Condizioni generali di assicurazione

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1 Polizza di assicurazione Polizza Incendio Condizioni generali di assicurazione Edizione giugno 2007 Mod IC Allianz S.p.A. Sede legale Largo Ugo Irneri, Trieste Telefono Fax Uffici: Milano Corso Italia, 23 Torino Via Vittorio Alfieri, 22 Trieste Largo Ugo Irneri, 1 CF, P.IVA e Registro imprese di Trieste n Capitale sociale euro i.v. Iscritta all Albo imprese di assicurazione n Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all Albo gruppi assicurativi n. 018 Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

2 INDICE Norme che regolano l assicurazione in generale Norme che regolano l assicurazione incendio Definizioni 3 Condizioni particolari Condizioni aggiuntive Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Modifiche dell'assicurazione Aggravamento del rischio Diminuzione del rischio Recesso in caso di sinistro Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione Oneri fiscali Foro competente Rinvio alle norme di legge Rischio assicurato Esclusioni Cose assicurabili a condizioni speciali Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Ispezione delle cose assicurate Obblighi in caso di sinistro Esagerazione dolosa del danno Procedura per la valutazione del danno Mandato dei periti Valore delle cose assicurate e determinazione del danno Assicurazione parziale Assicurazioni presso diversi assicuratori Limite massimo dell'indennizzo Pagamento dell'indennizzo Accumulazione Fabbricati su area altrui Fabbricati in comproprietà o in condominio Fabbricati in corso di costruzione Polizze Trasporti Stabilimenti in allestimento Stabilimenti inattivi Titoli di credito, carte valori Ubicazione dei beni mobili assicurati Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio Particolari circostanze influenti sulla valutazione del rischio in rapporto alle caratteristiche del fabbricato Contenuto degli apparecchi somministratori di calore Clausola di passaggio Adeguamento delle somme assicurate e del premio Danni elettrici agli apparecchi mobili elettrici, audio ed audiovisivi Fenomeno elettrico Folgorazione bestiame Garanzie complementari Imposta rischi agricoli Vincolo Interruzione d'esercizio Macchinario in leasing Mutamenti specifici del rischio Perdita delle pigioni Ricorso dei locatari Ricorso terzi Rischio locativo Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro Valore a nuovo (riparazione o ripristino fabbricati) Valore a nuovo (ricostruzione o rimpiazzo) Eventi speciali A B C D E - Acqua condotta Eventi atmosferici Eventi sociopolitici Fumo Sovraccarico di neve Pagina 2 di 14

3 DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l'assicurazione. INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. POLIZZA Il documento che prova l'assicurazione. PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società. RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. SOCIETA Allianz S.p.A. DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE INCENDIO ARREDAMENTO DOMESTICO Complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro di inerente all'abitazione, compresi quadri ed oggetti d'arte di valore singolo non superiore a Euro nonché gioielli e preziosi per uso personale, collezioni in genere per un valore complessivo di Euro. CONTENITORE ANTINCENDIO Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio con intercapedine riempita con speciali materiali isolanti, non deteriorabili nel tempo. Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompifiamma; nel caso di classificatore, ogni cassetto deve risultare separato dall'altro da un diaframma di separazione anch'esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sé stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico. Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto. ESPLOSIONE Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. FRANCHIGIA Importo che, in caso di sinistro, resta a carico dell'assicurato e che pertanto viene dedotto dall'indennizzo. INCENDIO Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. INCOMBUSTIBILITA Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno. MURO PIENO Muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm., o in conglomerati incombustibili, naturali od artificiali o in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi: i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti per fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano, purché presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci. Avvertenza - Nei molini da cereali sono ammesse nei muri pieni, dividenti i locali di lavorazione dai sili, comunicazioni ai piani di carico e scarico dei sili. SCOPPIO Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. SOLAIO Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature. TETTO Insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditure, tiranti e catene), destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici. DEFINIZIONI SPECIFICHE : PICCOLI RISCHI COMMERCIALI ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO Attrezzi, macchine, mobilia, arredi, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; registri, cancelleria, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio. Pagina 3 di 14

