VERBALE DELL ADUNANZA DEL SENATO ACCADEMICO DEL 9 FEBBRAIO 2011 L anno duemilaundici, addì 9 del mese di febbraio, alle ore 9,00, presso la sala

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1 VERBALE DELL ADUNANZA DEL SENATO ACCADEMICO DEL 9 FEBBRAIO 2011 L anno duemilaundici, addì 9 del mese di febbraio, alle ore 9,00, presso la sala delle adunanze del Rettorato, piazza San Marco 4, si è riunito il Senato Accademico dell Università degli Studi di Firenze, convocato con nota prot. n 8235 pos. II/3 del 3 febbraio 2011 inviata per posta elettronica certificata per trattare il seguente ordine del giorno: 1) Approvazione verbale del 29 dicembre ) Comunicazioni del Presidente 3) Atto Aggiuntivo alla Convenzione del Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi stipulata in data 13 ottobre 2009 sede Firenze 4) Adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca Italian Centre for Research on Universities and Higher Education Systems UNIRES sede Milano 5) Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale 6) Convenzione tra la Provincia di Prato e l Università degli Studi di Firenze per il sostegno al corso di laurea magistrale in Analisi e politiche dello sviluppo locale e regionale della Facoltà di Scienze Politiche Cesare Alfieri 7) Convenzione tra le Università degli Studi di Udine e Firenze per l Innovazione Didattica In Fisica e l Orientamento (IDIFO3) per le attività didattiche e promozione dei corsi M-IDIFO3 e CP-IDIFO3 8) Valutazione dottorato di ricerca 9) Lifelong Learning Programme/Erasmus - proposta di Consortium Placement Ingegneria per la sostenibilità (Facoltà di Ingegneria) 10) Concessione dei contributi per la promozione delle attività internazionali di Ateneo per l'anno Assegnazione fondi per le richieste inserite nell'elenco di riserva 11) Nomina del rappresentante dell Università nel Consiglio Direttivo del Consorzio Interuniversitario per le Biotecnologie (C.I.B.) 12) Nucleo di Valutazione: nomina del presidente 13) Protocollo di Intesa tra l Università di Firenze, l Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) per la valorizzazione di Arcetri 14) Nomina membri del Consiglio Scientifico del Museo di Storia Naturale 15) Nomina del Presidente del Centro di Servizi MEMA 16) Proposta di modifica al Regolamento dei dipartimenti 17) Protocollo di Intesa con l Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie 18) Patrocini dell Università degli Studi di Firenze 19) Adesione dell'ateneo al Regolamento di utilizzo del data base del Progetto "Data Base dell'attività di Ricerca Conto Terzi" proposto dall'istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET) Sono presenti: 1

2 - Prof. Alberto Tesi, Rettore - Prof. Michele Papa, Pro-Rettore Vicario, con funzioni di vice Presidente - Prof. Giuseppe Surico, Preside della Facoltà di Agraria - Prof. Saverio Mecca, Preside della Facoltà di Architettura - Prof. Francesco Giunta, Preside della Facoltà di Economia - Prof. Patrizio Blandina, Preside della Facoltà di Farmacia - Prof. Stefano Manetti, Preside della Facoltà di Ingegneria - Prof. Riccardo Bruscagli, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia - Prof. Andrea Smorti, Preside della Facoltà di Psicologia - Prof.ssa Simonetta Ulivieri, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione - Prof.ssa Paola Bruni, Preside della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e - Naturali - Prof.ssa Franca Maria Alacevich, Preside della Facoltà di Scienze Politiche - Prof. Corrado Poggesi, rappresentante dell area Biomedica - Prof. Giovanni Tarli Barbieri, rappresentante dell area Scienze Sociali - Prof. Nicola Casagli, rappresentante dell area Scientifica. - Prof. Marco Fioravanti, rappresentante dell area Tecnologica - Prof.ssa Anna Benvenuti, rappresentante dell area Umanistica - Sig. Enrico Bartolini, rappresentante degli studenti - Sig. Pietro Garlatti, rappresentante degli studenti - Sig. Andrea Pezzati, rappresentante degli studenti - Sig. Tommaso Ricci, rappresentante degli studenti - Dott. Giovanni Colucci, Direttore amministrativo Sono assenti: - Prof. Paolo Cappellini, Preside della Facoltà di Giurisprudenza - Prof. Gian Franco Gensini, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Assume le funzioni di Presidente il Rettore e quelle di Segretario il Dott. Giovanni Colucci, Direttore amministrativo Sono altresì presenti le Sig.re Antonella Messeri, Annalisa Cecchini e Antonietta Rotella dell ufficio organi collegiali di Ateneo per l approntamento della documentazione inerente l ordine del giorno e per l esecuzione dell attività materiale sussidiaria ai lavori del Senato Accademico. Constatata l'esistenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta. Il Prof. Paolo Cappellini e il Prof Gian Franco Gensini, entrano alle ore 9,20 sul punto 4) all ordine del giorno. La Prof.ssa Franca Maria Alacevich, esce alle ore 9,20 sul punto 4) e rientra alle ore 9,35 sul punto 5) all ordine del giorno. I Sigg. Pietro Garlatti e Andrea Pezzati escono alle ore 10,10 sul punto 6) e rientrano alle ore 10,20 sul punto 8) all ordine del giorno. Il Prof. Michele Papa, esce alle ore 10,40 sul punto 8) e rientra alle ore 10,55 sul punto 10) all ordine del giorno. Nel corso della seduta il punto 13) viene discusso prima del punto 10) all ordine del giorno. 2

