VH ITALIA POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA MULTIRISCHIO SULLE RESE

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1 VH ITALIA POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA MULTIRISCHIO SULLE RESE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Pagina 1 di 34

2 POLIZZA COLLETTIVA AGEVOLATA MULTIRISCHIO SULLE RESE PER LA STABILIZZAZIONE DEL RICAVO AZIENDALE A SEGUITO DI AVVERSITA ATMOSFERICHE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE mod. CG-2013-MULTI- COLL (ultimo aggiornamento 1/2013) Le presenti Condizioni di Assicurazione sono redatte in conformità a quanto previsto nel Dlgs 102/04, nel D.M. n del 13/10/2008, nel D.M. n del 29/07/2009, nel Reg. CE n 1234/2007, nel Reg. UE 479/2008, nel Reg. n 73/2009, nonché secondo le disposizioni del Piano Assicurativo Agricolo Annuale vigente. In caso di diversità tra le presenti Condizioni d Assicurazione e quelle della Polizza Collettiva annualmente concordate con l Organismo Associativo Contraente, avranno a tutti gli effetti efficacia quelle concordate con l Organismo Associativo. L Assicurato, con la firma del Certificato di Assicurazione, dichiara di aver ricevuto ed accettato le Condizioni d Assicurazione che disciplinano la Polizza Collettiva a cui ha aderito. Le presenti CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE comprendono: DEFINIZIONI DEFINIZIONI DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ASSICURABILI DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE DEI FRUTTI DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE PER VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CONDIZIONI GENERALI D ASSICURAZIONE CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE E DANNO DI QUALITA PER I DIVERSI PRODOTTI NOTA INFORMATIVA PRIVACY Pagina 2 di 34

3 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Appendice di Regolazione: documento emesso dalla Società e sottoscritto da quest ultima e dal Contraente, in conformità alla Polizza Collettiva, contenente il computo del Premio sulla base dei certificati di assicurazione emessi e convalidati dal Contraente. Appezzamento: porzione di terreno, avente superficie dichiarata, senza soluzioni di continuità, con confini fisici e dati catastali propri indicati nel Certificato di Assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all interno dello stesso Comune. Sono da considerarsi appezzamenti a sé stanti quelli coltivati con prodotti coperti da sistemi di difesa attivi. Assicurato: il Socio del Contraente le cui produzioni siano oggetto di assicurazione. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Azienda agricola: unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, loro contenuto e bestiame, in cui si attua l attività agraria, forestale, zootecnica ed agrituristica ad opera di persona fisica, società od ente in conformità al disposto dell art del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni. Certificato di Assicurazione: documento debitamente sottoscritto dall Assicurato, contenente la dichiarazione della Produzioni Aziendale che l Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alla stessa inerente, che prova l adesione alla Polizza Collettiva sottoscritta dal Contraente. Contraente: l Organismo Associativo abilitato legalmente, a stipulare la Polizza Collettiva con le Società di assicurazione per conto dell Assicurato Emergenza Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno. Franchigia: le centesime parti della Produzione in garanzia escluse dall Indennizzo. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro. Limiti assuntivi: quantitativi massimi di Prodotto espressi in numero di centinaia di chilogrammi (numero x 100Kg) o numero di piante assicurabili per ettaro. Limite di indennizzo: la percentuale del Valore della Produzione Aziendale Assicurata che indica l importo massimo indennizzabile. Notifica: la comunicazione alla Società del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell intermediario assicurativo, autorizzato dalla stessa Società, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Organismo Associativo: il Consorzio di Difesa o la Cooperativa, ufficialmente riconosciuti ai sensi del D.Lgs 102/2004, che conclude con la Società di assicurazione la Polizza Collettiva, base contrattuale della copertura assicurativa a favore dell Assicurato, socio del Organismo Associativo. Partita: la Produzione relativa ad ogni singola varietà del Prodotto assicurato, coltivata in ciascun Appezzamento situato in un medesimo Comune. Polizza: Il documento che prova l assicurazione. Fanno parte integrante della stessa: le Condizioni Generali, le Condizioni Speciali, il Certificato d Assicurazione e tutte le Appendici sottoscritte dalle Parti per completarla e/o modificarla. Polizza Collettiva: il documento che prova l assicurazione in forma collettiva di più assicurati, nel quale la Società ed il Contraente, che stipula la polizza collettiva per conto degli aderenti, stabiliscono le norme contrattuali valide per gli stipulandi certificati di assicurazione. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Prezzi unitari: I prezzi medi dell ultimo triennio, calcolati ai sensi dell art.5 ter del d.lgs.04,modificato dal d.lgs. 82/08, stabiliti annualmente con apposito Decreto Ministeriale MIPAAF, Prodotto: Le singole specie o sottospecie botaniche, assicurabili in base al Piano Assicurativo Agricolo Annuale, indicate nel Certificato d Assicurazione. Produzione: le quantità di Prodotto, espresse in numero di centinaia di chilogrammi (numero x 100Kg)) o in numero di pezzi o piante. Pagina 3 di 34