4 Sono compresi quadri ed oggetti d'arte di valore singolo non superiore a Euro. INFIAMMABILI - Gas combustibili; - sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali; - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre allegato V. MERCI Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed escluse sostanze e prodotti esplosivi e infiammabili. MEDI RISCHI COMMERCIALI E PICCOLE INDUSTRIE ARREDAMENTO Mobilio di ufficio, cancelleria, registri, stampati, macchine per scrivere e per calcolare. Sono compresi quadri ed oggetti d'arte di valore singolo non superiore a Euro. ATTREZZATURE Mobilio ed arredamento; impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi; impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti indicati sotto la denominazione macchinario, ad esclusione delle macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; serbatoi metallici e tubazioni. ESPLODENTI Sostanze e prodotti che anche in piccole quantità: a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del D.P.R. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato. INFIAMMABILI Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: - gas combustibili; - liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 C; - ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano. MACCHINARIO Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi; impianti e attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti di condizionamento; scale mobili; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti non indicati sotto la denominazione fabbricato, mobilio e arredamento industriale; quanto costituisce attrezzatura e arredamento dei depositi e dipendenze d'industria. MACCHINE MORDENTI Quelle macchine utensili i cui scarti di lavoro sono costituiti da trucioli, segatura o polvere. Convenzionalmente non sono considerate macchine mordenti quelle aventi un solo motore di potenza non superiore a 0,5 KW. MERCI Merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali. MERCI SPECIALI - Celluloide grezza ed oggetti di celluloide; - espansite; - schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; - materie plastiche espanse o alveolari; - imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito. RISCHI AGRICOLI ATTREZZI Attrezzi agricoli, ruotabili e finimenti; macchine agricole semoventi escluse le seguenti: trattori, trebbiatrici e relativi grancrivelli e pressapaglia, mietitrebbiatrici, decanapulatrici ed essiccatoi mobili per cereali. BESTIAME Animali bovini, equini ed ovini; animali da cortile per non oltre 260 Euro e suini per non oltre Euro. FABBRICATO AD USO ESCLUSIVO DI ABITAZIONI Fabbricato ad uso esclusivo di abitazione degli agricoltori, anche con cantine o granai ma senza: stalle, scuderie, fienili, depositi di paglia, stramaglie e simili, macchine agricole ed attrezzi. FABBRICATO DI ABITAZIONE CON RUSTICI Fabbricato di abitazione di agricoltori anche con stalle o scuderie ma senza fienili e con locali rustici e dipendenze varie, purché non destinati a contenere foraggi, paglia, stramaglie e simili. Pagina 4 di 14

5 FABBRICATO DI ABITAZIONE CON RUSTICI E FIENILI Fabbricato di abitazione di agricoltori con dipendenze adibite a qualsiasi uso agricolo. FIENILE Fabbricato destinato a contenere foraggi, paglia e stramaglie in genere. FORAGGI Fieno, paglia, stramaglie, fascine, canapuli, vimini, canne e simili. PORTA MORTA Passaggio coperto fra la casa di abitazione e la stalla o fienile, con aperture in corrispondenza soltanto del piano terreno. Esso non deve essere tramezzato e può venire utilizzato soltanto per ricovero dei ruotabili, macchine agricole ed attrezzi, esclusi i prodotti agricoli, salvo operazioni di carico e scarico. Se il vano è tramezzato orizzontalmente, esso può venire parificato a "porta morta" soltanto se il tramezzo è costituito da solaio incombustibile e purché i locali di abitazione siano separati dal fienile a mezzo "muro pieno" nel tratto corrente dall'impostazione del tramezzo al tetto. RUSTICO SENZA FIENILE Fabbricato adibito a dipendenze varie, purché non destinate a contenere foraggi, paglia, stramaglie e simili. SCORTE Derrate, granoturco, granaglie battute, semi in genere, anticrittogamici e fertilizzanti, legna da ardere e legnami in genere. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 1- DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. 2 -PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art C.C. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art C.C. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto della imposta, relativo al periodo di assicurazione non corso. 7 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Qualora la polizza sia stata stipulata con durata poliennale, è in facoltà di ciascuna delle Parti di rescinderla al termine di ogni annualità, dando comunicazione all altra Parte mediante raccomandata, almeno 60 giorni prima della scadenza. 8 - ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. 9 - FORO COMPETENTE Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Contraente o dell Assicurato. 10 -RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO 11- RISCHIO ASSICURATO La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: Pagina 5 di 14

6 - incendio; - fulmine; - esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; - caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate. La Società risarcisce altresì: - i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m da esse; - i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; - le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall'art ESCLUSIONI Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; c) causati con dolo o colpa grave dell'assicurato o del Contraente; d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni; e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione; h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione; i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI Senza espressa pattuizione non sono compresi nell'assicurazione: a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore; b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor; c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici; d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili; e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo. Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), qualora assicurate ai sensi del presente articolo, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. 15 -ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art C.C.; b) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art C.C. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art C.C. Il Contraente o l'assicurato deve altresì: c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Pagina 6 di 14

