemorazione dei defunti. I loculi irregolarmente utilizzati, per i quali non sia stata presentata istanza di regolarizzazione rientreranno nella disponibilità del patrimonio dell Ente e decorso il termine utile per il processo di mineralizzazione (30 anni come per legge) si procederà al riciclo dello stesso, avendo cura di deporre i resti mortali della salma, salvo diversa richiesta da parte dei familiari, nell ossario comune. La stessa procedura verrà attuata per le cellette irregolarmente utilizzate e non oggetto del procedimento di sanatoria senza, tuttavia, attesa del periodo trentennale. La vigente normativa sostanzialmente prevede le stesse procedure sopra descritte, pur se descritte in maniera meno immediata e chiara rispetto al nuovo testo proposto. L articolo 7 (Regolarizzazione uso dei loculi e/o cellette già occupati) prevede che nel caso di richiesta di regolarizzazione di loculo e cellette già occupati, l istante deve documentare o attestare la disponibilità o l uso costante ed indisturbato del loculo, la cessione avvenuta a qualsiasi titolo o la eventuale benemerenza che intercorreva tra l originario concessionario e la persona tumulata. L articolo specifica che costituiscono attestazione dell uso costante e indisturbato, oltre a documenti e scritture private, anche l attestazione della data di morte e tumulazione della salma, contratti e versamenti per l illuminazione votiva e le spese documentate per la manutenzione e il decoro del sepolcreto. La norma proposta stabilisce l importo degli oneri di regolarizzazione pari ad. 600,00 per ogni loculo ed 200,00 per ogni celletta. A fronte del versamento viene concesso il diritto di uso per anni 99, nel caso di richiesta di regolarizzazione per un loculo la cui concessione originaria era in perpetuo o per un periodo di durata pari a quello 14

15 dell originaria concessione a tempo determinato. La nuova concessione decorre dalla deposizione della salma nel loculo o dei resti mortali nella celletta e può essere rinnovata alla scadenza alle condizioni che l Amministrazione riterrà di fissare. Come già precisato la normativa attuale vincola l ammissibilità dell istanza di regolarizzazione alla prova dell onerosità della cessione. La nuova proposta supera questo onere esclusivamente formale e consente di regolarizzare ogni uso non conforme a quello indicato nella concessione amministrativa, favorendo il processo di trasparenza amministrativa. L articolo 8 (Regolarizzazione uso dei loculi e/o cellette non occupati) specifica l iter da seguire per la presentazione dell istanza di regolarizzazione dei loculi e delle cellette non occupati. Qui si allarga il ventaglio delle prove documentali che possono essere fornite per provare la negoziazione sia di tipo oneroso che gratuito. Ad esempio nel caso di passaggio oneroso può essere prodotta una dichiarazione unilaterale del concessionario o dello stesso incauto acquirente, che non venga contestata dal concessionario (o dai suoi eredi) ove si attesti che la data della cessione sia avvenuta prima del Si specificano inoltre gli oneri di regolarizzazione e i tempi di concessione che sono pari a quelli di cui al precedente articolo 7 (99 anni o durata pari a quella della concessione a tempo determinato). La concessione decorrerà dalla data del provvedimento di concessione e potrà essere rinnovata. Anche questo articolo è abbastanza innovativo rispetto alla norma vigente, e per esso valgono le stesse riflessioni fatte al precedente punto e quelle già esplicitate, si spera in modo esaustivo, nel commento del proposto articolo 7. L articolo 9 (Regolarizzazione permute di loculi e/o cellette) precisa che è possibile inoltrare istanza di regolarizzazione per gli scambi consensuali tra privati, ma non autorizzati dall Amministrazione, di loculi e/o cellette,. L iter prevede che la relativa istanza vada presentata da entrambi i concessionari scambisti a firma congiunta. Gli oneri di regolarizzazione ammontano ad. 300,00 a carico di ciascun concessionario ed. 100,00 sempre a carico di ciascun concessionario nel caso trattasi di celletta ossario. Il tempo della concessione sarà di anni 99 per le cellette e per i loculi la cui originaria concessione 15