4 Produzione Aziendale: l intera Produzione aziendale relativa al Prodotto assicurato, ottenibile al termine del ciclo produttivo dell annata agraria cui si riferisce la copertura assicurativa, in tutti gli Appezzamenti situati in un medesimo Comune. Produzione Aziendale Assicurata: la Produzione Aziendale indicata sul Certificato d Assicurazione. Produzione Aziendale Effettiva: l intera Produzione aziendale relativa al Prodotto assicurato, ottenuta al termine del ciclo produttivo dell annata agraria cui si riferisce la copertura assicurativa, in tutti gli Appezzamenti situati in un medesimo Comune. Produzione Aziendale Media: il prodotto matematico della Resa Media Aziendale per la superficie degli Appezzamenti che nell annata agraria cui si riferisce la copertura assicurativa, sono coltivati con il Prodotto assicurato. Produzione Indennizzabile: la Produzione Aziendale ridotta per la perdita di Produzione dovuta ad eventi di ogni natura non garantiti e/o ad eventi garantiti ma verificatisi prima della decorrenza della garanzia. Resa Media Aziendale: la Produzione media aziendale, per unità di superficie coltivata, ottenuta nei tre ultimi anni precedenti. Qualora in uno o più anni del triennio si siano verificate avversità, si considereranno l anno o gli anni immediatamente precedenti, con un massimo di cinque anni precedenti escludendo l anno con la produzione più bassa e l anno con la produzione più elevata. In mancanza di dati aziendali, verrà assunta la media comunale per ettaro degli ultimi 5 anni, scartando il migliore e il peggiore risultato annuale ottenuto, o se non disponibile, la stessa media di Comune vicinale con analoghe potenzialità produttive unitarie. In mancanza di dati comunali, verrà assunta la resa media provinciale o regionale per fasce altimetriche predisposte dalla Regione territorialmente competente. Relazione di Perizia: il documento che riporta i risultati di perizia. Rugginosità: lesioni istologiche superficiali causate dal gelo, interessanti l epidermide, riparate poi da successivi processi di suberificazione. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società: l impresa assicuratrice e le eventuali imprese coassicuratrici che presta/prestano la garanzia. Soglia: limite di danno, Indennizzabile a termine di polizza, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all Indennizzo. Tale limite è fissato come indicato nel Piano Assicurativo Annuale vigente. Somma assicurata: Valore della Produzione indicata sul Certificato d Assicurazione. Trapianto: Messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla. Valore della Produzione: somma espressa in Euro ottenuta moltiplicando la Produzione per il prezzo unitario del Prodotto. Gruppo Varietale: insieme di piante produttive, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, e distinguibili per vari caratteri, tra cui quello morfologico, o per epoca di trapianto/semina, epoca di raccolta (precoci, medio/tardive). Per l uva da vino costituisce varietà la cultivar o l insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T.,D.O.C, D.O.C.G. Per il Pomodoro da industria costituisce varietà le produzioni seminate/trapiantate, in un arco temporale di 10 giorni. Pagina 4 di 34

5 DEFINIZIONI DEGLI EVENTI ATMOSFERICI ASSICURABILI Nel testo che segue si intendono per: Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili. Gelo: Abbassamento termico inferiore a 0 C dovuto a presenza di masse d aria fredda. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di appezzamenti posti entro un raggio di almeno 3 km, ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di appezzamenti posti entro un raggio di almeno 3 km, ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Eccesso di pioggia: Eccesso di disponibilità idrica nel terreno, causato da: a) precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre 40 mm la media decadale del periodo in cui si è verificato l evento denunciato, calcolata considerando i dati meteorologici degli ultimi cinque anni relativa,all arco temporale delle tre decadi a cavallo di quella in cui si manifesta l evento dannoso denunciato o da b) precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 72 ore consecutive, Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di appezzamenti posti entro un raggio di almeno 3 km, ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di appezzamenti posti entro un raggio di almeno 3 km, ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Vento forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 Km/h 14 m/s).sono indennizzabili i danni limitatamente agli effetti meccanici diretti del Vento Forte sul Prodotto assicurato, ancorché causati dall abbattimento dell impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di appezzamenti posti entro un raggio di almeno 3 km, ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di appezzamenti posti entro un raggio di almeno 3 km, ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Pagina 5 di 34

6 Colpo di Sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l azione di forti calori che provochino scottature al prodotto assicurato. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di appezzamenti posti entro un raggio di almeno 3 km, ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Sbalzo Termico: Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzionetale fenomeno starordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento delle temperature di almeno 10 C, rispetto all andamento della media delle temperature massime e/o minime dei tre giorni che precedono l evento denunciato. Le temperature devono essere rilevate dagli uffici meteorologici ufficiali. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di appezzamenti posti entro un raggio di almeno 3 km, ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Eccesso di Neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di appezzamenti posti entro un raggio di almeno 3 km, ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Venti Sciroccali: movimento più o meno regolare o violento di masse d aria calda che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi con evidenti allessature a carico del prodotto. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole poste nelle vicinanze, entro un raggio di almeno 3 km, ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe. Pagina 6 di 34

