DELLA LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO

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1 DELLA LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO Il capo VI della legge fallimentare che tratta della liquidazione dell attivo subisce, nello schema tracciato dal legislatore le inevitabili conseguenze dovute alla rivoluzione copernicana dei ruoli, che è il vero leit motiv della futura riforma. CURATORE - ORGANO MOTORE E DI IMPULSO DELLE SCELTE: come centro della procedura che sostituisce il Giudice Delegato nella direzione. GIUDICE DELEGATO: esercita una funzione di vigilante della procedura e risolve i conflitti tra gli organi (CONFLITTI ENDOCONCORSUALI); vi è una scelta di minor giurisdizionalizzazione; il giudice diviene organo di controllo della regolarità. Anche se, per esempio, viene conservato al giudice il potere di sospendere la vendita di immobili quando il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto. Il giudice però si riappropria della sua funzione non appena il Comitato non funziona ovvero nei casi d urgenza. 1

2 COMITATO DEI CREDITORI: la nomina del Comitato è prevista da parte del Giudice Delegato entro 30 gg. dalla sentenza, sentiti il curatore e i creditori che hanno dato disponibilità con la domanda di ammissione al passivo. La composizione varia da tre o cinque membri. MISURA EQUILIBRATA tra quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi (40 l.f.) Il Presidente è nominato dal Comitato stesso. Il Comitato esprime l interesse comune al ceto creditorio ed effettua valutazioni e scelte anche vincolanti sulla CONVENIENZA ECONOMICA, nel nostro caso, delle OPERAZIONI LIQUIDATORIE, attività, quindi, più gestoria del comitato dei creditori. I poteri del Comitato (funzione decisoria) si esplicano tramite: pareri, anche vincolanti autorizzazione degli atti più importanti. Notevoli le CRITICHE avanzate al nuovo ruolo del Comitato dei creditori: nella nomina del Comitato, dove solo i creditori più importanti potranno sostenere l onere di un componente nella dipendenza del curatore dalle scelte del Comitato 2

3 nel potere della maggioranza dei creditori ammessi di sfiduciare il curatore ( art. 37 bis), o anche del Comitato di concedere l autorizzazione all azione di responsabilità nei confronti del curatore (art. 38), in alternativa al G.D. nell ampliamento delle competenze del Comitato, che ostacolerà gli obiettivi di rapidità e semplicità nei possibili e probabili conflitti di interesse (con obbligo di astensione, a differenza del novellato art c.c.) in conseguenza dell ampliamento delle competenze del Comitato in diminuzione di quelle del Giudice Delegato nella macchinosità della procedura autorizzatoria che limita la rapidità e le scelte del curatore. COMITATO DEI CREDITORI CON FUNZIONE DI COLLEGIO SINDACALE DELLE PROCEDURE (anche con diritti di ispezione disgiunti). Si applica infatti l art c.c. (art. 41 l.f.). Vigila sull osservanza della legge / statuto. Autorizza gli atti di straordinaria amministrazione del curatore. TORNANDO ALLA LIQUIDAZIONE DELL ATTIVO... I criteri della liquidazione dovrebbero essere: - SEMPLIFICAZIONE - MAGGIOR EFFICIENZA 3

4 Con la vera novità che l attività di liquidazione dovrà avvenire nell ambito di una strategia UNITARIA e nell ambito del PIANO PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE, A) predisposto dal curatore B) previo parere vincolante del Comitato C) approvato dal Giudice Si vuole EVITARE L ATOMIZZAZIONE E DISGREGAZIONE LIQUIDATORIE POSSIBILITÀ DI CEDERE IN BLOCCO BENI O RAMI D AZIENDA. PASSIAMO, ORA, AI SINGOLI ARTICOLI: ART. 104 (il precedente trattava dell inizio della liquidazione) È stato integralmente SOSTITUITO e il nuovo 104 disciplina l esercizio provvisorio dell impresa del fallito, che può essere autorizzato dal Tribunale, anche contestualmente con la sentenza dichiarativa di fallimento, se dall interruzione possa derivare un danno grave, purchè non arrechi pregiudizio ai creditori. Ma come si conciliano le due esigenze? L esercizio provvisorio può aggravare, ad esempio, il passivo, con danno per i creditori, ma potrebbe conservare in parte l integrità dell azienda o in parte l avviamento o le componenti attive dell impresa di cui all art. 104 bis. Successivamente, la continuazione dell esercizio dell impresa, su proposta del curatore (motivazione del curatore con piano industriale più fonti di finanziamento) è 4

