Multirischi Aziende Agricole

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1 FSL FV ontratto di ssicurazione del amo Danni Polizza per la copertura delle attività agricole e per la trasformazione dei prodotti compresi gli allevamenti e gli agriturismi ultirischi ziende gricole.. verso erzi e Prestatori di lavoro l presente Fascicolo nformativo contiene: nformativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003 ota nformativa Glossario ondizioni di Polizza deve essere consegnato al ontraente prima della sottoscrizione della polizza Prima della sottoscrizione leggere attentamente la ota nformativa

2 ndice Sezione esponsabilità ivile verso erzi e Prestatori di Lavoro ota nformativa (egolamento SVP 35/2010) pag. 3 Glossario pag. 12 pag. 1 D E orme comuni che regolano la Sezione di / pag. 14 ondizioni ggiuntive (sempre operanti) pag. 22 ondizioni particolari della Sezione di / pag. 27 ULSH ZEDE GLE -

3 pag. 2 B E L L Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza) if.to (art.) Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione SEZE ESPSBLÀ VLE VES EZ E PES D LV... 2 relativa del 6% llevamento e commercio bestiame Euro 150,00 DZ GGUVE PE DEE SH (sempre operanti) Danni da interruzioni attività Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate Danni a cose in custodia Lavori eseguiti presso terzi: Danni da incendio Danni a cose trovantisi nell ambito dei lavori rattamenti chimici DZ PL (operanti solo se espressamente richiamati in polizza) Danni da cedimento o franamento del terreno Danni a condutture e impianti sotterranei nquinamento accidentale Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione 10% min. Euro 1500,00 10% min. Euro 150,00 10% min. Euro 250,00 10% min. Euro 500,00 Per danni a fabbricati 10% min. Euro 1.500,00 10% min. Euro 2.500,00 Euro 150,00 Euro 250,00 Per danni ad altre cose Euro 500,00 Euro 500,00 Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato) Euro ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Euro ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Euro ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Euro ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Euro ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Euro ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Euro ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Euro ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Danno biologico 9 (opzione 1) Franchigia Euro 2.600,00 (opzione 2) Franchigia Euro 5.200,00 ULSH ZEDE GLE - ose portate o consegnate Danni a veicoli in parcheggio Danni a velocipedi 14 ttività sportive 15 Euro 150,00 Euro 150,00 Euro 150,00 Euro 150,00 ose portate o consegnate: - per singolo liente Euro 2.500,00 - in seguito a incendio, esplosione o scoppio Euro ,00 - riposte in mezzi di custodia Euro ,00 - non riposte in mezzi di custodia Euro ,00 - cose portate e non consegnate Euro 5.000,00 - riposte in mezzi di custodia a disposizione nella camera: 1. complessivamente Euro 7.500,00 Euro ,00 per sinistro e per anno assicurativo e di Euro ,00 per veicolo Euro 2.500,00 per velocipede, fino a un massimo di Euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo

4 ota nformativa (eg.svp 35/2010) La presente ota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'svp, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'svp (ora VSS) nche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente ota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il ontraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.. nformazioni sull impresa di assicurazioni 1) nformazioni Generali Vittoria ssicurazioni S.p.. - apogruppo del gruppo Vittoria ssicurazioni Sede e Direzione: talia, milano, Via gnazio Gardella nr.2 elefono fax Sito web: Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it - (nr. verde ) mpresa autorizzata all'esercizio delle ssicurazioni a norma dell'art. 65.D.l n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984 odice fiscale e numero d'iscrizione del egistro mprese di milano E.. n scritta all'lbo mprese di ssicurazione e iassicurazione sez. n apogruppo del gruppo Vittoria ssicurazioni iscritto all'lbo dei gruppi ssicurativi n pag. 3 F V 2) nformazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa* l patrimonio netto di Vittoria ssicurazioni S.p.. ammonta a euro di cui a titolo di capitale sociale interamente versato e a titolo di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. * dati riferiti all'ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro. B. nformazioni sul contratto l presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga. vvertenza l ontraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 60 giorni* prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto (*30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un consumatore, ai sensi dell art. 33 del odice del onsumo). Si rimanda per il dettaglio all art. 16 delle ondizioni Generali di assicurazione. ULSH ZEDE GLE -