7 sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Il Contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. II terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. 19 -MANDATO DEI PERITI I Periti devono: 1) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro; 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16; 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 20; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: I - FABBRICATI - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante; II - MACCHINARIO, ATTREZZATURA, ARREDAMENTO - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; III - MERCI - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali: ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L'ammontare del danno si determina: PER I FABBRICATI - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; PER MACCHINARIO, ATTREZZATURA, ARREDAMENTO E MERCI (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo. 21- ASSICURAZIONE PARZIALE Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione dei rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l ammontare del danno. Pagina 7 di 14

8 23 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO Salvo il caso previsto dall'art del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti) 1- ACCUMULAZIONE I tassi delle partite assicuranti prodotti rientranti nelle voci "foraggi" e "granaglie in covoni" sono stati rispettivamente convenuti in base al quantitativo dichiarato per ciascun cumulo. Agli effetti della presente clausola, per "cumulo" si intende l'insieme di enti come quelli descritti alle predette partite posti all'aperto e separati tra di loro da spazio vuoto inferiore a 20 m, oppure posti sottotetto di uno stesso fabbricato o di più fabbricati comunicanti, in locali non separati tra loro da muro pieno o porta morta. Non formano tra loro cumulo: a) tra gruppo e gruppo i seguenti enti: - gruppo 1: foraggi, paglia, stramaglie, fascine, canapuli, vimini, canne e simili; - gruppo 2: granaglie e cereali mietuti, ma non trebbiati; lino da seme; - gruppo 3: canapa da macero e lino; - gruppo 4: tabacchi; b) gli enti posti in locali distanti fra loro almeno 10 m e separati da altri locali intermedi non contenenti prodotti dello stesso gruppo. Qualora intervengano degli aumenti ai quantitativi dichiarati per ciascun cumulo, l'assicurato si obbliga a darne avviso alla Società ed a pagare l'aumento di premio previsto dalla tariffa in vigore all'epoca in cui si è verificato l'aumento. Se il sinistro si verifica prima che l'assicurato abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art del Codice Civile. 2 - FABBRICATI SU AREA ALTRUI In caso di sinistro a fabbricati costruiti su area altrui la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione, sempreché essa sia stata ultimata entro un anno dal giorno dell'accettazione della liquidazione. Il valore del materiale, considerato il fabbricato in condizione di demolizione, deve essere determinato a parte, ma contemporaneamente alla perizia generale. Le disposizioni di questa clausola non saranno applicate quando il danno risulti inferiore al 30% del valore del fabbricato. 3 - FABBRICATI IN COMPROPRIETÀ O IN CONDOMINIO (assicurazione di singole porzioni) L'assicurazione di porzioni di fabbricato comprende anche la quota, ad esse porzioni relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune. 4 - FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE Per i fabbricati in corso di costruzione la garanzia si intende prestata a condizione che, in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili, vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati: a) vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio; b) non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 mc (dieci metricubi); c) non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera; d) non sia consentito di fumare. 5 - POLIZZE TRASPORTI Se al momento del sinistro le cose assicurate risultassero garantite per gli stessi eventi mediante polizze di assicurazione contro i rischi di trasporto, la Società risponderà solo per la parte di danno eventualmente non coperta dalle stesse polizze di assicurazione e sino alla concorrenza delle somme assicurate con la presente polizza. Tale condizione non sarà tuttavia invocata dalla Società nel caso in cui fosse svolta azione di regresso in base all'art del Codice Civile nei confronti del Contraente o dell'assicurato in conseguenza di danno risarcito per effetto della citata polizza trasporti. Il Contraente o l'assicurato si obbliga, in caso di sinistro, a dare visione alla Società delle polizze di assicurazione contro i rischi di trasporto concernenti le cose colpite. In entrambi i casi il danno verrà liquidato secondo le disposizioni di polizza ed in particolare dell'art. 21 delle Condizioni Generali. 6 - STABILIMENTI IN ALLESTIMENTO Per gli stabilimenti dichiarati in corso di allestimento viene convenuto che il macchinario introdotto può essere messo in attività esclusivamente per operazioni di prova o collaudo (prove in bianco). Salvo diversa, esplicita, dichiarazione che deve risultare in polizza, non è ammessa presenza di merci né, tantomeno, l'impiego delle stesse nelle suddette operazioni. 7 - STABILIMENTI INATTIVI Per gli stabilimenti dichiarati inattivi, viene data facoltà al Contraente o all'assicurato di mettere in attività le macchine in ogni mese per due giorni, anche non consecutivi, al solo fine della conservazione delle macchine stesse. Salvo diversa, esplicita, dichiarazione che deve risultare in polizza, non è ammessa presenza di merci. Pagina 8 di 14

