COMPENDIO SULL ASSICURAZIONE AGEVOLATA PER LE COLTURE AGRICOLE CONTRO I DANNI DA AVVERSITA ATMOSFERICHE CAMPAGNA 2014

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1 COMPENDIO SULL ASSICURAZIONE AGEVOLATA PER LE COLTURE AGRICOLE CONTRO I DANNI DA AVVERSITA ATMOSFERICHE CAMPAGNA 2014 EDIZIONE GENNAIO 2014

2 Documento a uso interno. Vietata la riproduzione se non autorizzata da VH ITALIA. 1

3 Sommario CENNI STORICI SUGLI AIUTI DI STATO (aiuti ex-ante ed ex-post)... 6 GLI AIUTI COMUNITARI INTRODOTTI CON LA PAC NOVITA INTRODOTTE CON LA PAC IL QUADRO NORMATIVO CHE REGOLAMENTA LA CAMPAGNA GLI ATTORI DELL ATTUALE SISTEMA DI AIUTI PUBBLICI... 8 CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO PUBBLICO PER LE POLIZZE LA PRODUZIONE ASSICURABILE CON POLIZZA AGEVOLATA GLI EVENTI ASSICURABILI CON POLIZZA AGEVOLATA DEFINIZIONE DEGLI EVENTI ASSICURABILI LE DIVERSE TIPOLOGIE DI POLIZZE AGEVOLATE POLIZZE AGEVOLATE COLLETTIVE POLIZZE AGEVOLATE INDIVIDUALI POLIZZA PLURI-RISCHIO: POLIZZA MULTI-RISCHIO LA SOGLIA DI DANNO POLIZZA AGEVOLATA CON SOGLIA DI DANNO POLIZZA AGEVOLATA SENZA SOGLIA TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE LE POLIZZE AGEVOLATE LA SPESA ASSICURATIVA (PREMIO DI POLIZZA) AMMISSIBILE A CONTRIBUTO L ALIQUOTA MASSIMA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO L ENTITA EFFETTIVA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO COME OTTENERE IL CONTRIBUTO PUBBLICO COME E QUANDO VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO PUBBLICO PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELL ASSICURATO POLIZZA INTEGRATIVA NON AGEVOLATA POLIZZA PRIVATA NON AGEVOLATA LA STRUTTURA CONTRATTUALE DELLE POLIZZE INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA CONCETTO DI PARTITA E DI FRANCHIGIA DANNI INDENNIZZABILI CONTATTI

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5 CE = Comunità Europea ACRONIMI PAC = Politica Agricola Comunitaria PSR = Programma di Sviluppo Rurale OCM (Vino) = Organizzazione Comune di Mercato (per il settore vitivinicolo) OMC (WTO) = Organizzazione Mondiale Commercio (World Trading Organization) AGEA = Agenzia per le Entrate in Agricoltura DUP = Domanda Unica Pagamento OP = Organismo Pagatore MIPAAF= Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali PAAN = Piano Assicurativo Agricolo Nazionale FSN = Fondo di Solidarietà Nazionale (disciplinato dal D.Lgs. 102/2004) ISMEA = Istituto Servizi per il Mercato Agricolo CAA = Centro Assistenza Agricola CUAA = Codice Unico di identificazione dell'azienda Agricola LINK UTILI

6 LA COMPAGNIA VH ITALIA ASSICURAZIONI VH Italia Assicurazioni, con sede a Verona, è la filiale italiana di Vereinigte Hagelversicherung la più grande Compagnia assicurativa europea specializzata nel settore dei rischi agricoli - fondata nel 1993 per fusione della Leipziger Hagel (nata nel 1824) e della Norddeutsche Hagel (nata nel 1869). Nel 1995 VH forma il Gruppo AGRORISK in collaborazione con la Gartenbauversicherung, compagnia specializzata nell assicurazione delle serre. Nel 1996 acquisisce al 100% la Kölnische Hagel-Versicherung AG. L esperienza maturata ha portato VH non solo alla conquista della posizione di leader incontrastato sul mercato tedesco, ma anche all espansione in Olanda, Polonia, Lituania, Danimarca, Lussemburgo e Italia. VH assicura in tutta Europa agricoltori e la distribuzione è affidata a agenti e collaboratori. La rilevazione dei danni si avvale di circa periti specializzati per i vari prodotti. Con oltre 5 milioni di ettari di superficie assicurata e 10 miliardi di Euro di valori assicurati, VH è la compagnia monoramo specializzata in rischi agricoli più grande d Europa. Lo slogan con gli agricoltori, per gli agricoltori è da sempre alla base della filosofia di VH ITALIA Assicurazioni. 5

