DESCRIZIONE DELLE MISURE I. Regimi di sostegno a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio

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1 Unità D.1-Trasparenza/ Documento di lavoro Rev I.1 Regime di pagamento unico Titolo III I.2 Regime di pagamento unico per superficie Titolo V, capitolo 2 I.3 Aiuto per i produttori di barbabietola da zucchero e di canna da zucchero Titolo IV, capitolo 1, sezione 7 I.4 Pagamenti per i bovini Titolo IV, capitolo 1, sezione 11 DESCRIZIONE DELLE MISURE I. Regimi di sostegno a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio Introdotto con la riforma della politica agricola comune del 2003 è il regime in virtù del quale gli agricoltori ricevono un pagamento unico disaccoppiato. Prima della riforma del 2003 un agricoltore poteva percepire una serie di pagamenti diretti specifici, associati ciascuno ad una linea particolare di produzione (cereali, latte, carni bovine ecc.). La riforma del 2003 ha incorporato questi pagamenti diretti specifici in un singolo pagamento e ha disaccoppiato questo pagamento dalla produzione vegetale e animale. Viste le capacità amministrative limitate e l'assenza di dati storici, è stata data la possibilità ai nuovi Stati membri (ossia quelli che hanno aderito all'unione europea nel 2004 e 2007) di applicare il regime di pagamento unico per superficie anziché i regimi ordinari di pagamenti diretti. Il regime di pagamento unico per superficie prevede il pagamento di un aiuto disaccoppiato forfettario per la superficie agricola ammissibile e sostituisce quasi tutti i pagamenti concessi negli Stati membri diversi dai nuovi Stai membri. Aiuto alla ristrutturazione previsto inizialmente dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità, recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, per il 50% almeno della quota di zucchero fissata il 20 febbraio 2006 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, e previsto dalla sezione 7 del titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 per i produttori di barbabietole e canna da zucchero. L'aiuto sarà concesso per un massimo di cinque anni consecutivi fino alla campagna di commercializzazione Premio per vacca nutrice: pagamento disaccoppiato concesso a un agricoltore che detenga per almeno sei mesi consecutivi dalla data di presentazione della domanda di aiuto un numero di vacche nutrici non inferiore al 60% e un numero di giovenche non superiore al 40% del numero per il quale è stato richiesto il premio. Il premio è fissato a 200 EUR per capitolo avente diritto. Un premio nazionale supplementare, pari ad un massimo di 50 EUR per capitolo, può essere pagato dagli Stati membri. Premio speciale: premio disaccoppiato concesso all'agricoltore che alleva bovini maschi a fini di ingrasso per un periodo di due mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto. Il premio è fissato a 210 EUR una volta nella vita di ogni toro dall'età di 9 mesi e 150 EUR due volte nella vita di ogni manzo a 9 e 21 mesi. Premio all'abbattimento dei vitelli e dei bovini diversi dai vitelli: pagamento disaccoppiato concesso all'agricoltore all'abbattimento o all'esportazione verso un paese terzo dei capi ammissibili, detenuti per almeno 2 mesi nell'azienda agricola. Il premio è fissato a 80 EUR per tori, manzi, vacche e giovenche ammissibili a partire dall'età di 8 mesi e a 50 EUR per vitelli di età superiore a un mese e inferiore a 8 mesi la cui carcassa abbia un peso inferiore o pari a 185 kg. IT 1 IT