3 Il Rettore preliminarmente fa presente che si rende necessario ritirare il punto 9) all ordine del giorno relativa a «Lifelong Learning Programme/Erasmus - proposta di Consortium Placement Ingegneria per la sostenibilità (Facoltà di Ingegneria)». Il Senato accademico accoglie la proposta del Rettore Sul Punto 1) all ordine del giorno«approvazione DEL VERBALE DEL 29 DICEMBRE 2010» Il Senato accademico approva il verbale del 29 dicembre 2010 Sul punto 2) all ordine del giorno«comunicazioni DEL PRESIDENTE» Il punto non viene trattato. Sul punto 3) all ordine del giorno «ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE ATTUARIALI E LA GESTIONE DEI RISCHI STIPULATA IN DATA 13 OTTOBRE 2009 SEDE FIRENZE» Il Senato accademico prende in esame il seguente promemoria: «Il Centro Interuniversitario di Ricerca per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi (CISA) è stato istituito nel 1993 fra le Università di Firenze, Roma La Sapienza e Trieste, con sede presso l Università degli Studi di Firenze. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, rispettivamente in data 27 e 29 febbraio 2008, hanno approvato una nuova convenzione, con le ulteriori adesioni delle Università di Milano (Cattolica del Sacro Cuore), della Calabria, del Sannio e di Torino. L Università di Roma La Sapienza, dopo aver approvato e sottoscritto la nuova convenzione, con nota prot. n del 10/12/2008 ha chiesto di integrare il comma 1 dell articolo 15 con il seguente inciso: Il Centro provvede autonomamente al proprio finanziamento per le esigenze di funzionamento ordinario e acquisisce risorse da soggetti pubblici e privati attraverso apposite convenzioni stipulate secondo la normativa vigente. In caso di disavanzo finanziario qualora fossero presenti perdite economiche, queste in nessun caso potrebbero gravare sul bilancio delle Università. Il Consiglio di Gestione del Centro ha approvato con delibera del 18 dicembre 2009 la richiesta dell Università di Roma La Sapienza e la richiesta di adesione dell Università di Sassari. Il Senato Accademico, in data 10 marzo 2010, ha approvato l Atto Aggiuntivo inerente l ingresso dell Università di Sassari nel Centro, gli articoli relativi alla valutazione e alla disattivazione previsti dallo Statuto, e l integrazione all art.15 (Patrimonio, finanziamenti ed entrate), richiesta dall Università di Roma La Sapienza con lettera prot. n del 10/12/2008. Il Senato Accademico nella suddetta riunione ha deliberato altresì quanto segue: tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione in ordine alla formulazione dell articolo 15 della Convenzione che potrebbe ingenerare dubbi sulle responsabilità patrimoniali delle Università partecipanti e sulla conseguente opportunità di approfondire l argomento, decide di rinviare la pratica ad una prossima adunanza. Pertanto, onde evitare un ulteriore ritardo nell adesione dell Università di Sassari, dovuto alla riformulazione dell articolo 15 della Convenzione secondo la normativa di Ateneo, è stato inviato al Direttore del CISA un nuovo Atto aggiuntivo contenente l adesione di Sassari e gli articoli relativi alla valutazione e alla disattivazione, per l approvazione da parte degli organi del Centro, nelle 3

4 more di ripresentare la modifica dell art. 15 della Convenzione ad una seduta successiva degli Organi Accademici. Il Consiglio di Gestione e il Consiglio Scientifico del CISA, in data 19 novembre 2010 hanno approvato l Atto aggiuntivo inviato. Verificato, a cura dell Ufficio, che l Atto aggiuntivo alla Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi (CISA) rispetta la normativa interna e nazionale in materia di Centri interuniversitari, si sottopone l Atto all approvazione del Senato Accademico, ai sensi del comma 3 art. 26 dello Statuto dell Università di Firenze» Il Rettore illustra sinteticamente la pratica e le ragioni che hanno motivato il rinvio della stessa nella seduta del 10 marzo Il Senato accademico adotta all unanimità la seguente delibera Delibera n. 71 Il Senato accademico, vista la convenzione per la costituzione del Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi (CISA) con sede presso l Università di Firenze, stipulata il 13 ottobre 2009; vista la nota prot. n del 10/12/2008 inviata dall Università di Roma La Sapienza, con la quale si chiede di integrare il comma 1 dell articolo 15 della convenzione vigente, con il seguente inciso: Il Centro provvede autonomamente al proprio finanziamento per le esigenze di funzionamento ordinario e acquisisce risorse da soggetti pubblici e privati attraverso apposite convenzioni stipulate secondo la normativa vigente. In caso di disavanzo finanziario qualora fossero presenti perdite economiche, queste in nessun caso potrebbero gravare sul bilancio delle Università. ; vista la delibera del Consiglio di Gestione del 18 dicembre 2009 che approva l adesione dell università di Sassari e la richiesta dell Università di Roma; richiamata la precedente delibera del 10/3/2010; ritenuto opportuno riformulare l atto aggiuntivo contenente l adesione dell Università di Sassari e gli articoli inerenti la valutazione e la disattivazione del Centro, come previsto dal comma 3 art. 26 dello Statuto dell Università di Firenze, nelle more di ripresentare la modifica dell art. 15 della Convenzione ad una seduta successiva degli Organi Accademici, onde evitare un ulteriore ritardo nell adesione del suddetto Ateneo al Centro; viste le delibere del Consiglio di Gestione e del Consiglio Scientifico del CISA, del 19 novembre 2010 che approvano l atto aggiuntivo inviato dall Ufficio; ritenuto che tale atto rispetti la normativa interna e nazionale in materia di Centri interuniversitari; visto il vigente Statuto dell Università di Firenze ed in particolare l articolo 26, approva l atto aggiuntivo alla convenzione del Centro Interuniversitario di Ricerca per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi (CISA) stipulata il 13 ottobre 2009, il cui testo è allegato all originale del presente verbale, (All. 1). Sul punto 4) all ordine del giorno «ADESIONE AL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA ITALIAN CENTRE FOR RESEARCH ON UNIVERSITIES AND HIGHER 4

5 EDUCATION SYSTEMS UNIRES SEDE MILANO» Il Senato accademico prende in esame il seguente promemoria: «Il Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia (DISPO), con delibera del Consiglio del 24 novembre 2010 propone l adesione del Centro di Studi Europeo sullo Sviluppo Locale e Regionale (CESVI), dell Università di Firenze, al Centro Interuniversitario di Ricerca Italian Centre for Research on Universities and Higher Education Systems UNIRES costituito nel 2009, tra l Università di Milano (sede), l Università di Pavia, e l Università di Bologna, approvandone lo Statuto. Promotore dell adesione al suddetto Centro interuniversitario è il Prof. Carlo Trigilia, che viene proposto dal DISPO come rappresentante nel Consiglio scientifico di UNIRES, in qualità di Direttore del CESVI. Il Consiglio di Dipartimento del DISPO, con la citata delibera, approva altresì la proposta del prof. Trigilia di nominare quale referente scientifico del CESVI nel Centro UNIRES il Prof. Francesco Ramella dell Università di Urbino. Il Centro di Studi Europeo sullo Sviluppo Locale e Regionale (CESVI), costituito con Decreto n del 2005 senza autonomia amministrativa e contabile, fa parte dei Centri non più previsti dallo Statuto dell Università di Firenze e per i quali gli Organi Accademici, nell ottobre del 2009, hanno deliberato il mantenimento nell attuale forma gestionale fino a che non si giunga alla riconversione in una delle tipologie previste dal nuovo Statuto. Dopo un primo esame della documentazione pervenuta l ufficio istruttore ha richiesto agli interessati alcune precisazioni a riguardo. In particolare, nel testo proposto non risultano esplicitamente previsti gli articoli relativi alla valutazione e alla eventuale disattivazione dei Centri e l inserimento di una clausola che preveda la trasmissione ai Rettori delle Università convenzionate di un resoconto annuale delle attività svolte dal Centro al fine di valutarne efficacia ed efficienza e la conseguente sussistenza delle loro ragioni di essere, deliberato dal Senato accademico nella seduta del 3 ottobre In una nota informale il Prof. Trigilia ha fatto pervenire le precisazioni rispetto alla documentazione trasmessa. Per quanto riguarda il resoconto annuale delle attività svolte, si ritiene utile fare riferimento all art. 7 c. 3, lettera g, della convenzione istitutiva del Centro UNIRES per il quale il direttore scientifico del Centro informa annualmente l Assemblea, le Università e la Fondazione CRUI, per quanto concerne sia l attività svolta, sia i programmi di sviluppi futuri. Si ritiene altresì che l introduzione nell Atto aggiuntivo di un articolo relativo all eventuale Disattivazione non abbia rilevanza perché il Centro ha sede presso l Università di Milano, che ha competenza in materia. Inoltre, a salvaguardia del nostro Ateneo, è prevista una clausola di recesso (art. 12 c.2 E ammesso il recesso di ciascuna Università e della fondazione CRUI, previa disdetta da inviare almeno 6 mesi prima della fine dell esercizio finanziario ). La clausola citata, unitamente all obbligo di fornire informazioni alle singole università, ai compiti di valutazione previsti dal consiglio scientifico (art. 6, lettere b e h) e a quanto disposto dall art. 7 lettera g), si ritiene che garantiscano il nostro Ateneo per quanto concerne la valutazione. Per quanto concerne altresì la non onerosità della partecipazione dell Ateneo fiorentino al Centro in parola, è garantita dall ultimo comma dell art. 10 della convenzione istitutiva di UNIRES Nessun onere potrà derivare alle Università convenzionate e alla Fondazione CRUI dalla 5