16 fu rilasciata per la perpetuità oppure di durata pari a quella della originaria concessione a tempo determinato. Per i loculi e le cellette non occupati il termine della concessione decorrerà dalla data del provvedimento amministrativo, mentre per i loculi e le cellette già occupate il termine decorrerà dal momento dell uso. In entrambi i casi l Amministrazione riconosce la possibilità di rinnovo alla scadenza del termine alle condizioni che verranno determinate. Anche la vigente normativa prevede la possibilità di presentare istanza di sanatoria per gli scambi consensuali avvenuti tra privati e non autorizzati dal Comune, tuttavia essa consente di presentare l istanza solo se lo scambio è stato determinato dall esigenza di accorpare uno o più loculi avuti in precedenza in un altra zona del Cimitero. Questo vincolo costituisce una sorta di condicio sine qua non che limita fortemente la proposizione delle domande di regolarizzazione delle permute, che possono essere intervenute tra privati per i motivi più svariati. Inoltre la vigente disciplina non si esprime sui tempi della concessione, determinando una certa indeterminatezza delle procedure da seguire. Capo Terzo IMMISSIONI IN POSSESSO L articolo 10 (Stato di consistenza) precisa cosa avviene dopo la dichiarazione di decadenza della concessione, laddove residuino loculi e/o cellette non oggetto di istanza di regolarizzazione: l Amministrazione, previo avviso al concessionario decaduto, o ai suoi eredi, procede attraverso un pubblico ufficiale alla immissione nel possesso degli stessi loculi e/o cellette. Per le differenze tra le procedure della nuova norma proposta e quelle della attuale si veda al punto successivo. L articolo 11 (Verbale) specifica che dello stato di consistenza e del procedimento di immissione nel possesso deve essere redatto un verbale da consegnare in copia al concessionario decaduto, o ai suoi eredi. Nel verbale vengono classificati loculi e/o cellette irregolarmente utilizzati, ceduti o negoziati e quelli regolarmente detenuti e utilizzati, facendo una distinzione tra quelli occupati e inoccupati. 16

17 Rispetto alla vigente normativa non vi sono modifiche sostanziali. Attualmente il procedimento di immissione nel possesso è regolato da un unico articolo più articolato e prolisso, che nella sostanza si riassume in quanto definito in modo chiaro e snello nel nuovo articolato costituito dagli artt. 10 e 11, come sopra descritti e proposti. Capo Quarto RICONCESSIONI L articolo 12 (Istanza di riconcessione) individua l avente diritto alla riconcessione e quindi il concessionario o, se deceduto, i suoi eredi. L istanza di riconcessione può avere ad oggetto loculi occupati e non occupati, purché non siano oggetto di domanda di sanatoria da parte di terzi aventi diritto. Condizione per la riconcessione è la rinuncia a proporre opposizione al procedimento di decadenza e ai suoi atti successivi. Ove vi siano eredi aventi diritto che non siano interessati alla riconcessione, sarà necessaria una rinuncia per iscritto, con corrispondente diritto di accrescimento in favore degli altri eredi interessati alla riconcessione; in caso di irreperibilità di tutti gli eredi dovrà procedersi attraverso avviso esposto presso il civico cimitero, l Albo Pretorio e il sito internet del Comune. Anche nel caso di richiesta di riconcessione di loculi e/o cellette inoccupati che non siano stati oggetto di istanza di sanatoria, l Ufficio competente procederà a rendere noto le intenzioni del concessionario decaduto mediante avviso da apporre all Albo Pretorio, nel Civico Cimitero in prossimità del sepolcreto e sul sito Internet del Comune, e ciò allo scopo di verificare che non sussistano altre negoziazioni occulte. Attualmente la vigente normativa non prevede alcuna modalità per rendere noto ai terzi le intenzioni del vecchio concessionario a vedersi riassegnati i loculi nuovi che non siano oggetto di domanda di sanatoria, quindi si potrebbe incorrere in un rischio di mancata trasparenza dell azione amministrativa. L articolo 13 (Definizione dell istanza di riconcessione) stabilisce che decorso il termine di giorni 90 di cui al precedente articolo 6, l Ufficio competente definirà l istanza di riconcessione in favore degli aventi diritto e che eventuali tardive rivendicazioni da parte di terzi, non saranno prese in considerazione. Per gli eventuali casi di uso irregolare di 17