2 I.5 Premi nel settore delle carni ovine e caprine Titolo IV, capitolo 1, sezione 10 I.6 Pagamento specifico per il cotone Titolo IV, capitolo 1 sezione 6 I.7 Sostegno specifico Titolo III, capitolo 5 Premio per pecora e per capra: pagamenti accoppiati concessi all'agricoltore per il mantenimento, a determinate condizioni, di pecore o di capre per almeno 100 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto. I premi sono fissati a 21 EUR per pecora allevata per la produzione di carni e a 16,8 EUR per pecora per la produzione di latte o per capra. Premio supplementare: pagamento accoppiato concesso agli agricoltori nelle zone in cui l'allevamento ovino e caprino costituisce un'attività tradizionale o contribuisce in modo significativo all'economia rurale, o che praticano la transumanza, a determinate condizioni. I premi sono fissati a 7 EUR per pecora e per capra. Il pagamento specifico per il cotone è un pagamento accoppiato concesso per ettaro di superficie ammissibile seminata a cotone. La superficie è ammissibile soltanto se è situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate dallo Stato membro ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali. Gli agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ricevono un aiuto maggiorato di 2 EUR. Gli Stati membri possono concedere sostegno specifico agli agricoltori per 1) specifici tipi di agricoltura che sono importanti per la tutela o il miglioramento dell'ambiente, 2) il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli, 3) il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli, 4) il miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali, 5) specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, 6) per far fronte a svantaggi specifici nei settori lattiero-caseario, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del riso in talune zone o per specifici tipi di agricoltura, 7) in zone soggette a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo, 8) sotto forma di contributi per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto e delle piante, 9) per mezzo di contributi a fondi di mutualizzazione per le epizoozie e le malattie delle piante e gli incidenti ambientali. Gli Stati membri possono utilizzare sino al 10% (il 3,5% nel caso dei pagamenti accoppiati) dei loro massimali nazionali per finanziare tale sostegno. II.1 Regime di pagamento di base Titolo III, sezioni 1, 2, 3 e 5. II.2 Regime di pagamento unico per superficie Art. 36 II.3 Pagamento ridistributivo Titolo III, capo 2 II. Regimi di sostegno a norma dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio Il regime di pagamento di base è un pagamento per superficie disaccoppiato dalla produzione, obbligatorio per gli Stati membri e gestito in base ai diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori. Il regime di pagamento di base (insieme al regime di pagamento unico per superficie) fa parte del pagamento di base, che costituisce un prerequisito per l'accesso ad altri regimi di pagamento diretto da parte di un agricoltore, fatta eccezione per il sostegno accoppiato facoltativo. Il regime di pagamento unico per superficie è un pagamento per superficie disaccoppiato, concesso per gli ettari ammissibili dichiarati dagli agricoltori. I nuovi Stati membri che attualmente applicano questo regime possono decidere di continuare ad applicare il pagamento di base sotto forma di un pagamento unico per superficie fino al 31 dicembre del Il pagamento ridistributivo è un pagamento per superficie disaccoppiato, volto a sostenere le piccole aziende agricole fornendo loro un sostegno supplementare per i loro primi ettari dichiarati nell'ambito del pagamento di base. Il pagamento ridistributivo è facoltativo per gli Stati membri. Quando viene applicato, essi possono finanziarlo utilizzando fino al 30% del loro massimale nazionale. Il pagamento per ettaro non può superare il 65% del pagamento medio nazionale o, se del caso, regionale per ettaro e viene concesso per i primi 30 ettari o, se del caso, per una soglia superiore, purché non superi le dimensioni medie delle aziende agricole riportate nell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1307/

3 II.4 II.5 II.6 II.7 II.8 II.9 Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente Titolo III, capo 3 Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali Titolo III, capo 4 Pagamento per i giovani agricoltori Titolo III, capo 5 Sostegno accoppiato facoltativo Titolo IV, capo 1 Pagamento specifico per il cotone Titolo IV, capo 2 Regime per i piccoli agricoltori Titolo V Pagamento disaccoppiato Inverdimento: oltre al regime di pagamento di base/regime di pagamento unico per superficie, gli agricoltori riceveranno un pagamento per superficie disaccoppiato per ettaro per rispettare le tre pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente: mantenere il prato permanente; diversificare le colture; avere un'area di interesse ecologico pari ad almeno il 5% dei seminativi Il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali è un pagamento forfettario disaccoppiato per superficie, concesso in aggiunta al pagamento di base agli agricoltori che operano in zone soggette a vincoli naturali. Questo pagamento è facoltativo per gli Stati membri. Quando viene applicato, essi possono finanziarlo utilizzando fino al 5% dei massimali nazionali. Il pagamento per i giovani agricoltori è un pagamento disaccoppiato per superficie concesso in aggiunta al pagamento di base ai giovani agricoltori (che non hanno più di 40 anni nell'anno della prima presentazione della domanda e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda). Questo pagamento è obbligatorio per gli Stati membri e per finanziarlo è possibile utilizzare sino al 2% del massimale nazionale. Un giovane agricoltore può ricevere tale pagamento per un periodo massimo di cinque anni perché l'obiettivo è favorire l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori nella fase iniziale del ciclo di vita dell'impresa. Spetta agli Stati membri decidere il metodo di calcolo applicato per questo pagamento e, in base alla scelta effettuata, il pagamento ai giovani agricoltori verrà concesso come pagamento complementare per ettaro o come pagamento forfettario per impresa. Sostegno mirato a specifici settori e produzioni. Gli Stati membri possono decidere di utilizzare fino all'8% (in deroga fino al 13% od oltre, previa approvazione della Commissione) del loro massimale nazionale per i pagamenti diretti, +2% per sostenere le colture proteiche, per finanziare il sostegno accoppiato a quei settori o a quelle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà. Il pagamento specifico per il cotone è un pagamento accoppiato concesso per ettaro di superficie ammissibile investita a cotone. La superficie è ammissibile solo se situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate dallo Stato membro ed effettivamente sottoposta a raccolta in condizioni di crescita normali. In caso di agricoltori membri di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, l'aiuto è maggiorato di 2 EUR. Il regime per i piccoli agricoltori è un regime di sostegno specifico e semplificato per i piccoli agricoltori con oneri amministrativi ridotti, istituito sotto forma di pagamento forfettario o pagamento basato sull'importo dovuto agli agricoltori ogni anno. 3