7 LE ASSICURAZIONI AGRICOLE AGEVOLATE DA CONTRIBUTO PUBBLICO CENNI STORICI SUGLI AIUTI DI STATO (aiuti ex-ante ed ex-post) Per meglio comprendere l impianto normativo che attualmente disciplina l erogazione di aiuti agli agricoltori per l acquisto sul mercato libero di coperture assicurative a garanzia dei danni subiti dalle produzioni (vegetali ed animali) e dalle strutture aziendali, impianto piuttosto complesso venutosi a creare dall intreccio tra norme nazionali e comunitarie, è opportuno fare alcuni cenni storici, con riguardo soprattutto alle evoluzioni legislative più recenti. In Italia esiste una struttura articolata d intervento pubblico a sostegno dell agricoltura. In questa struttura, giocano un ruolo importante tra gli altri: gli aiuti compensativi (ex post) garantiti agli agricoltori in caso di danni causati alla produzione agricola, i contributi (ex ante) al pagamento dei premi delle polizze. Formalmente, l intervento pubblico per la gestione del rischio e delle crisi in agricoltura nasce nel 1970 con la legge n. 364/1970 che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) alimentato da risorse finanziarie nazionali. Tale Fondo aveva due funzioni distinte: pagamenti compensativi agli agricoltori che vedevano compromessa la loro capacità produttiva e di reddito per cause al di fuori del loro controllo; supporto alle polizze assicurative. L accesso ai pagamenti compensativi ex-post era garantito a tutti gli agricoltori che subissero danni, indipendentemente dalla stipula o meno di un contratto assicurativo. Al crescere della frequenza di eventi atmosferici indesiderati, questa modalità di intervento pubblico ha mostrato tutti i suoi limiti, in quanto portatrice di distorsioni sui comportamenti di impresa. Il risultato è stato quello di alimentare aspettative di risarcimento ex post dei danni subiti, disincentivando l adozione di azioni preventive da parte delle imprese, oltre che la diffusione delle assicurazioni, aumentando il costo complessivo a carico della collettività. Questa situazione del tutto insoddisfacente dal punto di vista dell impiego di risorse finanziarie nazionali, unitamente all emanazione di regole comunitarie che andavano a garantire la libera concorrenza ed imponevano, nel contempo, la verifica della compatibilità degli aiuti di Stato con la politica comunitaria ed il rispetto delle regole internazionali, hanno spinto il legislatore italiano a modificare sostanzialmente le regole che disciplinavano l intervento pubblico nella gestione dei rischi e delle crisi in agricoltura, con una serie di provvedimenti normativi succedutisi nel corso dell ultimo decennio. Il provvedimento legislativo che ha riformato sostanzialmente la materia è il decreto legislativo n. 102/2004, che ancora oggi è la norma nazionale di riferimento per il funzionamento dell intero sistema di agevolazioni pubbliche per le assicurazioni agricole. Tra le norme di rilievo introdotte dal suddetto Decreto, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, vanno evidenziate le seguenti: progressiva e sostanziale abolizione degli aiuti compensativi ex-post per tutti i danni subiti da prodotti/eventi ammessi all assicurazione agevolata, con l intento di favorire lo sviluppo e la diffusione delle coperture assicurative; obbligo per il Ministero di elaborare un Piano assicurativo agricolo nazionale annuale, che deve essere approvato sempre entro il termine del 30 novembre di ciascun anno; obbligo per l agricoltore di assicurare l intera produzione aziendale con riferimento al medesimo prodotto coltivato in un Comune; Erogazione di un aiuto nella misura massima pari al 80% della spesa (premio) ammissibile a contributo per le polizze (mono-pluri-multirischio) che prevedono che la garanzia assicurativa divenga operante solo al superamento di una soglia di danno pari al 30%; Erogazione di un aiuto nella misura massima pari al 50% della spesa (premio) ammissibile a contributo per le polizze (mono-pluri-multirischio) che non prevedono la soglia di intervento della garanzia; Previsione di analitici criteri di determinazione della spesa (premio) ammissibile a contributo attraverso la determinazione statistica di parametri (tassi di tariffa massimi) per prodotto/comune stabiliti annualmente con Decreto Ministeriale; Conferma del ruolo dei Consorzi di Difesa, quali Organi rappresentativi degli interessi degli agricoltori rispetto al mercato assicurativo, con estensione di tale veste rappresentativa anche a Cooperative all uopo costituite e formalmente riconosciute dalle Regioni competenti per territorio; Possibilità di stipulare polizze individuali, in alternativa all adesione alle polizze collettive tradizionalmente stipulate dai Consorzi di Difesa e da Cooperative. 6

8 Per quanto riguarda la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili, ogni anno il Ministero dovrà emanare un decreto per stabilire il prezzo/q.le massimo applicabile allo specifico prodotto/varietà, tenendo conto dei prezzi unitari di mercato alla produzione rilevati dall ISMEA (ente pubblico economico - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare). GLI AIUTI COMUNITARI INTRODOTTI CON LA PAC Nel quadro normativo nazionale sopra esposto, già condizionato da norme e regolamenti comunitari, si è innestata l importante novità introdotta con l entrata in vigore del Regolamento Comunitario n 73/2009 (Health Check della PAC) riguardante gli aiuti diretti (cosiddetto Primo Pilastro della PAC) che, all art. 68, prevede aiuti specifici per la gestione del rischio, con la possibilità per gli Stati membri di utilizzare le risorse comunitarie per sovvenzionare misure a copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche e, nello specifico, per erogare aiuti alla sottoscrizione di polizze assicurative, con le modalità previste dall art. 70 delle stesso Regolamento. In aggiunta, viene introdotta (Art. 71) una forma di contributo pubblico per favorire la costituzione di fondi mutualistici per le malattie degli animali e delle piante e per gli incidenti ambientali. Questa possibilità di utilizzare risorse comunitarie nell ambito delle misure d aiuto specifico di cui all Articolo 68 è facoltativa per gli Stati membri che sono obbligati a disporre un co-finanziamento con risorse nazionale (nella misura del 25%) dello stanziamento comunitario che si opta di utilizzare. L Italia ha optato per l utilizzo delle risorse comunitarie per erogare contributi a favore degli agricoltori che acquistano una polizza contro i danni da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali (ossia gli eventi che causano danni alla produzione superiori al 30%). Quindi, dal 2010, agli aiuti di Stato si affiancano gli aiuti comunitari il cui utilizzo, però, comporta l obbligo di rispettare nuove e più stringenti norme tecniche e gestionali, stabilite sia da Decreti Ministeriali che da Circolari AGEA, che integrano e modificano quanto già normato dal D.L. 102/2004. Le risorse finanziarie previste dall art. 68 sono utilizzabili solo per erogare contributi per l acquisto di polizze assicurative che garantiscono le produzioni vegetali diverse dall uva da vino. Questo perché tutti gli aiuti comunitari destinati alla produzione vitivinicola, compresi quelli per le assicurazioni, sono disciplinati da una specifica normativa (Reg. CE 1234/2007 e CE 479/2008) che riguarda l OCM Vino (Organizzazione Comune di Mercato Vino). Il diverso riferimento normativo comporta alcune diversità operative per l erogazione dei contributi a favore della viticoltura rispetto alle altre produzioni, diversità che verranno evidenziate più avanti. NOVITA INTRODOTTE CON LA PAC Nella nuova PAC gli aiuti a sostegno della gestione del rischio vengono spostati dal Primo Pilastro (Aiuti Diretti) al Secondo Pilastro (Sviluppo Rurale) e devono quindi essere contemplati nei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), elaborati da ciascuno Stato Membro a livello nazionale e/o regionale ed approvati dalla UE. Le misure d aiuto inserite nei PSR sono finanziate dal FAESR (Fondo Agricolo Europeo per lo Sviluppo Rurale), fondo che prevede un co-finanziamento da parte dello Stato Membro che vuole utilizzare le risorse in esso disponibili. Il Regolamento UE 1303/2013 del 17 dicembre 2013 individua le 6 Priorità della Politica di Sviluppo Rurale tra cui (3^ Priorità) quella di promuovere la gestione del rischio. A tal fine, l art. 36 dello stesso Regolamento individua un pacchetto di strumenti per la gestione del rischio che prevede : a) un contributo per l acquisto di polizze assicurative per la copertura del rischio di perdite economiche causate da avversità atmosferiche, oltre ai rischi di danni da malattie degli animali e delle piante, da infestazioni parassitarie, da incidenti ambientali, da organismi nocivi (strumento meglio specificato dall art.37), b) un contributo per i Fondi Mutualistici costituiti per la tutela degli agricoltori aderenti che subiscano perdite significative di produzione (maggiori della soglia del 30%) causate da avversità atmosferiche, epizoozie, avversità fitosanitarie, infestazioni parassitarie o emergenze ambientali (strumento meglio specificato dall art. 38), c) un contributo per uno Strumento di stabilizzazione del reddito sotto forma di Fondo Mutualistico che intervenga a favore degli agricoltori aderenti al Fondo nel caso di calo del loro reddito derivante da qualsiasi fenomeno che può impattare sul livello dei redditi, inclusi i rischi connessi all andamento dei mercati (strumento meglio specificato dall art.39). Il contributo di cui all art.37 è analogo al contributo già previsto dall art. 68 della PAC Con la nuova norma, pertanto, si conservano i caratteri salienti del contributo comunitario per le polizze assicurative già esistente; infatti, il contributo di cui all art. 37 è: Erogabile solo per polizze che prevedono l operatività della garanzia al superamento di una soglia di danno del 30% della produzione media annua realizzata dall agricoltore nel triennio precedente, Limitato all aliquota massima del 65% della spesa assicurativa ammissibile a contributo. Beneficiari devono essere agricoltori attivi cosi come definiti nel Primo Pilastro o gruppi di agricoltori, consorzi, associazioni di agricoltori che possono: nel caso delle assicurazioni, agire come intermediari per la stipula di contratti assicurativi collettivi, solo se l intero ammontare di supporto pubblico è a favore dell agricoltore, agire come gestori di un fondo di mutualità. 7