18 concessioni cimiteriali, avvenute dopo il , si applicheranno le sanzioni di cui all art. 99 ter del Vigente Regolamento di Polizia Mortuaria. La nuova formulazione costituisce una novità assoluta rispetto alla norma attuale che non dispone nulla in merito, e che quindi potrebbe in qualsiasi momento riaprire una nuova e ulteriore procedura di sanatoria. L articolo 14 (Riconcessione loculi e/o cellette regolarmente occupati) indica le condizioni per assegnare i loculi già regolarmente utilizzati a cura dell originario concessionario o dei suoi eredi. La grande novità consiste nel riconoscere l assegnazione previo versamento degli oneri di. 25,00 per ogni loculo o celletta; quanto al termine della concessione, essa sarà sempre di anni 99 salvo proroga per le cellette e per i loculi la cui originaria concessione sia stata conferita per la perpetuità, ovvero per un periodo di durata pari a quella della concessione originaria. La riconcessione decorre dalla data di tumulazione della salma nel loculo ovvero dei resti mortali nella celletta. La vigente normativa stabilisce che ai fini della riconcessione di loculi o cellette regolarmente utilizzate dall originario concessionario bisogna preventivamente versare per ciascun loculo richiesto gli oneri di. 516,47, nel caso in cui la durata della concessione sia pari o superiore ai 15 anni, ovvero di. 258,27 per concessioni di durata inferiore, mentre per ciascuna celletta gli oneri ammontano a.172,15. In merito alla durata della concessione si ritiene più equo parametrarla a quella originaria invece che al periodo fisso di trenta anni come previsto attualmente. L articolo 15 (Diritto al culto dei defunti) stabilisce che per i loculi regolarmente occupati e non chiesti in riconcessione, viene riconosciuto il solo diritto al culto dei congiunti defunti per trent anni e che in caso di svuotamento, anche prima della scadenza, gli stessi saranno acquisiti di fatto al patrimonio comunale o oggetto di nuova concessione. Per le cellette non sussiste la necessità dell attesa trentennale per il compimento del processo di mineralizzazione e quindi si può procedere subito alla liberazione delle stesse. 18

19 La nuova formulazione pur riconoscendo il diritto al culto dei defunti lo limita, a differenza del passato, per trent anni consentendo successivamente la possibilità di liberazione del loculo non chiesto in riconcessione e la conseguente possibilità di assegnazione a terzi a seguito del versamento degli oneri corrispettivi. Ciò vale anche per le cellette ma senza necessità di attesa trentennale. Ciò consente anche un risparmio per l ente sugli oneri manutentivi nonché una aumentata disponibilità di loculi e/o cellette. L articolo 16 (Riconcessione loculi e/o cellette non occupati) stabilisce che la riconcessione dei loculi o cellette non occupati comporta il versamento di. 600,00 o. 200,00 rispettivamente per ogni loculo o ogni celletta richiesti. La nuova concessione decorre dalla data del provvedimento di assegnazione e sarà di anni 99 salvo proroga per le cellette e per i loculi la cui originaria concessione sia stata conferita per la perpetuità, ovvero per un periodo di durata pari a quello dell originaria concessione conferita a tempo determinato. Le vigenti disposizioni regolamentari prevedono che per ciascun loculo non occupato richiesto in riconcessione si paghi un importo di ,24 e per ciascuna celletta un importo di 464,81. Capo quinto DISPOSIZIONI FINALI L articolo 17 (Norme finali e transitorie) dichiara che nelle more della definizione delle istanze di regolarizzazione già inoltrate all Ente è concesso l uso provvisorio dei loculi e/o cellette da parte dei richiedenti (o degli aventi causa) previo versamento degli oneri stabiliti. E concesso l uso anche al concessionario o ai suoi eredi, benché sia stato avviato il procedimento di decadenza. Si stabilisce, infine, di non applicare la nuova disciplina soltanto ai procedimenti di regolarizzazioni con ricorsi al TAR ancora pendenti al momento dell entrata in vigore del presente Regolamento. Si stabilisce una deroga alla applicazione della nuova disciplina solo per i procedimenti con ricorsi al TAR ancora pendenti. Per il resto non vi sono modifiche sostanziali rispetto al vigente Regolamento. 19