4 III. Misure e i regimi seguenti contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 Intervento pubblico Aiuto all'ammasso privato Programma "Frutta e verdura nelle scuole" Programma "Latte nelle scuole" Aiuto nel settore ortofrutticolo III.6 Misure di sostegno nel settore vitivinicolo III.7 III.8 III.9 Aiuto nel settore dell'apicoltura Aiuto nel settore del luppolo Restituzioni all'esportazione III.10 Aiuti al settore della Quando i prezzi di mercato per taluni prodotti agricoli scendono sotto un livello prestabilito, le autorità pubbliche degli Stati membri intervengono per stabilizzare i mercati acquistando forniture eccedenti, che possono quindi essere immagazzinate fino a quando il prezzo di mercato non aumenterà. Aiuto concesso per sostenere temporaneamente i produttori di taluni prodotti relativamente al costo dell'ammasso privato. Aiuto volto a sostenere la distribuzione di frutta e verdura ai bambini delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie allo scopo di accrescere il loro consumo di frutta e verdura, e di migliorare le loro abitudini alimentari. Aiuto volto a fornire latte e taluni prodotti lattiero-caseari ai bambini delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie. I coltivatori sono incoraggiati a unirsi alle organizzazioni di produttori (OP). Queste ricevono sostegno per attuare programmi operativi in base a una strategia nazionale. L'aiuto viene anche concesso per mitigare le fluttuazioni del reddito dovute alla crisi. Il sostegno viene offerto per le misure di prevenzione/gestione della crisi nell'ambito di programmi operativi, i ritiri dal mercato, la raccolta verde/la mancata raccolta, gli strumenti di promozione/comunicazione, la formazione, le misure di assicurazione del raccolto, l'aiuto per ottenere prestiti dalle banche e coprire i costi amministrativi per la costituzione di fondi di mutualizzazione (fondi di stabilizzazione detenuti dagli agricoltori). Vari aiuti concessi per garantire l'equilibrio del mercato e aumentare la competitività del vino europeo: aiuto alla promozione dei vini sui mercati dei paesi terzi e informazione sul consumo di vino responsabile e sul sistema europeo delle DOP/IGP; cofinanziamento dei costi per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, per gli investimenti nelle aziende vinicole e nelle strutture di commercializzazione nonché per l'innovazione; sostegno alla vendemmia verde, ai fondi di mutualizzazione, alle misure di assicurazione del raccolto e alla distillazione dei sottoprodotti: possibilità di trasferire i fondi al regime di pagamento unico all'inizio del periodo di programmazione. Sostegno concesso per sostenere il settore attraverso programmi dedicati all'apicoltura allo scopo di migliorare la produzione e la commercializzazione del miele. Sostegno concesso alle organizzazioni di produttori di luppolo affinché possano proseguire le attività. Aiuto concesso in circostanze eccezionali agli esportatori, che copre la differenza tra il prezzo interno dell'ue e il prezzo del mercato mondiale. Aiuto concesso per i bachi da seta di cui al codice NC ex nonché per le uova di bachi da seta di cui al codice NC ex , allevati nell'ue. L'aiuto è concesso ai bachicoltori per i telaini messi in produzione, a condizione che tali telaini contengano un quantitativo minimo di uova da determinarsi e che 4

5 bachicoltura Regolamento (UE) n. 1234/2007 l'allevamento dei bachi sia stato portato a termine. IV/A. Misure contemplate dal capo I del titolo III del regolamento (UE) n. 1305/2013 Misura nel quadro del regolamento (UE) n. 1305/2013 Breve descrizione della misura (2-3 righe) IVI/A.1 IV/A.2 IV/A.3 IV/A.4 IV/A.5 art. 14 art. 15 art. 16 art. 17 art. 18 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari Investimenti in immobilizzazioni materiali Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione Questa misura riguarda la formazione e altri tipi di attività, quali laboratori, coaching, attività dimostrative, azioni di informazione, programmi di scambio interaziendale di breve durata nel settore agricolo e forestale e di visita di aziende agricole allo scopo di accrescere il potenziale umano degli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e delle PMI operanti in zone rurali. Questa misura, attraverso i servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, è volta a promuovere la gestione sostenibile e le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e forestali, nonché delle PMI insediate nelle zone rurali. Promuove inoltre la formazione dei consulenti. Questa misura sostiene tutti i nuovi partecipanti ai regimi di qualità dell'unione, nazionali e facoltativi. Il sostegno può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione al fine di sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alle specifiche dei prodotti realizzati nell'ambito di tali regimi di qualità dell'unione e nazionali. Questa misura dovrebbe aiutare a migliorare le prestazioni economiche e ambientali delle aziende agricole e delle imprese rurali, a rendere più efficiente il settore della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti agricoli, a realizzare l'infrastruttura necessaria allo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura, e a sostenere gli investimenti non remunerativi necessari per conseguire gli obiettivi ambientali. Questa misura dovrebbe aiutare gli agricoltori a prevenire le calamità naturali e gli eventi catastrofici o a ripristinare il potenziale agricolo che è stato danneggiato, subordinatamente al suo riconoscimento formale da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro, al fine di sostenere la redditività e la competitività delle aziende agricole di fronte a tali eventi. 5