7 DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI DELLE TRAUMATOLOGIE DEI FRUTTI Agli effetti della quantificazione del danno, tra le Parti si conviene di attribuire ai termini indicati nelle tabelle per il calcolo del danno il seguente significato convenzionale: LESIONE : qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla grandine. Per il Pomodoro da industria e da mensa, sono da definirsi tali quando è interessato il mesocarpo con rottura dell epicarpo. Le lesioni si classificano sia in base alla superficie, alla lunghezza e alla profondità, sia in base alla frequenza. Classificazione in base alla dimensione per pomacee, pesche, nettarine e actinidia lesione minima: lesione senza rottura dell epicarpo e senza alterazione cromatica con dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 1mm; lesione lieve: lesione con superficie pari o inferiore a 12 mmq, (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm; lesione media: lesione con superficie superiore a 12 mmq e fino a 40 mmq, (lunghezza massima di 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e fino a 7 mm lesione notevole: lesione con superficie superiore a 40 mmq e fino a 100 mmq, (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e fino a 12 mm. N.B.: per le mele si definisce lesione solo il trauma che ha provocato la rottura dei tessuti epidermici e/o la loro alterazione cromatica, diversamente il trauma deve essere classificato nella categoria ONDULAZIONE. per ciliegie e susine a frutto piccolo i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2 per albicocche e le restanti cultivar di susine I valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/4 Classificazione in base alla frequenza per drupacee e actinidia: singola lesione: unica lesione minima, lieve, media o notevole; qualche lesione: da 2 a 4 lesioni minime e/o lievi, fino a 3 lesioni, se medie e/o notevoli più lesioni: da 5 a 9 lesioni, se minime e/o lievi; da 4 a 7 lesioni, se medie e/o notevoli numerose lesioni: oltre 9 lesioni, se minime e/o lievi; oltre 7 lesioni, se medie e/o notevoli. per pomacee e agrumi: singola lesione: unica lesione minima, lieve, media o notevole; qualche lesione: da 2 a 5 lesioni, se minime; fino a 3 lesioni, se lievi, medie e/o notevoli più lesioni: da 6 a 10 lesioni, se minime; da 4 a 7 lesioni, se lievi, medie e/o notevoli numerose lesioni: oltre 10 lesioni, se minime; oltre 7 lesioni, se lievi, medie e/o notevoli. ONDULAZIONE: fenomeno, rilevabile a carico delle mele, di alterazione superficiale della normale conformazione del frutto, determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né la loro alterazione cromatica. Pagina 7 di 34

8 A seconda della superficie del frutto interessata dal fenomeno, l ondulazione si classifica in: traccia di ondulato: non più di una lesione lieve; ondulato lieve: quando la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; ondulato medio: quando la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; ondulato notevole: quando la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 della superficie del frutto. DEFORMAZIONE: fenomeno di macroscopica alterazione della normale conformazione del frutto, causato da lesioni di grandine precoce. A seconda della superficie del frutto interessata dal fenomeno, la deformazione si classifica in: deformazione lieve: quando la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto; deformazione media: quando la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/3 di quella del frutto; deformazione grave: quando la superficie interessata dal fenomeno è superiore ad 1/3 di quella del frutto. FRUTTO DISTRUTTO. si considerano distrutti i frutti le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nelle precedenti categorie di danno, ne fanno ritenere azzerato il valore mercantile. Si considerano altresì distrutti i frutti che presentano fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da grandine. LESIONE RIPARATA: si considera riparata la lesione con rottura dell epicarpo, quando il mesocarpo risulta isolato dall ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica. ALTERAZIONE: manifestazioni di danno a carico dei frutti conseguenti all azione meccanica del vento forte. A seconda della superficie del frutto interessata dal fenomeno, l alterazione si classifica in: TRACCIA:la superficie interessata dal fenomeno è inferiore a 1/20 di quella del frutto. LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto. MEDIA:la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto. NOTEVOLE:la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto. RUGGINOSITÀ:lesioni istologiche superficiali causate dal gelo, interessanti l epidermide, riparate poi da successivi processi di suberificazione. AMMACCATURA: compressione della superficie del frutto senza rottura dell epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti. CINGHIATURA: anello rugginoso interessante l intera o la parziale circonferenza del frutto, dovuta a lesioni istologiche superficiali causate dal gelo. Pagina 8 di 34

9 A seconda della superficie del frutto interessata dal fenomeno, la cinghiatura si classifica in: LIEVE: interessamento della circonferenza fino a 45 MEDIA: interessamento della circonferenza da 45 a 135 NOTEVOLE: interessamento della circonferenza oltre i 135 SCOTTATURA: lesioni istologiche superficiali causate dall incidenza diretta dei raggi solari, interessanti l epidermide, tali da provocare alterazioni cromatiche e/o necrosi dell epicarpo. Pagina 9 di 34