20 L articolo 18 (Entrata in vigore) dichiara che la precedente normativa in contrasto con il presente Regolamento si intende abrogata. CONCLUSIONE Si spera di essere stati chiari ed esaustivi e si auspica l accoglimento del suggerimento a rinnovare il regolamento per una più efficace, trasparente e celere azione amministrativa. 20

CITTÀ DI PORTO SANT'ELPIDIO. norme per la regolarizzazione delle concessioni cimiteriali

CITTÀ DI PORTO SANT'ELPIDIO. norme per la regolarizzazione delle concessioni cimiteriali CITTÀ DI PORTO SANT'ELPIDIO norme per la regolarizzazione delle concessioni cimiteriali integrazione al Regolamento Comunale per i servizi di Polizia Mortuaria e del Cimitero APPROVATO CON ATTO DEL CONSIGLIO

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione

Dettagli

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) Il presente documento descrive le modalità di coordinamento tra gestori

Dettagli

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29/09/2008

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

AVVISO DI CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE DI URGNANO

AVVISO DI CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE DI URGNANO AVVISO DI CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA NEL CIMITERO COMUNALE DI URGNANO (Allegato alla Determinazione del Responsabile dell Area Lavori Pubblici n. 21 del 01.03.2012) Il

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis

Dettagli

Comune di Marigliano Provincia di Napoli

Comune di Marigliano Provincia di Napoli Comune di Marigliano Provincia di Napoli IL RESPONSABILE SETTORE III SERVIZI CIMITERIALE ALLEGATO A In esecuzione della delibera commissariale n. 48 del 05/12/2013 e della determinazione Settore III n.

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

Allegato A alla delibera del c.c. n. 56 del 29/11/2012

Allegato A alla delibera del c.c. n. 56 del 29/11/2012 Allegato A alla delibera del c.c. n. 56 del 29/11/2012 INDICE Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 3 DURATA DELLE CONCESSIONI Art. 4 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE Art. 5 DIRITTO

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI circoscrizione del Tribunale di Catania CATANIA REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE ALL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA PREMESSA Il presente Regolamento si propone di normare la

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito.

Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. Regolamento per l'erogazione Errore. Il segnalibro non è definito. di contributi a titolo di prestito d'onore Errore. Il segnalibro non è definito. APPROVATO CON DELIBERAZIONE COMUNALE N 46 DEL 11-05-2009

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

P R O V I N C I A D I T O R I N O V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E D E L L A G I U N T A C O M U N A L E N. 74

P R O V I N C I A D I T O R I N O V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E D E L L A G I U N T A C O M U N A L E N. 74 Estratto web C O M U N E D I C A V A G N O L O P R O V I N C I A D I T O R I N O V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E D E L L A G I U N T A C O M U N A L E N. 74 OGGETTO: RETROCESSIONE DEL LOCULO

Dettagli

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO

RISOLUZIONE N.100/E QUESITO RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA

ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA Procedura aperta per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per l'istituzione e la gestione di un fondo di investimento, immobiliare, chiuso per il patrimonio