6 partecipazione al Centro, se non deliberato espressamente dalle Università e dalla Fondazione CRUI. Infine, relativamente al rilievo inerente la designazione del Prof. Francesco Ramella, dell Università di Urbino, quale membro del Consiglio scientifico di UNIRES, si fa notare che la delibera del DISPO prevede la nomina del Prof. Trigilia, direttore scientifico del CESVI, quale rappresentante del CESVI dell Università di Firenze in UNIRES. Quindi, la nomina del Prof. Ramella che pur non essendo nei ruoli dell Università di Firenze è membro del comitato scientifico del CESVI, si configura come aggiuntiva e risponde ad una specifica richiesta del direttore di UNIRES. Tutto ciò considerato, si sottopone al Senato Accademico l approvazione dell adesione dell Università di Firenze (CESVI) al Centro Interuniversitario di Ricerca Italian Centre for Research on Universities and Higher Education Systems UNIRES, con sede presso l Università di Milano.» A questo punto sono le ore 9,20 esce la Prof.ssa Franca Maria Alacevich ed entrano i Proff. Gian Franco Gensini e Paolo Cappellini Il Rettore illustra la pratica, esponendo il contenuto degli articoli della Convenzione istitutiva di UNIRES che trattano i temi della valutazione, del recesso e dell onerosità della partecipazione dei singoli atenei. Ricci domanda se anche la CRUI figuri tra i partecipanti al Centro suddetto. Il Rettore risponde che la Fondazione CRUI fa parte del Centro interuniversitario in esame. Casagli ricorda che, in base allo Statuto attualmente in vigore, i centri studi devono trasformarsi in centri interdipartimentali o in centri di servizio. Per tale ragione, ritiene opportuno espungere dalla pratica in esame i riferimenti al Centro di Studi Europeo sullo Sviluppo Locale e Regionale (CESVI), prefigurando l adesione dell Ateneo al Centro UNIRES, con il Prof. Trigilia in qualità di rappresentante dell Università di Firenze presso il Consiglio scientifico del Centro. Il Rettore invita la Commissione ricerca a mettersi nuovamente in contatto con i rappresentanti dei centri studi esistenti per sollecitare una rapida adeguazione al dettato normativo. Rileva che, dal momento che lo Statuto è attualmente soggetto a revisione, la materia non può dirsi definita e non è al momento possibile prevedere se i centri studi saranno esclusi dal nuovo Statuto, anche in considerazione della fisionomia che assumeranno i dipartimenti. Per questi motivi suggerisce di inserire nella delibera una raccomandazione rivolta al Prof. Trigilia di adeguarsi a quanto disposto dalle norme statutarie in materia di centri studi. Il Senato accademico adotta all unanimità la seguente delibera Delibera n. 72 Il Senato accademico, vista la convenzione del Centro Interuniversitario di Ricerca Italian Centre for Research on Universities and Higher Education Systems UNIRES con sede presso l Università di Milano, stipulata nell anno 2009; vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienza della Politica e Sociologia (DISPO) del 24 novembre 2010, che approva l adesione del Centro di Studi Europeo sullo Sviluppo Locale e Regionale (CESVI), dell Università di Firenze al Centro UNIRES e che propone, quali rappresentanti nel Consiglio scientifico del Centro, il prof. Carlo Trigilia, Direttore del CESVI e 6

7 il Prof. Francesco Ramella dell Università di Urbino, membro del CESVI; avuto riguardo delle precisazione fatte pervenire all ufficio istruttore dal prof. Trigilia, in merito alla proposta di atto aggiuntivo alla suddetta convenzione; ritenuto che l atto aggiuntivo in parola risulta conforme alla disciplina nazionale e d Ateneo in materia; tenuto conto che il vigente statuto non prevede i Centri di Studio ; visto il vigente Statuto dell Università di Firenze ed in particolare l articolo 26, 1. approva l atto Aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca Italian Centre for Research on Universities and Higher Education Systems UNIRES con sede presso l Università di Milano nel testo allegato all originale del presente verbale, (All. 2). 2. raccomanda al direttore del Centro di Studi Europeo sullo Sviluppo Locale e Regionale (CESVI) Prof. Trigilia, di adeguarsi a quanto disposto dalle norme statutarie. Sul punto 5) all ordine del giorno «REGOLAMENTO PER LA ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA E DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE» Il Senato accademico prende in esame il seguente promemoria: «Acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, che si è espresso in merito nella seduta del 2 febbraio u.s., ai sensi del vigente Statuto si sottopone all approvazione del Senato Accademico il testo del Regolamento per l istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale che la Commissione Didattica, su mandato degli Organi Accademici, ha elaborato e discusso nelle sedute del 4 ottobre 2010 e 21 dicembre Come noto, gli Organi di Governo, dal gennaio 2010, avevano più volte evidenziato la necessità di semplificare la normativa dei corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento post laurea per renderla più funzionale e snella nel rispondere alle esigenze formative delle categorie professionali e più in generale di formazione continua. A tal fine gli Organi di Governo, nelle sedute del mese di giugno, dettero mandato alla Commissione Didattica di procedere alla revisione del testo vigente. La Commissione Didattica d Ateneo, ha pertanto esaminato alcune ipotesi di revisione del Regolamento per l istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari, dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale, nei titoli relativi ai corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento professionale, ritenendo opportuno stralciare la disciplina relativa ai Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale dal Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari. Sulla base di tale assunto, viene pertanto proposto un nuovo Regolamento per l istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale. L ultimo articolo del Regolamento proposto prevede quindi che 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il titolo III ed il titolo IV del Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari, dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale, emanato con decreto rettorale, 3 marzo 2008, n. 266 (prot. n ), che mantengono la propria efficacia, ad esaurimento, per i corsi attivati fino all a.a. 2010/