5 pag. 4 F V ULSH ZEDE GLE - 3. operture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni È la polizza studiata per la protezione delle: - aziende agricole (intendendosi per tali quelle destinate a produrre esclusivamente reddito agrario). Si possono assicurare, sia il proprietario o affittuario, che anche il solo proprietario dei beni impiegati in tale attività; - di coloro che effettuano lavorazioni agricole per conto terzi (è possibile assicurare anche l'effettuazione di lavori non agricoli purché si tratti di attività secondaria rispetto alle lavorazioni agricole); - per l'esercizio dell'attività d'allevamento e commercio del bestiame; - per l'esercizio di agriturismo e turismo rurale, purché l'attività di ricezione venga svolta dagli imprenditori agricoli nell'ambito dell'azienda con carattere di complementarità rispetto all'attività strettamente agricola; purché in connessione con tali attività, è possibile assicurare anche l'esercizio di scuola di equitazione. La garanzia offre copertura per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza (es. la proprietà, l'uso e la manutenzione degli immobili che costituiscono l'azienda, i lavori di coltivazioni agricole, le lavorazioni connesse alla conservazione dei prodotti, i lavori di dissodamento e disboscamento, l'allevamento, l'impiego di macchine agricole, ecc.) on la garanzia ci si può tutelare anche dall'eventuale azione risarcitoria per i danni fisici riportati dai dipendenti nonché dalle azioni di rivalsa esercitate dall'nail per quanto abbia dovuto corrispondere al lavoratore infortunato in conseguenza dell'azione di sinistri. Si rimanda agli articoli 1 e 2 della Sezione "orme comuni della esponsabilità civile verso erzi e Prestatori di Lavoro" La garanzia / è disciplinata da norme sempre operanti (quelle contenute nelle sezioni "Glossario", "orme omuni della esponsabilità ivile verso erzi e Prestatori di lavoro" - artt.1-12, lausole riferite all'identificazione del rischio, "ondizioni aggiuntive" - artt. 1-13) E' inoltre possibile scegliere, in base alle esigenze specifiche, diverse estensioni tra quelle previste nelle ondizioni Particolari che devono essere espressamente richiamate in polizza e per le quali va corrisposto il relativo premio; per il dettaglio si rimanda alla lettura degli articoli 1-16 della sezione "ondizioni particolari". E' possibile richiamare in polizza la garanzia per la esponsabilità civile derivante all'ssicurato per danni cagionati a terze persone per danni allo stesso imputabili quale produttore. ale garanzia è disciplinata dagli articoli contenuti nella relativa Sezione e numerati da 1 a 11. differenza della garanzia /, la garanzia Prodotti opera per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'ssicurato in corso di polizza : si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'articolo 4 della relativa Sezione "vvertenza" l contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

6 n tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio: 1) per la garanzia /: - dagli articoli della Sezione "orme comuni della responsabilità civile verso erzi e Prestatori di lavoro" Ulteriori esclusioni e limitazioni possono essere contenute in norme specifiche: si rimanda per il dettaglio agli articoli 2, 3, 6 della Sezione "orme comuni della responsabilità civile verso erzi e Prestatori di lavoro", agli articoli 6, 7, 8, 12, 13 della Sezione "ondizioni aggiuntive", agli articoli 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15 e16 della Sezione "condizioni particolari"; 2) per la garanzia Prodotti: - dagli articoli della relativa Sezione. Una particolare ipotesi di limitazione è prevista all'articolo 9, in relazione alla regolazione del premio. Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia, si rimanda agli articoli 1 e 7 delle ondizioni generali di assicurazione nonché all'articolo 3 della Sezione "orme comuni della esponsabilità civile verso erzi e Prestatori di lavoro" l mancato pagamento del premio alla scadenza comporta la sospensione della garanzia, decorsi 15 giorni dalla scadenza stessa: si rimanda per il dettaglio all'articolo 3 delle ondizioni generali di assicurazione ed all'articolo 1901 del odice civile. pag. 5 F V vvertenza l contratto prevede la presenza di massimali, sottolimiti di indennizzo, scoperti e franchigie. l "assimale" è l'importo contrattualmente stabilito e riportato in polizza che costituisce il limite entro il quale l'mpresa è obbligata a rispondere nei confronti dell'ssicurato nel caso di sinistro compreso in garanzia: si rimanda per i dettagli all'articolo 4 della Sezione "orme comuni della esponsabilità civile verso erzi e verso i Prestatori di lavoro" ed all'articolo 3 della "Sezione Prodotti". Segnaliamo che il massimale per la prodotti rappresenta il limite di esposizione dell'mpresa per anno assicurativo o per "sinistro in serie"; allo stesso modo opera il massimale nel caso di malattie professionali, ove richiamata la relativa estensione: si rimanda per i dettagli all'articolo 3 della "Sezione prodotti" e 6 della sezione "ondizioni particolari". l sottolimite è l'importo, ridotto rispetto al massimale, entro il quale l'mpresa è obbligata a rispondere in particolari casi; i sottolimiti non si aggiungono al massimale ma operano nell'ambito dello stesso e costituiscono la massima esposizione dell'mpresa non per sinistro ma per anno assicurativo. Per i sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti si rimanda alla abella di sintesi contenuta nel presente fascicolo, in cui sono richiamati anche gli articoli di riferimento. uttavia, in accordo tra le parti possono essere pattuiti in sede di stipula del contratto o successivamente, ulteriori limiti, esclusioni e massimali. ULSH ZEDE GLE -