10 CONDIZIONI GENERALI D ASSICURAZIONE Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA La Società presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall Assicurato, che, con la firma del Certificato di Assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt e 1893 c/c.. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste all atto della sottoscrizione del Certificato d Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la cessazione dell assicurazione stessa. Art. 2 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società,al fine di garantire la stabilizzazione del ricavo aziendale relativo al Prodotto assicurato, indennizza la mancata o diminuita Produzione, e il danno da qualità se previsto nelle Condizioni Speciali dovuti al verificarsi, durante il periodo di validità della garanzia, di una o più delle seguenti avversità atmosferiche: Grandine, Gelo e Brina, Vento forte, Siccità, Eccesso di pioggia, Alluvione, Colpo di sole, Sbalzo termico, Eccesso di neve e Venti sciroccali. La garanzia riguarda il Prodotto mercantile immune da ogni malattia, tara o difetto relativo ad un solo ciclo produttivo Art. 3 - ESCLUSIONI Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per danni dovuti a: a) terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il contraente o l assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi; b) formazione di ruscelli dovuta ad errata sistemazione del terreno; c) carente manutenzione della rete scolante; d) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia; e) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino; f) incendio; g) qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato; h) errate pratiche agronomiche o colturali; i) malfunzionamento o rottura dell impianto di irrigazione; j) fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito); k) inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa; l) alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall acqua solo in tempo di piena; m) non puntuale raccolta del prodotto che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.); n) mancata o non puntuale raccolta del prodotto per Eccesso di Pioggia; o) cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura. Art. 4 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA Dopo la sottoscrizione della Polizza Collettiva, la Società presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione debitamente sottoscritto dall Assicurato. II Certificato di Assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente che dovrà convalidare il Certificato di Assicurazione attestando che l Assicurato è suo Socio. In mancanza della convalida l assicurazione è inefficace dall inizio. Pagina 10 di 34

11 Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione per ciascun Prodotto assicurato, la garanzia prestata per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre: - per la copertura dei danni causati da tutte le avversità tranne la Siccità, Gelo e Brina dalle ore del sesto giorno successivo a quello della Notifica; - per la copertura dei danni causati da Siccità dalle ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della Notifica, a cura dell intermediario, alla Società con lettera raccomandata o con gli altri mezzi previsti nella Polizza Collettiva; - per la copertura dei danni causati da Gelo e da Brina dalle ore 12 del decimo giorno successivo a quello della Notifica, a cura dell intermediario, alla Società con lettera raccomandata o con gli altri mezzi previsti nella Polizza Collettiva; La data di Notifica dovrà essere indicata nel Certificato d Assicurazione. La Notifica dovrà essere inviata in pari data anche al Contraente. La garanzia, comunque, non sarà operante prima delle ore del giorno successivo a quello di decorrenza della Polizza Collettiva fermo restando quanto previsto dalle Condizioni Speciali per la fase fenologica di ciascun Prodotto. II Certificato di Assicurazione dovrà essere trasmesso al Contraente che dovrà convalidarlo attestando che l Assicurato è suo Socio. In mancanza della convalida l assicurazione è inefficace dall inizio. La garanzia cessa alla maturazione del Prodotto od anche prima, se il Prodotto è stato raccolto o se lo prevedono le Condizioni Speciali. La garanzia per i danni da Gelo e dabrina cessa comunque alle ore del 20 maggio di ogni anno, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali. Art. 5 COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO D ASSICURAZIONE Nel Certificato di Assicurazione dovrà essere tassativamente riportato, pena la nullità dello stesso, quanto segue: - nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale ed indirizzo dell Assicurato se si tratta di persona fisica, ovvero denominazione, data di costituzione, P.IVA e sede se si tratta di Società o di persona giuridica; - numero di socio dell Assicurato; - Comune di appartenenza dell azienda ed indirizzo aziendale; - la dichiarazione delle produzioni che l assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte; - l indicazione del Valore della Produzione Assicurata, della tariffa applicata, dell importo del premio, della Soglia di danno e della Franchigia; - gli Appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente con relative superficie coltivate (S.A.U.) corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999; - l attestazione della qualità di socio dell Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente; - tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalla normative correnti relative all assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano Assicurativo Agricolo Annuale nonché al D.M. MIPAAF del 29/07/09; - superficie coltivabile totale in ettari (ha) dell azienda; - specie e varietà del Prodotto assicurato; - numero delle piante/alberi/arbusti per Partita; - la dichiarazione della messa a disposizione dei periti della planimetria catastale relativa alla superficie delle partite assicurate; - la dichiarazione della disponibilità o non disponibilità di impianti di irrigazione; Pagina 11 di 34