5 autorizzata dal Giudice Delegato (che non sembra avere spazi discrezionali) previo parere vincolante del Comitato, quindi se detto parere fosse sfavorevole la decisione vincola sia il Giudice Delegato che il curatore, anche di fronte ad un interesse pubblicistico alla conservazione dell impresa e degli organismi produttivi. Al curatore spettano, nell esercizio provvisorio dell impresa, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Dovrà, quindi, dotare l impresa di un controllo con budget report, monitorando il risultato della gestione. Il curatore è tenuto ad un rendiconto semestrale depositato in cancelleria e comunque ad un rendiconto finale, si può ipotizzare (in assenza di termini) entro 60 giorni dalla fine della gestione dell impresa (come previsto nel Decreto Marzano). Anche durante l esercizio, se il Comitato (che viene informato ogni 3 mesi dal curatore) giudichi non opportuna la continuazione, il Giudice Delegato ne ordina la cessazione. Potere analogo spetta anche al Tribunale (non al G.D.), quando non ravvisi l opportunità di continuare l esercizio provvisorio. I contratti pendenti proseguono salvo che il curatore non intenda sospenderne l esecuzione o scioglierli. Modificato, in questa sede, l art. 72 (nuovo testo) norma di default per cui l esecuzione dei contratti pendenti rimane sospesa e la decisione tra subingresso e scioglimento spetta al curatore, con l autorizzazione del Comitato. Questa norma generale è stata modificata anche con la precisazione di un termine non superiore a 60 giorni assegnato dal G.D. al curatore previa messa in mora da parte del contraente 5

6 in bonis. Decorso il termine senza dichiarazione del curatore il contratto si intende sciolto. Nell art. 72 abbiamo un enfatizzazione del ruolo del Comitato che non c è invece per i contratti in corso durante l esercizio provvisorio, dove è il curatore che decide di proseguire o meno, in totale autonomia. Comunque è prevista la prededuzione dei crediti sorti nel corso dell esercizio provvisorio che impatta sul passivo. ART. 104 BIS - ARTICOLO NUOVO Si disciplina l affitto d azienda o di rami d azienda. La norma si pone sempre nell ambito delle esigenze conservative delle COMPONENTI ATTIVE DELL IMPRESA e della sua integrità almeno temporanea. L affitto delll azienda è possibile anche prima del programma di liquidazione. È necessaria la proposta del curatore, accompagnata dal parere favorevole del Comitato, nonché l autorizzazione del Giudice Delegato. La scelta dell affittuario sarà fatta, ex art. 107 l.f. con adeguata pubblicità, massima informazione e partecipazione degli interessati, sulla base di una stima (per il quantum). La nomina dello stimatore spetta al curatore (solo la determinazione del compenso spetta al G.D.) La scelta dell affittuario tiene conto di: canone offerto 6