9 Gli strumenti previsti dal pacchetto di misure per la gestione del rischio possono essere combinati tra loro e con altre forme di supporto, ma è essenziale evitare sovra-compensazioni. Per garantire la parità di trattamento tra tutti gli agricoltori, l'assenza di effetti distorsivi sulla concorrenza e il rispetto degli obblighi internazionali verso l OMC (WTO), si dovranno stabilire determinate condizioni e regole di funzionamento degli strumenti. IL QUADRO NORMATIVO CHE REGOLAMENTA LA CAMPAGNA 2014 Il processo di attuazione della nuova Politica di Sviluppo Rurale post 2013 prevede l emanazione di un Piano di Sviluppo Nazionale (PSN) e di provvedimenti normativi in fase di definizione presso gli Organi competenti, che sanciranno l effettiva entrata in vigore delle misure per la gestione del rischio previste dal Secondo Pilastro. Pertanto, le risorse finanziarie (1.640 milioni per i sette anni dal 2014 al 2020, comprensivi del cofinanziamento statale) destinate alle misure per la gestione del rischio, verranno effettivamente attivate a partire solo dal 2015 mentre per il 2014 saranno ancora operative le misure assicurative previste nel cosiddetto primo pilastro della PAC (articolo 68 del Regolamento UE 73/2009) e dall OCM Vino. La normativa che regola la Campagna assicurativa 2014 è definita dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale 2014, emanato dal MIPAAF con D.M del 6/12/2013, sulla base della pre-esistente normativa comunitaria. Nel PAAN 2014 viene tuttavia fatta salva la possibilità di apportare le modifiche che si riterranno necessarie sulla base dei testi definitivi che disciplineranno il nuovo Programma di Sviluppo Rurale. E bene ricordare che l entrata in vigore delle normative comunitarie non ha abrogato la normativa nazionale sul Fondo di Solidarietà Nazionale (D.M. 102/2004 FSN ) cosicché le diverse normative, nazionali e comunitarie, sono interconnesse e laddove la tipologia di polizza agevolata è contemplata da entrambe le normative, esse si applicano in maniera complementare e coordinata. Laddove, invece, la tipologia di polizza non è ammessa a contributo comunitario (ad esempio le polizze per gli impianti antigrandine), continua ad applicarsi la sola normativa nazionale, anche con riferimento alle risorse finanziarie disponibili nel FSN. Cercheremo qui di seguito di riassumere schematicamente i punti fondamentali della normativa vigente, limitandoci all illustrazione delle norme che riguardano le assicurazioni delle produzioni agricole vegetali in quanto l attività di VH ITALIA si limita a tali tipologie di polizze. GLI ATTORI DELL ATTUALE SISTEMA DI AIUTI PUBBLICI La vigente normativa sulle assicurazioni agricole agevolate identifica una serie di attori, pubblici e privati, ciascuno dei quali è chiamato a svolgere un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento di tutto il sistema. Alcuni attori erano già parte attiva nella vecchia normativa nazionale. Altri si sono visti assegnare dalla nuova normativa comunitaria ruoli e competenze non certo secondarie. MIPAAF : Stabilisce le modalità e le condizioni per l applicazione della misura, definendo la disponibilità finanziaria per ogni campagna; Definisce il Piano assicurativo agricolo nazionale; ISMEA: Monitorizza la misura, attraverso la ricezione delle comunicazioni da parte degli Organi Pagatori (OP) e di Agea Coordinamento; Gestisce il pagamento dell aiuto nazionale. Stabilisce i parametri contributivi da applicare per ciascun Comune, prodotto e tipo di polizza (monorischio, pluririschio ecc.), secondo la metodologia definita nel Piano assicurativo basata sulla valutazione puntuale dei diversi fattori in grado di incidere sul livello del rischio, nell ambito di ogni combinazione prodotto-comune. Gestisce il Fondo di Riassicurazione pubblico ed il Consorzio di Co-riassicurazione, entrambi destinati a favorire lo sviluppo di nuove tipologie di polizze aventi carattere sperimentale. AGEA: E l Agenzia che gestisce l erogazione degli aiuti comunitari per l agricoltura per conto della U.E. L agenzia ha il duplice ruolo di Organismo Pagatore (O.P.) degli aiuti per tutte quelle Regioni dove non è stata creata un Agenzia Regionale, e di Coordinamento di tutti gli altri Organismi Pagatori regionali. In particolare AGEA coordinamento: 8