9 8 - TITOLI DI CREDITO, CARTE VALORI Il Contraente o l'assicurato dichiara di essere in grado dì fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assicurati. Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti fino ad un massimo di 16 Euro. Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le Parti: a) che l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria; b) che il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata; c) che la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza; d) che l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso, non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci. Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e le carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l'assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile. 9 - UBICAZIONE DEI BENI MOBILI ASSICURATI I beni mobili assicurati si intendono garantiti sottotetto dei fabbricati descritti in polizza, secondo la naturale destinazione. Per le sole attività agricole, i beni definiti con le voci: scorte, bestiame, attrezzi, foraggi e granaglie in covoni, sono assicurati anche all'aperto, sull'aia o sui fondi di pertinenza dell'azienda agricola descritta in polizza. I trattori, le trebbiatrici, e relativi grancrivelli e pressapaglia, le mietitrebbiatrici, le decanapulatrici e gli essiccatoi mobili per cereali sono garantiti ovunque si trovino, anche in azione, entro i confini dello Stato Italiano e della Repubblica di San Marino CIRCOSTANZE NON INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E' tollerata, e quindi può non essere richiamata in polizza l'esistenza di: - 1 Kg di "esplodenti"; - 50 Kg di "infiammabili" ad uso esclusivo di manutenzione nonché di quelli in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato; - 50 Kg di "merci speciali". Non si tiene conto di "esplodenti", "infiammabili" e "merci speciali" esistenti nei locali non occupati dall'assicurato. 11- PARTICOLARI CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RAPPORTO ALLE CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO Le seguenti caratteristiche dei fabbricati: strutture portanti verticali, solai, strutture portanti del tetto e copertura, pareti esterne e coibentazioni, influiscono sulla valutazione del rischio; le dichiarazioni ad esse relative hanno carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali, con particolare riguardo a quanto disposto sulle dichiarazioni inesatte e sull'aggravamento del rischio (artt. 1 e 4 delle Condizioni Generali). In assenza di dichiarazioni esplicite del Contraente o dell'assicurato su una o più delle caratteristiche sopra elencate, l'assicurazione viene prestata per fabbricato comunque costruito nei riguardi delle sole caratteristiche costruttive non menzionate. Non hanno influenza nella valutazione del rischio, sono cioè tollerati: a) le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso; b) i materiali impiegati nelle porzioni di pareti esterne, del tetto (esclusa la struttura portante), dei solai, quando la loro superficie non supera un decimo rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, del tetto e dei solai; c) le materie plastiche non espanse né alveolari impiegate nelle porzioni di pareti esterne e del tetto (esclusa la struttura portante) quando la loro superficie non supera un terzo rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e del tetto; d) i materiali impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimenti se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo; e) i materiali combustibili, rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm. da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti; f) i cantinati e i seminterrati se la loro superficie non supera 1/4 dell'area coperta dal fabbricato; g) i soppalchi se la loro superficie non supera 1/4 della superficie del piano in cui si trovano CONTENUTO DEGLI APPARECCHI SOMMINISTRATORI DI CALORE E' escluso dall'assicurazione il contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori; la Società non risponde inoltre dei danni a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare CLAUSOLA DI PASSAGGIO Condizioni e premi della presente assicurazione sono stati convenuti sulla dichiarazione del Contraente e dell'assicurato che il valore degli enti, specificati nel "RIQUADRO CLAUSOLA DI PASSAGGIO" relativi ad ogni rischio singolo, è compreso nei limiti espressamente indicati in detto riquadro. Per rischio singolo si intende il coacervo di tutti i beni adibiti all'attività dichiarata in polizza collocati a distanza minore di 40 metri l'uno dall'altro ed appartenenti al medesimo proprietario od inerenti all'attività di un unico imprenditore. Detto valore è determinato con i criteri di stima previsti dalle Condizioni Generali per la liquidazione dei danni. Qualora detto valore sia o divenga comunque tale da non corrispondere alla dichiarazione sopra richiamata, il Contraente o l'assicurato si obbliga a darne immediato avviso alla Società e le Parti si impegnano a proseguire il rapporto assicurativo, per i beni ed i valori già assicurati, ai premi ed alle condizioni previsti dalle Tariffe Incendio dell'assicurazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici. Se al momento del sinistro la dichiarazione del Contraente o dell'assicurato risulterà inesatta, ove il premio da corrispondere in base alla diversa tariffa applicabile fosse maggiore di quello della polizza, la somma dovuta dalla Pagina 9 di 14