7 garanzie prestate attendibilità della prosecuzione dell attività conservazione dei livelli occupazionali Si parla di una CONTRATTUALIZZAZIONE MINIMA DEL RAPPORTO DI AFFITTO DI AZIENDA. Il nuovo 104 bis prevede, infatti, il recesso unilaterale del curatore con la corresponsione di un giusto indennizzo in prededuzione ex art. 111, comma 1, n. 1), il diritto d ispezione, le garanzie che l affittuario dovrà prestare per le obbligazioni derivanti dal contratto. Viene introdotta una disciplina come procedimento per l esercizio della prelazione da parte dell affittuario (la prelazione può essere concessa su autorizzazione del Giudice previo parere favorevole del Comitato). Si tratta di una prelazione CONVENZIONALE, affinché l affittuario sia portato ad investire nell azienda, con termine di 5 giorni per esercitare il diritto di prelazione. Convivenza con la prelazione prevista dalla l. 223/91 (art. 3, comma 4), anche qui il termine è di 5 giorni dalla comunicazione del prezzo stabilito. L eventuale successiva retrocessione dell azienda al fallimento, NON COMPORTA la responsabilità della procedura per i debiti maturati fino alla retrocessione, né responsabilità del patrimonio acquisito. 7

8 ART. 104 TER PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE La preparazione del programma di liquidazione (da farsi entro 60 giorni dalla redazione dell inventario), è un adempimento che si aggiunge alla relazione del curatore (da farsi entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, ex art. 33 nuovo testo). Il programma viene mediato dalla l. Marzano (l. 39/04), che prevede che entro 180 gg. (con eventuale proroga di 90 gg.), un programma di risanamento, ristrutturazione al Ministro. Il curatore deve predisporre il programma di liquidazione entro 60 gg. dalla redazione dell inventario, corredato da parere preventivo favorevole del Comitato, da sottoporre all approvazione del Giudice Delegato (ma la legge nulla dice circa la sanzione per il mancato deposito nei 60 gg. nella amministrazione straordinaria è prevista la revoca del commissario). È sancita l indipendenza del programma rispetto alla chiusura dello stato passivo, mentre, invece, la precedente normativa subordinava la liquidazione al decreto di esecutività dello stato passivo ex art 97, anche se il curatore era libero di scegliere i tempi e le modalità, quanto meno conoscendo il passivo. Quindi meglio essere lenti nella chiusura dell inventario anche se -va segnalato- l art. 87 l.f. prescrive che il curatore rediga l inventario nel più breve tempo possibile, una volta che siano stati rimossi i sigilli. 8

9 Il programma è disciplinato come un atto di gestione, (frutto di scelte strategiche e operative) che viene valutato per la convenienza e l opportunità, dal Comitato. È previsto un termine molto breve per sottoporre il programma (60 giorni dalla redazione dell inventario), il quale dovrà specificare: - opportunità o meno dell esercizio provvisorio continuazione o affitto d azienda - esistenza di proposte di concordato e loro contenuto - azioni risarcitorie, recuperatorie, revocatorie, da esercitare - flussi finanziari ripartizioni previste - possibilità di cessione unitaria dell azienda o di beni o di rapporti giuridici, individuandoli in blocco - condizioni di vendita dei singoli cespiti. Il programma, dunque, è il disegno della liquidazione e la cornice che andrà riempita di contenuti. Nel programma il curatore dovrà spiegare le CONSEGUENZE degli indirizzi prescelti, precisare i possibili costi della procedura conseguenti alla scelta del programma, i possibili benefici, i possibili rischi. Tiene sotto controllo anche l andamento del programma per vedere gli scostamenti. Sarà un METRO per la VALUTAZIONE della GESTIONE del curatore. Vi è la possibilità di affidare ad altri professionisti alcune incombenze della liquidazione, su autorizzazione del Giudice. Se non ci sono beni neppure acquisibili è possibile la chiusura del fallimento. 9