10 Fornisce le linee guida sulle modalità di applicazione della misura; Raccoglie ed elabora i dati dei contratti collettivi; Verifica la capienza dei plafonds e calcola i coefficienti di riduzione; Attraverso Agecontrol, vigila sui soggetti delegati sia per quanto riguarda la parte dell organizzazione e il funzionamento, sia per quanto riguarda la gestione dei fascicoli e delle domande di accesso agli aiuti finanziari e in particolare per quel che riguarda le attività svolte in materia di acquisizione, custodia e aggiornamento dei fascicoli aziendali. O.P. Regionale: Attualmente gli Organismi Pagatori regionali che, oltre ad AGEA O.P., gestiscono l erogazione dei contributi comunitari sono: L Organismo Pagatore : gestisce la presentazione delle domande di aiuto; gestisce l esecuzione dei controlli amministrativi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale; gestisce l esecuzione dei controlli per la verifica puntuale delle condizioni di ammissibilità al pagamento; gestisce il pagamento dell aiuto comunitario; gestisce la rendicontazione e certificazione delle spese al MIPAAF e alla Commissione UE. ORGANISMO ASSOCIATIVO (CONSORZI DI DIFESA/COOPERATIVE): I Consorzi di difesa/cooperative di cui all art.11 del D.Lgs 102/2004 sono organismi associativi tra agricoltori che attuano piani di difesa attiva e passiva per la tutela delle produzioni vegetali e animali dei soci, gestendo allo scopo contributi pubblici statali o regionali; Nell ambito della difesa passiva (Assicurazione), stipulano polizze collettive in nome dei soci per la copertura dei rischi agevolati previsti dal Piano Assicurativo Nazionale; I soci pagano al Consorzio/Cooperativa, oltre alla quota associativa, un aggio commisurato al valore della produzione assicurata, di entità variabile da consorzio a consorzio; I Consorzi di difesa/cooperativa operano a livello provinciale, regionale o interregionale, previa autorizzazione degli Organi competenti; La Contraenza di polizze collettive e la gestione dei contributi pubblici può essere affidata anche a cooperative tra produttori che necessitano comunque dell autorizzazione della Regione. Per diventare Socio di un Consorzio di Difesa/Cooperativa occorre: Essere imprenditore agricolo ai sensi dell art C.C.; Essere iscritto alla Camera di Commercio della Provincia competente; Svolgere la propria attività nel territorio (regionale, interprovinciale, provinciale) di competenza del Consorzio/Cooperativa; Non essere Socio di altro Organismo Associativo: in caso affermativo è indispensabile recedere dall altro inviando disdetta nei termini previsti dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Consorzio/Cooperativa; Presentare domanda di ammissione con la ricevuta del versamento della quota associativa. 9

11 C.A.A.: Disciplinati dal decreto ministeriale 27 marzo 2001 e successivamente dal D.M. 27 marzo 2008 Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola. I CAA rappresentano il tramite tra gli agricoltori e gli Enti che gestiscono e finanziano i programmi d intervento. Sono soggetti privati ai quali AGEA delega i compiti di istruttoria dei fascicoli aziendali delle imprese agricole; i CAA, previo mandato scritto del titolare dell azienda, predispongono, validano ed inviano agli organismi pagatori, le istanze di erogazione degli incentivi, premi e indennità. Hanno il compito di gestire il fascicolo aziendale nel sistema dell Anagrafe delle aziende agricole, un archivio informatizzato collocato nella rete regionale contenente le informazioni di tipo anagrafico inerenti a tutti i soggetti, pubblici o privati, anche di natura non imprenditoriale, che vogliono interagire con la P.A. nell ambito del settore agricolo. Sul sito è consultabile l elenco delle strutture locali dei C.A.A. Il FASCICOLO AZIENDALE, è parte integrante dell anagrafe del settore primario ed è unico per ciascun soggetto registrato all anagrafe; esso è costituito da una componente cartacea e da una componente elettronica. La componente cartacea contiene tutti i documenti atti a comprovare la situazione registrata nell anagrafe elettronica. La componente elettronica rappresenta l insieme dei dati gestiti nell archivio anagrafe per ciascun soggetto censito. Al fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura, ogni soggetto registrato nell anagrafe tramite la costituzione e l aggiornamento del fascicolo, è esonerato, salva diversa disposizione, dall ulteriore presentazione della documentazione comprovante i dati presenti nell archivio informatizzato, purché aggiornati. CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO PUBBLICO PER LE POLIZZE Per avere diritto all erogazione del contributo pubblico è necessario: Essere imprenditori agricoli ai sensi dell art C.C. nonché titolare di Partita IVA; Essere iscritto alla Camera di Commercio (Registro Imprese) nel settore agricoltura; Essere titolare di Fascicolo Aziendale nel quale devono essere individuate le superfici utilizzate per ottenere il prodotto oggetto dell assicurazione; per tutti i prodotti diversi dall uva da vino, aver presentato presso il proprio C.A.A. di riferimento entro il 15 maggio di ciascun anno DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO (DUP), Indicando la volontà di assicurarsi barrando l apposita casella nella DOMANDA UNICA di aiuti PAC; per l uva da vino compilando una specifica domanda di aiuto entro il 31 luglio (ved. Circolare AGEA ACIU ) ; Aver aderito ad una polizza collettiva, o aver sottoscritto una polizza individuale, che copra i rischi contemplati nel Piano Assicurativo Agricolo Nazionale e che assicura gli appezzamenti ed i prodotti indicati nel Fascicolo Aziendale; Aver effettivamente sostenuto l onere derivante dalla polizza stipulata, ossia poter dimostrare di aver pagato il premio al 100% (la spesa si considera interamente sostenuta dal produttore se la somma dei singoli versamenti effettuati è almeno pari alla differenza fra il premio assicurativo agevolato e la quota di rimborso spettante all Organismo associativo, ai sensi del D.lgs. n. 102/2004). LA PRODUZIONE ASSICURABILE CON POLIZZA AGEVOLATA Per prodotto assicurabile s intende la singola specie o sottospecie botanica, indicata del Piano Assicurativo Agricolo Annuale (ved. Elenco allegato n 1). L assicurato ha l obbligo di assicurare l intera produzione aziendale relativa al prodotto in garanzia ottenuta su appezzamenti situati nel medesimo Comune. Si deve sottoscrivere un solo certificato/polizza per ogni prodotto coltivato in un Comune, anche se si vogliono assicurare più appezzamenti e/o varietà (partite). Le quantità (quintali) assicurabili sono quelle realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati, e non devono essere superiori alla produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 16 dicembre 2006, art. 11, comma 2, lettera b). A tal fine le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano le produzioni unitarie medie annuali per prodotto/tipologia colturale che rappresentano le quantità unitarie massime assicurabili. Per lo stesso scopo le singole 10