7 pag. 6 F V Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati. Esempio: il massimale per la garanzia è di euro per sinistro. L'ssicurato, in conseguenza di sinistro compreso in garanzia, provoca ad un terzo un danno stimato in euro. L'mpresa assicuratrice corrisponde l'importo di euro pari al massimale assicurato. L'ssicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio al risarcimento degli ulteriori euro (importo pari alla differenza tra l'ammontare del danno ed il massimale assicurato). Esempio: il sottolimite per i danni a condutture è di euro per anno assicurativo. L'ssicurato, in conseguenza di due distinti sinistri, ambedue rientranti in garanzia, verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo, provoca a terzi danni, rispettivamente per e euro. Per l primo sinistro, l'mpresa liquida - ipotizzando che non ci siano scoperti o franchigie - integralmente il danno. Per il secondo sinistro, l'mpresa metterà a disposizione i euro restanti; l'ssicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio a risarcire gli ulteriori euro. Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l'attenzione dell'assicurato sull'utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture. La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato. Qualora il danno venga liquidato per intero al terzo danneggiato, l'mpresa procederà al recupero della franchigia o scoperto nei confronti dell'ssicurato. La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale. ichiamiamo in particolare l'attenzione sulla franchigia prevista dall'art. 2 lettera B della Sezione "orme comuni della esponsabilità civile verso erzi e Prestatori di lavoro": a differenza delle altre, non è espressa in un importo, ma in una percentuale di invalidità. ULSH ZEDE GLE - Esempio: Franchigia ) Franchigia = e 50,00 mmontare del danno = e 200,00 ndennizzo = 200,00-50,00 = e 150,00 B) Franchigia = e 50,00 mmontare del danno = e 40,00 ndennizzo = e 00,00 in quanto l'importo del danno è inferiore alla franchigia

8 Scoperto ) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno mmontare del danno = e 200,00 mporto dello scoperto = 10% x 200,00 = e 20,00 ndennizzo = 200,00-20,00 = e 180,00 B) Scoperto = 10% dell'ammontare del danno, con il minimo di e 30,00 mmontare del danno = e 200,00 mporto dello scoperto = 10% x 200,00 = e 20,00 ndennizzo = 200,00-30,00 = e 170,00 Se l'ammontare del danno è inferiore all'importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessuno indennizzo. 4) Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio "vvertenza" l ontraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l'impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell'impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi. Si rimanda all' articolo 1 delle ondizioni Generali di ssicurazione nonché agli articoli 1892, 1893, 1894 del odice ivile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze. pag. 7 F V vvertenza l presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termine di legge 5) ggravamento e diminuzione del rischio l ontraente deve dare comunicazione scritta all''mpresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del odice ivile. n particolare, in caso di "diminuzione del rischio", ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l'mpresa, a seguito della comunicazione del ontraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio. n caso di "aggravamento del rischio", ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l'mpresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l'avrebbe stipulata a condizioni diverse, l'mpresa a seguito della comunicazione del ontraente, può recedere dal contratto. el caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l'avviso all'mpresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l'efficacia del recesso, l'mpresa può non ULSH ZEDE GLE -

