IL SISTEMA CONTRIBUTIVO DEGLI AGRICOLTORI

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1 IL SISTEMA CONTRIBUTIVO DEGLI AGRICOLTORI Coltivatori diretti e Iap (Imprenditori agricoli professionali) pagano i contributi previdenziali in base alla fascia di reddito agrario in cui è inquadrata l azienda. Gli importi variano in base all età degli interessati (minori di 21 anni - ultrasessantacinquenni pensionati) e in relazione all ubicazione territoriale dell azienda, vale a dire se situata in territori normali o in comuni montani e/o zone agricole svantaggiate. Ecco, di seguito, la tabella riepilogativa dei contributi dovuti per l anno 2011 da coltivatori diretti (Cc), coloni e mezzadri (Cm), ricordando che tali importi sono comprensivi della quota Inail per l anno 2011, che è rimasta invariata rispetto allo scorso anno, mentre non comprendono, l addizionale Inail per la copertura del danno biologico per l anno 2009, pari (su base annua) a 12,30, per le zone normali, e a 8,51, per quelle agevolate, il cui recupero sarà effettuato dall Inps unitamente alla riscossione della contribuzione corrente CD/CM Fasce di MAGGIORI DI 21 ANNI MINORI DI 21 ANNI reddito agrario Zone normali Territori agevolati Zone normali Territori Agevolati FASCIA , , , ,58 FASCIA , , , ,17 FASCIA , , , ,75 FASCIA , , , ,33 Gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) non risultano assicurati contro gli infortuni sul lavoro e, pertanto, non versano la quota Inail. IAP Fasce di MAGGIORI DI 21 ANNI reddito agrario Zone normali Territori Agevolati FASCIA , ,72 FASCIA , ,75 FASCIA , ,77 FASCIA , ,79 MINORI DI 21 ANNI Zone Territori normali Agevolati 1.531, , , , , , , ,16 Ricordiamo che i coltivatori diretti e Iap con più di 65 anni di età, già pensionati Inps, possono chiedere che il contributo previdenziale (solo quota Ivs) venga ridotto del 50%.

2 LE SCADENZE Il pagamento dei contributi agricoli avviene tramite modello F24, con causale LAA, importi predefiniti e suddivisi in 4 rate inviati direttamente ai contribuenti. Le date di scadenza sono: 1 rata 16 luglio 2 rata 16 settembre 3 rata16 novembre 4 rata 16 gennaio (dell anno successivo). N.B. L'accredito dei contributi annui non è frazionabile, pertanto, avverrà solo dopo il versamento di tutte le quattro rate. COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO Fasce di reddito Con la L. 233/90 il sistema di calcolo dei contributi è variato con la nascita della contribuzione legata al reddito agrario prodotto dai terreni dichiarati. Detto importo è desumibile dagli atti d acquisto, dai certificati catastali o calcolato secondo tabelle pubblicate con decreto ministeriale. In particolare sono stabilite 4 fasce di reddito agrario la cui collocazione al momento della iscrizione dà la misura dei contributi previdenziali. In corrispondenza della specifica fascia in cui è inquadrata l azienda viene riconosciuto un numero di giornate che viene moltiplicato per il reddito convenzionale individuale, stabilito annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (per il 2009 è di euro 48,98). Viene così calcolata la base imponibile su cui si applicano le aliquote contributive che sono ridotte per i soggetti che hanno meno di 21 anni e per quelli che possiedono l azienda in zone montane o svantaggiate Il D. Lgs.146/1997, a partire dal 01/07/97, ha rideterminato le fasce di reddito, abbassandone il limite massimo di ogni fascia, che attualmente sono le seguenti: FASCE DI REDDITO AGRARIO DLGS 146/97 Da 0 a 232,40 Coefficiente di moltiplicazione per il reddito medio convenzionale 156 Da 232,41 a 1.032, Da 1032,92 a 2324, Oltre 2324,06 312