12 imprese possono utilizzare la propria produzione media unitaria triennale per prodotto/tipologia colturale se sono in grado di attestarla con la opportuna documentazione contabile aziendale. I valori massimi assicurabili sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell articolo 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell articolo 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008. I prezzi al quintale utilizzati per determinare il valore assicurato potranno essere anche inferiori a quelli fissati dal MIPAAF qualora le parti contraenti abbiano convenuto un minor prezzo, in base alle caratteristiche qualitative e merceologiche del prodotto o di particolari situazioni di mercato. GLI EVENTI ASSICURABILI CON POLIZZA AGEVOLATA Il Piano Assicurativo Agricolo Annuale 2014 ha stabilito quali sono le avversità atmosferiche assicurabili con polizze agevolate per i prodotti vegetali, facendo distinzione tra avversità le cui conseguenze, in una determinata area geografica, possono avere carattere catastrofale, e le altre avversità le cui conseguenze normalmente hanno un carattere localizzato. Le prime, le avversità catastrofali, potranno essere assicurate solo con una polizza multi-rischio ; le diverse combinazioni delle altre avversità potranno essere assicurate con polizze pluri-rischio (per la differenza tra multi e pluri rischio vedere capitolo successivo) Avversità catastrofali Altre avversità (non catastrofali) Anno 2014 ALLUVIONE SICCITA' GELO BRINA Anno 2014 COLPO DI SOLE E VENTI CALDI ECCESSO DI NEVE ECCESSO DI PIOGGIA SBALZI TERMICI GRANDINE VENTI FORTI DEFINIZIONE DEGLI EVENTI ASSICURABILI Lo stesso Piano assicurativo riporta le definizioni degli eventi avversi ma, ai fini contrattuali, si dovrà far riferimento alle definizioni degli eventi assicurati riportanti sul contratto assicurativo. Quest ultime definizioni possono anche differire, in termini più restrittivi, dalle definizioni ministeriali. Si consiglia, pertanto, un attenta lettura delle definizioni riportate in polizza. LE DIVERSE TIPOLOGIE DI POLIZZE AGEVOLATE I contributi pubblici per il parziale rimborso del premio assicurativo pagato dall agricoltore sono concedibili per polizze individuali o collettive che coprono i rischi legati alle avversità atmosferiche previste dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale per i danni ai prodotti considerati assicurabili secondo il Piano stesso. La polizza è agevolabile con gli aiuti pubblici (comunitari e nazionali) se rispetta tutte le previsioni normative del Piano Assicurativo Agricolo Annuale, e quelle stabilite dalla normativa Comunitaria tra cui giova ricordare: prodotto e rischi assicurati devono essere contemplati dal Piano Assicurativo; obbligo di assicurare tutta la produzione del prodotto assicurato coltivato nell ambito di uno stesso Comune; rispondenza puntuale tra gli appezzamenti registrati nel Fascicolo Aziendale e quelli assicurati. 11

13 Con riferimento al soggetto contraente possiamo distinguere tra: POLIZZE AGEVOLATE COLLETTIVE Le trattative svolte annualmente dall Organismo Associativo con ciascuna Compagnia sfociano in una intesa sulle garanzie, sulle condizioni contrattuali, franchigie e sui tassi di premio. Detta intesa si perfeziona con la sottoscrizione della Polizza Convenzione in cui l Organismo Associativo sarà il Contraente della polizza collettiva sottoscritta per conto dei soci assicurandi. L agricoltore, Socio dell Organismo Associativo, che intende garantire le proprie colture, dovrà recarsi presso un Intermediario di una delle Compagnie con le quali l Organismo Associativo ha sottoscritto la Polizza Convenzione e sottoscrivere il certificato di assicurazione nel quale saranno riportati tutti gli elementi necessari per individuare il rischio (Comune, particelle catastali, confini dell appezzamento, franchigia, oltre alle necessarie dichiarazioni sul rischio). E necessario che l Agricoltore sottoscriva un certificato diverso per ogni prodotto e per ogni Comune dove si trova l appezzamento coltivato; questo perché a prodotto e/o Comune diverso possono corrispondere tassi di premio diversi. POLIZZE AGEVOLATE INDIVIDUALI Sono contratti che l agricoltore intende sottoscrivere direttamente con la Compagnia, senza far ricorso ad alcuna forma associativa, ma mantenendo il diritto a percepire il contributo pubblico. L agricoltore al momento della sottoscrizione dovrà pagare alla Compagnia l intero premio di polizza. Il contributo pubblico dovrà essere successivamente richiesto dallo stesso Agricoltore ai competenti Organismi Pagatori, attraverso il C.A.A. di appartenenza. La tariffa e le condizioni contrattuali da applicare alle polizze individuali saranno le stesse di quelle applicabili alle polizze collettive eventualmente sottoscritte tra la Compagnia e l Organismo Associativo della provincia dove è situato l appezzamento assicurato. La misura del contributo statale sarà stabilita con gli stessi criteri previsti per le assicurazioni collettive ed il contratto assicurativo dovrà rispettare le medesime regole previste per le forme collettive, in termini di prodotti assicurabili, valori assicurati, territorialità, dai richiesti ecc. Con riferimento alle avversità assicurate possiamo distinguere tra: POLIZZA PLURI-RISCHIO: Sono garantite tre o più avversità contemplate dal Piano Assicurativo. Gli eventi assicurati possono manifestarsi in maniera concomitante o non. POLIZZA MULTI-RISCHIO: è garantito il rischio di danni causati da tutte le avversità previste dal Piano Assicurativo Annuale che, in questa tipologia di polizza, sono obbligatoriamente tutte assicurate. La polizza multi-rischio è anche conosciuta come polizza sulle rese in quanto, a differenza delle mono e pluri-rischio nelle quali si effettua una valutazione della percentuale di danno (quantitativo e qualitativo) causato da ciascun evento assicurato che colpisca la produzione assicurata, nella multi-rischio si valuta al momento della raccolta l eventuale diminuzione (quantitativa e qualitativa) di resa produttiva rispetto alla resa ottenibile assicurata e si indennizza la perdita economica dovuta a tale diminuzione laddove tale danno si ascrivibile ad uno o più eventi assicurati, verificatisi nel corso di validità della polizza. Le polizze MONO-RISCHIO non sono più ammesse a contributo pubblico ed a partire dall anno 2014 la copertura assicurativa dovrà comprendere almeno tre avversità atmosferiche assicurabili, attraverso la stipula di polizze pluri-rischio. Pertanto, se si sottoscrive una polizza mono-rischio, non si avrà diritto ad alcun contributo pubblico. LA SOGLIA DI DANNO Si usa il termine di soglia per indicare un limite di danno che è necessario deve essere superato per poter considerare operante la garanzia assicurativa prestata. Questo concetto di danno minimo per poter ottenere il risarcimento è stato introdotto dalla normativa comunitaria che ha così inteso limitare l aiuto pubblico alle polizze che garantivano solo danni di un certa gravità causati da avversità atmosferiche che, proprio per la loro violenza ed intensità, potessero essere assimilabili alle calamità naturali. Quindi, le polizze con soglia di danno 30%, sono contratti assicurativi che prevedono l indennizzo solo in caso di perdite produttive medie superiori al 30% rispetto alla produzione media annua, ottenuta da un dato agricoltore nei tre anni precedenti, o della produzione media triennale calcolata nei cinque anni precedenti, escludendo l anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più alta. Il danno medio che deve risultare superiore alla soglia viene determinato considerando tutti gli appezzamenti (partite) sui cui viene coltivato il medesimo prodotto, anche quelli che non hanno subito danno. 12

