LTA. Indice Argomenti. Novembre Tax & Business Alert Newsletter informativa
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- Costanza Grossi
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1 Tax & Business Alert Newsletter informativa Novembre 2013 Indice Argomenti Novità: Spesometro: proroga del termine e nuovo modello per comunicare prestazione di servizi e cessione di beni Il nuovo Codice Doganale dell Unione Bonus mobili e legge di stabilità Risoluzione 49/E: il rimborso spese su prestazioni gratuite non è soggetto a tassazione Circolare 31/E Rivalutazione degli immobili art. 15, commi da 16 a 23 del D.L. n. 185 del 2008 Imu sugli impianti fotovoltaici sul lastrico solare Assonime: consulenza giuridica in materia di interessi passivi Regolamento UE 1042/2013 Lavoro retribuito con i voucher: novità Moratoria mutui Giurisprudenza: Prove testimoniali Convocazione assembleare Appalti e avvalimento plurimo Enti locali: Delibere di riequilibrio del bilancio al 30 novembre Corte dei Conti: approvati i questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali relativi al rendiconto 2012 Scadenze: Acconti IRES, IRPEF e IRAP Riferimenti: Contatti: LTA ADVISORY srl Via G. Leopardi, Milano Mail. info@ltaa.it Tel
2 Novità Spesometro: proroga del termine e nuovo modello per comunicare prestazione di servizi e cessione di beni L iniziale termine del 12 novembre per le contabilità Iva mensili e del 21 novembre per le contabilità Iva trimestrali per la presentazione del nuovo modello di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva il Modello di Comunicazione Polivalente è stato prorogato, da un comunicato dell Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2013, al 31 gennaio Con l art. 21 del DL 78 del 2010 l Agenzia delle Entrate ha diffuso il modello definitivo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva definito come Modello di Comunicazione Polivalente. A decorrere dal 1 gennaio 2012, devono essere oggetto di comunicazione: le operazioni per le quali viene emessa/ricevuta fattura; le operazioni per le quali non viene emessa fattura (operazioni business to consumer) e di importo pari o superiore ad Euro Per quest ultime l Agenzia ha previsto l esonero di quelle il cui pagamento è avvenuto a mezzo di carte di credito, di debito o prepagate. Nel quadro normativo di riferimento, l Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che: non vanno comunicate le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici residenti in Paesi black list; non vanno comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all Anagrafe tributaria, come le operazioni IntraUE; non vanno comunicate le operazioni relative ad utenze (telefoniche, energetiche etc.) Sono infine esonerati dall obbligo di comunicazione solo i contribuenti minimi e gli agricoltori in regime di esonero (volume di affari non superiore ad Euro 7mila). Si precisa tuttavia che i clienti dei contribuenti minimi devono comunicare le fatture ricevute anche se fuori campo Iva. Il nuovo Codice Doganale dell Unione L Unione Europea ha varato, tramite il Regolamento n 952/2013, il nuovo Codice Doganale che presenta le seguenti principali novità rispetto alla versione precedente: informazioni e snellimento dei controlli: il nuovo codice presenta un minor numero di disposizioni rispetto al precedente; tutela della buona fede degli importatori comunitari: nella applicazione delle disposizioni doganali bisogna tenere conto della buona fede, minimizzando l impatto della negligenza del debitore. Lo spedizioniere valutato affidabile è abilitato ad operare negli Stati membri; alleggerimento delle sanzioni: vige il principio per cui pur differenti in ogni Stato Membro, le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2