10 Per sopravvenute esigenze, è possibile un supplemento del programma con le stesse modalità. E questo preoccupa perché evidentemente si presuppone una necessità di motivazione. Il Comitato può comunque proporre al curatore modifiche al piano presentato (si presuppone, ovviamente, prima dell autorizzazione del G.D.). Come può essere considerato violazione di legge ex art. 36 il diniego di parere o l autorizzazione favorevole del Comitato dei creditori al piano di liquidazione (da parte del fallito o da ogni altro interessato)? Se c è inerzia, si applica l art. 41 l.f.. L APPROVAZIONE del piano in generale tiene luogo delle singole autorizzazioni eventualmente necessarie per l adozione dei singoli atti, quindi anche per le azioni revocatorie; se incluse nel programma non c è necessità di autorizzazione del G.D. ex art. 25 l.f. Vi è la possibilità di scelta del curatore (previa autorizzazione del comitato) di non acquisire all attivo o di rinunciare a uno o più beni, laddove l attività di liquidazione sia manifestamente non conveniente. Risulta qui evidente il collegamento con l art. 42, ult. comma, l.f. I beni quindi sono restituibili al debitore e aggredibili dai creditori singolarmente. Poiché è previsto che il programma sia molto particolareggiato, nonostante i tempi molto stretti, vi è il rischio che il programma divenga una semplice dichiarazione di intenti su linee programmatiche, svuotandone i contenuti o che ci siano continue logiche integrazioni-supplementi sempre con le medesime modalità. 10

11 Per altro, la validità di ogni piano si potrà verificare solo nella fase attuativa e, comunque, non potrà non coinvolgere che procedure importanti, di una certa dimensione. Ciò anche in considerazione del nuovo art. 1 che restringe l area del fallimento. ART. 105 (La formulazione precedente richiamava per la vendita le disposizioni del c.p.c.) Si sostituisce al precedente testo e disciplina la VENDITA DELL AZIENDA, di rami d azienda, di beni, e rapporti in blocco (come previsto nel programma) se c è un maggior ricavo rispetto a quella atomistica. Vi è netto SFAVORE per la VENDITA ATOMISTICA e FAVORE per la vendita dell INTERO COMPLESSO. Gli obiettivi sono sempre: massimo realizzo massima conservazione dei nuclei produttivi Si vuole favorire la rapida cessione, con esclusione della RESPONSABILTÀ DELL ACQUIRENTE per i debiti ante trasferimento (salvo diverso accordo). 11

12 È esclusa la responsabilità del fallimento alienante ex art c.c. (per cui nella cessione dell azienda l alienante non è liberato dei debiti inerenti l azienda ceduta, salvo consenso dei creditori). La cessione dei crediti dell azienda non necessità della notifica al debitore ceduto o della sua accettazione, ma solo dell iscrizione nel Registro delle Imprese. I privilegi e le garanzie a favore del cedente conservano validità e grado a favore del cessionario. CREAZIONE DI CONTENITORI: vi è la possibilità di vendere anche con conferimenti a società di nuova costituzione (le c.d. newco) l azienda o rami d azienda o i crediti o i rapporti contrattuali in corso (quasi a creare una bad bank bad company da vendere quindi sul mercato o procedere quindi ad operazioni di spin off o cartolarizzazione). Ambizioni riservate, ovviamente, a procedure molto importanti. Possibile concentrazione con scambio di informazioni nei piccoli Tribunali, magari attraverso un sito comune dei curatori. STRESS COMPANY: società che investono nelle crisi. Vi è altresì, la possibilità di pagamento con accollo dei debiti concorsuali, purchè ciò non alteri la graduazione dei crediti (come nel leasing - si acquistano i beni e si paga il leasing si esce dal concorso). Le modalità di vendita sono quelle previste dall art

13 ART. 106 Sostituisce la precedente disciplina della vendita dei beni mobili. CESSIONE: Il nuovo testo disciplina la vendita dei crediti, dei diritti, delle quote e delle azioni (nelle S.p.a., ove la partecipazione sociale è rappresentata da azioni ex art c.c., le azioni si trasferiscono seguendo la legge di circolazione della categoria cui il titolo appartiene. AL PORTATORE: con la consegna del titolo; NOMINATIVE: con la girata del titolo autenticata da un notaio). Art. 35 su riduzione crediti (previa autorizzazione del Comitato, con il limite di oltre: informativa la G.D.) È consentito cedere i crediti, anche se futuri o contestati (anche di natura fiscale). Si prevede la cessione di azioni revocatorie concorsuali se i relativi giudizi siano pendenti (come nell attuale concordato fallimentare) (atti di straordinaria mministrazione). Alternativa alla cessione è il MANDATO PER LA RISCOSSIONE DEI CREDITI A SOCIETÀ DI GESTIONE (S.G.C.) La cessione dei crediti è prevista per evitare ritardi nella chiusura della procedura. La cessione delle azioni, invece, è volta ad incrementare il patrimonio del debitore. Si intravede un possibile fattore di incertezza nella valutazione dei crediti (rating); quali criteri contabili? Vi sarà un analisi del curatore. Responsabilità conseguenti. 13