14 Attenzione: la soglia non va con confusa con la franchigia. POLIZZA AGEVOLATA CON SOGLIA DI DANNO Per usufruire dei contributi comunitari previsti dall art.68 della PAC, che riguarda tutti i prodotti vegetali diversi dall uva da vino, le polizze agevolate devono garantire solo i danni che producono perdite superiori al 30% della produzione aziendale media annua del prodotto danneggiato (soglia di operatività della garanzia). In tal caso le risorse finanziarie utilizzabili per l erogazione dei contributi saranno quelle comunitarie, con eventuale utilizzo, ad integrazione e fino all aliquota massima, anche delle risorse nazionali disponibili. POLIZZA AGEVOLATA SENZA SOGLIA E possibile sottoscrivere polizze agevolate la cui operatività non è subordinata al superamento di una soglia di danno ma, in tal caso, il contributo verrà corrisposto in percentuale ridotta (max. 50%) rispetto alle aliquote previste per le polizze con soglia, come meglio specificato più avanti. Inoltre, nel caso di polizza senza soglia di danno per i prodotti vegetali diversi dall uva da vino le risorse utilizzabili per l erogazione dei contributi saranno soltanto quelle nazionali stanziate per il Fondo di Solidarietà Nazionale, mentre le polizze per l uva da vino saranno finanziabili con le risorse dell OCM Vino, ma sempre con contributo max, 50%. Per questi motivi e considerando la scarsa disponibilità di risorse nazionali, la scelta della polizza senza soglia di danno è scarsamente praticata dal mercato, sia in termini di richiesta che di offerta. TERMINI ENTRO I QUALI DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE LE POLIZZE AGEVOLATE Il Piano Assicurativo Agricolo Annuale 2014 ha stabilito che, ai fini dell ammissibilità a contributo, sia le polizze individuali che i certificati d assicurazione delle polizze collettive devono essere sottoscritti dall assicurato entro le seguenti date dell anno a cui si riferisce la campagna assicurativa (salvo proroghe concesse con Decreto Ministeriale dal MIPAAF): 31 marzo per le colture a ciclo autunno primaverile 31 marzo per le colture permanenti 30 maggio per le colture a ciclo primaverile 15 luglio per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate 31 ottobre per le colture a ciclo autunno invernale. LA SPESA ASSICURATIVA (PREMIO DI POLIZZA) AMMISSIBILE A CONTRIBUTO La spesa assicurativa ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra il premio di polizza, che si ottiene moltiplicando la somma assicurata per il tasso di tariffa applicato dalla Compagnia, ed il premio di polizza ottenuto moltiplicando la somma assicurata per il parametro contributivo stabilito da ISMEA per lo specifico prodotto assicurato coltivato in un determinato Comune. Esempio 1: PARAMETRO INFERIORE AL TASSO DI TARIFFA VALORE ASSICURATO = TASSO COMPAGNIA (prodotto/comune) = 5% PREMIO DOVUTO DALL ASSICURATO = tasso x Valore Assicurato = 5% x = 500. PARAMETRO CONTRIBUTIVO (prodotto/comune) = 4,5% < tasso 5% SPESA AMMISSIBILE A CONTRIBUTO = Parametro x Valore Assicurato = 4,5% x = 450. Se la misura percentuale del contributo erogabile, determinata a consuntivo, dovesse risultare pari al 65%, l assicurato si vedrebbe riconosciuto un contributo pari a 65% di 450,00 = 292,50 a fronte di una spesa di 500,00 sostenuta per la polizza agevolata. Esempio 2: PARAMETRO SUPERIORE AL TASSO DI TARIFFA VALORE ASSICURATO = TASSO COMPAGNIA (prodotto/comune) = 5% PREMIO DOVUTO DALL ASSICURATO = Tasso x Valore Assicurato = 5% x = 500,00. PARAMETRO CONTRIBUTIVO (prodotto/comune) = 5,5% > tasso 5% SPESA AMMISSIBILE A CONTRIBUTO = Tasso x Valore Assicurato. = 5% x =

15 Se la misura percentuale del contributo erogabile, determinata a consuntivo, dovesse risultare pari al 65%, l assicurato si vedrebbe riconosciuto un contributo pari a 65% di 500,00 = 325,00 a fronte di una spesa di 500,00 sostenuta per la polizza agevolata. Da sottolineare che i parametri contributivi vengono calcolati annualmente da ISMEA ed ufficializzati con Decreto Ministeriale emanato in epoca successiva rispetto al periodo in cui ci si assicura; quindi, al momento della sottoscrizione del Certificato d Assicurazione non è determinabile la spesa premi ammissibile a contributo e, di conseguenza, non si conosce quale sarà l effettivo costo che rimarrà a carico dell assicurato al netto del contributo pubblico. Per i NUOVI ASSICURATI, ossia per i certificati assicurativi con CUAA non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni, il parametro contributivo è pari al tasso di tariffa effettiva dell anno in corso per singolo certificato. L ALIQUOTA MASSIMA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO Il nuovo Piano Assicurativo Agricolo Nazionale 2014 ha stabilito nuovi limiti per le percentuali contributive massime sui premi assicurativi che verranno riconosciute, tenuto conto delle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario, per le diverse tipologie di polizza e combinazioni di garanzia. Le percentuali massime dei contributi sono le seguenti: COLTURE TIPOLOGIA DI POLIZZA COMBINAZIONI DI GARANZIE Tutti i prodotti vegetali (compresa uva da vino) Tutti i prodotti vegetali (esclusa uva da vino) Con soglia di danno 30% (a copertura delle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali) Senza soglia di danno (a copertura di altri eventi climatici, fitopatie e infestazioni parassitarie) Pluririschio con 3 eventi assicurati CONTRIBUTO MASSIMO 2014 RISORSE FINANZIARIE * 65% Art. 68 PAC oppure 70% OCM vino Multi-rischio 80% + FSN Pluri-rischio con 4 o più eventi assicurati Pluri-rischio o Multi-rischio Uva da vino 50% *in base agli stanziamenti annuali previsti per le diverse misure di aiuti alla spesa assicurativa 50% SOLO FSN OCM VINO + FSN L ENTITA EFFETTIVA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO Si deve considerare la possibilità (peraltro non remota) che la percentuale di contributo effettivamente erogato al singolo agricoltore si riduca rispetto all aliquota massima per effetto di una proporzionale riduzione dei contributi pro-capite in funzione delle disponibilità finanziarie complessivamente disponibili per le diverse misure d aiuto (art.68 OCM Vino Fondo di Solidarietà), ciascuna delle quali ha a disposizione un determinato plafond di spesa annua. Dopo aver stabilito la percentuale di contributo erogabile utilizzando le risorse finanziarie comunitarie, il MIPAAF valuterà se sussiste la possibilità di utilizzare eventuali disponibilità finanziarie residue delle risorse nazionali del FSN, che devono prioritariamente essere utilizzate per le assicurazioni agevolate non contemplate dalle normative comunitarie (ad es,.le polizze serre, le polizze impianti anti-grandine, alcune garanzie per la zootecnia, ecc), ed erogare un contributo ad integrazione di quello comunitario che porti l aliquota rimborsata all assicurato fino, o più vicino possibile, alla misura massima prevista. Alcuni esempi per maggior chiarezza: Esempio 3 : MAIS assicurato con polizza con soglia PLURI-RISCHIO con 4 eventi garantiti contributo comunitario art. 68 = max. 65% contributo totale erogabile secondo il PAAN (art.68+fsn) = max. 70% contributo comunitario effettivamente erogato a consuntivo = 58% < 65% per insufficienza plafond art. 68 contributo integrativo nazionale erogabile = max. 12% (70% - 58%) contributo integrativo nazionale effettivamente erogato = 2% determinato a consuntivo in base alle disponibilità del FSN contributo percepito dall agricoltore = 58% + 2% = 60% (< 70%) della spesa ammissibile 14