8 Si propone pertanto a Codesto Consesso di deliberare che il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari, dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale emanato con Decreto rettorale n. 266 (prot. n ) del 3 marzo 2008 venga abrogato e che le norme relative ai master (vale a dire il titolo I con alcune modifiche formali ed il titolo II) restino valide ma in un nuovo Regolamento per l istituzione e il funzionamento dei Corsi di Master universitari da emanarsi contestualmente al Regolamento per l istituzione e il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale. Ai sensi dell art. 30ter del vigente Statuto si è provveduto ad acquisire il parere del Comitato Tecnico Amministrativo che, nella seduta del 12 gennaio 2011, ha espresso parere positivo sul regolamento, chiedendo tuttavia che vengano apportate le seguenti modifiche: - Articolo 1 comma 2: la dicitura esperti contabili deve essere sostituita da quella di ragionieri iscritti nella sezione A dell albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, anche se non in possesso di diploma di laurea di cui al D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139; - Articolo 2 comma 5: la relazione finanziaria relativa ai due anni precedenti dovrà essere allegata solo se il corso di cui è richiesta l attivazione, al di là del titolo generale (che indica la materia), verta sugli identici temi delle due edizioni precedenti, perché, in caso contrario, non si comprende la necessità della relazione, dato che alla richiesta di attivazione è già allegato un budget che dimostra che il numero minimo dei partecipanti è calcolato in modo da consentire che l organizzazione avvenga in pareggio; - Articolo 6 lettera m: si ritiene necessario precisare cosa si intende per docente strutturato, visto che la terminologia impiegata negli atti normativi dell Ateneo abitualmente fa riferimento al personale docente e ricercatore ; in particolare, non è chiaro, nelle ipotesi in cui il Direttore del corso sia uno soltanto, se Direttore scientifico possa essere anche un ricercatore, anche non confermato, oppure unicamente un professore di ruolo, ordinario o associato; In merito a questa osservazione, si ritiene di poter chiarire nel testo che si tratta di personale docente e ricercatore, intendendo come da prassi che il Direttore del corso possa essere anche un ricercatore non confermato; - Articolo 8 comma 4: si ritiene opportuno chiarire che gli eventuali residui di gestione potranno essere utilizzati non solo per l attivazione di edizioni successive del corso medesimo, ma anche con dicitura meno rigida, ma che risponde alla stessa esigenza di quella espressa dalla proposta di modifica - per l attivazione di nuovi corsi che abbiano ad oggetto temi collegati al corso attivato in precedenza, nonché per convegni scientifici di presentazione dei risultati del corso o comunque relativi alle materie esaminate nello stesso. Si ritiene inoltre opportuno precisare che, ove i residui di gestione vengano impiegati per investimenti in materiale didattico, libri o riviste, come previsto dalla proposta di modifica in questione, il materiale acquistato potrà essere anche conservato presso il Dipartimento cui afferisce il Direttore del corso o presso l unità amministrativa ecc. responsabile dell organizzazione e della gestione amministrativa del corso, per consentirne l effettivo impiego nelle edizioni successive del corso medesimo o nei nuovi corsi che abbiano ad 8

9 oggetto temi collegati a quest ultimo Il Comitato tecnico amministrativo ravvisa infine l opportunità di estendere anche ad assegnisti di ricerca, e personale ricercatore e docente della Facoltà che ha attivato il corso la possibilità della partecipazione a titolo gratuito prevista per il personale tecnico-amministrativo con delibera n. 73 del 27 maggio 2005 del Consiglio di Amministrazione. Si ritiene che tale opportunità possa essere valutata dagli Organi Accademici in sede di approvazione delle proposte di attivazione dei corsi di perfezionamento, aggiornamento e master, considerato che le modalità di partecipazione a titolo gratuito da parte del personale tecnico amministrativo è sempre stata deliberata dagli Organi Accademici in quel contesto. Il testo del Regolamento riportato nella proposta di delibera, sul quale si è espresso il Consiglio di Amministrazione, recepisce per intero il parere espresso dal Comitato. Nel rispetto della normativa nazionale e di Ateneo in materia il Regolamento in oggetto intende quindi disciplinare le procedure per l attivazione e la gestione dei corsi di perfezionamento post laurea e dei corsi di aggiornamento professionale previsti dagli articoli 16 e 17 del DPR 162/82 e dall articolo 6 dalla Legge 341/90, cui sono dedicati i Titoli III e IV del Regolamento. Resta fermo che il Regolamento è formulato sulla base dell articolazione interna dell Università ad oggi prevista, che come noto subirà notevoli trasformazioni nei prossimi mesi in applicazione della legge 240/2010 e relativi regolamenti attuativi - e alle quali dovrà essere adeguato. Il Regolamento consta di 12 articoli: Articolo 1 Oggetto Articolo 2 Presentazione delle proposte Articolo 3 Durata dei corsi e rilascio di Crediti Formativi Universitari (CFU) Articolo 4 Corsi di perfezionamento annuali Articolo 5 Quote di iscrizione Articolo 6 Contenuto della proposta Articolo 7 Valutazione delle proposte Articolo 8 Aspetti finanziari Articolo 9 Certificazioni Articolo 10 Condizione di partecipazione per studenti iscritti all Università di Firenze 9

10 Articolo 11 Entrata in vigore ed efficacia Articolo 12 Abrogazioni Si evidenziano di seguito le maggiori novità inserite rispetto alla vigente versione del Regolamento. Procedure di presentazione e modifica delle proposte Considerata la necessità di rispondere tempestivamente ad istanze formative poste da ordini professionali o da specifiche categorie professionali, nel nuovo testo si prevede (art. 2) che i corsi oggetto del regolamento possano essere proposti dalle Facoltà non solo alla scadenza del 31 marzo, che resta ferma per i master, ma anche entro il 2 novembre ed entro il 31 gennaio per i corsi da attivare nell anno accademico, rispettivamente nei periodi gennaio ottobre e aprile ottobre. Si prevede altresì che Per esigenze formative particolari, legate a innovazioni normative, giurisprudenziali, scientifico-tecniche o in altri campi comunque rilevanti gli Organi di Governo potranno valutare se accogliere proposte di istituzione dei corsi oggetto del presente regolamento anche al di fuori delle scadenze sopra indicate. Altro elemento di novità rispetto alla procedura seguita fino ad oggi è il dispositivo secondo il quale: Alla delibera di approvazione adottata dalla Facoltà e, se del caso, dal Dipartimento o Centro, deve essere allegata una relazione, completa dei dati finanziari, relativa all esito dei corsi proposti dalla Facoltà per i due anni accademici precedenti. NELLA RELAZIONE DOVRANNO ESSERE INSERITI I DATI FINANZIARI NEL CASO IN CUI SI PROPONGA L ISTITUZIONE DI CORSI CHE VERTANO SULLE STESSE TEMATICHE DI CORSI ATTIVATI DALLA FACOLTÀ NEI DUE ANNI PRECEDENTI. In questa relazione, non prevista nel regolamento vigente, confluisce la relazione relativa agli esiti del corso che il Direttore doveva predisporre ai sensi dell art. 23 del vigente regolamento e che resta prevista nella nuova versione (art. 8, ultimo comma). Il Regolamento proposto prevede inoltre (art. 2 commi 8 e 9) che 8. Le modifiche relative alla proroga dei termini di iscrizione o svolgimento del corso sono effettuate tramite decreto dirigenziale, su proposta del direttore del corso vistata dal responsabile della unità amministrativa sede del corso. 9. Eventuali altre modifiche al Decreto Rettorale istitutivo del Corso sono apportate dal Rettore, su proposta della Facoltà e, ove presente, del Dipartimento o Centro sede amministrativa del Corso, che si faranno garanti che le modifiche da apportare non modificano, nella sostanza, il corso approvato dagli Organi di Governo. Viene infine previsto che le date di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione al corso e la tempistica di svolgimento sia comunicata dai proponenti non in sede di proposta ma in un secondo momento per poi essere inserita nel decreto istitutivo/bando per l ammissione. Contenuto dei corsi Si riassumono di seguito le maggiori novità introdotte col nuovo regolamento. 10