6 IV/A.6 art. 19 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Questa misura permette di sostenere la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche redditizie quali nuove aziende agricole gestite dai giovani, nuove imprese nelle zone rurali o per lo sviluppo di piccole aziende agricole. Il sostegno viene inoltre concesso alle imprese nuove o esistenti a fini di investimento e per lo sviluppo di attività non agricole, il che è fondamentale per lo sviluppo e la competitività delle zone rurali e di tutti gli agricoltori che diversificano le loro attività agricole. La misura fornisce sostegno anche agli agricoltori che decidono di cedere la loro azienda ad altri agricoltori poiché intendono lasciare il settore agricolo. IV/A.7 art. 20 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali Questa misura sostiene interventi di promozione della crescita e della sostenibilità ambientale e socioeconomica delle zone rurali, in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture locali (inclusa la banda larga, le energie rinnovabili e le infrastrutture sociali) e dei servizi di base a livello locale, nonché attraverso il rinnovamento dei villaggi e attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale. La misura sostiene anche la rilocalizzazione di attività e la riconversione di impianti al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato. IV/A.8 art. 21 (22-26) Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste Questa misura intende promuovere gli investimenti nello sviluppo delle superfici boschive e nella protezione delle foreste, nell'innovazione della silvicoltura e dei prodotti delle foreste, onde contribuire al potenziale di crescita delle zone rurali e migliorare la produzione delle energie rinnovabili. IV/A.9 IV/A.10 IV/A.11 IV/A.12 IV/A.13 art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26 Forestazione imboschimento Allestimento di sistemi agroforestali Prevenzione e ripristino del potenziale delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali Investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste IV/A.14 Costituzione di associazioni e organizzazioni di e Questa sottomisura fornisce sostegno alle operazioni di forestazione e di imboschimento su terreni agricoli e non agricoli. Questa sottomisura sostiene l'allestimento di sistemi e di pratiche agroforestali in cui specie legnose perenni sono intenzionalmente integrate a colture e/o animali nella stessa unità di gestione della superficie. Questa sottomisura intende prevenire i danni e ricostituire (risanamento e rimboschimento) il potenziale forestale in seguito a incendi boschivi, altre calamità naturali, comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, minacce legate ai cambiamenti climatici. Questa sottomisura sostiene le azioni che valorizzano il pregio ambientale delle foreste, alleviano l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici e sostengono la mitigazione dei medesimi, offrono servizi ecosistemici e valorizzano la pubblica amenità delle aree forestali. L'obiettivo è accrescere il pregio ambientale delle aree forestali. Questa sottomisura intende fornire sostegno agli investimenti nei macchinari e/o nelle attrezzature di raccolta, taglio, mobilitazione e lavorazione del legname prima della segatura industriale. L'obiettivo principale di questa sottomisura è accrescere il valore economico della foresta. Questa misura sostiene la costituzione di gruppi e organizzazioni di produttori, specialmente nei primi anni, quando vengono sostenute spese aggiuntive, per affrontare insieme le sfide del mercato e per rafforzare il potere negoziale in relazione alla produzione e allo 6