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

1. Premessa e definizioni

1. Premessa e definizioni Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato

Dettagli

Regolamento Comunale per la concessione dei loculi, delle cellette ossario e cellette cinerarie nel cimitero del capoluogo

Regolamento Comunale per la concessione dei loculi, delle cellette ossario e cellette cinerarie nel cimitero del capoluogo COMUNE DI LIMONE PIEMONTE Provincia di Cuneo Regolamento Comunale per la concessione dei loculi, delle cellette ossario e cellette cinerarie nel cimitero del capoluogo Testo integrato con delibere del

Dettagli

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE 42 CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 220/I0093427 P.G. NELLA SEDUTA DEL 20/12/2004 A RIFERIMENTI NORMATIVI L. 285/1997, art. 4 La L. 285/1997

Dettagli

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000

PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CUI ALL ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000 SEDUTA DEL GIORNO 21/12/2007 Commissario: Segretario Generale: SPAGNUL dott.

Dettagli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO PER LA EMISSIONE DEI PARERI SULLE PARCELLE PROFESSIONALI ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO PER LA EMISSIONE DEI PARERI

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI

COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO (PROVINCIA DI SAVONA) REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI Approvato con D.C.C. n. 4 DEL 19.01.2006 REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE. L art. 10 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/5/CE CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE NELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO (AVVOCATO INTEGRATO) DELL AVVOCATO STABILITO PREMESSA L art. 10 della Direttiva del Parlamento

Dettagli

Rilevanza legale dei documenti sul web, rivoluzione per fusioni e scissioni

Rilevanza legale dei documenti sul web, rivoluzione per fusioni e scissioni Rilevanza legale dei documenti sul web, rivoluzione per fusioni e scissioni OPERAZIONI STRAORDINARIE Oggetto : RILEVANZA LEGALE DEI DOCUMENTI SUL WEB Norme e prassi : D.LGS. 123/2012; ART. 2501-TER, 2501-QUATER,

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

Registro Nazionale Professionale delle Imprese Idrauliche ed Elettriche

Registro Nazionale Professionale delle Imprese Idrauliche ed Elettriche Premessa al REGOLAMENTO Il 22 novembre 2014 le Associazioni A.B.I., A.C.T.I.F., AFI. GE., AFI.T., A.I.M.I., L.A.A. e U.P.I.L.G., hanno dato vita al Registro Nazionale Professionale delle, Associazione

Dettagli

Regolamento. dei. contratti. cimiteriali

Regolamento. dei. contratti. cimiteriali COMUNE DI POIRINO Provincia di Torino Regolamento dei contratti cimiteriali Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 34 in data 27.11.2002. 1 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Tumulazioni

Dettagli

Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990

Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990 Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990 Il sindaco del Comune di (omissis) segnala che nell ente che rappresenta occorre procedere ad estumulare

Dettagli

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE

COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO D ONORE Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del /29.11.2013 INDICE GENERALE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013 RISOLUZIONE N. 83/E Roma, 22 novembre 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito dell introduzione dell obbligo di allegazione dell Attestato di prestazione

Dettagli

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1 Ambito di applicazione

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1 Ambito di applicazione REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 Ambito di applicazione 1. Lo svolgimento dell assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Banca

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola REGOLAMENTO PER L AGEVOLAZIONE DELLE NUOVE ATTIVITA IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO (Aggiornato alla Deliberazione di CC nr. 45 del 29/04/2010) INDICE

Dettagli

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie

B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305. Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie B.U. 13 novembre 1998, n. 45, III Suppl. Straord. d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 Adeguamento della V.I.A. Regionale alle Direttive Comunitarie LA GIUNTA REGIONALE Premesso: che con D.P.R. 12 aprile

Dettagli

84 12.1.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169

84 12.1.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169 84 12.1.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169 Criteri per la concessione dei contributi previsti dalla l.r. 70 del 19.11.2009 (Interventi di sostegno