3 Bonus mobili e legge di stabilità Numerose le novità introdotte dalla legge di stabilità in merito alla detrazione fiscale sui lavori di ristrutturazione edilizia. Per gli interventi di manutenzione, ristrutturazione e restauro e risanamento conservativo, l aumento della detrazione Irpef al 50% con limite di spesa pari ad Euro per unità locale è stato prorogato fino a dicembre Nel 2015 la percentuale di detraibilità passerà al 40%, sempre con un limite di spesa pari ad Euro per unità locale, e dal 2016 si tornerà alla percentuale del 36% con limite massimo di spesa di Euro Queste proroghe non riguardano la detrazione Irpef per l acquisto di abitazioni in fabbricati interamente interessati ad interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia art. 16-bis comma 3 del Tuir in quanto dal 2014 la detrazione si ridurrà al 36% per un limite massimo di spesa pari ad Euro Per quanto riguarda il Bonus Mobili, la norma precisa che la detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, nei limiti di Euro , ma solo se spetta la detrazione del 50% o del 40% per uno dei lavori dell articolo 16-bis comma 1 Tuir, escluso quindi il comma 3 relativo all acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati. Risoluzione 49/E: il rimborso spese su prestazioni gratuite non è soggetto a tassazione I rimborsi spese percepiti dai lavoratori autonomi occasionali non sono tassabili come redditi diversi se la prestazione è a titolo gratuito. Questo è quanto emerge dalla risoluzione 49/E/2013. Tuttavia tale risoluzione non si applica se la prestazione è remunerata o le spese sostenute sono inferiori all importo rimborsato: in questo caso il committente deve effettuare la ritenuta e il percipiente è obbligato a dichiarare la differenza come reddito diverso. La risoluzione, inoltre, non trova riscontro per gli esercenti arti e professioni, per i quali i rimborsi delle spese diverse da quelle anticipate in nome e per conto del cliente sono sempre assimilate ai compensi. Circolare 31/E La nuova Circolare 31/E, che riguarda la correzione degli errori contabili commessi nella compilazione della dichiarazione, a favore o contro il contribuente, deroga al termine di decadenza per i controlli delle dichiarazioni (termine sancito al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione ovvero, nel caso di omissione, entro il quinto anno successivo). La presentazione della successiva dichiarazione integrativa, al fine di correggere e di permettere il riconoscimento di elementi rilevanti ai fini fiscali, provoca un allungamento del termine di tale decadenza, la quale slitta al 31 dicembre del quarto anno successivo alla data di presentazione dell integrativa e non più alla presentazione della prima dichiarazione, ovvero al 31 dicembre del quinto anno successivo. Ciò, però, provoca una situazione anomala in quanto, di fronte ad una medesima dichiarazione, da una parte si avrebbe un termine di decadenza relativo ad elementi che hanno come riferimento la data di presentazione della prima dichiarazione e dall altra si avrebbero dei valori rigenerati dalla successiva integrativa, i quali avranno una decadenza postergata. 3
4 Rivalutazione degli immobili art. 15, commi da 16 a 23 del D.L. n. 185 del 2008 Con la risoluzione n. 70/E del 23 ottobre 2013, l Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di versamento delle imposte sostitutive di cui al D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, in particolare: misura tasso di interesse: il citato decreto legge prevede che in caso di versamento rateale delle imposte sostitutive, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali nella misura del 3% da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per tutti i contribuenti che avessero erroneamente applicato il tasso d'interesse legale vigente nell'anno del versamento non verranno applicate le sanzioni. L'Agenzia, infatti, applicando il principio di tutela dell affidamento, riconosce la buona fede dei contribuenti. modalità di versamento rateale: l'art.15 del D.L. n. 185/2008, prevede che le imposte sostitutive in argomento devono essere versate, a scelta del contribuente "in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi". Per quanto riguarda quelle imprese che avessero versato la quota annuale dell'imposta sostitutiva a rate, facendo erroneamente riferimento all'art. 20 del D.L. n. 241/1997 secondo il quale le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte possono essere versate in rate mensili di uguale importo con la maggiorazione degli interessi al 4% annuo, la risoluzione prevede che, sempre applicando il principio di tutela dell affidamento riconoscendo la buona fede dei contribuenti, sussistano le