3 N.B. In agricoltura la contribuzione è unificata in quanto i contributi INPS e INAIL vengono accertati e versati in unica soluzione all INPS. PARTICOLARITÀ Società agricole Soci di Società e Cooperative Circolare 23 maggio 2011, n. 76 Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l anno SOMMARIO: 1. Contribuzione I.V.S. 2. Contribuzione di maternità 3. Contribuzione I.N.A.I.L. 4. Addizionale I.N.A.I.L. anno Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate) 6. Tabelle contributi anno Modalità di pagamento 1. Contribuzione IVS Il calcolo dei contributi I.V.S., dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale, indicate nella circolare n. 83 del 23 aprile Come è noto, ciascuna azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall allevamento degli animali. La contribuzione dovuta è determinata, ai sensi dell art. 7 della legge 233/90, moltiplicando il reddito medio convenzionale - stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli - per il numero di giornate indicate nella citata Tabella D, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali come di seguito riepilogate. Con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 maggio 2011, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato determinato il reddito medio convenzionale, per l anno 2011, in Euro 51,47. Le aliquote da applicare al suddetto reddito rimangono immutate rispetto a quelle applicate gli anni precedenti, in quanto già a partire dal 2003 è stato raggiunto l aumento complessivo di 3 punti percentuali previsto dall art. 3, comma 3, del decreto legislativo n.146/1997. Pertanto per l anno 2011 le aliquote da applicare sono le seguenti: - 18,30% (ridotta a 15,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese; - 15,30% (ridotta a 10,80% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.

4 Tenuto conto del contributo addizionale del 2%, previsto dall art.12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, le aliquote complessive per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti, dovute dai coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed imprenditori agricoli professionali, per l anno 2011, ammontano, rispettivamente a: - per i maggiori di 21 anni 20,30% (per le zone normali) 17,30% (per i territori montani e le zone svantaggiate) - per i minori di 21 anni 17,80% (per le zone normali) 12,80% (per i territori montani e le zone svantaggiate). Si precisa, inoltre, che l importo del contributo addizionale, di cui al comma 1, art. 22 della stessa legge, è pari, per l anno 2011, a 0,61 a giornata. 2. Contribuzione di maternità Anche per l anno 2011 il contributo annuo, dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall erogazione dell indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, è fissato nella misura di 7,49, ai sensi dell articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n Tale contributo è dovuto, ai sensi dell articolo 66 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità) per gli imprenditori agricoli professionali. 3. Contribuzione INAIL Essendo stato raggiunto l aumento dei contributi, previsto dall art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l anno 2011 resta fissato nella misura capitaria annua di: - 768,50 (per le zone normali) - 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate). 4. Addizionale INAIL Il Decreto del 21 ottobre 2010 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2011, ai fini della copertura degli oneri relativi al danno biologico, ha determinato l addizionale sui contributi assicurativi agricoli nella seguente misura: - aumento del 1,60 % dell aliquota vigente per l anno Pertanto, l INPS, quale ente preposto alla riscossione dei contributi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, provvederà al recupero del predetto contributo. Il recupero sarà posto in riscossione unitamente all imposizione contributiva relativa all anno 2011 tramite lo stesso modello F Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate) Al fine dell individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate. 6. Tabelle contributi anno 2011 Nell Allegato 1 alla presente circolare sono riportati aliquote, importi e relativa legenda dei contributi in vigore nell anno 2011 per le categorie interessate.

5 7. Modalità di pagamento La riscossione avverrà tramite l'invio agli interessati di quattro modelli F24 di versamento unificato. I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre 2011 e il 16 gennaio IMPORTO ANNUO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI DAI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI, COLONI E RISPETTIVI CONCEDENTI E DAGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ANNO 2011: Contributo Età Zone normali Territori montani e zone svantaggiate 1) Assicurazione IVS > 2118,30% 15,30%< 2115,80% 10,80% 2) Addizionale IVS Legge 233/90 2 % 2 % 3) Addizionale IVS Legge 160/75 0,61 0,61 4) Indennità gravidanza e puerperio 7,49 7,49 5) Assicurazione INAIL 768,50 532,18 LEGENDA Per la determinazione dei contributi di cui ai punti 1 e 2 le relative percentuali sono calcolate in riferimento al reddito medio convenzionale che per l anno 2011 è pari a 51,47. L addizionale fissa giornaliera di 0,61 del punto 3 è calcolata nel limite massimo di n.156 giornate annue. I punti 4 e 5 rappresentano, rispettivamente, il contributo in cifra fissa procapite per l assicurazione obbligatoria gravidanza/puerperio e per l INAIL. Gli imprenditori agricoli professionali (IAP) sono tenuti al pagamento dei contributi per l assicurazione contro l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui ai punti 1, 2, 3, e al pagamento dei contributi per gravidanza e puerperio, di cui al punto 4, con esclusione della quota capitaria annua per l assicurazione INAIL di cui al punto 5. DEFINIZIONI L art.2135 del codice civile(dall art.1 del D.Lgs 228/2001)precisa che: è imprenditore agricolo chi esercita un attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all allevamento di animali e attività connesse. La peculiarità dell imprenditore agricolo, quindi, è data dal particolare contenuto del tipo di attività economica organizzata e mirata alla produzione di beni. 1) COLTIVATORI DIRETTI Sono piccoli imprenditori che si dedicano direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti e/o all'allevamento e attività connesse.