10 Società sarà ridotta tenendo conto del rapporto tra il premio della polizza e quello della tariffa, salvo quanto previsto dall'art del Codice Civile. Restano in ogni caso fermi gli artt. 6 e 21 delle Condizioni Generali. CONDIZIONI AGGIUNTIVE (valide in quanto espressamente richiamate) 1- ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE E DEL PREMIO Qualora in polizza sia indicato l'indice ISTAT, le somme assicurate ed il premio risultanti dalla presente polizza sono assoggettate ad adeguamento automatico ad ogni scadenza annuale in conformità di quanto segue: a) viene assunto per l'adeguamento l'indice dei "prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale" elaborato dall'istituto Centrale di Statistica (ISTAT); b) alla scadenza di ogni rata annuale le somme assicurate ed il premio vengono modificati in proporzione al rapporto fra l'indice di scadenza e l'indice iniziale, intendendosi per tali - rispettivamente - quello del mese di settembre dell'anno precedente la scadenza della rata annuale e quello del mese di settembre dell'anno precedente la data di inizio della polizza; c) l'indice iniziale è quello indicato in polizza; quelli di scadenza risultano nelle rispettive quietanze di premio; d) l'aumento o la riduzione delle somme assicurate e del premio, conseguenti all'adeguamento, decorrono dalla data di scadenza della rata annuale dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata; e) il Contraente può rinunciare nel corso dell'assicurazione alle suindicate variazioni delle somme assicurate e del premio, avvertendo la Società con lettera raccomandata sei mesi prima della scadenza annuale, nel qual caso le somme assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultima variazione intervenuta: della predetta facoltà, con identiche modalità e conseguenze, può avvalersi anche la Società nel caso che le somme assicurate ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti; f) in caso di ritardo o di interruzione nella pubblicazione dell'indice da parte dell'istat, viene utilizzato equivalente indice di altra fonte. All'adeguamento di cui sopra sono soggetti anche i limiti di indennizzo se espressi in cifra assoluta e quelli relativi alla "clausola di passaggio", ove operante. 2 - DANNI ELETTRICI AGLI APPARECCHI MOBILI ELETTRICI, AUDIO ED AUDIOVISIVI (solo per abitazioni) La Società, a parziale deroga dell'art. 12 g) delle Condizioni Generali, risponde dei danni materiali e diretti causati agli apparecchi mobili elettrici, audio ed audiovisivi ad uso domestico di proprietà dell'assicurato, esistenti nei locali di abitazione da lui occupati, da correnti o scariche o da altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica. Sono esclusi dalla garanzia i danni: - agli impianti ed installazioni rientranti per definizione nella voce "Fabbricato"; - alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte; - dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi. Resta convenuto che in caso di sinistro la Società rimborserà all'assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dell'importo di 26 Euro per apparecchio. Resta ferma l'applicazione del disposto dell'art. 21 delle Condizioni Generali qualora il capitale assicurato a questo titolo sia inferiore al valore complessivo di tutti gli apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi esistenti nella abitazione predetta. 3 - FENOMENO ELETTRICO (escluse abitazioni) La Società risponde, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. La Società non risponde dei danni: a) agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche; b) causati da usura o da carenza di manutenzione; c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; d) dovuti a difetti noti all'assicurato od al Contraente all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di 258 Euro. 4 - FOLGORAZIONE BESTIAME La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati al bestiame assicurato da folgorazione dovuta a guasto di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica. La garanzia viene prestata su dichiarazione del Contraente o dell'assicurato, e tale dichiarazione è essenziale ai fini dell'efficacia della garanzia stessa, che gli impianti elettrici sono realizzati a regola d'arte e sono efficacemente collegati a terra. 5 - GARANZIE COMPLEMENTARI ANTICIPO INDENNIZZI L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al Pagina 10 di 14