12 - la Produzione Aziendale Assicurata espressa in numero di centinaia di chiliogrammi (numero x 100 kg) ovvero in numero di pezzi per Partita; - la descrizione esatta di ulteriori valori dei prodotti, oltre alla classificazione del valore e della qualità; - l attestazione della titolarità dell Assicurato e la convalida del documento da parte del Contraente. L Assicurato, con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione attesta la veridicità e l esattezza dei dati in esso indicati. Art. 6 QUANTITATIVI ASSICURABILI E OBBLIGHI DELL ASSICURATO L Assicurato ha l obbligo di assicurare l intera Produzione relativa al Prodotto in garanzia effettivamente ottenibile al termine del ciclo produttivo dell annata agraria cui si riferisce la copertura assicurativa, su tutti gli Appezzamenti situati in un medesimo Comune e si impegna: a fornire al perito tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della Produzione Aziendale Assicurata rispetto alla Produzione Aziendale Media, a fornire le mappe catastali relative agli Appezzamenti assicurati, nonché il fascicolo aziendale, a fornire la documentazione comprovante la Produzione Aziendale Effettiva. Qualora questo obbligo non venisse rispettato, l eventuale indennizzo sarà proporzionalmente ridotto in relazione al mancato rispetto dello stesso. Le produzioni soggette ai disciplinari sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi. Con la sottoscrizione del Certificato di Assicurazione l assicurato attesta responsabilmente che la Produzione Aziendale Assicurata rientra nelle limitazioni previste dai disciplinari suddetti. Art. 7 PREZZI UNITARI DELLE PRODUZIONI ASSICURABILI I Prezzi Unitari delle produzioni assicurabili sono indicati dal Contraente nei limiti massimi stabiliti per le medesime produzioni dall annuale decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Al rispetto di tali limiti massimi sono vincolati la Società, l Assicurato ed il Contraente se diverso dall Assicurato. Art. 8 SOMMA ASSICURATA La somma assicurata deve corrispondere al Valore della Produzione Aziendale Assicurata, ottenuto moltiplicando la Produzione Aziendale Assicurata per il prezzo unitario del Prodotto indicato dall assicurato sul Certificato d assicurazione. L Assicurato ha il diritto, secondo l art.15 - RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE ASSICURATA - di richiedere per iscritto la riduzione della somma assicurata. Art. 9 - PREMIO Il Premio, comprensivo di imposte se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla Società entro la data convenuta nella Polizza Collettiva. Il pagamento è dovuto dal Consorzio di difesa, dalla Cooperativa o dagli altri Organismi associativi per conto dei propri Soci assicurati. Quest ultimi rispondono per il pagamento della propria quota di premio quando il Consorzio di difesa, la Cooperativa o gli altri Organismi associativi non sono in grado di onorare i propri impegni nei confronti della Società. Il Premio è dovuto da ciascun Assicurato per l intero periodo di copertura a prescindere dalla durata dello stesso. Art SOGLIA MINIMA DI DANNO L assicurazione è operante al superamento di una Soglia di danno pari al 30% calcolata secondo le procedure stabilite dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 ottobre 2008 (rubricato al n XA 396/2008). Pagina 12 di 34

13 Superato tale limite il danno viene indennizzato al netto della Franchigia contrattuale, entro i Limiti di Indennizzo eventualmente previsti dalla Polizza. Art. 11 FRANCHIGIA L assicurazione è prestata con l applicazione delle aliquote di Franchigia, espresse in centesime parti della Produzione Assicurata, determinate in funzione del danno indennizzabile come di seguito indicato: danno Franchigia danno franchigia 31% 30% 36% 20% 32% 28% 37% 18% 33% 26% 38% 16% 34% 24% 39% 14% 35% 22% 40% 12% Dal 41 al 100% 10% Art LIMITE DI INDENNIZZO Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, importo superiore ai seguenti limiti d indennizzo al netto della franchigia Grandine in forma singola, nessun limite; Vento Forte in forma singola, limite 60%; Grandine e Vento Forte tra essi associati, limite 70%; Per tutti gli altri eventi in garanzia in forma singola o associata con combinazioni diverse da quelle già citate, il limite massimo di indennizzo al netto di franchigia è pari al 50% della Somma Assicurata. Art. 13 DATI METEOROLOGICI DI AREA In caso di sinistro, per la verifica dell effettivo superamento, nell area geografica su cui insiste l appezzamento danneggiato, dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione ed elaborazione di detti dati, considerando i valori disponibili relativi all area geografica di estensione minima tra quelle monitorate, anche se ottenuti per interpolazione. Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell evento Eccesso di Pioggia sarà verificato con una tolleranza del 10% rispetto ai dati di area di cui sopra Art DANNO VERIFICATOSI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti prima della notifica da eventi atmosferici assicurati. Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell assicurazione da parte dell'intermediario alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'assicurato dovrà denunciarlo alla società, secondo il disposto dell art.16 - DENUNCIA DI DANNO - affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio. Detto danno sarà escluso dall indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro. Art. 15 RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE ASSICURATA Quando si verifichi sopra una Partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del Prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell epoca della raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del Pagina 13 di 34