condizioni per escludere l applicazione delle sanzioni per tardivo versamento. Imu sugli impianti fotovoltaici sul lastrico solare Con la risoluzione 8/DF del luglio 2013 il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell Economia ha chiarito il trattamento, ai fini dell IMU, degli impianti fotovoltaici che vengono costruiti sui tetti degli edifici. E il caso dell utilizzazione del lastrico solare per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da asservire all efficientamento energetico dell immobile, situazione frequentemente praticata anche a seguito degli incentivi che negli ultimi anni sono stati concessi. Relativamente a tale fattispecie, la risoluzione in esame ha chiarito che, poiché l impianto fotovoltaico è posto su un area sulla quale già insiste un immobile - e cioè il fabbricato sul cui tetto è installato l impianto e per il quale già viene scontata l IMU - durante i lavori di costruzione dell impianto stesso non si configura alcuna area edificabile sulla quale pagare il tributo. Cosa che invece avverrebbe, almeno in linea teorica, seguendo la presunzione di edificabilità, dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di ultimazione, che si applica in caso di utilizzazione edificatoria di un terreno sgombro da fabbricati. Assonime: consulenza giuridica in materia di interessi passivi Con l istanza /2012 del 17/07/2012, l Assonime (Associazione tra le società italiane per azioni) ha chiesto chiarimenti in merito alla disposizione contenuta nell art. 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, (legge finanziaria 2008), riguardo alla deducibilità, dal reddito delle società, degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l acquisizione o la costruzione degli immobili che non costituiscono beni strumentali (immobili patrimonio). 4
5 Nello specifico l associazione ha chiesto all Amministrazione Finanziaria se, per la piena deducibilità degli interessi passivi, il finanziamento deve essere stipulato solo contestualmente o precedentemente all acquisto del bene, oppure se lo stesso possa essere contratto e ricollegato al bene in un momento successivo all acquisto, o ancora se possa essere contratto e successivamente rinegoziato. L Agenzia delle Entrate ha precisato che affinché gli interessi passivi siano deducibili è necessario che vi sia uno stretto legame tra il finanziamento contratto e il bene acquistato o costruito. Tale condizione risulta comunque soddisfatta non solo quando vi sia contestualità tra l accensione del finanziamento e l acquisto o la costruzione del bene immobile, ma anche quando il finanziamento venga contratto in un momento successivo all acquisto/costruzione del bene e quando il finanziamento originariamente contratto venga rinegoziato. Regolamento UE 1042/2013 Il regolamento di cui sopra, riguarda in via prioritaria, le nuove disposizioni in materia di servizi elettronici che entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2015, ma formalizza anche una serie di importanti linee guida attraverso cui applicare la territorialità dei servizi relativi agli immobili, che però entreranno in vigore dal Un importante aspetto nel quale interviene il regolamento è la definizione di immobile ai fini IVA: il regolamento attribuisce particolare rilievo al concetto di fissità di una struttura rispetto al suolo, in termini di difficoltà di rimozione o di smontaggio della stessa se non alterando o distruggendo il bene. Viene altresì considerato bene immobile qualsiasi elemento che formi parte integrante di un edificio, in mancanza del quale questo risulterebbe essere incompleto, quali ad esempio porte, finestre, tetti, scale, ascensori, quindi anche elementi che in realtà potrebbero avere una loro individualità rispetto all immobile in cui sono inseriti. La conseguenza è che le prestazioni effettuate su questi beni, subiscono lo stesso regime IVA in materia di territorialità di quello dell immobile (luogo in cui è situato). Di estrema importanza per la portata innovativa, rispetto anche a quanto precisato nella circolare 37/E, è che tra i servizi che mutuano le regole di territorialità dell immobile, vi rientrano anche i servizi legali riguardanti la cessione o il trasferimento di proprietà dell