7 art. 27 produttori smercio dei prodotti, anche sui mercati locali. IV/A.15 art. 28 Pagamenti agro-climaticoambientali Questa misura incoraggia i gestori del territorio ad applicare pratiche agricole che contribuiscano alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali, nonché alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi. Questa misura può riguardare sia il miglioramento delle pratiche agricole a beneficio dell'ambiente, sia il mantenimento di pratiche benefiche esistenti. IV/A.16 art. 29 Agricoltura biologica Questa misura intende sostenere l'adozione e/o il mantenimento di pratiche di produzione biologica al fine di incoraggiare gli agricoltori a partecipare a tali programmi, rispondendo in tal modo alle esigenze della società in termini di uso di pratiche agricole rispettose dell'ambiente. IV/A.17 art. 30 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua Questa misura offre un sostegno compensativo ai beneficiari che devono sottostare, nelle zone interessate, a particolari vincoli derivanti dall'applicazione delle direttive "Uccelli" e "Habitat" e della direttiva quadro sull'acqua, a causa di specifici requisiti obbligatori, a differenza di altri agricoltori e silvicoltori che operano in altre zone non interessate da tali vincoli. IV/A.18 art. 31 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici Questa misura offre sostegno ai beneficiari che devono sottostare a particolari vincoli a causa della loro ubicazione in zone montane o in altre zone soggette a vincoli naturali significativi o ad altri vincoli specifici. IV/A.19 art. 33 Benessere degli animali Questa misura concede pagamenti agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali. IV/A.20 art. 34 Servizi silvoambientali e climatici e salvaguardia delle foreste Questa misura risponde all'esigenza di promuovere la gestione sostenibile e il miglioramento delle foreste e delle superfici boschive, compreso il mantenimento e il miglioramento della biodiversità, delle risorse idriche e del suolo, nonché alla necessità di contrastare i cambiamenti climatici e di conservare le risorse genetiche forestali, comprese attività quali lo sviluppo di diverse varietà di specie da foresta per favorire l'adattamento a specifiche condizioni locali. IV/A.21 art. 35 Cooperazione Questa misura promuove ogni forma di cooperazione, tra almeno due soggetti, diretta a sviluppare, tra le altre cose: progetti pilota, nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale; servizi turistici; filiere corte e mercati locali; pratiche/progetti congiunti riguardanti l'ambiente/i cambiamenti climatici; progetti per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse; strategie di sviluppo locale non LEADER; piani di gestione forestale e diversificazione in attività di "agricoltura sociale". IV/A.22 art. 36 Gestione del rischio Questa misura rappresenta un nuovo insieme di strumenti di gestione del rischio e porta avanti le possibilità esistenti di sostenere le assicurazioni e i fondi di mutualizzazione attraverso le dotazioni nazionali dei pagamenti diretti degli Stati membri onde aiutare gli agricoltori esposti a crescenti rischi economici e ambientali. La misura introduce inoltre uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo del reddito. IV/A.23 art. 40 Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia Questa misura offre alla Croazia, in qualità di nuovo beneficiario, un pagamento complementare nell'ambito del secondo pilastro. IV/A.24 [CPR] art. 35 Sostegno per lo sviluppo locale LEADER (SLGCsviluppo locale guidato Questa misura mira a mantenere LEADER quale strumento di sviluppo territoriale integrato a livello subregionale ("locale"), che contribuirà direttamente a uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali, il che costituisce uno degli obiettivi generali della 7

8 dalla comunità) politica di sviluppo rurale. Il sostegno allo sviluppo locale guidato dalla comunità [LEADER nell'ambito del FEASR] copre: a) i costi del sostegno preparatorio, che consiste nel potenziamento delle capacità, nella formazione e nel collegamento in rete per preparare e attuare una strategia di sviluppo locale guidato dalla comunità; b) la realizzazione di operazioni nell'ambito della strategia di SLGC; c) la preparazione e l'attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale; d) i costi di esercizio legati alla gestione dell'attuazione della strategia di SLGC; e) l'animazione della strategia di SLGC. IV/A.25 [RD] art Assistenza tecnica Questa misura offre agli Stati membri la capacità di fornire assistenza tecnica per le azioni di sostegno volte a rafforzare la capacità amministrativa legata alla gestione dei fondi SIE. Tali azioni possono riguardare la preparazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione, l'informazione e la comunicazione, il collegamento in rete, la risoluzione dei reclami, il controllo e l'audit dei programmi di sviluppo rurale. V/B Misure contemplate dal capo I del titolo IV del regolamento (CE) n. 1698/2005 Misura nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 Breve descrizione della misura Asse 1 Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale: articolo 20 Il sostegno alla competitività dei settori agricolo e forestale si esplica attraverso le seguenti misure: V/B.1.1 Art. 21 a) misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare il potenziale umano, in particolare: Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale: la misura intende promuovere la formazione tecnica ed economica, l'informazione e la diffusione delle conoscenze sulle attività agricole, alimentari e forestali, comprese le conoscenze specialistiche nelle nuove tecnologie dell'informazione, nonché un'adeguata sensibilizzazione in materia di qualità dei prodotti, risultati della ricerca e gestione sostenibile delle risorse naturali, comprese le pratiche produttive compatibili con le esigenze di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e di protezione dell'ambiente. 8