14 quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione per detta Partita, con conseguente proporzionale riduzione del Premio complessivo a partire dalla data di invio per raccomandata, o con gli altri mezzi previsti nella Polizza Collettiva, della richiesta alla Società, fino alla data stabilita o presumibile di cessazione della garanzia. La riduzione è accordata nel caso in cui il Prodotto non sia stato colpito dagli eventi assicurati; tuttavia può essere accordata anche in caso di Sinistro purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma. È inoltre possibile richiedere per iscritto la riduzione della somma assicurata senza pagamento proporzionale del Premio se la domanda viene inoltrata entro e non oltre la data prevista per i vari prodotti nella Polizza Collettiva. Il Certificato di riduzione sostituisce la Produzione ed il Valore della Produzione assicurata indicati nel Certificato d Assicurazione. Art 16 DENUNCIA DI DANNO Per quanto riguarda i danni da Gelo e Brina, l Assicurato dovrà, entro le 36 ore successive al verificarsi dell evento, esclusi il sabato ed i festivi, presentare all Agenzia della Società denuncia redatta e sottoscritta su apposito stampato, dichiarando se intende richiedere la perizia o segnalare l evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti risarcimento. E possibile trasformare la denuncia per memoria in richiesta di perizia entro 10 giorni dall evento denunciato. Per quanto riguarda invece i danni da altri eventi assicurati, l Assicurato dovrà, entro i 3 giorni successivi al verificarsi dell evento esclusi il sabato ed i festivi, presentare, all Agenzia della Società, denuncia redatta e sottoscritta su apposito stampato, dichiarando se intende richiedere la perizia o segnalare l evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti risarcimento. E ammessa la trasformazione della denuncia di danno per semplice memoria in denuncia di danno con richiesta di perizia entro 20 giorni dalla data dell evento e comunque prima dell inizio della raccolta. A parziale deroga di quanto sopra, per i danni diversi da Gelo/Brina, Grandine e Vento Forte non sono ammesse denuncie per memoria ma esclusivamente con richiesta di perizia. Art. 17 OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI DANNO In caso di danno, l Assicurato dovrà eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stadio di vegetazione della coltura e dei prodotti assicurati. L Assicurato non potrà raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 22 RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA. Art MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'assicurato o con persona da lui designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero di diploma di Geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzato all esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti. Art MANDATO DEL PERITO Il perito di cui all'art. 18- MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO -, deve: a) accertare la data in cui l'evento si è verificato; b) controllare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti ed alla quantità dei prodotti assicurati, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;accertare al momento dei\del sinistro\i, la Produzione in garanzia; Pagina 14 di 34

15 c) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia; d) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari; e)accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall assicurato in relazione al disposto dell art RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA; f) accertare lo stadio di maturazione del Prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia; g) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente Polizza e quantificare il danno stesso; h) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art NORME PER L ESECUZIONE DELLA PERIZIA E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO. Art NORME PER L ESECUZIONE DELLA PERIZIA E LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO La quantificazione del danno deve essere eseguita secondo quanto previsto dall art QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZAIBILE. La Società potrà eseguire una o più perizie preventive per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta, (nel caso di produzioni suddivise in più varietà), e gli eventuali danni verificabili a quel momento sul Prodotto assicurato, anche per escluderli dalla totalità del danno stesso nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi nella presente assicurazione. Su richiesta dell Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Appezzamento, il danno ad esso relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva. I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell Assicurato. La firma dell' Assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell' Assicurato, il predetto bollettino, sarà consegnato o spedito al Contraente entro la giornata successiva, non festiva a quella della perizia. Trascorsi tre giorni da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, art PERIZIA D APPELLO - viene spedito al domicilio dell Assicurato stesso, risultante dal Certificato d Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l Assicurato non si avvalesse del disposto dell art. 24 PERIZIA D APPELLO - la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo. Art QUANTIFICAZIONE DEL DANNO INDENNIZZABILE Il danno indennizzabile riferito a ciascun Gruppo Varietale verrà quantificato come segue: 1) si determina la Produzione Indennizzabile detraendo dalla Produzione Aziendale Media, o dalla Produzione Aziendale assicurata se inferiore, le quantità percentuali perse o danneggiate per il verificarsi di eventi non assicurati, come previsto al punto g) dell art MANDATO DEL PERITO -, e quelle perse o danneggiate per danni ante-rischio di cui all art.14 -DANNI VERIFICATISI PRIMA DELLA DECORRENZA DELLA GARANZIA-; 2) sulla Produzione Indennizzabile così ottenuta vengono calcolate: - le centesime parti di Produzione perse a seguito del verificarsi di uno o più eventi assicurati, determinate secondo quanto previsto al successivo paragrafo 21.1 Rilevazione e Quantificazione del Danno ; 3) sul valore della Produzione residua, ottenuta detraendo dalla Produzione Indennizzabile le percentuali di Produzione persa determinate come al precedente punto 2), vengono calcolate - le centesime parti del danno di qualità subito dalla Produzione residua a seguito di uno o più eventi assicurati, determinate come da tabelle convenzionali di danno di qualità previste dalle Condizioni Speciali valide per i differenti Prodotti; 4) la somma delle percentuali di cui ai punti 2) e 3) precedenti determina il danno percentuale complessivo, dal quale va detratta la percentuale di franchigia così come stabilito all art FRANCHIGIA-. Pagina 15 di 34