16 Esempio 4: UVA DA VINO assicurato con polizza con soglia MULTI-RISCHIO contributo comunitario OCM Vino = max. 80% contributo totale erogabile (OCM Vino + FSN) = max. 80% contributo comunitario effettivamente erogato = 72% < 80% per insufficienza plafond OCM Vino contributo integrativo nazionale erogabile = max. 8% (80%-72%) contributo integrativo nazionale effettivamente erogato = 2% determinato a consuntivo in base alle disponibilità del FSN contributo percepito dall agricoltore = 72% + 2% = 74% (< 80%) della spesa ammissibile Da quanto sopra detto si deduce che è impossibile conoscere a priori l entità effettiva del contributo che verrà erogato all agricoltore e, quindi, il costo finale che dovrà sostenere l assicurato, dal momento che detta entità dipende da due fattori determinabili solo a posteriori: I parametri contributivi la capienza dei plafond di spesa annualmente disponibile. Si tenga inoltre presente anche che: il contributo spettante al singolo potrebbe essere non erogato o subire ulteriori decurtazioni applicabili ad personam in base a rilievi fatti dagli Organi di controllo il contributo spettante al singolo potrebbe essere ridotto per effetto del sistema di riduzione progressiva per fasce di importi complessivamente percepiti dall agricoltore a vario titolo di aiuto (cosiddetta modulazione) non vengono erogati contributi comunitari d importo inferiore a 100. COME OTTENERE IL CONTRIBUTO PUBBLICO L agricoltore che, avendone diritto, intende chiedere il contributo comunitario deve manifestare tale volontà nell ambito della DUP - Domanda Unica di Pagamenti secondo le regole stabilite da AGEA, che deve essere presentata all Organismo Pagatore competente, per il tramite il Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.) che gli gestisce il fascicolo aziendale, entro il 15 maggio di ciascun anno. La richiesta preventiva di contributo per l assicurazione deve essere presentata anche se alla data di presentazione della DUP non è stata ancora sottoscritta la polizza; infatti, la semplice prenotazione del contributo non impegna poi l agricoltore a sottoscrivere una polizza. Per quanto riguarda il contributo per le polizze uva da vino è necessario presentare, entro il medesimo termine del 15 maggio e sempre per il tramite del proprio CAA, una specifica domanda d aiuto diversa dalla DUP. Dopo aver presentato la domanda di contributo, l agricoltore deve documentare all Organismo Pagatore l effettiva sottoscrizione di una polizza ed il pagamento del relativo premio. Nel caso in cui l agricoltore abbia aderito ad una polizza collettiva a tale incombenza provvede l Organismo Associativo (ConDifesa, Cooperativa ecc.). Nel caso di polizza individuale, è l agricoltore che deve fornire all Organismo Pagatore i dati di polizza e la quietanza di pagamento del premio, provvedendo a ciò o direttamente o, come è prassi, tramite il C.A.A. di appartenenza. COME E QUANDO VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO PUBBLICO In base alla normativa vigente per il 2014 sia il contributo assicurativo ex art.68 che quello dell OCM Vino vengono erogati direttamente all agricoltore avente diritto, con pagamento a mezzo bonifico bancario. L eventuale contributo integrativo nazionale potrà essere erogato contestualmente o separatamente all aiuto comunitario. Chi ha richiesto il contributo per le polizze che assicurano l uva da vino, riceverà l aiuto complessivamente riconosciuto entro il 15 ottobre dello stesso anno solare in cui è stata stipulata la polizza. Per quanto riguarda, invece, le polizze agevolate che assicurano i prodotti vegetali diversi dall uva da vino, il termine ultimo entro il quale l Organismo Pagatore pagherà il contributo comunitario spettante è il 30 giugno dell anno solare successivo a quello di stipula delle polizze. PAGAMENTO DEL PREMIO DA PARTE DELL ASSICURATO Nel caso di polizze agevolate individuali, il pagamento del premio assicurativo deve avvenire al momento della stipula della polizza e, comunque, non oltre il 31 luglio di ciascun anno per l uva da vino e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno per gli altri prodotti. 15

17 Nel caso di polizze collettive, l Organismo Associativo può anticipare il pagamento di tutto o di una parte del premio, dovuto dall assicurato. L Organismo Pagatore erogherà direttamente il contributo al produttore, che dovrà rimborsare all Organismo Associativo la quota anticipata, entro la data ed alle condizioni stabilite da quest ultimo. LE POLIZZE NON AGEVOLATE POLIZZA INTEGRATIVA NON AGEVOLATA E una copertura assicurativa non agevolata emessa ad integrazione di quella agevolata con soglia 30%, che l agricoltore può sottoscrivere per garantirsi anche quando il danno medio su tutte le partite assicurate non supera la soglia d intervento della garanzia (30%) prevista dalla polizza agevolata. La polizza integrativa (polizza figlia) è contrattualmente abbinata alla polizza agevolata con soglia (polizza madre) e, pertanto, è riferita necessariamente alla stessa produzione, agli stessi valori ed agli stessi appezzamenti assicurati con la polizza madre. La polizza integrativa può essere sia collettiva che individuale, essendo rispettivamente abbinata ad una polizza madre collettiva o individuale. Le coperture integrative non agevolate devono avere il medesimo contraente delle coperture agevolate e la loro esistenza deve obbligatoriamente essere indicate nel contratto assicurativo agevolato (art. 4 PAAN 2014) POLIZZA PRIVATA NON AGEVOLATA Questa tipologia di polizza riguarda soltanto i casi in cui l agricoltore non vuole o non può usufruire del contributo pubblico: ad esempio quando l assicurato non ha un fascicolo aziendale o quando l appezzamento da assicurare non è inserito nel fascicolo, ovvero quando l agricoltore preferisce sottoscrivere una polizza senza sottostare alle limitazioni (ad es. soglia, prezzo unitario, quantità assicurabile ecc.) previsti dalla normativa ministeriale o quando vuole assicurarsi per un rischio non previsto dal PAAN (ad es. per il solo rischio grandine). 16