9 V/B.1.2. Art. 22 Insediamento di giovani agricoltori: la misura intende facilitare sia l'insediamento degli agricoltori di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta sia l'adattamento strutturale delle loro aziende dopo il primo insediamento. V/B.1.3 Art. 23 Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli: questa misura è volta a facilitare l'adattamento strutturale dell'azienda ceduta in combinazione con la misura a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori oppure mediante il trasferimento dell'azienda ai fini del suo ingrandimento. Il sostegno è disponibile per gli agricoltori e per i lavoratori agricoli che hanno almeno 55 anni e che decidono di abbandonare definitivamente la loro attività agricola. Questa misura è stata interrotta nel periodo di programmazione V/B.1.4 Art. 24 Utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali: il sostegno del ricorso a servizi di assistenza alla gestione e di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali dovrebbe permettere loro di migliorare la gestione sostenibile delle loro aziende. Il sostegno messo a disposizione nell'ambito di questa misura contribuisce a coprire i costi derivanti dal ricorso ai servizi di consulenza. V/B.1.5 Art. 25 Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale: il sostegno nell'ambito di questa misura è concesso a copertura dei costi di avviamento di servizi di gestione delle aziende agricole, di sostituzione e di consulenza anche forestale nelle aziende agricole. V/B.1.6 Art. 26 b) misure intese a Ammodernamento delle aziende agricole: la finalità di questa misura è l'ammodernamento delle aziende agricole e il miglioramento del loro ristrutturare e sviluppare rendimento economico mediante un più sapiente utilizzo dei fattori di produzione. La misura include il sostegno per investimenti materiali il capitale fisico e a promuovere l'innovazione, in particolare e/o immateriali per l'introduzione di nuove tecnologie e di innovazione, il perseguimento della qualità, i prodotti biologici e la diversificazione intra ed extra-aziendale, nonché la promozione di una migliore situazione delle aziende agricole dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza sul lavoro, dell'igiene e del benessere degli animali. V/B.1.7 Art. 27 Accrescimento del valore economico delle foreste: questa misura concede sostegno ai privati proprietari di foreste (o alle loro associazioni) ovvero ai comuni (o alle loro associazioni) per effettuare investimenti volti a incrementare il valore economico delle loro foreste o a diversificarne la produzione e ad espandere gli sbocchi. V/B.1.8 Art. 28 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali: questa misura concede sostegno per investimenti materiali e/o immateriali diretti a migliorare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali primari. V/B.1.9 Art. 29 Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, nonché nel settore forestale: questa misura sostiene e promuove la cooperazione tra agricoltori, industria alimentare e industria di trasformazione delle materie prime e altre parti per garantire che i settori agricolo, alimentare e forestale traggano vantaggio dalle opportunità di mercato attraverso approcci innovativi generalizzati per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie. 9

10 V/B.1.10 Art. 30 Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura: il sostegno copre operazioni concernenti l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiari, l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica. V/B.1.11 Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione: la misura offre sostegno a interventi preventivi e risanativi contro le calamità naturali quale mezzo per contribuire all'asse relativo alla competitività del settore agricolo. V/B.1.12 Art. 31 c) misure intese a migliorare la qualità della produzione e Sostegno agli agricoltori per conformarsi alle norme rigorose basate sulla legislazione comunitaria: la misura ha come scopo di incitare gli agricoltori ad un più solerte adempimento e al rispetto dei rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, dei prodotti agricoli, in sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul lavoro. La misura copre il sostegno a parziale particolare: indennizzo dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno per gli agricoltori, derivanti dall'applicazione di tali requisiti. La misura è stata interrotta nel periodo di programmazione V/B.1.13 Art. 32 Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare: questa misura fornisce sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi comunitari o nazionali di qualità dei prodotti alimentari ed è intesa a rassicurare i consumatori circa la qualità del prodotto o del metodo di produzione impiegato in conseguenza dell'adesione a tali sistemi di qualità, nonché ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti agricoli primari e di espandere gli sbocchi di mercato. V/B.1.14 Art. 33 Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare: il sostegno è concesso alle associazioni di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi di qualità sovvenzionati dagli Stati membri nell'ambito dei rispettivi programmi di sviluppo rurale, al fine di sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alle caratteristiche dei prodotti tutelati dai suddetti sistemi di qualità. VB.1.15 d) misure transitorie per Sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione: il sostegno viene concesso nell'ambito di questa misura alle aziende agricole che producono prevalentemente per autoconsumo. Questa misura transitoria è stata revocata nel periodo di programmazione V/B.1.16 Repubblica ceca, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, in particolare: Sostegno alla costituzione di associazioni di produttori: il sostegno viene concesso per favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo di associazioni di produttori. Questa misura transitoria è stata revocata nel periodo di programmazione V/B.1.17 Fornitura di servizi di consulenza e di divulgazione agricole in Bulgaria e in Romania. V/B.1.18 Misura 144 Sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione a causa della riforma di un'organizzazione comune di mercato. Asse 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale: articolo 36 10