16 L indennizzo dovuto si determina applicando la percentuale di danno come sopra determinato al Valore della Produzione assicurata indicata sul Certificato di assicurazione, con il Limite d indennizzo indicato all art 12 - LIMITE D INDENNIZZO Rilevazione e Quantificazione del Danno La rilevazione del danno da mancata o diminuita Produzione, verrà eseguita Appezzamento per Appezzamento valutando le centesime parti di Produzione persa a seguito di distruzione, danneggiamento o asportazione del Prodotto assicurato. In caso di danni successivi, le centesime parti di danno, subite dal Prodotto residuo, devono essere sempre riferite al totale della Produzione Aziendale Assicurata Nel caso in cui il Sinistro si verifichi prima del diradamento manuale, o della cascola naturale, vengono riconosciuti nel conteggio del danno i fiori e/o i frutti asportati dagli eventi garantiti, solo se la quantità dei fiori e/o frutti asportati sia tale da ridurre significativamente il raccolto. La quantificazione del danno per mancata o diminuita Produzione, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva, valutando le percentuali di Produzione di ciascun Gruppo Varietale perse che concorrono alla determinazione della Produzione complessivamente persa, calcolata per differenza fra la Produzione Indennizzabile come sopra determinata (ved. Art. 21 comma 1) e la Produzione Aziendale Effettiva stimata in sede di perizia in campo in prossimità della raccolata e/o attraverso documentazioni, qualora ritenute idonee, come quelle rilasciate dalle Cantine di conferimento (bolle di consegna, ecc.) e/o alle dichiarazioni rilasciate annualmente alla C.C.I.A.A. relativamente alla produzione dell anno; Art RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA Qualora il Prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società a mezzo telegramma o telefax. Egli deve, altresì, lasciare i campioni per la stima del danno secondo quanto stabilito dal successivo art 23 CARATTERISTICHE ED UBICAZIONE DIE CAMPIONI -, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione. Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito comunque in possesso dei requisiti come disposto dall art MODALITÀ PER LA RILEVAZIONE DEL DANNO. L assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Società a mezzo lettera raccomandata. Le spese di perizia sono a carico della Società. ART. 23- CARATTERISTICHE E UBICAZIONE DEI CAMPIONI I campioni previsti Art RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA fermo restando che devono rappresentare almeno il 3% della quantità assicurata, per i prodotti sottoindicate devono avere le seguenti caratteristiche minimali: uva: almeno due filari passanti per la parte centrale della partita; frutta e olive: una pianta ogni 30 per filare; per i filari con numero di piante inferiori a 30, una pianta per ognuno di essi; in ogni caso devono essere escluse le piante di testata; pomodoro,: due file di piante passanti per la parte centrale della partita; Per i prodotti a raccolta scalare l Assicurato è obbligato a lasciare i campioni conformemente allo stato di avanzamento della raccolta in cui si trovava l intera partita assicurata al momento dell evento. Pagina 16 di 34

17 Art PERIZIA D APPELLO L Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d appello. A tale fine deve comunicare detta richiesta alla Società mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, scelto tra le categorie professionali di cui all art MODALITÀ PER LA RILEVAZIONE DEL DANNO. Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall assicurato e da due periti scelti dall assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva. Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza -Collettiva. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate. Art NORME PARTICOLARI DELLA PERIZIA D APPELLO L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA - o dalle Condizioni Speciali di Assicurazione. Qualora l' Assicurato abbia richiesto l appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 19 MANDATO DEL PERITO, ultimo comma. Quando la società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest ultimo può assistere alla perizia d appello. La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art DENUNCIA DI DANNO. Art MODALITÀ DELLA PERIZIA D APPELLO La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall art ERRORI DI CONTEGGIO -. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo. I periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità. Art. 27 PAGAMENTO DELL INDENNIZZO II pagamento dell Indennizzo deve essere effettuato all Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente e comunque non prima che sia stato effettuato il pagamento integrale del premio dovuto alla Società. Art. 28 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI. Al momento della compilazione del Certificato di Assicurazione o anche successivamente, all atto della presentazione di una denuncia di danno, l Assicurato deve dichiarare alla Società se i Prodotti sono assicurati presso altri assicuratori. Pagina 17 di 34