14 Per la vendita di quote di S.r.l. si applica l art c.c. (notifica del pignoramento al debitore e alla società nonché annotazione nel libro dei soci e iscrizione nel registro delle imprese). L ordinanza del Giudice che dispone la vendita, deve essere notificata alla società a cura del creditore. Nel caso notifica del piano di liquidazione che riguarda la vendita, piano autorizzato. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e le parti Creditore Fallimento Debitore cioè Soci Società Società non si accordano sulla vendita la vendita dovrà essere all incanto (quindi esclusa la trattativa privata) con la possibilità per la società di presentare un acquirente entro 10 giorni dalla AGGIUDICAZIONE che offra lo stesso prezzo. Ci si domanda, al proposito, perchè il legislatore non abbia optato per un applicazione delle norme previste in tema di recesso ex art c.c., che avrebbero garantito una maggior corrispondenza del prezzo al valore di mercato. La relazione che accompagna la riforma parla, nell ambito della possibile cessione delle revocatorie (se giudizi pendenti), di quelle dirette a conseguire incrementi di patrimonio del debitore. Che ne è della revoca della prelazione ipotecaria o delle azioni di simulazioni nullità? 14

15 Le azioni di responsabilità non sembrano cedibili, ma all esito delle stesse spesso vi è un incremento del patrimonio del debitore, depauperato spesso proprio dai comportamenti degli amministratori. ART. 107 VENDITA DI BENI IMMOBILI Il vecchio testo della norma disciplinava le esecuzioni in corso contro il debitore. La nuova disposizione, viceversa, si occupa delle MODALITÀ DI VENDITA. CRITERI GENERALI: Le vendite e gli atti di liquidazione sono effettuati dal curatore. Sono previste: procedure competitive partecipazione anche di soggetti specializzati stime effettuate da parte di operatori esperti adeguate forme di pubblicità massima informazione Si vuole garantire la partecipazione di interessati. Dunque le vendite si svolgono fuori dagli schemi processuali delle esecuzioni individuali. Si parla di DEFORMALIZZAZIONE DEL PROCESSO E DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE. È previsto in capo al curatore il POTERE di: 15

16 sospendere la vendita, nel caso in cui pervenga un offerta migliorativa irrevocabile superiore del 10% rispetto all importo offerto vendere anche beni immobili ovvero aziende per offerte private. Sussiste per il curatore il DOVERE di informare il Giudice Delegato nonché il Comitato dei creditori, con conseguente deposito in cancelleria della relativa comunicazione degli esiti delle procedure di vendita. Vi è rinvio ad un REGOLAMENTO del Ministro della Giustizia, da adottarsi per individuare soggetti specializzati ai quali affidare le vendite, nonché per prevedere i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita. Nel caso in cui l esecuzione sia in corso sui beni del debitore fallito (il processo esecutivo è in corso finché non sia eseguito il pagamento al creditore assegnatario), il curatore può subentrare ovvero, su istanza del curatore, il giudice dell esecuzione può dichiarare improcedibile l esecuzione (ex art. 51 l.f.). Salvo deroghe (come l esecuzione c.d. fondiaria). Rimane il privilegio processuale della c.d. esecuzione fondiaria (banca universale) ART. 108 (Poteri del Giudice Delegato) Si tratta di una norma completamente nuova. Il precedente testo disciplinava la vendita di beni immobili. 16