11 Regolamento vigente Regolamento proposto Durata dei corsi (ore) Minimo 8 ore, massimo 200 Non indicato un minimo, massimo 240 CFU Corsi per insegnanti Quota di iscrizione Posti disponibili Corsi svolti in locali diversi da quelli propri dell Ateneo - Dichiarazione assunzione oneri del datore di lavoro da parte del rappresentante legale dell ente concedente (modifica più formale che sostanziale) Obbligatoriamente previsti Possono essere rilasciati fino ad un massimo di 20 CFU (25 corsi annuali per insegnanti ) Corsi per insegnanti per ogni credito formativo siano svolte almeno cinque ore di didattica frontale; Minimo 300 euro, massimo 1500, anche in relazione al numero di crediti formativi erogati. Qualora il corso preveda un solo credito formativo la tassa di iscrizione potrà essere inferiore a 300 euro. eccezionalmente anche presso locali diversi, con allegazione alla proposta di apposito documento sottoscritto dal legale rappresentante dell ente o della struttura concedente i locali, nel quale egli dichiari di assumere le funzioni di datore di lavoro ai sensi del decreto legislativo, 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni; [Art. 21 comma 1 lettera l)] Possono essere previsti - Non modificati i numeri dei CFU massimi erogabili - viene prevista una prova obbligatoria per l acquisizione dei CFU - non possono essere riconosciuti CFU per corsi che non eroghino almeno 6 ore di didattica frontale Corsi di perfezionamento annuali per ogni credito formativo siano svolte almeno sei ore di didattica frontale; Minimo 150 euro, massimo 1500, anche in relazione al numero di ore di didattica frontale erogata La quota di iscrizione potrà essere inferiore a 150 euro qualora il corso abbia una durata inferiore a sei ore e non eroghi CFU. oltre al minimo e massimo dei posti nelle proposte potrà essere indicata l eventuale riserva di posti per dipendenti di aziende o enti oppure per appartenenti ad ordini professionali con i quali siano state sottoscritte dal Preside di Facoltà apposite convenzioni; eccezionalmente anche presso locali diversi allegando alla proposta un apposito documento redatto su un modello predisposto dagli uffici competenti dell'ateneo e sottoscritto dal legale rappresentante dell ente o della struttura concedente i locali, nel quale egli dichiari di assumere le funzioni di datore di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 11

12 Regolamento vigente Regolamento proposto di lavoro, e successive modifiche e integrazioni; [Art. 6 comma 1 lettera o)] L articolo relativo agli aspetti finanziari non è stato modificato salvo inserire una specifica al comma 3 e all ultimo comma relativo alla relazione sulle attività svolte che i Direttori debbono presentare adesso solo alle Facoltà (sono queste che poi relazionano al Rettore in sede di presentazione delle proposte). La Commissione, per venire incontro alle esigenze dei giovani laureati, quindi, per motivi di opportunità, ha previsto (art. 5) che Possono essere previste quote differenziate in favore di giovani laureati iscritti entro il ventottesimo anno di età. Condizione di partecipazione per studenti iscritti all Università di Firenze La Commissione Didattica, sulla base di alcune istanze provenienti dai direttori dei corsi oggetto del Regolamento, ha discusso in merito alla possibilità/modalità di partecipazione ai corsi in parola da parte di studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale dell Ateneo, aspetto ad oggi non disciplinato dalla normativa interna. Viene pertanto introdotto un nuovo articolo (numero 10) che prevede la possibilità di iscrivere: in soprannumero di norma in misura non superiore al 10% del numero massimo degli iscrivibili ed a titolo gratuito, studenti iscritti a corsi di laurea e laurea magistrale dell Ateneo Fiorentino, in possesso dei requisiti di accesso richiesti per l iscrizione al corso. Gli eventuali CFU conseguiti dallo studente a seguito della frequenza al corso di perfezionamento o al corso di aggiornamento potranno essere riconosciuti nell ambito del corso di studi al quale lo studente è iscritto tra le attività altre di cui all art. 10 comma 5 lettera d) del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n Resta fermo che l eventuale riconoscimento, nel rispetto della normativa nazionale e di Ateneo, compete esclusivamente al consiglio di corso di studi presso il quale lo studente è iscritto. Uditori Al fine di consentire la più ampia partecipazione da parte dei professionisti interessati ai temi affrontati nei corsi di perfezionamento, viene previsto (art. 1) che: I consulenti del lavoro, gli iscritti nella sezione A dell albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, o altri soggetti in possesso di iscrizione ad un ordine, collegio o albo professionale, ma non di titolo di livello universitario, possano eventualmente essere ammessi in qualità di uditori. Agli uditori non verranno in ogni caso rilasciate le certificazioni di cui al successivo articolo 9. Entrata in vigore ed efficacia La bozza proposta prevede, infine, che: 12