11 V/B.2.1 Art. 37 a) misure finalizzate a Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane: le indennità a favore delle zone montane incentivano, attraverso l'uso continuativo promuovere l'utilizzo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili. sostenibile dei terreni agricoli, in particolare: V/B.2.2 Art. 37 Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane: le indennità a favore di zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane, incentivano, attraverso l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili. V/B.2.3 Art. 38 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE: questi pagamenti sono disponibili per gli agricoltori che devono sottostare, nelle zone interessate, a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti Natura 2000; tali pagamenti vengono anche concessi agli agricoltori che devono sottostare nei bacini idrografici a vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. V/B.2.4 Art. 39 Pagamenti agroambientali: questi pagamenti coprono i costi e la perdita di reddito degli agricoltori e di altri gestori del territorio che si assumono volontariamente l'impegno di applicare metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. V/B.2.5 Art. 40 Pagamenti per il benessere degli animali: questi pagamenti coprono i costi e la perdita di reddito degli agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare metodi di allevamento che vanno al di là dei requisiti obbligatori. V/B.2.6 Art. 41 Sostegno agli investimenti non produttivi: il sostegno viene messo a disposizione per gli investimenti non remunerativi che siano necessari all'adempimento degli impegni assunti nel quadro dei regimi agroambientali o di altri obiettivi agroambientali o che nell'azienda valorizzino in termini di pubblica utilità le zone Natura 2000 o altre zone di grande pregio naturale. V/B.2.7 Art. 43 b) misure intese a Imboschimento di terreni agricoli: il sostegno viene concesso agli agricoltori per l'imboschimento di terreni agricoli, ossia dove siano state promuovere l'utilizzo svolte pratiche agricole. I pagamenti coprono i costi di impianto e di manutenzione nonché la perdita di reddito derivante dall'imboschimento. sostenibile delle superfici V/B.2.8 Art. 44 forestali, in particolare: Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli: il sostegno viene concesso agli agricoltori per la creazione di sistemi agroforestali che abbinano silvicoltura e agricoltura estensiva. Esso copre i costi di impianto. V/B.2.9 Art. 45 Imboschimento di superfici non agricole: il sostegno viene concesso per l'imboschimento di superfici non agricole. I pagamenti includono i costi di impianto e, per i terreni agricoli incolti, anche un premio annuale. 11

12 V/B.2.10 Art. 46 Indennità Natura 2000: è intesa a fornire sostegno ai privati proprietari di foreste o alle loro associazioni per compensare i costi e il mancato guadagno derivanti dai vincoli imposti all'uso del bosco o della foresta dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. V/B.2.11 Art. 47 Pagamenti per interventi silvoambientali: questo sostegno è concesso ai beneficiari che assumono volontariamente impegni silvoambientali di durata compresa tra cinque e sette anni. V/B.2.12 Art. 48 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi: questo sostegno è concesso per la ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali e da incendi, nonché per la realizzazione di adeguati interventi preventivi. V/B.2.13 Art. 49 Sostegno agli investimenti non produttivi: il sostegno viene concesso per investimenti forestali, connessi all'adempimento degli impegni assunti ai sensi della misura silvoambientale o di altri obiettivi ambientali, e intesi a valorizzare in termini di pubblica utilità le foreste e i boschi della zona interessata. Asse 3 Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale Articolo 52 V/B.3.1 Art. 53 a) misure intese a Diversificazione in attività non agricole: questa misura intende sostenere gli agricoltori affinché diversifichino le attività agricole a favore di diversificare l'economia quelle extra-agricole, sviluppino i settori non agricoli e promuovano l'occupazione. V/B.3.2 Art. 54 rurale, in particolare: Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese nell'intento di promuovere l'imprenditorialità e rafforzare il tessuto economico: questa misura è intesa a diversificare le attività agricole a favore di quelle extra-agricole e a sostenere la costituzione di microimprese per favorire l'imprenditorialità nelle zone rurali. V/B.3.3 Art. 55 Incentivazione di attività turistiche: il sostegno copre infrastrutture su piccola scala quali centri d'informazione e segnaletica stradale indicante località turistiche, le infrastrutture ricreative quali quelle che permettono l'accesso ad aree naturali, con servizi di piccola ricettività e sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale. V/B.3.4 Art. 56 b) misure intese a migliorare la qualità di vita nelle zone rurali, in particolare: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale: questa misura sostiene il miglioramento dei servizi essenziali, incluso l'accesso locale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e la realizzazione di investimenti. Essa include il sostegno per l'avviamento di servizi essenziali, comprese le attività culturali o ricreative, concernenti uno o più villaggi e per la relativa dotazione infrastrutturale su piccola scala. V/B.3.5 Sviluppo e rinnovamento dei villaggi: questa misura è intesa a sostenere lo sviluppo dei villaggi. V/B.3.6 Art. 57 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale: tale misura sostiene la stesura di piani di protezione e gestione dei siti Natura 2000 e di altri luoghi di grande pregio naturale, iniziative di sensibilizzazione ambientale e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale. La misura sostiene anche la realizzazione di studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale. V/B.3.7 Art. 58 c) Una misura in materia di formazione e informazione, rivolta agli operatori economici impegnati nei settori che rientrano nell'asse 3: questa misura aiuta a sviluppare il potenziale umano nelle zone rurali nell'ottica di raggiungere i seguenti obiettivi: diversificare le attività agricole a 12