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI Il presente Regolamento definisce i criteri, le modalità e le procedure cui i soggetti abilitati ad operare con MCC S.p.A. (di seguito MCC) devono attenersi per la concessione delle agevolazioni previste

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI EMBLEMATICHE DELLA FONDAZIONE CARIPLO

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI EMBLEMATICHE DELLA FONDAZIONE CARIPLO REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI EMBLEMATICHE DELLA FONDAZIONE CARIPLO 1. Finalità degli interventi emblematici 2 2. Ammontare delle assegnazioni e soggetti destinatari 2 3. Aree filantropiche di pertinenza

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

AVVISO PRESTITO PERSONALE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA

AVVISO PRESTITO PERSONALE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA AVVISO PRESTITO PERSONALE PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA L AVVISO RIGUARDA LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI DISCIPLINATA DAL D.LGS.385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO T.U.B.) E DALLE ISTRUZIONI

Dettagli

Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE Ai gentili Clienti Loro sedi Oggetto: LE REGOLE PER L EFFETTUAZIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DEI SOCI ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE Molto spesso i soci persone fisiche si trovano nella condizione di sostenere

Dettagli

COMUNE DI PARMA. NORME PROCEDIMENTALI E ORGANIZZATIVE Relative all accesso al Nido d infanzia, Spazio bambini, Educatore domiciliare

COMUNE DI PARMA. NORME PROCEDIMENTALI E ORGANIZZATIVE Relative all accesso al Nido d infanzia, Spazio bambini, Educatore domiciliare COMUNE DI PARMA NORME PROCEDIMENTALI E ORGANIZZATIVE Relative all accesso al Nido d infanzia, Spazio bambini, Educatore domiciliare ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 930/68 DEL 13/10/2011 1 1.

Dettagli

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con deliberazione di C.C. n.10 del 29.02.2000 Modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 29.05.2012 Integrato e modificato con deliberazione di C.C. n. 9

Dettagli

PROCEDIMENTO/PROCESSO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO/ITER AMMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO/PROCESSO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO/ITER AMMINISTRATIVO Attraverso la stipulazione di un contratto viene gestita la concessione di loculi, ossari e tombe di famiglia presso il cimitero comunale. Il richiedente, presentandosi presso l'ufficio Tecnico LL.PP Servizio

Dettagli

COMUNE DI MESSINA REGOLAMENTO PER L AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 04.01.68 N.15 AL DOMICILIO DELLE PERSONE INFERME

COMUNE DI MESSINA REGOLAMENTO PER L AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 04.01.68 N.15 AL DOMICILIO DELLE PERSONE INFERME COMUNE DI MESSINA REGOLAMENTO PER L AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 04.01.68 N.15 AL DOMICILIO DELLE PERSONE INFERME Approvato con deliberazione Consiliare del 29.10.96 n.116/c.

Dettagli

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA

C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA Allegato A C O M U N E D I S A R E Z Z O PROVINCIA DI BRESCIA P.ZZA CESARE BATTISTI, N. 4 25068 SAREZZO WWW.COMUNE.SAREZZO.BS.IT REGOLAMENTO PER L INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvata con deliberazione

Dettagli

Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità

Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità Regolamento disciplinante la richiesta, l esame, l opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione all Ordine degli Avvocati di

Dettagli

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMA ANNUALE ANALISI DELLE FASI DI ACCERTAMENTO ED ENTRATA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IL PROGRAMMA ANNUALE, COME OGNI ALTRO DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, SI DIVIDE STRUTTURALMENTE

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

IV DIPARTIMENTO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

IV DIPARTIMENTO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Città di Milazzo (Provincia di Messina) IV DIPARTIMENTO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DETENUTI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE Informazioni generali sul diritto di accesso

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003... Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre

Dettagli

RISOLUZIONE N.95/E QUESITO

RISOLUZIONE N.95/E QUESITO RISOLUZIONE N.95/E Direzione Centrale Direzione Normativa Centrale Normativ Roma, 17 ottobre 2012 OGGETTO: Interpello ex Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Cessione crediti GSE, articolo 6 della Tariffa,