13 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell Università di Firenze, e si applica ai corsi da attivare successivamente alla sua entrata in vigore.» A questo punto sono le ore 9,35 rientra la Prof.ssa Franca Maria Alacevich Su invito del Rettore entra la Prof.ssa Anna Nozzoli, Prorettore alla didattica e servizi agli studenti, per fornire eventuali chiarimenti che si rendessero necessari. Il Rettore ricorda che il regolamento in esame si va ad aggiungere al precedente regolamento sui corsi di master. Invita quindi la Prof.ssa Nozzoli ad esporre il contenuto della pratica. Nozzoli comunica che le scadenze per la presentazione dei corsi di perfezionamento sono state modificate, introducendo ulteriori date rispetto all unica prevista nel Regolamento precedente in modo da consentire l immediata attivazione di corsi collegati ad accadimenti della stretta contemporaneità. È stata inoltre introdotta la richiesta di una relazione biennale da parte delle facoltà sugli esiti dei corsi dei due anni precedenti. È stato previsto che le modifiche relative alla proroga dei termini di iscrizione e svolgimento vengano attuate tramite un decreto dirigenziale su proposta del direttore del corso per evitare aggravi dell attività del Senato accademico e che altre modifiche vengano apportate dal Rettore su proposta della Facoltà. Informa che è stata introdotta la possibilità di prevedere quote differenziate in favore dei giovani laureati entro il ventottesimo anno di età e la possibilità per gli studenti iscritti all Università di Firenze di partecipare in sovrannumero e a titolo gratuito ai corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale consentiti dal titolo di studio posseduto. Riferisce tali innovazioni sono state caldeggiate da alcuni presidi e che è stata introdotta altresì la possibilità per i corsi di studio di riconoscere i corsi di perfezionamento sostenuti nel piano di studi alla voce Altre. Infine, comunica che è stata disciplinata la partecipazione di uditori ai corsi, anche in difetto dei titoli di studio previsti per la partecipazione regolare. Pezzati fa presente che sarebbe più ragionevole prevedere insegnamenti specifici sulle tematiche oggetto dei corsi di perfezionamento piuttosto che consentire la partecipazione a titolo gratuito degli studenti. Aggiunge che la problematica si connette anche allo spostamento dell impegno della docenza dai corsi di laurea di primo e secondo livello ai corsi di dottorato, master e perfezionamento. Nozzoli risponde che, per quanto riguarda la partecipazione da parte di studenti, questa viene riconosciuta nel piano di studi sotto la voce: altre, in cui, già in precedenza venivano conteggiati tirocini e partecipazioni ad iniziative anche non organizzate dall Ateneo. Pertanto, non si tratta di un insegnamento impartito attraverso il corso di perfezionamento. Ricorda che la Commissione didattica ha considerato attentamente la possibilità che i corsi di studio di dottorato, master e i corsi di perfezionamento e aggiornamento sottraggano docenza ai corsi di laurea e che sono state stabilite regole ad hoc per l assegnazione di incarichi eccedenti i compiti didattici istituzionali. Ulivieri ritiene che l attuale stesura dell art. 10, che disciplina la partecipazione ai corsi di perfezionamento degli studenti dell Ateneo, non sia condivisibile, soprattutto in ragione del fatto che non esplicita in che modo vengano selezionati gli studenti ammessi. In assenza di criteri che 13

14 regolino questo aspetto, il rischio è quello di favorire, attraverso il riconoscimento del titolo nel piano di studi, esclusivamente gli studenti frequentanti rispetto alla maggioranza degli studenti che non possono frequentare. Nozzoli ribadisce che la partecipazione a corsi di perfezionamento viene riconosciuta nel piano di studi sotto la voce: altre, pertanto non può risolversi in una cospicua acquisizione di crediti. Mecca in risposta agli interventi precedenti che hanno sottolineato la mancanza nel testo del Regolamento di una norma esplicita che regoli i rapporti tra insegnamenti e corsi di perfezionamento, sottolinea come la situazione prefigurata nel testo normativo equipari i corsi di perfezionamento alle attività formative tirocini, stages sviluppate all esterno dell Università, contrapponendole decisamente agli insegnamenti istituzionali. Evidenzia che, in ogni caso, l inserimento sotto la voce: altre garantisce che il numero di cfu acquisito sia estremamente esiguo. Smorti domanda se nel testo del Regolamento in esame, analogamente a quanto avveniva nel testo normativo previgente, sia specificato il numero minimo di ore di didattica frontale necessarie per integrare un corso di perfezionamento. Tarli Barbieri precisa che il valore di 6 ore previsto dall art. 3 si riferisce unicamente all eventualità che il corso di perfezionamento in oggetto comporti l erogazione di cfu. Bruni ritiene congruo fissare un limite minimo pari a 12 ore di didattica frontale. Alacevich fa presente che nel dibattito che si è svolto all interno della Commissione didattica è stata ribadita l esigenza di porre meno vincoli di natura formale possibile all organizzazione dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale a differenza di quanto avviene per i corsi di master che rilasciando un titolo a valore legale impongono procedure più stringenti per adeguare l offerta formativa alle reali e diversificate richieste emergenti dal mondo del lavoro. Per questo motivo è stato deciso di prevedere diverse tipologie di corsi di perfezionamento, solo alcune delle quali eroghino cfu e di consentire l attivazione di corsi di durata molto limitata. Ricorda che, in ogni caso, ciascun corso deve superare un iter di approvazione nell ambito del quale sarà valutata la congruenza della proposta. Smorti ribadisce che il lemma corso presuppone l idea di uno svolgimento nel tempo che appare in contrasto con la previsione della possibilità di attività formative che si esauriscano nello spazio di un unica giornata e che apparirebbero più correttamente definibili come conferenze. Gensini dichiara di condividere le riserve sollevate dal Preside Smorti. Tuttavia, ritiene che, da un lato sia difficile fissare una soglia minima per la durata dei corsi, dall altro la valutazione della congruità delle iniziative proposte deve essere effettuata, caso per caso, dai presidi e dalla Commissione didattica. Surico osserva che l indicazione di un numero minimo di ore di didattica frontale appare coerente con la previsione di una quota minima di iscrizione, fissata in 150 euro. Il Rettore invita la Commissione didattica e i Presidi a monitorare i corsi attivati, soprattutto in relazione agli aspetti legati alla durata dei corsi e alla partecipazione degli studenti iscritti ai corsi di laurea. Gensini sostiene che i presidi si dovranno fare carico di valutare in prima persona la rispondenza delle domande di attivazione agli standard qualitativi dell Ateneo. 14