17 Adesso la norma disciplina i poteri del Giudice Delegato. Ma il potere di sospendere la vendita c era già nel vecchio testo per prezzo NOTEVOLMENTE INFERIORE a quello giusto. POTERE DI SOSPENDERE LA VENDITA, su istanza del fallito, del Comitato dei creditori ovvero di altri interessati (singolo creditore partecipanti alla gara). Il potere di sospensione della vendita può essere esercitato nel caso in cui ricorrano A) GRAVI E GIUSTIFICATI MOTIVI; ovvero B) nel caso in cui entro 10 gg. dal deposito dalla documentazione da parte del curatore di cui all art. 107, comma 4, sempre su istanza del fallito, del Comitato dei creditori ovvero di altri interessati (singolo creditore partecipanti alla gara), il PREZZO OFFERTO RISULTI NOTEVOLMENTE INFERIORE A QUELLO GIUSTO IN BASE ALL ANDAMENTO DEL MERCATO. Il MERCATO è il miglior ARBITRO DEI PREZZI (quindi vuol dire che le procedure di trasparenza e pubblicità non hanno funzionato) Nel caso di beni immobili e mobili registrati, il Giudice Delegato, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione trascrizione dei pignoramenti, sequestri conservativi e ogni altro vincolo. ART. 108 BIS Disciplina la vendita di navi a norma del codice della navigazione 17

18 ART. 108 TER Disciplina la vendita di diritti su opere dell ingegno, sulle invenzioni industriali, sui marchi nonché diritti di utilizzazione, a norma di leggi speciali. L art. 108 ter, in riferimento alla vendita ed al trasferimento dei diritti nascenti dalle invenzioni industriali, dai marchi e più in generale dalle privative industriali, oltre che dalle opere dell ingegno, e da quelli derivanti dalla cessione di banche dati, rinvia per le prettamente modalità tecnico-operative alla normativa dettata dalle rispettive leggi speciali. E proprio in questo settore è entrata in vigore recentemente una riforma complessiva che ha riguardato tutte quelle fattispecie che si possono considerare ricomprese nel genus della proprietà intellettuale. E stato, infatti, promulgato il cosiddetto Codice della proprietà industriale con il D.Lgs. n. 30 del All art. 23 il Codice prevede il trasferimento del marchio ( 1 ). La norma conferma il principio della libera circolazione del marchio, introdotto nel 1992 in recepimento della direttiva CE 89/104, indipendentemente dal 1 Art. 23. Trasferimento del marchio: Il marchio può essere trasferito per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. 2. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari. 3. Il titolare del marchio d'impresa può far valere il diritto all'uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata; al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario. 18

19 contemporaneo trasferimento dell azienda o di un ramo di essa. Tale principio vale ovviamente anche per la concessione in licenza d uso del marchio stesso. Il marchio può essere ceduto per la totalità o anche solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato. Lo stesso dicasi per la concessione della licenza. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva, parziale o totale. Per quello che qui interessa esaminare, vi è da dire che il TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA di un marchio registrato dovrà avvenire: A) mediante contratto B) poi autenticato da notaio C) e trascritto presso l UIBM. La LICENZA DI MARCHIO invece può essere concessa senza particolarità formalità e pertanto anche verbalmente. Non è necessaria alcuna trascrizione presso l UIBM. Lo stesso principio può essere applicato alle invenzioni industriali ed ai modelli. Nel caso di specie, infatti, il trasferimento della proprietà (titolarità) potrà avvenire a seguito di trascrizione presso l ufficio competente di atto autenticato da notaio, mentre la licenza di concessione in uso potrà essere anche verbale ed eventuali problemi potrebbero sorgere soltanto qualora il brevetto dovesse essere azionato nei confronti di un terzo contraffattore o fosse impugnato per nullità. In tali ultimi casi appare opportuna l esistenza di una licenza scritta. 4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico. 19