Dettagli

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

COMUNE DI GORLA MAGGIORE COMUNE DI GORLA MAGGIORE Provincia di Varese Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura 1 BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO Articolo 1 PREMESSA L Amministrazione Comunale di Gorla Maggiore in conformità

Dettagli

REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE DI LOCULI E TOMBE NEI CIMITERI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE DI LOCULI E TOMBE NEI CIMITERI COMUNALI REGOLAMENTO PER L UTILIZZAZIONE DI LOCULI E TOMBE NEI CIMITERI COMUNALI Approvato con Delibera C.C. n 59 del 28/11/2008 modificato con Delibera C.C. n 45 del 11/09/2012 e modificato con Delibera C.C. n

Dettagli

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE Provincia di Forlì - Cesena REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 68 del 25/10/2010 BOZZA 1 Art. 1 - Finalità

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

COMUNE DI VALENZA Provincia di Alessandria. REGOLAMENTO di MOBILITA ESTERNA

COMUNE DI VALENZA Provincia di Alessandria. REGOLAMENTO di MOBILITA ESTERNA COMUNE DI VALENZA Provincia di Alessandria REGOLAMENTO di MOBILITA ESTERNA TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto del regolamento TITOLO II MOBILITA ESTERNA Articolo 2 Le assunzioni tramite

Dettagli

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005; Oggetto: LEGGE 12.03.1999 N. 68 - APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGRAMMATICA PER L ASSUNZIONE DI 1 UNITÀ DI PERSONALE APPARTENENTE ALLE LISTE EX ART. 8 L. 68/1999. ASSICURAZIONI GENERALI SPA. VISTA la legge

Dettagli

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE

FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE FAQ POST GRADUATORIA AVVISO GIOVANI PER IL SOCIALE 1. Domanda: Con quale modalità sarà possibile ottenere chiarimenti in merito alle procedure di attuazione e rendicontazione dei progetti cofinanziati?

Dettagli

(Provincia di Caserta)

(Provincia di Caserta) (Provincia di Caserta) Regolamento comunale per la concessione di contributi ad Enti, Associazioni e Comitati operanti nel campo culturale, della storia, della solidarietà, turistico, sportivo, ricreativo

Dettagli

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI A CARATTERE ASSISTENZIALE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE, DELL ALLIEVO, DEL BORSISTA DI POST- DOTTORATO E DELL ASSEGNISTA DI RICERCA ART. 1 GENERALITA 1.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

MODIFICA REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI COMUNALI

MODIFICA REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI COMUNALI MODIFICA REGOLAMENTO DEFINIZIONE AGEVOLATA TRIBUTI COMUNALI Il presente Regolamento composto da n. 44 articoli, è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 27/07/2003 con atto n. 34. IL SEGRETARIO

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.37 del 25/06/2002. Art. 1 Campo di applicazione 1. Le norme che seguono disciplinano, ai sensi dell

Dettagli

BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI:

BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI: COMUNE DI ESPORLATU PROVINCIA DI SASSARI UFFICIO TECNICO Esporlatu,li 02/10/2008 Prot. 2030 BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI: N. 8 TOMBE DI FAMIGLIA TIPOLOGIA b1 (Tipologia Doppia alternata ) N. 4 TOMBE DI

Dettagli

Anno Accademico 2015/2016. Bando di concorso per numero due borse di studio in favore degli studenti della città di Agrigento

Anno Accademico 2015/2016. Bando di concorso per numero due borse di studio in favore degli studenti della città di Agrigento Anno Accademico 2015/2016 Bando di concorso per numero due borse di studio in favore degli studenti della città di Agrigento SCADENZA: 30.06.2015 1 INDICE Avvertenze Art. 1 Principi; Art. 2 Destinatari