6 In questo ambito, l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali, è nata con la legge 1047/57 successivamente modificata dalla legge 233/90. 2) IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI Con l emanazione della legge 233/90, la tutela previdenziale è stata estesa anche agli imprenditori agricoli che, per le notevoli estensioni dei terreni posseduti e per il fabbisogno di giornate lavorative, non potevano essere inquadrati come Coltivatori diretti. A decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE - (IATP), al soggetto che si dedicava con professionalità all organizzazione, programmazione e coordinamento dei fattori produttivi. Su tale figura è poi intervenuto il D.Lgs 99/2004 che ha modificato la precedente normativa istituendo la nuova qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE - (IAP) estendendone l'applicabilità anche ai soci di società agricole. Pertanto, attualmente, viene considerato IAP colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all'attività agricola di impresa, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all art. 17 del reg. CE n.1257/99) 3) LAVORATORI AGRICOLI ASSOCIATI Sono coloro che svolgono attività agricola sulla base di rapporti di natura associativa scaturenti da contratti di mezzadria, colonia e soccida. Detti contratti con l entrata in vigore della legge 203/82 sono stati vietati e pertanto sono in via di estinzione. I REQUISITI DEGLI OPERATORI AGRICOLI 1) Coltivatori diretti Affinché vi siano i presupposti per l'iscrizione alla gestione devono combinarsi i seguenti requisiti: il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue ed il nucleo coltivatore diretto deve far fronte

7 autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda. Soggetti minori In precedenza nell ambito del lavoro autonomo l iscrizione nella gestione, in particolare nella categoria dei coloni e mezzadri, poteva decorrere dal compimento del 12 anno di età ( D.Lgs. 212/46). Successivamente la materia è stata modificata dalla Legge n. 977/67 sulla tutela del lavoro minorile che considera tale il soggetto "che non ha compiuto il 15 anno di età e che è ancora vincolato all obbligo scolastico con riferimento al ciclo d istruzione della scuola media. Collaborazione occasionale Può essere esercitata da parenti ed affini, entro il 3 grado, del Coltivatore Diretto per tutto il ciclo produttivo delle coltivazioni praticate. Tale collaborazione deve essere occasionale o ricorrente di breve periodo, solidale ed in gratuita salvo il rimborso di spese per mantenimento ed esecuzione dei lavori. Pertanto ove ricorrono detti requisiti la collaborazione occasionale non comporta alcun obbligo contributivo nei confronti degli Enti Previdenziali. 2) Imprenditori agricoli professionali Fino alla data del 22 aprile 2004 l accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo era di competenza dell'inps. Dal 06 maggio 2004 (D.lgs 99/2004) tale accertamento e riconoscimento viene demandato alle Regioni. L Inps ha comunque la facoltà di acquisire tutte le altre informazioni necessarie all inquadramento aziendale ai fini dell imposizione contributiva. N.B.: L imprenditore agricolo professionale non è assicurato ai fini INAIL in quanto non partecipa direttamente alla coltivazione o allevamento aziendale. L'ISCRIZIONE Il lavoratore agricolo autonomo deve essere iscritto negli elenchi nominativi del Comune ove è ubicata la maggiore estensione dei terreni, e, se i terreni occupano il territorio di più comuni, appartenenti anche a province diverse, la competenza è attribuita alla Sede Inps ove fa capo il Comune con la maggiore estensione dei terreni. La comunicazione di inizio attività dell'impresa (CD o IAP) deve essere effettuata obbligatoriamente attraverso il canale di ComUnica dal 30/04/2010.

8 Rimane la modalità cartacea per la presentazione delle domande di cancellazione del nucleo per cessata attività, per la variazione dei dati del titolare, di modifica del nucleo famigliare per altre variazioni. La domanda deve essere presentata sui modelli predisposti e nei seguenti termini: Iscrizione alla gestione previdenziale viene presenta entro 90 giorni dall inizio dell attività che decorre da data certa (atto di compravendita, contratto di affitto o comodato, termine di precedente attività lavorativa). ecc.). Variazione nella composizione del nucleo familiare o del domicilio, della superficie, della coltura o del reddito dei terreni condotti, dei capi di bestiame allevati, entro 90 giorni dall avvenuta variazione. Cancellazione entro 90 giorni dalla cessazione dell attività causata dalla mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi: decesso, cambio di attività, vendita dei terreni, ridotta capacità lavorativa ecc. NB: LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DESCRITTE NELL ARTICOLO SONO VALIDE ANCHE PER L ANNO 2012

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