13 favore di attività extra-agricole e sviluppare i settori non agricoli, promuovere l'occupazione, migliorare i servizi essenziali e realizzare investimenti. V/B.3.8 Art. 59 d) Una misura finalizzata all'animazione e all'acquisizione di competenze in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale: nell'ambito di questa misura il sostegno viene concesso per la realizzazione di studi sulla zona interessata e per la strategia di sviluppo locale, per esempio la formazione del personale addetto all'elaborazione e all'esecuzione della strategia di sviluppo locale, eventi promozionali e formazione di animatori, attuazione da parte di partenariati pubblici-privati. Asse 4 Leader Articolo 61 La misura Leader è intesa a sostenere l'attuazione delle strategie di sviluppo locali e i progetti di cooperazione, nonché l'acquisizione di competenze per la gestione del gruppo di azione locale. V/B.4.1 Art 63. a) Strategie di sviluppo locale Competitività V/B.4.2 Ambiente/gestione del territorio V/B.4.3 Qualità di vita /diversificazione V/B.4.4 b) Cooperazione transnazionale e interregionale V/B.4.5 c) Gestione del gruppo di azione locale, acquisizione di competenze, animazione V/B.5 Art 66. Assistenza tecnica V/B.6 Pagamenti diretti complementari in Bulgaria e in Romania VI/A. Azioni di informazione e di promozione contemplate dal regolamento (UE) n. 1144/2014 VI/A.1 Azioni di informazione e di promozione contemplate dal regolamento (UE) n. 1144/2014 Le azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione, come pure dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli, realizzate sul mercato interno o nei paesi terzi e indicate nel regolamento (UE) n. 1144/2014, possono essere finanziate in tutto o in parte mediante il bilancio dell'unione alle condizioni previste dal suddetto regolamento. Tali azioni sono realizzate nell'ambito di un programma di informazione e di promozione. 13

14 VI/B. Azioni di informazione e di promozione contemplate dal regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio VI/B.1 Azioni di informazione e di promozione previste dal regolamento (CE) n. 3/2008 Le azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli e del loro metodo di produzione, come pure dei prodotti alimentari a base di prodotti agricoli, realizzate sul mercato interno o nei paesi terzi e indicate all'articolo 2 del regolamento 3/2008, possono essere finanziate in tutto o in parte mediante il bilancio comunitario alle condizioni previste dal suddetto regolamento. Tali azioni sono realizzate nell'ambito di un programma di informazione e di promozione. VI/C. Misure contemplate dal regolamento (CE) n. 247/2006 e (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio VI/C.1 POSEI Aiuto concesso per la misura seguente: POSEI è un programma agricolo specifico con l'obiettivo di tenere conto dei vincoli delle regioni ultraperiferiche, come previsto dall'articolo 349 del TFUE. Esso si compone di due elementi principali: i regimi specifici di approvvigionamento e le misure a sostegno della produzione locale. I primi sono intesi a mitigare i costi aggiuntivi per l'approvvigionamento di prodotti essenziali, derivanti dalla perifericità di queste regioni (attraverso aiuti per i prodotti provenienti dall'ue e l'esonero dai dazi applicabili all'importazione per i prodotti provenienti dai paesi terzi); le seconde sono intese a sostenere lo sviluppo del settore agricolo locale (pagamenti diretti e misure di mercato). POSEI permette anche di finanziare programmi fitosanitari. VI/D. Misure contemplate dal regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio VI/D.1 Isole minori del Mar Egeo Aiuto concesso per la misura seguente: Il regime per le isole minori del Mar Egeo è simile a POSEI ma non ha la stessa base giuridica nel trattato e opera su scala minore rispetto a POSEI. Comprende sia i regimi specifici di approvvigionamento (anche se prevede aiuti solo per i prodotti provenienti dall'ue) sia le misure a sostegno delle attività agricole locali, attraverso pagamenti complementari per prodotti locali specificamente definiti. 14

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