9 pag. 8 F V pagare l'indennizzo qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto. Qualora invece l'mpresa avrebbe prestato ugualmente la copertura ma richiesto un premio maggiore, può ridurre l'importo dovuto in base al rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato richiesto se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto. imandiamo agli articoli 7 ed 8 delle ondizioni Generali di ssicurazione ed ai sopra citati articoli del odice civile per gli aspetti di dettaglio. Esempio di circostanza rilevante che determini la modificazione del rischio Quando l'attività prevista e dichiarata in polizza dall'ssicurato cambia o viene implementata con attività non accessorie all'attività principale assicurata, come per esempio: ssicurato che successivamente alla stipula del contratto costruisce e gestisce all'interno della propria tenuta agricola un impianto di biogas 6) Premi l premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. discrezione del ontraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%. "vvertenza" L'mpresa ha facoltà di aumentare il premio alla scadenza annuale, salvo il diritto del ontraente di non accettare l'aumento, con conseguente risoluzione del contratto: si rimanda per il dettaglio all'articolo 9 delle ondizioni generali di assicurazione. ULSH ZEDE GLE - "vvertenza". L'impresa di ssicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno). L'aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il seguente : Frazionamento quadrimestrale: 4% Frazionamento trimestrale: 5% l versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria ssicurazioni S.p.. o in favore dell'genzia presso cui viene stipulato il contratto. E' possibile provvedere al pagamento del premio mediante: - assegno bancario o circolare.. intestati all'mpresa o all'intermediario; - bonifico bancario; - moneta elettronica; - pagamento in conto corrente postale; - pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

10 "vvertenza". L'impresa o l'intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti; in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell'mpresa medesima. 7) ivalse "vvertenza" Le garanzie //P non prevedono ipotesi di rivalsa nei confronti del ontraente/ssicurato fatte salve eventuali ipotesi previsti dalla legge. 8) Diritto di recesso "vvertenza" l presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del ontraente sia in favore dell'mpresa. Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda agli articoli 2, 9, 12, 16 e 19 delle condizioni Generali di assicurazione. d ogni scadenza annuale, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale, l'mpresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza. ome specificato all'art. 9 delle condizioni Generali di assicurazione, il contraente, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio. Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l'assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità. el caso di contratto poliennale l contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. el caso in cui il ontraente/ssicurato abbia scelto più garanzie assicurative il recesso determina la cessazione dell'intero contratto. pag. 9 F V 9) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto diritti dell'ssicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. ell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'ssicurato o ha promosso contro di questo l'azione. L'assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite richiesta fatta per iscritto. L'interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell'assicurato da parte dell'mpresa. potesi di decadenza contemplate in polizza. La decadenza dal diritto all'indennizzo: - in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti all'atto della stipula della polizza; - in caso di mancata comunicazione all'mpresa da parte dell'assicurato degli intervenuti aggravamenti di rischio o della non accettazione da parte dell'mpresa degli stessi; - in caso di denuncia di sinistro presentata oltre il termine indicato in polizza; - in caso di omesso avviso all'mpresa da parte dell'assicurato dell'esistenza di polizze ULSH ZEDE GLE -

11 pag. 10 F V con altri assicuratori per il medesimo rischio; - in caso di omessa denuncia di sinistro agli eventuali altri assicuratori. Si rimanda per i dettagli agli articoli 1, 2 e 7 delle ondizioni generali di assicurazione, all'articolo 11 della Sezione "orme comuni della esponsabilità civile verso terzi e Prestatori di lavoro", all'articolo 10 della "Sezione Prodotti" nonché agli articoli 1892,1893,1894, 1898, 1910, 1913 e 1915 odice civile. Una ipotesi di decadenza riguarda il diritto di recesso, qualora la relativa comunicazione sia stata inviata oltre il termine previsto in polizza o fissato ai sensi di legge. 10) Legge pplicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana. 11) egime fiscale Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente ota nformativa. assazione del Premio l premio versato sul presente contratto è gravato di un'imposta a carico del ontraente pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo. Detrazione Fiscale l presente contratto non da diritto ad alcuna detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal ontraente.. nformazioni sulle procedure liquidative, reclami e controversie relative al contratto 12) Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo "vvertenza" n caso di sinistro il ontraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall'articolo 11 della Sezione "orme comuni della esponsabilità civile verso terzi e Prestatori di lavoro" e dall'articolo 10 della "Sezione Prodotti". ULSH ZEDE GLE - 13) eclami Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'utorità giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria ssicurazioni S.p.. - Servizio eclami, Via gnazio Gardella, n ilano ( servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it - fax ). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'vss - Via del Quirinale n oma. Devono essere presentati direttamente all'vss, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:

12 a) l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto legislativo 7 Settembre 2005, n odice delle ssicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura fn-ne. n particolare i reclami indirizzati all'vss dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; - individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo già presentato direttamente all'mpresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. on rientrano nella competenza dell'vss: a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'mpresa: in caso di ricezione l'vss provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b) i reclami per i quali sia già stata adita l'utorità giudiziaria: l'vss provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del esto unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla SB - via G.B.artini oma; d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla VP - via in rcione oma. n caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'vss provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti utorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. pag. 11 F V 14) rbitrato "vvertenza" l presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad rbitrato. vvertenza Eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, vanno indirizzate per iscritto a: Vittoria ssicurazioni S.p.. ssistenza lienti Via gnazio Gardella, ilano (n. verde info@vittoriaassicurazioni.it) Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo nformativo si rimanda alla consultazione del sito ULSH ZEDE GLE -

13 pag. 12 F V Vittoria ssicurazioni S.p.. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente ota nformativa ediazione obbligatoria Per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che la Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una procedura di mediazione davanti a uno degli rganismi di mediazione abilitati. Si rimanda per dettagli all articolo 11 Foro competente e mediazione obbligatoria L'mministratore Delegato oberto Guarena n ottemperanza al Provvedimento VSS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet dell mpresa è disponibile la nuova E SEV che consente ad ogni liente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio. Per registrarsi è sufficiente inserire: - odice fiscale (o Partita V); - un indirizzo valido e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull utilizzo del sistema è attivo il numero verde ULSH ZEDE GLE -

14 Glossario ddetti itolari, soci, famigliari coadiuvanti (anche se non dipendenti), associati in partecipazione, dipendenti (compresi gli apprendisti) e tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti. llevamento ttività imprenditoriale di allevamento di bestiame, che produce reddito agrario o no, secondo la vigente normativa tributaria. pag. 13 G L S S mbito dell attività assicurata L'insieme dei poderi o appezzamenti anche se separati l'uno dall'altro, di proprietà o condotti dall'ssicurato, con i relativi fabbricati - compresi quelli destinati ad abitazione rurale se assicurati, - e ad attività complementari ed accessorie all'attività assicurata (anche quando non sia svolta professionalmente), il cui centro organizzativo è ubicato presso l'indirizzo indicato in polizza. e fanno parte eventuali fabbricati utilizzati per l'alpeggio, depositi e reparti sussidiari pertinenti. Qualora l'attività assicurata sia svolta in appezzamenti sparsi, la garanzia opera per le attività relative ai terreni identificati in polizza. L'assicurazione non comprende i rischi relativi a condotte forzate e dighe qualora presenti sul territorio dell'attività assicurata. ssicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ttività agrituristica ttività svolta nell'ambito dell'azienda agricola ad integrazione del reddito derivante da attività agricola, così come disciplinato dalla Legge n. 730 del 5/12/1985 e successive modificazioni o integrazioni, per la quale l'azienda è in possesso di autorizzazione o ne ha già presentato domanda. zienda agricola ttività svolta da mprenditore agricolo, che riveste tale qualifica anche ai fini previdenziali e fiscali, che si dedica alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del odice civile, Bestiame Bovini, equini, ovini, caprini, suini, alveari (compresa l'arnia), animali avi-cunicoli, struzzi, animali domestici, il tutto sottotetto o all'aperto nell'ambito dell'attività assicurata compresi i pascoli (anche in alpeggio) e sulle strade che ivi conducono. Esclusi cavalli da competizione e animali domestici a meno che costituiscano oggetto di allevamento. Per l'allevamento delle api, al fine della determinazione del premio, per numero di capi l'unità si intende costituita dalla singola famiglia di api compresa l'arnia. ULSH ZEDE GLE -