15 Mecca concorda con la proposta del Rettore di monitorare l applicazione del Regolamento. Ricorda che la normativa prevede adeguate forme di controllo da parte delle facoltà e della Commissione didattica. Ritiene pertanto che la procedura attuale offra garanzie sufficienti per l approvazione unicamente dei corsi idonei sotto l aspetto qualitativo. In ogni caso, ritiene consigliabile prevedere un monitoraggio dei risultati successivo al primo anno accademico di applicazione, in modo da poter verificare l efficacia del Regolamento e delle procedure attuative. Nozzoli fa presente che anche in passato gli studenti dell Ateneo potevano iscriversi ai corsi di perfezionamento, tuttavia, soltanto con il nuovo Regolamento l iscrizione avverrà a titolo gratuito. Il Rettore propone di inserire una raccomandazione da parte del Senato accademico affinché i corsi di perfezionamento prevedano in prima applicazione un minimo di quattro ore di attività didattica. Cappellini segnala una discrepanza tra il testo dell art. 3 che fissa in 20 cfu il numero massimo di crediti erogabili da un singolo corso e quello dell art. 4 che prevede che i corsi annuali possano erogare un massimo di 25 cfu. Il Rettore propone di inserire nell art. 3 un inciso che fa salvo quanto disposto dall art. seguente. Esce la Prof. ssa Anna Nozzoli Il Senato accademico adotta con l astensione dei Sigg. Bartolini, Garlatti, Pezzati e Ricci e della Prof.ssa Ulivieri in riferimento al solo art. 10, la seguente delibera. Delibera n. 73 Il Senato accademico, - visto il vigente Regolamento per l istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari, dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale emanato con Decreto rettorale n. 266 (prot. n ) del 3 marzo 2008; - richiamata la precedente delibera del 28 giugno 2010, con la quale si era dato mandato alla Commissione Didattica di procedere alla revisione del Regolamento per l istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari, dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale, nei titoli relativi ai corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento professionale; - vista la proposta di revisione elaborata dalla Commissione Didattica nelle sedute del 4 ottobre 2010 e 21 dicembre 2010; - preso atto che tale proposta prevede lo stralcio della normativa relativa ai corsi di perfezionamento e ai corsi di aggiornamento professionale rispetto alla normativa relativa ai master universitari; - ritenuto opportuno procedere in tal senso, mediante l abrogazione del vigente regolamento e con l emanazione di un nuovo Regolamento per l istituzione e il funzionamento dei Corsi di Master universitari nel quale venga riportato il titolo I dell attuale regolamento, con alcune modifiche formali, e il titolo II, non modificato; - fatto proprio il parere del Comitato Tecnico Amministrativo che, ai sensi dell art. 30 ter comma 1 del vigente Statuto si è espresso in merito nella seduta del 12 gennaio 2011; - acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione in merito: all abrogazione del Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari, dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento 15

16 Professionale emanato con Decreto rettorale n. 266 (prot. n ) del 3 marzo 2008; all emanazione del nuovo Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari; all emanazione del Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale; - letto quanto riportato in descrittiva; - visto il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento, in particolare gli articoli 16 e 17; - vista la Legge 19 novembre 1990, n. 341, Riforma degli ordinamenti didattici universitari, in particolare l art. 6; - visto il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l art. 3 comma 9; - nelle more della definizione dei Regolamenti attuativi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario; - avuto riguardo di quanto emerso nel corso della discussione in ordine alla necessità di individuare, in prima applicazione, un limite minimo di ore per la durata dei criteri e di monitorare gli stessi; - valutata la necessità uniformare le disposizioni di cui all art. 3in merito al rilascio dei CFU con quanto previsto all art. 4; - visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo, e in particolare l art. 32; - visto il vigente Statuto dell Università degli Studi di Firenze, e in particolare l art. 4 comma 1 e l art. 13, comma 1 lettera a), approva 1. l abrogazione del Regolamento per l istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari, dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale emanato con Decreto rettorale n. 266 (prot. n ) del 3 marzo 2008; 2. l emanazione di un nuovo Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master universitari come riportato nel documento allegato al presente verbale di cui forma parte integrante, (All. A); 3. l emanazione del Regolamento per l istituzione e il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale nel testo di seguito riportato, apportando all art 3, c. 1 la modifica qui indicata: art.3, c. 1, in parentesi alla frase fino ad un massimo di 20 ore aggiungere salvo quanto disposto dall art. 4 Regolamento per l istituzione e il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale Articolo 1 16

17 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l attivazione e la gestione di Corsi di perfezionamento post laurea e di Corsi di aggiornamento professionale di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 marzo 1982, n. 162, e all articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n I corsi di perfezionamento ed i corsi di aggiornamento professionale rispondono ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente. 3. Ai corsi di perfezionamento possono essere ammessi coloro che siano in possesso di un diploma universitario di durata triennale, un diploma di laurea, un diploma di laurea magistrale e titoli equiparati. I consulenti del lavoro, gli iscritti nella sezione A dell albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, o altri soggetti in possesso di iscrizione ad un ordine, collegio o albo professionale, ma non di diploma di laurea, potranno eventualmente essere ammessi in qualità di uditori. 4. Agli uditori non verranno in ogni caso rilasciate le certificazioni di cui al successivo articolo Ai corsi di aggiornamento professionale si accede anche in mancanza di titolo di studio universitario. Articolo 2 Presentazione delle proposte 1. Le proposte di attivazione dei corsi oggetto dal presente Regolamento, avanzate dalle Facoltà, tenuto conto della programmazione didattica complessiva e contestualmente all approvazione della programmazione didattica annuale, anche su iniziativa dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca dell Università di Firenze, sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. 2. Le proposte dei corsi da attivare possono essere presentate al Rettore dalle Facoltà secondo il seguente calendario: - entro il 31 marzo, per i corsi da attivare per l anno accademico successivo; - entro il 2 novembre ed entro il 31 gennaio per i corsi da attivare nell anno accademico, rispettivamente nei periodi gennaio ottobre e aprile ottobre. 3. Per esigenze formative particolari, legate a innovazioni normative, giurisprudenziali, scientificotecniche o in altri campi comunque rilevanti gli Organi di Governo potranno valutare se accogliere proposte di istituzione dei corsi oggetto del presente regolamento anche al di fuori delle scadenze sopra indicate. 4. La proposta di istituzione, compilata sull apposita modulistica predisposta annualmente dall Ateneo, deve essere approvata dal Consiglio di Facoltà e, se del caso, dal Consiglio del Dipartimento o del Centro sede amministrativa del corso che si chiede di istituire. 5. Alla delibera di approvazione adottata dalla Facoltà e, se del caso, dal Dipartimento o Centro, deve essere allegata una relazione, relativa all esito dei corsi proposti dalla Facoltà per i due anni accademici precedenti. Nella relazione dovranno essere inseriti i dati finanziari limitatamente a quei corsi di cui si chiede l attivazione e che, al di là del titolo generale vertono sugli identici temi delle due edizioni precedenti. 6. I corsi di perfezionamento post laurea ed i corsi di aggiornamento professionale possono essere 17