11 valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta BUONA FEDE L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete e le inesatte dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano frutto di buona fede e il Contraente non abbia agito con dolo o colpa grave. In ogni caso la Società avrà il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dalla data in cui la circostanza si è verificata DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE A parziale deroga dell'art. 21 delle Condizioni Generali, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell'art. 21 rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO 0 DEL CONTRAENTE A parziale deroga dell'art. 12 c) delle Condizioni Generali la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'assicurato o del Contraente ESPLOSIONI E SCOPPI ESTERNI La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da esplosione e scoppio verificatisi per cause indipendenti dall'attività dichiarata in polizza con esclusione dei danni provocati da ordigni esplosivi. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di 103 Euro ONDA SONICA La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica OPERAZIONI PERITALI Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati PARIFICAZIONE Al DANNI D'INCENDIO Fermo quanto stabilito all'art. 11 delle Condizioni Generali sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine delle autorità, anche quelli prodotti, non inconsideratamente, dall'assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art del Cod. Civ. verso le persone delle quali il Contraente o l'assicurato devono rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, ed i clienti, purché il Contraente o l'assicurato, a loro volta, non esercitino l'azione verso il responsabile URTO DEI VEICOLI STRADALI La Società risponde dei danni che l'urto dei veicoli non appartenenti al Contraente o all'assicurato ed in transito sulla pubblica via può cagionare alle cose garantite (esclusi: macchine agricole semoventi, rimorchi e veicoli in genere) anche quando non vi sia sviluppo di incendio. 6 - IMPOSTA RISCHI AGRICOLI (ai sensi della legge , N. 1216) Per la determinazione dell'aliquota d'imposta da corrispondersi sui premi di assicurazione, l'assicurato e il Contraente dichiarano che: - i beni mobili assicurati sono impiegati esclusivamente per l'esercizio di azienda il cui reddito è classificato agrario come da artt. 22 e 28 del D.P.R. n. 597 del ; - i fabbricati assicurati in polizza sono utilizzati nei limiti dell'art. 39 dello stesso D.P.R. n. 597 e quindi unicamente come fabbricati di tipo rurale. 7 - VINCOLO La presente polizza è vincolata a favore dell'istituto in essa specificato, e pertanto gli assicuratori si obbligano:. a) a riconoscere detto vincolo, come l'unico ad essi dichiarato e da essi riconosciuto; b) a non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell'istituto vincolatario; c) a pagare esclusivamente all'istituto vincolatario l'importo della liquidazione del sinistro; d) a notificare tempestivamente all'istituto vincolatario, a mezzo lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio e la eventuale mancata rinnovazione della polizza alla sua naturale scadenza e, comunque, a considerare valida a tutti gli effetti l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra è stata consegnata all'ufficio Postale; e) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'istituto vincolatario ed a notificare allo stesso tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione. 8 - INTERRUZIONE D'ESERCIZIO (forma a percentuale) A parziale deroga dell'art. 12 i) delle Condizioni Generali, si assicurano, nei limiti della percentuale indicata in polizza e sino alla concorrenza della somma garantita a questo titolo, i danni di interruzione d'esercizio conseguenti a sinistri risarcibili a termini contrattuali. Ove in polizza manchi l'indicazione delle partite cui si riferisce la presente assicurazione, questa verrà considerata relativa alle partite tutte, escluse quelle riguardanti le garanzie di cui alle condizioni aggiuntive In caso di sinistro l'indennizzo per l'assicurazione dei danni d'interruzione d'esercizio verrà calcolato - partita per partita - applicando all'importo del risarcimento incendio la percentuale indicata in polizza, a meno che, per effetto di successive modifiche al contratto, tale percentuale risulti diminuita. Pagina 11 di 14