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

I COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR

I COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR I COSTI DELLA MEDIAZIONE: LA FILOSOFIA DELL ORGANISMO ETICAMENTE ADR Per quanto riguarda i costi mediazione, ferme le spese di avvio (pari a 40 euro + IVA, alle quali possono essere aggiunte ulteriori

Dettagli

BANDO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI BRESCIA

BANDO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI BRESCIA COMUNE DI BRESCIA SETTORE SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE BANDO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI BRESCIA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Dettagli

RISOLUZIONE N. 105/E

RISOLUZIONE N. 105/E RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello

Dettagli

2. SOGGETTI BENEFICIARI

2. SOGGETTI BENEFICIARI ALLEGATO A CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PER PROGETTI INERENTI LE TEMATICHE DEFINITE DAL PIANO REGIONALE ANNUALE DEL DIRITTO ALLO STUDIO 1. CRITERI

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

COMUNE DI LIVORNO. alla concessione della cappella denominata ex Fubini, posta all interno del

COMUNE DI LIVORNO. alla concessione della cappella denominata ex Fubini, posta all interno del COMUNE DI LIVORNO N del Repertorio CONVENZIONE ACCESSIVA alla concessione della cappella denominata ex Fubini, posta all interno del Cimitero Comunale La Cigna sul V.le Monumentale. L anno e questo di

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A) pagina 1 di 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A) Titolo: criteri, condizioni e procedure tecnico-amministrative per il conferimento del riconoscimento

Dettagli

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

Comune di Montagnareale Provincia di Messina REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L ESAME DELLE NORME REGOLAMENTARI DELL ENTE INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento- definizioni. Art. 2 - Composizione,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI ART. 1 PREMESSA 1) Il Consiglio Direttivo può concedere contributi a favore di Enti ed Associazioni pubbliche e private ove

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO PRIMA CASA.

PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO PRIMA CASA. COMUNE DI SANT URBANO PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L ACQUISTO, COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO PRIMA CASA. Allegato alla Delibera di Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 32 del 17.06.2013 Modificato dal Consiglio Comunale con atto n.

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNE DI OLCENENGO Provincia di Vercelli REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RIMBORSO DELLE SPESE AGLI AMMINISTRATORI INDICE Art. Descrizione Art. Descrizione 1 2 3 4 5 Oggetto del regolamento Organizzazione

Dettagli

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse. Le seguenti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 23/E. Roma, 19 febbraio 2014

RISOLUZIONE N. 23/E. Roma, 19 febbraio 2014 RISOLUZIONE N. 23/E Roma, 19 febbraio 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Scambio punti nell ambito di operazioni a premio rilevanza ai fini dell imposta sostitutiva di cui all articolo 19, comma

Dettagli

CITTA DI PIAZZA ARMERINA PROV. DI ENNA

CITTA DI PIAZZA ARMERINA PROV. DI ENNA CITTA DI PIAZZA ARMERINA PROV. DI ENNA LINEE GUIDA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI CONCESSORI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI EDILIZIE LQG Approvate con deliberazione di Giunta Comunale n.

Dettagli

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ MOTORIA PERMANENTE

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ MOTORIA PERMANENTE Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 3.2.2005 REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ MOTORIA PERMANENTE ART. 1) OGGETTO 1) Il presente Regolamento

Dettagli

L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres.

L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres. L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres. Regolamento per la concessione dei finanziamenti per interventi straordinari di disinfestazione

Dettagli

COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I.

COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I. COMUNE di STAZZEMA Medaglia d Oro al Valor Militare Provincia di Lucca REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I. E TARSU Approvato con Del CC n. 5 del 29.4.2011 TITOLO I DISPOSIZIONI

Dettagli

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile 1995. tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che SETTORE ASSICURATIVO Il giorno 18 aprile 1995 tra l ANIA e le OO.SS. premesso che Le Parti intendono, con il presente accordo, dare attuazione agli adempimenti loro demandati dal decreto legislativo 19

Dettagli