18 attivati a condizione che: - venga prioritariamente assicurato il normale funzionamento dei corsi di studio istituzionali delle Facoltà; - le spese per l organizzazione dei corsi non vengano fatte gravare sul bilancio d Ateneo. 7. I corsi sono istituiti con decreto del Rettore. 8. Le modifiche relative alla proroga dei termini di iscrizione o svolgimento del corso sono effettuate tramite decreto dirigenziale, su proposta del direttore del corso vistata dal responsabile dell unità amministrativa sede del corso. 9. Eventuali altre modifiche al Decreto Rettorale istitutivo del Corso sono apportate dal Rettore, su proposta della Facoltà e, ove presente, del Dipartimento o Centro sede amministrativa del Corso, che si faranno garanti che le modifiche da apportare non modificano, nella sostanza, il corso approvato dagli Organi di Governo. Articolo 3 Durata dei corsi e rilascio di Crediti Formativi Universitari (CFU) 1. I corsi oggetto del presente regolamento, di durata non superiore ad un anno, possono erogare fino ad massimo di 240 ore di didattica frontale (lezioni in aula, seminari, esercitazioni) eventualmente anche prevedendo più moduli, distinti per materie trattate. Ove si preveda il rilascio di CFU (fino ad un massimo di 20, salvo quanto disposto dall art. 4) deve essere prevista una prova finale o altre forme di verifica del profitto; eventuali CFU previsti per il tirocinio saranno attribuiti allo studente sulla base di una attestazione del Direttore del corso medesimo relativa al regolare svolgimento del tirocinio stesso. 2. Le ore di didattica frontale per credito formativo debbono essere comprese fra sei e dodici. 3. L eventuale riconoscimento dei crediti di cui al comma 1 ai fini della carriera nell ambito di un corso di studio dell Ateneo ovvero di altra Università compete esclusivamente alla struttura didattica presso la quale il corso medesimo verrà svolto, fermo restando quanto disciplinato dal successivo art. 12 comma Non possono essere riconosciuti CFU per corsi che non eroghino almeno sei ore di didattica frontale. Articolo 4 Corsi di perfezionamento annuali 1. Un corso di perfezionamento può essere definito annuale e prevedere il conferimento di venticinque crediti formativi, a condizione che: a. abbia una durata di almeno sei mesi; b. per ogni credito formativo siano svolte almeno sei ore di didattica frontale; c. preveda una prova finale obbligatoria. 2. Il presente articolo non si applica ai corsi di aggiornamento professionale. Articolo 5 Quote di iscrizione 1. La quota di iscrizione deve essere compresa fra centocinquanta euro e i millecinquecento euro, anche in relazione al numero di ore di didattica frontale erogata. 2. Possono essere previste quote differenziate in favore di giovani laureati iscritti entro il 18

19 ventottesimo anno di età. 3. In considerazione dei costi determinati dall utilizzo di speciali attrezzature, ovvero di caratteristiche specialistiche del corso puntualmente evidenziate, potrà essere proposta una quota di iscrizione superiore al limite massimo indicato al comma La quota di iscrizione potrà essere inferiore a centocinquanta euro qualora il corso abbia una durata inferiore a sei ore e non eroghi CFU. Articolo 6 Contenuto della proposta 1. Nella proposta di attivazione di un corso di perfezionamento post laurea o di un corso di aggiornamento professionale debbono essere indicati: a. il titolo e gli obbiettivi formativi del corso; b. le tematiche oggetto del corso, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari; c. l elenco, ancorché provvisorio, dei docenti del corso; d. le modalità di svolgimento delle attività didattiche; e. gli obblighi di frequenza: f. la tipologia della prova finale o altre forme di verifica del profitto, da prevedere obbligatoriamente solo nel caso in cui si preveda l acquisizione di CFU da parte degli iscritti; g. i titoli richiesti per l ammissione; h. la Facoltà proponente e le eventuali Facoltà concorrenti; i. eventuali partnership; l. nome e qualifica del Direttore, scelto tra personale docente e ricercatore dell Università di Firenze; ove siano indicati più Direttori, tra loro deve essere indicato un Referente organizzativo; m. l unità amministrativa, Dipartimento, Centro o Presidenza di Facoltà responsabile dell organizzazione e della gestione amministrativa del corso; n. la durata delle attività, e la sede o le sedi di svolgimento delle stesse, da ubicarsi di norma presso locali di proprietà dell Ateneo o in uso al medesimo, ovvero eccezionalmente anche presso locali diversi allegando alla proposta un apposito documento redatto su un modello predisposto dagli uffici competenti dell'ateneo e sottoscritto dal legale rappresentante dell ente o della struttura concedente i locali, nel quale egli dichiari di assumere le funzioni di datore di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive modifiche e integrazioni; o. le modalità di selezione, qualora le domande siano superiori al numero di posti; p. il monte ore dell attività didattica; q. il totale dei crediti formativi che verranno riconosciuti, se previsti; r. il numero minimo degli iscritti, comunque non inferiore a cinque, e il loro numero massimo nonché l eventuale riserva di posti per dipendenti di aziende o enti oppure per appartenenti ad ordini professionali con i quali siano state sottoscritte dal Preside di Facoltà apposite convenzioni; s. l ammontare della quota di iscrizione; 19

20 t. la scheda relativa alla previsione dei costi di gestione, con indicazione delle entrate e delle uscite rapportate ai numeri minimo e massimo; u. il parere del Dipartimento o del Centro eventuali sedi amministrative del corso. Articolo 7 Valutazione delle proposte 1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nell ambito delle rispettive competenze, deliberano sull attivazione dei corsi oggetto del presente regolamento tenendo conto dei seguenti criteri: a. per i corsi di perfezionamento: - adeguata e coerente articolazione dei settori scientifico-disciplinari in relazione al progetto formativo; - chiarezza e plausibilità del profilo pratico-professionale del percorso formativo; - chiara identificabilità della collocazione professionale del detentore dell attestato di frequenza. b. per i corsi di aggiornamento professionale: - adeguata e coerente articolazione disciplinare del corso; - chiara identificazione del potenziale utente del corso; - profilo strettamente pratico-professionale del corso. 2. Sarà in ogni caso motivo di preclusione all attivazione del corso il mancato rispetto, nella formulazione o nella presentazione della proposta, di quanto disposto dal presente regolamento. Articolo 8 Aspetti finanziari 1. Nell ambito dei corsi di perfezionamento e dei corsi di aggiornamento professionale non è prevista alcun compenso per professori e ricercatori strutturati presso l Università di Firenze. 2. Ai docenti strutturati presso altri atenei, potranno essere liquidati rimborsi spese su documentazione, ed eventuali compensi per conferenze sulla base della normativa vigente. 3. Qualora per le attività di perfezionamento sia necessario rivolgersi ad esperti estranei alle Università, la remunerazione non potrà superare la cifra massima di euro lordi a persona per l intero corso, eventualmente reiterabili nel caso in cui il corso si svolga in più edizioni. 4. Gli eventuali residui di gestione possono essere utilizzati per l attivazione di nuovi corsi che abbiano ad oggetto temi collegati al corso attivato in precedenza, nonché per convegni scientifici di presentazione dei risultati del corso o comunque relativi alle materie esaminate nello stesso, oppure per investimenti in materiale didattico, libri, riviste, strumentazioni o borse di studio a favore degli studenti iscritti, nonché per il finanziamento di progetti connessi a finalità istituzionali, previa specifica e motivata delibera adottata dal competente organo collegiale. Il materiale acquistato potrà essere anche conservato presso il Dipartimento cui afferisce il Direttore del corso o presso l unità amministrativa responsabile dell organizzazione e della gestione amministrativa del corso. 5. Al termine dei corsi i Direttori dovranno inviare alle rispettive Facoltà una relazione e un rendiconto finanziario sui corsi svolti, le cui informazioni andranno a confluire nella relazione di cui al precedente art. 2 comma 5. Articolo 9 Certificazioni 20

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