15 pag. 14 G L S S ontraente l soggetto che stipula l assicurazione ose Gli oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonché gli animali. Franchigia L importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell ssicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato mpresa Vittoria ssicurazioni S.p.. ed eventuali oassicuratrici ndennizzo La somma dovuta dall mpresa in caso di sinistro. Scoperto La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell ssicurato. Sinistro l verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l assicurazione che determina il diritto all indennizzo ULSH ZEDE GLE -

16 orme comuni della responsabilita' civile verso terzi e prestatori di lavoro Buona fede Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del ontraente e/o dell'ssicurato relative a circostanze influenti sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione della polizza, o l'omessa comunicazione da parte dello stesso di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso del contratto, non pregiudicano il diritto all' indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte e incomplete dichiarazioni siano frutto di buona fede. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza. 1. Garanzia responsabilita' civile verso terzi (r.c.t.) L'mpresa si obbliga a tenere indenne l'ssicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza. pag. 15 E U 2. Garanzia responsabilita' civile verso i prestatori di lavoro (r.c.o.) L'mpresa tiene indenne l'ssicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.. 30 giugno 1965, n 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n 38 e del decreto legislativo 19 aprile 2001, n 202, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione; b) ai sensi del odice ivile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.. 30 giugno 1965, n 1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n 38, nonché del decreto legislativo 19 aprile 2001, n 202, subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni corporali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della "abella delle menomazioni" approvata con decreto ministeriale 12 luglio Qualora richiamata la ondizione Particolare 9 "Franchigia ssoluta Danno Biologico", il risarcimento del danno subito da ogni singolo dipendente che abbia riportato un'invalidità permanente, avverrà - indipendentemente dalla percentuale accertata - deducendo l'importo indicato nella pzione scelta nella ondizione Particolare 9 richiamata che resterà a carico dell'ssicurato. Purché soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, ai fini della presente garanzia sono equiparati ai dipendenti: - tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti; - limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall'l, i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione. ULSH ZEDE GLE -

17 pag. 16 E U Qualora l'l eserciti azione surrogatoria in base all'art del odice ivile, anziché quella di regresso prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, a parziale deroga dell'art. 8, lettera c) delle ondizioni di ssicurazione e fermo quanto previsto al punto b) del presente articolo, i dipendenti sono considerati nel novero dei terzi. La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'ssicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione infortuni di legge. La presente garanzia non comprende le malattie professionali. 3. Determinazione del premio l premio della presente polizza è determinato come segue: zienda agricola - in base al numero degli ettari in uso all'azienda agricola (di proprietà e non); Lavorazioni agricole per conto terzi - n base al numero degli addetti; llevamento - n base al numero dei capi di bestiame; griturismo - Premio forfettario; - Se in presenza di attività anche alberghiera, in aggiunta a quanto previsto dal precedente alinea anche in base ai posti letto; - Se in presenza di scuola di equitazione, in aggiunta a quanto previsto dal primo alinea anche in base ai numero dei cavalli. aneggio - n base al numero dei cavalli di proprietà; - n base al numero dei cavalli in pensione. ULSH ZEDE GLE - Qualora al momento di un sinistro dovesse risultare una differenza rispetto al numero dichiarato dal ontraente e riportato in polizza mod. U752, si applicherà la disposizione di cui all'rt. Buona Fede riportato nelle orme di Polizza, quando la differenza non supera rispettivamente per: - zienda agricola il 10% degli ettari dichiarati in polizza con il massimo di 3 ettari; - Lavorazioni agricole per conto terzi il 10% del numero degli addetti dichiarati in polizza con il massimo di 3; - llevamento il 10% del numero dei capi di bestiame dichiarati in polizza con il massimo di 10 capi, elevato a 50 capi per gli allevamenti avi-cunicoli; - griturismo il 10%: Del numero dei posti letto dichiarati in polizza con il massimo di 2 posti. Del numero dei cavalli dichiarati in polizza con il massimo di 2 cavalli. - aneggio il 10%: Del numero dei cavalli di proprietà dichiarati in polizza con il massimo di 2 cavalli. Del numero dei cavalli in pensione dichiarati in polizza con il massimo di 2 cavalli. estano fermi il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1894 del odice ivile in sede di sti-