immobile, quali le pratiche notarili o la stesura di un contratto di compravendita. Lavoro retribuito con i voucher: novità Il Decreto n. 76/2013, convertito con Legge 99/2013, prevede la possibilità per le imprese e gli studi professionali di retribuire il lavoro con i voucher; l unico limite che va rispettato è il valore economico della prestazione che non può superare 2mila Euro netti all anno per ciascun lavoratore, ovvero 5mila Euro netti nell ambito dei rapporti tra privati. Per poter utilizzare tali voucher occorre: registrarsi sulla piattaforma telematica dell Inps solo la prima volta che si intende usare la gestione informatica o se si vuole cambiare i delegati della gestione. L utenza può essere attivata dal rappresentante legale o da un delegato. registrare il prestatore che riceverà a domicilio la Inps card sulla quale vengono accreditati i compensi per le prestazioni effettuate. avere della disponibilità economica per acquistare i buoni. E possibile il pagamento tramite modello F24, carta di credito o conto corrente postale. 5
6 presentare la denuncia preventiva delle prestazioni di lavoro accessorio nei giorni che precedono l inizio della prestazione o nel giorno stesso, prima della presentazione. Per retribuire la prestazione, l azienda deve accedere al sito Inps con le stesse modalità usate per la dichiarazione di inizio rapporto, nella sezione consuntivazione rapporti e dichiara l avvenuta esecuzione della prestazione, con la data di inizio e fine della prestazione effettiva, l aliquota del compenso netto, pari al 75% del valore nominale del buono lavoro e il valore economico da attribuire alla prestazione. Alla fine di tale processo, il sistema esegue il pagamento della prestazione mediante accredito sulla Inps card oppure tramite bonifico domiciliato. Moratoria mutui A seguito dell accordo raggiunto tra Abi e le associazione dei consumatori, il mutuatario potrà dilazionare di 12 mesi il pagamento della quota capitale, e alla scadenza del periodo, allungare di tre o quattro anni la durata del rimborso, alleggerendo in questo mondo l importo delle rate. La moratoria introduce delle importanti novità quali: la sospensione dei mutui può interessare anche il professionista, l impresa individuale e le associazioni o enti diversi dalle società di capitali, ma che esercitano un attività commerciale; impegno esplicito delle banche a non ridurre gli affidamenti alle imprese che decideranno di usufruirne. Ad oggi hanno aderito circa l 80% del totale degli istituti di credito. Giurisprudenza Prove testimoniali Con la sentenza n del 2 ottobre 2013, la Corte di Cassazione ha sancito, in tema di divieto dell utilizzo delle prove testimoniali nel processo tributario, che le dichiarazioni degli operatori commerciali, relative alla mancanza dei macchinari e delle attrezzature, nonché di personale specializzato, possono essere usate dall Amministrazione Finanziaria per dimostrare la falsità delle fatture e per classificare la società accertata come cartiera. Infatti, la Corte ha ribadito che le informazioni raccolte dai verificatori possono essere utilizzate nel processo tributario, se non smentite specificamente dalla controparte. 6
7 Convocazione assembleare Con la sentenza n del 14 ottobre 2013, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: salvo che l atto costitutivo della società a responsabilità limitata non contenga una disciplina diversa, deve presumersi che l assemblea dei soci sia validamente costituita ogni qual volta i relativi avvisi di convocazione siano stati spediti agli aventi diritto almeno otto giorni prima dell adunanza (o nel diverso termine eventualmente in proposito indicato nell atto costitutivo), ma tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non ha affatto ricevuto l avviso di convocazione o lo ha ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito. Appalti e avvalimento plurimo La Corte di Giustizia Europea, con una recente sentenza, ha sancito la non applicabilità di quanto stabilito dal codice dei contratti pubblici in tema di impossibilità, per chi partecipa ad un appalto pubblico, di avvalersi dei requisiti di un soggetto terzo. In base a questa recente presa di posizione, ora un soggetto potrà partecipare