18 PARTICOLARITA TECNICO-ASSICURATIVE LA STRUTTURA CONTRATTUALE DELLE POLIZZE Il contratto assicurativo VH ITALIA è strutturato come segue: DEFINIZIONI dei termini contrattuali e degli EVENTI assicurati; CONDIZIONI GENERALI d ASSICURAZIONE che disciplinano il funzionamento del contratto, l oggetto della garanzia e le esclusioni; CONDIZIONI SPECIALI riferite a ciascun prodotto assicurabile che stabiliscono la fase fenologica di inizio garanzia, eventuali limitazioni e, soprattutto, i criteri (tabelle) convenzionali di determinazione delle percentuali di danno (quantitativo-qualitativo) Eventuali ADDENDUM emessi per contrattualizzare condizioni particolari, in deroga alle Condizioni Speciali, riferite a determinati prodotti/garanzie. INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA INIZIO DELLA GARANZIA Data la prevedibilità degli eventi atmosferici avversi, sempre più attendibile nel breve periodo, nelle polizze contro le avversità atmosferiche la garanzia decorre dopo un certo periodo di carenza la cui durata differisce per i diversi eventi assicurati. Per quanto riguarda il rischio GRANDINE la copertura assicurativa ha effetto dalla ore del giorno successivo a : la data di notifica di assunzione del rischio alla Compagnia ed al CONSORZIO di Difesa/Cooperativa (tramite l invio del mod. A500) se si tratta di adesione ad una polizza collettiva; la data di pagamento del premio se si tratta di polizza individuale agevolata o di una polizza privata non agevolata). Per gli altri eventi quali il GELO, ECCESSO PIOGGIA ecc. il periodo di carenza è normalmente più lungo (ore decimo giorno successivo a.vedi sopra) e sarà comunque espressamente indicato nelle Condizioni d Assicurazione. Per la SICCITA il periodo di carenza è ancora più lungo (ore trentesimo giorno successivo a.vedi sopra) In ogni caso, anche se è trascorso il periodo di carenza, la garanzia non sarà operante prima dell inizio di specifiche fasi fenologiche nello sviluppo vegetativo della pianta. Le fasi fenologiche di inizio garanzia per le diverse specie di prodotto sono indicate nelle Condizioni Speciali e, normalmente, sono le seguenti: schiusa delle gemme per uva ed actinidia (Kiwi), allegagione per la frutta, emergenza per i seminativi, attecchimento per coltivazioni trapiantate. TERMINE DELLA GARANZIA La copertura assicurativa termina con la raccolta del prodotto e comunque entro le date ultime indicate nelle Condizioni Speciali di ciascun prodotto. La garanzia GELO/BRINA termina usualmente il 20 maggio, salvo deroghe espressamente pattuite. CONCETTO DI PARTITA E DI FRANCHIGIA PARTITA Per partita s intende la produzione relativa a ogni singola varietà di prodotto assicurato, coltivata in ciascun appezzamento situato nel medesimo Comune, laddove per Appezzamento si intende ogni porzione di terreno, avente superficie dichiarata in ettari (Ha), senza soluzioni di continuità, con confini fisici e dati catastali propri. FRANCHIGIA La franchigia è la parte (espressa in percentuale) del risultato della produzione in garanzia esclusa dall indennizzo. 17

19 La franchigia si applica per partita e non deve far riferimento all intera produzione aziendale, come invece accade per il calcolo della soglia. La percentuale di franchigia per ciascun prodotto può variare in base agli eventi garantiti ed al tipo di polizza. Normalmente la franchigia minima per la garanzia Grandine e Vento Forte è pari al 10% (15% per alcuni prodotti quali tabacco, peperoni, cocomeri, meloni ecc.). Per Gelo/Brina ed Eccesso pioggia la franchigia minima è normalmente pari al 30% per tutti prodotti In alternativa ad una franchigia fissa la polizza può prevedere una franchigia a scalare, ossia una franchigia percentuale che diminuisce al crescere della percentuale di danno. In ogni caso, la franchigia è sempre indicata sul Certificato d Assicurazione. Esempio 5 Polizza con soglia 30% + integrativa franchigia fissa per la Grandine = 10% Supponiamo di assicurare due partite di pari superficie e pari resa produttiva Partita 1 un ettaro = Valore Assicurato 1000 (n q.li x prezzo/q.le) Partita 2 un ettaro = Valore Assicurato 1000 (n q.li x prezzo/q.le) Danno da grandine a partita 1 = 100% Danno da grandine a partita 2 = 0% Danno medio 50% > soglia 30% garanzia polizza con soglia operante Indennizzo a partita 1 = 100% - 10% = 90% del V.A. =900 Indennizzo a partita 2 = 0 Indennizzo totale su polizza con soglia = 900 Indennizzo su polizza integrativa = 0 Esempio 6 Polizza con soglia 30% + polizza integrativa franchigia fissa per la Grandine = 10% Supponiamo di assicurare due partite di diversa superficie e pari resa produttiva Partita 1 un ettaro = Valore Assicurato 1000 (n q.li x prezzo/q.le) Partita 2 due ettari= Valore Assicurato 2000 (n q.li x prezzo/q.le) Danno da grandine a partita 1 = 40% Danno da grandine a partita 2 =10% Danno medio 20% < soglia 30% garanzia polizza con soglia NON operante Indennizzo totale su polizza con soglia = 0 Indennizzo Partita1 su polizza integrativa = 40%-fr 10% = 300 Indennizzo Partita 2 su polizza integrativa = 10%-fr 10% = 0 Totale indennizzo su polizza integrativa = 300 DANNI INDENNIZZABILI Nelle polizze PLURI-RISCHIO la garanzia, riguarda essenzialmente il danno di quantità ovvero la percentuale di riduzione in peso del prodotto assicurato dovuta al verificarsi di un evento garantito, valutata partita per partita. Al verificarsi di più eventi, concomitanti o in successione, si valuteranno i danni causati da ciascuno di essi sulla quota parte del prodotto residuo o l eventuale aggravamento dei danni precedenti. Qualora il contratto lo preveda, al danno di quantità va aggiunto il danno di qualità subito dal prodotto residuo, che viene determinato in base a criteri convenzionali di calcolo del danno percentuale, stabiliti nelle Condizioni Speciali dei diversi prodotti (tabelle danno di qualità). Il danno percentuale complessivo subito da ciascuna partita è il risultato della somma del danno di quantità e del danno di qualità, dal quale andrà dedotta la franchigia (fissa o scalare) contrattualmente prevista per ciascun evento garantito. Nelle polizze MULTI-RISCHIO la garanzia riguarda la perdita di resa produttiva riguardante il prodotto assicurato, intesa come differenza tra la resa aziendale media assicurata e la resa aziendale effettiva realizzata al termine del ciclo produttivo su tutti gli appezzamenti su cui si coltiva il prodotto assicurato, qualora la diminuzione di resa sia conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi assicurati. 18

20 Anche nelle polizze MUTI-RISCHIO si terrà conto di eventuali danni qualitativi se previsti nelle Condizioni Speciali dello specifico prodotto danneggiato. 19

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