18 Ai fini della verifica del superamento della Soglia di danno si farà riferimento all intera Produzione Aziendale, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori. Qualora l Assicurato ometta dolosamente o con colpa grave tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell Indennizzo. In caso di Sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l Indennizzo dovuto dall assicuratore insolvente superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art del C.C.) Art ISPEZIONE DELLE PRODUZIONI ASSICURATE La società ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. Art. 30 DECADENZA DEL DIRITTO ALL INDENNIZZO Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno e che abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dall assicurazione, produce la decadenza dell Assicurato dal diritto all Indennizzo. Art. 31 ERRORI DI CONTEGGIO Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili purché Notificati entro un anno dalla sottoscrizione del certificato, dalla data di redazione della Relazione di Perizia o dalla data di redazione collegiale della perizia d appello. Art. 32 FORO COMPETENTE Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l Agenzia cui è assegnata la polizza. Art. 33 NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Pagina 18 di 34

19 CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE E DANNO DI QUALITA PER I DIVERSI PRODOTTI Art. 34 -UVA DA VINO 34.1 Danno di qualità causato dall evento eccesso di pioggia in prossimità dell epoca di raccolta Per quanto riguarda l evento eccesso di pioggia, è compreso in garanzia anche il danno di qualità dovuto esclusivamente all insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva. Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati Danno di qualità, tabelle di maggiorazione Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto a Grandine, Colpo di Sole ed Eccesso di Pioggia verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione ai coefficenti riportati nelle tabelle 1MR TAB. 1MR VALUTAZIONE DIE DANNI DI QUALITÀ UVA DA VINO. SUPERFICIE GRAPPOLO DANNEGGIATA % DANNO DI QUALITÀ FINO AD 1/10 DI SUPERFICIE DEL GRAPPOLO 0 SUPERIORE AD 1/10 FINO A 1/4 DI SUPERFICIE DEL GRAPPOLO 25 SUPERIORE AD 1/4 FINO A 1/2 DI SUPERFICIE DEL GRAPPOLO 40 SUPERIORE AD 1/2 FINO A 3/4 DI SUPERFICIE DEL GRAPPOLO 70 OLTRE 3/4 DI SUPERFICIE DEL GRAPPOLO 80 Tali maggiorazioni decorrono: per l evento Grandine, Colpo Di Sole: dalle ore 12,00 del: 20 giugno per l Italia Centro Meridionale; 1 Luglio per l Italia Settentrionale. per l evento Eccesso di Pioggia: 20 giorni prima della data di raccolta del prodotto come previsto al punto 34.1 Evento eccesso di pioggia in prossimità dell epoca di raccolta. Pagina 19 di 34

20 Art.35 - FRUTTA 35.1 Decorrenza della garanzia Actinidia: La garanzia ha inizio, per tutti gli eventi assicurati, dalla schiusa delle gemme e termina, a parziale deroga dell Art. 4 DECORRENZA E SCADENZA DELLA GARANZIA, il 31 ottobre di ogni anno. Pomacee e Drupacee: La garanzia ha inizio per il Gelo/Brina da inizio fioritura, per tutti gli altri eventi assicurati ha inizio dall allegagione Prodotto assicurato La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco Danno di qualità causato dall evento eccesso di pioggia A parziale deroga di quanto riportato nelle Definizioni degli Eventi Atmosferici Assicurabili, per quanto riguarda la garanzia Eccesso di Pioggia sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali, la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia in un arco temporale pari a 72 ore consecutive. Restano esclusi i danni causati da precipitazioni ancorchè prolungate che non comportino il superamento di suddetti limiti di intensità Calcolo del danno Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle seguenti tabelle 2MR 3MR 4MR 5MR 6MR 7MR. Tab. 2MR - Pesche, albicocche Categoria Descrizione % di danno Prima Frutti illesi; qualche lesione all epicarpo; tracce di ondulato; placche di rugginosità di lieve estensione; imbrunimento di lieve estensione 0 Seconda Più lesioni all epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; placche di rugginosità di media estensione; imbrunimento di media estensione 30 Scarto Lesioni medie al mesocarpo; frutti deformati; placche di rugginosità di 70 commerciale Scarto notevole estensione; imbrunimento di notevole estensione Lesioni gravi al mesocarpo; lesioni non riparate; frutti gravemente deformati; frutti distrutti; Tab. 3MR - Nettarine, susine, ciliegie Categoria Descrizione % di danno Prima Frutti illesi; qualche lesione all epicarpo; tracce di ondulato; placche di rugginosità di lieve estensione; imbrunimento di lieve estensione 0 Seconda Più lesioni all epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; placche di rugginosità di media estensione; imbrunimento di media estensione 40 Scarto Lesioni medie al mesocarpo; frutti deformati; placche di rugginosità di 80 commerciale Scarto notevole estensione; imbrunimento di notevole estensione Lesioni gravi al mesocarpo; lesioni non riparate; frutti gravemente deformati; frutti distrutti; Pagina 20 di 34

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