ad una gara pubblica dimostrando di poter contare su requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi anche di altri soggetti per la stessa tipologia di lavoro. Questa apertura garantisce la massima libertà di organizzazione dell impresa, nonché la massima apertura del mercato degli appalti alla piccola e media impresa, che può organizzarsi, coordinandosi con altri operatori, al fine di raggiungere il maggior numero di requisiti possibili. L interpretazione della Corte di Giustizia va nel senso dell apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile, e, oltre a garantire vantaggi agli operatori economici, a cui viene facilitato l accesso al mercato degli appalti, va a vantaggio anche delle stesse amministrazioni aggiudicatrici. Enti locali Delibere di riequilibrio del bilancio al 30 novembre La delibera di riequilibrio del bilancio slitta al 30 novembre per Province e Comuni che hanno approvato i preventivi entro il 31 agosto. Questo è quanto previsto da un correttivo del Dl 93/2013 aggiunta dell art. 12-bis. In questo modo il limite del 30 settembre, previsto dal Testo Unico, per deliberare in consiglio la salvaguardia degli equilibri di bilancio, viene posticipato di due mesi per tutti gli Enti che hanno approvato i preventivi entro il 31 agosto. Ulteriore novità introdotta dall art. 12-bis riguarda le anticipazioni di tesoreria. Già con il Decreto sblocca debiti - Dl 35/2013 era stato innalzato il limite da 3/12 a 5/12 delle entrate relative a tributi, tariffe e trasferimenti. Adesso, secondo il nuovo dettato normativo, Comuni e Province avranno tempo di rientrare nei limiti ordinari entro fine anno, e non più entro il 30 settembre. 7
8 Corte dei Conti: approvati i questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali relativi al rendiconto 2012 La Corte dei Conti sezione delle Autonomie ha approvato i questionari di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali relativi al rendiconto 2012 per i Comuni con popolazione fino a abitanti e per i Comuni con popolazione superiore a abitanti. Non sono da presentare, invece, i questionari relativi al bilancio previsionale 2013: visto il differimento al 30 novembre del termine ultimo per l approvazione dello stesso, infatti, la Corte dei Conti ha esonerato gli organi di revisone economico-finanziaria dalla trasmissione della relazione sul bilancio di previsione dell esercizio 2013 alle competenti Sezioni regionali di controllo. Scadenze Acconti IRES, IRPEF e IRAP Il D.L. 76/2013 ha incrementato dal 99% al 100% la misura dell acconto IRPEF dovuto per l anno in corso. Questo comporterà ora una duplicazione dei calcoli in sede di versamento del II acconto. Infatti il primo acconto è stato determinato utilizzando le vecchie regole, ossia applicando il 40% sul 99% dell imposta dichiarata per l anno precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d imposta, delle ritenute e delle eccedenze. Dopo la modifica normativa, ossia entro il 2 dicembre 2013, data nel quale dovrà essere versata la secondo rata di acconto, si dovrà provvedere a rideterminare la misura del I acconto dovuto e versare la differenza unitamente al II acconto. Analogo discorso vale anche per IRES e IRAP. Lo stesso decreto ha infatti incrementato la misura dell acconto dovuto per il 2013, per entrambe le imposte dal 100 al 101%. Le informazioni contenute nel presente documento sono di natura generica. Questa pubblicazione contiene informazioni di carattere generale. LTA Advisory S.r.l., per mezzo di questa pubblicazione non intende fornire pareri di natura commerciale, finanziaria, legale, fiscale o altri servizi professionali di consulenza. Questa pubblicazione non è un sostituto per tale consulenza professionale, né deve essere usata come base per qualsiasi decisione o azione che possa incidere sulle scelte finanziarie della Vostra azienda. Prima di prendere qualsiasi decisione o intraprendere qualsiasi azione che possa influenzare la vostra attività, è necessario consultare un professionista qualificato. LTA Advisory S.r.l. non sarà responsabile per eventuali perdite sostenute da qualsiasi persona o società per scelte basate su questa pubblicazione. 8
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