20 Una figura particolare disciplinata dal suddetto codice si rinviene nella cosiddetta licenza obbligatoria per mancata attuazione (casi limite nei fallimenti). Vi possono essere, infatti, particolari invenzioni che per la loro particolare valenza è interesse della collettività sfruttare. Vi deve essere in particolare una sproporzione tra il mancato uso ed i bisogni del Paese (es.: vaccino per l influenza aviaria)). In questo caso quindi, qualora i titolare non utilizzasse il brevetto o lo utilizzasse in modo ridotto rispetto a quello che è il bisogno del Paese, può essere concessa la licenza obbligatoria per l uso non esclusivo dell invenzione medesima a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta. Non vi sono quindi particolarità formalità quando si tratta di trasferimento della proprietà o di altri diritti patrimoniali sia per ciò che riguarda i marchi, sia per quanto riguarda le invenzioni industriali e i modelli. Ovviamente, il curatore dovrà adottare tutte le cautele necessarie a garantire al fallimento il maggiore introito possibile in termini economici e pertanto appare quantomeno opportuno, nei casi di vendita, che peraltro sono i casi maggioritari, fare una preventiva valutazione del valore economico della privativa per poter poi trarne ovviamente il maggiore vantaggio a favore del fallimento. I criteri della vendita saranno quelli stabiliti nel nuovo art. 107: base stima piano competitività trasparenza pubblicità segue relazione G.D. al Comitato. Particolare invece il caso della licenza obbligatoria, che potrebbe costituire un obbligo ad adempiere nei confronti del curatore qualora si presentasse detta eventualità. A parere dello scrivente la licenza obbligatoria prevale su eventuali 20

21 opposizioni endofallimentari alla sua concessione (anche da parte del Comitato direttamente nel piano di liquidazione), mi riferisco in particolare ad eventuali dinieghi da parte del comitato dei creditori. Trattasi comunque di fattispecie residuale che raramente è stata applicata. Si è, infatti, a conoscenza di solo una decina di casi nel nostro Paese in cui tale istituto ha trovato applicazione. Non bisogna confondere i diritti patrimoniali nascenti dalle privative industriale dal diritto morale ad essere riconosciuto inventore. Tale ultima fattispecie viene espressamente riconosciuta mediante la designazione dell inventore al momento della registrazione del brevetto per invenzione. Trattasi comunque di un diritto morale, che non attribuisce alcun diritto patrimoniale al suo titolare e ovviamente, non può essere trasferito. Degno di nota è anche il trasferimento del marchio non registrato, o marchio di fatto, il cui diritto si costituisce con l uso che un soggetto ne fa per contraddistinguere prodotti o servizi. In questo caso il trasferimento della proprietà potrà avvenire mediante la stipula di un contratto che, ovviamente, dovrà e potrà essere trascritto presso L UIBM. La licenza di uso, sia essa esclusiva o non esclusiva, parziale o totale, potrà essere anche verbale. Tutto questo deve essere necessariamente contemperato con la nuova regola del PIANO e delle vendite con il nuovo art L opera dell ingegno ed il relativo diritto d autore è disciplinata dalla Legge 633/1941 come modificato dal D.Lgs. 68/2003 di attuazione della direttiva CE 2001/29 per l armonizzazione del diritto d autore, L Art. 1 della citata legge stabilisce che sono protette le opere dell'ingegno di 21

22 carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978 n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. Trattasi di opere che conferiscono due tipi di diritti, il diritto patrimoniale ed il diritto morale ad esserne riconosciuto autore. Il primo, secondo il dettato dell art. 107, può essere liberamente trasferito in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l applicazione dei limiti dalla normativa specifica. Il limite più importante appare senza dubbio quello inerente la modalità del trasferimento, che deve essere provata per iscritto. Si noti che per tali tipi di opere lo sfruttamento patrimoniale è legato ad un limite temporale, diverso a seconda del diritto fatto valere. Il diritto morale invece non potrà essere trasferito e rimane in capo all autore. 22

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