12 9 - MACCHINARIO IN LEASING (esclusione) Resta espressamente convenuto tra le Parti che l'assicurazione non comprende macchinari ed attrezzature in possesso dell'assicurato in virtù di contratti di locazione finanziaria (leasing) MUTAMENTI SPECIFICI DEL RISCHIO I premi della presente assicurazione sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell'assicurato riportate in polizza. Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione di queste dichiarazioni, il Contraente o l'assicurato si obbliga a darne avviso alla Società ed a pagare l'aumento di premio in conformità a quanto stabilito dalla Tariffa per le variate caratteristiche del rischio. Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l'assicurato abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi, si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art del Codice Civile. 11- PERDITA DELLE PIGIONI Se il fabbricato cui si riferisce la presente garanzia è colpito da sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rifonderà all'assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno. Per locali regolarmente affittati si intendono anche quelli occupati dall'assicurato - proprietario - che vengono compresi nella garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa. Viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata a questo titolo risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative a tutti i locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto ai sensi delle Condizioni Generali RICORSO DEI LOCATARI La Società, nei casi di responsabilità dell'assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato o dei locali cui si riferisce la presente garanzia, risponde, secondo le Condizioni Generali e nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art del Codice Civile RICORSO TERZI La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni -totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L'assicurazione non comprende i danni: - a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: - il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; - quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; - le Società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216 nonché gli amministratori delle medesime. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art del Codice Civile. 14- RISCHIO LOCATIVO La Società, nei casi di responsabilità dell'assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali e con le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 21 delle Condizioni Generali qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato ai termini di polizza SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro sino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata ad integrazione di quanto previsto dell'art. 11 delle Condizioni Generali. 16- VALORE A NUOVO(Assicurazione del costo di riparazione o di ripristino per soli fabbricati) Premesso che con la dizione "valore a nuovo" si intende convenzionalmente il costo di costruzione dei fabbricati secondo i criteri dell'art. 20/l delle Condizioni Generali, le parti convengono e stipulano che in caso di sinistro Pagina 12 di 14

13 l'ammontare del danno deve essere determinato con le regole tutte delle suddette Condizioni Generali, senza tuttavia l'applicazione del deprezzamento di cui all'art. 20/l, ma, per ogni singolo fabbricato, col massimo del valore del fabbricato stesso al momento del sinistro, secondo la stima di cui al ripetuto art. 20/l. Agli effetti dell'art. 21 delle Condizioni Generali il valore di ogni singola partita per la quale vale l'assicurazione del costo di riparazione o di ripristino è quello "a nuovo" definito nella premessa VALORE A NUOVO (Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo) Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente: - per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; - per i macchinari e gli impianti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni: 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse; b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo"; 2) agli effetti dell'art. 21 delle Condizioni Generali, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti: a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo; b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza; c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo; 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 4) agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui agli articoli, rispettivamente, 20/l) e 20/ll) delle Condizioni Generali; 5) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su un'altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia; 6) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività; 7) per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza. EVENTI SPECIALI (validi in quanto espressamente richiamati) A) - ACQUA CONDOTTA La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi. La Società non risponde: 1) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, colaggio e rottura degli impianti automatici di estinzione; 2) dei danni alle merci trovantisi in locali posti sotto il livello stradale, se situate a meno di 15 cm dal suolo; 3) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di 103 Euro. B) - EVENTI ATMOSFERICI La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non. La Società non risponde dei danni: 1) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; 2) causati da: - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; - mareggiata e penetrazione di acqua marina; - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo, neve; - cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; 3) subiti da: - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; Pagina 13 di 14

14 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Agli effetti della presente estensione di garanzia: - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro, di un importo pari all'1 % della somma assicurata qualora in polizza non venga indicata una cifra assoluta quale franchigia; - in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, un importo superiore al 75% della somma assicurata. C) - EVENTI SOCIOPOLITICI La Società risponde: A dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di B terrorismo o di sabotaggio organizzato; degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio. La Società non risponde dei danni: 1) di inondazione o frana; 2) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; 3) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; 4) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; 5) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; 6) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto B anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e di sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. Agli effetti della presente estensione di garanzia: - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo pari all'1 % della somma assicurata qualora in polizza non venga indicata una cifra assoluta quale franchigia; - in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, somma maggiore al 75% della somma assicurata. La Società ed il Contraente hanno la facoltà in ogni momento di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario. D) - FUMO La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi,purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini. Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di 103 Euro. E) - SOVRACCARICO DI NEVE La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve. La Società non risarcisce i danni causati: - da valanghe e slavine; - da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia; - ai fabbricati costruiti con strutture portanti verticali e del tetto in materiali diversi dal cemento armato o non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve nonché al contenuto dei fabbricati medesimi; - ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto; - ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto; - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con: - detrazione dall'indennizzo di un importo pari al 10% dell'indennizzo stesso con avvertenza che tale detrazione non potrà essere inferiore a Euro né eccedere Euro. - il limite massimo, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, del 50% della somma assicurata. Pagina 14 di 14

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