18 pulazione della polizza, riassunto all'art. 1 - dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e l'art. 7 aggravamento del rischio, delle ondizioni Generali. 4. assimali assicurati Le garanzie... e... sono prestate fino alla concorrenza dei massimali indicati rispettivamente per la "esponsabilità ivile verso erzi" e per la "esponsabilità ivile verso i prestatori di lavoro" indicati in polizza. n particolare: gli importi indicati in prima posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie... e..., il massimo indennizzo per ogni sinistro, indipendentemente dal numero di persone o cose danneggiate. Gli importi indicati in seconda posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie... e..., il massimo indennizzo per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali. L'importo indicato nella terza posizione per la Garanzia... rappresenta il massimo indennizzo per danni a cose anche se appartenenti a più persone. massimali previsti per la Garanzia... si cumulano con quelli previsti per la Garanzia..., se sono prestate entrambe le Garanzie. pag. 17 E U 5. Pluralità di assicurati Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di ssicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più ssicurati fra di loro. 6. Priorità nell'utilizzo del massimale Fermo il contenuto dell'art. 5 che precede - Pluralità di ssicurati -, il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della esponsabilità ivile del ontraente/ssicurato ed in via subordinata, per il residuo, a copertura della esponsabilità ivile degli altri ssicurati. el caso di conflitto di interessi tra il ontraente/ssicurato e gli altri ssicurati le garanzie tutte di polizza operano soltanto a favore del primo. 7. Validità territoriale La garanzia... vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei. L'estensione della operatività della garanzia... nei territori di altri Paesi è assicurata con patto speciale. La limitazione territoriale avanti descritta non si applica nel caso di partecipazione a fiere, mostre, esposizioni (compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands), nonché in occasione di viaggi di addetti all'estero per trattative e conduzione di affari per conto dell'ssicurato. La garanzia... è operante in tutto il ondo alla duplice condizione che: sia stata accordata analoga copertura di estensione territoriale da parte dell'l o altro stituto preposto per legge; detto stituto assicuratore presti la garanzia all'estero negli stessi termini, limiti e modi nei quali viene prestata per il territorio italiano. ULSH ZEDE GLE -

19 pag. 18 E U ULSH ZEDE GLE - 8. persone che non rientrano nel novero dei terzi on sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione...: a) il coniuge, i genitori, i figli dell'ssicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l'ssicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'ssicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'ssicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione. 9. ischi esclusi dalla garanzia... L'assicurazione non vale per i danni: a. derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata; b. da furto e per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'ssicurato o da lui detenute; c. da circolazione di veicoli a motore assoggettati al odice delle ssicurazioni Private (D.L. 7 settembre 2005 n. 209) e legislazioni successive, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili); d. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; e. a cose che l'ssicurato detenga a qualsiasi titolo; f. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; g. alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori; h. alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori; i. provocati da sostanze il cui impiego, o le modalità di impiego, siano vietati da leggi e regolamenti; j. provocati da persone non rientranti nella definizione di addetti; k. ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; l. a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; m. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, (qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori) nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione

20 dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso; n. a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; o. derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; p. derivanti dall'espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n 81/2008; q. indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza; r. di cui l'ssicurato deve rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del odice ivile; s. conseguenti alla inosservanza delle condizioni di legittimazione previste per i trasporti eccezionali e per la circolazione di veicoli eccezionali, ferma l'esclusione di cui alla precedente lettera c); t. provocati alla pavimentazione stradale; u. connessi all'esercizio della caccia; v. alle scorte vive o morte del fondo, a chiunque appartengano; Deroghe alle esclusioni sono pattuite negli articoli che seguono, dal n 1 al n 15 delle ondizioni ggiuntive e dal n 1 al n 16 delle ondizioni Particolari. pag. 19 E U 10. ischi esclusi dalle garanzie... E... L'assicurazione non vale per i danni: a. da detenzione o impiego di esplosivi; b. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); nonché derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte: c. da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto; d. da campi elettromagnetici. 11. odalità per la denuncia dei sinistri n caso di sinistro il ontraente/ssicurato deve darne avviso scritto all'genzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Vittoria ssicurazioni S.p.., entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art del odice ivile). 12. Gestione delle vertenze di danno - spese legali L'mpresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'ssicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'ssicurato. ULSH ZEDE GLE -

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